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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22627 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MANTILE BARBARA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LUPO MARIA ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 e - Parte_1 Controparte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione dalla quale è nata a [...] il [...] la figlia
[...]
- rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale sulla minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. All'udienza cartolare del 11.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento cosi come modificato ed integrato con le suddette note. Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa in decisione.
In particolare chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“1) La minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
2) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) In caso di trasferimento della residenza il genitore sarà tenuto a darne notizia all'altra con congruo preavviso, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre.
4) Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà vedere la figlia CP_1
e tenerla con sé almeno due pomeriggi a settimana, preferibilmente il lunedì dalle ore 16 alle 20 e il martedì dalle ore 14 alle 17, nonché a settimane alterne il week end dal sabato alle ore 10,00 alla sera della domenica ore 20,00. Inoltre, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il Natale
(gg 24 e 25/12) o il Capodanno 31/1 e 1/1), nonché 15 gg nel periodo estivo, da concordare il mese ed il luogo a seconda del periodo di ferie concesso al Sig da comunicare entro la fine del CP_1 mese di giugno di ogni anno alla . La minore trascorrerà il giorno di Pasqua Pt_1 Persona_1 con il padre alternandolo annualmente con il Lunedi dell'Angelo con la madre Controparte_1
. Parte_1
5) Il calendario delle visite va considerato flessibile, potendo essere derogato e/o modificato, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, previo accordo tra le parti.
6) Il sig. si impegna a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla CP_1 madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
7) Il sig. provvederà, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno CP_1 necessarie per la figlia, sino alla concorrenza del 50% ed in particolare delle spese di assistenza medica non coperte dal servizio sanitario nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ticket per le medicine, visite specialistiche, cure dentistiche), delle spese per la scuola e di istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche universitarie, libri, cancelleria ecc.), delle spese di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi culturali ecc.) così come specificato nel Protocollo stilato dal Tribunale di Napoli in data
7.3.2018.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025.
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino