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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/07/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RGL 3148/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
18/07/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3148 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: Malattia professionale promossa da
, con l'avv. M Costa Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 30/09/2022, assumendo di essere affetto da ernia discale lombare ed epicondilite bilaterale, causalmente ascrivibili all'attività lavorativa che ha svolto alle dipendenze del Controparte_2
con la qualifica di idraulico forestale, ha agito in giudizio per
[...]
l'accertamento del nesso di causalità fra le dedotte patologie e l'attività lavorativa prestata, negato in via amministrativa, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse grado di invalidità eventualmente riconosciuto.
2. Nel costituirsi l ha eccepito il difetto del nesso eziologico e la carenza di CP_1 esposizione al rischio del ricorrente, concludendo per la causalità extralavorativa delle patologie che affliggono il ricorrente. 3. Nel merito, l'istruttoria svolta all'udienza del 27/05/2024 e 18/11/2024, mediante l'audizione dei testi e , ha consentito di accertare Testimone_1 Testimone_2 che il ricorrente ha svolto le attività dedotte in ricorso.
Il teste …A.D.R.: Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme a presso il Tes_1 Pt_2
dal 1983 circa fino al 2019, quando il è andato in pensione. A.D.R. Controparte_2 Pt_1
L'attività era quella di realizzazione di gabbioni, muri a secco realizzati con le pietre, col filo metallico;
A.D.R. Le pietre per la realizzazione dei gabbioni venivano reperite nella zona del cantiere e dove era impossibile il trasporto con mezzi meccanici venivano trasportate a mano anche a mezzo di carriole;
le pietre venivano spaccate con la mazza: tutte operazioni fatte manualmente A.D.R. I cantieri a molto spesso si trovavano in zone pedemontane e Pt_2 trattavasi di terreni scoscesi dove era difficile arrivare con mezzi meccanici e spesso era necessario realizzare dei tralicciati per evitare che il terreno franasse. A.D.R. L'orario di lavoro era dalle 07:00 alle 16:00 A.D.R. L'attività veniva svolta in qualsiasi condizione climatica sia di caldo che di freddo e/o di pioggia moderata salvo che fosse torrenziale. A.D.R. Confermo che questa è l'attività che anche il ha svolto fino a che non è andato in pensione A.D.R. Non Pt_1 sempre utilizzavamo mezzi meccanici quali ad esempio il decespugliatore, prevalentemente utilizzavamo il piccone, le zappe e le pale..
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste Tes_2
4. Sulla scorta delle risultanze istruttorie è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio che ha consentito di accertare: … “Il periziato, sig. , è affetto Parte_1 CP_ dalle infermità espresse in diagnosi. Con riferimento alla pratica n. 515452439, l' ha riconosciuto già la natura professionale della menomazione: “Tendinopatia spalla dx e sx”, con una inabilità permanente commisurata al grado percentuale complessivo del 6%. Tale menomazione, comunque, non risulta oggetto della presente valutazione medico legale. Con riferimento alla pratica n. 515452440 (“epicondilite bilaterale”), da riconoscere nel caso specifico come tecnopatia, tenuto conto delle Tabelle delle menomazioni” di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U. n° 172 del 25.07.2000), si ritiene che a tale menomazione possa attribuirsi una percentuale di danno biologico complessivo
(gomito dx e gomito sx) pari al 1% (uno per cento). Con riferimento alla pratica n. 515452441
(“ernia discale lombare”), da riconoscere nel caso specifico come tecnopatia, tenuto conto delle
Tabelle delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
(pubblicato in G.U. n° 172 del 25.07.2000), si ritiene che a tale menomazione possa attribuirsi una percentuale di danno biologico pari al 3% (tre per cento). Alle infermità sopra riportate e configurabili come MALATTIE PROFESSIONALI, è imputabile un DANNO BIOLOGICO complessivo, unificato al 6% già riconosciuto per la tendinopatia spalla destra e sinistra (non oggetto della presente valutazione), valutabile nella misura del 8% (OTTO) con DECORRENZA dalla data di denuncia all'Istituto delle malattie professionali riconosciute)””.
