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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15537/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15537/2024
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. PRAINO MARCO, oggi sostituito dall'avv. Francesca Valandro. Parte_1
Contesta la tardività delle deduzioni e delle produzioni del avvenute solo con la comparsa di CP_1 costituzione in appello e come tali inammissibili, tardive e in contrasto con quanto sostenuto dal in primo grado. In particolare, in primo grado l'allegazione verteva sull'immissione di mezzi CP_1 tramviari e successivamente per l'elevato flusso di traffico;
solo in secondo grado il sostiene CP_1 che l'impianto sia a più programmi, allegando un documento tardivo e privo di data certa e sottoscrizione. Insiste quindi nelle proprie domande.
Per l'avv. MANDARANO ANTONELLO e l'avv. SPREAFICO MARTINA Controparte_2
SOFIA. Il GdP ha fondato la sua decisione su quanto dichiarato dall'Agente di P.L., che fa fede fino a querela di falso;
l'unica circostanza rilevante è che il semaforo era acceso, come attestato dall'Agente di P.L.; si riporta al proprio atto e anche alle dichiarazioni contenute nei verbali opposti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15537/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRAINO MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 19 presso il difensore CP_2
RICORRENTE/APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. SPREAFICO MARTINA SOFIA ( ), dell'avv. PAGANO STEFANIA ( ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 20122 presso gli uffici dell'Avvocatura CP_2
Comunale
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis cds ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace il Parte_1
per chiedere l'annullamento dei verbali di contestazione n. 8148700-0 e 8148149-2 del Controparte_2
21.1.2023, emessi dalla Polizia Locale con cui gli erano state contestate due distinte violazioni dell'art. 146,
comma 3 cds, verificatesi in data 21.1.2023 alle ore 00.30. Risulta dai verbali che l'odierno appellante, alla guida del proprio scooter targato ES42951, aveva proseguito la marcia nonostante il divieto imposto dal semaforo proiettante luce rossa, all'intersezione tra via Cosseria e via Col di Lana e all'intersezione tra via
Cosseria e viale Gian Galeazzo. Il ricorrente ha contestato la mancata univoca individuazione del luogo in cui sarebbero state commesse le violazioni, la violazione dell'art. 169 Reg. att. cds in quanto spetta all'amministrazione provare la ricorrenza, ove sussistente, delle condizioni che consentono l'accensione dei pagina 2 di 6 semafori anche in orario notturno (dalle ore 23.00 alle ore 7.00) e ha messo in evidenza il concorso formale delle violazioni commesse, con conseguente applicazione del cumulo giuridico.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e l'applicazione nella misura Controparte_2 non inferiore alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale prevista. Quanto alla violazione dell'art. 169 Reg. att. cds, al fine di dimostrare la legittimità dell'accensione notturna dei semafori, ha prodotto quale doc. 4 una comunicazione pervenuta dall' Controparte_3
in cui si dà atto che “il semaforo in argomento, al fine di gestire l'immissione su Viale Col di Lana dei mezzi tranviari in uscita dal deposito di Via Custodi, funziona sui colori dalle ore 05.00 alle ore 01.30, con piani variabili a seconda della presenza di chiamate tram”.
Nel corso del giudizio è stata disposta d'ufficio l'audizione dell'Agente di Polizia Locale che ha Tes_1
confermato di avere verificato la funzionalità in modalità a colori tra le ore 6.00 e le ore 1.30 dell'impianto semaforico che coinvolge entrambe le intersezioni ove si sono verificate le violazioni.
Con sentenza n. 6354 del 3.3.2024 il Giudice di Pace ha respinto il ricorso e, per l'effetto, ha confermato i verbali di contestazione opposti, mantenendo la sanzione pecuniaria nei limiti del minimo edittale di €
222,67 ciascuno e compensando le spese legali.
propone appello avverso la predetta decisione, chiedendo la riforma integrale della stessa e Parte_1
il conseguente annullamento dei verbali di contestazione opposti.
Con comparsa del 23.1.2025 si costituisce il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2
infondato e la conferma della sentenza.
***
L'oggetto principale del presente appello è la ricostruzione operata dal giudice di prime cure in merito alla ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 169 Reg. att. cds, che consente l'accensione dei semafori nella fascia oraria tra le ore 23.00 e le ore 7.00 in presenza di particolari condizioni di circolazione, quali flussi di traffico elevati. Il Giudice di Pace ha evidenziato come tali condizioni siano frutto di una scelta discrezionale dell'autorità competente.
Il ricorrente in primo grado, come riportato anche nell'atto di appello, ha posto alla base della domanda di annullamento dei verbali, tra l'altro, anche la violazione del predetto art. 169 Reg. att. cds, evidenziando che il avrebbe dovuto provare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione della CP_1
deroga alla regola generale che prevede lo spegnimento notturno dei semafori tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
Il costituitosi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, non ha specificamente Controparte_2
argomentato sul punto limitandosi a produrre il doc. 4, richiamato anche nel ricorso in appello, documento dal quale è emerso che l'accensione del semaforo nell'intersezione tra via Custodi e viale Col di Lana era dovuta all'esigenza di gestire “l'immissione su Viale Col di Lana dei mezzi tranviari in uscita dal deposito di Via Custodi”. Solo nelle note conclusive l'odierno appellato ha sostenuto, per la prima volta, che si erano pagina 3 di 6 verificate nel caso di specie delle particolari condizioni di circolazione con flussi di traffico elevati senza però menzionare, anche sotto questo profilo, il provvedimento amministrativo in base al quale la scelta era avvenuta e limitandosi ad indicare che la stessa era stata operata sulla base di studi di settore e specifiche tecniche.
Dall'esame dell'Agente di Polizia Locale nel corso dell'udienza del 26.6.2023 è emerso che le informazioni contenute nel doc. 4 prodotto dal Comune erano relative ad un altro semaforo e che l'agente aveva verificato “l'accensione in modalità a colori” dalle ore 6.00 alle ore 1.30.
Nel presente giudizio l'appellante, con unico motivo articolato in tre punti rileva, in primo luogo,
l'apparenza della motivazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace in quanto quest'ultimo non ha esaminato le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e i principi giurisprudenziali relativi alla verifica della effettiva sussistenza, nella singola vicenda, delle deroghe previste dall'art. 169 co. 1 e 2 Reg. att. cds. In secondo luogo, lamenta l'erronea applicazione delle norme del codice della strada e, in particolare, del regime derogatorio previsto dal citato art. 169 e in tema di discrezionalità amministrativa, in quanto sarebbe stato onere dell'amministrazione provare che l'accensione dei semafori nella fascia oraria 6.00-1.30 era dovuta al ricorrere di una delle deroghe previste dalla norma.
In particolare, l'appellante evidenzia che il giudice di primo grado ha erroneamente considerato la scelta dell'amministrazione di accendere i semafori in orario notturno come discrezionale non richiedendo, quindi,
la prova dell'esistenza di un atto formale che desse conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta e dunque della ricorrenza dei motivi posti dalla legge a fondamento della deroga. Da ultimo, l'appellante contesta l'omessa ed erronea valutazione da parte del Giudice di Pace delle risultanze istruttorie, in quanto il non ha prodotto documenti volti a comprovare la ricorrenza delle deroghe sancite dall'art. 169 CP_1
Reg. att. cds;
non è stata a tal fine idonea l'escussione dell'agente di Polizia Locale ordinata dal Giudice di
Pace.
Nella propria costituzione nel presente giudizio il afferma che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi CP_1
derogatoria prevista dall'art. 169, comma 1, parte seconda Reg. att. cds che scaturisce direttamente dalla tipologia di impianti interessati e non da una regolamentazione ad hoc degli impianti. Secondo la prospettazione dell'appellato il Giudice di Pace ha correttamente individuato tale norma, che consente il funzionamento dei semafori a tempi fissi anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00 a condizione che tali impianti siano a più programmi;
ciò premesso, deve ritenersi che i verbali di contestazione forniscano piena prova dell'esistenza dell'illecito amministrativo e della ricostruzione dei fatti.
