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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 31/10/2025, alle ore 12,58 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. ANTOLINI
CHIARA in sostituzione dell'Avv. ROBOTTI EMILIO per la parte resistente che viene identificata a mezzo esibizione del tesserino d.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa CP_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 13,06.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1 TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro ex art. 441 bis proc. n. 718 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. LALLI CLAUDIO
CONTRO
Cont
Controparte_3 rappresentato da Avv. ROBOTTI EMILIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17-09-2024 Parte_1 impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli con comunicazione datata 23/07/2024 e ricevuta il 30/07/2024, chiedeva l'accertamento di un rapporto a tempo indeterminato full time in luogo di quello a tempo determinato part time, rivendicava l'inquadramento superiore e lamentava il danno da usura in dipendenza dall'effettuazione sistematica di lavoro straordinario oltre i limiti fissati dal CCNL e dalle norme di legge, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia accertare che tra il signor e la Parte_1
è intercorso ed intercorre un Controparte_4 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full-time, dichiarando la inesistenza e nullità di un contratto a termine per mancanza della forma scritta e di una sottoscrizione del contratto da parte del
2 ricorrente o per quei motivi che saranno ritenuti di
Giustizia; 2) Voglia accertare e dichiarare che il ricorrente per le effettive mansioni svolte di operaio qualificato e autista con patente B aveva diritto di essere inquadrato e retribuito fin dalla assunzione nella superiore categoria B1 prevista nel CCNL Cooperative sociali;
3) Voglia quindi condannare la CP_5
Cont
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore a pagare al ricorrente a titolo di differenze retributive per tale erroneo inquadramento la complessiva somma di € 768,35 (o quella maggiore o minore somma, anche per un inquadramento intermedio che sarà ritenuto di giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) Voglia dichiarare la illegittimità/nullità del licenziamento intimato al ricorrente, dalla CP_3 convenuta con lettera datata 23/07/2024 per i motivi elencati in premessa e cioè: violazione dell'art 7 Legge 300/70, violazione dei termini previsti nel CCNL per l'adozione del provvedimento con conseguente perdita del potere disciplinare, anche e comunque per mancanza di giusta causa e giustificato motivo rilevando la sproporzione dello stesso rispetto alle previsioni codice disciplinare contenute nel CCNL
o comunque per quei motivi che saranno ritenuti di giustizia, rilevandone anche in Giudizio la totale insussistenza dei fatti contestati;
5) Voglia conseguentemente ordinare alla con Controparte_4 sede in via Bolano 16 Santo ST MA (SP), di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, quindi, stante la dichiarata volontà dello stesso di optare in luogo della reintegra alla indennità pari a n° 15 mensilità, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente a tale titolo la complessiva corrispondente somma di €
22.424,25 calcolata con riferimento a una retribuzione lorda
3 mensile di € 1.494,95 (o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
6) Voglia ancora condannare con sede in via Bolano 16 Santo Controparte_4
ST MA (SP), in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente tutte le mensilità che decorreranno tra la data del licenziamento e quella della sentenza, senza alcun limite di mensilità, nel caso di accertamento di una nullità del licenziamento per violazione di norme imperative o comunque fino ad un massimo di 12 mensilità, ovvero soltanto, in ipotesi subordinata, pari non meno delle 2 mensilità in cui doveva ancora perdurare il contratto a termine, valorizzando, ogni mensilità, nella misura richiesta di € 1.494,95 (o in quella misura che sarà ritenuta di giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge nonché al versamento dei dovuti contributi previdenziali;
7) Voglia inoltre
Cont condannare la in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno da usura per le eccessive ore di lavoro straordinario prestate la complessiva somma di €
1.833,65 (o in quella misura che sarà ritenuta di giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge…..”.
I – IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
A) LA CONTESTAZIONE
Con comunicazione del 4.7.2024 al ricorrente è stato contestato quanto segue (v. doc. 07 fasc. resistente): “nella giornata del 28/06/2024, durante il Suo orario di lavoro intorno alle ore 13:00, mentre percorreva Via dell'Argine
Destro ad Avenza (MS) Ella perdeva il controllo del mezzo in curva andando ad impattare contro la parete di un'abitazione sita lungo la strada. Tale sinistro, oltre ad averLe procurato danni fisici, ha determinato danni ingenti al mezzo a Lei assegnato (n. aziendale 366 targato FE240FV). Inoltre,
4 non ha comunicato il sinistro al Suo referente, che è stato informato da terzi sull'avvenuto sinistro. In seguito agli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, è emerso che
Ella aveva un tasso alcolemico di 0,9. Quanto accaduto è molto grave, non solo per gli ingenti danni causati al veicolo che determinano una spesa importante per la Cooperativa, oltre alle problematiche organizzative conseguenti per mantenere lo svolgimento del servizio in maniera efficiente, ma con il Suo comportamento ha messo a repentaglio al
Sua vita e quella del collega che era a bordo con Lei. Ella, inizialmente, dichiarava di essere stato solo alla guida. In seguito al controllo delle telecamere, site ad inizio di Via dell'Argine Destro, al Polizia Municipale accertava che Lei non fosse solo sul mezzo, ma era presente anche un collega sul lato passeggero che successivamente veniva identificato nella persona del collega e non se ne capisce la motivazione. Non si comprende CP_6
e non si giustifica come mai Ella fosse in compagnia del suo collega mentre dovevate essere nel pieno del servizio.
Inoltre, cosa estremamente grave, il suo tasso alcolemico.
L'aver assunto alcolici durante l'orario di lavoro è contro i principi che regolano l'attività lavorativa della
Cooperativa e la sua mission, è un comportamento gravissimo, non tollerabile in qualunque organizzazione ma ancor più in una realtà che si occupa del recupero di persone con problematiche di alcolismo ed altre dipendenze. Ulteriormente, si sottolinea come non molto tempo fa, il giorno 21 giugno
2024 alle ore 12:30 presso la sede della Cooperativa a
Carrara, si era tenuta una riunione dove il Responsabile dell'Unità di Business, Sig. aveva ribadito Persona_1 in modo chiaro e preciso l'assoluto divieto di bere durante l'orario di lavoro. Nel ricordarLe che: - ai sensi dell'art. 40 del CCNL Cooperative Sociali, "la lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del
5 campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale e alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri"; - ai sensi dell'art. 3 dei
Principi Fondamentali del Regolamento interno li dipendente
"Non può bere alcolici sul posto di lavoro, né al di fuori se il suo inserimento lavorativo è collegato a programmi terapeutici di cura per problematiche specifiche." Siamo quindi con la presente a contestarLe di aver tenuto un comportamento idoneo a ledere il vincolo fiduciario non consono, negligente, in evidente e palese violazione del dovere di correttezza e buona fede cui è tenuto li dipendente nell'esecuzione del contratto di lavoro. La invitiamo a chiarire al Sua posizione, comunicando le Sue eventuali giustificazioni entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della presente lettera, alternativamente ai seguenti recapiti: -
- raccomandata Email_1 Email_2 con ricevuta di ritorno a Ma.Ris. c.a. Ufficio Legale
- Via Bolano 16 - 19037 Santo ST di MA. Resta inteso che ci riserviamo l'adozione dei Suoi confronti di qualunque provvedimento all'esito delle giustificazioni da Lei fornite o in mancanza di loro tempestivo inoltro.”
B) LA CENSURA RELATIVA ALLA OMESSA RICEZIONE DELLA
CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
Il ricorrente ha negato di aver mai ricevuto la predetta incolpazione disciplinare, asserendo che il licenziamento era inefficace e nullo per mancata contestazione del fatto e per mancato riconoscimento del diritto di difesa.
6 A fronte della produzione da parte resistente della contestazione consegnata a mani il 10-07-24 firmata per ricevuta, il ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione.
Con riguardo alla comunicazione spedita per raccomandata, è stata evidenziata la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo sufficiente l'interrogazione a Poste con esito positivo (consegna al 16.07.24, v. doc. n. 7 parte resistente) a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione della contestazione.
