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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 16/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1213/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 i st c.so Garibaldi n. 97/4 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
1) (CF: ), contumace Controparte_1 C.F._2
2) (PI: Controparte_2 ifeso P.IVA_1 ola TT presso il cui studio in Roma alla via delle Montagne Rocciose n.31 è eletto domicilio
– parte convenuta –
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di essere stata investita Parte_1 dall'autovettura Tojota Yaris tg GH959CE, condotta da ed Controparte_1 assicurata per RCA con la Controparte_3
in data 24.10.20
[...] del civico 160 della via Roma di Sanremo, lamentato di aver riportato lesioni personali con esiti invalidanti, temporanei e permanenti, allegato di aver subito danni patrimoniali nella forma del danno emergente e lucro cessante pari ad euro 2.156,96, rilevato di aver ricevuto la somma complessiva di € 17.000,00 (di cui euro 16.100 a titolo di offerta reale danno da lesioni ed € 900,00 a titolo di offerta reale spese stragiudiziali) trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno asseritamente patito, dedotta la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, con Controparte_1 atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il CP_1
e la , nella
[...] Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non, da lesione patito a causa del sinistro del 24.10.2022 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase di negoziazione assistita, con distrazione in favore del procuratore antistatario 1.1) Si costituiva in giudizio la Controparte_4
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, che, non contestata la
[...]
1 dott. Pasquale LONGARINI responsabilità di nella causazione del sinistro occorso a Controparte_5
contestato il quantum debeatur, allegato di aver effettuato Parte_1 offerta reale per euro 17.000,00, comprensiva di onorari legale per € 900,00, e di aver prontamente riscontrato l'invito alla negoziazione assistita, instava, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, per il contenimento dell'ulteriore risarcimento nella minor somma ritenuta equa e provata con spese compensate. 1.2) Nella contumacia di licenziata CTU medico/legale sulla Controparte_1 persona di la causa veniva trattenuta in decisione Parte_1 nell'udienza del 16.12.2025 come da separato verbale.
(2) sulla domanda attorea. Incontestato l'an debeatur, la procedura ha ad oggetto il residuo risarcimento dei danni subiti da in dipendenza del sinistro Parte_1 stradale occorsole in data 24.10.2022, all'esito del quale riportava la “frattura piatto tibiale laterale sin. Trauma toracico con infrazione IV-V costa sin.”, con giorni 160 di inabilità temporanea biologica (gg. 7 di ITB al 100%; gg. 70 di ITB al 75%; gg. 40 di ITB al 50% e gg. 43 di ITB al 25%) con grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, pari a 2 e con un danno biologico permanente nella misura del 10%, con grado sofferenza psico- fisica, in una scala da 1 a 5, pari a 2. 2.1) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da Parte_1
si deve ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di
[...]
(Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale – costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico/legale. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.1.1) Nel caso di specie, il danno biologico e morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 24.10.2022, riportava la «frattura piatto tibiale laterale sin. Parte_1
Trauma toracico con infrazione IV-V costa sin.», concludeva per una inabilità temporanea biologica al 100% per giorni 7, al 75% per giorni 70, al 50% per giorni 40 e al 25% per giorni 43, con grado di sofferenza psico-fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 2 nonché per un danno permanente del 10%, con un grado di sofferenza psico-fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 2, dalla quale si inferisce il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva e turbamento interiore derivanti dall'evento.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.1.2) In adesione agli esiti della CTU medico–legale svolta in corso di causa, declinati con il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro, in ragione della circostanza che la danneggiata aveva ricevuto un indennizzo pari ad € 17.000,00 dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, la somma da liquidare a titolo di danno non patrimoniale, con personalizzazione del 49%, in ragione della riconosciuta «sofferenza psicofisica su una scala 1-5: 2», è pari ad € 41.923,75 [di cui € 31.545,00 a titolo di invalidità permanente (10%) con incremento per sofferenza soggettiva del 49% del danno biologico ed € 10.378,75 a titolo di invalidità temporanea (gg. 7 al 100%, per € 805,00; gg. 70 al 75%, per € 6.037,50; gg. 40 al 50% per € 2.300,00; gg. 43 al 25% per € 1.236,25)], alla cui somma va detratta quella di € 16.100,00, ricevuta a titolo di indennizzo dalla compagnia di assicurazione 2.1.3) Conclusivamente, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidata a la somma complessiva di € 25.823,75. Pertanto, la Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, va condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma pari ad € 25.823,75 a titolo di integrale ristoro del residuo
[...] danno non patrimoniale dalla subito all'esito dell'incidente Parte_1 del 24.10.2022. 2.1.3.1) Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono
3 dott. Pasquale LONGARINI stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (24.10.2022) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.2) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU in complessive € 593,00, a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a Parte_1
l'ulteriore somma di € 593,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far
[...] notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo. 2.3) In ragione delle spese stragiudiziali sostenute dalla parte attrice, pari ad € 2.156,96, a dedurre l'offerta reale di lordi € 900,00, va liquidata a Parte_1
l'ulteriore residua somma di € 1.256,96, oltre interessi legali ex art. 1284, co.
[...]
4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte
4 dott. Pasquale LONGARINI in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4 devono essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare, in solido tra loro, a le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad euro 52.000,00 _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 3.809,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna e la Controparte_1 CP_4 Controparte_4
legale r
[...]
(i) della residua somma pari ad € Parte_1
25.823,75 oltre interessi pplicarsi sulla predetta somma, devalutata al 24.10.2022 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 24.10.2022; (ii) della somma di € 593,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche;
; (iii) della residua somma di € 1.256,96, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di spese stragiudiziali 2) condanna e la Controparte_1 Controparte_4
legale r
[...] i delle spese di giudizio che Parte_1 liquida in € 3.809,00 per co generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su
5 dott. Pasquale LONGARINI imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 16.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1213/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 i st c.so Garibaldi n. 97/4 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
1) (CF: ), contumace Controparte_1 C.F._2
2) (PI: Controparte_2 ifeso P.IVA_1 ola TT presso il cui studio in Roma alla via delle Montagne Rocciose n.31 è eletto domicilio
– parte convenuta –
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di essere stata investita Parte_1 dall'autovettura Tojota Yaris tg GH959CE, condotta da ed Controparte_1 assicurata per RCA con la Controparte_3
in data 24.10.20
[...] del civico 160 della via Roma di Sanremo, lamentato di aver riportato lesioni personali con esiti invalidanti, temporanei e permanenti, allegato di aver subito danni patrimoniali nella forma del danno emergente e lucro cessante pari ad euro 2.156,96, rilevato di aver ricevuto la somma complessiva di € 17.000,00 (di cui euro 16.100 a titolo di offerta reale danno da lesioni ed € 900,00 a titolo di offerta reale spese stragiudiziali) trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno asseritamente patito, dedotta la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, con Controparte_1 atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il CP_1
e la , nella
[...] Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non, da lesione patito a causa del sinistro del 24.10.2022 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase di negoziazione assistita, con distrazione in favore del procuratore antistatario 1.1) Si costituiva in giudizio la Controparte_4
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, che, non contestata la
[...]
1 dott. Pasquale LONGARINI responsabilità di nella causazione del sinistro occorso a Controparte_5
contestato il quantum debeatur, allegato di aver effettuato Parte_1 offerta reale per euro 17.000,00, comprensiva di onorari legale per € 900,00, e di aver prontamente riscontrato l'invito alla negoziazione assistita, instava, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, per il contenimento dell'ulteriore risarcimento nella minor somma ritenuta equa e provata con spese compensate. 1.2) Nella contumacia di licenziata CTU medico/legale sulla Controparte_1 persona di la causa veniva trattenuta in decisione Parte_1 nell'udienza del 16.12.2025 come da separato verbale.
