Art. 4.
Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, e' istituito un ruolo dei mediatori marittimi.
Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto e' indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 75, comma 1) che per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di cui al presente articolo.
Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, e' istituito un ruolo dei mediatori marittimi.
Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto e' indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 75, comma 1) che per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di cui al presente articolo.