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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3505/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3505 2021
TRA
(C.F. , con l'Avv. Cusmano Parte_1 C.F._1
Concetta
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 marzo
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2021, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con , dal quale ha avuto la figlia Controparte_1 Persona_1
(classe 2009) e di essere legalmente separata dal marito, ha chiesto al Tribunale
[...]
1 di: i) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente;
ii) disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore con diritto di visita del padre Per_1 da esercitarsi previo accordo;
iii) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo di 200,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia minore, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Esperito l'interrogatorio libero della ricorrente e pronunciati i provvedimenti provvisori giusta ordinanza del 31 ottobre 2022, a cui si rinvia, la causa, nella contumacia del resistente, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 6 marzo 2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il solo deposito della comparsa conclusionale in conformità alla richiesta della ricorrente.
Da ultimo, nella comparsa conclusionale, parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione al rilascio di una carta di identità valida per l'espatrio in favore della minore . Per_1
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è meritevole di accoglimento.
Ed infatti:
• la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 477/2020 emessa da questo
Tribunale e passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto all'affidamento della figlia minore si osserva che il Persona_1 regime preferenziale dell'affido condiviso previsto dall'art. 337 quater comma I cc. può essere derogato in favore di un diverso modello “ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (…)” (Cass.
6535/19).
Pag. 2 di 5 Tra le ipotesi più significative sottoposte al vaglio della giurisprudenza si possono menzionare, senza pretesa di esaustività: i) i casi di violenza da parte di uno dei genitori nei confronti dei figli e/o nei confronti dell'altro genitore in presenza dei figli;
ii) il totale disinteresse da parte di un genitore;
iii) la sussistenza di gravi carenze nelle capacità genitoriali;
iv) il rifiuto radicato ed ostinato di un genitore da parte del minore;
v) l'acceso contrasto e l'assoluta incomunicabilità tra i genitori;
vi) l'inidoneità caratteriale, pedagogica e morale di un genitore;
vii) i rilevanti inconvenienti che deriverebbero dall'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Nella specie, sussistono i presupposti per la pronuncia dell'affido esclusivo della minore in favore della madre.
A riguardo, risulta decisivo il contenuto della sentenza penale 188/19 di questo
Tribunale con cui il resistente è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 582, 585, 577 n. 1 cp commesso in danno di e per il Per_1 reato di cui all'art. 581 cp commesso in danno della ricorrente.
In sede penale è stato, in particolare, accertato che il resistente, in data 18 gennaio 2015, ha colpito la figlia in testa con un cucchiaio di legno cagionandole un “trauma cranico non commottivo, contusione ginocchio destro”. La ricorrente, dal canto suo, è stata percossa con calci e pugni, è stata strattonata violentemente per i capelli, ed è stata a più riprese offesa ed insultata dal resistente.
Ebbene, le condotte accertate in sede penale, connotate dall'uso della vis fisica e da violenza verbale, conduce ad una valutazione negativa della personalità del resistente e della sua capacità genitoriale. Peraltro, la mancata costituzione nel presente procedimento denota un profondo disinteresse del resistente e la sua lontananza dalla vita e dai bisogni della figlia minore.
Non essendo, poi, emersi elementi indicativi di un ravvedimento o di un recupero del ruolo genitoriale del resistente, deve ritenersi che la situazione personale e familiare attuale non sia, in fondo, dissimile da quella esistente al tempo della separazione.
Può, quindi, disporsi, in linea con le precedenti statuizioni, l'affidamento esclusivo di alla madre, subordinando l'esercizio del diritto di visita del padre al consenso Per_1 della minore, oramai sedicenne.
Pag. 3 di 5 Relativamente alle questioni di natura economica, giova ricordare che l'ordinamento impone a ciascun genitore l'obbligo inderogabile di mantenere i figli minori, il cui adempimento, nel contesto della separazione o del divorzio, può avvenire in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di un assegno periodico, da quantificare tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi assunti.
In ordine al quantum debeatur, stante lo stato di disoccupazione del resistente, confermato dalla ricorrente, appare equo fissare nella misura di € 200,00 mensili il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento indiretto della minore R_
. A ciò si aggiunga l'obbligo delle parti di concorrere nella misura del 50% alle
[...] spese straordinarie nell'interesse della figlia.
Va, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di autorizzazione al rilascio di una carta di identità valida per l'espatrio, contenuta nella comparsa conclusionale, atteso che la competenza funzionale in materia appartiene al Giudice Tutelare ex art. 3, comma I, lett. a) legge 1185/67.
Le spese di lite, stante la contumacia del resistente, da interpretarsi come mancata opposizione alla domanda, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 14 febbraio 2007 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
12 novembre 1980;
DISPONE l'affidamento esclusivo della minore , nata a Persona_3
Torino il 17 luglio 2009, alla madre , con facoltà del padre Parte_1 CP_1
di vederla sulla base di quanto indicato in parte motiva;
[...]
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento indiretto della figlia , la Persona_3 somma di € 200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
Pag. 4 di 5 DISPONE che le spese straordinarie in favore della figlia siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna;
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Trabia al n. 1, Parte I, dell'Anno 2007);
DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio a favore della minore;
SPESE irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025;
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3505 2021
TRA
(C.F. , con l'Avv. Cusmano Parte_1 C.F._1
Concetta
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 marzo
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2021, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con , dal quale ha avuto la figlia Controparte_1 Persona_1
(classe 2009) e di essere legalmente separata dal marito, ha chiesto al Tribunale
[...]
1 di: i) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente;
ii) disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore con diritto di visita del padre Per_1 da esercitarsi previo accordo;
iii) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo di 200,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia minore, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Esperito l'interrogatorio libero della ricorrente e pronunciati i provvedimenti provvisori giusta ordinanza del 31 ottobre 2022, a cui si rinvia, la causa, nella contumacia del resistente, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 6 marzo 2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il solo deposito della comparsa conclusionale in conformità alla richiesta della ricorrente.
Da ultimo, nella comparsa conclusionale, parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione al rilascio di una carta di identità valida per l'espatrio in favore della minore . Per_1
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è meritevole di accoglimento.
Ed infatti:
• la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 477/2020 emessa da questo
Tribunale e passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto all'affidamento della figlia minore si osserva che il Persona_1 regime preferenziale dell'affido condiviso previsto dall'art. 337 quater comma I cc. può essere derogato in favore di un diverso modello “ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (…)” (Cass.
6535/19).
Pag. 2 di 5 Tra le ipotesi più significative sottoposte al vaglio della giurisprudenza si possono menzionare, senza pretesa di esaustività: i) i casi di violenza da parte di uno dei genitori nei confronti dei figli e/o nei confronti dell'altro genitore in presenza dei figli;
ii) il totale disinteresse da parte di un genitore;
iii) la sussistenza di gravi carenze nelle capacità genitoriali;
iv) il rifiuto radicato ed ostinato di un genitore da parte del minore;
v) l'acceso contrasto e l'assoluta incomunicabilità tra i genitori;
vi) l'inidoneità caratteriale, pedagogica e morale di un genitore;
vii) i rilevanti inconvenienti che deriverebbero dall'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Nella specie, sussistono i presupposti per la pronuncia dell'affido esclusivo della minore in favore della madre.
A riguardo, risulta decisivo il contenuto della sentenza penale 188/19 di questo
Tribunale con cui il resistente è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 582, 585, 577 n. 1 cp commesso in danno di e per il Per_1 reato di cui all'art. 581 cp commesso in danno della ricorrente.
In sede penale è stato, in particolare, accertato che il resistente, in data 18 gennaio 2015, ha colpito la figlia in testa con un cucchiaio di legno cagionandole un “trauma cranico non commottivo, contusione ginocchio destro”. La ricorrente, dal canto suo, è stata percossa con calci e pugni, è stata strattonata violentemente per i capelli, ed è stata a più riprese offesa ed insultata dal resistente.
Ebbene, le condotte accertate in sede penale, connotate dall'uso della vis fisica e da violenza verbale, conduce ad una valutazione negativa della personalità del resistente e della sua capacità genitoriale. Peraltro, la mancata costituzione nel presente procedimento denota un profondo disinteresse del resistente e la sua lontananza dalla vita e dai bisogni della figlia minore.
Non essendo, poi, emersi elementi indicativi di un ravvedimento o di un recupero del ruolo genitoriale del resistente, deve ritenersi che la situazione personale e familiare attuale non sia, in fondo, dissimile da quella esistente al tempo della separazione.
Può, quindi, disporsi, in linea con le precedenti statuizioni, l'affidamento esclusivo di alla madre, subordinando l'esercizio del diritto di visita del padre al consenso Per_1 della minore, oramai sedicenne.
Pag. 3 di 5 Relativamente alle questioni di natura economica, giova ricordare che l'ordinamento impone a ciascun genitore l'obbligo inderogabile di mantenere i figli minori, il cui adempimento, nel contesto della separazione o del divorzio, può avvenire in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di un assegno periodico, da quantificare tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura da questi assunti.
In ordine al quantum debeatur, stante lo stato di disoccupazione del resistente, confermato dalla ricorrente, appare equo fissare nella misura di € 200,00 mensili il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento indiretto della minore R_
. A ciò si aggiunga l'obbligo delle parti di concorrere nella misura del 50% alle
[...] spese straordinarie nell'interesse della figlia.
Va, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di autorizzazione al rilascio di una carta di identità valida per l'espatrio, contenuta nella comparsa conclusionale, atteso che la competenza funzionale in materia appartiene al Giudice Tutelare ex art. 3, comma I, lett. a) legge 1185/67.
Le spese di lite, stante la contumacia del resistente, da interpretarsi come mancata opposizione alla domanda, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 14 febbraio 2007 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
12 novembre 1980;
DISPONE l'affidamento esclusivo della minore , nata a Persona_3
Torino il 17 luglio 2009, alla madre , con facoltà del padre Parte_1 CP_1
di vederla sulla base di quanto indicato in parte motiva;
[...]
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento indiretto della figlia , la Persona_3 somma di € 200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
Pag. 4 di 5 DISPONE che le spese straordinarie in favore della figlia siano suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna;
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Trabia al n. 1, Parte I, dell'Anno 2007);
DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio a favore della minore;
SPESE irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025;
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
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