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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/02/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 449/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv.ti PIER FILIPPO GIACOMO GIUGGIOLI, ADRIANO CURTI e FEDERICA
MESSINA, elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 14 20122 MILANO presso i difensori appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VALERIA RATTO, elettivamente domiciliata in VIA BELLINI, 14 COMO, presso lo studio del difensore appellata contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ) con il patrocinio C.F._4 Controparte_4 C.F._5
pagina 1 di 23 dell'avv. ANGELO SALA, elettivamente domiciliato in IA GIULINI, 12 COMO, presso lo studio del difensore appellati contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MICHELE CP_5 C.F._6
TUMMINELLI, elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 60 COMO presso lo studio del difensore appellato avente ad oggetto: materia successoria
Conclusioni per : Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente appello, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa: IN VIA PRINCIPALE,
DICHIARARE la nullità della sentenza n. 1406 del 15 dicembre 2023 del Tribunale di Como e, per l'effetto, previa (se del caso) esecuzione dell'attività istruttoria di cui infra, ACCOGLIERE le domande proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado e di seguito trascritte: - IN VIA PRINCIPALE,
DICHIARARE inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli Atti di EN (così come definiti in narrativa) e, per l'effetto, CONDANNARE l'eredità della OR – e, per essa, gli Persona_1 eredi – a pagare al SI il Credito IT (così come Parte_1 definito in narrativa) e/o CONDANNARE ciascun beneficiario di ciascuno degli Atti di
EN a pagare al SI quanto percepito in virtù Parte_1 dell'Atto di EN (così come definito in narrativa) di cui ciascuno è stato concretamente beneficiario nei limiti del Credito IT (così come definito in narrativa); - IN OGNI CASO: (i)
CONDANNARE l'eredità della OR – e, per essa, gli eredi – a restituire al SI Persona_1
l'eredità del SI (ii) in Parte_1 Persona_2 particolare, CONDANNARE l'eredità della OR – e, per essa, gli eredi – a pagare al Persona_1
SI il Credito IT (così come definito in narrativa) Parte_1
e/o CONDANNARE ciascun beneficiario di ciascuno degli Atti di EN (così come definiti in narrativa) a pagare al SI quanto percepito in virtù Parte_1 dell'Atto di EN (così come definito in narrativa) di cui ciascuno è stato concretamente beneficiario nei limiti del Credito IT (così come definito in narrativa). IN SUBORDINE,
RIFORMARE la sentenza n. 1406 del 15 dicembre 2023 del Tribunale di Como e, per l'effetto, pagina 2 di 23 ACCOGLIERE le domande formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado e sopra trascritte. IN
VIA ISTRUTTORIA: (i) DISPORRE CTU contabile al fine di determinare la quantificazione del tantundem eiusdem integrante il Credito IT (così come definito in narrativa) in conformità agli artt. 1277 e 1278 c.c.; (ii) AUTORIZZARE il deposito del fascicolo di polizza “Life Portfolio”, costituente il primo Atto di EN. IN OGNI CASO, CONDANNARE gli appellati alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, dell'emananda sentenza, delle successive e relative.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previe le declaratorie di legge e del caso: NEL MERITO:
Dichiarare inammissibile e in subordine respingere l'impugnazione nonché ogni domanda, istanza, pretesa formulata nei confronti della IG in quanto inammissibile, Controparte_1 improponibile e, comunque, infondata in fatto e diritto. Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie.
Spese rifuse. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: Solo in subordine, senza alcuna inversione dell'onere della prova, ed all'occorrenza trattandosi di fatti pacifici e/o documentati, chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. n. 2 e, in particolare: A) chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la OR , come il suo defunto marito SI ER [...]
, intratteneva antichi e solidi legami d'amicizia ed affetto con i genitori di Persona_2 CP_1
e di suo fratello 2) Vero che i coniugi che non avevano avuto
[...] Pt_1 Parte_2 figli instauravano un forte legame affettivo che si consolidava nel tempo con i figli degli amici
3) Vero che nel 2000 procedevano all'adozione del già maggiorenne sig. Pt_1 Parte_1
4) Vero che la IG , per dare anche veste giuridica al legame affettivo di confidenza Persona_1
e solidarietà che la legava all'esponente, ha proceduto negli anni più recenti, dopo la separazione di
, instaurando la relativa procedura che ha condotto all'emissione da parte di Codesto Ill.mo CP_1
Tribunale della sentenza di adozione n. 2/2020 emessa il 17 febbraio 2020 e annotata a margine dell'atto di nascita (doc. 10). 5) Vero che, al contrario del figlio che aveva instaurato diverse iniziative anche giudiziali contro la madre adottiva, la figlia le è rimasta sempre giornalmente vicina CP_1 negli anni e di supporto nelle varie fasi della vita, fino alla fine. 6) Vero che quando il SI
[...]
era ancora in vita, i coniugi avevano manifestato in più occasioni la volontà di Persona_2 destinare il loro patrimonio a e in particolare destinandone la maggior Pt_1 Controparte_1
pagina 3 di 23 parte in particolare gli immobili -com'era tradizione- al figlio maschio e riservando alla sorella CP_1
i fondi e valori mobiliari, allora detenuti all'estero. 7) Vero che tale volontà veniva più volte manifestata agli interessati e alle persone più vicine, come la IG che ha rilasciato la Tes_1 dichiarazione prodotta sub. doc. 5 che conferma. 8) Vero che in data 13 marzo 2003, il SI.
[...]
insieme alla OR dava disposizione scritta indirizzata Parte_1 Persona_1 alla Credit Suisse Private NG di Chiasso “estinguere la relazione “Consiglio 6167” “trasferendo la totalità degli averi a favore della relazione No. 2413803 (0172-241380-3) intestata alla Tes_2 IG e alla IG prodotta come doc. 1 che si rammostra Persona_1 CP_1 Parte_3 al teste. 9) Vero che a seguito della suindicata disposizione la Credit Suisse Private NG effettuò il trasferimento dei fondi sulla relazione , intestata alla IG e alla Parte_4 Controparte_1
SI.ra , come risulta dal documento prodotto sub. 2) che si rammostra al teste. 10) Vero Persona_1 che la IG , madre adottiva dell'esponente, aveva accettato le disposizioni Persona_1 testamentarie del defunto marito, che aveva a Lei destinato l'usufrutto vitalizio in sostituzione della legittima, cfr. doc. 2 fascicolo di parte ricorrente) in ragione del complessivo accordo con il figlio che aveva accettato e manifestato di voler rispettare le volontà del padre adottivo circa la destinazione alla sorella dei suddetti fondi e valori mobiliari di cui al precedente capitolo 6 (depositati sulla relazione
“Consiglio 6167”). 11) Vero che in data 4 ottobre 2021, su richiesta della IG Controparte_1 ho reso il parere che mi rammostra (doc. 7) di cui confermo integralmente il contenuto. Si
[...] indicano a testi: - sui capitoli 1/7 la IG res. in Como, Via Dante, ang. Via Ferrari;
- Testimone_3 sui capitoli 8 e 9 il dr. Direttore presso Credit Suisse AG, con sede in Piazza Testimone_4
Indipendenza, n. 5, Chiasso (Svizzera); il dr. domiciliato presso Credit Suisse Controparte_6
AG, con sede in Piazza Indipendenza, n. 5, Chiasso (Svizzera); i sigg.ri ed Controparte_7 domiciliati presso Credit Suisse AG, con sede in Piazza Indipendenza, n. 5, Chiasso CP_8
(Svizzera); PA TT domiciliato presso Corner Bank SA in Via Emilio Bossi, 26, Chiasso
(Svizzera); - sul cap. 11, l'avvocato e notaio con domicilio in, Via Ariosto, n. 1. Persona_3
UG (Svizzera). Si chiede, sin d'ora, disporsi, ove i testimoni residenti all'estero dovessero dedurre un giustificato motivo o impedimento che ne impedisca la sua escussione innanzi all'Ecc.mo Giudice adito, l'audizione mediante rogatoria internazionale ai sensi dell'art. 204 C.P.C. B) Sempre e solo ove ritenuto necessario dall'Ecc.,ma Corte, sussistendone già agli atti prova scritta, si formula istanza affinché venga ordinato a Credit Suisse AG, con sede in Piazza Indipendenza, n. 5, Chiasso (Svizzera)
l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della documentazione relativa: - alla disposizione impartita in pagina 4 di 23 data 13 marzo 2003 dai SI. e dalla OR di Parte_1 Persona_1
“estinguere la relazione “Consiglio 6167” “trasferendo la totalità degli averi a favore della relazione
No. 2413803 ( ) intestata alla IG e alla IG Tes_2 P.IVA_1 Persona_1 [...]
; - all'esecuzione della suindicata disposizione. Parte_5
Conclusioni per , e : Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
In via preliminare: previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: previe le declaratorie di legge e del caso, rigettare l'appello in quanto del tutto destituito di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e confermare nel merito la sentenza di primo grado In via riconvenzionale: previe le declaratorie di legge e del caso, riformare la sentenza la sentenza in punto liquidazione delle spese legali, liquidandole nella misura esposta nella nota spese depositata in primo grado o, comunque, con applicazione del DM 55/2014 sulla base del valore effettivo della causa di merito e del procedimento cautelare, con le maggiorazioni previste per l'assistenza di più parti. Con rifusione delle spese e dei compensi di avvocato, oltre accessori di legge, per il grado.
Conclusioni per : CP_5
Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e respinte le istanze istruttorie, rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1406 del 15 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Como. Con
[...] vittoria di spese ed onorari di causa, oltre ad IVA, CPA.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 25.06.2021, Parte_1 aveva convenuto in giudizio
[...] Controparte_1 CP_5 [...]
, , e CP_9 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 [...]
(ora ) deducendo che: CO Controparte_11
a. in data 05.07.2000 il ricorrente, già maggiorenne, era stato adottato dai coniugi e;
in data 01.11.2002 era deceduto Persona_2 Persona_1
lasciando testamento olografo con cui istituiva Persona_2
pagina 5 di 23 proprio erede universale, con usufrutto vitalizio Parte_1 su tutti i beni componenti l'asse ereditario in capo alla moglie;
costituiva Persona_1 parte del patrimonio ereditario la giacenza del conto corrente cifrato denominato
“Consiglio n. 6167”, per un valore pari, alla data del 12.03.2003 ad almeno CHF
3.099.346,00; il godimento dell'usufrutto vitalizio, da parte di , Persona_1 dell'eredità del defunto comportava l'obbligo per la Persona_2 medesima e, dopo la di lei morte, avvenuta in data 28.11.2020, per gli eredi, di pagare a il tantundem eiusdem delle giacenze Parte_1 originariamente depositate presso il conto corrente “Consiglio n. 6167”, secondo quanto disposto dall'art. 995 c.c.; i rapporti tra il ricorrente e si erano, poi, a tal Persona_1 punto deteriorati nel corso degli anni, che la madre adottiva lo aveva pretermesso dalla sua eredità, della quale aveva disposto con testamento olografo;
[...]
aveva richiesto all'esecutore testamentario, dott. , Parte_1 Controparte_9 la restituzione dei beni ereditari di e, in particolare, il Persona_2 pagamento del credito restitutorio pari al controvalore delle giacenze del conto corrente
“Consiglio n. 6167”; l'esecutore testamentario aveva comunicato al ricorrente che l'attivo ereditario era composto da soli € 2.000,00 e, comunque, era da intendersi già eroso dai maggiori debiti ereditari;
la dissoluzione del patrimonio di , Persona_1 costituente garanzia generica del credito restitutorio vantato dal ricorrente, nudo proprietario dell'eredità di era stata determinata dal Persona_2 compimento, da parte della prima, di atti di donazione ed altri atti a titolo gratuito e, in particolare: a) dal trasferimento a titolo gratuito in favore di della CP_5 polizza n. 7434165 sottoscritta da in data 23.06.2017 con Zurigo Persona_1
Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA e premio pari circa € 1.200.000,00; b) dalla donazione di € 180.000,00 in favore di eseguita in data 15 febbraio Controparte_2
2018; c) dalla donazione di circa € 1.200.000,00 Euro in favore di Controparte_1 eseguita in data 23.12.2019; d) dalla sottoscrizione in data 08.08.2013 della polizza
“Life Portfolio Italy n. 111PFI601610” con CO
, il cui beneficiario era tuttavia ignoto all'attore, ragione per la quale avrebbe
[...] dovuto disporsi l'ordine ex art. 210 c.p.c. quanto alla relativa documentazione assicurativa.
pagina 6 di 23 2. Ad avviso del ricorrente sussistevano tutti i presupposti di legge per dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione suindicati, compiuti da a titolo gratuito Persona_1 dopo il sorgere del credito dell'attore; in subordine, detti atti avrebbero dovuto essere annullati ex artt. 1425 e 1427 c.c., in quanto compiuti da in stato di incapacità naturale o, Persona_1 comunque, poiché la stessa era stata indotta in errore essenziale e rilevante, come emerge dal fatto che la stessa aveva rilasciato a un pubblico ufficiale dichiarazioni che rivelavano la totale inconsapevolezza della disposizione eseguita a favore di e, considerando che CP_5 detta disposizione era precedente alle altre, l'incapacità avrebbe dovuto ritenersi sussistente anche al momento del compimento degli atti successivi.
