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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 184 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto alla via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Stefania Pollicoro dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba
Caracuta, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura alla via Plinio angolo via Salinella CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: malattia professionale – liquidazione spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2823/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell – Parte_1 CP_1
volta al riconoscimento del diritto all'indennizzo del danno biologico conseguente a malattia professionale (ernia discale lombare) – e condannava l' a pagare CP_1
l'indennizzo in capitale, di cui all'art. 13 lett.a), D.Lgs n. 38/2000, per danno biologico permanente di natura professionale nella misura del 7% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20.1.2020), oltre rivalutazione e interessi legali dal 121° giorno successivo alla predetta data, entro i limiti di cui all'art. 16, comma
6, L. 412/91, nonché a pagare il compenso professionale in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratasi anticipataria, liquidato in €. 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e contributo integrativo, come per legge.
Avverso tale ultima statuizione sulle spese processuali proponeva appello , Parte_1
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' rilevando la coerente liquidazione delle spese processuali con CP_1
riferimento sia alla semplicità dell'oggetto della domanda, priva di aspetti peculiari e tipici, sia all'attività istruttoria in concreto svolta, tale da non presentare specifiche problematiche. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e, in caso di riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del grado di appello.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per violazione
D.M. 55/2014, che prevede i parametri ed i criteri inderogabili ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.
Sostiene l'appellante che la liquidazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice in
€. 1.200,00, oltre accessori di legge, si pone al di sotto del minimo legale previsto dal citato DM 55/2014, evidenziando che, in considerazione della somma riconosciuta, pari a €. 11.520,81, e dello scaglione di riferimento da €. 5.201,00 a €. 26.000,00, pur effettuando un calcolo sulla base dei minimi tabellari, il compenso giudiziale complessivo
2 spettante, è, invece, pari a €. 2.738,00, di cui €. 438,00 per fase studio, €. 370,00 per fase introduttiva, €. 1.120,00 per fase di trattazione e €. 810,00 per fase decisoria.
L'appello è fondato
Il primo Giudice, invero, non ha operato alcuna compensazione delle spese di lite avendo espressamente ritenuto la soccombenza dell' ossia della parte che con il suo CP_1
comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria rendendo necessario l'accertamento giudiziale.
Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata ed incongrua la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado.
Invece, in considerazione del valore della controversia, pari a €. €. 11.520,81 (non contestato dall' , del relativo scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 e dell'assenza CP_1
di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, deve liquidarsi per il primo grado la somma complessiva di €. 2.697,00, di cui €. 465,00 per fase studio della controversia, €.
389,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 832,00 per fase istruttoria e/o di trattazione e
€. 1.011,00 per fase decisionale, in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di previdenza, di cui al DM 55/2014, satisfattiva e proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta, da porsi a carico dell' e in favore del CP_1
difensore del ricorrente, dichiaratasi antistatario, oltre oneri e accessori di legge.
La resistenza in appello in ordine alla domanda proposta giustifica la condanna dell' CP_1
alla rifusione delle spese anche di questo grado di giudizio liquidate in complessivi €.
886,00 per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con scaglione da €. 1.101,00 a €. 5.200,00, riferito al valore della causa di €. 1.497,00, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi dovuti e quelli liquidati nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, condanna l al pagamento delle spese di giudizio del primo CP_1
3 grado che si liquidano in complessivi €. 2.697,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre accessori di legge, in favore dell'appellante, con distrazione al suo procuratore, avv. Stefania Pollicoro, anticipante;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado di giudizio CP_1
che si liquidano in €. 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Stefania Pollicoro, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto 8.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 184 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto alla via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Stefania Pollicoro dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba
Caracuta, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura alla via Plinio angolo via Salinella CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: malattia professionale – liquidazione spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2823/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell – Parte_1 CP_1
volta al riconoscimento del diritto all'indennizzo del danno biologico conseguente a malattia professionale (ernia discale lombare) – e condannava l' a pagare CP_1
l'indennizzo in capitale, di cui all'art. 13 lett.a), D.Lgs n. 38/2000, per danno biologico permanente di natura professionale nella misura del 7% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20.1.2020), oltre rivalutazione e interessi legali dal 121° giorno successivo alla predetta data, entro i limiti di cui all'art. 16, comma
6, L. 412/91, nonché a pagare il compenso professionale in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratasi anticipataria, liquidato in €. 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e contributo integrativo, come per legge.
Avverso tale ultima statuizione sulle spese processuali proponeva appello , Parte_1
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' rilevando la coerente liquidazione delle spese processuali con CP_1
riferimento sia alla semplicità dell'oggetto della domanda, priva di aspetti peculiari e tipici, sia all'attività istruttoria in concreto svolta, tale da non presentare specifiche problematiche. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e, in caso di riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del grado di appello.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per violazione
D.M. 55/2014, che prevede i parametri ed i criteri inderogabili ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.
Sostiene l'appellante che la liquidazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice in
€. 1.200,00, oltre accessori di legge, si pone al di sotto del minimo legale previsto dal citato DM 55/2014, evidenziando che, in considerazione della somma riconosciuta, pari a €. 11.520,81, e dello scaglione di riferimento da €. 5.201,00 a €. 26.000,00, pur effettuando un calcolo sulla base dei minimi tabellari, il compenso giudiziale complessivo
2 spettante, è, invece, pari a €. 2.738,00, di cui €. 438,00 per fase studio, €. 370,00 per fase introduttiva, €. 1.120,00 per fase di trattazione e €. 810,00 per fase decisoria.
L'appello è fondato
Il primo Giudice, invero, non ha operato alcuna compensazione delle spese di lite avendo espressamente ritenuto la soccombenza dell' ossia della parte che con il suo CP_1
comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria rendendo necessario l'accertamento giudiziale.
Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata ed incongrua la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado.
Invece, in considerazione del valore della controversia, pari a €. €. 11.520,81 (non contestato dall' , del relativo scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 e dell'assenza CP_1
di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, deve liquidarsi per il primo grado la somma complessiva di €. 2.697,00, di cui €. 465,00 per fase studio della controversia, €.
389,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 832,00 per fase istruttoria e/o di trattazione e
€. 1.011,00 per fase decisionale, in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di previdenza, di cui al DM 55/2014, satisfattiva e proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta, da porsi a carico dell' e in favore del CP_1
difensore del ricorrente, dichiaratasi antistatario, oltre oneri e accessori di legge.
La resistenza in appello in ordine alla domanda proposta giustifica la condanna dell' CP_1
alla rifusione delle spese anche di questo grado di giudizio liquidate in complessivi €.
886,00 per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con scaglione da €. 1.101,00 a €. 5.200,00, riferito al valore della causa di €. 1.497,00, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi dovuti e quelli liquidati nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, condanna l al pagamento delle spese di giudizio del primo CP_1
3 grado che si liquidano in complessivi €. 2.697,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre accessori di legge, in favore dell'appellante, con distrazione al suo procuratore, avv. Stefania Pollicoro, anticipante;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado di giudizio CP_1
che si liquidano in €. 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Stefania Pollicoro, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto 8.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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