Art. 7.
Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;
f) avere effettuato il deposito cauzionale previste dall'articolo 23.
Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;
f) avere effettuato il deposito cauzionale previste dall'articolo 23.