La Cooperativa veniva autorizzata a richiedere alle
[...]
copia dell'avviso di ricevimento (andato CP_7 smarrito) della raccomandata n. 154049799771 relativa alla contestazione disciplinare del 4-07-24.
E' stata quindi depositata cartolina di ricevimento non originale definita "DUPLICATO" predisposta dall'Ufficio
Postale, come si legge sul retro della stessa (v. doc. n. 26
e 7 fasc. resistente).
Dall'avviso si evince che la raccomandata ha come destinatario via Alteta 7 a Massa, e che nello SPzio Parte_1 relativo alla "Firma per esteso del ricevente Parte_2
è stata inserita la parola in stampatello "FAMILIARE"; la data di consegna è il 16.07.24 e sotto la voce "Firma dell'incaricato della distribuzione" è stata inserita la dicitura in stampatello "VIDIMATO D'UFFICIO".
Secondo parte ricorrente il "DUPLICATO" non costituisce valida prova di ricevimento in quanto non prova il nome e cognome del ricevente, chi sia il "FAMILIARE" e chi sia l'incaricato che abbia consegnato il plico, con conseguente inesistenza o nullità della notifica attraverso il servizio postale.
Al che si rileva, anzitutto, che nella fattispecie in esame viene in rilievo non un atto giudiziario spedito con raccomandata AR ma una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, la cui disciplina è contenuta essenzialmente nel
D.P.R. n. 655/1982, nei decreti del ministero dello Sviluppo
7 economico del 1° ottobre 2008 (Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale) e del ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 e SMI
(Regolamento postale del 2013).
Infatti, bisogna distinguere tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla L. n. 890 del 1982) e quelle della spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario e non la L. n. 890 del 1982.
Nel primo caso l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della legge n.
890 del 1982, art. 4 comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso.
Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata legge n. 890 del
1982, art. l, gode della medesima forza certificatoria di cui
è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale.
8 Nel secondo caso, l'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 prescrive che l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario. In ordine alla consegna del plico,
l'operatore postale segue l'ordine previsto dall'art. 39 del decreto del ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001, che prevede come siano abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Attualmente l'art. 2 dell' Allegato A alla delibera n.
385/13/CONS “Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di
[...]
”, rubricato “Invii di corrispondenza” distingue tra CP_7 la posta raccomandata (lett. c) e gli atti giudiziari (lett.
d), qualificando soltanto quest'ultimo come “servizio di posta raccomandata attinente alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati secondo le disposizioni normative citate e successive modifiche e integrazioni.”
All'art. 21 si distingue tra Invii semplici e invii a firma.
L'art. 21, I comma, quanto agli invii a firma, dispone che il
“recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e
30, previa firma per ricevuta”; l'art. 21 al comma 2 prevede che “Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio”.
In base all'art. 27 “Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i
9 componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.”.
Soltanto in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario e di consegna del piego presso l'ufficio postale
è previsto, dall'art. 25, che “L'addetto alla consegna presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione accerta l'identità di chi si presenta per il ritiro”.
Conseguentemente, nell'avviso di ricevimento non vi è alcuno SPzio riservato espressamente al destinatario, né ai soggetti diversi dal destinatario che accettino la consegna del piego raccomandato, nel quale specificare la relazione giuridica col predetto (ad. es. coniuge convivente, dipendente addetto al ritiro della corrispondenza etc.).
E' previsto soltanto lo SPzio per la “Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)” trovato presso la residenza del destinatario, il quale non deve coincidere necessariamente col predetto e non deve indicare la qualifica, presumendosi, secondo l'id quod plerumque accidit, che presso tale luogo accetti la consegna di una raccomandata soltanto uno dei soggetti indicati nell'art. 27 regolamento postale.
Sarebbe infatti assai inusuale il ritiro da parte di un intruso o di una persona presente nella residenza di un'altra persona del tutto occasionalmente.
Nel caso di raccomandata ordinaria, quindi, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è
10 superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
In base all'art. 1335 c.c., infatti, ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge “all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”, in tal modo tutelandosi il diritto di difesa del destinatario ignaro ed incolpevole.
Non è, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità ove l'avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto.
Cfr., ex aliis, Corte di Cassazione ordinanza n. 14941/2020.
V. anche Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019;
Consiglio di Stato sez. II, 05/02/2024, (ud. 23/01/2024, dep.
05/02/2024), n. 1172.
In secondo luogo, il duplicato predisposto da CP_7 non è una fotocopia dell'originario avviso di ricevimento, limitandosi a riportare gli elementi in quello contenuti e risultanti dai registri postali.
Cf. Corte di cassazione n. 13798/22: <…va data continuità ai principi enunciati da questa Corte in tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, secondo cui "... il duplicato dell'avviso di ricevimento... non richiede affatto, per la sua efficacia, la sottoscrizione della persona cui il piego fu consegnato, essendo essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che debbono essere contenute nell'avviso di ricevimento facendo anche menzione della persona che ha ricevuto il piego" (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3920 del 25/10/1956, Rv. 881909). Infatti
"L'avviso di ricevimento - o, in caso di smarrimento o distruzione, il suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale
11 - è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita;
il duplicato costituisce la riproduzione di un documento, al quale deve essere conforme per produrne gli effetti;
conseguentemente, non costituisce prova dell'avvenuta notifica il documento il cui contenuto non sia conforme a quello dell'avviso di ricevimento" (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 1996 del 22/02/2000, Rv. 534239). Tanto è vero che, ove sia completo di tutti i suoi elementi, il duplicato dell'avviso di ricevimento, o della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza del plico (cd. CAD) "... ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22348 del 15/10/2020, Rv.
659082).
Per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre dunque che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva "... il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14574 del
06/06/2018, Rv. 648777). Dunque, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta ricezione del plico "... può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi del D.P.R. n. 655 del
1982, art. 8 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell'emenda della L. n. 890 del
12 1982, art. 6, introdotta dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 97-bis, lett. e), come modificato dalla L. n. 205 del
2017, art. 1, comma 461); in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2551 del 30/01/2019,
Rv. 652663, che ha ritenuto inidoneo, a tal fine, un duplicato recante un timbro con la firma dell'agente addetto al recapito nella colonna riferita alla "consegna a domicilio", sullo SPzio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, ma privo di indicazione del soggetto che avrebbe ricevuto l'atto e di barratura di alcuna delle caselle previste dal modello).>
A parere della decidente la dicitura “FAMILIARE” è idonea in quanto attestante il rispetto dell'art. 39 del decreto del ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 e dell'art. 27 del regolamento postale del 2013, di cui si è già dato conto, che consentono la consegna del plico presso il domicilio del destinatario anche ai familiari che si qualificano tali (senza necessità di una identificazione da parte dell'incaricato del pubblico servizio) e che appongano una sottoscrizione illeggibile.
Quanto alla voce "VIDIMATO D'UFFICIO", la stessa attesta con sufficiente chiarezza la riferibilità del procedimento notificatorio all'ufficio postale.
Pertanto, considerati anche i minori oneri formali richiesti dal regolamento postale rispetto alle notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta cui si riferisce la predetta pronuncia, deve concludersi che sussiste la prova della consegna della contestazione disciplinare presso l'indirizzo del ricorrente;
che, conseguentemente, deve presumersi la conoscenza della stessa in capo al predetto;
che il lavoratore
13 non ha né dedotto né tanto meno provato di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Quindi, non è necessario istruire l'istanza di verificazione relativamente alla sottoscrizione, disconosciuta, apposta sulla comunicazione a mani della contestazione.
C) IL PRETESO SUPERAMENTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE E LA CONSEGUENTE DECADENZA DEL POTERE
DISCIPLINARE
Il ricorrente sostiene che, poiché il CCNL Cooperative sociali all'art. 42 prevede l' obbligo di comunicare il provvedimento disciplinare entro 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni e in assenza delle stesse entro 10 giorni successivi a quello di scadenza del termine legale di 5 giorni, il licenziamento intimato con lettera datata 23/07/2024 è tardivo rispetto alla contestazione disciplinare del 03/07/2024 ed illegittimo per decadenza dal potere disciplinare in capo alla società datrice di lavoro, considerato che in caso di inosservanza dei predetti termini la disciplina collettiva prevede che “le giustificazioni si intendono accolte”.
