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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Prima Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1979-1/2025, promossa da:
(avv.ti Carmen Buonvino e Fortunato Liegi); Parte_1
ricorrente contro
(avv.ti Giuseppe Andrea Basciani e Alessandra Di Fronzo); Controparte_1
resistente
Il Giudice, letti gli atti e i documenti relativi al ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
vista la contestuale richiesta di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., depositata in data 13.02.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2025;
OSSERVA Con l'istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. depositata dal è stato domandato disporsi il Pt_1 cambio di collocamento della minore (nata il [...]2) presso l'abitazione paterna (a Per_1 seguito di un episodio increscioso verificatosi il 01.02.2025 in cui la minore avrebbe tentato di buttarsi dalla macchina in corsa della genitrice a seguito di un diverbio occorso tra loro), subordinando gli incontri con la madre al volere di e consentendo a quest'ultima di pernottare con i nonni Per_1 paterni in caso di assenza paterna, con onere a carico della genitrice di versare un contributo al suo mantenimento, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Con decreto del 17.02.2025 veniva fissata l'udienza del 26.03.2025 con onere di notificare il ricorso alla controparte, reputandosi di non dover assumere provvedimenti inaudita altera parte. La si è costituita in data 17.03.2025 domandando il rigetto sia dell'avversa pretesa di cambio CP_1 di collocamento della minore sia della possibilità per quest'ultima di pernottare a casa dei Per_1 nonni paterni anziché a casa della genitrice, confermandosi invece il regime di collocamento in essere sin dalla sentenza divorzile ma “nel rispetto della volontà della minore” e quantomeno sino all'esame nel merito del ricorso ed in attesa dell'esito dell'indagine psico-sociale già avviata dai S.S del Comune di Polignano a Mare, su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a seguito di esposto sporto dal padre per l'episodio del 01.02.2025. Allo stato, alla luce dello stato di fatto ( vive col padre dal 01.02.2025) e della volontà espressa Per_1 dalla figlia tredicenne di voler restare a vivere dal padre, circostanza non contestata dalla resistente (che ha ammesso l'attuale difficoltà di ), occorre assumere provvedimenti provvisori ed Per_1 urgenti. Deve disporsi temporaneamente (sino all'udienza del 24.09.2025 allorchè le presenti statuizioni, alla luce dell'indagine psico-sociale demandata ai S.S. territorialmente competenti, potranno essere modificate, revocate o confermate in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c.) il collocamento di presso l'abitazione paterna, sempre in regime di affido condiviso. Per_1 Al temporaneo collocamento paterno di consegue che si debba statuire in detta sede anche Per_1 sul diritto di visita materno e di conseguenza anche sulle relative statuizioni economiche (tralasciando di disciplinare allo stato la questione relativa all'A.U.U., considerata la transitorietà della collocazione attuale di , anche perché in essere da soli due mesi e tenuto conto della volubilità Per_1 della coppia genitoriale in questione che solo a novembre 2024 – ovvero circa 4 mesi fa – avevano disciplinato diversamente, su loro stesso accordo siglato all'udienza del 04.11.2024, la gestione dell'intero nucleo familiare). Il ha, da ultimo, notiziato questo Ufficio che il procedimento avviato innanzi alla Pt_1
Procura del Tribunale per i minorenni di Bari è stato definito con una declaratoria di non luogo a provvedere (ragion per cui l'istanza della di riunione dei due giudizi – peraltro ineseguibile – CP_1 non ha più ragion d'essere). Occorre comunque prendere atto del fatto che i Servizi Sociali del Comune di Polignano a Mare si sono già attivati su iniziativa di detta Procura per avviare un'indagine psicosociale, per come riferito dalle stesse parti processuali, che si sono dichiarate propense a continuare as assumere un atteggiamento collaborativo, tanto da aver deciso di avviare anche un percorso di mediazione familiare.
Viceversa, i restanti mezzi istruttori richiesti dalle parti (a titolo esemplificativo, C.T.U. e audizione della minore) si reputa opportuno vagliarli ed eventualmente ammetterli nel giudizio di merito iscritto al N. 1979/2025 R.G., apparendo alo stato ultronei e non coniugabili con l'assunzione dei richiesti provvedimenti indifferibili ed urgenti.
P.Q.M.
accoglie in parte qua il ricorso ex art. 473 bis 15 c.p.c e, per l'effetto, a parziale modifica della recentissima sentenza del 19.11.2024 resa dal Tribunale di Bari su accordo delle parti sottoscritto all'udienza del 04.11.2024; DISPONE il collocamento temporaneo della figlia tredicenne presso l'abitazione paterna a decorrere dal Per_1 corrente mese di aprile 2025, sempre in regime di affido condiviso;
DISPONE
che la madre possa e debba incontrare a fine settimana alternati dal giovedì pomeriggio sino Per_1 al lunedì mattina come è già previsto per il padre per i fine settimana di sua spettanza in modo da consentire alle sorelle di trascorrere il maggior tempo possibile insieme e di riprendere il prima possibile i tempi di permanenza di presso la madre (si statuirà sui restanti periodi all'esito Per_2 dell'udienza del 24.09.2025, una volta assunta l'indagine psico-sociale), prescrivendosi che in casi di assenza del padre dalla città di residenza, ad esempio per esigenze lavorative, rientri presso Per_1 la casa materna e non presso la casa dei nonni paterni, dovendosi il padre attivare proficuamente per consentire la ripresa dei rapporti della madre con , incentivando gli stessi e facendosene Per_1 promotore, anche la fine del ricongiungimento delle due sorelle ancora minorenni all'interno della medesima abitazione – atteso che l'altra figlia , nata in data [...], è rimasta a vivere con Per_2 la madre -, esigenza che ambedue i genitori dovrebbero anteporre a qualsiasi altro loro motivo di conflittualità;
SOSPENDE
a decorrere dal corrente mese di aprile 2025 (data della statuizione giudiziale) il contributo paterno al mantenimento di , in ragione del collocamento temporaneo della stessa presso l'abitazione Per_1 paterna disposto con la presente pronuncia;
ORDINA a di versare in favore del , a far data dal corrente mese di aprile 2025 Controparte_1 Pt_1 e comunque entro il giorno 5 di ogni mese successivo, la somma di € 170,00 mensili (ignorandosi allo stato la redditualità della non essendo ancora scaduti i termini perchè ella possa costituirsi CP_1 nel giudizio di merito) a titolo di contribuzione al mantenimento di , oltre aggiornamenti Per_1 annuali Istat ed al 50% delle spese straordinarie relative a detta figlia da individuarsi in forza del vigente Protocollo del Tribunale di Bari;
CONFERMA tutte le restanti statuizioni di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 29.11.2024, in parte modificativa a sua volta della sentenza divorzile;
DISPONE che i S.S. territorialmente competenti (allo sato, si sono già attivati i S.S. del Comune di Polignano a Mare) inviino entro e non oltre il 15 settembre 2025 all'Ufficio in intestazione una relazione scritta in ordine all'intero nucleo familiare riferendo in particolare sulle condizioni di Parte_2 vita ed i desiderata della minore;
Per_1
CONFERMA
l'udienza del 24.09.2025 ore 12:20 per il prosieguo del giudizio di merito N. 1979/2025 R.G., in cui verranno emessi i nuovi provvedimenti provvisori ed urgenti all'esito del deposito della relazione da parte dei S.S. territorialmente competenti;
DICHIARA
chiuso il presente sub-procedimento;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti
(Polignano a Mare).
Bari, 5 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1979-1/2025, promossa da:
(avv.ti Carmen Buonvino e Fortunato Liegi); Parte_1
ricorrente contro
(avv.ti Giuseppe Andrea Basciani e Alessandra Di Fronzo); Controparte_1
resistente
Il Giudice, letti gli atti e i documenti relativi al ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
vista la contestuale richiesta di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., depositata in data 13.02.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2025;
OSSERVA Con l'istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. depositata dal è stato domandato disporsi il Pt_1 cambio di collocamento della minore (nata il [...]2) presso l'abitazione paterna (a Per_1 seguito di un episodio increscioso verificatosi il 01.02.2025 in cui la minore avrebbe tentato di buttarsi dalla macchina in corsa della genitrice a seguito di un diverbio occorso tra loro), subordinando gli incontri con la madre al volere di e consentendo a quest'ultima di pernottare con i nonni Per_1 paterni in caso di assenza paterna, con onere a carico della genitrice di versare un contributo al suo mantenimento, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Con decreto del 17.02.2025 veniva fissata l'udienza del 26.03.2025 con onere di notificare il ricorso alla controparte, reputandosi di non dover assumere provvedimenti inaudita altera parte. La si è costituita in data 17.03.2025 domandando il rigetto sia dell'avversa pretesa di cambio CP_1 di collocamento della minore sia della possibilità per quest'ultima di pernottare a casa dei Per_1 nonni paterni anziché a casa della genitrice, confermandosi invece il regime di collocamento in essere sin dalla sentenza divorzile ma “nel rispetto della volontà della minore” e quantomeno sino all'esame nel merito del ricorso ed in attesa dell'esito dell'indagine psico-sociale già avviata dai S.S del Comune di Polignano a Mare, su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a seguito di esposto sporto dal padre per l'episodio del 01.02.2025. Allo stato, alla luce dello stato di fatto ( vive col padre dal 01.02.2025) e della volontà espressa Per_1 dalla figlia tredicenne di voler restare a vivere dal padre, circostanza non contestata dalla resistente (che ha ammesso l'attuale difficoltà di ), occorre assumere provvedimenti provvisori ed Per_1 urgenti. Deve disporsi temporaneamente (sino all'udienza del 24.09.2025 allorchè le presenti statuizioni, alla luce dell'indagine psico-sociale demandata ai S.S. territorialmente competenti, potranno essere modificate, revocate o confermate in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c.) il collocamento di presso l'abitazione paterna, sempre in regime di affido condiviso. Per_1 Al temporaneo collocamento paterno di consegue che si debba statuire in detta sede anche Per_1 sul diritto di visita materno e di conseguenza anche sulle relative statuizioni economiche (tralasciando di disciplinare allo stato la questione relativa all'A.U.U., considerata la transitorietà della collocazione attuale di , anche perché in essere da soli due mesi e tenuto conto della volubilità Per_1 della coppia genitoriale in questione che solo a novembre 2024 – ovvero circa 4 mesi fa – avevano disciplinato diversamente, su loro stesso accordo siglato all'udienza del 04.11.2024, la gestione dell'intero nucleo familiare). Il ha, da ultimo, notiziato questo Ufficio che il procedimento avviato innanzi alla Pt_1
Procura del Tribunale per i minorenni di Bari è stato definito con una declaratoria di non luogo a provvedere (ragion per cui l'istanza della di riunione dei due giudizi – peraltro ineseguibile – CP_1 non ha più ragion d'essere). Occorre comunque prendere atto del fatto che i Servizi Sociali del Comune di Polignano a Mare si sono già attivati su iniziativa di detta Procura per avviare un'indagine psicosociale, per come riferito dalle stesse parti processuali, che si sono dichiarate propense a continuare as assumere un atteggiamento collaborativo, tanto da aver deciso di avviare anche un percorso di mediazione familiare.
