Articolo 4 della Legge 12 marzo 1968, n. 478
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 ottobre 1968
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Versione
8 maggio 2010
Art. 4.
Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, e' istituito un ruolo dei mediatori marittimi.
Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto e' indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 75, comma 1) che per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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