***
Dai dati sopra riportati emerge dunque che:
- il principio generale di cui all'art. 169 Reg. att cds è che il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi sia vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00;
pagina 4 di 6 - ogni deroga a tale regola deve fondarsi su idonea motivazione e, dunque, sulla base di un atto amministrativo;
- né all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, né successivamente il ha prodotto CP_1 documenti idonei a giustificare l'accensione dei semafori in orario notturno in deroga a quanto previsto dall'art. 169 Reg. att, cds;
- l'appellato, in qualità di attore sostanziale e in base ai principi di riparto dell'onere probatorio, come declinati dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un. 13533/2001), ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di una delle ipotesi derogatorie previste dall'art. 169 Reg. att. cds;
- conformemente, la giurisprudenza di merito ha rilevato che l'amministrazione deve dimostrare che ricorrano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 di tale norma, per giustificare il funzionamento notturno dei semafori, con l'indicazione dell'atto amministrativo con cui l'accensione notturna è stata autorizzata (cfr.
Trib. Torino, n. 873/2013 del 06/02/2013);
- nel corso del giudizio di primo grado il non ha fornito tale dimostrazione;
in particolare, è stato CP_1
prodotto il doc. 4, nel quale si evince – ma solo da uno scambio di mail interno agli uffici del CP_1 privo di efficacia esterna quale provvedimento amministrativo – che l'impianto semaforico “al fine di gestire l'immissione su Viale Col di Lana dei mezzi tramviari in uscita dal deposito di Via Custodi,
funziona sui colori dalle ore 0.500 alle ore 01.30, con piani variabili a seconda della presenza di chiamate tram”; si tratta in ogni caso di argomento rivelatosi inconferente rispetto alla fattispecie in esame, come indicato dall'Agente di Polizia Locale esaminato nel corso del giudizio di primo grado, avendo ad oggetto una sede viaria diversa da quella interessata dalle contestazioni del CP_1
- nelle proprie note conclusive il ha fatto invece riferimento alle particolari condizioni di CP_1 circolazione con flussi di traffico elevati che, sulla base di studi di settore e specifiche tecniche,
imponevano l'accensione dei semafori;
si tratta quindi di motivazione diversa – peraltro tardivamente introdotta in giudizio – e in ogni caso a sua volta sprovvista di supporto probatorio documentale;
- l'Agente di Polizia Locale sentito nel corso del giudizio ha confermato di avere verificato la funzionalità a colori del semaforo dalle ore 6.00 alle ore 1.30, senza però indicare il motivo della deroga e senza fornire la prova, né indicare l'esistenza di un provvedimento in forza del quale l'accensione era stata disposta;
- nel presente giudizio il allega un'ulteriore e diversa giustificazione (cioè l'operatività di un CP_1
sistema a più programmi), diversa da quelle fornite nel precedente grado di giudizio;
si tratta di allegazione tardiva e come tale inammissibile, senza che possano pertanto essere valutati i documenti prodotti solo in questa sede a supporto del proprio assunto.
Dalle considerazioni che precedono deriva il giudizio di fondatezza dell'appello proposto da Parte_1
e la conseguente riferma della decisione di primo grado, con accoglimento del ricorso originariamente
[...] proposto.
pagina 5 di 6 ***
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- quanto al giudizio di primo grado, dell'assenza di specifiche doglianze sul punto nel ricorso in appello e della mancanza di una domanda di riforma della sentenza impugnata con riferimento a tale specifico aspetto;
- quanto al giudizio d'appello, dell'accoglimento nel merito delle ragioni dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 6354/2023 emessa dal Giudice di
Pace di il 23.10.2023, accoglie il ricorso originariamente presentato da e CP_2 Parte_1
annulla i verbali di contestazione n. 8148700-0 e 8148149-2 del 21.1.2023, emessi dalla Polizia Locale di
. CP_2
2) Condanna il alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in Controparte_2 favore di liquidate in € 91,50 per spese, € 462,00 per compensi, oltre al rimborso Parte_1
forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15537/2024
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. PRAINO MARCO, oggi sostituito dall'avv. Francesca Valandro. Parte_1
Contesta la tardività delle deduzioni e delle produzioni del avvenute solo con la comparsa di CP_1 costituzione in appello e come tali inammissibili, tardive e in contrasto con quanto sostenuto dal in primo grado. In particolare, in primo grado l'allegazione verteva sull'immissione di mezzi CP_1 tramviari e successivamente per l'elevato flusso di traffico;
solo in secondo grado il sostiene CP_1 che l'impianto sia a più programmi, allegando un documento tardivo e privo di data certa e sottoscrizione. Insiste quindi nelle proprie domande.
