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Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2023, n. 13185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13185 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2064/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente – contro SAIM ENERGY 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rudi Leoni, in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente – IRES RISCOSSIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 13185 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 15/05/2023 r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 2 avverso la sentenza n. 240/02/2018 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, emessa in data 14 febbraio 2018 e depositata in data 1 giugno 2018, non notificata;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 16 marzo 2023, svoltasi ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. 29/12/2022, n. 198, conv. in l. 24/02/2023, n. 14, tenuta dal consigliere dott. RI UM;
dato atto che il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. Paola Filippi, ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 240/02/2018 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Terni che aveva accolto il ricorso della società Saim Energy 2 s.r.l. contro la cartella, emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa all’anno di imposta 2012, con cui era negata l’ammissibilità del componente negativo costituito dal costo di un impianto fotovoltaico realizzato nel 2010 ma non dichiarato in tale anno. La società, infatti, al fine di godere dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000, aveva effettuato una riliquidazione interna delle dichiarazioni 2010 e 2011, non più emendabili ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, esponendo il dato nella dichiarazione integrativa dei redditi 2012. 2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. Resiste la società con controricorso. Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte. r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 3 La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 marzo 2023 svoltasi ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. 29/12/2022, n. 198, convertito dalla l. 24/02/2023, n. 14. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione dell'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, anche in combinato disposto con l’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1988, e con l’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, del d.m. 15/09/2011 e dell’art. 19 del d.m. 5/07/2012, modificativo dell’art. 9, comma 1, del d.m. 19/02/2017, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la contribuente, pur non avendo effettuato nella dichiarazione dei redditi alcuna indicazione sul punto né avendo seguito una modalità di correzione della dichiarazione conforme a quella dettata in materia (presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 ovvero istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973), comunque non sarebbe decaduta dal diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale;
deduce infatti che la scelta compiuta dalla contribuente di non avvalersi della detassazione aveva carattere negoziale e comunque al più doveva essere manifestata con una dichiarazione integrativa emessa nel termine tassativo di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 e che nessuna incertezza normativa sussistesse in merito all’operatività della deduzione in parola. Con il secondo motivo di impugnazione l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per aver la C.T.R. dato rilievo, ai fini dell’accoglimento del ricorso, alla r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 4 presenza di documenti di prassi i quali non possono incidere nel rapporto tra contribuente e fisco. 2. Questa Corte (Cass. 20/12/2021, n. 40862; Cass. 16/02/2022, n. 5058; Cass. 13/04/2022, n. 12018; Cass. 7/07/2022, n. 21526; Cass. 19/07/2022, n. 22589; Cass. 1/09/2022, n. 25731; Cass. 15/11/2022, n. 33660; Cass. 25/11/2022, n. 34712) ha già avuto modo di scrutinare la questione ora sottoposta al suo esame, ed ha dettato principi condivisibili volti a negare la lettura restrittiva del principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche in sede contenziosa, lettura che non appare corretta. A tali principi, di seguito riportati, si intende pertanto assicurare continuità. 3. L'art. 2, comma 8, del d.P.R. 22/07/1998, n. 322, permette di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice. Il successivo comma 8-bis consentiva, inoltre, nella versione vigente ratione temporis, di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che avessero determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da depositare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In merito alla portata applicativa della norma, questa Corte ha chiarito (cfr. Cass., Sez. U., 30/06/2016, n. 13378) come in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 5 dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (cfr., tra le altre, Cass. 30/09/2015, n. 19410). In questa prospettiva è stato affermato che le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. Questa Corte ha anche precisato che, in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22/07/1998, n. 322 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 09/07/1997 n. 241, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (cfr., tra le altre, Cass. 13/01/2016, n. 373). Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco, anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, che è proprio il caso ricorrente nell'ipotesi in esame, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 citato (Cass. 28/11/2018, n. 30796). Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 6 oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il contribuente, pertanto, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico;
ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella (cfr. Cass. 04/05/2004, n. 8456). 4. Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, bensì all'incertezza interpretativa in ordine alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal c.d. conto energia (art. 25, comma 10, del d.lgs. 3/03/2011, n. 28), di cui già usufruiva la società contribuente, e nella detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla c.d. Tremonti ambientale (art. 6, commi da 13 a 19, della l. 23/12/2000, n. 388), incertezza interpretativa che è stata risolta solo a seguito dell'art. 19 del d.m. 5 luglio 2012, il quale ha consentito la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione. Né la fruizione dell’agevolazione dipende da una scelta negoziale della parte contribuente, trattandosi di una riduzione dell’imponibile. Anche la risoluzione resa dall'Agenzia delle entrate il 20 luglio 2016 n. 58/E si è espressa in senso favorevole alla possibilità di beneficiare ora per allora dell'agevolazione in parola mediante dichiarazione dei redditi integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. La contribuente, pertanto, aveva facoltà di opporsi in sede contenziosa e diritto di presentare dichiarazione integrativa, e, in r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 7 assenza di ragioni ostative che non emergono dagli atti del presente giudizio a disposizione di questa Corte, l'Amministrazione finanziaria doveva ammetterla a fruire dell'agevolazione tributaria prevista dalla Tremonti ambientale. In tal senso occorre quindi dare continuità agli arresti sopra indicati, considerazione da cui deriva la infondatezza del primo motivo. 4. Alla luce delle superiori considerazioni è altresì infondato il secondo motivo perché la ratio della decisione non è data dalla (asserita ma non condivisa dalla C.T.R.) efficacia disapplicativa dell’imposta delle circolari dell’Agenzia delle entrate ma dalla generale emendabilità della dichiarazione anche in sede contenziosa. 5. Ne segue il rigetto del ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore della società Saim Energy 2 s.r.l.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di Saim Energy 2 s.r.l., spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CP se dovute. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023.
– ricorrente – contro SAIM ENERGY 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rudi Leoni, in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente – IRES RISCOSSIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 13185 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 15/05/2023 r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 2 avverso la sentenza n. 240/02/2018 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, emessa in data 14 febbraio 2018 e depositata in data 1 giugno 2018, non notificata;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 16 marzo 2023, svoltasi ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. 29/12/2022, n. 198, conv. in l. 24/02/2023, n. 14, tenuta dal consigliere dott. RI UM;
dato atto che il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. Paola Filippi, ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 240/02/2018 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Terni che aveva accolto il ricorso della società Saim Energy 2 s.r.l. contro la cartella, emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa all’anno di imposta 2012, con cui era negata l’ammissibilità del componente negativo costituito dal costo di un impianto fotovoltaico realizzato nel 2010 ma non dichiarato in tale anno. La società, infatti, al fine di godere dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000, aveva effettuato una riliquidazione interna delle dichiarazioni 2010 e 2011, non più emendabili ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, esponendo il dato nella dichiarazione integrativa dei redditi 2012. 2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. Resiste la società con controricorso. Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte. r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 3 La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 marzo 2023 svoltasi ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. 29/12/2022, n. 198, convertito dalla l. 24/02/2023, n. 14. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione dell'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, anche in combinato disposto con l’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1988, e con l’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, del d.m. 15/09/2011 e dell’art. 19 del d.m. 5/07/2012, modificativo dell’art. 9, comma 1, del d.m. 19/02/2017, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la contribuente, pur non avendo effettuato nella dichiarazione dei redditi alcuna indicazione sul punto né avendo seguito una modalità di correzione della dichiarazione conforme a quella dettata in materia (presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 ovvero istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973), comunque non sarebbe decaduta dal diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale;
deduce infatti che la scelta compiuta dalla contribuente di non avvalersi della detassazione aveva carattere negoziale e comunque al più doveva essere manifestata con una dichiarazione integrativa emessa nel termine tassativo di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 e che nessuna incertezza normativa sussistesse in merito all’operatività della deduzione in parola. Con il secondo motivo di impugnazione l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per aver la C.T.R. dato rilievo, ai fini dell’accoglimento del ricorso, alla r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 4 presenza di documenti di prassi i quali non possono incidere nel rapporto tra contribuente e fisco. 2. Questa Corte (Cass. 20/12/2021, n. 40862; Cass. 16/02/2022, n. 5058; Cass. 13/04/2022, n. 12018; Cass. 7/07/2022, n. 21526; Cass. 19/07/2022, n. 22589; Cass. 1/09/2022, n. 25731; Cass. 15/11/2022, n. 33660; Cass. 25/11/2022, n. 34712) ha già avuto modo di scrutinare la questione ora sottoposta al suo esame, ed ha dettato principi condivisibili volti a negare la lettura restrittiva del principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche in sede contenziosa, lettura che non appare corretta. A tali principi, di seguito riportati, si intende pertanto assicurare continuità. 3. L'art. 2, comma 8, del d.P.R. 22/07/1998, n. 322, permette di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice. Il successivo comma 8-bis consentiva, inoltre, nella versione vigente ratione temporis, di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che avessero determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da depositare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In merito alla portata applicativa della norma, questa Corte ha chiarito (cfr. Cass., Sez. U., 30/06/2016, n. 13378) come in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 5 dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (cfr., tra le altre, Cass. 30/09/2015, n. 19410). In questa prospettiva è stato affermato che le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. Questa Corte ha anche precisato che, in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22/07/1998, n. 322 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 09/07/1997 n. 241, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (cfr., tra le altre, Cass. 13/01/2016, n. 373). Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco, anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, che è proprio il caso ricorrente nell'ipotesi in esame, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 citato (Cass. 28/11/2018, n. 30796). Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 6 oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il contribuente, pertanto, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico;
ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella (cfr. Cass. 04/05/2004, n. 8456). 4. Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, bensì all'incertezza interpretativa in ordine alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal c.d. conto energia (art. 25, comma 10, del d.lgs. 3/03/2011, n. 28), di cui già usufruiva la società contribuente, e nella detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla c.d. Tremonti ambientale (art. 6, commi da 13 a 19, della l. 23/12/2000, n. 388), incertezza interpretativa che è stata risolta solo a seguito dell'art. 19 del d.m. 5 luglio 2012, il quale ha consentito la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione. Né la fruizione dell’agevolazione dipende da una scelta negoziale della parte contribuente, trattandosi di una riduzione dell’imponibile. Anche la risoluzione resa dall'Agenzia delle entrate il 20 luglio 2016 n. 58/E si è espressa in senso favorevole alla possibilità di beneficiare ora per allora dell'agevolazione in parola mediante dichiarazione dei redditi integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. La contribuente, pertanto, aveva facoltà di opporsi in sede contenziosa e diritto di presentare dichiarazione integrativa, e, in r.g. n. 2064/2019 Cons. est. RI UM 7 assenza di ragioni ostative che non emergono dagli atti del presente giudizio a disposizione di questa Corte, l'Amministrazione finanziaria doveva ammetterla a fruire dell'agevolazione tributaria prevista dalla Tremonti ambientale. In tal senso occorre quindi dare continuità agli arresti sopra indicati, considerazione da cui deriva la infondatezza del primo motivo. 4. Alla luce delle superiori considerazioni è altresì infondato il secondo motivo perché la ratio della decisione non è data dalla (asserita ma non condivisa dalla C.T.R.) efficacia disapplicativa dell’imposta delle circolari dell’Agenzia delle entrate ma dalla generale emendabilità della dichiarazione anche in sede contenziosa. 5. Ne segue il rigetto del ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore della società Saim Energy 2 s.r.l.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di Saim Energy 2 s.r.l., spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CP se dovute. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023.