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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2109/2025 RGAC TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
ricorrente E
Controparte_1 convenuta contumace Oggetto: ricorso ex art. 445 bis comma 6°, c.p.c. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla Sig.ra , volto ad ottenere l'accertamento Controparte_1 dei requisiti sanitari prescritti per il riconoscimento di una percentuale massima di invalidità, dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai Pt_1 sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini della fruizione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (unica prestazione riconosciuta nella prima fase). Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo del suddetto requisito. La convenuta non si è costituita. Controparte_1
1 La causa è stata rinviata all'udienza del all'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note di scritte ex art. 127 ter c.p.c. L ha tempestivamente depositato in data 11.12.2025 le note scritte in Pt_1 sostituzione dell'udienza.
Va in via preliminare dichiarata la contumacia della convenuta CP_1
non costituitasi nonostante la ritualità e tempestività della
[...] notifica.
Ciò posto, occorre preliminarmente precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, di una fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei Pt_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
2 ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, decreto emesso il 14.04.2025 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 23.04.2025, seguita dal ricorso depositato in data 15.05.2025.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. Il consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo ha diagnosticato che la resistente è affetta dalle seguenti patologie: “esiti di mastectomia totale (2015) senza attuali segni di recidiva, stenosi segmentaria del sigma distale di natura da determinare, anemia, ipertensione arteriosa ed insufficienza valvolare moderata, parodontopatia ed edentulia, spondiloartrosi, sofferenza cuffia dei rotatori con limitazione funzionale spalla destra, iniziale coxartrosi bilaterale, sarcopenia”. Il CTU della fase di ATPO ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie, applicando la formula riduzionistica, determinano una invalidità pari al 60%. Quanto ai benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 il CTU della fase sommaria ha così relazionato: “Dalla visita medica e dall'esame della documentazione sanitaria è emersa “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o cronica, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La riduzione dell'autonomia personale della signora CP_1
correlata all'età, risulta tale da rendere necessario un intervento
[...]
3 assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione. Tale condizione risulta apprezzata in occasione della visita condotta per l'inizio delle operazioni peritali”. Ritiene il Tribunale che la conclusione cui è pervenuto il CTU della fase sommaria con riferimento ai requisiti sanitari previsti ai fini di una fruizione dei benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non siano corrette, palesandosi, inoltre, contradditorie rispetto ai dati dallo stesso accertati in sede di esame obiettivo. Scrive il CTU: “Condizioni generali discrete, vigile e apparentemente ben orientata nel tempo e nello spazio, non evidenziabili deficit della memoria recente e passata, facies depressa, ode la normale voce di conversazione, non apprezzabile rallentamento ideomotorio, non indossa occhiali da vista, non indossa ausili assorbenti… Deambulazione, cambi posturali e stazione eretta autonome…”. Ebbene l'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dispone che “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Gli elementi salienti che permettono la definizione della persona con handicap sono pertanto: la documentata realtà della minorazione;
la circostanza che la minorazione causi difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
l'ulteriore circostanza che gli effetti della minorazione siano di entità tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Per il riconoscimento della connotazione di gravità (come era stato richiesto nel caso specifico) occorre, pertanto, dimostrare che la ridotta autonomia personale, correlata all'età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o in quella relazionale. Ora, come già posto in rilievo, che la condizione di gravità non sussista nel caso di specie si ricava proprio dalla relazione della consulenza eseguita nella fase sommaria.
4 In definitiva le patologie da cui la resistente è affetta, che non danno luogo ad una impossibilità e neanche ad una difficoltà di deambulare, non sono tali da determinare significativi segni di decadimento cognitivo (“vigile e apparentemente ben orientata nel tempo e nello spazio, non evidenziabili deficit della memoria recente e passata, facies depressa, ode la normale voce di conversazione, non apprezzabile rallentamento ideomotorio)”. Rimane, pertanto, di relativamente significativo la “facies depressa”. Ora, il CTU non spiega come tale espressione facciale depressa (in assenza di una specifica diagnosi di depressione) sia, da sola, idonea a determinare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o in quella relazionale, né tale dato è evincibile dalla documentazione in atti, da cui risultano esclusivamente le patologie da cui la ricorrente è affetta, ma non le loro conseguenze sulla sfera personale e relazionale della stessa. Non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova consulenza tecnica nella presente fase, atteso che già sulla base dei dati documentali e delle valutazioni espresse dal CTU della prima fase è da escludere che ricorrano le condizioni per fruire dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Quanto alle spese di lite, la non condivisibile valutazione espressa dal CTU nominato nella fase sommaria, ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara che non sussistono in favore della convenuta i requisiti sanitari prescritti per la pensione di inabilità Controparte_1 civile, per l'indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Compensa le spese di lite. Cosenza, 16/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
ricorrente E
Controparte_1 convenuta contumace Oggetto: ricorso ex art. 445 bis comma 6°, c.p.c. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla Sig.ra , volto ad ottenere l'accertamento Controparte_1 dei requisiti sanitari prescritti per il riconoscimento di una percentuale massima di invalidità, dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai Pt_1 sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini della fruizione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (unica prestazione riconosciuta nella prima fase). Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo del suddetto requisito. La convenuta non si è costituita. Controparte_1
1 La causa è stata rinviata all'udienza del all'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note di scritte ex art. 127 ter c.p.c. L ha tempestivamente depositato in data 11.12.2025 le note scritte in Pt_1 sostituzione dell'udienza.
Va in via preliminare dichiarata la contumacia della convenuta CP_1
non costituitasi nonostante la ritualità e tempestività della
[...] notifica.
Ciò posto, occorre preliminarmente precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, di una fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei Pt_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
2 ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, decreto emesso il 14.04.2025 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 23.04.2025, seguita dal ricorso depositato in data 15.05.2025.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. Il consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo ha diagnosticato che la resistente è affetta dalle seguenti patologie: “esiti di mastectomia totale (2015) senza attuali segni di recidiva, stenosi segmentaria del sigma distale di natura da determinare, anemia, ipertensione arteriosa ed insufficienza valvolare moderata, parodontopatia ed edentulia, spondiloartrosi, sofferenza cuffia dei rotatori con limitazione funzionale spalla destra, iniziale coxartrosi bilaterale, sarcopenia”. Il CTU della fase di ATPO ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie, applicando la formula riduzionistica, determinano una invalidità pari al 60%. Quanto ai benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 il CTU della fase sommaria ha così relazionato: “Dalla visita medica e dall'esame della documentazione sanitaria è emersa “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o cronica, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La riduzione dell'autonomia personale della signora CP_1
correlata all'età, risulta tale da rendere necessario un intervento
[...]
3 assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione. Tale condizione risulta apprezzata in occasione della visita condotta per l'inizio delle operazioni peritali”. Ritiene il Tribunale che la conclusione cui è pervenuto il CTU della fase sommaria con riferimento ai requisiti sanitari previsti ai fini di una fruizione dei benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non siano corrette, palesandosi, inoltre, contradditorie rispetto ai dati dallo stesso accertati in sede di esame obiettivo. Scrive il CTU: “Condizioni generali discrete, vigile e apparentemente ben orientata nel tempo e nello spazio, non evidenziabili deficit della memoria recente e passata, facies depressa, ode la normale voce di conversazione, non apprezzabile rallentamento ideomotorio, non indossa occhiali da vista, non indossa ausili assorbenti… Deambulazione, cambi posturali e stazione eretta autonome…”. Ebbene l'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dispone che “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Gli elementi salienti che permettono la definizione della persona con handicap sono pertanto: la documentata realtà della minorazione;
la circostanza che la minorazione causi difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
l'ulteriore circostanza che gli effetti della minorazione siano di entità tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Per il riconoscimento della connotazione di gravità (come era stato richiesto nel caso specifico) occorre, pertanto, dimostrare che la ridotta autonomia personale, correlata all'età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o in quella relazionale. Ora, come già posto in rilievo, che la condizione di gravità non sussista nel caso di specie si ricava proprio dalla relazione della consulenza eseguita nella fase sommaria.
4 In definitiva le patologie da cui la resistente è affetta, che non danno luogo ad una impossibilità e neanche ad una difficoltà di deambulare, non sono tali da determinare significativi segni di decadimento cognitivo (“vigile e apparentemente ben orientata nel tempo e nello spazio, non evidenziabili deficit della memoria recente e passata, facies depressa, ode la normale voce di conversazione, non apprezzabile rallentamento ideomotorio)”. Rimane, pertanto, di relativamente significativo la “facies depressa”. Ora, il CTU non spiega come tale espressione facciale depressa (in assenza di una specifica diagnosi di depressione) sia, da sola, idonea a determinare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o in quella relazionale, né tale dato è evincibile dalla documentazione in atti, da cui risultano esclusivamente le patologie da cui la ricorrente è affetta, ma non le loro conseguenze sulla sfera personale e relazionale della stessa. Non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova consulenza tecnica nella presente fase, atteso che già sulla base dei dati documentali e delle valutazioni espresse dal CTU della prima fase è da escludere che ricorrano le condizioni per fruire dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Quanto alle spese di lite, la non condivisibile valutazione espressa dal CTU nominato nella fase sommaria, ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara che non sussistono in favore della convenuta i requisiti sanitari prescritti per la pensione di inabilità Controparte_1 civile, per l'indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Compensa le spese di lite. Cosenza, 16/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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