Orbene appare opportuno evidenziare che con riferimento alle malattie a genesi multifattoriale, la giurisprudenza ha statuito il principio in base al quale il nesso eziologico necessita di concreta e specifica dimostrazione in termini probabilistici, e deve essere riconosciuto in presenza di un alto grado di probabilità o quantomeno di una probabilità qualificata. L'attività di operaio idraulico forestale consente di ritenere la sussistenza della “probabilità qualificata”. Ed invero, sempre per quanto riguarda questo genere di patologie, trova applicazione il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., in base al quale deve riconoscersi efficacia eziologica dell'evento a ciascuno dei fattori causali, a meno che uno di essi sia stato da solo sufficiente a determinarlo. Pertanto, l'eziologia professionale della malattia viene riconosciuta ove manchi la prova che uno o più fattori extralavorativi ne siano la causa esclusiva, mentre ai fini del riconoscimento del nesso causale tra malattia ed evento dannoso lavorativo, non è necessario che quest'ultimo sia la causa unica della malattia, ma è sufficiente che ne sia concausa.
In tale contesto l'ausiliario ha stabilito, che le malattie professionali, oggetto di accertamento, hanno determinato in capo al ricorrente un danno biologico in misura che, permanentemente sin dalla data della denuncia, in unifica ad altra patologia già riscontrata dall' , possono essere valutate in misura pari all'8%. CP_3
5. Ne consegue la condanna dell assicuratore convenuto a determinare in tale CP_3 misura, e per le patologie suindicate, l'indennizzo già accordato al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L.
412/1991,
6. L'accoglimento della domanda, di soli due punti percentuale, consente di ritenere quantomeno parzialmente corretta la valutazione compiuta in sede amministrativa e dunque non può darsi luogo alla declaratoria di totale soccombenza dell'ente, e ciò giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà, distratte ex art. 93 c.p.c., unitamente a quelle di consulenza tecnica e vengono poste a carico dell e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa della malattia professionale contratta nella misura del 8%, al netto dell'importo già liquidatogli, oltre interessi legali dalla data della denuncia al soddisfo.
- Compensa nella misura della metà le spese del procedimento, ponendo la restante parte a carico dell liquidata in euro 650,00 oltre accessori, come per legge, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza, liquidate in favore CP_1 del dott. in euro 290,00 oltre accessori, come per legge. Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 21/07/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
18/07/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3148 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: Malattia professionale promossa da
, con l'avv. M Costa Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 30/09/2022, assumendo di essere affetto da ernia discale lombare ed epicondilite bilaterale, causalmente ascrivibili all'attività lavorativa che ha svolto alle dipendenze del Controparte_2
con la qualifica di idraulico forestale, ha agito in giudizio per
[...]
l'accertamento del nesso di causalità fra le dedotte patologie e l'attività lavorativa prestata, negato in via amministrativa, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse grado di invalidità eventualmente riconosciuto.
2. Nel costituirsi l ha eccepito il difetto del nesso eziologico e la carenza di CP_1 esposizione al rischio del ricorrente, concludendo per la causalità extralavorativa delle patologie che affliggono il ricorrente. 3. Nel merito, l'istruttoria svolta all'udienza del 27/05/2024 e 18/11/2024, mediante l'audizione dei testi e , ha consentito di accertare Testimone_1 Testimone_2 che il ricorrente ha svolto le attività dedotte in ricorso.
Il teste …A.D.R.: Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme a presso il Tes_1 Pt_2
dal 1983 circa fino al 2019, quando il è andato in pensione. A.D.R. Controparte_2 Pt_1
L'attività era quella di realizzazione di gabbioni, muri a secco realizzati con le pietre, col filo metallico;
A.D.R. Le pietre per la realizzazione dei gabbioni venivano reperite nella zona del cantiere e dove era impossibile il trasporto con mezzi meccanici venivano trasportate a mano anche a mezzo di carriole;
le pietre venivano spaccate con la mazza: tutte operazioni fatte manualmente A.D.R. I cantieri a molto spesso si trovavano in zone pedemontane e Pt_2 trattavasi di terreni scoscesi dove era difficile arrivare con mezzi meccanici e spesso era necessario realizzare dei tralicciati per evitare che il terreno franasse. A.D.R. L'orario di lavoro era dalle 07:00 alle 16:00 A.D.R. L'attività veniva svolta in qualsiasi condizione climatica sia di caldo che di freddo e/o di pioggia moderata salvo che fosse torrenziale. A.D.R. Confermo che questa è l'attività che anche il ha svolto fino a che non è andato in pensione A.D.R. Non Pt_1 sempre utilizzavamo mezzi meccanici quali ad esempio il decespugliatore, prevalentemente utilizzavamo il piccone, le zappe e le pale..