L'art. 42 CCNL Coop. Sociali, per quanto qui di interesse, dispone: “…Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni. Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte."
14 Anzitutto si rileva che, sebbene la comunicazione di licenziamento faccia riferimento alla contestazione del 3 luglio, da quest'ultima risulta la data del 4-07-24; dalla distinta di si desume che la spedizione è stata CP_7 effettuata il 5 luglio e dal duplicato dell'avviso di ricevimento si evince che la consegna è avvenuta il 16-07-24
(v. doc. n. 26 fasc. resistente).
Il termine per provvedere individuato dallo stesso ricorrente, decorrente necessariamente dalla data di ricezione della contestazione (visto che solo da tale data può decorrere il termine di 5 giorni per rendere le giustificazioni), scadeva il 31 luglio e quindi il licenziamento intimato con raccomandata spedita il 24/07/2024 e pervenuta il 30/07/2024 è senz'altro tempestiva.
Il predetto termine è stato osservato anche se si dovesse considerare la data della supposta consegna a mani del 10 luglio, visto che per individuare un termine di decadenza deve aversi riguardo alla data di spedizione della raccomandata
(nella specie il 24-07-24) e non alla data di ricezione della stessa (il 30-07-24).
Peraltro, la norma collettiva prevede espressamente la consumazione del potere disciplinare soltanto nel caso in cui vengano presentate giustificazioni, onerando il datore di lavoro di contrastarle tempestivamente, ma non nel caso che tali giustificazioni non vengano presentate, come nella fattispecie in esame.
Non pare che l'estensione analogica operata dall'interpretazione suggerita da parte ricorrente sia sorretta dalla eadem ratio.
D) LA FONDATEZZA DEGLI ADDEBITI
Il ricorrente nel procedimento disciplinare non ha reso giustificazioni.
15 Nell'odierno giudizio il predetto ha negato di aver guidato sotto l'effetto dell'alcol, come era testimoniato dal fatto che le forze dell'ordine intervenute non avevano rilevato alcunché al riguardo ed ha imputato la perdita di controllo dell'automezzo all'usura dei pneumatici.
Parte resistente ha depositato il verbale n. 338/24 dei VVUU
(v. doc. n. 10) che si riferisce all' incidente verificatosi poco prima di quello di cui all'incolpazione (c'è stata collisione degli specchietti tra un'auto ed il mezzo guidato dal ricorrente); dallo stesso si evince che non sono stati presi provvedimenti per l'impossibilità di ricostruire esattamente le posizioni dei veicoli coinvolti.
Il ricorrente ha dichiarato di non essersi accorto di niente.
Allegate al verbale ci sono anche le foto dell'autocarro guidato dal ricorrente, da cui si può notare che il pneumatico anteriore sinistro (il destro non è visibile) presenta un regolare battistrada.
Si veda anche la foto di cui al doc. n. 12 fasc. resistente.
Si consideri poi che il ricorrente non ha detto nulla circa i pneumatici né nella dichiarazione del 28-06-24, stesso giorno dei due incidenti (v. doc n. 8 fasc. resistente), ove si è limitato a dire di aver perso il controllo del mezzo, né ai
VVUU che lo hanno interrogato successivamente (v. verbale n.
338-24).
La dinamica dell'incidente per cui è causa è riportata nel verbale del nucleo infortunistica stradale di Carrara 339-24 acquisito in corso di causa: “Il sig. Parte_1 alla guida del veicolo speciale Renault Maxity targato
FE240FV (Veicolo A) percorreva la Via Argine Destro verso mare;
giunto alla fine della strada e precisamente alla stradina di collegamento con la Via Cairoli, non era in grado di compiere in sicurezza le manovre richieste dalla circolazione in quanto, invece di svoltare a destra, andava diritto andando ad urtare con il proprio
16 anteriore il muro ivi esistente. Alla stesura della dinamica si è giunti sulla scorta delle dichiarazioni rese dal trasportato del Veicolo A, dai danni rilevati sul veicolo coinvolto e dalla visione della situazione ambientale riscontrata al momento dell'intervento."
Non constano rilievi in ordine allo stato degli pneumatici.
Il fatto che non si sia accorto di niente durante la Parte_1 collisione con un'altra autovettura e che abbia poi perso, dopo circa un quarto d'ora, il controllo del mezzo già depone per uno stato di alterazione.
I VV.UU. non hanno rilevato il superamento del limite alcolemico soltanto perché al momento dell'arrivo dei predetti il ricorrente era assente in quanto trasportato al NOA dal
118.
Dal verbale di pronto soccorso del NOA del 28-06-24, acquisito in corso di causa, relativo a si evince Parte_1 che le analisi effettuate sul predetto hanno evidenziato un valore di etanolo molto alto, pari a 1,15 g/l.
E) LA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO
Oltre che una condotta sanzionata penalmente dal codice della strada con l'arresto, viene in rilievo un comportamento vietato dal regolamento e dal Codice etico della Cooperativa, nonché dal , che ha messo in pericolo l'incolumità dello CP_8 stesso ricorrente e del collega (che oltre tutto non avrebbe dovuto essere trasportato su un mezzo aziendale in orario di lavoro) e che ha causato notevoli danni al veicolo aziendale, come si evince dalle fotografie in atti. Senza contare il potenziale danno ai rapporti negoziali tra e CP_3 appaltante.
L'art. 42 Lett. E) del CCNL applicato (v. doc. 4 fasc. resistente) prevede, tra i motivi di licenziamento, la
“grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle
17 persone o alla sicurezza degli ambienti affidati” e le “azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa”.
La gravità dei fatti in sé ed in relazione all'attività svolta dalla giustificano l'irrimediabile lesione del CP_3 vincolo fiduciario ed inducono a ritenere la proporzionalità della sanzione applicata.
II – RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME
Il ricorrente ha dedotto di non aver mai sottoscritto un contratto a tempo determinato part time.
Controparte, costituendosi in giudizio, ha contestato tale affermazione producendo copia del contratto a suo dire sottoscritta dal lavoratore (v. doc. n. 6 fasc. resistente).
Il difensore, nell'interesse del lavoratore, ha tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione e la cooperativa ha formulato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Al che si rileva che sul contratto a tempo determinato non risulta apposta una sottoscrizione autografa: al posto della firma ci sono un nome e cognome scritti a stampatello e vergati dalla stessa mano che ha predisposto il modulo per la l'informativa privacy.
Le sottoscrizioni apparentemente del ricorrente sono state invece apposte sul modulo della privacy e sulle comunicazioni relative alle proroghe, ma le stesse non possono supplire al difetto dell'originaria sottoscrizione.
Pertanto, non è necessario istruire l'istanza di verificazione e deve ritenersi che il rapporto si sia costituito di fatto come un ordinario rapporto a tempo indeterminato a tempo pieno.
Peraltro, la natura del rapporto (a tempo indeterminato o determinato) è rilevante soltanto per l'individuazione della tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo, ipotesi da escludersi nella fattispecie in esame.
18 III - L'INQUADRAMENTO SUPERIORE NEL LIVELLO B1 RICONOSCIUTO
SOLTANTO DAL 01.03.2024.
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della
[...] dal 02/05/2023 al 30/07/2024 con Controparte_4 qualifica di operaio appartenente alla categoria A posizione economica 1 del CCNL del settore Cooperative sociali dalla assunzione al 28/02/2024, mentre dal 01/03/2024 fino al termine è stato inquadrato nella B1.
Parte ricorrente ha dedotto, senza incorrere in specifiche contestazioni, che la sua attività si svolgeva nell'ambito del servizio di manutenzione aree verdi nel Comune di
Carrara, avendo la cooperativa ricevuto in appalto tale servizio da NA SP (società partecipata del CP_9
; che tale attività comportava la funzione di autista
[...] con patente B di un Porter Piaggio 2 posti con cassone o di un Fiat UC (all'interno del quale erano caricati tutti gli attrezzi per il taglio dell'erba) con il quale da solo o insieme ad un collega, procedeva al taglio e alla raccolta dell'erba delle aree verdi;
che operava utilizzando i macchinari a motore per il taglio del verde in piena autonomia esecutiva, insieme talvolta ad un collega, senza che tra i due vi fosse posizione di supremazia gerarchica;
che, quindi, aveva operato come operaio qualificato e come autista.