Viceversa, i restanti mezzi istruttori richiesti dalle parti (a titolo esemplificativo, C.T.U. e audizione della minore) si reputa opportuno vagliarli ed eventualmente ammetterli nel giudizio di merito iscritto al N. 1979/2025 R.G., apparendo alo stato ultronei e non coniugabili con l'assunzione dei richiesti provvedimenti indifferibili ed urgenti.
P.Q.M.
accoglie in parte qua il ricorso ex art. 473 bis 15 c.p.c e, per l'effetto, a parziale modifica della recentissima sentenza del 19.11.2024 resa dal Tribunale di Bari su accordo delle parti sottoscritto all'udienza del 04.11.2024; DISPONE il collocamento temporaneo della figlia tredicenne presso l'abitazione paterna a decorrere dal Per_1 corrente mese di aprile 2025, sempre in regime di affido condiviso;
DISPONE
che la madre possa e debba incontrare a fine settimana alternati dal giovedì pomeriggio sino Per_1 al lunedì mattina come è già previsto per il padre per i fine settimana di sua spettanza in modo da consentire alle sorelle di trascorrere il maggior tempo possibile insieme e di riprendere il prima possibile i tempi di permanenza di presso la madre (si statuirà sui restanti periodi all'esito Per_2 dell'udienza del 24.09.2025, una volta assunta l'indagine psico-sociale), prescrivendosi che in casi di assenza del padre dalla città di residenza, ad esempio per esigenze lavorative, rientri presso Per_1 la casa materna e non presso la casa dei nonni paterni, dovendosi il padre attivare proficuamente per consentire la ripresa dei rapporti della madre con , incentivando gli stessi e facendosene Per_1 promotore, anche la fine del ricongiungimento delle due sorelle ancora minorenni all'interno della medesima abitazione – atteso che l'altra figlia , nata in data [...], è rimasta a vivere con Per_2 la madre -, esigenza che ambedue i genitori dovrebbero anteporre a qualsiasi altro loro motivo di conflittualità;
SOSPENDE
a decorrere dal corrente mese di aprile 2025 (data della statuizione giudiziale) il contributo paterno al mantenimento di , in ragione del collocamento temporaneo della stessa presso l'abitazione Per_1 paterna disposto con la presente pronuncia;
ORDINA a di versare in favore del , a far data dal corrente mese di aprile 2025 Controparte_1 Pt_1 e comunque entro il giorno 5 di ogni mese successivo, la somma di € 170,00 mensili (ignorandosi allo stato la redditualità della non essendo ancora scaduti i termini perchè ella possa costituirsi CP_1 nel giudizio di merito) a titolo di contribuzione al mantenimento di , oltre aggiornamenti Per_1 annuali Istat ed al 50% delle spese straordinarie relative a detta figlia da individuarsi in forza del vigente Protocollo del Tribunale di Bari;
CONFERMA tutte le restanti statuizioni di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 29.11.2024, in parte modificativa a sua volta della sentenza divorzile;
DISPONE che i S.S. territorialmente competenti (allo sato, si sono già attivati i S.S. del Comune di Polignano a Mare) inviino entro e non oltre il 15 settembre 2025 all'Ufficio in intestazione una relazione scritta in ordine all'intero nucleo familiare riferendo in particolare sulle condizioni di Parte_2 vita ed i desiderata della minore;
Per_1
CONFERMA
l'udienza del 24.09.2025 ore 12:20 per il prosieguo del giudizio di merito N. 1979/2025 R.G., in cui verranno emessi i nuovi provvedimenti provvisori ed urgenti all'esito del deposito della relazione da parte dei S.S. territorialmente competenti;
DICHIARA
chiuso il presente sub-procedimento;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti
(Polignano a Mare).
Bari, 5 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera