Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 17.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 473/2024 R.G., vertente
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanna D'Addato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.7.2024 AVV. ha proposto opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 03520249002070812000, notificata da Controparte_1
l'8.7.2024 e alla sottostante cartella di pagamento n. 03520210010425004000, aventi
[...]
ad oggetto contribuzione dovuta alla per l'anno 2019 e relativi interessi moratori e Parte_2
oneri di riscossione.
Ha dedotto che la cartella di pagamento “non è mai stata notificata correttamente”, dovendo la notificazione essere effettuata secondo le modalità prescritte dalla legge per le notificazioni ai contribuenti italiani residenti all'estero e, comunque, non essendo stato il titolo sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Ha sostenuto, infine, che “nonostante l'atto quivi impugnato sancisca espressamente il diritto del contribuente di accedere alla rateizzazione del debito, ciò non è stato consentito”, in quanto
“Accedendo all'area riservata presso il sito web dell'Agenzia delle Entrate…il ricorrente ha potuto visualizzare la presenza di ulteriori e differenti importi rateizzabili, mentre quelli oggetto dell'intimazione di pagamento non compaiono neppure” e, pertanto, ha “notificato a mezzo PEC all' (nonché all' territorialmente Controparte_2 Controparte_1 competente) l'istanza di pagamento rateale, senza però ricevere – a oggi – alcun riscontro”.
Ha chiesto “In via cautelare/urgente e inaudita altera parte Sospendere il provvedimento impugnato. Nel merito In via principale Dichiarare la nullità, ovvero annullare e/o revocare il provvedimento impugnato per le ragioni di cui alla superiore narrativa. In via subordinata
Ordinare alla resistente di concedere la rateizzazione del debito eventualmente ravvisato in capo al ricorrente, nei termini previsti dalla legge. Con vittoria delle spese di causa.”.
Costituendosi in giudizio ha sostenuto Controparte_1
che: il presunto vizio di notificazione della cartella esattoriale può ritenersi sanato per effetto della proposizione del presente giudizio;
l'intimazione di pagamento è sottoscritta da Controparte_3
mentre la cartella dal responsabile;
la diversità delle somme intimate è giustificata CP_4 poiché “a seguito della notifica della cartella 03520210010425004000 avvenuta in data 3/11/22” il ricorrente “ha richiesto per la stessa una rateazione ed ha provveduto anche al pagamento di alcune rate fino alla revoca per decadenza in data 13/06/24”, sicché “tale situazione oltre al conteggio degli interessi ha determinato la variazione degli importi”; la impossibilità di accedere alla rateizzazione è dovuta alla circostanza che “il ha già in passato richiesto ed ottenuto Pt_1 detta rateazione e ne è decaduto per mancato pagamento delle rate” e alla circostanza che “alla sua missiva del 13/7/24 l' ha dato riscontro con pec del 18/7/24 con Controparte_1 la quale evidenziava le lacune della richiesta di sospensione che la rendevano inaccoglibile”.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “revocata la disposta sospensione, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi esposte. Con vittoria di spese e di onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato distrattario.”.
************ Preliminarmente, alla luce dell'eccezione proposta da parte ricorrente all'odierna udienza di discussione, deve affermarsi la validità ed efficacia della rappresentanza processuale di
[...]
affidata ad un avvocato di libero foro, in virtù di quanto chiarito dalle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 19.11.2019, n. 30008:
“L' , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di Controparte_1
propri dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del R.D. n. 1611/1933 di apposita e motivata delibera da adottare nei casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilevo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
in alternativa e senza bisogno di formalità, né delle delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4 del R.D. n.1611 richiamato dall' Controparte_1
, può avvalersi anche di avvocati del libero foro, nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.lgs.
[...]
n. 50/2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.”.
Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la illegittimità della cartella di pagamento, sottostante all'intimazione di pagamento impugnata, per vizio di notificazione e assenza di sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Sennonché ha provato che il ricorrente per la cartella di Controparte_2
pagamento n. 03520249002070812000, notificata a mezzo PEC il 3.11.2022, proponeva in data
9.11.2022 istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo e, avendo accolto Controparte_1
la sua istanza, procedeva al pagamento solo di una parte delle somme iscritte, decadendo dal beneficio in data 13.6.2024 – si veda nel fascicolo di causa di il documento rateazione e il CP_5
documento estratto di ruolo, dal quale ultimo risulta la parziale riscossione del credito contributivo.
E allora, se il ricorrente, dopo la notificazione della cartella di pagamento, ha scelto di non impugnare il titolo nel termine di legge allo scopo di dolersi del vizio di notificazione o della mancanza di sottoscrizione del responsabile del procedimento – proponendo invece l'istanza di rateazione dei debiti contributivi iscritti a ruolo – non può lamentare solo in questo giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento dei vizi dell'atto prodromico, conosciuto e non tempestivamente impugnato.
Con riguardo alla sottoscrizione dell'intimazione di pagamento, basti rilevare che, come correttamente sostenuto da , essa risulta sottoscritta dal responsabile del Controparte_1 procedimento ”. Controparte_3 È poi pretestuosa l'eccezione con la quale il ricorrente lamenta la incongruità ed erroneità delle somme intimate.
E invero, l'importo di euro 6.693,08, indicato nella cartella di pagamento, è il risultato della somma algebrica delle somme richieste a titolo di “Contributi anno 2019”, pari a euro 6.621,00, di “oneri di riscossione”, pari a euro 66,20, e di “diritti di notifica”, pari a euro 5,88 (vd. cartella di pagamento in atti).
L'importo di euro 6.210,99, indicato nella intimazione di pagamento, è il risultato della somma algebrica delle somme richieste a titolo di “Debito residuo scaduto”, pari a euro 5.726,04 (ossia la differenza tra il debito originario di euro 6.621,00 e la parte di debito pagata con la rateizzazione di euro 894,96), di “Interessi di mora”, pari a euro 133,38 (maturati nel tempo), e di “oneri di riscossione”, pari a euro 347,39 (aumentati in ragione della successiva attività svolta dal concessionario) (vd. intimazione di pagamento in atti).
L'eccezione sulla congruità dell'importo quantificato nella cartella di pagamento rispetto all'importo originariamente accertato e richiesto dall'ente impositore, oltre ad essere generica è evidentemente tardiva, poiché formulata solo all'odierna udienza.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dall , il soggetto legittimato Controparte_6
a contraddire sulla questione sarebbe l'ente impositore, non convenuto in questo giudizio, e non il concessionario della riscossione, e che, come già osservato per il vizio di notificazione, anche per tale vizio di merito il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la cartella di pagamento nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla notifica).
Venendo all'esame dell'ultimo motivo di doglianza si osserva che, come correttamente sostenuto da , la ragione indicata dal ricorrente a sostegno della “istanza di Controparte_1 sospensione legale della riscossione - art. 1, commi da 537 a 544, l 228/12” – proposta dal ricorrente in data 13.7.2024 e riscontrata da in data 18.7.2024 (vd. doc. 5 fasc. ric. e doc. CP_5
“riscontro fasc. resist.) – non è sussumibile in alcuna delle fattispecie di sospensione della CP_5 riscossione previste dell'art. 1, comma 538, L. n. 228/2012.
Alla stregua di quanto sin qui considerato e argomentato, si ritiene che l'intimazione di pagamento per cui è causa sia legittima.
Deve essere infine respinta la domanda subordinata con la quale il ricorrente ha chiesto di
“ordinare alla resistente di concedere la rateizzazione del debito eventualmente ravvisato in capo al ricorrente, nei termini previsti dalla legge”, poiché il ricorrente, stante la decadenza dal beneficio della rateizzazione per l'inadempienza dei pagamenti rateali accordati dal concessionario della riscossione, non ha allegato l'esistenza dei presupposti fattuali idonei a fondare l'accoglimento della predetta domanda (cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso e verbale dell'udienza del 21.1.2025). Per tutto quanto detto il ricorso in opposizione viene integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente espletata che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale) e della scarsa complessità della questione oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) condanna il ricorrente a pagare le spese processuali ad Controparte_2
, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre contributo forfetario per spese generali,
[...]
IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Giovanna D'Addato, dichiaratosi antistatario.
Cremona, 21.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino