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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 192/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
v. T APPELLANTE
Contro
Controparte_1
APPELLATA
E nei confronti di
e Controparte_2 Controparte_3
Con il patrocinio degli Avv.ti F. Bitelli e B. Bitelli)
INTERVENUTA
Conclusioni per l'appellante: insiste nell'accoglimento di tutte le richieste, difese, domande, eccezioni e conclusioni formulate, nessuna esclusa e\o rinunciata, e chiede l'ammissione della prova testimoniale così come articolata nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 C.p.c. e con i testi ivi indicati, richiesta e rinnovata nei successivi atti e verbali di pagina 1 di 14 causa. Rinnova e ribadisce espresso e formale disconoscimento (per contenuto e forma) del verbale del 10.01.2019 (doc. n. 11 controparte fascicolo primo grado), in quanto falso, formato Controparte_4 senza contraddittorio e smentito dalle risultanze documentali in atti e dell'atto di diffida (doc. n. 9 controparte fascicolo primo grado), non consegnato a questa parte e restituito al mittente poichè indirizzato alla via Trieste n. 1.
Chiede che venga disposta CTU intesa ad accertare che l'istituto ha lucrato interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari al rapporto di leasing onerando parte appellante ad un costo del denaro non dovuto ed indebito.
Insiste, per tutte le ragioni in atti, nell'integrale accoglimento del proposto gravame e per l'effetto - in riforma della sentenza n° 1924/2022 resa dal Tribunale Civile di Bologna in composizione monocratica - chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia accogliere tutte le difese, domande, anche riconvenzionali, eccezioni e conclusioni avanzate in prime cure e da aversi richiamate e riproposte (violazione della legge n°
124/2017 applicabile alla fattispecie, nullità del decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 T.U.B., per carenza di prova scritta del credito azionato nonché per nullità del contratto e delle clausole di applicazione degli interessi in quanto il tasso di interesse pattuito - sommato al tasso di mora, alle spese per istruttoria, per assicurazione ed agli altri costi indicati nel finanziamento - è maggiore del tasso soglia fissato con riferimento al periodo di stipulazione del leasing).
In via riconvenzionale, chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia accertare e dichiarare che il comportamento (colpevole e/o doloso, negligente, improntato a malafede, contrario alla legge ed al contratto) posto in essere da in occasione dei fatti per cui è causa ha cagionato al Controparte_1
Dott. un grave nocumento (economico e non) e per l'effetto condannare le società Parte_1 intervenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante di una somma da determinarsi in via espressamente equitativa e comunque entro e non oltre un importo che, tenuto conto del valore del ricorso monitorio, non superi lo scaglione di riferimento (€
26.000,00) ai fini del contributo unificato.
In via gradata, compensare l'ammontare eventualmente dovuto alla parte appellata con gli importi che la stessa deve restituire al Dott. in ragione delle rispettive poste di dare ed avere come predeterminate Pt_1 dalla legge n° 124/2017 ed a titolo di interessi, spese, commissioni applicati e corrisposti nonché con l'importo liquidato in favore dell'appellante a titolo di ristoro per i danni patiti e patendi per i fatti di causa.
Accertare e dichiarare in ogni caso, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'inesistenza e/o l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato con ogni conseguenza di legge.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario. pagina 2 di 14
Conclusioni per intervenute e : CP_2 Controparte_3
“In via principale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in atti, dichiarare inammissibile o comunque totalmente infondato, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dall'appellante nei confronti di (ora Controparte_1 [...]
e per intervenuta cessione) avverso la sentenza n. 1924/2022 e, CP_2 Controparte_3 conseguentemente, respingere le domande dell'appellante, confermando in toto la sentenza quivi impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria la presente difesa insiste affinchè il Collegio voglia ammettere le prove richieste dalla banca in primo grado nelle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. e, segnatamente, prova per testi del legale rappresentante della sui seguenti capitoli: Controparte_5
1) “Vero che in data 10/01/2019 si è recato presso il luogo di installazione dei beni oggetto del contratto di leasing n. 6791262, al fine di procedere al recupero degli stessi, come risulta dalla “Relazione ricognizione e rintraccio bene” redatta in pari data”? Si esibisce al teste il documento allegato sub 11 dalla parte opposta;
2) “Vero che in detta occasione il conduttore non ha permesso di prendere visione dei Parte_1 beni, dando il contatto telefonico del proprio legale Avv. Tiziana Tiziano, come è stato riportato nella esibita Relazione ricognizione e rintraccio bene?”;
3) “Vero che ha quindi preso contatti con l'Avv. Tiziana Tiziano per la restituzione dei cespiti locati di cui al precedente capitolo, con esito tuttavia negativo?”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n° 2173/2020 emesso dal Tribunale di Bologna Controparte_1
ingiungeva a “di riconsegnare alla parte ricorrente i beni oggetto del contratto
[...] Parte_1
di leasing in atti e di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso … la somma di €
14.761,91”, oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
2. proponeva opposizione chiedendone la revoca, la declaratoria di Parte_1
inesistenza, inefficacia, illegittimità, nullità e/o annullabilità ed inesigibilità del credito, deducendo che:
a) le prove offerte da controparte non erano idonee ad identificare con certezza, come richiesto dall'art. 633 C.p.c., i beni da restituire atteso che la norma prevede espressamente pagina 3 di 14 che la cosa mobile di cui si chiede la consegna sia “determinata”; circostanza che nel caso di specie non ricorreva. Tanto la fattura quanto il documento di consegna dei beni in leasing non erano idonei a conferire certezza e determinatezza ai beni e, di conseguenza, alle somme pretese per gli stessi, in quanto i beni riportati nella fattura erano diversi da quelli poi indicati nel verbale di consegna e collaudo;
b) incertezza, illiquidità ed inesigibilità delle somme ingiunte in applicazione della Legge n°
124/2017, dalle cui disposizioni era dato evincere che in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, e della restituzione al concedente del bene da parte dell'utilizzatore, l'accertamento contabile delle poste di dare/avere tra le parti del rapporto negoziale, e anche a titolo di «canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione», è
“condizionato” al momento della vendita o altra ricollocazione del bene ai valori di mercato e della riscossione del ricavato dalla vendita. Ne deriverebbe peraltro che, dopo la risoluzione del rapporto, non maturano a carico dell'utilizzatore gli interessi di mora a fronte di qualsiasi partita di dare verso concedente, e neppure a titolo di canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione del contratto di finanziamento;
c) nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento mancando l'attestazione ex art. 50 T.U.B;
d) usurarietà delle clausole espressive degli interessi perché superiori rispetto al tasso soglia.
e) disconoscimento dell'atto di diffida indirizzato al Dott. inviata nell'ottobre 2018 Pt_1
all'indirizzo di via Trieste n° 1 di Reggio Calabria, trattandosi di missiva mai conosciuta e/o solo conoscibile dal destinatario atteso che, per come evincibile dalla documentazione in atti, il Dott. era residente e domiciliato in Reggio Calabria alla via Reggio Campi II Pt_1
Tronco n° 130, indirizzo dove poi aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
3. In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva di accertare il comportamento colpevole e/o doloso, negligente, improntato a malafede, contrario alla legge ed al contratto, posto in essere da che, in ragione della “sofferenza” per il leasing, aveva Controparte_1
negato al Dott. la voltura del contratto di mutuo e la rinegoziazione dello stesso, Pt_1
estinto il rapporto di conto corrente ultraventennale, annullato le carte di credito, chiuso il pagina 4 di 14 contratto Telepass e perfino negato i finanziamenti statali previsti per l'emergenza COVID-
19 anche ai familiari del Dott. per rapporti completamente estranei alla vicenda per Pt_1
cui è causa;
conseguentemente condannare la stessa al pagamento in favore dell'opponente di una somma da determinarsi in via equitativa e comunque entro e non oltre un importo che, tenuto conto del valore del ricorso monitorio, non superasse lo scaglione di riferimento ai fini del contributo unificato;
chiedeva altresì, in via gradata, la compensazione tra l'ammontare eventualmente dovuto alla banca con gli importi che la stessa era tenuta a restituire in ragione delle rispettive poste di dare ed avere come predeterminate dalla Legge
n° 124/2017 ed a titolo di interessi, spese, commissioni applicati e corrisposti nonché con l'importo liquidato in favore dell'opponente quale ristoro per i danni patiti e patendi per i fatti di causa.
4. La causa veniva istruita documentalmente e decisa con la sentenza oggi appellata che rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Osservava il Tribunale che risultava documentato che con contratto di leasing n. 791262, sottoscritto in data 6/04/2010, NE Finance s.p.a. (ora aveva Controparte_1
concesso in locazione finanziaria al professionista i beni descritti nel Parte_1
successivo verbale di consegna e di collaudo degli stessi, debitamente firmato dall'opponente, nel quale quest'ultimo riconosceva espressamente che i beni erano conformi a quelli indicati nel contratto di leasing e nell'ordine di acquisito;
il venditore aveva anche fornito la dichiarazione di conformità dei beni e consegnato al i manuali Pt_1
d'uso e manutenzione dei beni.