3. Aveva, quindi, chiesto, in via preliminare, di emettere ordinanza - ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di Credit Suisse avente ad oggetto il fascicolo della polizza “Life Portfolio
Italy n. 111PFI601610”; in via principale, nel merito di dichiarare inefficaci ex art. 2901 c.c. o, in subordine, di annullare ex artt. 1425 e 1427 e ss c.c., gli atti di depauperamento de quibus e, per l'effetto, in ogni caso, di condannare l'eredità di – e, per essa, l'esecutore Persona_1 testamentario e/o gli eredi – nonché il beneficiario di ciascuno degli atti di depauperamento a pagargli il credito restitutorio e restituirgli l'eredità di . Persona_2
4. Nel corso del giudizio si svolgeva anche la fase cautelare contraddistinta dalla proposizione di ricorso per sequestro conservativo da parte di che Parte_1 chiedeva sino alla concorrenza di € 4,5 milioni nei confronti di coloro che fossero risultati beneficiari degli atti di depauperamento;
chiedeva, inoltre, il sequestro giudiziario del fascicolo relativo alla polizza Life Porfoglio Italy e degli estratti di conto corrente intestato a e CP_5
dall'1.1.2017 sino alla data del ricorso. Controparte_9
5. assumeva che i coniugi che non avevano Controparte_1 Parte_2 avuto figli propri, avevano instaurato un forte legame affettivo con i figli degli amici Pt_1
e, cioè, essa stessa ed il fratello;
gli eventi della vita e Parte_1 la morte di non avevano consentito di provvedere all'adozione Persona_2 anche della convenuta la quale, tuttavia, era stata adottata nel 2020 dalla sola;
Persona_1 quando era ancora in vita, i coniugi avevano manifestato in più Persona_2 occasioni la volontà di destinare il loro patrimonio a e e, in Pt_1 Controparte_1 particolare, gli immobili al figlio maschio e a i fondi ed i valori mobiliari allora CP_1 detenuti all'estero; tale volontà era stata in concreto attuata dal ricorrente il quale, infatti, in pagina 7 di 23 data 13.3.2003, pochi mesi dopo la scomparsa di aveva, Persona_2 insieme a , dato disposizione alla Credit Suisse Private NG di estinguere la Persona_1 relazione denominata Consiglio 6167, trasferendo la totalità degli averi a favore della relazione
No. 2413803 Consigliobis intestata a ed a la Persona_1 Parte_5 legittima cointestazione e titolarità dei valori sin dal 2003 in capo alla convenuta sarebbe stata dimostrata anche dal fatto che la stessa aveva provveduto alla loro regolarizzazione dal punto di vista fiscale e valutario;
non sussisteva, dunque, legittimazione attiva dell'attore all'azione revocatoria, considerato che lo stesso aveva trasferito la proprietà dei valori oggetto di causa sin dal 2003 e, pertanto, non vantava alcun credito restitutorio nei confronti dell'usufruttuaria o dei suoi aventi causa;
in ogni caso, tale atto dispositivo era irripetibile ex artt. 627, comma II e 2034
c.c., considerato che lo stesso sarebbe stato compiuto in attuazione di una disposizione fiduciaria del testatore;
non sussisterebbero, comunque, gli altri presupposti di legge per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., né di quella di annullamento degli atti dispositivi, anche considerato che lo stesso ricorrente, nel 2020, aveva rinunciato all'iniziativa diretta alla nomina di un amministratore di sostegno per , a seguito Persona_1 dell'accertamento, da parte del giudice, della lucidità della persona.
6. , , e deducevano Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_9
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. del ricorrente, posto che il credito risarcitorio allegato dalla controparte non sarebbe mai sorto;
tanto che, al momento della morte di , il ricorrente non sarebbe più stato Persona_1 titolare del conto svizzero in questione, per averlo ceduto volontariamente alla madre ed alla sorella nell'anno 2003, in adempimento di una disposizione fiduciaria del padre CP_1 adottivo, che aveva espresso in vita il desiderio che la liquidità depositata in svizzera pervenisse a che, anche a voler ritenere l'invalidità dell'atto del 13.03.2003, Controparte_1 CP_1 avrebbe comunque acquistato i medesimi diritti per usucapione decennale, ai sensi
[...] dell'art. 1161 c.c.; che erano infondate anche le domande subordinate di annullamento degli atti compiuti in vita da , anche alla luce dell'esito del procedimento per la Persona_1 nomina di un amministratore di sostegno, nel corso del quale era emersa la piena capacità della medesima e data anche l'assenza di prova degli artifici e raggiri a sostegno della domanda di annullamento per dolo;
eccepivano la decadenza dell'attore dalle domande di annullamento rispetto agli atti compiuti più di cinque anni prima del deposito del ricorso;
eccepivano la pagina 8 di 23 carenza di legittimazione passiva di rispetto a tutte le domande attoree, in Controparte_9 quanto mero esecutore testamentario;
osservavano che la donazione ad e la Controparte_2 stipula della polizza assicurativa con Credit Swisse sarebbero stati eseguiti con risorse personali di e non con somme depositate sul conto svizzero in questione, sicché dal Persona_1 compimento di detti atti non sarebbe sorto alcun credito restitutorio per
[...]
. Instavano quindi per il rigetto di tutte le domande attoree. Parte_1
7. osservava che le giacenze del conto ” (sul quale peraltro sarebbero CP_5 Parte_4 confluite anche risorse personali di ) erano state volontariamente trasferite dallo Persona_1 stesso attore a ed a in data 13 marzo 2003; che il Persona_1 Controparte_1 trasferimento dei fondi avrebbe costituito adempimento della volontà di Persona_2 di lasciare a parte del proprio patrimonio finanziario, il quale,
[...] Controparte_1 peraltro, non avrebbe potuto essere direttamente menzionato nel testamento, in quanto trasferito in Svizzera in violazione delle norme valutarie;
a dimostrare la titolarità del patrimonio mobiliare de quo in capo a contribuiva anche il fatto che fu proprio la stessa, Persona_1 insieme a a pagare le imposte straordinarie per il rientro dai capitali Controparte_1 dall'estero e a depositare la dichiarazione riservata delle attività emerse;
deduceva l'infondatezza anche delle domande di annullamento degli atti dispositivi, in assenza di prova di incapacità di e di dolo o errore, essendo la prospettazione attorea esclusivamente Persona_1 fondata sulla parziale interpretazione di un documento.
8. Si era costituta in giudizio, infine, anche CO
(ora ), deducendo di essere totalmente estranea alle vicende successorie Controparte_11 in questione e che, in data 21.10.2011, aveva sottoscritto con la convenuta la Persona_1 polizza “Life Portfolio Italy” n. 111FP1601610, versando un premio di € 600.000,00 e operando la necessaria designazione beneficiaria in caso di morte dell'assicurata, premio poi integrato con conferimento di ulteriori € 678.057,99 lordi in data 30.07.2013; rilevava di aver erogato le prestazioni a cui era tenuta agli aventi diritto, in seguito alla morte di Persona_1
e di aver già trasmesso, su richiesta del ricorrente, una copia del documento della polizza assicurativa n. 111PF1601610, epurando i nominativi degli effettivi beneficiari in quanto, trattandosi di dati personali di soggetti terzi, non avrebbe potuto fornirli all'erede della contraente;
chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
pagina 9 di 23 9. Il giudice di primo grado, disposta la conversione del rito sommario in quello ordinario, premetteva che aveva agito in giudizio per sentir Parte_1 dichiarare, in via principale, l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., o, in subordine, l'annullamento, di alcuni atti a titolo gratuito compiuti da e pregiudizievoli per lo stesso, in quanto Persona_1 asseritamente titolare di un credito di ammontare pari al valore di quanto originariamente depositato sul conto corrente cifrato svizzero, denominato “Consiglio n. 6167”, rientrante nel patrimonio ereditario di del quale l'attore era stato Parte_1 istituito erede universale e , deceduta in data 28.11.2020, usufruttuaria. Persona_1
10. Quanto alla domanda principale svolta dall'attore, il Tribunale di Como osservava che, se al fine dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, è pur sempre necessario che lo stesso sia titolare quantomeno di una ragione di credito prima facie valutabile come non pretestuosa e, anzi, probabile, anche se non definitivamente accertata. A dimostrazione della propria qualità di creditore, aveva dedotto e documentalmente Parte_1 dimostrato che il padre adottivo l'aveva nominato per Persona_2 testamento unico erede, mentre aveva attribuito alla moglie , in sostituzione della Persona_1 legittima, l'usufrutto vitalizio su tutti i beni ereditari. Dati pacifici erano anche i seguenti fatti: al momento della morte di , il conto cifrato svizzero “Consiglio Persona_2
n. 6167” – sul quale, alla data del 12.03.2003, erano depositati, oltre a una quota di liquidità
(per soli CHF 148 circa), esclusivamente strumenti finanziari- rientrava nell'asse ereditario e, quindi, sul contenuto dello stesso, aveva acquistato il Parte_1 diritto di nuda proprietà, con l'accettazione dell'eredità paterna, mentre la moglie di
[...]
, , aveva acquisito l'usufrutto. Risulta anche che, con atto Persona_2 Persona_1 del 13.03.2003, lo stesso insieme a , Parte_1 Persona_1 aveva ordinato alla banca depositaria di estinguere la relazione “Consiglio 6167” e di trasferire la totalità degli averi a favore della relazione No. 2413803 (0172-241380-3), Tes_2 intestata a ed a Persona_1 Parte_5
11. Ebbene, riteneva il Tribunale che, con tale atto negoziale, l'attore aveva validamente operato il trasferimento dei propri diritti sugli strumenti finanziari e sulla liquidità presente sul conto
“Consiglio n. 6167” in favore di e di Difatti, alla luce degli Persona_1 Controparte_1 elementi probatori acquisiti in giudizio, risultava fondata la prospettazione dei convenuti per pagina 10 di 23 cui l'atto di trasferimento del 13.03.2003 era stato compiuto dall'attore in esecuzione di una disposizione fiduciaria del testatore , con la quale quest'ultimo Persona_2 avrebbe individuato come la beneficiaria designata del proprio patrimonio Controparte_1 finanziario svizzero. Evidenziava che non pertinente era il richiamo all'art. 627, comma I, c.c. per escludere l'ammissibilità dell'accertamento dell'esistenza di disposizioni fiduciarie non risultanti dal testamento. Difatti, nel caso in esame, poiché il negozio in questione era già stato eseguito, una volta dimostratane la causa fiduciaria, si verteva nell'ipotesi contemplata dal secondo comma dello stesso articolo che prevede che “se la persona dichiarata nel testamento ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace”.
12. Ciò premesso, il giudice di prime cure riteneva provata in via presuntiva la causa fiduciaria del negozio del 13.03.2003, per le seguenti considerazioni. In primo luogo il giudice rimarcava che non era stata specificamente contestato dall'attore lo stretto legame che il testatore e la moglie avrebbero nutrito con la sorella la quale, peraltro, Persona_1 Controparte_1 nell'anno 2020 era stata adottata da , come era avvenuto per il fratello ad opera Persona_1 di;
ciò rendeva plausibile che il de cuius avesse inteso disporre Persona_2 delle proprie sostanze dopo la morte, anche in favore di In secondo luogo, Controparte_1
l'intento del defunto di destinare il patrimonio immobiliare al Persona_2 figlio adottivo maschio e quello finanziario alla sorella era circostanza Controparte_1 risaputa, come era stato confermato anche dalla dichiarazione, a contenuto testimoniale, prodotta sub doc. n. 5 da Con detta dichiarazione, tale Controparte_1 Testimone_3 qualificatasi come amica dei coniugi , aveva affermato che: “posso riferire Parte_1 che quando il SI era ancora in vita, lui e mi Persona_2 ER aveva[no] riferito la volontà di destinare il patrimonio a e in Pt_1 Controparte_1 particolare gli immobili a e i fondi e valori allora detenuti all'estero a . Nei Pt_1 CP_1 primi mesi dell'anno 2000 (o forse fine 1999) mi fu riferito da e che avevano Per_2 ER convocato e presso la loro abitazione di Via Parini e, seduti nel salotto, Pt_1 CP_1 informarono del fatto che avrebbero adottato in quanto maschio e ancora CP_1 Pt_1 celibe ma che per lei nutrivano il medesimo legame affettivo e che quindi era loro volontà che i beni liquidi andassero a lei e che acconsentì”. Tale documento, non contestato Pt_1 dall'attore né con riguardo alla provenienza, né con riguardo all'attendibilità del dichiarante, in pagina 11 di 23 quanto contenente dichiarazioni precise e circostanziate circa informazioni ricevute dallo stesso de cuius, ben può essere utilizzato dal giudice per fondare, unitamente ad altri elementi, il proprio convincimento, sulla base del principio per cui: “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione
e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art.
101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio”. In terzo luogo, era significativo che il trasferimento di quanto depositato sul conto svizzero dal ricorrente a ed a fosse Persona_1 Controparte_1 avvenuto a soli due mesi dalla pubblicazione del testamento di , Persona_2 il che corrobora la tesi per cui detto trasferimento si inquadrava nella vicenda successoria, in rapporto di stretta continuità temporale. Infine, a rendere verosimile la mancata contemplazione nel testamento di con attribuzione già in esso dei valori Controparte_1 depositati sul conto straniero di cui si tratta, è la pacifica circostanza per cui i capitali detenuti all'estero dal testatore fossero ivi transitati in violazione delle disposizioni di legge fiscali e tributarie, tanto che le beneficiarie provvidero alla loro regolarizzazione, con l'adesione all'iniziativa per il rientro dei capitali esteri;
in tal modo è comprensibile che di detti fondi il testatore non volesse dare atto esplicitamente nel testamento. Secondo il giudice di prime cure, poi, a supporto delle tesi dei convenuti soccorreva inevitabilmente anche la natura e la consistenza delle argomentazioni attoree che apparivano scarsamente convincenti circa le reali motivazioni per le quali l'attore aveva trasferito strumenti finanziari del valore di oltre tre milioni di franchi alla madre adottiva ed alla sorella, senza riservare per sé alcun diritto e disinteressandosi per anni della loro gestione, argomentazioni che, come tali, paiono inidonee a fornire una plausibile spiegazione alternativa alla causa fiduciaria del negozio.
13. Ed, infatti, è circostanza rimasta indimostrata che il trasferimento dei fondi costituisse atto dovuto dall'attore a seguito della morte dell'intestatario del conto, perché, diversamente, non sarebbe stato possibile operare sullo stesso. Al contrario, da una parte, il fatto stesso che l'attore abbia potuto disporre, chiedendone l'estinzione, dell'intero conto, dando indicazioni circa le modalità per trasferirne il contenuto, dimostra che sullo stesso era evidentemente possibile pagina 12 di 23 operare e, dall'altra parte, l'attore non ha spiegato per quale motivo il trasferimento fosse stato effettuato su conto intestato solo a favore di e di Difatti, Persona_1 Controparte_1 ribadito che non era nemmeno usufruttuaria dell'eredità del de cuius, il Controparte_1 giudice di prima istanza evidenziava come il nudo proprietario degli strumenti finanziari ben avrebbe potuto trasferire gli stessi su conto a sé intestato, collegato ad altro conto, su cui far confluire i frutti derivanti dalla gestione di detti strumenti finanziari, intestato all'usufruttuaria, apparendo, invece, incomprensibile, se non nell'ottica fiduciaria, il trasferimento dei fondi con le modalità prescelte da . Del resto, non vi era motivo Parte_1 di ritenere che non rientrasse nel novero dei diritti del nudo proprietario degli strumenti finanziari, depositati sul conto cifrato di cui è causa, quello di disporre dei medesimi, mediante trasferimento degli stessi a terzi (nella specie, o allo stesso usufruttuario Controparte_1
(nella specie, ), fermo restando il diritto dell'usufruttuario (che peraltro aveva Persona_1 acconsentito a detto trasferimento) a continuare a goderne i frutti;
per altro verso, proprio il trasferimento degli strumenti finanziari in questione da parte dell'attore (in parte) anche alla stessa usufruttuaria è in contrasto con la tesi attorea per cui quest'ultima, in Persona_1 qualità di usufruttuaria, sarebbe stata la sola legittimata a disporre dei titoli.
14. Il giudice di primo grado, inoltre, non condivideva la prospettazione attorea per cui oggetto dell'usufrutto sul contenuto del conto “Consiglio” sarebbero state cose consumabili, con applicabilità dell'art. 995 c.c., e conseguente sorgere in capo all'attore di un mero credito restitutorio avente ad oggetto il controvalore di quanto depositato sul conto. Difatti, come detto, sul conto in questione erano depositati strumenti finanziari e non (o solo in minima e trascurabile parte) denaro liquido, sicché doveva ritenersi che su detti valori mobiliari, tutti specificamente indicati nella distinta sub doc. n. 4 attoreo, Parte_1 avesse acquistato il diritto di nuda proprietà e che, con l'atto del 13.03.2003, se ne
[...] fosse anche spogliato.
15. Infine, secondo il giudice di prime cure non era comprensibile l'affermazione della difesa attorea per cui non avrebbe ricevuto alcun beneficio Parte_1 dall'eredità paterna al momento della morte del padre adottivo, avendo egli anzi acquistato la nuda proprietà di tutta l'eredità, compreso l'ingente patrimonio immobiliare descritto nell'inventario prodotto sub doc. n. 3 dallo stesso ricorrente.
pagina 13 di 23 16. Conclusivamente, la causa fiduciaria dell'atto del 13.03.2003, ritenuta provata, era idonea, da sola, a sorreggere, sotto il profilo causale, il negozio volontariamente posto in essere da e, quindi, a determinare il valido trasferimento del Parte_1 diritto di nuda proprietà vantato sugli strumenti finanziari del conto in questione in favore sia di
- in capo alla quale, pertanto, si era consolidata la piena proprietà per la quota Persona_1 del 50% dei titoli acquistati in comproprietà con - sia di Da Controparte_1 Controparte_1 tutto quanto sopra discende che , avendo liberamente e Parte_1 validamente disposto, prima del giudizio, della nuda proprietà degli strumenti finanziari dell'eredità del padre adottivo, in favore della stessa usufruttuaria e di un terzo, non aveva dimostrato di aver alcun diritto di credito nei confronti degli eredi dell'usufruttuaria dell'eredità di con riferimento al conto cifrato denominato Parte_1
“Consiglio n. 6167”. Pertanto, in difetto della prova dell'esistenza di una plausibile ragione di credito dell'attore nei confronti degli eredi di con riferimento alle vicende del Persona_1 conto de quo doveva essere rigettata anche la domanda ex art. 2901 c.c. svolta dal ricorrente nei confronti delle parti resistenti.
17. Il Tribunale di Como ha, inoltre, rigettato le domande di annullamento degli atti dispositivi descritti nel ricorso introduttivo del giudizio in quanto, in tesi, posti in essere da soggetto incapace o, comunque, perché indotto dolosamente in errore, non avendo fornito
[...]
alcuna prova, né della incapacità naturale di al Parte_1 Persona_1 momento del compimento degli atti de quibus, né di alcun raggiro posto in essere in danno della disponente dai beneficiari degli atti, non potendosi evincere la dedotta incapacità della disponente, né che la stessa fosse stata raggirata, dalle mere e decontestualizzate dichiarazioni dalla stessa rese alla Guardia di Finanza in data 26.07.2019.
18. Infine, il giudice di prime cure ha evidenziato che nessuna domanda di merito era stata svolta nei confronti di (già ), mentre, come Controparte_11 CO già anticipato nell'ordinanza istruttoria in data 1.3.2022, l'interesse del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta con l'istanza di esibizione, formulata in via istruttoria nei confronti della convenuta, avrebbe dovuto essere tutelato mediante apposita azione di merito avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad ottenere la documentazione di interesse dell'attore e la condanna dell'assicurazione alla consegna della documentazione predetta. Nel caso in esame, invece, il ricorrente si era limitato a richiedere l'esibizione di detta documentazione alla società
pagina 14 di 23 convenuta mediante istanza ex art. 210 c.p.c., senza tuttavia nemmeno specificare per quale motivo detta documentazione - peraltro già consegnata dall'assicurazione, con la sola omissione dei dati riferiti ai beneficiari - sarebbe stata decisiva per la decisione sulle domande formulate in giudizio, anche considerato che il ricorrente non aveva mai nemmeno dedotto che il beneficiario della polizza in questione sarebbe stato uno dei convenuti in giudizio. Pertanto, nessuna pronuncia, ulteriore a quella sulle spese di lite, poteva essere resa nei confronti di
[...]
(già ) nei confronti della quale, come detto, CP_11 CO
l'attore non aveva svolto alcuna domanda di merito.
19. Conclusivamente, tutte le domande svolte dal ricorrente erano rigettate, costituendo le motivazioni esposte le ragioni più liquide e sufficienti per addivenire alla decisione, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori difese (anche logicamente preliminari) delle convenute. Tale esito giustificava la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di tutte le parti resistenti.
20. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello Parte_1
chiedendo che, previa sospensione dell'esecutività, ne fosse dichiarata la nullità e
[...] che fossero dichiarato inefficaci ex art. 2901 c.c. gli atti di depauperamento indicati in narrativa, previa disposizione di CTU contabile al fine di determinare il quantum del credito restitutorio azionato.
21. e ritualmente costituitisi, instavano per il rigetto CP_5 Controparte_1 del gravame.
22. , e oltre a chiedere il rigetto dell'appello, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 proponevano appello incidentale in ordine alle spese di lite del primo grado.
23. Dopo l'udienza di prima comparizione celebratasi in data 4.6.24, in cui le parti appellate si impegnavano a non porre in esecuzione la sentenza di prime cure e l'appellante rinunciava alla sospensiva, la causa era trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del
19.11.2024, con concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
24. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. nullità della sentenza per nullità degli accertamenti contenuti: primo motivo dell'appello principale;
pagina 15 di 23 b. nullità della sentenza per carenza di accertamento suscettibile di giudicato: secondo motivo dell'appello principale;
c. impossibilità di utilizzo della prova presuntiva: terzo motivo dell'appello principale;
d. erronea regolazione delle spese di lite: unico motivo dell'appello incidentale di
[...]
, e . CP_2 Controparte_4 Controparte_3
25. Con il motivo sub a), la difesa di parte appellante censura la decisione di primo grado, dal momento che il giudice ha posto a base della stessa l'accertamento dell'esecuzione, da parte del di una disposizione fiduciaria testamentaria, con ciò Controparte_12 svolgendo un accertamento vietato dall'art. 627 c.c.. Né era possibile ricorrere all'accertamento del mandato fiduciario testamentario in base al secondo comma della disposizione codicistica, nell'ipotesi di negozio fiduciario già eseguito;
ed, invero, detta disposizione si limita ad inibire l'azione di ripetizione promossa da colui che abbia dato esecuzione spontanea ad un'obbligazione naturale sulla quota ereditaria ricevuta. Orbene, la disposizione in questione non interviene a regolare il caso in esame, dal momento che il Controparte_12 aveva agito ex art. 2901 c.c. rispetto ad atti di trasferimento compiuti da terzi e non dall'erede testamentario.
26. Con i motivi sub b) e sub c), l'appellante sottolinea come l'assegnazione a Controparte_1 dell'intero patrimonio sul conto titoli sia assolutamente generica e non fondata su elementi documentali. Nessun valido supporto sussiste infatti per la ripartizione del conto titoli tra
[...]
e nella paritetica misura del 50%. Ed, in particolare, non ER Controparte_1 sussisteva alcuna possibilità di fondare il giudizio sulla base degli elementi indiziari utilizzati dal giudice di prime cure. Ciò in quanto il veva agito mediante azione revocatoria in Pt_1 virtù del credito restitutorio fondato su atto pubblico ed il fatto estintivo del proprio credito era stato erroneamente identificato dal giudice nella disposizione fiduciaria testamentaria che, ontologicamente, non è suscettibile di prova scritta, ma meramente presuntiva. Ebbene, la decisione del giudice di prime cure era erronea in quanto gli elementi presuntivi non erano caratterizzati dai requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Tanto più che “l'affermazione dell'esistenza di un fatto estintivo del credito restitutorio richiedeva un accertamento probatorio presuntivo non semplice, ma di secondo grado (paesumptio de praeseumpto), dacché il quadro probatorio avrebbe dovuto: i) dapprima condurre il giudice all'accertamento del fatto ignoto dell'esistenza di una presunta disposizione testamentaria fiduciaria, con univoca
pagina 16 di 23 determinazione del suo contenuto;
ii) poi, condurre il giudice all'accertamento - presunto sulla base della ragionevole certezza della presunzione predetta - che l'ordine congiunto di trasferimento non costituisse un normale atto di gestione del conto titoli, bensì la volontaria esecuzione della specifica disposizione testamentaria fiduciaria” ( cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Al contrario, in primo luogo, l'odine congiunto di trasferimento era del tutto privo del carattere della gravità, trattrandosi di un testo, appunto, congiunto della e del ER
ed, invero, nello stesso non era contenuto alcun riferimento ad una disposizione Pt_1 testamentaria fiduciaria e men che meno una rinuncia da parte del al proprio credito Pt_1 restitutorio. In ogni caso, laddove fosse stata vera l'esistenza di una disposizione fiduciaria testamentaria in favore di sarebbe stato del tutto irrazionale che la medesima Controparte_1 fosse stata beneficiata per un importo molto inferiore alla metà del conto titoli, che, per la restante parte, era stato dissipato da in elargizioni liberali per oltre due milioni Persona_1 di euro. Né poteva rilevare il fattore temporale, ossia che detto ordine era stato dato a soli due mesi dall'apertura del testamento, posto che si trattava di adempimento del tutto ovvio, in coerenza con i necessari adempimenti burocratici. Inoltre, del tutto infondata era anche l'allegazione dello stretto legame affettivo tra e Parte_6 CP_1 posto che solo era stato adottato e lo stesso
[...] Parte_1 era stato nominato erede universale e non certo la sorella;
né a tale riguardo poteva assegnarsi particolare valore alla dichiarazione scritta de relato, rilasciata dalla teste Né il Testimone_3 riferimento allo scudo fiscale poteva assumere rilievo per spiegare la mancata menzione di nel testamento di;
e ciò tanto più che non era Controparte_1 Parte_6 emersa una spiegazione ragionevole alla mancata adozione, da parte del de cuius, di CP_1 essendo stato adottato solo in fratello, in assenza di qualsivoglia impedimento
[...] ragionevole.
27. Da tali premesse, per la difesa dell'appellante, conseguiva che, data la natura depauperante degli atti dispositivi posti in essere dalla , doveva esserne dichiarata l'inefficacia ex ER art. 2901 c.c..
28. Quanto al motivo sub d) afferente alla regolazione delle spese di primo grado dei nipoti della
, gli stessi censurano la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale di ER
Como le aveva liquidate in complessivi € 22.000,00 per compensi, oltre accessori. Ed, infatti, il difensore in prime cure assisteva non solo i nipoti della , accomunati da un'unica ER
pagina 17 di 23 posizione, ma anche l'esecutore testamentario che aveva una differente Controparte_9 posizione. Proprio in ragione di tale pluralità di parti e differenza di posizioni, sottolinea come sia pertinente la richiesta di maggiorazione del 30% prevista per tali ipotesi dall'art. 4, comma
II del D.M. n. 55/2014. In ogni caso, precisa che l'importo di € 22.000,00 a titolo di compenso previsto dal Tribunale di Como è pari al totale dei parametri medi per le cause di valore fino ad € 520.000,00; laddove il aveva indicato in oltre € 520.000,00 Parte_1 il valore della causa e, del resto, lo stesso aveva chiesto il riconoscimento di una somma pari ad
€ 3.000.000,00; e ciò senza considerare che nell'ambito del procedimento cautelare per sequestro conservativo aveva addirittura chiesto la somma di € 4.500.000,00.
29. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a), b), c). I fatti storici salienti – come esposti dallo stesso ricorrente in primo grado – sono costituiti dall'adozione di
[...]
in data 5.7.2000 da parte di , dal decesso Parte_1 Persona_2 di quest'ultimo avvenuto in data 1.11.2002 e dalla nomina dell'odierno appellante quale erede universale, con usufrutto alla moglie del de cuius, . Altro fatto storico è Persona_1 costituito dalla disposizione con cui l'odierno appellante e la madre adottiva , in Persona_1 data 13.3.2003 ordinarono alla banca depositaria di estinguere la relazione Consiglio 6167 e di trasferire la totalità degli averi a favore della relazione n. 2413803 (0172 – Tes_2
241380-3) intestata alla stessa ed a sorella non adottata da ER Controparte_1
. Parte_6
30. Ulteriori fatti sono gli atti dispositivi posti in essere da , ossia: a) cessione in Persona_1 data 23.6.17 in favore di della polizza n. 7434165 con la Zurigo Assicurazioni CP_5 per cui era stato pagato un premio di €. 1.146.473,46; b) donazione di €. 180.000,00 in favore del nipote;
c) stipulazione in data 8.8.13 con Credit Suisse Life & Pensions Controparte_2
AG Italians Branch della polizza vita “Life Portfolio Italy n. 111PFI1601610” dietro versamento di una premio di €. 1.297.180,00, con beneficiario ignoto;
d) donazione in data
23.12.19 dell'importo di €. 1.185.821,25= in favore di . Controparte_1
31. Orbene, la difesa dell'odierno appellante ha agito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901
c.c., censurando la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale di Como aveva, di fatto, accertato l'esistenza del negozio fiduciario ex art. 627 c.c., negozio fiduciario costituito Per_ dal trasferimento della relazione Consiglio 6167 alla relazione intestata a Tes_2
pagina 18 di 23 ed alla propria sorella. A fondamento della domanda ha allegato l'esistenza di un ER credito restitutorio derivante dalla posizione di nudo proprietario.
32. Reputa la Corte che l'esame dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non possa prescindere dalla valutazione dell'atto di trasferimento del 13.3.2003 e dal corretto inquadramento dello stesso. Orbene, in primo luogo, è a dirsi che il giudice non ha affatto proceduto ad un accertamento dell'esistenza di un negozio fiduciario;
ha, invece, dato conto dell'esistenza di un atto dispositivo che, per le ragioni di cui infra, ben può essere inscritto nell'alveo dell'art. 627, II comma, c.c., in ragione di molteplici elementi indiziari, connotati dalle caratteristiche di cui all'art. 2729 c.c.. Disposizione che, come correttamente esposto da autorevole dottrina citata da tutte e due le parti, consente l'emersione della volontà testamentaria non altrimenti esteriorizzabile, in forza di doveri morali, in un rapporto simmetrico con il funzionamento delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.; pertanto, nessun accertamento può essere svolto in quanto nessuna condanna può scaturire da ciò che è percepito quale dovere morale;
con la conseguenza, però, di assegnare valore alla coscienza della persona che a quel dovere abbia dato seguito e, quindi, con l'irripetibilità di quanto eseguito.
In secondo luogo – e venendo, quindi, all'esame degli elementi costitutivi della fattispecie desunta – la difesa dell'odierno appellante non ha fornito alcuna plausibile spiegazione alternativa quanto all'estinzione del conto corrente de quo ed al trasferimento della totalità degli averi su di un altro conto corrente intestato a ed a Persona_1 Controparte_1 totalità di averi di ingentissimo valore. E' certamente fatto significativo procedere ad un tale atto dispositivo senza un'adeguata ponderazione e senza un disegno, per vero, del tutto legittimo, avuto riguardo al considerevole valore degli averi presenti su detto conto.
Diversamente, si dovrebbe propendere per un vizio del consenso quanto a detto trasferimento, vizio del consenso che, in effetti, non è neppure mai stato adombrato;
e, tra l'altro, la disposizione è successiva di circa quattro mesi rispetto al decesso del de cuius, quindi si colloca in una stretta continuità temporale, ove, ragionevolmente, gli eredi ben potevano e dovevano compiere le proprie valutazioni e non solo per ragioni di ordine burocratico. In terzo luogo, non può essere trascurato il contenuto della dichiarazione scritta rilasciata in data
20.1.2021 dalla teste amica dei coniugi ( doc. n. 5 di parte Testimone_3 Parte_1
: la teste aveva chiaramente esposto che i coniugi le avevano riferito Controparte_1
l'intenzione di destinare gli immobili ed i valori mobiliari rispettivamente a Parte_1
pagina 19 di 23 ed a che tali intenzioni coniugi avevano anche Parte_1 Controparte_1 manifestato ai due fratelli, in occasione delle abituali frequentazioni, in ragione del paritetico legame affettivo verso entrambi i fratelli. A tale proposito, significativo è che la difesa dell'odierno appellante non abbia mai sollevato dubbio alcuno in ordine alla paternità della dichiarazione ed all'attendibilità del contenuto della stessa. In ultima analisi, l'adozione di da parte della moglie del de cuius, interviene quale ultimo Controparte_1 Persona_1 tassello di una composizione di interessi e relazioni agevolmente desumibile proprio dalla dichiarazione testimoniale in atti e dalla sostanziale ratifica di tale assetto proprio con l'operato dello stesso . In conclusione, quest'ultimo ha prestato Parte_1 acquiescenza ad una regolazione di interessi e non ha addotto alcun profilo idoneo a provocare l'annullamento e l'inefficacia di tale trasferimento;
in altri termini, non è stato neppure adombrato un vizio del consenso, idoneo a travolgere detto assetto di interessi, in quanto assetto fondato su di un'erronea percezione della realtà fattuale, inscrivibile nell'alveo degli artt. 1427 - 1429 c.c. o indotto dal dolo della controparte ex artt. 1439 e 1440 c.c..
33. Né, in ultima analisi, ha configurato detto Parte_1 trasferimento in termini di donazione, come tale nulla per mancanza di forma solenne, trattandosi, tra l'altro, di atto concluso in Svizzera e dunque assoggettato alla legge dello Stato ove era stato compiuto ex art. 56, III comma L. n. 218/1995.
34. Sulla base di tali considerazioni, quindi, non può trovare ingresso l'azione revocatoria, alla luce dell'acquiescenza dimostrata rispetto ad una regolazione di interessi alla quale lo stesso impugnante aveva fattivamente contribuito. Ciò anche alla luce del fatto che l'accettazione dell'eredità senza beneficio di inventario da parte di aveva comportato la Persona_1 confusione dei patrimoni. Ora, se era vero che in sede di inventario redatto dal notaio dott.
in data 24.2.2010 ( doc. n. 3 di parte ricorrente in prime cure) era stato dato Persona_4 atto che costituiva parte del patrimonio del de cuius anche il conto corrente denominato
Consiglio 6167 per un controvalore di circa € 2.800.000,00, è anche vero che il totale degli atti dispositivi posti in essere da come esposti sub n. 30 superava di gran lunga Persona_1
l'importo sopra detto, giungendo alla somma complessiva di € 3.877.180,00. Le considerazioni che precedono rendono, pertanto, superflua qualsivoglia attività istruttoria, compresa la richiesta di parte appellante di integrare il proprio fascicolo ex art. 153 c.p.c. con l'ulteriore atto di depauperamento asseritamente effettuato da in favore dei nipoti brasiliani. Persona_1
pagina 20 di 23 35. Tali considerazioni sono assorbenti ed, in ogni caso, non può non rilevarsi che rispetto a tutti tali atti le difese di , e da un lato e di Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 dall'altro avevano sollevato eccezione di prescrizione sin dal primo grado ai CP_5 sensi dell'art. 2903 c.c.. Le date sono eloquenti: il trasferimento della polizza in favore di data 23.6.2017, la donazione in favore di è del 15.2.2018, la CP_5 Controparte_2 donazione in favore di è del 23.12.2019 ed infine la polizza Credit Suisse Controparte_1
Life Porfolio Italy è dell'8.8.2013.
Considerato che
il giudizio ex art. 2901 c.c. venne instaurato nell'anno 2021 – come risulta dal deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data
25.6.2021 - e tenuto conto che non è stato prodotto alcun atto interruttivo, ne consegue la maturazione della prescrizione dei predetti atti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2903 c.c..
Infine, nessuna domanda di annullamento ex artt. 1425 e 1427 c.c. è stata riproposta in secondo grado.
36. Per tutte tali motivazioni, segue il rigetto dell'appello principale.
37. Opinione della Corte quanto all'appello incidentale. Quanto al motivo posto a fondamento dell'appello incidentale, esso si articola in due profili. In primo luogo, la difesa degli appellati censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva tenuto presente il valore della vertenza sino ad € 520.000,00, in contrasto con le stesse allegazioni del ricorrente che aveva attribuito il ben diverso valore di € 3.000.000,00. Tale profilo merita accoglimento, alla luce del fatto che lo stesso ricorrente aveva indicato in prime cure “valore superiore ad €
520.000,00”. In secondo luogo, la difesa degli appellanti incidentali reputa corretta l'applicazione dell'art. 4, comma II del D.M. n. 55/2014 che, nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, prevede ma maggiorazione del compenso nella misura del 30% oltre il primo soggetto e fino ad un massimo di dieci soggetti e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta. Nel caso in esame, non consta che la difesa dei convenuti e di abbia dovuto redigere un ER Controparte_9 atto significativamente più complesso in ragione della posizione del dott. cui ha CP_5 dedicato solo due pagine della comparsa di costituzione (cfr. pagg. 8 – 9 della comparsa di primo grado), essendo tutto l'atto incentrato sulle questioni afferenti la capacità di
[...]
e sui presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. Ne consegue che, previa revoca della ER decisione di primo grado in parte qua, l'odierno appellante deve essere condannato alla pagina 21 di 23 rifusione delle spese del primo grado, in favore degli odierni appellanti incidentali, nella misura di € 29.193,00 con l'applicazione dei parametri medi riferiti al valore della vertenza.
38. L'esito del giudizio di secondo grado comporta la condanna di Parte_1 alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate, nei termini di cui al
[...] dispositivo e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
39. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 449/24 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1406/2023 emessa dal Tribunale di Como;
II. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , Controparte_2 [...]
e ed in parziale riforma della sentenza n. 1406/2023 emessa dal CP_4 Controparte_3
Tribunale di Como, previa revoca del punto n. 3 del dispositivo della predetta sentenza, condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 [...]
, , e le spese processuali del CP_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_9 primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 29.193,00 – oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 1406/2023 emessa dal Tribunale di Como;
IV. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 [...]
, le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 18.511,00 - Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
V. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 [...]
, e , le spese processuali del grado, che liquida CP_2 Controparte_4 Controparte_3 in complessivi € 18.511,00 - oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 22 di 23 VI. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 [...]
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 18.511,00 - oltre CP_5 rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
VII. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 27.11.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 449/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv.ti PIER FILIPPO GIACOMO GIUGGIOLI, ADRIANO CURTI e FEDERICA
MESSINA, elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 14 20122 MILANO presso i difensori appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VALERIA RATTO, elettivamente domiciliata in VIA BELLINI, 14 COMO, presso lo studio del difensore appellata contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ) con il patrocinio C.F._4 Controparte_4 C.F._5
pagina 1 di 23 dell'avv. ANGELO SALA, elettivamente domiciliato in IA GIULINI, 12 COMO, presso lo studio del difensore appellati contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MICHELE CP_5 C.F._6
TUMMINELLI, elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 60 COMO presso lo studio del difensore appellato avente ad oggetto: materia successoria
Conclusioni per : Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente appello, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa: IN VIA PRINCIPALE,
DICHIARARE la nullità della sentenza n. 1406 del 15 dicembre 2023 del Tribunale di Como e, per l'effetto, previa (se del caso) esecuzione dell'attività istruttoria di cui infra, ACCOGLIERE le domande proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado e di seguito trascritte: - IN VIA PRINCIPALE,
DICHIARARE inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli Atti di EN (così come definiti in narrativa) e, per l'effetto, CONDANNARE l'eredità della OR – e, per essa, gli Persona_1 eredi – a pagare al SI il Credito IT (così come Parte_1 definito in narrativa) e/o CONDANNARE ciascun beneficiario di ciascuno degli Atti di
EN a pagare al SI quanto percepito in virtù Parte_1 dell'Atto di EN (così come definito in narrativa) di cui ciascuno è stato concretamente beneficiario nei limiti del Credito IT (così come definito in narrativa); - IN OGNI CASO: (i)
CONDANNARE l'eredità della OR – e, per essa, gli eredi – a restituire al SI Persona_1
l'eredità del SI (ii) in Parte_1 Persona_2 particolare, CONDANNARE l'eredità della OR – e, per essa, gli eredi – a pagare al Persona_1
SI il Credito IT (così come definito in narrativa) Parte_1
e/o CONDANNARE ciascun beneficiario di ciascuno degli Atti di EN (così come definiti in narrativa) a pagare al SI quanto percepito in virtù Parte_1 dell'Atto di EN (così come definito in narrativa) di cui ciascuno è stato concretamente beneficiario nei limiti del Credito IT (così come definito in narrativa). IN SUBORDINE,
RIFORMARE la sentenza n. 1406 del 15 dicembre 2023 del Tribunale di Como e, per l'effetto, pagina 2 di 23 ACCOGLIERE le domande formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado e sopra trascritte. IN
VIA ISTRUTTORIA: (i) DISPORRE CTU contabile al fine di determinare la quantificazione del tantundem eiusdem integrante il Credito IT (così come definito in narrativa) in conformità agli artt. 1277 e 1278 c.c.; (ii) AUTORIZZARE il deposito del fascicolo di polizza “Life Portfolio”, costituente il primo Atto di EN. IN OGNI CASO, CONDANNARE gli appellati alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, dell'emananda sentenza, delle successive e relative.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previe le declaratorie di legge e del caso: NEL MERITO:
Dichiarare inammissibile e in subordine respingere l'impugnazione nonché ogni domanda, istanza, pretesa formulata nei confronti della IG in quanto inammissibile, Controparte_1 improponibile e, comunque, infondata in fatto e diritto. Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie.
Spese rifuse. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: Solo in subordine, senza alcuna inversione dell'onere della prova, ed all'occorrenza trattandosi di fatti pacifici e/o documentati, chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. n. 2 e, in particolare: A) chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la OR , come il suo defunto marito SI ER [...]
, intratteneva antichi e solidi legami d'amicizia ed affetto con i genitori di Persona_2 CP_1
e di suo fratello 2) Vero che i coniugi che non avevano avuto
[...] Pt_1 Parte_2 figli instauravano un forte legame affettivo che si consolidava nel tempo con i figli degli amici
3) Vero che nel 2000 procedevano all'adozione del già maggiorenne sig. Pt_1 Parte_1
4) Vero che la IG , per dare anche veste giuridica al legame affettivo di confidenza Persona_1
e solidarietà che la legava all'esponente, ha proceduto negli anni più recenti, dopo la separazione di
, instaurando la relativa procedura che ha condotto all'emissione da parte di Codesto Ill.mo CP_1
Tribunale della sentenza di adozione n. 2/2020 emessa il 17 febbraio 2020 e annotata a margine dell'atto di nascita (doc. 10). 5) Vero che, al contrario del figlio che aveva instaurato diverse iniziative anche giudiziali contro la madre adottiva, la figlia le è rimasta sempre giornalmente vicina CP_1 negli anni e di supporto nelle varie fasi della vita, fino alla fine. 6) Vero che quando il SI
[...]
era ancora in vita, i coniugi avevano manifestato in più occasioni la volontà di Persona_2 destinare il loro patrimonio a e in particolare destinandone la maggior Pt_1 Controparte_1
pagina 3 di 23 parte in particolare gli immobili -com'era tradizione- al figlio maschio e riservando alla sorella CP_1
i fondi e valori mobiliari, allora detenuti all'estero. 7) Vero che tale volontà veniva più volte manifestata agli interessati e alle persone più vicine, come la IG che ha rilasciato la Tes_1 dichiarazione prodotta sub. doc. 5 che conferma. 8) Vero che in data 13 marzo 2003, il SI.
[...]
insieme alla OR dava disposizione scritta indirizzata Parte_1 Persona_1 alla Credit Suisse Private NG di Chiasso “estinguere la relazione “Consiglio 6167” “trasferendo la totalità degli averi a favore della relazione No. 2413803 (0172-241380-3) intestata alla Tes_2 IG e alla IG prodotta come doc. 1 che si rammostra Persona_1 CP_1 Parte_3 al teste. 9) Vero che a seguito della suindicata disposizione la Credit Suisse Private NG effettuò il trasferimento dei fondi sulla relazione , intestata alla IG e alla Parte_4 Controparte_1
SI.ra , come risulta dal documento prodotto sub. 2) che si rammostra al teste. 10) Vero Persona_1 che la IG , madre adottiva dell'esponente, aveva accettato le disposizioni Persona_1 testamentarie del defunto marito, che aveva a Lei destinato l'usufrutto vitalizio in sostituzione della legittima, cfr. doc. 2 fascicolo di parte ricorrente) in ragione del complessivo accordo con il figlio che aveva accettato e manifestato di voler rispettare le volontà del padre adottivo circa la destinazione alla sorella dei suddetti fondi e valori mobiliari di cui al precedente capitolo 6 (depositati sulla relazione
“Consiglio 6167”). 11) Vero che in data 4 ottobre 2021, su richiesta della IG Controparte_1 ho reso il parere che mi rammostra (doc. 7) di cui confermo integralmente il contenuto. Si
[...] indicano a testi: - sui capitoli 1/7 la IG res. in Como, Via Dante, ang. Via Ferrari;
- Testimone_3 sui capitoli 8 e 9 il dr. Direttore presso Credit Suisse AG, con sede in Piazza Testimone_4
Indipendenza, n. 5, Chiasso (Svizzera); il dr. domiciliato presso Credit Suisse Controparte_6
AG, con sede in Piazza Indipendenza, n. 5, Chiasso (Svizzera); i sigg.ri ed Controparte_7 domiciliati presso Credit Suisse AG, con sede in Piazza Indipendenza, n. 5, Chiasso CP_8
(Svizzera); PA TT domiciliato presso Corner Bank SA in Via Emilio Bossi, 26, Chiasso
(Svizzera); - sul cap. 11, l'avvocato e notaio con domicilio in, Via Ariosto, n. 1. Persona_3
UG (Svizzera). Si chiede, sin d'ora, disporsi, ove i testimoni residenti all'estero dovessero dedurre un giustificato motivo o impedimento che ne impedisca la sua escussione innanzi all'Ecc.mo Giudice adito, l'audizione mediante rogatoria internazionale ai sensi dell'art. 204 C.P.C. B) Sempre e solo ove ritenuto necessario dall'Ecc.,ma Corte, sussistendone già agli atti prova scritta, si formula istanza affinché venga ordinato a Credit Suisse AG, con sede in Piazza Indipendenza, n. 5, Chiasso (Svizzera)
l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della documentazione relativa: - alla disposizione impartita in pagina 4 di 23 data 13 marzo 2003 dai SI. e dalla OR di Parte_1 Persona_1
“estinguere la relazione “Consiglio 6167” “trasferendo la totalità degli averi a favore della relazione
No. 2413803 ( ) intestata alla IG e alla IG Tes_2 P.IVA_1 Persona_1 [...]
; - all'esecuzione della suindicata disposizione. Parte_5
Conclusioni per , e : Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
In via preliminare: previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: previe le declaratorie di legge e del caso, rigettare l'appello in quanto del tutto destituito di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e confermare nel merito la sentenza di primo grado In via riconvenzionale: previe le declaratorie di legge e del caso, riformare la sentenza la sentenza in punto liquidazione delle spese legali, liquidandole nella misura esposta nella nota spese depositata in primo grado o, comunque, con applicazione del DM 55/2014 sulla base del valore effettivo della causa di merito e del procedimento cautelare, con le maggiorazioni previste per l'assistenza di più parti. Con rifusione delle spese e dei compensi di avvocato, oltre accessori di legge, per il grado.
Conclusioni per : CP_5
Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e respinte le istanze istruttorie, rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1406 del 15 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Como. Con
[...] vittoria di spese ed onorari di causa, oltre ad IVA, CPA.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 25.06.2021, Parte_1 aveva convenuto in giudizio
[...] Controparte_1 CP_5 [...]
, , e CP_9 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 [...]
(ora ) deducendo che: CO Controparte_11
a. in data 05.07.2000 il ricorrente, già maggiorenne, era stato adottato dai coniugi e;
in data 01.11.2002 era deceduto Persona_2 Persona_1
lasciando testamento olografo con cui istituiva Persona_2
pagina 5 di 23 proprio erede universale, con usufrutto vitalizio Parte_1 su tutti i beni componenti l'asse ereditario in capo alla moglie;
costituiva Persona_1 parte del patrimonio ereditario la giacenza del conto corrente cifrato denominato
“Consiglio n. 6167”, per un valore pari, alla data del 12.03.2003 ad almeno CHF
3.099.346,00; il godimento dell'usufrutto vitalizio, da parte di , Persona_1 dell'eredità del defunto comportava l'obbligo per la Persona_2 medesima e, dopo la di lei morte, avvenuta in data 28.11.2020, per gli eredi, di pagare a il tantundem eiusdem delle giacenze Parte_1 originariamente depositate presso il conto corrente “Consiglio n. 6167”, secondo quanto disposto dall'art. 995 c.c.; i rapporti tra il ricorrente e si erano, poi, a tal Persona_1 punto deteriorati nel corso degli anni, che la madre adottiva lo aveva pretermesso dalla sua eredità, della quale aveva disposto con testamento olografo;
[...]
aveva richiesto all'esecutore testamentario, dott. , Parte_1 Controparte_9 la restituzione dei beni ereditari di e, in particolare, il Persona_2 pagamento del credito restitutorio pari al controvalore delle giacenze del conto corrente
“Consiglio n. 6167”; l'esecutore testamentario aveva comunicato al ricorrente che l'attivo ereditario era composto da soli € 2.000,00 e, comunque, era da intendersi già eroso dai maggiori debiti ereditari;
la dissoluzione del patrimonio di , Persona_1 costituente garanzia generica del credito restitutorio vantato dal ricorrente, nudo proprietario dell'eredità di era stata determinata dal Persona_2 compimento, da parte della prima, di atti di donazione ed altri atti a titolo gratuito e, in particolare: a) dal trasferimento a titolo gratuito in favore di della CP_5 polizza n. 7434165 sottoscritta da in data 23.06.2017 con Zurigo Persona_1
Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA e premio pari circa € 1.200.000,00; b) dalla donazione di € 180.000,00 in favore di eseguita in data 15 febbraio Controparte_2
2018; c) dalla donazione di circa € 1.200.000,00 Euro in favore di Controparte_1 eseguita in data 23.12.2019; d) dalla sottoscrizione in data 08.08.2013 della polizza
“Life Portfolio Italy n. 111PFI601610” con CO
, il cui beneficiario era tuttavia ignoto all'attore, ragione per la quale avrebbe
[...] dovuto disporsi l'ordine ex art. 210 c.p.c. quanto alla relativa documentazione assicurativa.
pagina 6 di 23 2. Ad avviso del ricorrente sussistevano tutti i presupposti di legge per dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione suindicati, compiuti da a titolo gratuito Persona_1 dopo il sorgere del credito dell'attore; in subordine, detti atti avrebbero dovuto essere annullati ex artt. 1425 e 1427 c.c., in quanto compiuti da in stato di incapacità naturale o, Persona_1 comunque, poiché la stessa era stata indotta in errore essenziale e rilevante, come emerge dal fatto che la stessa aveva rilasciato a un pubblico ufficiale dichiarazioni che rivelavano la totale inconsapevolezza della disposizione eseguita a favore di e, considerando che CP_5 detta disposizione era precedente alle altre, l'incapacità avrebbe dovuto ritenersi sussistente anche al momento del compimento degli atti successivi.
3. Aveva, quindi, chiesto, in via preliminare, di emettere ordinanza - ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di Credit Suisse avente ad oggetto il fascicolo della polizza “Life Portfolio
Italy n. 111PFI601610”; in via principale, nel merito di dichiarare inefficaci ex art. 2901 c.c. o, in subordine, di annullare ex artt. 1425 e 1427 e ss c.c., gli atti di depauperamento de quibus e, per l'effetto, in ogni caso, di condannare l'eredità di – e, per essa, l'esecutore Persona_1 testamentario e/o gli eredi – nonché il beneficiario di ciascuno degli atti di depauperamento a pagargli il credito restitutorio e restituirgli l'eredità di . Persona_2
4. Nel corso del giudizio si svolgeva anche la fase cautelare contraddistinta dalla proposizione di ricorso per sequestro conservativo da parte di che Parte_1 chiedeva sino alla concorrenza di € 4,5 milioni nei confronti di coloro che fossero risultati beneficiari degli atti di depauperamento;
chiedeva, inoltre, il sequestro giudiziario del fascicolo relativo alla polizza Life Porfoglio Italy e degli estratti di conto corrente intestato a e CP_5
dall'1.1.2017 sino alla data del ricorso. Controparte_9
5. assumeva che i coniugi che non avevano Controparte_1 Parte_2 avuto figli propri, avevano instaurato un forte legame affettivo con i figli degli amici Pt_1
e, cioè, essa stessa ed il fratello;
gli eventi della vita e Parte_1 la morte di non avevano consentito di provvedere all'adozione Persona_2 anche della convenuta la quale, tuttavia, era stata adottata nel 2020 dalla sola;
Persona_1 quando era ancora in vita, i coniugi avevano manifestato in più Persona_2 occasioni la volontà di destinare il loro patrimonio a e e, in Pt_1 Controparte_1 particolare, gli immobili al figlio maschio e a i fondi ed i valori mobiliari allora CP_1 detenuti all'estero; tale volontà era stata in concreto attuata dal ricorrente il quale, infatti, in pagina 7 di 23 data 13.3.2003, pochi mesi dopo la scomparsa di aveva, Persona_2 insieme a , dato disposizione alla Credit Suisse Private NG di estinguere la Persona_1 relazione denominata Consiglio 6167, trasferendo la totalità degli averi a favore della relazione
No. 2413803 Consigliobis intestata a ed a la Persona_1 Parte_5 legittima cointestazione e titolarità dei valori sin dal 2003 in capo alla convenuta sarebbe stata dimostrata anche dal fatto che la stessa aveva provveduto alla loro regolarizzazione dal punto di vista fiscale e valutario;
non sussisteva, dunque, legittimazione attiva dell'attore all'azione revocatoria, considerato che lo stesso aveva trasferito la proprietà dei valori oggetto di causa sin dal 2003 e, pertanto, non vantava alcun credito restitutorio nei confronti dell'usufruttuaria o dei suoi aventi causa;
in ogni caso, tale atto dispositivo era irripetibile ex artt. 627, comma II e 2034
c.c., considerato che lo stesso sarebbe stato compiuto in attuazione di una disposizione fiduciaria del testatore;
non sussisterebbero, comunque, gli altri presupposti di legge per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., né di quella di annullamento degli atti dispositivi, anche considerato che lo stesso ricorrente, nel 2020, aveva rinunciato all'iniziativa diretta alla nomina di un amministratore di sostegno per , a seguito Persona_1 dell'accertamento, da parte del giudice, della lucidità della persona.
6. , , e deducevano Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_9
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. del ricorrente, posto che il credito risarcitorio allegato dalla controparte non sarebbe mai sorto;
tanto che, al momento della morte di , il ricorrente non sarebbe più stato Persona_1 titolare del conto svizzero in questione, per averlo ceduto volontariamente alla madre ed alla sorella nell'anno 2003, in adempimento di una disposizione fiduciaria del padre CP_1 adottivo, che aveva espresso in vita il desiderio che la liquidità depositata in svizzera pervenisse a che, anche a voler ritenere l'invalidità dell'atto del 13.03.2003, Controparte_1 CP_1 avrebbe comunque acquistato i medesimi diritti per usucapione decennale, ai sensi
[...] dell'art. 1161 c.c.; che erano infondate anche le domande subordinate di annullamento degli atti compiuti in vita da , anche alla luce dell'esito del procedimento per la Persona_1 nomina di un amministratore di sostegno, nel corso del quale era emersa la piena capacità della medesima e data anche l'assenza di prova degli artifici e raggiri a sostegno della domanda di annullamento per dolo;
eccepivano la decadenza dell'attore dalle domande di annullamento rispetto agli atti compiuti più di cinque anni prima del deposito del ricorso;
eccepivano la pagina 8 di 23 carenza di legittimazione passiva di rispetto a tutte le domande attoree, in Controparte_9 quanto mero esecutore testamentario;
osservavano che la donazione ad e la Controparte_2 stipula della polizza assicurativa con Credit Swisse sarebbero stati eseguiti con risorse personali di e non con somme depositate sul conto svizzero in questione, sicché dal Persona_1 compimento di detti atti non sarebbe sorto alcun credito restitutorio per
[...]
. Instavano quindi per il rigetto di tutte le domande attoree. Parte_1
7. osservava che le giacenze del conto ” (sul quale peraltro sarebbero CP_5 Parte_4 confluite anche risorse personali di ) erano state volontariamente trasferite dallo Persona_1 stesso attore a ed a in data 13 marzo 2003; che il Persona_1 Controparte_1 trasferimento dei fondi avrebbe costituito adempimento della volontà di Persona_2 di lasciare a parte del proprio patrimonio finanziario, il quale,
[...] Controparte_1 peraltro, non avrebbe potuto essere direttamente menzionato nel testamento, in quanto trasferito in Svizzera in violazione delle norme valutarie;
a dimostrare la titolarità del patrimonio mobiliare de quo in capo a contribuiva anche il fatto che fu proprio la stessa, Persona_1 insieme a a pagare le imposte straordinarie per il rientro dai capitali Controparte_1 dall'estero e a depositare la dichiarazione riservata delle attività emerse;
deduceva l'infondatezza anche delle domande di annullamento degli atti dispositivi, in assenza di prova di incapacità di e di dolo o errore, essendo la prospettazione attorea esclusivamente Persona_1 fondata sulla parziale interpretazione di un documento.
8. Si era costituta in giudizio, infine, anche CO
(ora ), deducendo di essere totalmente estranea alle vicende successorie Controparte_11 in questione e che, in data 21.10.2011, aveva sottoscritto con la convenuta la Persona_1 polizza “Life Portfolio Italy” n. 111FP1601610, versando un premio di € 600.000,00 e operando la necessaria designazione beneficiaria in caso di morte dell'assicurata, premio poi integrato con conferimento di ulteriori € 678.057,99 lordi in data 30.07.2013; rilevava di aver erogato le prestazioni a cui era tenuta agli aventi diritto, in seguito alla morte di Persona_1
e di aver già trasmesso, su richiesta del ricorrente, una copia del documento della polizza assicurativa n. 111PF1601610, epurando i nominativi degli effettivi beneficiari in quanto, trattandosi di dati personali di soggetti terzi, non avrebbe potuto fornirli all'erede della contraente;
chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
pagina 9 di 23 9. Il giudice di primo grado, disposta la conversione del rito sommario in quello ordinario, premetteva che aveva agito in giudizio per sentir Parte_1 dichiarare, in via principale, l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., o, in subordine, l'annullamento, di alcuni atti a titolo gratuito compiuti da e pregiudizievoli per lo stesso, in quanto Persona_1 asseritamente titolare di un credito di ammontare pari al valore di quanto originariamente depositato sul conto corrente cifrato svizzero, denominato “Consiglio n. 6167”, rientrante nel patrimonio ereditario di del quale l'attore era stato Parte_1 istituito erede universale e , deceduta in data 28.11.2020, usufruttuaria. Persona_1
10. Quanto alla domanda principale svolta dall'attore, il Tribunale di Como osservava che, se al fine dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, è pur sempre necessario che lo stesso sia titolare quantomeno di una ragione di credito prima facie valutabile come non pretestuosa e, anzi, probabile, anche se non definitivamente accertata. A dimostrazione della propria qualità di creditore, aveva dedotto e documentalmente Parte_1 dimostrato che il padre adottivo l'aveva nominato per Persona_2 testamento unico erede, mentre aveva attribuito alla moglie , in sostituzione della Persona_1 legittima, l'usufrutto vitalizio su tutti i beni ereditari. Dati pacifici erano anche i seguenti fatti: al momento della morte di , il conto cifrato svizzero “Consiglio Persona_2
n. 6167” – sul quale, alla data del 12.03.2003, erano depositati, oltre a una quota di liquidità
(per soli CHF 148 circa), esclusivamente strumenti finanziari- rientrava nell'asse ereditario e, quindi, sul contenuto dello stesso, aveva acquistato il Parte_1 diritto di nuda proprietà, con l'accettazione dell'eredità paterna, mentre la moglie di
[...]
, , aveva acquisito l'usufrutto. Risulta anche che, con atto Persona_2 Persona_1 del 13.03.2003, lo stesso insieme a , Parte_1 Persona_1 aveva ordinato alla banca depositaria di estinguere la relazione “Consiglio 6167” e di trasferire la totalità degli averi a favore della relazione No. 2413803 (0172-241380-3), Tes_2 intestata a ed a Persona_1 Parte_5
11. Ebbene, riteneva il Tribunale che, con tale atto negoziale, l'attore aveva validamente operato il trasferimento dei propri diritti sugli strumenti finanziari e sulla liquidità presente sul conto
“Consiglio n. 6167” in favore di e di Difatti, alla luce degli Persona_1 Controparte_1 elementi probatori acquisiti in giudizio, risultava fondata la prospettazione dei convenuti per pagina 10 di 23 cui l'atto di trasferimento del 13.03.2003 era stato compiuto dall'attore in esecuzione di una disposizione fiduciaria del testatore , con la quale quest'ultimo Persona_2 avrebbe individuato come la beneficiaria designata del proprio patrimonio Controparte_1 finanziario svizzero. Evidenziava che non pertinente era il richiamo all'art. 627, comma I, c.c. per escludere l'ammissibilità dell'accertamento dell'esistenza di disposizioni fiduciarie non risultanti dal testamento. Difatti, nel caso in esame, poiché il negozio in questione era già stato eseguito, una volta dimostratane la causa fiduciaria, si verteva nell'ipotesi contemplata dal secondo comma dello stesso articolo che prevede che “se la persona dichiarata nel testamento ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace”.
12. Ciò premesso, il giudice di prime cure riteneva provata in via presuntiva la causa fiduciaria del negozio del 13.03.2003, per le seguenti considerazioni. In primo luogo il giudice rimarcava che non era stata specificamente contestato dall'attore lo stretto legame che il testatore e la moglie avrebbero nutrito con la sorella la quale, peraltro, Persona_1 Controparte_1 nell'anno 2020 era stata adottata da , come era avvenuto per il fratello ad opera Persona_1 di;
ciò rendeva plausibile che il de cuius avesse inteso disporre Persona_2 delle proprie sostanze dopo la morte, anche in favore di In secondo luogo, Controparte_1
l'intento del defunto di destinare il patrimonio immobiliare al Persona_2 figlio adottivo maschio e quello finanziario alla sorella era circostanza Controparte_1 risaputa, come era stato confermato anche dalla dichiarazione, a contenuto testimoniale, prodotta sub doc. n. 5 da Con detta dichiarazione, tale Controparte_1 Testimone_3 qualificatasi come amica dei coniugi , aveva affermato che: “posso riferire Parte_1 che quando il SI era ancora in vita, lui e mi Persona_2 ER aveva[no] riferito la volontà di destinare il patrimonio a e in Pt_1 Controparte_1 particolare gli immobili a e i fondi e valori allora detenuti all'estero a . Nei Pt_1 CP_1 primi mesi dell'anno 2000 (o forse fine 1999) mi fu riferito da e che avevano Per_2 ER convocato e presso la loro abitazione di Via Parini e, seduti nel salotto, Pt_1 CP_1 informarono del fatto che avrebbero adottato in quanto maschio e ancora CP_1 Pt_1 celibe ma che per lei nutrivano il medesimo legame affettivo e che quindi era loro volontà che i beni liquidi andassero a lei e che acconsentì”. Tale documento, non contestato Pt_1 dall'attore né con riguardo alla provenienza, né con riguardo all'attendibilità del dichiarante, in pagina 11 di 23 quanto contenente dichiarazioni precise e circostanziate circa informazioni ricevute dallo stesso de cuius, ben può essere utilizzato dal giudice per fondare, unitamente ad altri elementi, il proprio convincimento, sulla base del principio per cui: “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione
e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art.
101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio”. In terzo luogo, era significativo che il trasferimento di quanto depositato sul conto svizzero dal ricorrente a ed a fosse Persona_1 Controparte_1 avvenuto a soli due mesi dalla pubblicazione del testamento di , Persona_2 il che corrobora la tesi per cui detto trasferimento si inquadrava nella vicenda successoria, in rapporto di stretta continuità temporale. Infine, a rendere verosimile la mancata contemplazione nel testamento di con attribuzione già in esso dei valori Controparte_1 depositati sul conto straniero di cui si tratta, è la pacifica circostanza per cui i capitali detenuti all'estero dal testatore fossero ivi transitati in violazione delle disposizioni di legge fiscali e tributarie, tanto che le beneficiarie provvidero alla loro regolarizzazione, con l'adesione all'iniziativa per il rientro dei capitali esteri;
in tal modo è comprensibile che di detti fondi il testatore non volesse dare atto esplicitamente nel testamento. Secondo il giudice di prime cure, poi, a supporto delle tesi dei convenuti soccorreva inevitabilmente anche la natura e la consistenza delle argomentazioni attoree che apparivano scarsamente convincenti circa le reali motivazioni per le quali l'attore aveva trasferito strumenti finanziari del valore di oltre tre milioni di franchi alla madre adottiva ed alla sorella, senza riservare per sé alcun diritto e disinteressandosi per anni della loro gestione, argomentazioni che, come tali, paiono inidonee a fornire una plausibile spiegazione alternativa alla causa fiduciaria del negozio.
13. Ed, infatti, è circostanza rimasta indimostrata che il trasferimento dei fondi costituisse atto dovuto dall'attore a seguito della morte dell'intestatario del conto, perché, diversamente, non sarebbe stato possibile operare sullo stesso. Al contrario, da una parte, il fatto stesso che l'attore abbia potuto disporre, chiedendone l'estinzione, dell'intero conto, dando indicazioni circa le modalità per trasferirne il contenuto, dimostra che sullo stesso era evidentemente possibile pagina 12 di 23 operare e, dall'altra parte, l'attore non ha spiegato per quale motivo il trasferimento fosse stato effettuato su conto intestato solo a favore di e di Difatti, Persona_1 Controparte_1 ribadito che non era nemmeno usufruttuaria dell'eredità del de cuius, il Controparte_1 giudice di prima istanza evidenziava come il nudo proprietario degli strumenti finanziari ben avrebbe potuto trasferire gli stessi su conto a sé intestato, collegato ad altro conto, su cui far confluire i frutti derivanti dalla gestione di detti strumenti finanziari, intestato all'usufruttuaria, apparendo, invece, incomprensibile, se non nell'ottica fiduciaria, il trasferimento dei fondi con le modalità prescelte da . Del resto, non vi era motivo Parte_1 di ritenere che non rientrasse nel novero dei diritti del nudo proprietario degli strumenti finanziari, depositati sul conto cifrato di cui è causa, quello di disporre dei medesimi, mediante trasferimento degli stessi a terzi (nella specie, o allo stesso usufruttuario Controparte_1
(nella specie, ), fermo restando il diritto dell'usufruttuario (che peraltro aveva Persona_1 acconsentito a detto trasferimento) a continuare a goderne i frutti;
per altro verso, proprio il trasferimento degli strumenti finanziari in questione da parte dell'attore (in parte) anche alla stessa usufruttuaria è in contrasto con la tesi attorea per cui quest'ultima, in Persona_1 qualità di usufruttuaria, sarebbe stata la sola legittimata a disporre dei titoli.
14. Il giudice di primo grado, inoltre, non condivideva la prospettazione attorea per cui oggetto dell'usufrutto sul contenuto del conto “Consiglio” sarebbero state cose consumabili, con applicabilità dell'art. 995 c.c., e conseguente sorgere in capo all'attore di un mero credito restitutorio avente ad oggetto il controvalore di quanto depositato sul conto. Difatti, come detto, sul conto in questione erano depositati strumenti finanziari e non (o solo in minima e trascurabile parte) denaro liquido, sicché doveva ritenersi che su detti valori mobiliari, tutti specificamente indicati nella distinta sub doc. n. 4 attoreo, Parte_1 avesse acquistato il diritto di nuda proprietà e che, con l'atto del 13.03.2003, se ne
[...] fosse anche spogliato.
15. Infine, secondo il giudice di prime cure non era comprensibile l'affermazione della difesa attorea per cui non avrebbe ricevuto alcun beneficio Parte_1 dall'eredità paterna al momento della morte del padre adottivo, avendo egli anzi acquistato la nuda proprietà di tutta l'eredità, compreso l'ingente patrimonio immobiliare descritto nell'inventario prodotto sub doc. n. 3 dallo stesso ricorrente.
pagina 13 di 23 16. Conclusivamente, la causa fiduciaria dell'atto del 13.03.2003, ritenuta provata, era idonea, da sola, a sorreggere, sotto il profilo causale, il negozio volontariamente posto in essere da e, quindi, a determinare il valido trasferimento del Parte_1 diritto di nuda proprietà vantato sugli strumenti finanziari del conto in questione in favore sia di
- in capo alla quale, pertanto, si era consolidata la piena proprietà per la quota Persona_1 del 50% dei titoli acquistati in comproprietà con - sia di Da Controparte_1 Controparte_1 tutto quanto sopra discende che , avendo liberamente e Parte_1 validamente disposto, prima del giudizio, della nuda proprietà degli strumenti finanziari dell'eredità del padre adottivo, in favore della stessa usufruttuaria e di un terzo, non aveva dimostrato di aver alcun diritto di credito nei confronti degli eredi dell'usufruttuaria dell'eredità di con riferimento al conto cifrato denominato Parte_1
“Consiglio n. 6167”. Pertanto, in difetto della prova dell'esistenza di una plausibile ragione di credito dell'attore nei confronti degli eredi di con riferimento alle vicende del Persona_1 conto de quo doveva essere rigettata anche la domanda ex art. 2901 c.c. svolta dal ricorrente nei confronti delle parti resistenti.
17. Il Tribunale di Como ha, inoltre, rigettato le domande di annullamento degli atti dispositivi descritti nel ricorso introduttivo del giudizio in quanto, in tesi, posti in essere da soggetto incapace o, comunque, perché indotto dolosamente in errore, non avendo fornito
[...]
alcuna prova, né della incapacità naturale di al Parte_1 Persona_1 momento del compimento degli atti de quibus, né di alcun raggiro posto in essere in danno della disponente dai beneficiari degli atti, non potendosi evincere la dedotta incapacità della disponente, né che la stessa fosse stata raggirata, dalle mere e decontestualizzate dichiarazioni dalla stessa rese alla Guardia di Finanza in data 26.07.2019.
18. Infine, il giudice di prime cure ha evidenziato che nessuna domanda di merito era stata svolta nei confronti di (già ), mentre, come Controparte_11 CO già anticipato nell'ordinanza istruttoria in data 1.3.2022, l'interesse del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta con l'istanza di esibizione, formulata in via istruttoria nei confronti della convenuta, avrebbe dovuto essere tutelato mediante apposita azione di merito avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad ottenere la documentazione di interesse dell'attore e la condanna dell'assicurazione alla consegna della documentazione predetta. Nel caso in esame, invece, il ricorrente si era limitato a richiedere l'esibizione di detta documentazione alla società
pagina 14 di 23 convenuta mediante istanza ex art. 210 c.p.c., senza tuttavia nemmeno specificare per quale motivo detta documentazione - peraltro già consegnata dall'assicurazione, con la sola omissione dei dati riferiti ai beneficiari - sarebbe stata decisiva per la decisione sulle domande formulate in giudizio, anche considerato che il ricorrente non aveva mai nemmeno dedotto che il beneficiario della polizza in questione sarebbe stato uno dei convenuti in giudizio. Pertanto, nessuna pronuncia, ulteriore a quella sulle spese di lite, poteva essere resa nei confronti di
[...]
(già ) nei confronti della quale, come detto, CP_11 CO
l'attore non aveva svolto alcuna domanda di merito.
19. Conclusivamente, tutte le domande svolte dal ricorrente erano rigettate, costituendo le motivazioni esposte le ragioni più liquide e sufficienti per addivenire alla decisione, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori difese (anche logicamente preliminari) delle convenute. Tale esito giustificava la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di tutte le parti resistenti.
20. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello Parte_1
chiedendo che, previa sospensione dell'esecutività, ne fosse dichiarata la nullità e
[...] che fossero dichiarato inefficaci ex art. 2901 c.c. gli atti di depauperamento indicati in narrativa, previa disposizione di CTU contabile al fine di determinare il quantum del credito restitutorio azionato.
21. e ritualmente costituitisi, instavano per il rigetto CP_5 Controparte_1 del gravame.
22. , e oltre a chiedere il rigetto dell'appello, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 proponevano appello incidentale in ordine alle spese di lite del primo grado.
23. Dopo l'udienza di prima comparizione celebratasi in data 4.6.24, in cui le parti appellate si impegnavano a non porre in esecuzione la sentenza di prime cure e l'appellante rinunciava alla sospensiva, la causa era trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del
19.11.2024, con concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
24. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. nullità della sentenza per nullità degli accertamenti contenuti: primo motivo dell'appello principale;
pagina 15 di 23 b. nullità della sentenza per carenza di accertamento suscettibile di giudicato: secondo motivo dell'appello principale;
c. impossibilità di utilizzo della prova presuntiva: terzo motivo dell'appello principale;
d. erronea regolazione delle spese di lite: unico motivo dell'appello incidentale di
[...]
, e . CP_2 Controparte_4 Controparte_3
25. Con il motivo sub a), la difesa di parte appellante censura la decisione di primo grado, dal momento che il giudice ha posto a base della stessa l'accertamento dell'esecuzione, da parte del di una disposizione fiduciaria testamentaria, con ciò Controparte_12 svolgendo un accertamento vietato dall'art. 627 c.c.. Né era possibile ricorrere all'accertamento del mandato fiduciario testamentario in base al secondo comma della disposizione codicistica, nell'ipotesi di negozio fiduciario già eseguito;
ed, invero, detta disposizione si limita ad inibire l'azione di ripetizione promossa da colui che abbia dato esecuzione spontanea ad un'obbligazione naturale sulla quota ereditaria ricevuta. Orbene, la disposizione in questione non interviene a regolare il caso in esame, dal momento che il Controparte_12 aveva agito ex art. 2901 c.c. rispetto ad atti di trasferimento compiuti da terzi e non dall'erede testamentario.
26. Con i motivi sub b) e sub c), l'appellante sottolinea come l'assegnazione a Controparte_1 dell'intero patrimonio sul conto titoli sia assolutamente generica e non fondata su elementi documentali. Nessun valido supporto sussiste infatti per la ripartizione del conto titoli tra
[...]
e nella paritetica misura del 50%. Ed, in particolare, non ER Controparte_1 sussisteva alcuna possibilità di fondare il giudizio sulla base degli elementi indiziari utilizzati dal giudice di prime cure. Ciò in quanto il veva agito mediante azione revocatoria in Pt_1 virtù del credito restitutorio fondato su atto pubblico ed il fatto estintivo del proprio credito era stato erroneamente identificato dal giudice nella disposizione fiduciaria testamentaria che, ontologicamente, non è suscettibile di prova scritta, ma meramente presuntiva. Ebbene, la decisione del giudice di prime cure era erronea in quanto gli elementi presuntivi non erano caratterizzati dai requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Tanto più che “l'affermazione dell'esistenza di un fatto estintivo del credito restitutorio richiedeva un accertamento probatorio presuntivo non semplice, ma di secondo grado (paesumptio de praeseumpto), dacché il quadro probatorio avrebbe dovuto: i) dapprima condurre il giudice all'accertamento del fatto ignoto dell'esistenza di una presunta disposizione testamentaria fiduciaria, con univoca
pagina 16 di 23 determinazione del suo contenuto;
ii) poi, condurre il giudice all'accertamento - presunto sulla base della ragionevole certezza della presunzione predetta - che l'ordine congiunto di trasferimento non costituisse un normale atto di gestione del conto titoli, bensì la volontaria esecuzione della specifica disposizione testamentaria fiduciaria” ( cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Al contrario, in primo luogo, l'odine congiunto di trasferimento era del tutto privo del carattere della gravità, trattrandosi di un testo, appunto, congiunto della e del ER
ed, invero, nello stesso non era contenuto alcun riferimento ad una disposizione Pt_1 testamentaria fiduciaria e men che meno una rinuncia da parte del al proprio credito Pt_1 restitutorio. In ogni caso, laddove fosse stata vera l'esistenza di una disposizione fiduciaria testamentaria in favore di sarebbe stato del tutto irrazionale che la medesima Controparte_1 fosse stata beneficiata per un importo molto inferiore alla metà del conto titoli, che, per la restante parte, era stato dissipato da in elargizioni liberali per oltre due milioni Persona_1 di euro. Né poteva rilevare il fattore temporale, ossia che detto ordine era stato dato a soli due mesi dall'apertura del testamento, posto che si trattava di adempimento del tutto ovvio, in coerenza con i necessari adempimenti burocratici. Inoltre, del tutto infondata era anche l'allegazione dello stretto legame affettivo tra e Parte_6 CP_1 posto che solo era stato adottato e lo stesso
[...] Parte_1 era stato nominato erede universale e non certo la sorella;
né a tale riguardo poteva assegnarsi particolare valore alla dichiarazione scritta de relato, rilasciata dalla teste Né il Testimone_3 riferimento allo scudo fiscale poteva assumere rilievo per spiegare la mancata menzione di nel testamento di;
e ciò tanto più che non era Controparte_1 Parte_6 emersa una spiegazione ragionevole alla mancata adozione, da parte del de cuius, di CP_1 essendo stato adottato solo in fratello, in assenza di qualsivoglia impedimento
[...] ragionevole.
27. Da tali premesse, per la difesa dell'appellante, conseguiva che, data la natura depauperante degli atti dispositivi posti in essere dalla , doveva esserne dichiarata l'inefficacia ex ER art. 2901 c.c..
28. Quanto al motivo sub d) afferente alla regolazione delle spese di primo grado dei nipoti della
, gli stessi censurano la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale di ER
Como le aveva liquidate in complessivi € 22.000,00 per compensi, oltre accessori. Ed, infatti, il difensore in prime cure assisteva non solo i nipoti della , accomunati da un'unica ER
pagina 17 di 23 posizione, ma anche l'esecutore testamentario che aveva una differente Controparte_9 posizione. Proprio in ragione di tale pluralità di parti e differenza di posizioni, sottolinea come sia pertinente la richiesta di maggiorazione del 30% prevista per tali ipotesi dall'art. 4, comma
II del D.M. n. 55/2014. In ogni caso, precisa che l'importo di € 22.000,00 a titolo di compenso previsto dal Tribunale di Como è pari al totale dei parametri medi per le cause di valore fino ad € 520.000,00; laddove il aveva indicato in oltre € 520.000,00 Parte_1 il valore della causa e, del resto, lo stesso aveva chiesto il riconoscimento di una somma pari ad
€ 3.000.000,00; e ciò senza considerare che nell'ambito del procedimento cautelare per sequestro conservativo aveva addirittura chiesto la somma di € 4.500.000,00.
29. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a), b), c). I fatti storici salienti – come esposti dallo stesso ricorrente in primo grado – sono costituiti dall'adozione di
[...]
in data 5.7.2000 da parte di , dal decesso Parte_1 Persona_2 di quest'ultimo avvenuto in data 1.11.2002 e dalla nomina dell'odierno appellante quale erede universale, con usufrutto alla moglie del de cuius, . Altro fatto storico è Persona_1 costituito dalla disposizione con cui l'odierno appellante e la madre adottiva , in Persona_1 data 13.3.2003 ordinarono alla banca depositaria di estinguere la relazione Consiglio 6167 e di trasferire la totalità degli averi a favore della relazione n. 2413803 (0172 – Tes_2
241380-3) intestata alla stessa ed a sorella non adottata da ER Controparte_1
. Parte_6
30. Ulteriori fatti sono gli atti dispositivi posti in essere da , ossia: a) cessione in Persona_1 data 23.6.17 in favore di della polizza n. 7434165 con la Zurigo Assicurazioni CP_5 per cui era stato pagato un premio di €. 1.146.473,46; b) donazione di €. 180.000,00 in favore del nipote;
c) stipulazione in data 8.8.13 con Credit Suisse Life & Pensions Controparte_2
AG Italians Branch della polizza vita “Life Portfolio Italy n. 111PFI1601610” dietro versamento di una premio di €. 1.297.180,00, con beneficiario ignoto;
d) donazione in data
23.12.19 dell'importo di €. 1.185.821,25= in favore di . Controparte_1
31. Orbene, la difesa dell'odierno appellante ha agito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901
c.c., censurando la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale di Como aveva, di fatto, accertato l'esistenza del negozio fiduciario ex art. 627 c.c., negozio fiduciario costituito Per_ dal trasferimento della relazione Consiglio 6167 alla relazione intestata a Tes_2
pagina 18 di 23 ed alla propria sorella. A fondamento della domanda ha allegato l'esistenza di un ER credito restitutorio derivante dalla posizione di nudo proprietario.
32. Reputa la Corte che l'esame dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non possa prescindere dalla valutazione dell'atto di trasferimento del 13.3.2003 e dal corretto inquadramento dello stesso. Orbene, in primo luogo, è a dirsi che il giudice non ha affatto proceduto ad un accertamento dell'esistenza di un negozio fiduciario;
ha, invece, dato conto dell'esistenza di un atto dispositivo che, per le ragioni di cui infra, ben può essere inscritto nell'alveo dell'art. 627, II comma, c.c., in ragione di molteplici elementi indiziari, connotati dalle caratteristiche di cui all'art. 2729 c.c.. Disposizione che, come correttamente esposto da autorevole dottrina citata da tutte e due le parti, consente l'emersione della volontà testamentaria non altrimenti esteriorizzabile, in forza di doveri morali, in un rapporto simmetrico con il funzionamento delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.; pertanto, nessun accertamento può essere svolto in quanto nessuna condanna può scaturire da ciò che è percepito quale dovere morale;
con la conseguenza, però, di assegnare valore alla coscienza della persona che a quel dovere abbia dato seguito e, quindi, con l'irripetibilità di quanto eseguito.
In secondo luogo – e venendo, quindi, all'esame degli elementi costitutivi della fattispecie desunta – la difesa dell'odierno appellante non ha fornito alcuna plausibile spiegazione alternativa quanto all'estinzione del conto corrente de quo ed al trasferimento della totalità degli averi su di un altro conto corrente intestato a ed a Persona_1 Controparte_1 totalità di averi di ingentissimo valore. E' certamente fatto significativo procedere ad un tale atto dispositivo senza un'adeguata ponderazione e senza un disegno, per vero, del tutto legittimo, avuto riguardo al considerevole valore degli averi presenti su detto conto.
Diversamente, si dovrebbe propendere per un vizio del consenso quanto a detto trasferimento, vizio del consenso che, in effetti, non è neppure mai stato adombrato;
e, tra l'altro, la disposizione è successiva di circa quattro mesi rispetto al decesso del de cuius, quindi si colloca in una stretta continuità temporale, ove, ragionevolmente, gli eredi ben potevano e dovevano compiere le proprie valutazioni e non solo per ragioni di ordine burocratico. In terzo luogo, non può essere trascurato il contenuto della dichiarazione scritta rilasciata in data
20.1.2021 dalla teste amica dei coniugi ( doc. n. 5 di parte Testimone_3 Parte_1
: la teste aveva chiaramente esposto che i coniugi le avevano riferito Controparte_1
l'intenzione di destinare gli immobili ed i valori mobiliari rispettivamente a Parte_1
pagina 19 di 23 ed a che tali intenzioni coniugi avevano anche Parte_1 Controparte_1 manifestato ai due fratelli, in occasione delle abituali frequentazioni, in ragione del paritetico legame affettivo verso entrambi i fratelli. A tale proposito, significativo è che la difesa dell'odierno appellante non abbia mai sollevato dubbio alcuno in ordine alla paternità della dichiarazione ed all'attendibilità del contenuto della stessa. In ultima analisi, l'adozione di da parte della moglie del de cuius, interviene quale ultimo Controparte_1 Persona_1 tassello di una composizione di interessi e relazioni agevolmente desumibile proprio dalla dichiarazione testimoniale in atti e dalla sostanziale ratifica di tale assetto proprio con l'operato dello stesso . In conclusione, quest'ultimo ha prestato Parte_1 acquiescenza ad una regolazione di interessi e non ha addotto alcun profilo idoneo a provocare l'annullamento e l'inefficacia di tale trasferimento;
in altri termini, non è stato neppure adombrato un vizio del consenso, idoneo a travolgere detto assetto di interessi, in quanto assetto fondato su di un'erronea percezione della realtà fattuale, inscrivibile nell'alveo degli artt. 1427 - 1429 c.c. o indotto dal dolo della controparte ex artt. 1439 e 1440 c.c..
33. Né, in ultima analisi, ha configurato detto Parte_1 trasferimento in termini di donazione, come tale nulla per mancanza di forma solenne, trattandosi, tra l'altro, di atto concluso in Svizzera e dunque assoggettato alla legge dello Stato ove era stato compiuto ex art. 56, III comma L. n. 218/1995.
34. Sulla base di tali considerazioni, quindi, non può trovare ingresso l'azione revocatoria, alla luce dell'acquiescenza dimostrata rispetto ad una regolazione di interessi alla quale lo stesso impugnante aveva fattivamente contribuito. Ciò anche alla luce del fatto che l'accettazione dell'eredità senza beneficio di inventario da parte di aveva comportato la Persona_1 confusione dei patrimoni. Ora, se era vero che in sede di inventario redatto dal notaio dott.
in data 24.2.2010 ( doc. n. 3 di parte ricorrente in prime cure) era stato dato Persona_4 atto che costituiva parte del patrimonio del de cuius anche il conto corrente denominato
Consiglio 6167 per un controvalore di circa € 2.800.000,00, è anche vero che il totale degli atti dispositivi posti in essere da come esposti sub n. 30 superava di gran lunga Persona_1
l'importo sopra detto, giungendo alla somma complessiva di € 3.877.180,00. Le considerazioni che precedono rendono, pertanto, superflua qualsivoglia attività istruttoria, compresa la richiesta di parte appellante di integrare il proprio fascicolo ex art. 153 c.p.c. con l'ulteriore atto di depauperamento asseritamente effettuato da in favore dei nipoti brasiliani. Persona_1
pagina 20 di 23 35. Tali considerazioni sono assorbenti ed, in ogni caso, non può non rilevarsi che rispetto a tutti tali atti le difese di , e da un lato e di Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 dall'altro avevano sollevato eccezione di prescrizione sin dal primo grado ai CP_5 sensi dell'art. 2903 c.c.. Le date sono eloquenti: il trasferimento della polizza in favore di data 23.6.2017, la donazione in favore di è del 15.2.2018, la CP_5 Controparte_2 donazione in favore di è del 23.12.2019 ed infine la polizza Credit Suisse Controparte_1
Life Porfolio Italy è dell'8.8.2013.
Considerato che
il giudizio ex art. 2901 c.c. venne instaurato nell'anno 2021 – come risulta dal deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data
25.6.2021 - e tenuto conto che non è stato prodotto alcun atto interruttivo, ne consegue la maturazione della prescrizione dei predetti atti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2903 c.c..
Infine, nessuna domanda di annullamento ex artt. 1425 e 1427 c.c. è stata riproposta in secondo grado.
36. Per tutte tali motivazioni, segue il rigetto dell'appello principale.
37. Opinione della Corte quanto all'appello incidentale. Quanto al motivo posto a fondamento dell'appello incidentale, esso si articola in due profili. In primo luogo, la difesa degli appellati censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva tenuto presente il valore della vertenza sino ad € 520.000,00, in contrasto con le stesse allegazioni del ricorrente che aveva attribuito il ben diverso valore di € 3.000.000,00. Tale profilo merita accoglimento, alla luce del fatto che lo stesso ricorrente aveva indicato in prime cure “valore superiore ad €
520.000,00”. In secondo luogo, la difesa degli appellanti incidentali reputa corretta l'applicazione dell'art. 4, comma II del D.M. n. 55/2014 che, nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, prevede ma maggiorazione del compenso nella misura del 30% oltre il primo soggetto e fino ad un massimo di dieci soggetti e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta. Nel caso in esame, non consta che la difesa dei convenuti e di abbia dovuto redigere un ER Controparte_9 atto significativamente più complesso in ragione della posizione del dott. cui ha CP_5 dedicato solo due pagine della comparsa di costituzione (cfr. pagg. 8 – 9 della comparsa di primo grado), essendo tutto l'atto incentrato sulle questioni afferenti la capacità di
[...]
e sui presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. Ne consegue che, previa revoca della ER decisione di primo grado in parte qua, l'odierno appellante deve essere condannato alla pagina 21 di 23 rifusione delle spese del primo grado, in favore degli odierni appellanti incidentali, nella misura di € 29.193,00 con l'applicazione dei parametri medi riferiti al valore della vertenza.
38. L'esito del giudizio di secondo grado comporta la condanna di Parte_1 alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate, nei termini di cui al
[...] dispositivo e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
39. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 449/24 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1406/2023 emessa dal Tribunale di Como;
II. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , Controparte_2 [...]
e ed in parziale riforma della sentenza n. 1406/2023 emessa dal CP_4 Controparte_3
Tribunale di Como, previa revoca del punto n. 3 del dispositivo della predetta sentenza, condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 [...]
, , e le spese processuali del CP_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_9 primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 29.193,00 – oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 1406/2023 emessa dal Tribunale di Como;
IV. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 [...]
, le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 18.511,00 - Controparte_1 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
V. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 [...]
, e , le spese processuali del grado, che liquida CP_2 Controparte_4 Controparte_3 in complessivi € 18.511,00 - oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 22 di 23 VI. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 [...]
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 18.511,00 - oltre CP_5 rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
VII. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 27.11.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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