Le contestazioni di parte resistente paiono generiche, essendosi la cooperativa limitata ad affermare che le circostanze di fatto allegate dal ricorrente non sono vere (v. cap. 11 della memoria di costituzione) e a precisare, nel cap.
12, che, a causa anche della cessazione del servizio di manutenzione del verde (doc. 19 - doc. 20 - doc. 21), il ricorrente è stato destinato al servizio raccolta vetro nel
Comune di Carrara per conto di Nausicaa S.p.A. a partire dal
01.12.2023, come da comunicazioni firmate per ricevuta e accettazione dal ricorrente (doc. 18), senza tuttavia in alcun
19 modo motivare in ordine al riconoscimento dell'inquadramento superiore a far data dal 01/03/2024.
Pertanto, non è necessaria l'istruttoria orale.
L'art. 47 CCNL prevede che all'Area/categoria A appartengano le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico- manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite.
Ecco i profili del livello A1) (ex 1° livello): l'Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.
Il livello A2) (ex 2° livello) si attaglia ai Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina.
Invece all'Area/categoria B appartengono le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite.
Tra i profili professionali troviamo l' Operaia/o qualificata/o, l'autista con patente B/C.
La guida di veicoli aziendali con patente B e l'utilizzo di macchinari a motore per il taglio del verde, attività che non possono essere ritenute semplici, inducono a ritenere corretto l'inquadramento nella categoria B.
Anche i conteggi sindacali non sono stati analiticamente contestati;
quindi non è necessaria la CTU contabile.
E' pertanto dovuto l'importo richiesto di € 768,35.
20 IV - RISARCIMENTO DEL DANNO DA USURA CONSEGUENTE A
STRAORDINARIO ABNORME
Parte ricorrente ha affermato che ha reso pesantissime prestazioni supplementari e straordinarie mensili pari a complessive 652 ore dal maggio 2023 al giugno 2024; che, anche calcolando ed escludendo le ore di lavoro supplementari, le prestazioni straordinarie rimanevano comunque ben superiori al limite del CCNL di 100 ore annue (che potevano diventano 150 solo con accordi sindacali non presenti nel caso in esame), ma anche al limite legale di n. 250 ore annue;
che la abnormità delle prestazioni straordinarie imposte dall'azienda, e fornite dal ricorrente, avevano compromesso l'integrità psicofisica e la vita di relazione del lavoratore.
Secondo parte resistente in realtà le ore di straordinario prestate (ed integralmente pagate al ricorrente), non superavano i limiti di Legge e di CCNL;
che secondo la giurisprudenza la violazione dei predetti limiti era rilevante ai fini del risarcimento del danno soltanto se protratta per diversi anni, cagionando così al lavoratore un danno da usura - psicofisica di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico;
che solo in tal caso l'esistenza del danno poteva essere presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del risarcimento occorreva tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.
Anzitutto, si rileva che, non essendo stato firmato un CT part-time, non si deve considerare l'orario supplementare ma soltanto lo straordinario.
Esaminando i prospetti paga si evince che nel periodo dal maggio 2023 al maggio 2024 (a giugno non è stato espletato lavoro straordinario) il ricorrente ha svolto (tutti i mesi da
21 maggio 2023 a gennaio 2024) un totale di 381 ore di straordinario, escluso il lavoro “supplementare” non configurabile.
Con riguardo alle norme di legge, in via generale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
Gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. cit. rimandano alle disposizioni dei contratti collettivi, demandando a questi ultimi la definizione della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, l'eventuale elevazione di tale limite
“a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi”, nonché le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
Solo in difetto di disciplina collettiva applicabile, il limite di lavoro straordinario è definito dalla legge in 250 ore annue.
L'art. 57 del CCNL stabilisce un tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.
E' possibile arrivare a 150 ore in caso di accordi sindacali, che non risultano nella fattispecie in esame.
La giurisprudenza della S.C. in tema di violazione sistematica dei limiti al lavoro straordinario, al contrario dell'ipotesi di definitiva soppressione del riposo settimanale, pare non univoca.
V. Cass. Ord. Ord. 29.9.2021, n. 26450: <…la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in
22 quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581,
Cass. 10.5.2019 n. 12540)>.
V. Cass. Sez. L. - , Ordinanza n. 16711 del 05/08/2020: “…la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell'art. 2087
c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore;
peraltro, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell'orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere "in re ipsa", nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce per ottenere il risarcimento è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore.
Peraltro, la predetta sentenza, che riguarda la dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, si riferisce ad una fattispecie in cui il periodo di riferimento è di quattro anni e mezzo.
Inoltre, la pronuncia cita come precedenti sentenze rese in materia di violazione delle regole sui riposi, mentre, con
23 espresso riferimento alla violazione sistematica dei limiti dello straordinario, cita soltanto una sentenza: “…questa
Corte ha in proposito ritenuto l'esistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, allorquando si agisca per il riconoscimento di responsabilità da carattere usurante della prestazione quale effetto di per sé solo del superamento delle specifiche regole di legge o contrattazione sui riposi (Cass.
15 luglio 2019, n. 18884; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563;
Cass. 14 luglio 2015, n. 14710) od alla sistematica violazione dei massimi previsti per lo straordinario (Cass. 10 maggio
2019, n. 12538) applicabili al caso interessato;
”.
Da evidenziare che la sentenza n. 12538/2019 si riferisce a prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni.
Quindi, il contrasto è apparente in quanto le nette affermazioni in tema di danno in re ipsa vanno lette alla luce dell'unico precedente richiamato.
V. anche Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 34968 del 28/11/2022 che richiede la prova del danno: In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili.
24 In conclusione, nonostante l'elevato numero di ore di lavoro straordinario sia potenzialmente idoneo ad essere fonte di danno, non pare possa ancora parlarsi di abnormità e di danno in re ipsa, avuto riguardo all'arco temporale di riferimento
(circa un anno).
Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto provare il danno all'integrità psico-fisica e alla vita di relazione viceversa soltanto affermato.
Infatti, sul presupposto erroneo della sussistenza di un danno in re ipsa, non sono state compiute allegazioni al riguardo, non fornendosi così al giudice gli elementi per poter, eventualmente, ritenere raggiunta la prova di cui agli artt.
2727 e 2729 c.c.
Quanto alla prova orale, il cap. n. 32 delle premesse del ricorso (“la abnormità delle prestazioni straordinarie imposte dall'azienda, e fornite dal ricorrente, hanno compromesso l'integrità psicofisica e la vita di relazione del lavoratore”) non è stato ammesso in quanto generico e valutativo.
Quindi, la domanda deve essere rigettata.
La soccombenza reciproca induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1)accerta che tra e la Parte_1 Controparte_4
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a
[...] tempo indeterminato con orario full-time stante il difetto di una valida sottoscrizione di un contratto a tempo determinato part time;
25 2) accerta che il ricorrente per le effettive mansioni svolte di operaio qualificato e autista con patente B aveva diritto di essere inquadrato e retribuito fin dalla assunzione (02/05/2023) nella superiore categoria B posizione economica 1 prevista dal CCNL Cooperative sociali;
3) per l'effetto, condanna la Controparte_5
Cont
in persona del legale rappresentante pro tempore a
[...] pagare al ricorrente a titolo di differenze retributive per tale erroneo inquadramento la complessiva somma di €
768,35,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
3)dichiara la compensazione tra le parti delle spese legali.
Dispone trasmettersi copia degli atti (in particolare sentenza e verbale del Pronto Soccorso del 28-06-24) al PM sede per quanto di eventuale competenza in relazione alla guida di un automezzo con tasso alcolemico di 1,15 g/l.
MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.
Massa, 31/10/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
26
CHIARA in sostituzione dell'Avv. ROBOTTI EMILIO per la parte resistente che viene identificata a mezzo esibizione del tesserino d.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa CP_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 13,06.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1 TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro ex art. 441 bis proc. n. 718 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. LALLI CLAUDIO
CONTRO
Cont
Controparte_3 rappresentato da Avv. ROBOTTI EMILIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17-09-2024 Parte_1 impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli con comunicazione datata 23/07/2024 e ricevuta il 30/07/2024, chiedeva l'accertamento di un rapporto a tempo indeterminato full time in luogo di quello a tempo determinato part time, rivendicava l'inquadramento superiore e lamentava il danno da usura in dipendenza dall'effettuazione sistematica di lavoro straordinario oltre i limiti fissati dal CCNL e dalle norme di legge, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia accertare che tra il signor e la Parte_1
è intercorso ed intercorre un Controparte_4 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full-time, dichiarando la inesistenza e nullità di un contratto a termine per mancanza della forma scritta e di una sottoscrizione del contratto da parte del
2 ricorrente o per quei motivi che saranno ritenuti di
Giustizia; 2) Voglia accertare e dichiarare che il ricorrente per le effettive mansioni svolte di operaio qualificato e autista con patente B aveva diritto di essere inquadrato e retribuito fin dalla assunzione nella superiore categoria B1 prevista nel CCNL Cooperative sociali;
3) Voglia quindi condannare la CP_5
Cont
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore a pagare al ricorrente a titolo di differenze retributive per tale erroneo inquadramento la complessiva somma di € 768,35 (o quella maggiore o minore somma, anche per un inquadramento intermedio che sarà ritenuto di giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) Voglia dichiarare la illegittimità/nullità del licenziamento intimato al ricorrente, dalla CP_3 convenuta con lettera datata 23/07/2024 per i motivi elencati in premessa e cioè: violazione dell'art 7 Legge 300/70, violazione dei termini previsti nel CCNL per l'adozione del provvedimento con conseguente perdita del potere disciplinare, anche e comunque per mancanza di giusta causa e giustificato motivo rilevando la sproporzione dello stesso rispetto alle previsioni codice disciplinare contenute nel CCNL
o comunque per quei motivi che saranno ritenuti di giustizia, rilevandone anche in Giudizio la totale insussistenza dei fatti contestati;
5) Voglia conseguentemente ordinare alla con Controparte_4 sede in via Bolano 16 Santo ST MA (SP), di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, quindi, stante la dichiarata volontà dello stesso di optare in luogo della reintegra alla indennità pari a n° 15 mensilità, condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente a tale titolo la complessiva corrispondente somma di €
22.424,25 calcolata con riferimento a una retribuzione lorda
3 mensile di € 1.494,95 (o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
6) Voglia ancora condannare con sede in via Bolano 16 Santo Controparte_4
ST MA (SP), in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente tutte le mensilità che decorreranno tra la data del licenziamento e quella della sentenza, senza alcun limite di mensilità, nel caso di accertamento di una nullità del licenziamento per violazione di norme imperative o comunque fino ad un massimo di 12 mensilità, ovvero soltanto, in ipotesi subordinata, pari non meno delle 2 mensilità in cui doveva ancora perdurare il contratto a termine, valorizzando, ogni mensilità, nella misura richiesta di € 1.494,95 (o in quella misura che sarà ritenuta di giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge nonché al versamento dei dovuti contributi previdenziali;
7) Voglia inoltre
Cont condannare la in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno da usura per le eccessive ore di lavoro straordinario prestate la complessiva somma di €
1.833,65 (o in quella misura che sarà ritenuta di giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge…..”.
I – IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
A) LA CONTESTAZIONE
Con comunicazione del 4.7.2024 al ricorrente è stato contestato quanto segue (v. doc. 07 fasc. resistente): “nella giornata del 28/06/2024, durante il Suo orario di lavoro intorno alle ore 13:00, mentre percorreva Via dell'Argine
Destro ad Avenza (MS) Ella perdeva il controllo del mezzo in curva andando ad impattare contro la parete di un'abitazione sita lungo la strada. Tale sinistro, oltre ad averLe procurato danni fisici, ha determinato danni ingenti al mezzo a Lei assegnato (n. aziendale 366 targato FE240FV). Inoltre,
4 non ha comunicato il sinistro al Suo referente, che è stato informato da terzi sull'avvenuto sinistro. In seguito agli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, è emerso che
Ella aveva un tasso alcolemico di 0,9. Quanto accaduto è molto grave, non solo per gli ingenti danni causati al veicolo che determinano una spesa importante per la Cooperativa, oltre alle problematiche organizzative conseguenti per mantenere lo svolgimento del servizio in maniera efficiente, ma con il Suo comportamento ha messo a repentaglio al
Sua vita e quella del collega che era a bordo con Lei. Ella, inizialmente, dichiarava di essere stato solo alla guida. In seguito al controllo delle telecamere, site ad inizio di Via dell'Argine Destro, al Polizia Municipale accertava che Lei non fosse solo sul mezzo, ma era presente anche un collega sul lato passeggero che successivamente veniva identificato nella persona del collega e non se ne capisce la motivazione. Non si comprende CP_6
e non si giustifica come mai Ella fosse in compagnia del suo collega mentre dovevate essere nel pieno del servizio.
Inoltre, cosa estremamente grave, il suo tasso alcolemico.
L'aver assunto alcolici durante l'orario di lavoro è contro i principi che regolano l'attività lavorativa della
Cooperativa e la sua mission, è un comportamento gravissimo, non tollerabile in qualunque organizzazione ma ancor più in una realtà che si occupa del recupero di persone con problematiche di alcolismo ed altre dipendenze. Ulteriormente, si sottolinea come non molto tempo fa, il giorno 21 giugno
2024 alle ore 12:30 presso la sede della Cooperativa a
Carrara, si era tenuta una riunione dove il Responsabile dell'Unità di Business, Sig. aveva ribadito Persona_1 in modo chiaro e preciso l'assoluto divieto di bere durante l'orario di lavoro. Nel ricordarLe che: - ai sensi dell'art. 40 del CCNL Cooperative Sociali, "la lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del
5 campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale e alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri"; - ai sensi dell'art. 3 dei
Principi Fondamentali del Regolamento interno li dipendente
"Non può bere alcolici sul posto di lavoro, né al di fuori se il suo inserimento lavorativo è collegato a programmi terapeutici di cura per problematiche specifiche." Siamo quindi con la presente a contestarLe di aver tenuto un comportamento idoneo a ledere il vincolo fiduciario non consono, negligente, in evidente e palese violazione del dovere di correttezza e buona fede cui è tenuto li dipendente nell'esecuzione del contratto di lavoro. La invitiamo a chiarire al Sua posizione, comunicando le Sue eventuali giustificazioni entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della presente lettera, alternativamente ai seguenti recapiti: -
- raccomandata Email_1 Email_2 con ricevuta di ritorno a Ma.Ris. c.a. Ufficio Legale
- Via Bolano 16 - 19037 Santo ST di MA. Resta inteso che ci riserviamo l'adozione dei Suoi confronti di qualunque provvedimento all'esito delle giustificazioni da Lei fornite o in mancanza di loro tempestivo inoltro.”
B) LA CENSURA RELATIVA ALLA OMESSA RICEZIONE DELLA
CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
Il ricorrente ha negato di aver mai ricevuto la predetta incolpazione disciplinare, asserendo che il licenziamento era inefficace e nullo per mancata contestazione del fatto e per mancato riconoscimento del diritto di difesa.
6 A fronte della produzione da parte resistente della contestazione consegnata a mani il 10-07-24 firmata per ricevuta, il ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione.
Con riguardo alla comunicazione spedita per raccomandata, è stata evidenziata la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo sufficiente l'interrogazione a Poste con esito positivo (consegna al 16.07.24, v. doc. n. 7 parte resistente) a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione della contestazione.