Per l'avv. MANDARANO ANTONELLO e l'avv. SPREAFICO MARTINA Controparte_2
SOFIA. Il GdP ha fondato la sua decisione su quanto dichiarato dall'Agente di P.L., che fa fede fino a querela di falso;
l'unica circostanza rilevante è che il semaforo era acceso, come attestato dall'Agente di P.L.; si riporta al proprio atto e anche alle dichiarazioni contenute nei verbali opposti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15537/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRAINO MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 19 presso il difensore CP_2
RICORRENTE/APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. SPREAFICO MARTINA SOFIA ( ), dell'avv. PAGANO STEFANIA ( ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 20122 presso gli uffici dell'Avvocatura CP_2
Comunale
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis cds ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace il Parte_1
per chiedere l'annullamento dei verbali di contestazione n. 8148700-0 e 8148149-2 del Controparte_2
21.1.2023, emessi dalla Polizia Locale con cui gli erano state contestate due distinte violazioni dell'art. 146,
comma 3 cds, verificatesi in data 21.1.2023 alle ore 00.30. Risulta dai verbali che l'odierno appellante, alla guida del proprio scooter targato ES42951, aveva proseguito la marcia nonostante il divieto imposto dal semaforo proiettante luce rossa, all'intersezione tra via Cosseria e via Col di Lana e all'intersezione tra via
Cosseria e viale Gian Galeazzo. Il ricorrente ha contestato la mancata univoca individuazione del luogo in cui sarebbero state commesse le violazioni, la violazione dell'art. 169 Reg. att. cds in quanto spetta all'amministrazione provare la ricorrenza, ove sussistente, delle condizioni che consentono l'accensione dei pagina 2 di 6 semafori anche in orario notturno (dalle ore 23.00 alle ore 7.00) e ha messo in evidenza il concorso formale delle violazioni commesse, con conseguente applicazione del cumulo giuridico.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e l'applicazione nella misura Controparte_2 non inferiore alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale prevista. Quanto alla violazione dell'art. 169 Reg. att. cds, al fine di dimostrare la legittimità dell'accensione notturna dei semafori, ha prodotto quale doc. 4 una comunicazione pervenuta dall' Controparte_3
in cui si dà atto che “il semaforo in argomento, al fine di gestire l'immissione su Viale Col di Lana dei mezzi tranviari in uscita dal deposito di Via Custodi, funziona sui colori dalle ore 05.00 alle ore 01.30, con piani variabili a seconda della presenza di chiamate tram”.
Nel corso del giudizio è stata disposta d'ufficio l'audizione dell'Agente di Polizia Locale che ha Tes_1
confermato di avere verificato la funzionalità in modalità a colori tra le ore 6.00 e le ore 1.30 dell'impianto semaforico che coinvolge entrambe le intersezioni ove si sono verificate le violazioni.
Con sentenza n. 6354 del 3.3.2024 il Giudice di Pace ha respinto il ricorso e, per l'effetto, ha confermato i verbali di contestazione opposti, mantenendo la sanzione pecuniaria nei limiti del minimo edittale di €
222,67 ciascuno e compensando le spese legali.
propone appello avverso la predetta decisione, chiedendo la riforma integrale della stessa e Parte_1
il conseguente annullamento dei verbali di contestazione opposti.
Con comparsa del 23.1.2025 si costituisce il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2
infondato e la conferma della sentenza.
***
L'oggetto principale del presente appello è la ricostruzione operata dal giudice di prime cure in merito alla ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 169 Reg. att. cds, che consente l'accensione dei semafori nella fascia oraria tra le ore 23.00 e le ore 7.00 in presenza di particolari condizioni di circolazione, quali flussi di traffico elevati. Il Giudice di Pace ha evidenziato come tali condizioni siano frutto di una scelta discrezionale dell'autorità competente.
Il ricorrente in primo grado, come riportato anche nell'atto di appello, ha posto alla base della domanda di annullamento dei verbali, tra l'altro, anche la violazione del predetto art. 169 Reg. att. cds, evidenziando che il avrebbe dovuto provare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione della CP_1
deroga alla regola generale che prevede lo spegnimento notturno dei semafori tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
Il costituitosi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, non ha specificamente Controparte_2
argomentato sul punto limitandosi a produrre il doc. 4, richiamato anche nel ricorso in appello, documento dal quale è emerso che l'accensione del semaforo nell'intersezione tra via Custodi e viale Col di Lana era dovuta all'esigenza di gestire “l'immissione su Viale Col di Lana dei mezzi tranviari in uscita dal deposito di Via Custodi”. Solo nelle note conclusive l'odierno appellato ha sostenuto, per la prima volta, che si erano pagina 3 di 6 verificate nel caso di specie delle particolari condizioni di circolazione con flussi di traffico elevati senza però menzionare, anche sotto questo profilo, il provvedimento amministrativo in base al quale la scelta era avvenuta e limitandosi ad indicare che la stessa era stata operata sulla base di studi di settore e specifiche tecniche.
Dall'esame dell'Agente di Polizia Locale nel corso dell'udienza del 26.6.2023 è emerso che le informazioni contenute nel doc. 4 prodotto dal Comune erano relative ad un altro semaforo e che l'agente aveva verificato “l'accensione in modalità a colori” dalle ore 6.00 alle ore 1.30.
Nel presente giudizio l'appellante, con unico motivo articolato in tre punti rileva, in primo luogo,
l'apparenza della motivazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace in quanto quest'ultimo non ha esaminato le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e i principi giurisprudenziali relativi alla verifica della effettiva sussistenza, nella singola vicenda, delle deroghe previste dall'art. 169 co. 1 e 2 Reg. att. cds. In secondo luogo, lamenta l'erronea applicazione delle norme del codice della strada e, in particolare, del regime derogatorio previsto dal citato art. 169 e in tema di discrezionalità amministrativa, in quanto sarebbe stato onere dell'amministrazione provare che l'accensione dei semafori nella fascia oraria 6.00-1.30 era dovuta al ricorrere di una delle deroghe previste dalla norma.
In particolare, l'appellante evidenzia che il giudice di primo grado ha erroneamente considerato la scelta dell'amministrazione di accendere i semafori in orario notturno come discrezionale non richiedendo, quindi,
la prova dell'esistenza di un atto formale che desse conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta e dunque della ricorrenza dei motivi posti dalla legge a fondamento della deroga. Da ultimo, l'appellante contesta l'omessa ed erronea valutazione da parte del Giudice di Pace delle risultanze istruttorie, in quanto il non ha prodotto documenti volti a comprovare la ricorrenza delle deroghe sancite dall'art. 169 CP_1
Reg. att. cds;
non è stata a tal fine idonea l'escussione dell'agente di Polizia Locale ordinata dal Giudice di
Pace.
Nella propria costituzione nel presente giudizio il afferma che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi CP_1
derogatoria prevista dall'art. 169, comma 1, parte seconda Reg. att. cds che scaturisce direttamente dalla tipologia di impianti interessati e non da una regolamentazione ad hoc degli impianti. Secondo la prospettazione dell'appellato il Giudice di Pace ha correttamente individuato tale norma, che consente il funzionamento dei semafori a tempi fissi anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00 a condizione che tali impianti siano a più programmi;
ciò premesso, deve ritenersi che i verbali di contestazione forniscano piena prova dell'esistenza dell'illecito amministrativo e della ricostruzione dei fatti.
