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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/11/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: mediazione marittima
Fra:
, con sede legale a SE DE (VA), Via Parte_1
delle Ferriere 15, Cod. fisc. e P. IVA in persona del P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Miraglia ( del Foro di Busto C.F._1
Arsizio, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliata,
come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
con sede legale a Chiavari (GE), Piazza Matteotti Controparte_1
14/2, Cod. fisc. e P. IVA in persona del Presidente del P.IVA_2
CdA e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Cristoforo Kielland ( e Riccardo Bressler C.F._2
( ) del Foro di Genova, presso lo studio dei quali, C.F._3
1 sito in Genova Via Roma 8/5, è elettivamente domiciliata come da mandato in atti
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“In via preliminare
1. accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova per essere competente il Tribunale di Busto Arsizio, per le ragioni di cui ai precedenti scritti
Nel merito in via principale
respingere tutte le domande avversarie
- accertato e dichiarato che le attività svolte dal signor
[...]
, quand'anche avessero realizzato la fattispecie Pt_2
oggettiva della mediazione, non danno diritto ad alcuna provvigione, non essendo il signor abilitato a Parte_2
svolgere attività di mediazione per mancanza d'iscrizione al
Rea, registro tenuto presso la camera di commercio;
in via subordinata
- accertata, per i motivi esposti, la mancanza di patto sulla misura della provvigione, ciò che rende l'obbligazione di corrisponderla indeterminata, quantificarla ai sensi dell'art. 1755 del cc, limitando a tale quantificazione l'eventuale obbligo di pagamento di per le ragioni Parte_1
di cui ai precedenti scritti
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti in tutti i precedenti scritti.
2 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, pregiudiziale e principale dichiarare l'appello proposto da inammissibile Parte_1
anche, ma non solo, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.,
pronunciando ogni necessaria decisione in merito e confermando integralmente l'ordinanza n. cronol. 2979/2024 del Tribunale
di Genova datata 13.12.2024 e pubblicata in data 16.12.2024;
2) in subordine, respingere l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto e Parte_1
confermare integralmente l'ordinanza n. cronol. 2979/2024 del
Tribunale di Genova datata 13.12.2024 e pubblicata in data
16.12.2024;
3) nel merito, previa occorrendo eventuale ammissione delle prove per testi dedotte da in memoria 23.5.2023 di Controparte_1
primo grado e non ammesse con l'ordinanza dell'8.6.2023 da aversi per integralmente ritrascritte e riproposte, accertare e dichiarare che ha diritto di ottenere da Controparte_1
con sede a SE DE (VA), Via Parte_1
delle Ferriere 15, Cod. fisc. e P. IVA , PEC P.IVA_1
, il pagamento dell'importo di Euro Email_1
65.473,23 oltre IVA e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento del predetto importo di Euro 65.473,23
oltre IVA in favore di , oltre agli interessi Controparte_1
3 moratori ex art. 1284, IV comma, Cod. Civ. e al danno da svalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
Con vittoria di compensi e spese di causa di entrambi i gradi del giudizio e con salvezza di ogni diritto”.
IN FATTO E DIRITTO
1.La depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con Controparte_1
cui esponeva di avere svolto l'attività di mediazione in relazione alla vendita da a Parte_1 Persona_1
dell'imbarcazione Sessa C42.
Poiché non veniva pagata la provvigione pattuita del 20% del prezzo di vendita, pari ad € 95.000,00 , la ricorrente domandava che il
Tribunale condannasse la a versarle tale Parte_1
cifra.
si era rivolto alla sia per vendere Persona_2 Controparte_1
una sua imbarcazione sia per acquistarne una nuova.
In relazione all'acquisto socio della Parte_2 CP_1
, contattava la cantiere costruttore.
[...] Parte_3
Era specificato dalla venditrice che la non Parte_3
poteva effettuare direttamente la vendita, ma che si doveva passare tramite un suo venditore, che era individuato nella Marina di
. Parte_1
Ad avviso della ricorrente, dai messaggi scambiati fra e CP_2
l'amministratore della emergeva un accordo tra Parte_3
le parti sulla percentuale da pagare alla per la Controparte_1
sua attività di mediazione:
- : “Mi confermi scontistiche barca e accessori? Di cui il Pt_2
3% rimane al vs dealer. Ricordo un 23 ed un 25”.
4 - Amministratore “Sì circa 23 totale e lui Parte_3
te la gira al 20“.
Dopo che in data 26 luglio 2021 il inviava la propria Per_1
proposta di acquisto dell'imbarcazione alla Marina di il Pt_1
curava la prosecuzione dei contatti fra le due parti su CP_2
caratteristiche e dotazioni dell'imbarcazione.
Ad un certo punto sia l'amministratore delegato della
[...]
sia il secondo la ricorrente iniziavano a Parte_1 Per_1
evitare di rispondere al , ma questo otteneva in data 10 marzo CP_2
2022 una e-mail in cui era confermato che la provvigione era del
20%.
Se in data 17 maggio 2022 inviava alla Parte_1
la versione finale di proposta di acquisto ed Controparte_1
accettazione, il giorno dopo – ossia il 18 maggio 2022 –
[...]
negava che spettasse alla una provvigione Parte_1 CP_1
e proponeva alla predetta solo un compenso per la segnalazione del cliente.
Negli scambi di messaggi successivi, la ribadiva Controparte_1
la spettanza della provvigione, sottolineando di avere svolto il ruolo di mediatore della nautica da diporto ex art. 49ter codice nautica da diporto (D. lgs. 18.7.2005, n. 171), mentre
[...]
continuava a contestare tale spettanza. Parte_1
2. Si costituiva la eccependo in primo Parte_1
luogo la competenza del Tribunale di Busto Arsizio e l'incompetenza del Tribunale di Genova.
Nel merito sosteneva che non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 49
ter del codice della nautica da diporto, in quanto mancavano la messa in contatto delle due parti e la terzietà del mediatore.
5 Osservava che la richiesta della ricorrente era stata avanzata in mala fede, nella consapevolezza che pagando quella mediazione la società resistente sarebbe andata in perdita di € 13.000,00.
Non era stabilito su cosa dovesse essere calcolato il 20%; infatti il 23-25% era il suo margine di guadagno.
Nella realtà il già nel settembre 2020 aveva conosciuto al Per_1
Salone Nautico di Genova l'amministrazione della Parte_3
e aveva anche visitato lo stabilimento produttivo;
solo successivamente si era introdotto il affermando di essere CP_2
il mediatore quando era stato incaricato solo di vendere la precedente imbarcazione del . Per_1
Tra l'altro era stato l'amministratore della a Parte_3
individuare la come venditore e non il Parte_1
. CP_2
Il aveva perso fiducia nel per il comportamento poco Per_1 CP_2
corretto dello stesso, tanto che dall'ottobre 2021 era solo l'amministratore della a interfacciarsi Parte_1
con il e con l'amministratore della Per_1 Parte_4
Il meccanismo di calcolo non era chiaro neppure al che in Pt_2
data 18 maggio 2021 in una e-mail scriveva: “Quindi il margine di
è il 20% - 7,35 di sconto, pari al 12,65% di 517.575 CP_1
corretto?”.
Successivamente, con note scritte la Parte_1
sollevava l'eccezione che nessuna provvigione spettava in quanto il non era iscritto come mediatore al REA. CP_2
3. Il Tribunale di Genova, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
16 dicembre 2024 n. 9297, condannava a Parte_1
corrispondere a l'importo di € 65.473,23 oltre IVA Controparte_1
6 a titolo di provvigione nonché a rifondere alla stessa le spese di causa.
Il Tribunale respingeva l'eccezione di competenza, ritenendo che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182,
terzo comma, c.c., il creditore di una somma di denaro per un credito certo, liquido ed esigibile poteva rivolgersi al Tribunale di propria residenza, purché sussistesse il requisito della liquidità
dell'obbligazione, il cui preciso ammontare doveva risultare esattamente determinato nel titolo o, comunque, determinabile in base a semplici calcoli aritmetici facendo riferimento allo stato degli atti al momento della proposizione della domanda.
La domanda della specificava sia il criterio di Controparte_1
calcolo sia l'importo dovuto e la sua tesi trovava riscontro nei messaggi depositati.
Circa la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
in quanto il avrebbe agito a titolo personale, il Tribunale Pt_2
respingeva l'eccezione osservando che dall'intestazione della posta elettronica e dal logo presenti sui messaggi si comprendeva che il agisse per interesse della società e non facesse attività di Pt_2
mediazione in nome proprio.
L'eccezione di non sussistenza del diritto alla provvigione per mancata iscrizione al REA del era tardiva e, dunque, Pt_2
inammissibile.
Il contenuto di tale eccezione, peraltro, non era neppure rilevabile d'ufficio perché, innanzitutto, in materia di mediazione marittima non esisteva una norma equivalente agli artt.
6-8 della legge sulla mediazione immobiliare (L. 3 febbraio 1989, n. 39) – che pacificamente non si applicava al mediatore marittimo. Inoltre, la giurisprudenza richiamata dal resistente a sostegno della
7 rilevabilità d'ufficio dell'insussistenza del diritto alla provvigione era stata sviluppata in materia di mediazione immobiliare.
In tema di mediazione marittima, invece, il Tribunale dichiarava di condividere il precedente della Corte di Appello di Genova, 8 aprile
2008, secondo cui era inapplicabile alla mediazione marittima il principio in base al quale l'esercizio in forma societaria dell'attività di mediazione esigeva l'iscrizione nel ruolo non solo del legale rappresentante, ma anche di tutti coloro che agivano in nome e per conto della società (contenuto nella L. 39/1989), questo in quanto la mediazione marittima da tale regolamentazione era espressamente esclusa dalla legge stessa all'art. 1 .
Circa i presupposti e la misura della provvigione, dall'istruttoria svolta emergeva che era stato effettivamente il a mettere in Pt_2
contatto le parti per la conclusione del contratto di vendita e che l'incarico non necessitava la forma scritta, essendo sufficiente una condotta concludente.
Era stato lo stesso a indicare i presupposti del calcolo della Pt_2
provvigione. Egli, infatti, chiedeva al consigliere delegato nonché
rappresentante di con e-mail del 18 maggio Parte_1
2022 (cfr. doc. 34 ricorrente): “Perdonami, mi sono un pò perso con
questi cambi;
quindi, il margine di è il 20% - 7,35 di CP_1
sconto, pari al 12,65% di 517.575 corretto?”.
4. proponeva appello avverso la predetta Parte_1
ordinanza, articolando 3 motivi.
Primo motivo di appello.
Secondo l'appellante era pacifico che il aveva svolto Pt_2
l'attività di mediazione pur non essendo iscritto all'albo dei mediatori marittimi. L'iscrizione, tuttavia, era l'unico titolo
8 abilitante all'esercizio della professione di mediatore marittimo per le persone fisiche che la svolgano per conto delle imprese, in base all'art. 75 D.lgs 59/2010 e agli artt. 3, 4, 5 del suo D.M. di esecuzione del 26.10.2011
Da una parte l'Art. 75 D.lgs 59 del 26 marzo 2010 prevedeva:
«1. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478,
le lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66,
le lettere a), c) e d) sono soppresse.
9 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività
professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio».
Dall'altra, il provvedimento di attuazione di cui al decreto ministeriale D.M. 26 ottobre 2011 prevedeva, all'art. 3
(Dichiarazione di possesso dei requisiti): «1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione
“REQUISITI” del modello “MEDIATORI MARITTIMI”.
2. Sono tenuti alla presentazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria,
gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.
3. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare “REQUISITI”».
10 Era pertanto pacifico che la professione di mediatore marittimo era personale e tutti coloro che la svolgevano dovevano essere iscritti al REA.
Tali disposizioni, che intervenivano sull'abilitazione all'esercizio della professione e sostituivano la precedente iscrizione al ruolo con l'iscrizione al Rea, conservavano la caratteristica personale dell'attività prevista dall'art. 12, L. 478 del 1968. Tale norma:
a. istituì il ruolo dei mediatori marittimi;
b. subordinò alla
“iscrizione nel ruolo l'esercizio della professione in tutto il
territorio della Repubblica”; c. affermò che “l'iscrizione nel ruolo
è a titolo personale”; d. stabilì che “lo iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro
mediatore iscritto.”
Secondo l'appellante, le disposizioni che imponevano l'obbligo del mediatore marittimo di iscriversi al Rea erano pacificamente di ordine pubblico e imperative, assistite da sanzioni penali previste dall'art. 348 c.p.
In considerazione dell'art. 1418 c.c., dunque, in base al quale “il
contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che
la legge disponga diversamente”, il diritto alla provvigione domandato da era affetto da nullità. “Diversamente”, CP_1
trovava applicazione l'art. 2231 c.c., che dispone: “quando
l'esercizio di un'attività professionale è condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi
non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della
retribuzione”.
A sostegno dell'applicabilità dell'art. 2231 c.c., l'appellante citava la sentenza Corte di Cassazione n. 5238 del 29 luglio 1983:
“La l. 12 marzo 1968, n. 478, sulla disciplina dei mediatori
11 professionali marittimi, la quale subordina l'iscrizione nei
relativi ruoli professionali al possesso di determinati requisiti ed
al superamento di esame, secondo modalità da fissare con apposito
regolamento di esecuzione, salva l'iscrizione di diritto nei ruoli
medesimi dei mediatori marittimi già iscritti nell'albo dei
mediatori professionali comuni di cui alla l. 21 marzo 1958, n. 253,
comporta, per il periodo intercorrente fra la sua entrata in vigore
e l'entrata in vigore del suddetto regolamento di esecuzione (emanato
con d. p. r. 4 gennaio 1973, n. 66), che la professione di mediatore
marittimo resta riservata agli iscritti nell'albo di cui alla
menzionata legge del 1958, con la conseguenza che l'attività di
mediazione svolta da soggetti diversi, in quanto prima
dell'indefettibile presupposto della iscrizione del ruolo
professionale prescritto dalla legge del 1968, non dà azione per il
pagamento del compenso, ex art. 2231 cc”.
Indipendentemente dall'exceptio nullitatis, che non era soggetta a preclusioni, contestare ex art. 2231 c.c. la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie che dava luogo al diritto alla provvigione, era un atto di pura negazione che, per giurisprudenza pacifica, era una mera difesa non soggetta a preclusione. In ogni caso, poi, la nullità ex art. 2331 c.c. era sempre rilevabile di ufficio.
Secondo motivo di appello
Il Tribunale di Genova era territorialmente incompetente a decidere la causa.
L'obbligazione doveva considerarsi sorta nel territorio di Busto
Arsizio e, inoltre, non si trattava di una somma determinata e determinabile in quanto:
12 - la somma di € 95.500,00 non era direttamente riportata in un titolo, né era indicato su quale base doveva essere applicata la percentuale del 20%.
- la base di calcolo del 20% del profitto totale era ricavabile solo da un documento prodotto dall'appellante, ma non dall'appellato.
L'impossibilità di determinare il profitto lordo rendeva illiquida l'obbligazione.
Secondo l'appellante se le parti avessero voluto fissare la provigione nel 20% del prezzo di vendita dell'imbarcazione al consumatore finale, come ipotizza senza basi testuali l'ordinanza,
non avrebbero fatto ricorso al calcolo di cui sopra, ma avrebbero semplicemente espresso questa comune volontà.
Inoltre il dealer di non avrebbe potuto accettare Pt_1 Pt_1
questo modo di calcolare la provvigione poiché nessun venditore che abbia un profitto lordo dalla vendita del 23% può riconoscere al mediatore una provvigione del 20% sul prezzo di vendita.
La percentuale stabilita, ancora, avrebbe dovuto essere ridotta se il venditore fosse intervenuto nella fase di costruzione dell'imbarcazione.
Il giudicante, dopo aver preso atto dell'attività svolta da
[...]
aveva deciso sì di ridurre la provvigione, ma Parte_1
la riduceva da un importo mai contrattato di € 95.900 all'importo di € 65.473,23, mentre avrebbe dovuto ridurre quest'ultimo importo secondo equità ex art. 1755 c.c.
Terzo motivo di appello.
Nell'ipotesi di rigetto del primo motivo, l'appellante chiedeva comunque la riforma della sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto ridurre l'importo della provvigione
13 iniziale di € 65.473,23 detraendo la somma corrispondente al provato impegno profuso dalla nella costruzione Parte_1
dell'imbarcazione. Tale somma avrebbe dovuto determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1755 cc, in accordo con la domanda subordinata del resistente, che, al contrario di quanto affermava l'ordinanza, non aveva mai quantificato puramente e semplicemente in
€ 65.473,23 l'importo della provvigione.
5. La si costituiva eccependo in via preliminare Controparte_1
alcuni motivi di inammissibilità dell'appello e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Il primo motivo di appello era inammissibile in quanto l'appellante,
avendo impugnato il capo dell'ordinanza sulla non rilevabilità
d'ufficio dell'insussistenza del diritto alla provvigione per mancanza di iscrizione al REA, avrebbe dovuto gravare anche i capi relativi al riconoscimento della legittimazione di e del CP_1
suo diritto alla provvigione dovutale per l'attività di mediazione marittima, nonché quello relativo alla riconosciuta capacità a testimoniare del teste . Pt_2
Il secondo motivo di gravame era parimenti inammissibile, in quanto l'omessa impugnazione del capo dell'ordinanza sulla riconosciuta capacità a testimoniare del determinava l'inammissibilità Pt_2
dell'appello avverso il capo in esame per incoerenza intrinseca dell'impugnazione.
Anche il terzo motivo di appello, volto a censurare la quantificazione della provvigione, era inammissibile, a fronte dell'intervenuta acquiescenza da parte di sui Parte_1
capi dell'ordinanza dedicati alla sussistenza del diritto alla provvigione in capo a e al rapporto causale tra Controparte_1
l'affare e l'attività intermediatrice da quest'ultima svolta.
14 Nel merito, osservava che, in base all'art. 2, L. Controparte_1
478/1968, dovevano essere iscritti al registro delle impresa ovvero al REA gli amministratori o titolari delle imprese, che avevano come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'art. 1 della medesima legge. L'art. 2 doveva essere integrato guardando all'art. 5 del Regolamento di esecuzione della l. n.
478/1968 (D.P.R. 66/1973). Tale norma prevede appunto l'obbligo di iscrizione del o dei legali rappresentanti delle società qualora l'attività di mediatore marittimo sia esercitata in tale forma.
Dal combinato disposto delle due norme, dunque,non vi era alcuna disposizione che imponesse l'iscrizione anche di altri soggetti che svolgessero l'attività per conto dell'impresa.
Non poteva mutare il quadro della situazione il Decreto ministeriale citato dall'appellante, in quanto tale D.M. non era formalmente un regolamento e, dunque, non rientrava tra le fonti del diritto. Ai
sensi dell'art. 17.4 della Legge 23.8.1988 n. 400, che disciplina la potestà normativa del Governo, “I regolamenti di cui al comma 1
ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono
recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale”. Il D.M. 26.10.2011 non solo non recava la denominazione di “regolamento”, ma non era stato neppure adottato previo parere del Consiglio di Stato, come prescritto dalla citata disposizione.
Esso disponeva soltanto in ordine alle “Modalità di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività
di mediatore marittimo (…)”, e perciò era un atto amministrativo.
L'art.
3.2 ultima parte del D.M. 26.10.2011 indicava quindi una mera formalità, con la conseguenza che l'eventuale sua inosservanza non
15 comportava alcuna violazione di legge suscettibile di incidere sulla validità del contratto di mediazione.
La Legge 478/1968, inoltre, non conteneva neppure una norma di tenore analogo a quella dell'art. 6 della successiva Legge 39/1989, a mente della quale hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli, e neppure una disposizione analoga all'art. 8
della stessa Legge 39/1989, che prevede sanzioni amministrative per chi esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo e richiama l'art. 2231 c.c.
Se il legislatore avesse voluto una norma simile anche in materia di mediazione marittima l'avrebbe introdotta. Ciò era confermato dal
D.lgs. 26.3.2010 n. 59, che dedicava disposizioni separate,
rispettivamente, all'attività di intermediazione commerciale e di affari di cui appunto alla Legge 39/1989 (Art. 73), all'attività di agente e rappresentante di commercio (art. 74) e, infine, al mediatore marittimo di cui alla Legge 478/1968 (art. 75).
Non vi era pertanto alcuna violazione di norme imperative da parte della Controparte_1
Ricordava che la era società costituita il 31.7.2000 avente CP_1
quale oggetto sociale “mediazione marittima, anche con la formula del franchising, corsi di formazione in ambito marittimo”, ed era regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio di Genova quale società di mediazione marittima;
il Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante era indicato Persona_3
quale “preposto alla mediazione” ed era inserito nell'elenco dei mediatori marittimi “Sezione: mediatori marittimi sezione ordinaria.
Ente: Camera di Commercio. Provincia GE”.
Non a caso il precedente della Corte di Appello di Genova del 4
aprile 2008 era stato proprio pronunciato in una fattispecie in cui
16 il mediatore che reclamava il pagamento della provvigione era una s.r.l. che svolge attività di brokeraggio in forma di impresa.
L'art. 75 D.lgs 56/2010 non prevedeva affatto che l'esercizio dell'attività di mediazione marittima era a titolo personale e che tutte le persone dovevano essere iscritte al REA, ma prevedeva in realtà che tale attività ben poteva essere svolta in forma di impresa e quindi in forma collettiva.
Era la società stessa a essere iscritta al registro delle imprese in quanto soggetto che esercitava attività di mediazione marittima,
unico legittimato all'esercizio dei diritti da essa derivanti.
Non era applicabile in materia di mediazione marittima l'art. 2231
c.c., in quanto la figura del mediatore non era assimilabile a quella del professionista intellettuale.
contestava la fondatezza anche del secondo motivo Controparte_1
di appello, in quanto riteneva che sulla competenza territoriale il giudice di primo grado si era correttamente pronunciato.
L'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio era infatti fondata su un titolo che ne determinava l'esatto ammontare;
tale titolo era rappresentato dall'accordo inter partes relativo all'attività di intermediazione svolta da a partire da giugno 2021, in CP_1
forza del quale si era impegnata a corrisponderle Parte_1
il corrispettivo pari al 20% del prezzo di vendita dell'imbarcazione da all'acquirente I parametri per la Parte_1 Per_1
determinazione del quantum dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio erano, inoltre, già stati forniti con la proposizione della domanda e il Tribunale li aveva correttamente valutati.
Con riferimento al terzo motivo di appello, oltre a evidenziare la mancata dimostrazione da parte dell'appellante dell'entità
dell'asserito impegno profuso nella costruzione della barca,
17 eccepiva che il criterio dell'equità di cui all'art. Controparte_1
1755 c.c. aveva carattere sussidiario e trovava applicazione solo qualora la misura della provvigione non fosse stata stabilita dalle parti. Nel caso di specie, al contrario, il criterio per la determinazione della provvigione era stato concordato tra le parti.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 5 novembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
***
6. L'appello è ammissibile e non sono fondate le tre eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte appellata.
In merito alla prima eccezione di inammissibilità, giova evidenziare che la parziale impugnazione di una sentenza comporta acquiescenza sulle parti non impugnate solo a condizione che queste non siano collegate da un nesso di dipendenza logico-giuridica con le parti oggetto di gravame. L'oggetto del primo motivo di appello è il capo dell'ordinanza relativo alla “non rilevabilità d'ufficio della nullità della mediazione marittima per difetto di iscrizione al REA
del mediatore ed inammissibilità della relativa eccezione”. Posto
che l'eventuale dichiarazione di nullità del contratto di mediazione travolgerebbe le statuizioni dell'ordinanza relative alla valida conclusione del medesimo e alla conseguente sussistenza del diritto alla provvigione, è evidente che non è intervenuta alcuna acquiescenza da parte dell'appellante su tali capi dell'ordinanza,
che costituiscono necessario sviluppo logico del capo impugnato.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, infatti, “la formazione della cosa giudicata su un capo
della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con
18 riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati
su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza
alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste
si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il
suo presupposto” (ex multis Cass. n. 18713/2016; Cass. n. 85/2015;
Cass. n. 9141 del 2007).
Ancora, in un caso di impugnazione parziale, la Suprema Corte ha precisato che “l'acquiescenza ai sensi dell'art. 329 comma 2 c.p.c.,
ai capi della sentenza non impugnati, si verifica solo quando si desuma dall'atto in modo inequivoco la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'appello (elemento soggettivo) e le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra (elemento oggettivo) e non anche quando la parte impugnata sia sviluppo logico della parte non impugnata, per cui in realtà
l'impugnazione della argomentazione, pur distinta, della prima si ponga in nesso conseguenziale con l'altra” (Cass. n. 33/2008).
La seconda censura di inammissibilità è parimenti infondata.
Il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'incompetenza del
Tribunale di Genova e, dunque, concerne una questione in rito.
L'omesso gravame del capo dell'ordinanza impugnata relativo alla capacità di testimoniare di un teste, a prescindere da qualunque cosa egli riferisca nel merito, anche in relazione ai presupposti della competenza, non determina alcuna preclusione e/o rinuncia a riproporre in secondo grado la medesima eccezione di incompetenza.
Anche la terza eccezione di inammissibilità è infondata.
Il terzo motivo di appello, riguardante la misura della provvigione,
è ammissibile in quanto è stato proposto solo in via subordinata,
nell'eventualità in cui non venga accolta la doglianza inerente alla sussistenza stessa del diritto alla provvigione. In altri termini,
19 ponendosi l'an debeatur quale antecedente logico del riconoscimento e della determinazione del quantum debeatur, non è ravvisabile alcuna
“evidente contraddizione” in cui sarebbe asseritamente caduto l'appellante, il quale del tutto legittimamente richiede prima di accertare l'insussistenza del diritto alla provvigione e, solo in subordine, nel caso di positiva verifica della debenza della provvigione, di rideterminarne la misura.
7. Procedendo a esaminare la fondatezza dei motivi di appello,
occorre innanzitutto soffermarsi sul secondo, concernente l'eccezione di incompetenza.
Il secondo motivo di appello è infondato .
In virtù dell'art. 1182 co. 3 c.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il creditore di una somma di denaro può adire il Foro di propria residenza purché
sussista il requisito della liquidità dell'obbligazione, il cui preciso ammontare deve risultare esattamente determinato nel titolo o, comunque, determinabile in base a semplici calcoli aritmetici(cfr. Cass. civ., S.U., sent. n. 17989 del 13/09/2016).
Come correttamente statuito dal giudice di primo grado, a norma dell'art. 1182, co. 3 c.c. il credito in esame risulta certo,
esigibile e altresì liquido, posto che i criteri per la determinazione della provvigione sono stati chiaramente pattuiti tra le parti. Ciò si desume dagli scambi WhatsApp intercorsi a luglio
2021 tra il – per la – e il – per Pt_2 Controparte_1 Pt_5
la – e, in particolare, dalla conferma del Parte_3
al che il dealer designato, cioè di Pt_5 Pt_2 Pt_1 Pt_1
avrebbe corrisposto alla la provvigione nella Controparte_1
misura del 20%.
20 - : “Mi confermi scontistiche barca e accessori? Di cui il Pt_2
3% rimane al vs dealer. Ricordo un 23 ed un 25”
- : “Sì circa 23 totale e lui te la gira al 20” - ove il Pt_5
riferimento a “lui” è evidentemente al dealer di Pt_1 Pt_1
Sono rilevanti altresì gli scambi e-mail intercorsi nel marzo 2022
tra il e il , rappresentante legale della Marina di Pt_2 Per_4
, nei quali quest'ultimo confermava al la percentuale Pt_1 Pt_2
di provvigione pari al 20%.
Pertanto, il Tribunale ha ragionato correttamente nel ritenere il credito certo, liquido ed esigibile e altrettanto correttamente ha
21 riconosciuto la propria competenza sulla base del criterio del forum
destinatae solutionis.
Da qui il rigetto del secondo motivo di appello.
8. Passando all'esame del primo motivo di appello, questo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
A seguito della segnalazione – sia pur tardiva – di
[...]
il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio ex Parte_1
artt. 1418-2231 c.c. la nullità del contratto di mediazione stipulato fra il , per conto della , e Pt_2 Controparte_1 Parte_1
e ritenere di conseguenza insussistente il diritto alla
[...]
provvigione della Controparte_1
Al fine di approfondire le ragioni del mancato rispetto della normativa in materia di mediazione marittima da parte della CP_1
e la conseguente nullità del contratto di mediazione, giova
[...]
ripercorrere brevemente l'evoluzione della disciplina del mediatore marittimo in punto iscrizione al ruolo.
La legge di riferimento in materia di mediazione marittima è la n.
478 del 1968 e, all'art. 1, assoggetta(va) l'esercizio di tale attività all'iscrizione in un apposito ruolo. In particolare, quando l'attività di mediatore marittimo è esercitata in forma di impresa,
l'ordinamento prevede che i requisiti per l'iscrizione al ruolo devono essere posseduti sia dagli amministratori o titolari dell'impresa (art. 2 L. 478/1968), sia dai legali rappresentanti della stessa (art. 5 D.P.R. 66/1973 – Regolamento di esecuzione della legge n. 478/1968).
Il ruolo ex art. 1, L. 478/1968 è stato soppresso dall'art. 75 del
D.lgs 59/2010, che ha sostituito il dovere di iscrizione al ruolo con una nuova e diversa iscrizione nel registro delle imprese ovvero
22 nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), a opera della Camera di Commercio.
A norma del citato art. 75, oggi l'attività di mediatore marittimo
è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla legge. La Camera di commercio, verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel REA se l'interessato è soggetto diverso da un'impresa.
Il predetto corpus normativo precisa, sempre all'art. 75, co. 6, che
“ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge
12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste
dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA)”. In altri termini,
il legislatore ha inteso sostituire i riferimenti al precedente sistema del ruolo con quelli relativi al registro delle imprese e al REA, evitando quindi di modificare l'intero impianto normativo della legge del 1968.
Combinando il disposto degli artt. 2 della L. 478/1968, 5 del D.P.R.
66/1973 e 75 co. 6 del D.lgs 56/2010 risulta che sono tenuti al possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo – oggi registro delle imprese e REA – sia gli amministratori o titolari delle imprese che esercitano attività di mediazione marittima, sia i rappresentanti legali delle stesse.
Nel ricostruire la disciplina in materia di mediazione marittima,
occorre prendere in considerazione anche il D.M. 26 ottobre 2011,
che è intervenuto a regolare le modalità e le procedure di iscrizione nei predetti registri, in base alla riserva contenuta nell'art. 80
23 D.lgs 56/2010. Tale D.M. specifica che le imprese di mediazione marittima presentano alla Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività: 1) apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge (…) compilando la sezione SCIA del modello «MEDIATORI
MARITTIMI»; 2) le dichiarazioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e
10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del
REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.
Lo stesso D.M., all'art. 3, precisa che la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità deve essere presentata, oltre che dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria e dagli eventuali preposti,
anche da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.
Occorre infine evidenziare che né la L. 478/1968 con il suo regolamento di esecuzione, né il D.lgs 56/2010 con il suo decreto di attuazione contengono una norma simile all'art. 6 della legge sulla mediazione immobiliare (L. 39/1989), in virtù della quale hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
Tuttavia, l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione marittima
è comunque sanzionato ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 66/1973,
in base al quale “la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura vigila a che l'esercizio della mediazione sia riservato
ai soli mediatori iscritti nel ruolo [rectius registro delle imprese
o REA] e provvede a denunciare all'Autorità giudiziaria coloro che
esercitano abusivamente la professione di mediatore marittimo”.
Alla luce della breve ricostruzione della normativa di riferimento,
rileva questa Corte che nel caso di specie le disposizioni di legge
24 in tema di iscrizione al REA non sono state rispettate da parte della
Controparte_1
Come risulta dalla sua visura camerale in atti, corrisponde sicuramente al vero che è iscritta al registro delle Controparte_1
imprese, così come lo è il suo rappresentante legale, nonché
Presidente del Consiglio di amministrazione Persona_3
È altrettanto vero, tuttavia, che dalla medesima visura camerale
– il quale, come accertato in primo grado con Parte_2
decisione ormai passata in giudicato, è stato l'unico soggetto ad aver svolto, per conto della l'attività di Controparte_1
mediazione marittima nel caso di specie – risulta Consigliere di amministrazione della Controparte_1
In qualità di amministratore, per svolgere legittimamente l'attività
di mediazione marittima, il avrebbe dovuto essere iscritto, Pt_2
a norma di legge, nel REA, al pari di e della Persona_3 CP_1
stessa. È la normativa sopra richiamata a imporlo –
[...]
segnatamente gli artt. 2 della L. 478/1968 e 5 del D.P.R. 66/1973.
Nonostante la unitamente al suo rappresentante Controparte_1
legale, risulti iscritta al registro, non si può dire lo stesso del
. Pt_2
Pertanto il che nel caso di specie – come accertato con Pt_2
sentenza passata in giudicato – è stato il solo soggetto ad aver svolto attività di mediazione per conto della ha Controparte_1
25 esercitato la predetta attività in difetto dell'iscrizione al REA
prevista dalla legge e, dunque, abusivamente.
La norma di riferimento che nel caso di specie impone l'iscrizione al REA del è solo l'art. 2 della L. 478/1968, a nulla rilevando Pt_2
il D.M. del 2011 richiamato dalle parti. Ai fini del presente giudizio, pertanto, non occorre soffermarsi sulla qualificazione di tale Decreto come regolamento ovvero atto amministrativo privo di valore normativo.
Accertata la necessità dell'iscrizione del al REA affinché Pt_2
egli potesse legittimamente esercitare l'attività di mediatore marittimo per conto della sulle conseguenze Controparte_1
derivanti dall'esercizio abusivo di tale attività occorre evidenziare quanto segue.
Se è vero che la disciplina in materia di mediazione marittima non contempla una norma simile all'art. 6 della legge sulla mediazione immobiliare (L. 39/1989), che esclude espressamente il diritto alla provvigione per il mediatore che non sia iscritto all'albo, è
altrettanto vero che alla medesima conclusione si può giungere applicando alla mediazione marittima l'art. 2231 c.c.
In virtù di tale norma, “quando l'esercizio di un'attività
professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”. La ratio della norma è evidente ed è
quella di impedire, all'interno dell'ordinamento, l'esercizio di attività professionali per le quali la legge richiede il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che ne siano privi.
Per il tenore della sua ratio, dunque, l'art. 2231 c.c., sebbene collocato nell'ambito della disciplina del contratto di prestazione d'opera professionale intellettuale, è da ritenersi norma di
26 carattere generale, volta a tutelare non solo gli interessi delle categorie professionali, ma anche quelli dell'intera collettività.
In quanto tale, l'art. 2231 c.c. deve ritenersi applicabile ogniqualvolta tali interessi siano messi in pericolo, salvo che la tutela di questi sia già assicurata da una disciplina speciale. È
il caso, per esempio, della mediazione immobiliare, dove invece dell'art. 2231 c.c. trova applicazione l'art. 6 della L. 39/1989.
All'interno della speciale disciplina della mediazione marittima,
come sopra già evidenziato, non è ravvisabile alcuna norma dello stesso tenore dell'art. 6 L. 39/1989 e, pertanto, non potrà che applicarsi la norma generale di cui all'art. 2231 c.c. Dalla mancata previsione di una norma simile al citato art. 6, infatti, non può
di certo desumersi il mantenimento del diritto alla provvigione in favore di chi eserciti l'attività di mediatore marittimo senza i requisiti di legge, poiché ciò determinerebbe un'evidente incertezza nei traffici marittimi, non tollerata dall'ordinamento. Ciò viene a fortiori confermato dal fatto che la normativa di settore mostra comunque un certo sfavore verso l'esercizio abusivo della mediazione marittima. L'art. 27 del D.P.R. 66/1973 impone, infatti, alla Camera
di commercio di denunciare all'Autorità giudiziaria i casi di esercizio dell'attività di mediazione marittima da parte di chi non sia iscritto al relativo registro.
Escludere l'applicabilità dell'art. 2231 c.c. al caso di specie,
d'altronde, significherebbe avallare un meccanismo potenzialmente elusivo della normativa di riferimento. All'interno di una società
di mediazione marittima, infatti, in presenza della sola iscrizione al registro delle imprese/REA della società e del suo rappresentante legale, chiunque potrebbe operare in qualità di mediatore marittimo,
conservando il diritto alla provvigione, anche se privo dei requisiti
27 di legge. E ciò potrebbe accadere pur senza che gli unici soggetti legalmente abilitati e registrati svolgano mai in concreto l'attività di mediazione marittima.
In altri termini, se non trovasse applicazione l'art. 2231 c.c.,
tutte le volte che l'attività di mediazione marittima venisse svolta in forma imprenditoriale, si ammetterebbe un intollerabile prestito dei requisiti di professionalità e onorabilità - strettamente personali - posseduti dai soggetti legalmente abilitati e registrati in favore di chiunque svolga concretamente l'attività di mediatore per conto dell'impresa, in evidente elusione della normativa di settore.
Non colgono nel segno neppure le argomentazioni dell'appellata a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 2231 c.c. imperniate sulla materialità (e non intellettualità) della mediazione marittima e sull'assenza di riconoscimento di una funzione sociale in capo ai mediatori marittimi, affermata in un precedente di questa Corte, risalente al 2008.
Innanzitutto, la mediazione marittima non può essere definita attività di carattere materiale, in quanto qualificabile al contrario come attività economica professionale e intellettuale.
L'assoggettamento dell'esercizio dell'attività di mediazione marittima all'obbligo di iscrizione in un albo – sostituito poi con l'iscrizione in un pubblico registro – è sicuramente finalizzata a porre in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore. Inoltre, deve necessariamente essere definita
intellettuale un'attività – come quella che occupa – il cui svolgimento è subordinato al possesso di determinati requisiti di onorabilità, nonché al superamento di un pubblico esame. L'art. 10
della L. 478/1968 subordina, infatti, l'iscrizione al registro dei
28 mediatori marittimi al superamento di un esame volto a verificare la conoscenza di materie alquanto tecniche e specifiche, come per esempio le norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, leggi e regolamenti, nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, locazione e noleggio di navi e trasporto di cose, nozioni relative alla costruzione e all'esercizio della nave, conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi, nonché conoscenza pratica della lingua inglese e dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
La serietà dell'esame si evince altresì dalla composizione della commissione esaminatrice, che per legge è composta da: a) un magistrato di Corte di appello;
b) un professore universitario di diritto della navigazione e di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
c) due pubblici mediatori iscritti;
d) un rappresentante del compartimento marittimo;
e) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.
Inoltre, sul mancato riconoscimento in capo al mediatore marittimo di una funzione sociale, questa Corte dichiara di non condividere il suo precedente del 2008, rimasto peraltro isolato. La mediazione marittima, al pari delle altre professioni ordinistiche, assolve sicuramente a una particolare utilità sociale, dal momento che il legislatore, per il suo esercizio, impone il possesso di determinati requisiti di onorabilità, così come il superamento di un esame di abilitazione. Non si deve trascurare, inoltre, la previsione di sanzioni disciplinari nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa di settore.
29 La disciplina appena descritta, posta a tutela dell'interesse generale all'ordinato e corretto sviluppo di un'attività economica centrale nel contesto dei traffici marittimi, conferisce alla professione di mediatore marittimo una sicura funzione sociale.
Tutto ciò porta sicuramente ad annoverare la mediazione marittima tra quelle attività di carattere professionale e intellettuale a cui si riferisce l'art. 2231 c.c.
L'art. 2231 c.c. risulta, ancora, applicabile anche se, come osservato dall'appellata, l'attività di mediazione marittima è stata svolta, nel caso di specie, in forma di impresa. In considerazione della sua sopra richiamata ratio, infatti, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 2231 c.c. trova applicazione anche nel caso di prestazioni d'opera professionali intellettuali rese per conto di un'impresa che ha come oggetto quella stessa attività (Cass. Civ., Sez. I, 2/10/1999, n. 10937; Cass. Civ., Sez.
II, 28/05/2018, ord. n. 13342; Cass. Civ., Sez. II, 11/06/2010, n.
14085).
Infine, non deve essere trascurato che l'applicabilità dell'art. 2231 c.c. alla fattispecie del mediatore marittimo è stata già
affermata dalla Corte di Cassazione in una risalente pronuncia. La
Suprema Corte, in effetti, ha affermato che, ai sensi dell'art. 2231
c.c., l'attività di mediazione marittima svolta da soggetti non iscritti all'albo allora in vigore non dava azione per il pagamento del compenso (Cass. n. 5238/1983).
Per tutti questi motivi, l'art. 2231 c.c. è applicabile al caso di specie.
Passando all'effetto dell'applicazione di tale norma alla fattispecie in esame, la mancata iscrizione al REA da parte del
, che ha concluso l'accordo di mediazione per conto della Pt_2
30 società, determina, in considerazione dell'art. 1418 c.c., la nullità del predetto contratto per violazione dell'art. 2231 c.c. e la conseguente non debenza di alcuna provvigione nei confronti della
L'art. 2231 c.c. è, infatti, come sopra già Controparte_1
evidenziato, espressione di interessi fondamentali per l'ordinamento giuridico ed è rivolto alla protezione non solo degli interessi della categoria professionale, ma anche degli interessi generali della collettività. Pertanto, è inderogabile da parte dei contraenti.
La conclusione a cui questa Corte è giunta trova conferma nella stessa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'esecuzione
di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale
effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla
legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità
assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il
contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il
professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria
del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della
retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza
causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri
in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una
determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della
professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o
ad abilitazione” (Cass. Civ., Sez. II, 11/06/2010, n. 14085).
Da qui l'accoglimento del primo motivo di appello e la dichiarazione di nullità ex artt. 1418-2231 c.c. del contratto di mediazione tra la e la , con conseguente Controparte_1 Parte_1
insussistenza del diritto alla provvigione della Controparte_1
31 per l'attività di mediazione svolta abusivamente per suo conto dal
. Pt_2
Il motivo di appello rimanente resta assorbito dall'accoglimento della prima doglianza.
Da qui il parziale accoglimento dell'appello e la conseguente parziale riforma della sentenza appellata, così come da dispositivo.
Le spese legali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate:
-per il primo grado € 11.200,00 per compensi oltre spese generali,
c.p.a e I.V.A.( di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.300,00
per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 3.400,00 per la fase della decisione;
-per il secondo grado € 11.500,00 per compensi oltre spese generali,
c.p.a e I.V.A., (di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00
per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 4.000,00 per la fase della decisione).
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta
ogni contraria o diversa istanza, accoglie l'appello proposto da
contro l'ordinanza n. 9297 del 16 dicembre Parte_1
2024 del Tribunale di Genova ed in riforma della stessa
- dichiara la nullità del contratto di mediazione stipulato tra
e con conseguente Controparte_1 Parte_1
insussistenza del diritto alla provvigione a favore della
di cui respinge le domande;
Controparte_1
32 - condanna a rifondere al Controparte_1 Parte_1
, le spese legali di entrambi i gradi del giudizio,
[...]
liquidate per il primo grado € 11.200,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a e I.V.A. e per il secondo grado in €
11.500,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a e I.V.A.
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa
menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 12.11.2025
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Sara Tattini
Il Consigliere Estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: mediazione marittima
Fra:
, con sede legale a SE DE (VA), Via Parte_1
delle Ferriere 15, Cod. fisc. e P. IVA in persona del P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Miraglia ( del Foro di Busto C.F._1
Arsizio, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliata,
come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
con sede legale a Chiavari (GE), Piazza Matteotti Controparte_1
14/2, Cod. fisc. e P. IVA in persona del Presidente del P.IVA_2
CdA e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Cristoforo Kielland ( e Riccardo Bressler C.F._2
( ) del Foro di Genova, presso lo studio dei quali, C.F._3
1 sito in Genova Via Roma 8/5, è elettivamente domiciliata come da mandato in atti
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“In via preliminare
1. accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova per essere competente il Tribunale di Busto Arsizio, per le ragioni di cui ai precedenti scritti
Nel merito in via principale
respingere tutte le domande avversarie
- accertato e dichiarato che le attività svolte dal signor
[...]
, quand'anche avessero realizzato la fattispecie Pt_2
oggettiva della mediazione, non danno diritto ad alcuna provvigione, non essendo il signor abilitato a Parte_2
svolgere attività di mediazione per mancanza d'iscrizione al
Rea, registro tenuto presso la camera di commercio;
in via subordinata
- accertata, per i motivi esposti, la mancanza di patto sulla misura della provvigione, ciò che rende l'obbligazione di corrisponderla indeterminata, quantificarla ai sensi dell'art. 1755 del cc, limitando a tale quantificazione l'eventuale obbligo di pagamento di per le ragioni Parte_1
di cui ai precedenti scritti
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti in tutti i precedenti scritti.
2 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, pregiudiziale e principale dichiarare l'appello proposto da inammissibile Parte_1
anche, ma non solo, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.,
pronunciando ogni necessaria decisione in merito e confermando integralmente l'ordinanza n. cronol. 2979/2024 del Tribunale
di Genova datata 13.12.2024 e pubblicata in data 16.12.2024;
2) in subordine, respingere l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto e Parte_1
confermare integralmente l'ordinanza n. cronol. 2979/2024 del
Tribunale di Genova datata 13.12.2024 e pubblicata in data
16.12.2024;
3) nel merito, previa occorrendo eventuale ammissione delle prove per testi dedotte da in memoria 23.5.2023 di Controparte_1
primo grado e non ammesse con l'ordinanza dell'8.6.2023 da aversi per integralmente ritrascritte e riproposte, accertare e dichiarare che ha diritto di ottenere da Controparte_1
con sede a SE DE (VA), Via Parte_1
delle Ferriere 15, Cod. fisc. e P. IVA , PEC P.IVA_1
, il pagamento dell'importo di Euro Email_1
65.473,23 oltre IVA e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento del predetto importo di Euro 65.473,23
oltre IVA in favore di , oltre agli interessi Controparte_1
3 moratori ex art. 1284, IV comma, Cod. Civ. e al danno da svalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
Con vittoria di compensi e spese di causa di entrambi i gradi del giudizio e con salvezza di ogni diritto”.
IN FATTO E DIRITTO
1.La depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con Controparte_1
cui esponeva di avere svolto l'attività di mediazione in relazione alla vendita da a Parte_1 Persona_1
dell'imbarcazione Sessa C42.
Poiché non veniva pagata la provvigione pattuita del 20% del prezzo di vendita, pari ad € 95.000,00 , la ricorrente domandava che il
Tribunale condannasse la a versarle tale Parte_1
cifra.
si era rivolto alla sia per vendere Persona_2 Controparte_1
una sua imbarcazione sia per acquistarne una nuova.
In relazione all'acquisto socio della Parte_2 CP_1
, contattava la cantiere costruttore.
[...] Parte_3
Era specificato dalla venditrice che la non Parte_3
poteva effettuare direttamente la vendita, ma che si doveva passare tramite un suo venditore, che era individuato nella Marina di
. Parte_1
Ad avviso della ricorrente, dai messaggi scambiati fra e CP_2
l'amministratore della emergeva un accordo tra Parte_3
le parti sulla percentuale da pagare alla per la Controparte_1
sua attività di mediazione:
- : “Mi confermi scontistiche barca e accessori? Di cui il Pt_2
3% rimane al vs dealer. Ricordo un 23 ed un 25”.
4 - Amministratore “Sì circa 23 totale e lui Parte_3
te la gira al 20“.
Dopo che in data 26 luglio 2021 il inviava la propria Per_1
proposta di acquisto dell'imbarcazione alla Marina di il Pt_1
curava la prosecuzione dei contatti fra le due parti su CP_2
caratteristiche e dotazioni dell'imbarcazione.
Ad un certo punto sia l'amministratore delegato della
[...]
sia il secondo la ricorrente iniziavano a Parte_1 Per_1
evitare di rispondere al , ma questo otteneva in data 10 marzo CP_2
2022 una e-mail in cui era confermato che la provvigione era del
20%.
Se in data 17 maggio 2022 inviava alla Parte_1
la versione finale di proposta di acquisto ed Controparte_1
accettazione, il giorno dopo – ossia il 18 maggio 2022 –
[...]
negava che spettasse alla una provvigione Parte_1 CP_1
e proponeva alla predetta solo un compenso per la segnalazione del cliente.
Negli scambi di messaggi successivi, la ribadiva Controparte_1
la spettanza della provvigione, sottolineando di avere svolto il ruolo di mediatore della nautica da diporto ex art. 49ter codice nautica da diporto (D. lgs. 18.7.2005, n. 171), mentre
[...]
continuava a contestare tale spettanza. Parte_1
2. Si costituiva la eccependo in primo Parte_1
luogo la competenza del Tribunale di Busto Arsizio e l'incompetenza del Tribunale di Genova.
Nel merito sosteneva che non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 49
ter del codice della nautica da diporto, in quanto mancavano la messa in contatto delle due parti e la terzietà del mediatore.
5 Osservava che la richiesta della ricorrente era stata avanzata in mala fede, nella consapevolezza che pagando quella mediazione la società resistente sarebbe andata in perdita di € 13.000,00.
Non era stabilito su cosa dovesse essere calcolato il 20%; infatti il 23-25% era il suo margine di guadagno.
Nella realtà il già nel settembre 2020 aveva conosciuto al Per_1
Salone Nautico di Genova l'amministrazione della Parte_3
e aveva anche visitato lo stabilimento produttivo;
solo successivamente si era introdotto il affermando di essere CP_2
il mediatore quando era stato incaricato solo di vendere la precedente imbarcazione del . Per_1
Tra l'altro era stato l'amministratore della a Parte_3
individuare la come venditore e non il Parte_1
. CP_2
Il aveva perso fiducia nel per il comportamento poco Per_1 CP_2
corretto dello stesso, tanto che dall'ottobre 2021 era solo l'amministratore della a interfacciarsi Parte_1
con il e con l'amministratore della Per_1 Parte_4
Il meccanismo di calcolo non era chiaro neppure al che in Pt_2
data 18 maggio 2021 in una e-mail scriveva: “Quindi il margine di
è il 20% - 7,35 di sconto, pari al 12,65% di 517.575 CP_1
corretto?”.
Successivamente, con note scritte la Parte_1
sollevava l'eccezione che nessuna provvigione spettava in quanto il non era iscritto come mediatore al REA. CP_2
3. Il Tribunale di Genova, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
16 dicembre 2024 n. 9297, condannava a Parte_1
corrispondere a l'importo di € 65.473,23 oltre IVA Controparte_1
6 a titolo di provvigione nonché a rifondere alla stessa le spese di causa.
Il Tribunale respingeva l'eccezione di competenza, ritenendo che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182,
terzo comma, c.c., il creditore di una somma di denaro per un credito certo, liquido ed esigibile poteva rivolgersi al Tribunale di propria residenza, purché sussistesse il requisito della liquidità
dell'obbligazione, il cui preciso ammontare doveva risultare esattamente determinato nel titolo o, comunque, determinabile in base a semplici calcoli aritmetici facendo riferimento allo stato degli atti al momento della proposizione della domanda.
La domanda della specificava sia il criterio di Controparte_1
calcolo sia l'importo dovuto e la sua tesi trovava riscontro nei messaggi depositati.
Circa la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
in quanto il avrebbe agito a titolo personale, il Tribunale Pt_2
respingeva l'eccezione osservando che dall'intestazione della posta elettronica e dal logo presenti sui messaggi si comprendeva che il agisse per interesse della società e non facesse attività di Pt_2
mediazione in nome proprio.
L'eccezione di non sussistenza del diritto alla provvigione per mancata iscrizione al REA del era tardiva e, dunque, Pt_2
inammissibile.
Il contenuto di tale eccezione, peraltro, non era neppure rilevabile d'ufficio perché, innanzitutto, in materia di mediazione marittima non esisteva una norma equivalente agli artt.
6-8 della legge sulla mediazione immobiliare (L. 3 febbraio 1989, n. 39) – che pacificamente non si applicava al mediatore marittimo. Inoltre, la giurisprudenza richiamata dal resistente a sostegno della
7 rilevabilità d'ufficio dell'insussistenza del diritto alla provvigione era stata sviluppata in materia di mediazione immobiliare.
In tema di mediazione marittima, invece, il Tribunale dichiarava di condividere il precedente della Corte di Appello di Genova, 8 aprile
2008, secondo cui era inapplicabile alla mediazione marittima il principio in base al quale l'esercizio in forma societaria dell'attività di mediazione esigeva l'iscrizione nel ruolo non solo del legale rappresentante, ma anche di tutti coloro che agivano in nome e per conto della società (contenuto nella L. 39/1989), questo in quanto la mediazione marittima da tale regolamentazione era espressamente esclusa dalla legge stessa all'art. 1 .
Circa i presupposti e la misura della provvigione, dall'istruttoria svolta emergeva che era stato effettivamente il a mettere in Pt_2
contatto le parti per la conclusione del contratto di vendita e che l'incarico non necessitava la forma scritta, essendo sufficiente una condotta concludente.
Era stato lo stesso a indicare i presupposti del calcolo della Pt_2
provvigione. Egli, infatti, chiedeva al consigliere delegato nonché
rappresentante di con e-mail del 18 maggio Parte_1
2022 (cfr. doc. 34 ricorrente): “Perdonami, mi sono un pò perso con
questi cambi;
quindi, il margine di è il 20% - 7,35 di CP_1
sconto, pari al 12,65% di 517.575 corretto?”.
4. proponeva appello avverso la predetta Parte_1
ordinanza, articolando 3 motivi.
Primo motivo di appello.
Secondo l'appellante era pacifico che il aveva svolto Pt_2
l'attività di mediazione pur non essendo iscritto all'albo dei mediatori marittimi. L'iscrizione, tuttavia, era l'unico titolo
8 abilitante all'esercizio della professione di mediatore marittimo per le persone fisiche che la svolgano per conto delle imprese, in base all'art. 75 D.lgs 59/2010 e agli artt. 3, 4, 5 del suo D.M. di esecuzione del 26.10.2011
Da una parte l'Art. 75 D.lgs 59 del 26 marzo 2010 prevedeva:
«1. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478,
le lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66,
le lettere a), c) e d) sono soppresse.
9 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività
professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio».
Dall'altra, il provvedimento di attuazione di cui al decreto ministeriale D.M. 26 ottobre 2011 prevedeva, all'art. 3
(Dichiarazione di possesso dei requisiti): «1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione
“REQUISITI” del modello “MEDIATORI MARITTIMI”.
2. Sono tenuti alla presentazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria,
gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.
3. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare “REQUISITI”».
10 Era pertanto pacifico che la professione di mediatore marittimo era personale e tutti coloro che la svolgevano dovevano essere iscritti al REA.
Tali disposizioni, che intervenivano sull'abilitazione all'esercizio della professione e sostituivano la precedente iscrizione al ruolo con l'iscrizione al Rea, conservavano la caratteristica personale dell'attività prevista dall'art. 12, L. 478 del 1968. Tale norma:
a. istituì il ruolo dei mediatori marittimi;
b. subordinò alla
“iscrizione nel ruolo l'esercizio della professione in tutto il
territorio della Repubblica”; c. affermò che “l'iscrizione nel ruolo
è a titolo personale”; d. stabilì che “lo iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro
mediatore iscritto.”
Secondo l'appellante, le disposizioni che imponevano l'obbligo del mediatore marittimo di iscriversi al Rea erano pacificamente di ordine pubblico e imperative, assistite da sanzioni penali previste dall'art. 348 c.p.
In considerazione dell'art. 1418 c.c., dunque, in base al quale “il
contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che
la legge disponga diversamente”, il diritto alla provvigione domandato da era affetto da nullità. “Diversamente”, CP_1
trovava applicazione l'art. 2231 c.c., che dispone: “quando
l'esercizio di un'attività professionale è condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi
non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della
retribuzione”.
A sostegno dell'applicabilità dell'art. 2231 c.c., l'appellante citava la sentenza Corte di Cassazione n. 5238 del 29 luglio 1983:
“La l. 12 marzo 1968, n. 478, sulla disciplina dei mediatori
11 professionali marittimi, la quale subordina l'iscrizione nei
relativi ruoli professionali al possesso di determinati requisiti ed
al superamento di esame, secondo modalità da fissare con apposito
regolamento di esecuzione, salva l'iscrizione di diritto nei ruoli
medesimi dei mediatori marittimi già iscritti nell'albo dei
mediatori professionali comuni di cui alla l. 21 marzo 1958, n. 253,
comporta, per il periodo intercorrente fra la sua entrata in vigore
e l'entrata in vigore del suddetto regolamento di esecuzione (emanato
con d. p. r. 4 gennaio 1973, n. 66), che la professione di mediatore
marittimo resta riservata agli iscritti nell'albo di cui alla
menzionata legge del 1958, con la conseguenza che l'attività di
mediazione svolta da soggetti diversi, in quanto prima
dell'indefettibile presupposto della iscrizione del ruolo
professionale prescritto dalla legge del 1968, non dà azione per il
pagamento del compenso, ex art. 2231 cc”.
Indipendentemente dall'exceptio nullitatis, che non era soggetta a preclusioni, contestare ex art. 2231 c.c. la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie che dava luogo al diritto alla provvigione, era un atto di pura negazione che, per giurisprudenza pacifica, era una mera difesa non soggetta a preclusione. In ogni caso, poi, la nullità ex art. 2331 c.c. era sempre rilevabile di ufficio.
Secondo motivo di appello
Il Tribunale di Genova era territorialmente incompetente a decidere la causa.
L'obbligazione doveva considerarsi sorta nel territorio di Busto
Arsizio e, inoltre, non si trattava di una somma determinata e determinabile in quanto:
12 - la somma di € 95.500,00 non era direttamente riportata in un titolo, né era indicato su quale base doveva essere applicata la percentuale del 20%.
- la base di calcolo del 20% del profitto totale era ricavabile solo da un documento prodotto dall'appellante, ma non dall'appellato.
L'impossibilità di determinare il profitto lordo rendeva illiquida l'obbligazione.
Secondo l'appellante se le parti avessero voluto fissare la provigione nel 20% del prezzo di vendita dell'imbarcazione al consumatore finale, come ipotizza senza basi testuali l'ordinanza,
non avrebbero fatto ricorso al calcolo di cui sopra, ma avrebbero semplicemente espresso questa comune volontà.
Inoltre il dealer di non avrebbe potuto accettare Pt_1 Pt_1
questo modo di calcolare la provvigione poiché nessun venditore che abbia un profitto lordo dalla vendita del 23% può riconoscere al mediatore una provvigione del 20% sul prezzo di vendita.
La percentuale stabilita, ancora, avrebbe dovuto essere ridotta se il venditore fosse intervenuto nella fase di costruzione dell'imbarcazione.
Il giudicante, dopo aver preso atto dell'attività svolta da
[...]
aveva deciso sì di ridurre la provvigione, ma Parte_1
la riduceva da un importo mai contrattato di € 95.900 all'importo di € 65.473,23, mentre avrebbe dovuto ridurre quest'ultimo importo secondo equità ex art. 1755 c.c.
Terzo motivo di appello.
Nell'ipotesi di rigetto del primo motivo, l'appellante chiedeva comunque la riforma della sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto ridurre l'importo della provvigione
13 iniziale di € 65.473,23 detraendo la somma corrispondente al provato impegno profuso dalla nella costruzione Parte_1
dell'imbarcazione. Tale somma avrebbe dovuto determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1755 cc, in accordo con la domanda subordinata del resistente, che, al contrario di quanto affermava l'ordinanza, non aveva mai quantificato puramente e semplicemente in
€ 65.473,23 l'importo della provvigione.
5. La si costituiva eccependo in via preliminare Controparte_1
alcuni motivi di inammissibilità dell'appello e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Il primo motivo di appello era inammissibile in quanto l'appellante,
avendo impugnato il capo dell'ordinanza sulla non rilevabilità
d'ufficio dell'insussistenza del diritto alla provvigione per mancanza di iscrizione al REA, avrebbe dovuto gravare anche i capi relativi al riconoscimento della legittimazione di e del CP_1
suo diritto alla provvigione dovutale per l'attività di mediazione marittima, nonché quello relativo alla riconosciuta capacità a testimoniare del teste . Pt_2
Il secondo motivo di gravame era parimenti inammissibile, in quanto l'omessa impugnazione del capo dell'ordinanza sulla riconosciuta capacità a testimoniare del determinava l'inammissibilità Pt_2
dell'appello avverso il capo in esame per incoerenza intrinseca dell'impugnazione.
Anche il terzo motivo di appello, volto a censurare la quantificazione della provvigione, era inammissibile, a fronte dell'intervenuta acquiescenza da parte di sui Parte_1
capi dell'ordinanza dedicati alla sussistenza del diritto alla provvigione in capo a e al rapporto causale tra Controparte_1
l'affare e l'attività intermediatrice da quest'ultima svolta.
14 Nel merito, osservava che, in base all'art. 2, L. Controparte_1
478/1968, dovevano essere iscritti al registro delle impresa ovvero al REA gli amministratori o titolari delle imprese, che avevano come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'art. 1 della medesima legge. L'art. 2 doveva essere integrato guardando all'art. 5 del Regolamento di esecuzione della l. n.
478/1968 (D.P.R. 66/1973). Tale norma prevede appunto l'obbligo di iscrizione del o dei legali rappresentanti delle società qualora l'attività di mediatore marittimo sia esercitata in tale forma.
Dal combinato disposto delle due norme, dunque,non vi era alcuna disposizione che imponesse l'iscrizione anche di altri soggetti che svolgessero l'attività per conto dell'impresa.
Non poteva mutare il quadro della situazione il Decreto ministeriale citato dall'appellante, in quanto tale D.M. non era formalmente un regolamento e, dunque, non rientrava tra le fonti del diritto. Ai
sensi dell'art. 17.4 della Legge 23.8.1988 n. 400, che disciplina la potestà normativa del Governo, “I regolamenti di cui al comma 1
ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono
recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale”. Il D.M. 26.10.2011 non solo non recava la denominazione di “regolamento”, ma non era stato neppure adottato previo parere del Consiglio di Stato, come prescritto dalla citata disposizione.
Esso disponeva soltanto in ordine alle “Modalità di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività
di mediatore marittimo (…)”, e perciò era un atto amministrativo.
L'art.
3.2 ultima parte del D.M. 26.10.2011 indicava quindi una mera formalità, con la conseguenza che l'eventuale sua inosservanza non
15 comportava alcuna violazione di legge suscettibile di incidere sulla validità del contratto di mediazione.
La Legge 478/1968, inoltre, non conteneva neppure una norma di tenore analogo a quella dell'art. 6 della successiva Legge 39/1989, a mente della quale hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli, e neppure una disposizione analoga all'art. 8
della stessa Legge 39/1989, che prevede sanzioni amministrative per chi esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo e richiama l'art. 2231 c.c.
Se il legislatore avesse voluto una norma simile anche in materia di mediazione marittima l'avrebbe introdotta. Ciò era confermato dal
D.lgs. 26.3.2010 n. 59, che dedicava disposizioni separate,
rispettivamente, all'attività di intermediazione commerciale e di affari di cui appunto alla Legge 39/1989 (Art. 73), all'attività di agente e rappresentante di commercio (art. 74) e, infine, al mediatore marittimo di cui alla Legge 478/1968 (art. 75).
Non vi era pertanto alcuna violazione di norme imperative da parte della Controparte_1
Ricordava che la era società costituita il 31.7.2000 avente CP_1
quale oggetto sociale “mediazione marittima, anche con la formula del franchising, corsi di formazione in ambito marittimo”, ed era regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio di Genova quale società di mediazione marittima;
il Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante era indicato Persona_3
quale “preposto alla mediazione” ed era inserito nell'elenco dei mediatori marittimi “Sezione: mediatori marittimi sezione ordinaria.
Ente: Camera di Commercio. Provincia GE”.
Non a caso il precedente della Corte di Appello di Genova del 4
aprile 2008 era stato proprio pronunciato in una fattispecie in cui
16 il mediatore che reclamava il pagamento della provvigione era una s.r.l. che svolge attività di brokeraggio in forma di impresa.
L'art. 75 D.lgs 56/2010 non prevedeva affatto che l'esercizio dell'attività di mediazione marittima era a titolo personale e che tutte le persone dovevano essere iscritte al REA, ma prevedeva in realtà che tale attività ben poteva essere svolta in forma di impresa e quindi in forma collettiva.
Era la società stessa a essere iscritta al registro delle imprese in quanto soggetto che esercitava attività di mediazione marittima,
unico legittimato all'esercizio dei diritti da essa derivanti.
Non era applicabile in materia di mediazione marittima l'art. 2231
c.c., in quanto la figura del mediatore non era assimilabile a quella del professionista intellettuale.
contestava la fondatezza anche del secondo motivo Controparte_1
di appello, in quanto riteneva che sulla competenza territoriale il giudice di primo grado si era correttamente pronunciato.
L'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio era infatti fondata su un titolo che ne determinava l'esatto ammontare;
tale titolo era rappresentato dall'accordo inter partes relativo all'attività di intermediazione svolta da a partire da giugno 2021, in CP_1
forza del quale si era impegnata a corrisponderle Parte_1
il corrispettivo pari al 20% del prezzo di vendita dell'imbarcazione da all'acquirente I parametri per la Parte_1 Per_1
determinazione del quantum dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio erano, inoltre, già stati forniti con la proposizione della domanda e il Tribunale li aveva correttamente valutati.
Con riferimento al terzo motivo di appello, oltre a evidenziare la mancata dimostrazione da parte dell'appellante dell'entità
dell'asserito impegno profuso nella costruzione della barca,
17 eccepiva che il criterio dell'equità di cui all'art. Controparte_1
1755 c.c. aveva carattere sussidiario e trovava applicazione solo qualora la misura della provvigione non fosse stata stabilita dalle parti. Nel caso di specie, al contrario, il criterio per la determinazione della provvigione era stato concordato tra le parti.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 5 novembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
***
6. L'appello è ammissibile e non sono fondate le tre eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte appellata.
In merito alla prima eccezione di inammissibilità, giova evidenziare che la parziale impugnazione di una sentenza comporta acquiescenza sulle parti non impugnate solo a condizione che queste non siano collegate da un nesso di dipendenza logico-giuridica con le parti oggetto di gravame. L'oggetto del primo motivo di appello è il capo dell'ordinanza relativo alla “non rilevabilità d'ufficio della nullità della mediazione marittima per difetto di iscrizione al REA
del mediatore ed inammissibilità della relativa eccezione”. Posto
che l'eventuale dichiarazione di nullità del contratto di mediazione travolgerebbe le statuizioni dell'ordinanza relative alla valida conclusione del medesimo e alla conseguente sussistenza del diritto alla provvigione, è evidente che non è intervenuta alcuna acquiescenza da parte dell'appellante su tali capi dell'ordinanza,
che costituiscono necessario sviluppo logico del capo impugnato.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, infatti, “la formazione della cosa giudicata su un capo
della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con
18 riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati
su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza
alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste
si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il
suo presupposto” (ex multis Cass. n. 18713/2016; Cass. n. 85/2015;
Cass. n. 9141 del 2007).
Ancora, in un caso di impugnazione parziale, la Suprema Corte ha precisato che “l'acquiescenza ai sensi dell'art. 329 comma 2 c.p.c.,
ai capi della sentenza non impugnati, si verifica solo quando si desuma dall'atto in modo inequivoco la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'appello (elemento soggettivo) e le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra (elemento oggettivo) e non anche quando la parte impugnata sia sviluppo logico della parte non impugnata, per cui in realtà
l'impugnazione della argomentazione, pur distinta, della prima si ponga in nesso conseguenziale con l'altra” (Cass. n. 33/2008).
La seconda censura di inammissibilità è parimenti infondata.
Il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'incompetenza del
Tribunale di Genova e, dunque, concerne una questione in rito.
L'omesso gravame del capo dell'ordinanza impugnata relativo alla capacità di testimoniare di un teste, a prescindere da qualunque cosa egli riferisca nel merito, anche in relazione ai presupposti della competenza, non determina alcuna preclusione e/o rinuncia a riproporre in secondo grado la medesima eccezione di incompetenza.
Anche la terza eccezione di inammissibilità è infondata.
Il terzo motivo di appello, riguardante la misura della provvigione,
è ammissibile in quanto è stato proposto solo in via subordinata,
nell'eventualità in cui non venga accolta la doglianza inerente alla sussistenza stessa del diritto alla provvigione. In altri termini,
19 ponendosi l'an debeatur quale antecedente logico del riconoscimento e della determinazione del quantum debeatur, non è ravvisabile alcuna
“evidente contraddizione” in cui sarebbe asseritamente caduto l'appellante, il quale del tutto legittimamente richiede prima di accertare l'insussistenza del diritto alla provvigione e, solo in subordine, nel caso di positiva verifica della debenza della provvigione, di rideterminarne la misura.
7. Procedendo a esaminare la fondatezza dei motivi di appello,
occorre innanzitutto soffermarsi sul secondo, concernente l'eccezione di incompetenza.
Il secondo motivo di appello è infondato .
In virtù dell'art. 1182 co. 3 c.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il creditore di una somma di denaro può adire il Foro di propria residenza purché
sussista il requisito della liquidità dell'obbligazione, il cui preciso ammontare deve risultare esattamente determinato nel titolo o, comunque, determinabile in base a semplici calcoli aritmetici(cfr. Cass. civ., S.U., sent. n. 17989 del 13/09/2016).
Come correttamente statuito dal giudice di primo grado, a norma dell'art. 1182, co. 3 c.c. il credito in esame risulta certo,
esigibile e altresì liquido, posto che i criteri per la determinazione della provvigione sono stati chiaramente pattuiti tra le parti. Ciò si desume dagli scambi WhatsApp intercorsi a luglio
2021 tra il – per la – e il – per Pt_2 Controparte_1 Pt_5
la – e, in particolare, dalla conferma del Parte_3
al che il dealer designato, cioè di Pt_5 Pt_2 Pt_1 Pt_1
avrebbe corrisposto alla la provvigione nella Controparte_1
misura del 20%.
20 - : “Mi confermi scontistiche barca e accessori? Di cui il Pt_2
3% rimane al vs dealer. Ricordo un 23 ed un 25”
- : “Sì circa 23 totale e lui te la gira al 20” - ove il Pt_5
riferimento a “lui” è evidentemente al dealer di Pt_1 Pt_1
Sono rilevanti altresì gli scambi e-mail intercorsi nel marzo 2022
tra il e il , rappresentante legale della Marina di Pt_2 Per_4
, nei quali quest'ultimo confermava al la percentuale Pt_1 Pt_2
di provvigione pari al 20%.
Pertanto, il Tribunale ha ragionato correttamente nel ritenere il credito certo, liquido ed esigibile e altrettanto correttamente ha
21 riconosciuto la propria competenza sulla base del criterio del forum
destinatae solutionis.
Da qui il rigetto del secondo motivo di appello.
8. Passando all'esame del primo motivo di appello, questo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
A seguito della segnalazione – sia pur tardiva – di
[...]
il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio ex Parte_1
artt. 1418-2231 c.c. la nullità del contratto di mediazione stipulato fra il , per conto della , e Pt_2 Controparte_1 Parte_1
e ritenere di conseguenza insussistente il diritto alla
[...]
provvigione della Controparte_1
Al fine di approfondire le ragioni del mancato rispetto della normativa in materia di mediazione marittima da parte della CP_1
e la conseguente nullità del contratto di mediazione, giova
[...]
ripercorrere brevemente l'evoluzione della disciplina del mediatore marittimo in punto iscrizione al ruolo.
La legge di riferimento in materia di mediazione marittima è la n.
478 del 1968 e, all'art. 1, assoggetta(va) l'esercizio di tale attività all'iscrizione in un apposito ruolo. In particolare, quando l'attività di mediatore marittimo è esercitata in forma di impresa,
l'ordinamento prevede che i requisiti per l'iscrizione al ruolo devono essere posseduti sia dagli amministratori o titolari dell'impresa (art. 2 L. 478/1968), sia dai legali rappresentanti della stessa (art. 5 D.P.R. 66/1973 – Regolamento di esecuzione della legge n. 478/1968).
Il ruolo ex art. 1, L. 478/1968 è stato soppresso dall'art. 75 del
D.lgs 59/2010, che ha sostituito il dovere di iscrizione al ruolo con una nuova e diversa iscrizione nel registro delle imprese ovvero
22 nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), a opera della Camera di Commercio.
A norma del citato art. 75, oggi l'attività di mediatore marittimo
è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla legge. La Camera di commercio, verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel REA se l'interessato è soggetto diverso da un'impresa.
Il predetto corpus normativo precisa, sempre all'art. 75, co. 6, che
“ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge
12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste
dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA)”. In altri termini,
il legislatore ha inteso sostituire i riferimenti al precedente sistema del ruolo con quelli relativi al registro delle imprese e al REA, evitando quindi di modificare l'intero impianto normativo della legge del 1968.
Combinando il disposto degli artt. 2 della L. 478/1968, 5 del D.P.R.
66/1973 e 75 co. 6 del D.lgs 56/2010 risulta che sono tenuti al possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo – oggi registro delle imprese e REA – sia gli amministratori o titolari delle imprese che esercitano attività di mediazione marittima, sia i rappresentanti legali delle stesse.
Nel ricostruire la disciplina in materia di mediazione marittima,
occorre prendere in considerazione anche il D.M. 26 ottobre 2011,
che è intervenuto a regolare le modalità e le procedure di iscrizione nei predetti registri, in base alla riserva contenuta nell'art. 80
23 D.lgs 56/2010. Tale D.M. specifica che le imprese di mediazione marittima presentano alla Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività: 1) apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge (…) compilando la sezione SCIA del modello «MEDIATORI
MARITTIMI»; 2) le dichiarazioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e
10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del
REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.
Lo stesso D.M., all'art. 3, precisa che la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità deve essere presentata, oltre che dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria e dagli eventuali preposti,
anche da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.
Occorre infine evidenziare che né la L. 478/1968 con il suo regolamento di esecuzione, né il D.lgs 56/2010 con il suo decreto di attuazione contengono una norma simile all'art. 6 della legge sulla mediazione immobiliare (L. 39/1989), in virtù della quale hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
Tuttavia, l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione marittima
è comunque sanzionato ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 66/1973,
in base al quale “la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura vigila a che l'esercizio della mediazione sia riservato
ai soli mediatori iscritti nel ruolo [rectius registro delle imprese
o REA] e provvede a denunciare all'Autorità giudiziaria coloro che
esercitano abusivamente la professione di mediatore marittimo”.
Alla luce della breve ricostruzione della normativa di riferimento,
rileva questa Corte che nel caso di specie le disposizioni di legge
24 in tema di iscrizione al REA non sono state rispettate da parte della
Controparte_1
Come risulta dalla sua visura camerale in atti, corrisponde sicuramente al vero che è iscritta al registro delle Controparte_1
imprese, così come lo è il suo rappresentante legale, nonché
Presidente del Consiglio di amministrazione Persona_3
È altrettanto vero, tuttavia, che dalla medesima visura camerale
– il quale, come accertato in primo grado con Parte_2
decisione ormai passata in giudicato, è stato l'unico soggetto ad aver svolto, per conto della l'attività di Controparte_1
mediazione marittima nel caso di specie – risulta Consigliere di amministrazione della Controparte_1
In qualità di amministratore, per svolgere legittimamente l'attività
di mediazione marittima, il avrebbe dovuto essere iscritto, Pt_2
a norma di legge, nel REA, al pari di e della Persona_3 CP_1
stessa. È la normativa sopra richiamata a imporlo –
[...]
segnatamente gli artt. 2 della L. 478/1968 e 5 del D.P.R. 66/1973.
Nonostante la unitamente al suo rappresentante Controparte_1
legale, risulti iscritta al registro, non si può dire lo stesso del
. Pt_2
Pertanto il che nel caso di specie – come accertato con Pt_2
sentenza passata in giudicato – è stato il solo soggetto ad aver svolto attività di mediazione per conto della ha Controparte_1
25 esercitato la predetta attività in difetto dell'iscrizione al REA
prevista dalla legge e, dunque, abusivamente.
La norma di riferimento che nel caso di specie impone l'iscrizione al REA del è solo l'art. 2 della L. 478/1968, a nulla rilevando Pt_2
il D.M. del 2011 richiamato dalle parti. Ai fini del presente giudizio, pertanto, non occorre soffermarsi sulla qualificazione di tale Decreto come regolamento ovvero atto amministrativo privo di valore normativo.
Accertata la necessità dell'iscrizione del al REA affinché Pt_2
egli potesse legittimamente esercitare l'attività di mediatore marittimo per conto della sulle conseguenze Controparte_1
derivanti dall'esercizio abusivo di tale attività occorre evidenziare quanto segue.
Se è vero che la disciplina in materia di mediazione marittima non contempla una norma simile all'art. 6 della legge sulla mediazione immobiliare (L. 39/1989), che esclude espressamente il diritto alla provvigione per il mediatore che non sia iscritto all'albo, è
altrettanto vero che alla medesima conclusione si può giungere applicando alla mediazione marittima l'art. 2231 c.c.
In virtù di tale norma, “quando l'esercizio di un'attività
professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”. La ratio della norma è evidente ed è
quella di impedire, all'interno dell'ordinamento, l'esercizio di attività professionali per le quali la legge richiede il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che ne siano privi.
Per il tenore della sua ratio, dunque, l'art. 2231 c.c., sebbene collocato nell'ambito della disciplina del contratto di prestazione d'opera professionale intellettuale, è da ritenersi norma di
26 carattere generale, volta a tutelare non solo gli interessi delle categorie professionali, ma anche quelli dell'intera collettività.
In quanto tale, l'art. 2231 c.c. deve ritenersi applicabile ogniqualvolta tali interessi siano messi in pericolo, salvo che la tutela di questi sia già assicurata da una disciplina speciale. È
il caso, per esempio, della mediazione immobiliare, dove invece dell'art. 2231 c.c. trova applicazione l'art. 6 della L. 39/1989.
All'interno della speciale disciplina della mediazione marittima,
come sopra già evidenziato, non è ravvisabile alcuna norma dello stesso tenore dell'art. 6 L. 39/1989 e, pertanto, non potrà che applicarsi la norma generale di cui all'art. 2231 c.c. Dalla mancata previsione di una norma simile al citato art. 6, infatti, non può
di certo desumersi il mantenimento del diritto alla provvigione in favore di chi eserciti l'attività di mediatore marittimo senza i requisiti di legge, poiché ciò determinerebbe un'evidente incertezza nei traffici marittimi, non tollerata dall'ordinamento. Ciò viene a fortiori confermato dal fatto che la normativa di settore mostra comunque un certo sfavore verso l'esercizio abusivo della mediazione marittima. L'art. 27 del D.P.R. 66/1973 impone, infatti, alla Camera
di commercio di denunciare all'Autorità giudiziaria i casi di esercizio dell'attività di mediazione marittima da parte di chi non sia iscritto al relativo registro.
Escludere l'applicabilità dell'art. 2231 c.c. al caso di specie,
d'altronde, significherebbe avallare un meccanismo potenzialmente elusivo della normativa di riferimento. All'interno di una società
di mediazione marittima, infatti, in presenza della sola iscrizione al registro delle imprese/REA della società e del suo rappresentante legale, chiunque potrebbe operare in qualità di mediatore marittimo,
conservando il diritto alla provvigione, anche se privo dei requisiti
27 di legge. E ciò potrebbe accadere pur senza che gli unici soggetti legalmente abilitati e registrati svolgano mai in concreto l'attività di mediazione marittima.
In altri termini, se non trovasse applicazione l'art. 2231 c.c.,
tutte le volte che l'attività di mediazione marittima venisse svolta in forma imprenditoriale, si ammetterebbe un intollerabile prestito dei requisiti di professionalità e onorabilità - strettamente personali - posseduti dai soggetti legalmente abilitati e registrati in favore di chiunque svolga concretamente l'attività di mediatore per conto dell'impresa, in evidente elusione della normativa di settore.
Non colgono nel segno neppure le argomentazioni dell'appellata a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 2231 c.c. imperniate sulla materialità (e non intellettualità) della mediazione marittima e sull'assenza di riconoscimento di una funzione sociale in capo ai mediatori marittimi, affermata in un precedente di questa Corte, risalente al 2008.
Innanzitutto, la mediazione marittima non può essere definita attività di carattere materiale, in quanto qualificabile al contrario come attività economica professionale e intellettuale.
L'assoggettamento dell'esercizio dell'attività di mediazione marittima all'obbligo di iscrizione in un albo – sostituito poi con l'iscrizione in un pubblico registro – è sicuramente finalizzata a porre in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore. Inoltre, deve necessariamente essere definita
intellettuale un'attività – come quella che occupa – il cui svolgimento è subordinato al possesso di determinati requisiti di onorabilità, nonché al superamento di un pubblico esame. L'art. 10
della L. 478/1968 subordina, infatti, l'iscrizione al registro dei
28 mediatori marittimi al superamento di un esame volto a verificare la conoscenza di materie alquanto tecniche e specifiche, come per esempio le norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, leggi e regolamenti, nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, locazione e noleggio di navi e trasporto di cose, nozioni relative alla costruzione e all'esercizio della nave, conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi, nonché conoscenza pratica della lingua inglese e dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
La serietà dell'esame si evince altresì dalla composizione della commissione esaminatrice, che per legge è composta da: a) un magistrato di Corte di appello;
b) un professore universitario di diritto della navigazione e di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
c) due pubblici mediatori iscritti;
d) un rappresentante del compartimento marittimo;
e) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.
Inoltre, sul mancato riconoscimento in capo al mediatore marittimo di una funzione sociale, questa Corte dichiara di non condividere il suo precedente del 2008, rimasto peraltro isolato. La mediazione marittima, al pari delle altre professioni ordinistiche, assolve sicuramente a una particolare utilità sociale, dal momento che il legislatore, per il suo esercizio, impone il possesso di determinati requisiti di onorabilità, così come il superamento di un esame di abilitazione. Non si deve trascurare, inoltre, la previsione di sanzioni disciplinari nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa di settore.
29 La disciplina appena descritta, posta a tutela dell'interesse generale all'ordinato e corretto sviluppo di un'attività economica centrale nel contesto dei traffici marittimi, conferisce alla professione di mediatore marittimo una sicura funzione sociale.
Tutto ciò porta sicuramente ad annoverare la mediazione marittima tra quelle attività di carattere professionale e intellettuale a cui si riferisce l'art. 2231 c.c.
L'art. 2231 c.c. risulta, ancora, applicabile anche se, come osservato dall'appellata, l'attività di mediazione marittima è stata svolta, nel caso di specie, in forma di impresa. In considerazione della sua sopra richiamata ratio, infatti, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 2231 c.c. trova applicazione anche nel caso di prestazioni d'opera professionali intellettuali rese per conto di un'impresa che ha come oggetto quella stessa attività (Cass. Civ., Sez. I, 2/10/1999, n. 10937; Cass. Civ., Sez.
II, 28/05/2018, ord. n. 13342; Cass. Civ., Sez. II, 11/06/2010, n.
14085).
Infine, non deve essere trascurato che l'applicabilità dell'art. 2231 c.c. alla fattispecie del mediatore marittimo è stata già
affermata dalla Corte di Cassazione in una risalente pronuncia. La
Suprema Corte, in effetti, ha affermato che, ai sensi dell'art. 2231
c.c., l'attività di mediazione marittima svolta da soggetti non iscritti all'albo allora in vigore non dava azione per il pagamento del compenso (Cass. n. 5238/1983).
Per tutti questi motivi, l'art. 2231 c.c. è applicabile al caso di specie.
Passando all'effetto dell'applicazione di tale norma alla fattispecie in esame, la mancata iscrizione al REA da parte del
, che ha concluso l'accordo di mediazione per conto della Pt_2
30 società, determina, in considerazione dell'art. 1418 c.c., la nullità del predetto contratto per violazione dell'art. 2231 c.c. e la conseguente non debenza di alcuna provvigione nei confronti della
L'art. 2231 c.c. è, infatti, come sopra già Controparte_1
evidenziato, espressione di interessi fondamentali per l'ordinamento giuridico ed è rivolto alla protezione non solo degli interessi della categoria professionale, ma anche degli interessi generali della collettività. Pertanto, è inderogabile da parte dei contraenti.
La conclusione a cui questa Corte è giunta trova conferma nella stessa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'esecuzione
di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale
effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla
legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità
assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il
contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il
professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria
del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della
retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza
causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri
in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una
determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della
professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o
ad abilitazione” (Cass. Civ., Sez. II, 11/06/2010, n. 14085).
Da qui l'accoglimento del primo motivo di appello e la dichiarazione di nullità ex artt. 1418-2231 c.c. del contratto di mediazione tra la e la , con conseguente Controparte_1 Parte_1
insussistenza del diritto alla provvigione della Controparte_1
31 per l'attività di mediazione svolta abusivamente per suo conto dal
. Pt_2
Il motivo di appello rimanente resta assorbito dall'accoglimento della prima doglianza.
Da qui il parziale accoglimento dell'appello e la conseguente parziale riforma della sentenza appellata, così come da dispositivo.
Le spese legali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate:
-per il primo grado € 11.200,00 per compensi oltre spese generali,
c.p.a e I.V.A.( di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.300,00
per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 3.400,00 per la fase della decisione;
-per il secondo grado € 11.500,00 per compensi oltre spese generali,
c.p.a e I.V.A., (di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00
per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 4.000,00 per la fase della decisione).
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta
ogni contraria o diversa istanza, accoglie l'appello proposto da
contro l'ordinanza n. 9297 del 16 dicembre Parte_1
2024 del Tribunale di Genova ed in riforma della stessa
- dichiara la nullità del contratto di mediazione stipulato tra
e con conseguente Controparte_1 Parte_1
insussistenza del diritto alla provvigione a favore della
di cui respinge le domande;
Controparte_1
32 - condanna a rifondere al Controparte_1 Parte_1
, le spese legali di entrambi i gradi del giudizio,
[...]
liquidate per il primo grado € 11.200,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a e I.V.A. e per il secondo grado in €
11.500,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a e I.V.A.
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa
menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 12.11.2025
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Sara Tattini
Il Consigliere Estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
33