La Cooperativa veniva autorizzata a richiedere alle
[...]
copia dell'avviso di ricevimento (andato CP_7 smarrito) della raccomandata n. 154049799771 relativa alla contestazione disciplinare del 4-07-24.
E' stata quindi depositata cartolina di ricevimento non originale definita "DUPLICATO" predisposta dall'Ufficio
Postale, come si legge sul retro della stessa (v. doc. n. 26
e 7 fasc. resistente).
Dall'avviso si evince che la raccomandata ha come destinatario via Alteta 7 a Massa, e che nello SPzio Parte_1 relativo alla "Firma per esteso del ricevente Parte_2
è stata inserita la parola in stampatello "FAMILIARE"; la data di consegna è il 16.07.24 e sotto la voce "Firma dell'incaricato della distribuzione" è stata inserita la dicitura in stampatello "VIDIMATO D'UFFICIO".
Secondo parte ricorrente il "DUPLICATO" non costituisce valida prova di ricevimento in quanto non prova il nome e cognome del ricevente, chi sia il "FAMILIARE" e chi sia l'incaricato che abbia consegnato il plico, con conseguente inesistenza o nullità della notifica attraverso il servizio postale.
Al che si rileva, anzitutto, che nella fattispecie in esame viene in rilievo non un atto giudiziario spedito con raccomandata AR ma una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, la cui disciplina è contenuta essenzialmente nel
D.P.R. n. 655/1982, nei decreti del ministero dello Sviluppo
7 economico del 1° ottobre 2008 (Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale) e del ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 e SMI
(Regolamento postale del 2013).
Infatti, bisogna distinguere tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla L. n. 890 del 1982) e quelle della spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario e non la L. n. 890 del 1982.
Nel primo caso l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della legge n.
890 del 1982, art. 4 comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso.
Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata legge n. 890 del
1982, art. l, gode della medesima forza certificatoria di cui
è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale.
8 Nel secondo caso, l'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 prescrive che l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario. In ordine alla consegna del plico,
l'operatore postale segue l'ordine previsto dall'art. 39 del decreto del ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001, che prevede come siano abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Attualmente l'art. 2 dell' Allegato A alla delibera n.
385/13/CONS “Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di
[...]
”, rubricato “Invii di corrispondenza” distingue tra CP_7 la posta raccomandata (lett. c) e gli atti giudiziari (lett.
d), qualificando soltanto quest'ultimo come “servizio di posta raccomandata attinente alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati secondo le disposizioni normative citate e successive modifiche e integrazioni.”
All'art. 21 si distingue tra Invii semplici e invii a firma.
L'art. 21, I comma, quanto agli invii a firma, dispone che il
“recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e
30, previa firma per ricevuta”; l'art. 21 al comma 2 prevede che “Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio”.
In base all'art. 27 “Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i
9 componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.”.
Soltanto in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario e di consegna del piego presso l'ufficio postale
è previsto, dall'art. 25, che “L'addetto alla consegna presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione accerta l'identità di chi si presenta per il ritiro”.
Conseguentemente, nell'avviso di ricevimento non vi è alcuno SPzio riservato espressamente al destinatario, né ai soggetti diversi dal destinatario che accettino la consegna del piego raccomandato, nel quale specificare la relazione giuridica col predetto (ad. es. coniuge convivente, dipendente addetto al ritiro della corrispondenza etc.).
E' previsto soltanto lo SPzio per la “Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)” trovato presso la residenza del destinatario, il quale non deve coincidere necessariamente col predetto e non deve indicare la qualifica, presumendosi, secondo l'id quod plerumque accidit, che presso tale luogo accetti la consegna di una raccomandata soltanto uno dei soggetti indicati nell'art. 27 regolamento postale.
Sarebbe infatti assai inusuale il ritiro da parte di un intruso o di una persona presente nella residenza di un'altra persona del tutto occasionalmente.
Nel caso di raccomandata ordinaria, quindi, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è
10 superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
In base all'art. 1335 c.c., infatti, ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge “all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”, in tal modo tutelandosi il diritto di difesa del destinatario ignaro ed incolpevole.
Non è, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità ove l'avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto.
Cfr., ex aliis, Corte di Cassazione ordinanza n. 14941/2020.
V. anche Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019;
Consiglio di Stato sez. II, 05/02/2024, (ud. 23/01/2024, dep.
05/02/2024), n. 1172.
In secondo luogo, il duplicato predisposto da CP_7 non è una fotocopia dell'originario avviso di ricevimento, limitandosi a riportare gli elementi in quello contenuti e risultanti dai registri postali.
Cf. Corte di cassazione n. 13798/22: <…va data continuità ai principi enunciati da questa Corte in tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, secondo cui "... il duplicato dell'avviso di ricevimento... non richiede affatto, per la sua efficacia, la sottoscrizione della persona cui il piego fu consegnato, essendo essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che debbono essere contenute nell'avviso di ricevimento facendo anche menzione della persona che ha ricevuto il piego" (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3920 del 25/10/1956, Rv. 881909). Infatti
"L'avviso di ricevimento - o, in caso di smarrimento o distruzione, il suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale
11 - è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita;
il duplicato costituisce la riproduzione di un documento, al quale deve essere conforme per produrne gli effetti;
conseguentemente, non costituisce prova dell'avvenuta notifica il documento il cui contenuto non sia conforme a quello dell'avviso di ricevimento" (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 1996 del 22/02/2000, Rv. 534239). Tanto è vero che, ove sia completo di tutti i suoi elementi, il duplicato dell'avviso di ricevimento, o della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza del plico (cd. CAD) "... ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22348 del 15/10/2020, Rv.
659082).
Per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre dunque che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva "... il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14574 del
06/06/2018, Rv. 648777). Dunque, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta ricezione del plico "... può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi del D.P.R. n. 655 del
1982, art. 8 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell'emenda della L. n. 890 del
12 1982, art. 6, introdotta dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 97-bis, lett. e), come modificato dalla L. n. 205 del
2017, art. 1, comma 461); in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2551 del 30/01/2019,
Rv. 652663, che ha ritenuto inidoneo, a tal fine, un duplicato recante un timbro con la firma dell'agente addetto al recapito nella colonna riferita alla "consegna a domicilio", sullo SPzio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, ma privo di indicazione del soggetto che avrebbe ricevuto l'atto e di barratura di alcuna delle caselle previste dal modello).>
A parere della decidente la dicitura “FAMILIARE” è idonea in quanto attestante il rispetto dell'art. 39 del decreto del ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 e dell'art. 27 del regolamento postale del 2013, di cui si è già dato conto, che consentono la consegna del plico presso il domicilio del destinatario anche ai familiari che si qualificano tali (senza necessità di una identificazione da parte dell'incaricato del pubblico servizio) e che appongano una sottoscrizione illeggibile.
Quanto alla voce "VIDIMATO D'UFFICIO", la stessa attesta con sufficiente chiarezza la riferibilità del procedimento notificatorio all'ufficio postale.
Pertanto, considerati anche i minori oneri formali richiesti dal regolamento postale rispetto alle notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta cui si riferisce la predetta pronuncia, deve concludersi che sussiste la prova della consegna della contestazione disciplinare presso l'indirizzo del ricorrente;
che, conseguentemente, deve presumersi la conoscenza della stessa in capo al predetto;
che il lavoratore
13 non ha né dedotto né tanto meno provato di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Quindi, non è necessario istruire l'istanza di verificazione relativamente alla sottoscrizione, disconosciuta, apposta sulla comunicazione a mani della contestazione.
C) IL PRETESO SUPERAMENTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE E LA CONSEGUENTE DECADENZA DEL POTERE
DISCIPLINARE
Il ricorrente sostiene che, poiché il CCNL Cooperative sociali all'art. 42 prevede l' obbligo di comunicare il provvedimento disciplinare entro 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni e in assenza delle stesse entro 10 giorni successivi a quello di scadenza del termine legale di 5 giorni, il licenziamento intimato con lettera datata 23/07/2024 è tardivo rispetto alla contestazione disciplinare del 03/07/2024 ed illegittimo per decadenza dal potere disciplinare in capo alla società datrice di lavoro, considerato che in caso di inosservanza dei predetti termini la disciplina collettiva prevede che “le giustificazioni si intendono accolte”.
L'art. 42 CCNL Coop. Sociali, per quanto qui di interesse, dispone: “…Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni. Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte."
14 Anzitutto si rileva che, sebbene la comunicazione di licenziamento faccia riferimento alla contestazione del 3 luglio, da quest'ultima risulta la data del 4-07-24; dalla distinta di si desume che la spedizione è stata CP_7 effettuata il 5 luglio e dal duplicato dell'avviso di ricevimento si evince che la consegna è avvenuta il 16-07-24
(v. doc. n. 26 fasc. resistente).
Il termine per provvedere individuato dallo stesso ricorrente, decorrente necessariamente dalla data di ricezione della contestazione (visto che solo da tale data può decorrere il termine di 5 giorni per rendere le giustificazioni), scadeva il 31 luglio e quindi il licenziamento intimato con raccomandata spedita il 24/07/2024 e pervenuta il 30/07/2024 è senz'altro tempestiva.
Il predetto termine è stato osservato anche se si dovesse considerare la data della supposta consegna a mani del 10 luglio, visto che per individuare un termine di decadenza deve aversi riguardo alla data di spedizione della raccomandata
(nella specie il 24-07-24) e non alla data di ricezione della stessa (il 30-07-24).
Peraltro, la norma collettiva prevede espressamente la consumazione del potere disciplinare soltanto nel caso in cui vengano presentate giustificazioni, onerando il datore di lavoro di contrastarle tempestivamente, ma non nel caso che tali giustificazioni non vengano presentate, come nella fattispecie in esame.
Non pare che l'estensione analogica operata dall'interpretazione suggerita da parte ricorrente sia sorretta dalla eadem ratio.
D) LA FONDATEZZA DEGLI ADDEBITI
Il ricorrente nel procedimento disciplinare non ha reso giustificazioni.
15 Nell'odierno giudizio il predetto ha negato di aver guidato sotto l'effetto dell'alcol, come era testimoniato dal fatto che le forze dell'ordine intervenute non avevano rilevato alcunché al riguardo ed ha imputato la perdita di controllo dell'automezzo all'usura dei pneumatici.
Parte resistente ha depositato il verbale n. 338/24 dei VVUU
(v. doc. n. 10) che si riferisce all' incidente verificatosi poco prima di quello di cui all'incolpazione (c'è stata collisione degli specchietti tra un'auto ed il mezzo guidato dal ricorrente); dallo stesso si evince che non sono stati presi provvedimenti per l'impossibilità di ricostruire esattamente le posizioni dei veicoli coinvolti.
Il ricorrente ha dichiarato di non essersi accorto di niente.
Allegate al verbale ci sono anche le foto dell'autocarro guidato dal ricorrente, da cui si può notare che il pneumatico anteriore sinistro (il destro non è visibile) presenta un regolare battistrada.
Si veda anche la foto di cui al doc. n. 12 fasc. resistente.
Si consideri poi che il ricorrente non ha detto nulla circa i pneumatici né nella dichiarazione del 28-06-24, stesso giorno dei due incidenti (v. doc n. 8 fasc. resistente), ove si è limitato a dire di aver perso il controllo del mezzo, né ai
VVUU che lo hanno interrogato successivamente (v. verbale n.
338-24).
La dinamica dell'incidente per cui è causa è riportata nel verbale del nucleo infortunistica stradale di Carrara 339-24 acquisito in corso di causa: “Il sig. Parte_1 alla guida del veicolo speciale Renault Maxity targato
FE240FV (Veicolo A) percorreva la Via Argine Destro verso mare;
giunto alla fine della strada e precisamente alla stradina di collegamento con la Via Cairoli, non era in grado di compiere in sicurezza le manovre richieste dalla circolazione in quanto, invece di svoltare a destra, andava diritto andando ad urtare con il proprio
16 anteriore il muro ivi esistente. Alla stesura della dinamica si è giunti sulla scorta delle dichiarazioni rese dal trasportato del Veicolo A, dai danni rilevati sul veicolo coinvolto e dalla visione della situazione ambientale riscontrata al momento dell'intervento."
Non constano rilievi in ordine allo stato degli pneumatici.
Il fatto che non si sia accorto di niente durante la Parte_1 collisione con un'altra autovettura e che abbia poi perso, dopo circa un quarto d'ora, il controllo del mezzo già depone per uno stato di alterazione.
I VV.UU. non hanno rilevato il superamento del limite alcolemico soltanto perché al momento dell'arrivo dei predetti il ricorrente era assente in quanto trasportato al NOA dal
118.
Dal verbale di pronto soccorso del NOA del 28-06-24, acquisito in corso di causa, relativo a si evince Parte_1 che le analisi effettuate sul predetto hanno evidenziato un valore di etanolo molto alto, pari a 1,15 g/l.
E) LA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO
Oltre che una condotta sanzionata penalmente dal codice della strada con l'arresto, viene in rilievo un comportamento vietato dal regolamento e dal Codice etico della Cooperativa, nonché dal , che ha messo in pericolo l'incolumità dello CP_8 stesso ricorrente e del collega (che oltre tutto non avrebbe dovuto essere trasportato su un mezzo aziendale in orario di lavoro) e che ha causato notevoli danni al veicolo aziendale, come si evince dalle fotografie in atti. Senza contare il potenziale danno ai rapporti negoziali tra e CP_3 appaltante.
L'art. 42 Lett. E) del CCNL applicato (v. doc. 4 fasc. resistente) prevede, tra i motivi di licenziamento, la
“grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle
17 persone o alla sicurezza degli ambienti affidati” e le “azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa”.
La gravità dei fatti in sé ed in relazione all'attività svolta dalla giustificano l'irrimediabile lesione del CP_3 vincolo fiduciario ed inducono a ritenere la proporzionalità della sanzione applicata.
II – RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME
Il ricorrente ha dedotto di non aver mai sottoscritto un contratto a tempo determinato part time.
Controparte, costituendosi in giudizio, ha contestato tale affermazione producendo copia del contratto a suo dire sottoscritta dal lavoratore (v. doc. n. 6 fasc. resistente).
Il difensore, nell'interesse del lavoratore, ha tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione e la cooperativa ha formulato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Al che si rileva che sul contratto a tempo determinato non risulta apposta una sottoscrizione autografa: al posto della firma ci sono un nome e cognome scritti a stampatello e vergati dalla stessa mano che ha predisposto il modulo per la l'informativa privacy.
Le sottoscrizioni apparentemente del ricorrente sono state invece apposte sul modulo della privacy e sulle comunicazioni relative alle proroghe, ma le stesse non possono supplire al difetto dell'originaria sottoscrizione.
Pertanto, non è necessario istruire l'istanza di verificazione e deve ritenersi che il rapporto si sia costituito di fatto come un ordinario rapporto a tempo indeterminato a tempo pieno.
Peraltro, la natura del rapporto (a tempo indeterminato o determinato) è rilevante soltanto per l'individuazione della tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo, ipotesi da escludersi nella fattispecie in esame.
18 III - L'INQUADRAMENTO SUPERIORE NEL LIVELLO B1 RICONOSCIUTO
SOLTANTO DAL 01.03.2024.
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della
[...] dal 02/05/2023 al 30/07/2024 con Controparte_4 qualifica di operaio appartenente alla categoria A posizione economica 1 del CCNL del settore Cooperative sociali dalla assunzione al 28/02/2024, mentre dal 01/03/2024 fino al termine è stato inquadrato nella B1.
Parte ricorrente ha dedotto, senza incorrere in specifiche contestazioni, che la sua attività si svolgeva nell'ambito del servizio di manutenzione aree verdi nel Comune di
Carrara, avendo la cooperativa ricevuto in appalto tale servizio da NA SP (società partecipata del CP_9
; che tale attività comportava la funzione di autista
[...] con patente B di un Porter Piaggio 2 posti con cassone o di un Fiat UC (all'interno del quale erano caricati tutti gli attrezzi per il taglio dell'erba) con il quale da solo o insieme ad un collega, procedeva al taglio e alla raccolta dell'erba delle aree verdi;
che operava utilizzando i macchinari a motore per il taglio del verde in piena autonomia esecutiva, insieme talvolta ad un collega, senza che tra i due vi fosse posizione di supremazia gerarchica;
che, quindi, aveva operato come operaio qualificato e come autista.
Le contestazioni di parte resistente paiono generiche, essendosi la cooperativa limitata ad affermare che le circostanze di fatto allegate dal ricorrente non sono vere (v. cap. 11 della memoria di costituzione) e a precisare, nel cap.
12, che, a causa anche della cessazione del servizio di manutenzione del verde (doc. 19 - doc. 20 - doc. 21), il ricorrente è stato destinato al servizio raccolta vetro nel
Comune di Carrara per conto di Nausicaa S.p.A. a partire dal
01.12.2023, come da comunicazioni firmate per ricevuta e accettazione dal ricorrente (doc. 18), senza tuttavia in alcun
19 modo motivare in ordine al riconoscimento dell'inquadramento superiore a far data dal 01/03/2024.
Pertanto, non è necessaria l'istruttoria orale.
L'art. 47 CCNL prevede che all'Area/categoria A appartengano le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico- manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite.
Ecco i profili del livello A1) (ex 1° livello): l'Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.
Il livello A2) (ex 2° livello) si attaglia ai Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina.
Invece all'Area/categoria B appartengono le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite.
Tra i profili professionali troviamo l' Operaia/o qualificata/o, l'autista con patente B/C.
La guida di veicoli aziendali con patente B e l'utilizzo di macchinari a motore per il taglio del verde, attività che non possono essere ritenute semplici, inducono a ritenere corretto l'inquadramento nella categoria B.
Anche i conteggi sindacali non sono stati analiticamente contestati;
quindi non è necessaria la CTU contabile.
E' pertanto dovuto l'importo richiesto di € 768,35.
20 IV - RISARCIMENTO DEL DANNO DA USURA CONSEGUENTE A
STRAORDINARIO ABNORME
Parte ricorrente ha affermato che ha reso pesantissime prestazioni supplementari e straordinarie mensili pari a complessive 652 ore dal maggio 2023 al giugno 2024; che, anche calcolando ed escludendo le ore di lavoro supplementari, le prestazioni straordinarie rimanevano comunque ben superiori al limite del CCNL di 100 ore annue (che potevano diventano 150 solo con accordi sindacali non presenti nel caso in esame), ma anche al limite legale di n. 250 ore annue;
che la abnormità delle prestazioni straordinarie imposte dall'azienda, e fornite dal ricorrente, avevano compromesso l'integrità psicofisica e la vita di relazione del lavoratore.
Secondo parte resistente in realtà le ore di straordinario prestate (ed integralmente pagate al ricorrente), non superavano i limiti di Legge e di CCNL;
che secondo la giurisprudenza la violazione dei predetti limiti era rilevante ai fini del risarcimento del danno soltanto se protratta per diversi anni, cagionando così al lavoratore un danno da usura - psicofisica di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico;
che solo in tal caso l'esistenza del danno poteva essere presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del risarcimento occorreva tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.
Anzitutto, si rileva che, non essendo stato firmato un CT part-time, non si deve considerare l'orario supplementare ma soltanto lo straordinario.
Esaminando i prospetti paga si evince che nel periodo dal maggio 2023 al maggio 2024 (a giugno non è stato espletato lavoro straordinario) il ricorrente ha svolto (tutti i mesi da
21 maggio 2023 a gennaio 2024) un totale di 381 ore di straordinario, escluso il lavoro “supplementare” non configurabile.
Con riguardo alle norme di legge, in via generale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
Gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. cit. rimandano alle disposizioni dei contratti collettivi, demandando a questi ultimi la definizione della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, l'eventuale elevazione di tale limite
“a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi”, nonché le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
Solo in difetto di disciplina collettiva applicabile, il limite di lavoro straordinario è definito dalla legge in 250 ore annue.
L'art. 57 del CCNL stabilisce un tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.
E' possibile arrivare a 150 ore in caso di accordi sindacali, che non risultano nella fattispecie in esame.
La giurisprudenza della S.C. in tema di violazione sistematica dei limiti al lavoro straordinario, al contrario dell'ipotesi di definitiva soppressione del riposo settimanale, pare non univoca.
V. Cass. Ord. Ord. 29.9.2021, n. 26450: <…la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in
22 quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581,
Cass. 10.5.2019 n. 12540)>.
V. Cass. Sez. L. - , Ordinanza n. 16711 del 05/08/2020: “…la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell'art. 2087
c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore;
peraltro, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell'orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere "in re ipsa", nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce per ottenere il risarcimento è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore.
Peraltro, la predetta sentenza, che riguarda la dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, si riferisce ad una fattispecie in cui il periodo di riferimento è di quattro anni e mezzo.
Inoltre, la pronuncia cita come precedenti sentenze rese in materia di violazione delle regole sui riposi, mentre, con
23 espresso riferimento alla violazione sistematica dei limiti dello straordinario, cita soltanto una sentenza: “…questa
Corte ha in proposito ritenuto l'esistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, allorquando si agisca per il riconoscimento di responsabilità da carattere usurante della prestazione quale effetto di per sé solo del superamento delle specifiche regole di legge o contrattazione sui riposi (Cass.
15 luglio 2019, n. 18884; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563;
Cass. 14 luglio 2015, n. 14710) od alla sistematica violazione dei massimi previsti per lo straordinario (Cass. 10 maggio
2019, n. 12538) applicabili al caso interessato;
”.
Da evidenziare che la sentenza n. 12538/2019 si riferisce a prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni.
Quindi, il contrasto è apparente in quanto le nette affermazioni in tema di danno in re ipsa vanno lette alla luce dell'unico precedente richiamato.
V. anche Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 34968 del 28/11/2022 che richiede la prova del danno: In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili.
24 In conclusione, nonostante l'elevato numero di ore di lavoro straordinario sia potenzialmente idoneo ad essere fonte di danno, non pare possa ancora parlarsi di abnormità e di danno in re ipsa, avuto riguardo all'arco temporale di riferimento
(circa un anno).
Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto provare il danno all'integrità psico-fisica e alla vita di relazione viceversa soltanto affermato.
Infatti, sul presupposto erroneo della sussistenza di un danno in re ipsa, non sono state compiute allegazioni al riguardo, non fornendosi così al giudice gli elementi per poter, eventualmente, ritenere raggiunta la prova di cui agli artt.
2727 e 2729 c.c.
Quanto alla prova orale, il cap. n. 32 delle premesse del ricorso (“la abnormità delle prestazioni straordinarie imposte dall'azienda, e fornite dal ricorrente, hanno compromesso l'integrità psicofisica e la vita di relazione del lavoratore”) non è stato ammesso in quanto generico e valutativo.
Quindi, la domanda deve essere rigettata.
La soccombenza reciproca induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1)accerta che tra e la Parte_1 Controparte_4
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a
[...] tempo indeterminato con orario full-time stante il difetto di una valida sottoscrizione di un contratto a tempo determinato part time;
25 2) accerta che il ricorrente per le effettive mansioni svolte di operaio qualificato e autista con patente B aveva diritto di essere inquadrato e retribuito fin dalla assunzione (02/05/2023) nella superiore categoria B posizione economica 1 prevista dal CCNL Cooperative sociali;
3) per l'effetto, condanna la Controparte_5
Cont
in persona del legale rappresentante pro tempore a
[...] pagare al ricorrente a titolo di differenze retributive per tale erroneo inquadramento la complessiva somma di €
768,35,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
3)dichiara la compensazione tra le parti delle spese legali.
Dispone trasmettersi copia degli atti (in particolare sentenza e verbale del Pronto Soccorso del 28-06-24) al PM sede per quanto di eventuale competenza in relazione alla guida di un automezzo con tasso alcolemico di 1,15 g/l.
MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.
Massa, 31/10/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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