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste Tes_2
4. Sulla scorta delle risultanze istruttorie è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio che ha consentito di accertare: … “Il periziato, sig. , è affetto Parte_1 CP_ dalle infermità espresse in diagnosi. Con riferimento alla pratica n. 515452439, l' ha riconosciuto già la natura professionale della menomazione: “Tendinopatia spalla dx e sx”, con una inabilità permanente commisurata al grado percentuale complessivo del 6%. Tale menomazione, comunque, non risulta oggetto della presente valutazione medico legale. Con riferimento alla pratica n. 515452440 (“epicondilite bilaterale”), da riconoscere nel caso specifico come tecnopatia, tenuto conto delle Tabelle delle menomazioni” di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U. n° 172 del 25.07.2000), si ritiene che a tale menomazione possa attribuirsi una percentuale di danno biologico complessivo
(gomito dx e gomito sx) pari al 1% (uno per cento). Con riferimento alla pratica n. 515452441
(“ernia discale lombare”), da riconoscere nel caso specifico come tecnopatia, tenuto conto delle
Tabelle delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
(pubblicato in G.U. n° 172 del 25.07.2000), si ritiene che a tale menomazione possa attribuirsi una percentuale di danno biologico pari al 3% (tre per cento). Alle infermità sopra riportate e configurabili come MALATTIE PROFESSIONALI, è imputabile un DANNO BIOLOGICO complessivo, unificato al 6% già riconosciuto per la tendinopatia spalla destra e sinistra (non oggetto della presente valutazione), valutabile nella misura del 8% (OTTO) con DECORRENZA dalla data di denuncia all'Istituto delle malattie professionali riconosciute)””.
Orbene appare opportuno evidenziare che con riferimento alle malattie a genesi multifattoriale, la giurisprudenza ha statuito il principio in base al quale il nesso eziologico necessita di concreta e specifica dimostrazione in termini probabilistici, e deve essere riconosciuto in presenza di un alto grado di probabilità o quantomeno di una probabilità qualificata. L'attività di operaio idraulico forestale consente di ritenere la sussistenza della “probabilità qualificata”. Ed invero, sempre per quanto riguarda questo genere di patologie, trova applicazione il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., in base al quale deve riconoscersi efficacia eziologica dell'evento a ciascuno dei fattori causali, a meno che uno di essi sia stato da solo sufficiente a determinarlo. Pertanto, l'eziologia professionale della malattia viene riconosciuta ove manchi la prova che uno o più fattori extralavorativi ne siano la causa esclusiva, mentre ai fini del riconoscimento del nesso causale tra malattia ed evento dannoso lavorativo, non è necessario che quest'ultimo sia la causa unica della malattia, ma è sufficiente che ne sia concausa.
In tale contesto l'ausiliario ha stabilito, che le malattie professionali, oggetto di accertamento, hanno determinato in capo al ricorrente un danno biologico in misura che, permanentemente sin dalla data della denuncia, in unifica ad altra patologia già riscontrata dall' , possono essere valutate in misura pari all'8%. CP_3
5. Ne consegue la condanna dell assicuratore convenuto a determinare in tale CP_3 misura, e per le patologie suindicate, l'indennizzo già accordato al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L.
412/1991,
6. L'accoglimento della domanda, di soli due punti percentuale, consente di ritenere quantomeno parzialmente corretta la valutazione compiuta in sede amministrativa e dunque non può darsi luogo alla declaratoria di totale soccombenza dell'ente, e ciò giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà, distratte ex art. 93 c.p.c., unitamente a quelle di consulenza tecnica e vengono poste a carico dell e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa della malattia professionale contratta nella misura del 8%, al netto dell'importo già liquidatogli, oltre interessi legali dalla data della denuncia al soddisfo.
- Compensa nella misura della metà le spese del procedimento, ponendo la restante parte a carico dell liquidata in euro 650,00 oltre accessori, come per legge, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza, liquidate in favore CP_1 del dott. in euro 290,00 oltre accessori, come per legge. Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 21/07/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo