Art. 2.
Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attivita' la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.
Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attivita' la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.