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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1329/2019 promossa da:
- (cf. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) con il patrocinio dell'avv. Loris Giostra elettivamente domiciliati presso il suo C.F._2
studio in Via Giovanni Agnelli N. 22/24 Fermo;
ATTORI OPPONENTI
Contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Graziella. Brunello e dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Franco Mondozzi elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Via Solferino
41/43 Porto Sant'Elpidio;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: per gli opponenti come da foglio di pc depositato in data 3.07.2024: “NEL MERITO : annullare e revocare il D.I. opposto, dichiarando tenuti gli esponenti, a seguito della chiusura del fallimento con i conseguenti effetti di cui all'art. 120 L.F., al pagamento delle sole minori somme che saranno accertate come effettivamente dovute in forza del contratto di finanziamento stipulato, depurate comunque degli interessi applicati anche per il periodo successivo all'intervenuto fallimento.
pagina 1 di 6 Si insta in ogni caso affinché il Tribunale, attesa la pacifica qualifica di consumatori degli opponenti rispetto al contratto di finanziamento che ha dato origine al D.I. opposto, verifichi in conformità a quanto disposto dalla nota sentenza Cassazione a SS.UU. del 6 aprile 2023 n. 9479, se il D.I. opposto sia stato emesso in assenza di motivazioni su profili di abusività delle clausole ed in tal caso provveda a verificarne o meno la loro esistenza, con ogni conseguenza sulla effettiva esistenza ed entità del credito oggetto del D.I. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Per l'opposta come da comparsa di costituzione e risposta “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 365/2019 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
In via principale di merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 365/2019 emesso dal Tribunale di
Fermo.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo condannare gli opponenti al pagamento in solido tra loro a favore di della somma di € 12.997,87, o di CP_1 quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre ulteriori interessi sino al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data in data 01.07.2019 e CP_2 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2019, emesso dal Tribunale di
Fermo il 20.05.19 e pubblicato in data 21.05.2019, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 788/19 R.G., in favore della con cui gli odierni opponenti CP_1 venivano ingiunti al pagamento della complessiva somma di € 12.997,87, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento liquidate in € 540,00 per compensi in € 145,50 per esborsi, oltre rimb. forf. 15 %, cap ed iva.
Gli opponenti a proprio favore, in sintesi e per quanto di interesse, deducevano che:
• i sigg. sono stati dichiarati falliti in proprio sin dal 07.12.2013, con Controparte_3
sentenza n. 53/2013 dell'intestato Tribunale, quali soci illimitatamente responsabili della società Controparte_4
• la procedura fallimentare è a tutt'oggi aperta;
• è interesse dei falliti a difendersi nei confronti del provvedimento monitorio che, divenuto definitivo, acquisterebbe esecutività dopo la chiusura del fallimento;
pagina 2 di 6 • la morosità accumulata è dipesa dallo stato di crisi in cui versava l'attività;
• per quanto riguarda l'ammontare del credito ingiunto, nell'estratto conto sono esposti gli interessi riferiti anche ad epoca successiva all'intervenuto fallimento non esigibili e non dovuti;
• contestavano l'importo del credito non essendo sufficiente a comprovarlo l'estratto ex art 50 TUB.
Tanto premesso gli opponenti concludevano chiedendo in via preliminare di non concedere la provvisoria esecuzione e in via principale annullare e revocare il d.i. opposto.
Si costituiva in giudizio la avversando le opposte pretese deducendo: CP_5
• nulla sapeva del fallimento e intende ottenere la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo ottenuto che, pur non essendo opponibile alla massa dei creditori, diventerà eseguibile quando gli stessi torneranno in bonis (Cass.
6734/2011);
• gli opponenti non hanno contestato di aver stipulato il contratto di finanziamento e hanno riconosciuto di non aver pagato le rate versando nello stato di crisi che ha portato al fallimento;
• del tutto genericamente contestano l'importo indicato nell'estratto conto.
Tanto premesso in fatto, l'opposta concludeva chiedendo di rigettare le avverse domande.
All'udienza del 28.11.2019 il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e rimetteva all'esito di valutare l'istanza ex art 648 c.p.c.
All'udienza del 23.10.2020 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.06.2024 tenutasi nella forma della trattazione scritta il Giudice, rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, rinviava per i medesimi incombenti odierni all'udienza del 04.07.2024
All'udienza del 04.07.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini ex art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale gli opponenti deducevano di aver stipulato il contratto di finanziamento posto alla base del D.I. opposto in qualità di consumatori e alla luce della pronuncia della Cass. a SS.UU. 9479/23 domandavano di verificare in questa sede -anche d'ufficio – profili di abusività delle clausole del contratto.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di fallimento ha, tra i suoi effetti, quello di privare il fallito della legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Questo principio è sancito dall'art. 43, comma 1, r.d. 16.3.1942 n. 267, ai sensi del quale "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore".
Tuttavia La perdita della capacità processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura non è assoluta, ma relativa, con la conseguenza che il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere subordinatamente al ritorno “in bonis” del convenuto. (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2608 del 05/02/2014, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 26/06/2012; Sez. 1,
Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, Cass. n. 3475 del 1955).
Nel caso di specie ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti CP_5
di e personalmente e in sede di costituzione nel giudizio di Parte_1 Parte_2
opposizione ha espressamente dichiarato di voler ottenere la conferma del decreto ingiuntivo per poterlo eseguire nei confronti dei debitori una volta tornati in bonis.
si è dunque avvalsa della c.d. tutela post-fallimentare del proprio credito CP_5
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 05/02/2014).
Sussiste altresì l'interesse del debitore in bonis a coltivare l'opposizione ed evitare che il provvedimento monitorio diventi definitivo ed opponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 22047 del 13/10/2020).
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Va rammentato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Quanto all'onere probatorio spetta all'opposto convenuto, ma attore in senso sostanziale, la prova del credito. Ed invero il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti pagina 4 di 6 costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n.
4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304), diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo del credito. Spetta al creditore l'onere di dunque depositare il contratto fonte delle pattuizioni nonché allegare l'inadempimento Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso di specie risulta depositato dall'opposta il contratto di finanziamento fonte del credito, nonché distinta di bonifico dell'erogazione della somma di euro 23.000,00 non contestata. La ha inoltre allegato l'inadempimento dei sig.ri e CP_5 Pt_1
per euro 12.997,87. Parte_2
A fronte di tale allegazione spettava agli opponenti, la prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte ovvero dell'esistenza di fatti modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria azionata. Invece gli opponenti hanno, essi stessi, dato atto che rispetto al complessivo importo finanziato di € 24.188,00 avevano provveduto ad onorare il pagamento delle rate per circa metà della durata del finanziamento.
Quanto all'eccezione della non debenza degli interessi successivi alla dichiarazione del fallimento la stessa va rigettata: nei confronti del fallito gli interessi continuano a decorrere anche durante la procedura, e gli potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento se e quando dovesse tornare in bonis (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12262 del 03/12/1997 e
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 05/02/2014).
Quanto alla richiesta di verificare -anche d'ufficio – profili di abusività delle clausole del contratto in quanto stipulato dagli opponenti in qualità di consumatori, si rileva innanzitutto che la parte che ha interesse alla dichiarazione di vessatorietà ha l'onere di indicare precisamente, con specifica eccezione, le clausole che ritiene viziate. Nel caso di specie è del tutto generica l'istanza di verifica di clausole abusive. E non può affermarsi che il contratto depositato sia illeggibile posto che risulta chiaramente decifrabile in ogni parte del suo contenuto. Infine si rileva che, se è vero che la nullità per la presenza di clausole vessatorie ai sensi dell'art 36 del codice del consumo è rilevabile d'ufficio, tale rilievo può avvenire solo se basato su fatti (tra cui quelli che denotano la qualità di consumatori) che siano stati allegati ed pagina 5 di 6 emergenti ex actis (cfr. Cass. SS.UU 14828/2012, Cass. SS.UU. 26242/2014 e Cass. SS.UU.
26243/2014), circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo n. 365/2019, emesso dal Tribunale di Fermo il 20.05.19 e pubblicato in data 21.05.2019, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 788/19 R.G., in favore della con la CP_1
prescrizione che l'efficacia è subordinata al ritorno in bonis dei debitori.
Le spese di lite vanno compensate stante la peculiarità della fattispecie.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1329/2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
RIGETTA l'opposizione;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 365/2019, emesso dal Tribunale di Fermo il 20.05.19 e pubblicato in data 21.05.2019, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 788/19
R.G., in favore della con la prescrizione che l'efficacia è subordinata al CP_1
ritorno in bonis dei debitori e . CP_2 Parte_2
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Fermo, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1329/2019 promossa da:
- (cf. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) con il patrocinio dell'avv. Loris Giostra elettivamente domiciliati presso il suo C.F._2
studio in Via Giovanni Agnelli N. 22/24 Fermo;
ATTORI OPPONENTI
Contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Graziella. Brunello e dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Franco Mondozzi elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Via Solferino
41/43 Porto Sant'Elpidio;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: per gli opponenti come da foglio di pc depositato in data 3.07.2024: “NEL MERITO : annullare e revocare il D.I. opposto, dichiarando tenuti gli esponenti, a seguito della chiusura del fallimento con i conseguenti effetti di cui all'art. 120 L.F., al pagamento delle sole minori somme che saranno accertate come effettivamente dovute in forza del contratto di finanziamento stipulato, depurate comunque degli interessi applicati anche per il periodo successivo all'intervenuto fallimento.
pagina 1 di 6 Si insta in ogni caso affinché il Tribunale, attesa la pacifica qualifica di consumatori degli opponenti rispetto al contratto di finanziamento che ha dato origine al D.I. opposto, verifichi in conformità a quanto disposto dalla nota sentenza Cassazione a SS.UU. del 6 aprile 2023 n. 9479, se il D.I. opposto sia stato emesso in assenza di motivazioni su profili di abusività delle clausole ed in tal caso provveda a verificarne o meno la loro esistenza, con ogni conseguenza sulla effettiva esistenza ed entità del credito oggetto del D.I. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Per l'opposta come da comparsa di costituzione e risposta “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 365/2019 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
In via principale di merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 365/2019 emesso dal Tribunale di
Fermo.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo condannare gli opponenti al pagamento in solido tra loro a favore di della somma di € 12.997,87, o di CP_1 quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre ulteriori interessi sino al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data in data 01.07.2019 e CP_2 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2019, emesso dal Tribunale di
Fermo il 20.05.19 e pubblicato in data 21.05.2019, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 788/19 R.G., in favore della con cui gli odierni opponenti CP_1 venivano ingiunti al pagamento della complessiva somma di € 12.997,87, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento liquidate in € 540,00 per compensi in € 145,50 per esborsi, oltre rimb. forf. 15 %, cap ed iva.
Gli opponenti a proprio favore, in sintesi e per quanto di interesse, deducevano che:
• i sigg. sono stati dichiarati falliti in proprio sin dal 07.12.2013, con Controparte_3
sentenza n. 53/2013 dell'intestato Tribunale, quali soci illimitatamente responsabili della società Controparte_4
• la procedura fallimentare è a tutt'oggi aperta;
• è interesse dei falliti a difendersi nei confronti del provvedimento monitorio che, divenuto definitivo, acquisterebbe esecutività dopo la chiusura del fallimento;
pagina 2 di 6 • la morosità accumulata è dipesa dallo stato di crisi in cui versava l'attività;
• per quanto riguarda l'ammontare del credito ingiunto, nell'estratto conto sono esposti gli interessi riferiti anche ad epoca successiva all'intervenuto fallimento non esigibili e non dovuti;
• contestavano l'importo del credito non essendo sufficiente a comprovarlo l'estratto ex art 50 TUB.
Tanto premesso gli opponenti concludevano chiedendo in via preliminare di non concedere la provvisoria esecuzione e in via principale annullare e revocare il d.i. opposto.
Si costituiva in giudizio la avversando le opposte pretese deducendo: CP_5
• nulla sapeva del fallimento e intende ottenere la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo ottenuto che, pur non essendo opponibile alla massa dei creditori, diventerà eseguibile quando gli stessi torneranno in bonis (Cass.
6734/2011);
• gli opponenti non hanno contestato di aver stipulato il contratto di finanziamento e hanno riconosciuto di non aver pagato le rate versando nello stato di crisi che ha portato al fallimento;
• del tutto genericamente contestano l'importo indicato nell'estratto conto.
Tanto premesso in fatto, l'opposta concludeva chiedendo di rigettare le avverse domande.
All'udienza del 28.11.2019 il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e rimetteva all'esito di valutare l'istanza ex art 648 c.p.c.