***
Dai dati sopra riportati emerge dunque che:
- il principio generale di cui all'art. 169 Reg. att cds è che il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi sia vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00;
pagina 4 di 6 - ogni deroga a tale regola deve fondarsi su idonea motivazione e, dunque, sulla base di un atto amministrativo;
- né all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, né successivamente il ha prodotto CP_1 documenti idonei a giustificare l'accensione dei semafori in orario notturno in deroga a quanto previsto dall'art. 169 Reg. att, cds;
- l'appellato, in qualità di attore sostanziale e in base ai principi di riparto dell'onere probatorio, come declinati dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un. 13533/2001), ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di una delle ipotesi derogatorie previste dall'art. 169 Reg. att. cds;
- conformemente, la giurisprudenza di merito ha rilevato che l'amministrazione deve dimostrare che ricorrano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 di tale norma, per giustificare il funzionamento notturno dei semafori, con l'indicazione dell'atto amministrativo con cui l'accensione notturna è stata autorizzata (cfr.
Trib. Torino, n. 873/2013 del 06/02/2013);
- nel corso del giudizio di primo grado il non ha fornito tale dimostrazione;
in particolare, è stato CP_1
prodotto il doc. 4, nel quale si evince – ma solo da uno scambio di mail interno agli uffici del CP_1 privo di efficacia esterna quale provvedimento amministrativo – che l'impianto semaforico “al fine di gestire l'immissione su Viale Col di Lana dei mezzi tramviari in uscita dal deposito di Via Custodi,
funziona sui colori dalle ore 0.500 alle ore 01.30, con piani variabili a seconda della presenza di chiamate tram”; si tratta in ogni caso di argomento rivelatosi inconferente rispetto alla fattispecie in esame, come indicato dall'Agente di Polizia Locale esaminato nel corso del giudizio di primo grado, avendo ad oggetto una sede viaria diversa da quella interessata dalle contestazioni del CP_1
- nelle proprie note conclusive il ha fatto invece riferimento alle particolari condizioni di CP_1 circolazione con flussi di traffico elevati che, sulla base di studi di settore e specifiche tecniche,
imponevano l'accensione dei semafori;
si tratta quindi di motivazione diversa – peraltro tardivamente introdotta in giudizio – e in ogni caso a sua volta sprovvista di supporto probatorio documentale;
- l'Agente di Polizia Locale sentito nel corso del giudizio ha confermato di avere verificato la funzionalità a colori del semaforo dalle ore 6.00 alle ore 1.30, senza però indicare il motivo della deroga e senza fornire la prova, né indicare l'esistenza di un provvedimento in forza del quale l'accensione era stata disposta;
- nel presente giudizio il allega un'ulteriore e diversa giustificazione (cioè l'operatività di un CP_1
sistema a più programmi), diversa da quelle fornite nel precedente grado di giudizio;
si tratta di allegazione tardiva e come tale inammissibile, senza che possano pertanto essere valutati i documenti prodotti solo in questa sede a supporto del proprio assunto.
Dalle considerazioni che precedono deriva il giudizio di fondatezza dell'appello proposto da Parte_1
e la conseguente riferma della decisione di primo grado, con accoglimento del ricorso originariamente
[...] proposto.
pagina 5 di 6 ***
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- quanto al giudizio di primo grado, dell'assenza di specifiche doglianze sul punto nel ricorso in appello e della mancanza di una domanda di riforma della sentenza impugnata con riferimento a tale specifico aspetto;
- quanto al giudizio d'appello, dell'accoglimento nel merito delle ragioni dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 6354/2023 emessa dal Giudice di
Pace di il 23.10.2023, accoglie il ricorso originariamente presentato da e CP_2 Parte_1
annulla i verbali di contestazione n. 8148700-0 e 8148149-2 del 21.1.2023, emessi dalla Polizia Locale di
. CP_2
2) Condanna il alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in Controparte_2 favore di liquidate in € 91,50 per spese, € 462,00 per compensi, oltre al rimborso Parte_1
forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 6 di 6