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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO LO EN, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversie iscritte al n. 3155/2021 e n. R.G. 452/22 riunite, promosse da: nata il [...] a [...], c.f , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Foti Michela e MM IA;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13/09/2021, portante rg. 3155/21, adiva questo Giudice Parte_1 del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2016 per
51 giornate annue alle dipendenze della ditta IO SO EP.
Lamentava che in data 4/5/2021 a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, aveva appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate suindicate.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Che successivamente con provvedimento del giugno 2021 le veniva comunicata formalmente la cancellazione delle giornate per l'anno 2026. I ricorsi amministrativi risultavano infruttuosi.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1 giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato il 10/2/2022, portante RG n. 452/22, adiva codesto Giudice Parte_1 del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2017 per
102 giornate annue alle dipendenze della ditta IO CE EP. Lamentava che l' aveva provveduto alla cancellazione delle giornate di lavoro sopra indicate, CP_1 comunicata con provvedimento di luglio 2021.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1 giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva nel giudizio portante rg. n. 452/22 con il patrocinio dell'Avv. MM IA CP_1 eccependo la decadenza, l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito la fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento dell'11/4/23 del Dott. il fascicolo n. 452/22 veniva riunito al 3155/21; Per_1 originariamente il 3155/2021 risultava riunito anche al 2506/21, ma con provvedimento del
12/12/2023 del Dott. tale fascicolo veniva riunito al giudizio rg.n. 718/2021 e con lo stesso sino Per_1 ad oggi è stato unitariamente trattato;
pertanto, si ribadisce che lo stesso è trattato separatamente dal presente n.3155/2021 RG.
La cause venivano istruite documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna le cause, a seguito della discussione, venivano decise con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto che l'oggetto del giudizio n.3155/21 è del tutto sovrapponibile a quello di cui al giudizio recante n. RG 452/22, riguardante il medesimo petitum sostanziale, vale a dire la medesima pretesa a veder riconosciuto il rapporto lavorativo, per lo stesso anno, le stesse giornate ed alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, al fine di conseguire il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici;
medesima è altresì la causa petendi, identificabile con l'assunto di aver svolto attività lavorativa per l'annualità e le giornate dedotte.
Nulla sposta la circostanza per cui il primo giudizio sia stato introdotto al fine di impugnare l'avvenuta cancellazione aliunde conosciuta, attraverso la consultazione del proprio estratto contributivo, mentre con il secondo giudizio si impugna la missiva dell' di cancellazione dagli elenchi anagrafici, CP_1 stante l'identità del "petitum" e della "causa petendi".
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' nel giudizio 452/22, dal CP_1 momento che il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso amministrativo non appena avuto conoscenza dell'avvenuta cancellazione, e ha iscritto tempestivamente a ruolo il giudizio Rg.
3155/21, nel rispetto dei termini decadenziali.
Passando ad esaminare le domande del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i Controparte_2 periodi e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda agricola di IO CE EP, al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo 22/02/2021, prodotto in atti dall' , CP_1 redatti dagli ispettori , e , nei quali si dà atto di Persona_2 Persona_3 Persona_4 operazioni di accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tali verbali, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta IO CE EP.
In particolare, gli ispettori hanno precisato che l'azienda cura un allevamento di bovini di tipo estensivo praticato nei terreni montani di EL AL e AN NI RI, I terreni vengono utilizzati esclusivamente per il pascolo, mentre le nocciole ottenute (nelle annate buone) sono destinate alla vendita.
L'impegno lavorativo necessario per vigilare gli animali allevati è stato giudicato inferiore a quello impiegato, in considerazione della tipologia di allevamento, ritenendo sufficiente l'impiego di una sola unità lavorativa;
pertanto gli ispettori hanno ritenuto di cancellare i rapporti di lavoro dichiarati dall'azienda agricola (circa otto, variabile in base alle annualità) e hanno confermato solo il rapporto lavorativo soltanto di quattro operai.
Da ciò il provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo della ricorrente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta IO CE EP.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della ditta IO CE EP nell'anno
2016 per 51 giornate annue.
Ed infatti, i testi e , sentiti nel corso dell'istruttoria, ha Testimone_1 Testimone_2 confermato tutte le circostanze dedotte in ricorso, affermando che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della IO CE EP per le giornate e le annualità indicate in ricorso e di avere diretta conoscenza di tale circostanza per aver lavorato negli stessi anni e negli stessi periodi per la Ditta.
E' stato affermato che il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro prestabilito, ha svolto le mansioni a lei assegnate dal datore di lavoro. Ancora, è stato confermato l'importo della retribuzione giornaliera, e sono stati individuati con precisione i terreni ove veniva svolta l'attività di lavoro.
“Nell'anno 2016 ho lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta IO
CE EP e precisamente ho lavorato per 102 giornate, dal maggio al dicembre del suddetto anno. In tale anno, ha lavorato, da settembre a dicembre, la ricorrente, ma è venuta dopo di me a lavorare ed ha lavorato più di cinquanta giorni. Io la vedevo la mattina arrivare al lavoro sui terreni e poi la sera a termine del lavoro. Ci dirigeva il sig. IO CE EP, oppure, il figlio dello stesso, che lavorava insieme a noi operai. Sui terreni siti in EL AL
e in AN NI RI e ci occupavamo degli animali, portarli a bere e riparazione recinzione.
Gli animali erano sull'ottantina di mucche. Ci pagava prima in contanti con 50,00 euro al giorno, a fine mese con busta paga sui luoghi di lavoro, chiamandoci ad uno ad uno, ivi compreso la ricorrente.
Tutti insieme ci pagava. Lavoravamo dal lunedì al venerdì e se era necessario anche il sabato. Dalle ore sette alle sedici, con pausa pranzo di un'ora”. (vedi dichiarazioni teste .) Testimone_1
Pertanto i testimoni escussi hanno sostanzialmente confermato la tesi del ricorrente, dando prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo dalla stessa espletato.
Di contro, l' , che ha prodotto i verbali ispettivi sopra richiamati, non ha insistito affinchè CP_1 venissero sentiti gli ispettori verbalizzanti;
pertanto, l'Istituto non fornito elementi specifici e oggettivi riguardanti il lavoratore odierna parte ricorrente, tali da giustificare la cancellazione del rapporto lavorativo invece dalla stessa affermato, né ha palesato il criterio per cui abbia diversamente convalidato il rapporto di lavoro in capo agli altri quattro lavoratori.
Da una valutazione complessiva del compendio istruttorio, si ritiene di dover propendere per la ricostruzione prospettata dalla parte ricorrente, che ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per l'anno 2016, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta IO CE EP, avendo dimostrato in giudizio l'effettiva esistenza e la concreta manifestazione verso l'esterno dei poteri tipici datoriali (potere gerarchico, di controllo, disciplinare), per gli anni e le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori agricoli per 51 CP_1 Parte_1 giornate annue nel 2016 alle dipendenze della Ditta IO CE EP.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n.55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi R.G. nn. 3155/22 e 452/22 vertenti tra ontro in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e respinta Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato alle dipendenze della ditta IO CE Parte_1
EP per 51 giornate annue nel 2016;
- Condanna l' a reiscrivere la parte ricorrente presso gli elenchi dei lavoratori agricoli CP_1 per 51 giornate annue nel 2016;
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €1.312,00, oltre CP_1 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 23/10/2025.
Il Giudice
RO LO EN