All'udienza del 23.10.2020 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.06.2024 tenutasi nella forma della trattazione scritta il Giudice, rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, rinviava per i medesimi incombenti odierni all'udienza del 04.07.2024
All'udienza del 04.07.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini ex art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale gli opponenti deducevano di aver stipulato il contratto di finanziamento posto alla base del D.I. opposto in qualità di consumatori e alla luce della pronuncia della Cass. a SS.UU. 9479/23 domandavano di verificare in questa sede -anche d'ufficio – profili di abusività delle clausole del contratto.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di fallimento ha, tra i suoi effetti, quello di privare il fallito della legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Questo principio è sancito dall'art. 43, comma 1, r.d. 16.3.1942 n. 267, ai sensi del quale "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore".
Tuttavia La perdita della capacità processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura non è assoluta, ma relativa, con la conseguenza che il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere subordinatamente al ritorno “in bonis” del convenuto. (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2608 del 05/02/2014, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 26/06/2012; Sez. 1,
Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, Cass. n. 3475 del 1955).
Nel caso di specie ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti CP_5
di e personalmente e in sede di costituzione nel giudizio di Parte_1 Parte_2
opposizione ha espressamente dichiarato di voler ottenere la conferma del decreto ingiuntivo per poterlo eseguire nei confronti dei debitori una volta tornati in bonis.
si è dunque avvalsa della c.d. tutela post-fallimentare del proprio credito CP_5
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 05/02/2014).
Sussiste altresì l'interesse del debitore in bonis a coltivare l'opposizione ed evitare che il provvedimento monitorio diventi definitivo ed opponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 22047 del 13/10/2020).
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Va rammentato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Quanto all'onere probatorio spetta all'opposto convenuto, ma attore in senso sostanziale, la prova del credito. Ed invero il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti pagina 4 di 6 costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n.
4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304), diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo del credito. Spetta al creditore l'onere di dunque depositare il contratto fonte delle pattuizioni nonché allegare l'inadempimento Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso di specie risulta depositato dall'opposta il contratto di finanziamento fonte del credito, nonché distinta di bonifico dell'erogazione della somma di euro 23.000,00 non contestata. La ha inoltre allegato l'inadempimento dei sig.ri e CP_5 Pt_1
per euro 12.997,87. Parte_2
A fronte di tale allegazione spettava agli opponenti, la prova di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte ovvero dell'esistenza di fatti modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria azionata. Invece gli opponenti hanno, essi stessi, dato atto che rispetto al complessivo importo finanziato di € 24.188,00 avevano provveduto ad onorare il pagamento delle rate per circa metà della durata del finanziamento.
Quanto all'eccezione della non debenza degli interessi successivi alla dichiarazione del fallimento la stessa va rigettata: nei confronti del fallito gli interessi continuano a decorrere anche durante la procedura, e gli potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento se e quando dovesse tornare in bonis (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12262 del 03/12/1997 e
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 05/02/2014).
Quanto alla richiesta di verificare -anche d'ufficio – profili di abusività delle clausole del contratto in quanto stipulato dagli opponenti in qualità di consumatori, si rileva innanzitutto che la parte che ha interesse alla dichiarazione di vessatorietà ha l'onere di indicare precisamente, con specifica eccezione, le clausole che ritiene viziate. Nel caso di specie è del tutto generica l'istanza di verifica di clausole abusive. E non può affermarsi che il contratto depositato sia illeggibile posto che risulta chiaramente decifrabile in ogni parte del suo contenuto. Infine si rileva che, se è vero che la nullità per la presenza di clausole vessatorie ai sensi dell'art 36 del codice del consumo è rilevabile d'ufficio, tale rilievo può avvenire solo se basato su fatti (tra cui quelli che denotano la qualità di consumatori) che siano stati allegati ed pagina 5 di 6 emergenti ex actis (cfr. Cass. SS.UU 14828/2012, Cass. SS.UU. 26242/2014 e Cass. SS.UU.
26243/2014), circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo n. 365/2019, emesso dal Tribunale di Fermo il 20.05.19 e pubblicato in data 21.05.2019, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 788/19 R.G., in favore della con la CP_1
prescrizione che l'efficacia è subordinata al ritorno in bonis dei debitori.
Le spese di lite vanno compensate stante la peculiarità della fattispecie.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1329/2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
RIGETTA l'opposizione;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 365/2019, emesso dal Tribunale di Fermo il 20.05.19 e pubblicato in data 21.05.2019, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 788/19
R.G., in favore della con la prescrizione che l'efficacia è subordinata al CP_1
ritorno in bonis dei debitori e . CP_2 Parte_2
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Fermo, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 6 di 6