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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2839/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE –
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. RATTO VALERIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
OGGETTO: DI CO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 1.10.2025, a seguito di discussione orale: Il difensore di parte ricorrente, rinunciando alle istanze istruttorie, si riporta ai propri scritti introduttivi e alle conclusioni ivi formulate
(conferma delle condizioni di separazione, ad esclusione del regime di affidamento che si chiede sia disposto in via esclusiva al padre, come suggerito dai Servizi Sociali) e chiede quindi che la causa sia rimessa al
Collegio per la decisione.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 12.9.2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OL AS in data 26.9.2009
(trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di OL AS - anno 2009, atto n. 17, parte II, serie A, nonché trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Faloppio - anno 2009, atto n. 7, parte II, serie B) con , dalla quale si era separato con sentenza n. 981/2023, emessa Controparte_1 dal Tribunale di Como in data 8.9.2023 e pubblicata il 14.9.2023 che aveva, tra l'altro, confermato l'affido all'Ente-Comune di Faloppio dei figli minori della coppia, (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
3.2.2012), con collocamento presso il padre, nella casa coniugale a quest'ultimo assegnata e posto a carico della madre € 150, mensili a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, oltre al 30% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale, con integrale percezione dell'assegno unico da parte del padre. Ha poi chiesto di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli minori, di confermare il loro collocamento presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, nonché di confermare l'incarico ai Servizi
Sociali del Comune di Faloppio (attuale Ente affidatario dei minori) di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e gli interventi già attivi a sostegno dei minori e di regolamentare le frequentazioni tra madre e figli e di confermare, altresì, il contributo materno al mantenimento dei figli in € 150 mensili, con ripartizione però al 50% delle spese straordinarie e con percezione integrale dell'assegno unico e universale per la prole a proprio favore.
All'udienza di comparizione delle parti del 6.10.2025, acquisita la relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali dell'Ente affidatario richiesta con decreto di fissazione udienza, il Giudice delegato ha sentito le parti, entrambe personalmente presenti, che hanno meglio descritto la rispettiva situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico e -valutata la regolarità della notifica ex art.143 c.p.c. e preso atto che la signora , non costituita in giudizio, non intendeva nominare un legale (dichiarando di CP_1 sapersi difendere da sola, cfr. verbale udienza)- ha ammesso il difensore di parte ricorrente alla discussione orale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni dei genitori, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto dei minori in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai Servizi
Sociali e delle risultanze in atti, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4 c.p.c., in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e
2 circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass.
24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed esibita per ordine del Giudice delegato, nonché delle informazioni acquisite tramite i Servizi Sociali.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio a OL AS in Parte_1 Controparte_1 data 26.9.2009. Dall'unione coniugale, sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 981/2023, emessa dal Tribunale di Como in data 8.9.2023
e pubblicata in data 14.9.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, avendo i coniugi dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Rilevato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, non curandosi in modo fattivo delle sue esigenze di vita, sia affettive che materiali, rendendosi inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore dello stesso, comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. 27/2017,
Cass. 26587/2009, Cass. 16593/2008)- il Collegio ritiene che -nel contesto degli incarichi di seguito conferiti ai Servizi Sociali, con il mantenimento di un attento monitoraggio del nucelo familiare, necessario per il ripristino della relazione madre-figli- la domanda di affidamento super-esclusivo dei figli minori della coppia,
(nato il [...]) e (nata il [...]), al padre possa essere accolta, come concluso anche dai Per_1 Per_2
Servizi Sociali competenti (cfr. relazione dle 24.9.2025).
In particolare, la situazione del nucelo familiare -tenuto conto che la madre, allontanatasi dalla casa familiare nel 2019, non vede i figli da un anno, limitandosi a sentire tramite videochiamata a cadenza settimanale Per_2
e telefonicamente in modo sporadico e, da tempo, considerata la condizione di grave precarietà Per_1
3 economica e familiare e la compromissione delle funzioni genitoriali, non si trova nelle condizioni di svolgere un ruolo genitoriale effettivo e partecipe rispetto alle scelte di vita dei figli- giustifica, a parere del Collegio, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, risultato idoneo e adeguato, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, essendo necessario che le decisioni più rilevanti per i minori stessi vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super-esclusivo o rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. (in giurisprudenza: Trib. Torino, ordinanza 22.1.2015; Trib. Pavia, ordinanza 29.12.2014; Trib. Milano, ordinanza 20.3.2014; Trib. Milano, decreto 16.7.2014).
Dagli accertamenti svolti, risulta infatti che il padre si è sempre preso cura dei figli con continuità e responsabilità, anche grazie all'ausilio della nonna paterna convivente con il nucleo: il padre rappresenta da anni la figura di riferimento stabile per la cura e la gestione quotidiana dei minori. Sebbene si evidenzino alcune difficoltà, egli si avvale del sostegno della famiglia d'appoggio per la figlia minore e dell'intervento dei servizi sociali per sostenere e orientare il figlio maggiore nelle problematiche tipiche dell'adolescenza
(cfr. relazione del 24.9.2025). La madre, invece, attualmente convivente con -dal quale ha Persona_3 avuto altri tre figli, tutti collocati presso famiglie affidatarie e nei cui confronti è stato aperto un procedimento di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni di Milano-, non dispone di una fissa dimora e si trova in una condizione di estrema precarietà abitativa e personale. La situazione risulta da anni immodificabile e non emergono, allo stato attuale, elementi che possano far ipotizzare una prospettiva di recuperabilità della funzione genitoriale materna. La medesima -verso cui i minori non manifestano il desiderio di un incontro- si informa in maniera discontinua sul loro stato di benessere, prevalentemente al fine di rivendicare presunte mancanze da parte del padre, senza evidenziare un reale interesse educativo e affettivo verso i minori (cfr. relazione del 24.9.2025).
In questo contesto, risulta aver ripreso il percorso di studi, dimostrando volontà di reinserimento Per_1 scolastico mentre è inserita stabilmente da alcuni anni, nelle ore pomeridiane, presso una famiglia Per_2
d'appoggio, al fine di ricevere sostegno educativo e relazionale (cfr. relazione del 24.9.2025).
Gli operatori hanno quindi concluso che i minori presentano un legame affettivo stabile con la figura paterna
e risultano complessivamente inseriti nel contesto familiare di riferimento. Tuttavia, si ritiene necessario mantenere un monitoraggio continuativo, con particolare attenzione al benessere psicologico ed emotivo dei minori e alla verifica della regolarità del percorso scolastico …Alla luce di quanto osservato, si rileva che la madre non presenta, allo stato attuale, elementi di recuperabilità delle competenze genitoriali, mentre il padre, pur con alcune difficoltà, garantisce continuità di cura e stabilità affettiva ai minori. Pertanto, si propone all'Autorità Giudiziaria di valutare la disposizione dell'affido esclusivo al padre, con prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territoriali (cfr. relazione del 24.9.2025).
I figli minori rimarranno quindi collocati presso il padre, con cui hanno sempre vissuto e condiviso la loro quotidianità e che risulta essere figura genitoriale di riferimento.
Deve poi essere demandato ai Servizi Sociali competenti di sostenere la relazione madre-figli, rispristinando, ove ne sussistano le condizioni, le frequentazioni. Il Servizio proseguirà poi nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, come meglio precisato in dispositivo.
4 Inoltre, considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti, è necessario investire il
Giudice Tutelare della vigilanza sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e sull'evolversi della situazione familiare. Lo stesso potrà, se ritenuto, attivare in modo più efficiente tutte le opportune iniziative giudiziarie a tutela della minore, nei limiti della sua competenza.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale al padre, di proprietà della di lui madre, ove il medesimo è rimasto a vivere con i figli, così da garantire loro la conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013,
n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553).
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. (nonché all'art. 337 septies c.c., in relazione al figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo) che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. 13.12.2016, n. 25531; Cass.
18.9.2013, n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.4.2007, n. 9915). La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012, n. 785).
Ciò posto, ha dichiarato di lavorare come operaio, con stipendio di € 250 mensili Parte_1 circa da gennaio 2025 perché è sceso il lavoro, prima arrivavo a € 700 mensili. Anche all'epoca della separazione facevo questo lavoro presso lo stesso datore di lavoro ma prendevo sui 700 € mensili. Poi prendo
l'assegno unico di € 520 mensili, al 100% e poi prendo € 345 di indennità di frequenza di per 9 mesi Per_2 all'anno. Non ho altri ingressi, di uscite ho un finanziamento auto di € 80 mensili che finisce ad aprile 2026
5 (cfr. verbale d'udienza del 6.10.2025). Vive unitamente alla propria madre -nell'abitazione di proprietà di quest'ultima, percettrice di pensione di circa € 670-690 mensili su quattrodici mensilità (cfr. autodichiarazione)- ed ai figli. Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 426 nel 2023 (CU 2024) e pari a circa € 390 nel
2024 (CU 2025) mentre, nel 2025, ha percepito una busta paga mensile media di € 330 mensili circa (media buste paga gennaio-giugno 2025).
ha invece dichiarato: Io quando sono uscita di casa sono andata a vivere con Controparte_1 questo mio compagno, , prima venivamo in una casa a Lurate Caccivio ma poi non ci hanno Persona_3 più rinnovato il contratto, poi siamo stati da mia mamma, poi mia mamma ha auto lo sfratto e io il compagno siamo rimasti a vivere in macchina. Io non lavoro da un anno circa. Prima lavoravo nella stessa ditta di mio marito con stipendio di € 250 mensili. Ho lavorato lì dal 2021. Noi ci siamo messi insieme nel 2005, dal 2007 al 2011 ho lavorato sempre io perché mio marito ha iniziato a lavorare nel 2012 mentre io non ho lavorato dal 2007 al 2021 che ho ripreso. Sto cercando lavoro. Il mio compagno lavora con stipendio di circa € 1.200 mensili ma non riusciamo a pagare la cauzione. Io ho altri 3 figli (nati nel 2020, 2022, 2024) con il mio compagno che sono in famiglie affidatarie e che vedo in Spazio Neutro ogni 15 giorni. (cfr. verbale d'udienza del 6.10.2025).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, considerata la situazione di precarietà abitativa ed economica materna, già nota all'epoca della separazione e confermata dai Servizi Sociali (cfr. relazione del 24.9.2025), valutate le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età e dei tempi di frequentazione materna, allo stato nulli e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito indicato, il Collegio reputa congruo ed equo confermare, a carico della madre -persona giovane (classe 1987), così come il padre (classe 1987), entrambi tenuti al mantenimento dei figli e che dovranno pertanto necessariamente attivarsi al reperimento di un'attività lavorativa adeguata- un contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura minima di € 150 mensili, oltre al 30% alle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio.
Inoltre, deve darsi atto che l'assegno unico ed universale per la prole continuerà ad essere interamente percepito dal padre, quale genitore affidatario super-esclusivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
6 Le spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia della resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. DICHIARA la contumacia di parte resistente;
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in OL AS, in data 26.9.2009 (atto trascritto nel registro dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di OL AS - anno 2009, atto n. 17, parte II, serie A, nonché nel registro dello Stato Civile del Comune di Faloppio - anno 2009, atto n. 7, parte II, serie B);
3. AFFIDA i figli minori, (nato il [...]) e (nata il [...]), in via esclusiva al padre, Per_1 Per_2 presso il quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto-dovere della madre di vigilanza;
4. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Faloppio (residenza del nucleo familiare), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per quanto di competenza, mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare, provvedendo a:
- sostenere la relazione tra la madre ed i figli, ripristinando le frequentazioni -ove la madre lo richieda manifestando un serio interesse alla ripresa di una stabile relazione e ove ne sussistano i presupposti- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo accesso sereno di e alla figura materna, inizialmente con modalità osservate e Per_1 Per_2 protette, eventualmente in Spazio Neutro e con facoltà di successivo ampliamento e liberalizzazione (ma anche di sospensione, ove pregiudizievoli), regolamentando tempi e modalità di frequentazione, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico per i minori, ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;
- avviare/proseguire, acquisita la loro disponibilità, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e
7 trasmettendo relazioni semestrali al Giudice tutelare competente per la vigilanza e l'attuazione delle statuizioni qui emesse;
5. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori per la madre) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
6. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Faloppio, via OL 10, ad;
Parte_1
7. con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, a carico CP_3 di , l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante Controparte_1 versamento ad , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Parte_1 mensile di € 150, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
8 f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. DÀ ATTO che il signor continuerà a percepire interamente l'assegno unico Parte_1 per la prole, in quanto genitore affidatario super-esclusivo;
9. SPESE di lite irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL AS e del Comune di Faloppio, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Parte_2
, nonché per la comunicazione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare di Como,
[...] competente per la vigilanza.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE –
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. RATTO VALERIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
OGGETTO: DI CO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 1.10.2025, a seguito di discussione orale: Il difensore di parte ricorrente, rinunciando alle istanze istruttorie, si riporta ai propri scritti introduttivi e alle conclusioni ivi formulate
(conferma delle condizioni di separazione, ad esclusione del regime di affidamento che si chiede sia disposto in via esclusiva al padre, come suggerito dai Servizi Sociali) e chiede quindi che la causa sia rimessa al
Collegio per la decisione.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 12.9.2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OL AS in data 26.9.2009
(trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di OL AS - anno 2009, atto n. 17, parte II, serie A, nonché trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Faloppio - anno 2009, atto n. 7, parte II, serie B) con , dalla quale si era separato con sentenza n. 981/2023, emessa Controparte_1 dal Tribunale di Como in data 8.9.2023 e pubblicata il 14.9.2023 che aveva, tra l'altro, confermato l'affido all'Ente-Comune di Faloppio dei figli minori della coppia, (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
3.2.2012), con collocamento presso il padre, nella casa coniugale a quest'ultimo assegnata e posto a carico della madre € 150, mensili a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, oltre al 30% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale, con integrale percezione dell'assegno unico da parte del padre. Ha poi chiesto di disporre l'affido esclusivo a sé dei figli minori, di confermare il loro collocamento presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, nonché di confermare l'incarico ai Servizi
Sociali del Comune di Faloppio (attuale Ente affidatario dei minori) di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e gli interventi già attivi a sostegno dei minori e di regolamentare le frequentazioni tra madre e figli e di confermare, altresì, il contributo materno al mantenimento dei figli in € 150 mensili, con ripartizione però al 50% delle spese straordinarie e con percezione integrale dell'assegno unico e universale per la prole a proprio favore.
All'udienza di comparizione delle parti del 6.10.2025, acquisita la relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali dell'Ente affidatario richiesta con decreto di fissazione udienza, il Giudice delegato ha sentito le parti, entrambe personalmente presenti, che hanno meglio descritto la rispettiva situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico e -valutata la regolarità della notifica ex art.143 c.p.c. e preso atto che la signora , non costituita in giudizio, non intendeva nominare un legale (dichiarando di CP_1 sapersi difendere da sola, cfr. verbale udienza)- ha ammesso il difensore di parte ricorrente alla discussione orale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni dei genitori, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto dei minori in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai Servizi
Sociali e delle risultanze in atti, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4 c.p.c., in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e
2 circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass.
24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed esibita per ordine del Giudice delegato, nonché delle informazioni acquisite tramite i Servizi Sociali.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio a OL AS in Parte_1 Controparte_1 data 26.9.2009. Dall'unione coniugale, sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 981/2023, emessa dal Tribunale di Como in data 8.9.2023
e pubblicata in data 14.9.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, avendo i coniugi dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Rilevato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, non curandosi in modo fattivo delle sue esigenze di vita, sia affettive che materiali, rendendosi inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore dello stesso, comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. 27/2017,
Cass. 26587/2009, Cass. 16593/2008)- il Collegio ritiene che -nel contesto degli incarichi di seguito conferiti ai Servizi Sociali, con il mantenimento di un attento monitoraggio del nucelo familiare, necessario per il ripristino della relazione madre-figli- la domanda di affidamento super-esclusivo dei figli minori della coppia,
(nato il [...]) e (nata il [...]), al padre possa essere accolta, come concluso anche dai Per_1 Per_2
Servizi Sociali competenti (cfr. relazione dle 24.9.2025).
In particolare, la situazione del nucelo familiare -tenuto conto che la madre, allontanatasi dalla casa familiare nel 2019, non vede i figli da un anno, limitandosi a sentire tramite videochiamata a cadenza settimanale Per_2
e telefonicamente in modo sporadico e, da tempo, considerata la condizione di grave precarietà Per_1
3 economica e familiare e la compromissione delle funzioni genitoriali, non si trova nelle condizioni di svolgere un ruolo genitoriale effettivo e partecipe rispetto alle scelte di vita dei figli- giustifica, a parere del Collegio, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, risultato idoneo e adeguato, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, essendo necessario che le decisioni più rilevanti per i minori stessi vengano assunte con tempestività, dovendosi, quindi, disporre un affido cd. super-esclusivo o rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. (in giurisprudenza: Trib. Torino, ordinanza 22.1.2015; Trib. Pavia, ordinanza 29.12.2014; Trib. Milano, ordinanza 20.3.2014; Trib. Milano, decreto 16.7.2014).
Dagli accertamenti svolti, risulta infatti che il padre si è sempre preso cura dei figli con continuità e responsabilità, anche grazie all'ausilio della nonna paterna convivente con il nucleo: il padre rappresenta da anni la figura di riferimento stabile per la cura e la gestione quotidiana dei minori. Sebbene si evidenzino alcune difficoltà, egli si avvale del sostegno della famiglia d'appoggio per la figlia minore e dell'intervento dei servizi sociali per sostenere e orientare il figlio maggiore nelle problematiche tipiche dell'adolescenza
(cfr. relazione del 24.9.2025). La madre, invece, attualmente convivente con -dal quale ha Persona_3 avuto altri tre figli, tutti collocati presso famiglie affidatarie e nei cui confronti è stato aperto un procedimento di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni di Milano-, non dispone di una fissa dimora e si trova in una condizione di estrema precarietà abitativa e personale. La situazione risulta da anni immodificabile e non emergono, allo stato attuale, elementi che possano far ipotizzare una prospettiva di recuperabilità della funzione genitoriale materna. La medesima -verso cui i minori non manifestano il desiderio di un incontro- si informa in maniera discontinua sul loro stato di benessere, prevalentemente al fine di rivendicare presunte mancanze da parte del padre, senza evidenziare un reale interesse educativo e affettivo verso i minori (cfr. relazione del 24.9.2025).
In questo contesto, risulta aver ripreso il percorso di studi, dimostrando volontà di reinserimento Per_1 scolastico mentre è inserita stabilmente da alcuni anni, nelle ore pomeridiane, presso una famiglia Per_2
d'appoggio, al fine di ricevere sostegno educativo e relazionale (cfr. relazione del 24.9.2025).
Gli operatori hanno quindi concluso che i minori presentano un legame affettivo stabile con la figura paterna
e risultano complessivamente inseriti nel contesto familiare di riferimento. Tuttavia, si ritiene necessario mantenere un monitoraggio continuativo, con particolare attenzione al benessere psicologico ed emotivo dei minori e alla verifica della regolarità del percorso scolastico …Alla luce di quanto osservato, si rileva che la madre non presenta, allo stato attuale, elementi di recuperabilità delle competenze genitoriali, mentre il padre, pur con alcune difficoltà, garantisce continuità di cura e stabilità affettiva ai minori. Pertanto, si propone all'Autorità Giudiziaria di valutare la disposizione dell'affido esclusivo al padre, con prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territoriali (cfr. relazione del 24.9.2025).
I figli minori rimarranno quindi collocati presso il padre, con cui hanno sempre vissuto e condiviso la loro quotidianità e che risulta essere figura genitoriale di riferimento.
Deve poi essere demandato ai Servizi Sociali competenti di sostenere la relazione madre-figli, rispristinando, ove ne sussistano le condizioni, le frequentazioni. Il Servizio proseguirà poi nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, come meglio precisato in dispositivo.
4 Inoltre, considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti, è necessario investire il
Giudice Tutelare della vigilanza sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e sull'evolversi della situazione familiare. Lo stesso potrà, se ritenuto, attivare in modo più efficiente tutte le opportune iniziative giudiziarie a tutela della minore, nei limiti della sua competenza.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale al padre, di proprietà della di lui madre, ove il medesimo è rimasto a vivere con i figli, così da garantire loro la conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013,
n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553).
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. (nonché all'art. 337 septies c.c., in relazione al figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo) che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. 13.12.2016, n. 25531; Cass.
18.9.2013, n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.4.2007, n. 9915). La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012, n. 785).
Ciò posto, ha dichiarato di lavorare come operaio, con stipendio di € 250 mensili Parte_1 circa da gennaio 2025 perché è sceso il lavoro, prima arrivavo a € 700 mensili. Anche all'epoca della separazione facevo questo lavoro presso lo stesso datore di lavoro ma prendevo sui 700 € mensili. Poi prendo
l'assegno unico di € 520 mensili, al 100% e poi prendo € 345 di indennità di frequenza di per 9 mesi Per_2 all'anno. Non ho altri ingressi, di uscite ho un finanziamento auto di € 80 mensili che finisce ad aprile 2026
5 (cfr. verbale d'udienza del 6.10.2025). Vive unitamente alla propria madre -nell'abitazione di proprietà di quest'ultima, percettrice di pensione di circa € 670-690 mensili su quattrodici mensilità (cfr. autodichiarazione)- ed ai figli. Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 426 nel 2023 (CU 2024) e pari a circa € 390 nel
2024 (CU 2025) mentre, nel 2025, ha percepito una busta paga mensile media di € 330 mensili circa (media buste paga gennaio-giugno 2025).
ha invece dichiarato: Io quando sono uscita di casa sono andata a vivere con Controparte_1 questo mio compagno, , prima venivamo in una casa a Lurate Caccivio ma poi non ci hanno Persona_3 più rinnovato il contratto, poi siamo stati da mia mamma, poi mia mamma ha auto lo sfratto e io il compagno siamo rimasti a vivere in macchina. Io non lavoro da un anno circa. Prima lavoravo nella stessa ditta di mio marito con stipendio di € 250 mensili. Ho lavorato lì dal 2021. Noi ci siamo messi insieme nel 2005, dal 2007 al 2011 ho lavorato sempre io perché mio marito ha iniziato a lavorare nel 2012 mentre io non ho lavorato dal 2007 al 2021 che ho ripreso. Sto cercando lavoro. Il mio compagno lavora con stipendio di circa € 1.200 mensili ma non riusciamo a pagare la cauzione. Io ho altri 3 figli (nati nel 2020, 2022, 2024) con il mio compagno che sono in famiglie affidatarie e che vedo in Spazio Neutro ogni 15 giorni. (cfr. verbale d'udienza del 6.10.2025).
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, considerata la situazione di precarietà abitativa ed economica materna, già nota all'epoca della separazione e confermata dai Servizi Sociali (cfr. relazione del 24.9.2025), valutate le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età e dei tempi di frequentazione materna, allo stato nulli e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito indicato, il Collegio reputa congruo ed equo confermare, a carico della madre -persona giovane (classe 1987), così come il padre (classe 1987), entrambi tenuti al mantenimento dei figli e che dovranno pertanto necessariamente attivarsi al reperimento di un'attività lavorativa adeguata- un contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura minima di € 150 mensili, oltre al 30% alle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio.
Inoltre, deve darsi atto che l'assegno unico ed universale per la prole continuerà ad essere interamente percepito dal padre, quale genitore affidatario super-esclusivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
6 Le spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia della resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. DICHIARA la contumacia di parte resistente;
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in OL AS, in data 26.9.2009 (atto trascritto nel registro dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di OL AS - anno 2009, atto n. 17, parte II, serie A, nonché nel registro dello Stato Civile del Comune di Faloppio - anno 2009, atto n. 7, parte II, serie B);
3. AFFIDA i figli minori, (nato il [...]) e (nata il [...]), in via esclusiva al padre, Per_1 Per_2 presso il quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto-dovere della madre di vigilanza;
4. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Faloppio (residenza del nucleo familiare), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per quanto di competenza, mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare, provvedendo a:
- sostenere la relazione tra la madre ed i figli, ripristinando le frequentazioni -ove la madre lo richieda manifestando un serio interesse alla ripresa di una stabile relazione e ove ne sussistano i presupposti- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo accesso sereno di e alla figura materna, inizialmente con modalità osservate e Per_1 Per_2 protette, eventualmente in Spazio Neutro e con facoltà di successivo ampliamento e liberalizzazione (ma anche di sospensione, ove pregiudizievoli), regolamentando tempi e modalità di frequentazione, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico per i minori, ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori medesimi;
- avviare/proseguire, acquisita la loro disponibilità, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e
7 trasmettendo relazioni semestrali al Giudice tutelare competente per la vigilanza e l'attuazione delle statuizioni qui emesse;
5. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori per la madre) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
6. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Faloppio, via OL 10, ad;
Parte_1
7. con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, a carico CP_3 di , l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante Controparte_1 versamento ad , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Parte_1 mensile di € 150, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
8 f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. DÀ ATTO che il signor continuerà a percepire interamente l'assegno unico Parte_1 per la prole, in quanto genitore affidatario super-esclusivo;
9. SPESE di lite irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL AS e del Comune di Faloppio, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Parte_2
, nonché per la comunicazione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare di Como,
[...] competente per la vigilanza.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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