Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianvito Boccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Bologna del 22 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. AO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
La Questura di Bologna, con il Decreto n. -OMISSIS- del 22 settembre 2023, ha disposto, ai sensi degli artt. 100 e 17 ter T.U.L.P.S., nonché dell’art. 9, comma 3, l. 25 agosto 1991, n. 287, la sospensione delle autorizzazioni relative al pubblico esercizio in premessa per giorni 15 (quindici) dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
A fondamento del provvedimento l’Amministrazione ha valorizzato quanto segue, in sintesi:
- nella nottata tra il 15 e 16 settembre u.s., durante un evento danzante organizzato dal locale "-OMISSIS-", gestito dalla società ricorrente, denominato "-OMISSIS-", interveniva, all'esterno del locale, un'autoambulanza, allertata da cittadini e avventori dei locali limitrofi, in quanto una ragazza che aveva trascorso la serata presso il locale -OMISSIS- si sarebbe sentita male a seguito di assunzione di sostanza stupefacente acquistata all'interno del locale stesso.
- il locale, nonché il servizio di sicurezza instaurato sia all'interno che all'esterno, al fine di prevenire e vigilare sugli avventori, deve accertare e comunicare tempestivamente ogni situazione o reato che si perpetri all'interno e si protragga all'esterno;
- «per l'inottemperanza e la superficialità della gestione e degli addetti alla sicurezza afferente ai fatti sopra descritti, ovvero nessun accorgimento e comunicazione veniva intrapresa per prevenire o limitare le conseguenze dell'evento, sono ravvisabili le particolari esigenze di immediata applicazione del procedimento di cui all'art.7 della L.241/90, che consentono di omettere la comunicazione d'avvio dello stesso, stante l'urgenza inderogabile di adottare un provvedimento a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al fine di interrompere la situazione di pregiudizio e di prevenire possibili fonti di pericolo a tutela degli interessi sopra prospettati»;
- l’esigenza di contrastare il consolidamento della situazione creatasi adottando, in via preventiva e cautelare, una misura a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l'ordine pubblico, e, al tempo stesso, atta a dissuadere l'uso improprio del locale da parte di soggetti non titolati, avvertendo gli stessi che il pubblico esercizio in questione è oggetto di particolare attenzione da parte dell'Autorità di P.S..
Avverso il provvedimento che precede la società ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo, non potendo trovare applicazione l’art. 100 TULPS in quanto nel locale -OMISSIS- non sarebbero avvenuti tumulti e gravi disordini durante la serata del 15-16 settembre e mai in altre occasioni, né sarebbe mai stata accertata la presenza al suo interno di persone pregiudicate e pericolose; in ordine al fatto che una ragazza, che avrebbe trascorso la serata organizzata dalla discoteca -OMISSIS-, si sia sentita male e che l’autombulanza sia stata chiamata da cittadini e avventori dei locali vicini, sì che sarebbe emersa una superficialità della gestione e l’inottemperanza da parte degli addetti alla sicurezza del -OMISSIS-, per non avere la società adottato “nessun accorgimento e precauzione per prevenire o limitare le conseguenze dell’evento”, l’Amministrazione sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, in quanto il responsabile della serata, i dipendenti della -OMISSIS-e i responsabili della sicurezza incaricati si sarebbero attivati.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno per resistere al ricorso.
La parte ricorrente ha depositato un’istanza di prelievo in data 6 dicembre 2024, con motivazione di stile, e non ha svolto ulteriori atti difensivi.
All’esito dell’udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
Ai sensi dell'art. 100, r.d. n. 773 del 1931 (TULPS) « oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ».
L'art. 100 TULPS àncora il suo ambito di applicazione oggettivo a tre distinte fattispecie, e cioè ai casi in cui: (i) all'interno dell'esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini; (ii) il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; (iii) l'esercizio pubblico costituisca, comunque, un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 100 del TULPS vale a impedire la prosecuzione di un'attività pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, a prescindere dalla condotta personale del titolare del locale. Si tratta, dunque, di una misura di prevenzione, e non di una misura di tipo repressivo o sanzionatorio, essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività (Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422).
La finalità perseguita dall’art. 100 TULPS, in tema di sospensione della licenza di pubblico esercizio, è quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità del titolare del locale; la previsione normativa attribuisce quindi al Questore il potere di sospendere l'esercizio dell'attività commerciale oggetto di licenza commerciale al ricorrere di una serie di autonomi presupposti concernenti l'esercizio commerciale e non già la condotta del suo titolare, il cui accertamento implica l'esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa che è sindacabile tramite la piena cognizione del fatto storico posto a base della valutazione dell'amministrazione e la cognizione sulla valutazione discrezionale nei limiti, in particolare, della sussistenza dei vizi del difetto di istruttoria, di illogicità, di irragionevolezza, di proporzionalità, di sviamento e di attendibilità della scelta effettuata (Tar Lombarda, sez. I, 15 gennaio 2024, n. 81; Tar Sardegna, sez. I, nn. 191 del 2023, 484 del 2023, 110 del 2024 e 543 del 2024), vizi che non sussistono nel caso di specie.
Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che anche un singolo episodio può giustificare l'adozione della misura preventiva di cui all'art. 100 TULPS allorquando costituisca un oggettivo pericolo per la sicurezza pubblica (Cons. Stato, sez. I, parere del 22 marzo 2023, n. 594).
Nella fattispecie in esame, quanto avvenuto all’interno del locale gestito dalla società ricorrente – cessione di stupefacente a seguito della quale la ragazza acquirente ha accusato un malessere – è certamente un fatto grave, che a prescindere da eventuali responsabilità “attive” a carico della società medesima, giustifica un provvedimento di natura precauzionale volto, come indicato nell’atto impugnato, a garantire l’interesse alla sicurezza e l’ordine pubblico e a dissuadere dall’uso improprio del locale da parte di soggetti “pericolosi” (come i cedenti la sostanza stupefacente), avvertendoli che l’esercizio in questione è attenzionato dall’Autorità.
In tal senso, il provvedimento deve ritenersi ragionevole e proporzionato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
AO NA, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AO NA | AO Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.