(2) sulla domanda attorea. Incontestato l'an debeatur, la procedura ha ad oggetto il residuo risarcimento dei danni subiti da in dipendenza del sinistro Parte_1 stradale occorsole in data 24.10.2022, all'esito del quale riportava la “frattura piatto tibiale laterale sin. Trauma toracico con infrazione IV-V costa sin.”, con giorni 160 di inabilità temporanea biologica (gg. 7 di ITB al 100%; gg. 70 di ITB al 75%; gg. 40 di ITB al 50% e gg. 43 di ITB al 25%) con grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, pari a 2 e con un danno biologico permanente nella misura del 10%, con grado sofferenza psico- fisica, in una scala da 1 a 5, pari a 2. 2.1) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da Parte_1
si deve ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di
[...]
(Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale – costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico/legale. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.1.1) Nel caso di specie, il danno biologico e morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 24.10.2022, riportava la «frattura piatto tibiale laterale sin. Parte_1
Trauma toracico con infrazione IV-V costa sin.», concludeva per una inabilità temporanea biologica al 100% per giorni 7, al 75% per giorni 70, al 50% per giorni 40 e al 25% per giorni 43, con grado di sofferenza psico-fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 2 nonché per un danno permanente del 10%, con un grado di sofferenza psico-fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 2, dalla quale si inferisce il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva e turbamento interiore derivanti dall'evento.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.1.2) In adesione agli esiti della CTU medico–legale svolta in corso di causa, declinati con il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro, in ragione della circostanza che la danneggiata aveva ricevuto un indennizzo pari ad € 17.000,00 dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, la somma da liquidare a titolo di danno non patrimoniale, con personalizzazione del 49%, in ragione della riconosciuta «sofferenza psicofisica su una scala 1-5: 2», è pari ad € 41.923,75 [di cui € 31.545,00 a titolo di invalidità permanente (10%) con incremento per sofferenza soggettiva del 49% del danno biologico ed € 10.378,75 a titolo di invalidità temporanea (gg. 7 al 100%, per € 805,00; gg. 70 al 75%, per € 6.037,50; gg. 40 al 50% per € 2.300,00; gg. 43 al 25% per € 1.236,25)], alla cui somma va detratta quella di € 16.100,00, ricevuta a titolo di indennizzo dalla compagnia di assicurazione 2.1.3) Conclusivamente, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidata a la somma complessiva di € 25.823,75. Pertanto, la Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, va condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma pari ad € 25.823,75 a titolo di integrale ristoro del residuo
[...] danno non patrimoniale dalla subito all'esito dell'incidente Parte_1 del 24.10.2022. 2.1.3.1) Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono
3 dott. Pasquale LONGARINI stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (24.10.2022) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.2) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU in complessive € 593,00, a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a Parte_1
l'ulteriore somma di € 593,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far
[...] notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo. 2.3) In ragione delle spese stragiudiziali sostenute dalla parte attrice, pari ad € 2.156,96, a dedurre l'offerta reale di lordi € 900,00, va liquidata a Parte_1
l'ulteriore residua somma di € 1.256,96, oltre interessi legali ex art. 1284, co.
[...]
4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte
4 dott. Pasquale LONGARINI in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4 devono essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare, in solido tra loro, a le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad euro 52.000,00 _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 3.809,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna e la Controparte_1 CP_4 Controparte_4
legale r
[...]
(i) della residua somma pari ad € Parte_1
25.823,75 oltre interessi pplicarsi sulla predetta somma, devalutata al 24.10.2022 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 24.10.2022; (ii) della somma di € 593,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche;
; (iii) della residua somma di € 1.256,96, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di spese stragiudiziali 2) condanna e la Controparte_1 Controparte_4
legale r
[...] i delle spese di giudizio che Parte_1 liquida in € 3.809,00 per co generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su
5 dott. Pasquale LONGARINI imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 16.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI