Articolo 7 della Legge 12 marzo 1968, n. 478
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 ottobre 1968
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Versione
8 maggio 2010
Art. 7.
Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;
f) avere effettuato il deposito cauzionale previste dall'articolo 23.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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