Versione
30 ottobre 1968
30 ottobre 1968
Art. 10.
Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.
Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio presso le quali dovra' istituirsi il ruolo.
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:
a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;
b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione e di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla commissione consultiva, di cui all'articolo 13;
d) da un rappresentante del compartimento marittimo;
e) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.
Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.
Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio presso le quali dovra' istituirsi il ruolo.
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:
a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;
b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione e di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla commissione consultiva, di cui all'articolo 13;
d) da un rappresentante del compartimento marittimo;
e) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 20/07/2021, n. 1285Provvedimento: […] 3.3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 478/1968; difetto dei presupposti. Il ricorrente evidenzia che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 478/1968, le Commissioni esaminatrici per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo mediatori marittimi sono presiedute da un magistrato di corte di appello, mentre nel caso di specie la Commissione di esame è stata presieduta da un magistrato in servizio presso il Tribunale civile di Savona. L'espressione utilizzata dal legislatore dovrebbe essere riferita all'effettivo insediamento in servizio presso la corte di appello e non al requisito dell'anzianità. Ne conseguirebbe l'illegittimità in radice degli atti compiuti dalla Commissione medesimaLeggi di più...