Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 11 giugno 2025
Decreto collegiale 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UZ
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento della Prefettura di Teramo di revoca del nulla osta e visto di ingresso per lavoro subordinato nel procedimento -OMISSIS-, provvedimento comunicato in data -OMISSIS-;
- di ogni atto consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
Vista la nota del 9 dicembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In occasione del c.d. Decreto Flussi 2021, adottato con DPCM 21 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio, serie generale n. 12, il 27 gennaio 2022 la ditta -OMISSIS- s.r.l. faceva richiesta di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato per alcuni cittadini marocchini, tra cui il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente.
In data -OMISSIS-, il legale rappresentante della società otteneva il rilascio del nulla osta all’ingresso al lavoro subordinato per i lavoratori che veniva spedito all’Ambasciata italiana in Marocco.
Il ricorrente, così come altri lavoratori, recatosi all’Ambasciata italiana otteneva il visto di ingresso per lavoro subordinato e così entrava regolarmente in Italia in data -OMISSIS-.
Adoperatosi subito per i successivi adempimenti burocratici, il ricorrente cercava invano di contattare la -OMISSIS- s.r.l., che si rendeva però irreperibile.
In data -OMISSIS-, il legale del ricorrente scriveva alla Prefettura di Teramo rappresentando la peculiare situazione del signor -OMISSIS-e degli altri lavoratori, allegando i visti di ingresso, e chiedendo da subito il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
In particolare sin dal primo contatto con la Prefettura di Teramo il legale di parte ricorrente chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in forza della circolare 2570 del 7 luglio 2006 e 3836 del 20 agosto 2007 del Ministero dell’Interno che prevedono, in caso di sopravvenuta impossibilità di sottoscrizione del contratto di soggiorno per colpa imputabile al datore di lavoro - in questo caso la liquidazione giudiziale - un rilascio di permesso per attesa occupazione e/o possibilità di subentro con nuovo datore di lavoro.
All’esito di un lungo iter istruttorio la Prefettura di Teramo inviava, in data -OMISSIS-, la nota n. -OMISSIS-di pari data nella quale premetteva che tutti i lavoratori erano entrati regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato, segnalava che la -OMISSIS- aveva inviato solo alcuni documenti alla suddetta Prefettura e comunicava che già il -OMISSIS-, proprio a seguito della liquidazione giudiziale della società, aveva disposto in modalità telematica la chiusura delle istanze dei lavoratori con revoca di nulla osta e visto di ingresso.
Infine, con la predetta nota la Prefettura di Teramo comunicava che non poteva darsi seguito favorevole alla richiesta di permesso per attesa occupazione ma faceva presente che, in caso di richiesta di nuovo visto da parte di ciascun interessato, l’Ufficio avrebbe valutato la richiesta di attesa occupazione.
Il legale di parte ricorrente insisteva per avere copia degli atti di revoca del nulla osta all’ingresso, non avendone i lavoratori mai avuto notizia, e il predetto provvedimento veniva trasmesso in data -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione di legge: art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere;
2) Violazione di legge: violazione art. 22, D.lgs. 286/98; 42, comma 8, DL 73/2022. Eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio, in data 23 luglio 2024, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo depositando la relativa documentazione comprensiva della relazione dell’Amministrazione.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 4 settembre 2024 è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la sussistenza del fumus boni iuris del gravame, con particolare riferimento alla violazione della circolare n. 3836 del 2007 atteso che il ricorrente è entrato con valido visto e, poi, per causa a lui non riconducibile, non ha potuto stipulare il relativo contratto; ”.
In data -OMISSIS-parte ricorrente ha depositato propria nota di pari data con cui ha dato atto del fatto che “ a seguito dell’instaurazione del giudizio e della notifica dell’ordinanza cautelare, la P.A. annullava la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato e convocava il ricorrente per la conclusione del procedimento dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione ” e pertanto parte ricorrente ha affermato di non avere “ più interesse a coltivare il presente giudizio e pertanto si chiederà la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite ”.
Infine, all’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio rileva che, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2. - Risulta, difatti, acclarato che la pretesa sostanziale di parte ricorrente (nelle more del giudizio) è stata completamente soddisfatta, atteso che, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente, in seguito all’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. -OMISSIS-, “ la P.A. annullava la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato e convocava il ricorrente per la conclusione del procedimento dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione ”.
In ragione di quanto sopra esposto parte ricorrente ha chiesto che per la causa in essere sia dichiarata cessata la materia del contendere ed il Collegio ritiene che tale richiesta, in base a quanto dichiarato dal ricorrente in merito ai successivi sviluppi della vicenda, comporti la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nella presente vicenda.
Accertata, infatti, la piena satisfattività, per parte ricorrente, degli adempimenti posti in essere dalla P.A. relativamente al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio ritiene doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere, alla stregua di quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza, secondo cui “ Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che meritano di essere richiamati:
a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426);
d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);
e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909). ” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. - Il Collegio, tenuto a provvedere in via definitiva sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato accolta provvisoriamente dalla competente Commissione, ritiene di confermarla.
5. - Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, anche in considerazione del sollecito adempimento da parte dell’Amministrazione in merito e della richiesta in tal senso di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’UZ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.