Articolo 10 della Legge 12 marzo 1968, n. 478
Articolo 9Articolo 11
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30 ottobre 1968
Art. 10.
Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.
Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio presso le quali dovra' istituirsi il ruolo.
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:
a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;
b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione e di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla commissione consultiva, di cui all'articolo 13;
d) da un rappresentante del compartimento marittimo;
e) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1968
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