Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 ottobre 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 maggio 2010 |
Commentari • 7
- 1. Stabile organizzazionehttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte d'Appello Genova, sentenza 20/11/2025, n. 1256Provvedimento: R.G. n. 20/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO CIVILE SEZIONE III Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dott. Marcello Castiglione - Presidente Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente SENTENZA Nella causa con oggetto: mediazione marittima Fra: , con sede legale a SE LE (VA), Via Parte_1 delle Ferriere 15, Cod. fisc. e P. IVA in persona del P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Miraglia ( del Foro di Busto C.F._1 Arsizio, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliata, come da …Leggi di più...
- art. 2231 c.c.·
- provvigione mediatore·
- art. 1418 c.c.·
- art. 1182 c.c.·
- mediazione marittima·
- iscrizione REA·
- attività professionale·
- competenza territoriale·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- nullità contratto
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni generali
- Art. 1.
Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e' richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 75, comma 1) che per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di cui al presente articolo. - Art. 2.
Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attivita' la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.