5. Osservava inoltre il Tribunale:
a) che l'opposta lamentava di avere dichiarato risolto di diritto il contratto di leasing, a seguito dei perduranti inadempimenti dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni di locazione sin da febbraio 2013, ai sensi e per gli effetti della clausola n. 8 (richiamante espressamente la risoluzione prevista dall'art. 1456 c.c.), intimando altresì l'immediata riconsegna dei beni concessi in locazione nonché il pagamento delle somme vantate dalla ricorrente;
pagina 5 di 14 b) che tale richiesta era stata riscontrata dall'opponente con mail datata 08/08/2014, nella quale, nel prendere atto della intervenuta risoluzione del contratto, lo stesso lamentava il funzionamento del macchinario radiografo, chiedendo una riduzione dei canoni residui e dichiarando fin da allora di mettere a disposizione i beni oggetto di leasing;
c) che in conseguenza dell'inadempimento del Dott. aveva Pt_1 Controparte_6
introdotto il procedimento monitorio sia per la restituzione del cespite locato, sia per il pagamento dei canoni scaduti ed insoluti alla data di pacifica risoluzione del rapporto del
21/07/2014;
d) che non risultava documentata in corso di causa, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, alcuna offerta seria e concreta di restituzione del bene malfunzionante come degli altri, rendendo, quindi, in ogni caso evidente l'inadempimento dell'opponente in ordine agli obblighi di restituzione a suo carico;
e) che la documentazione prodotta, in difetto peraltro di specifica contestazione da parte dell'opponente in ordine all'estratto conto allegato agli atti e della contestata morosità, costituiva valida e sufficiente prova del titolo azionato, mentre parte opponente non aveva offerto alcuna valida prova di fatti estintivi e/o impeditivi dell'allegato grave inadempimento.
6. Inoltre, con riferimento all'usurarietà del tasso di leasing applicato, il Tribunale rilevava che l'eccezione di parte opponente era generica e priva del benchè minimo sostegno probatorio, ma che peraltro l'opposta aveva dato conto, senza sul punto ricevere contestazione, che dal modulo di “trasparenza dei servizi bancari e finanziari – documento di sintesi del contratto”, risultava stato applicato un tasso leasing dell'8,6100%.
Il tasso di mora, invece, era stato applicato al 10,7100% annuo. Pertanto, essendo stato il contratto sottoscritto il 6/04/2010, la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi
(TEGM) ai sensi della legge sull'usura L. n. 108 del 7 marzo 1996, per il periodo di riferimento 1/04/2010-31/07/2010, prevedeva, per la categoria di operazioni “leasing” fino a € 25.000,00, un tasso effettivo globale medio su base annua del 10,7300% e quindi un tasso soglia su base annua (per gli interessi corrispettivi) del 16,095%.
Pertanto i tassi come determinati al momento della stipula erano legittimi. pagina 6 di 14 7. Con riferimento all'invocata disciplina di cui alla L. n. 124/2017, che prevedeva il pagamento del credito solo all'esito della vendita o nuova allocazione del bene locato, il
Tribunale osservava che doveva prendersi atto dell'arresto della Corte di Cassazione a sezioni unite del 29/01/2021 n.2143, la quale aveva affermato che la suddetta normativa, sopravvenuta alla risoluzione del contratto di causa, non aveva effetti retroattivi e trovava, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si erano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, precisando, altresì, che, nell'applicare l'art. 1526 c.c. per i contratti risolti in precedenza, il risarcimento del danno doveva trovare specifica considerazione (Cass., 24 giugno 2002, n. 9162, Cass., 2 marzo 2007, n. 4969, Cass., 8 gennaio 2010, n. 73, Cass., 24 gennaio 2020, n. 1581) secondo la sua ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante, tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto.
8. Avendo le Sezioni Unite precisato, altresì, che il risarcimento del danno del concedente poteva essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., riteneva il Tribunale che risultava, quindi, pienamente ribadita la validità della pattuizione di una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. quale peraltro consentita anche dall'espresso richiamo dal secondo comma dell'art. 1526 c.c., il Tribunale osservava inoltre che il contratto in esame non creava alcuno squilibrio ingiusto, prevedendo infatti all'art. 8 che, in caso di risoluzione contrattuale o comunque alla scadenza, la concedente potesse ottenere: (i) l'immediata restituzione dei beni, in buono stato di conservazione, salvo il normale uso, nel luogo e secondo le modalità indicate, il tutto a cura e spese dell'utilizzatore, (ii) il pagamento in un'unica soluzione di tutte le somme dovute sino alla data di risoluzione, (iii) il pagamento, a titolo di penale, di un importo pari all'ammontare dei canoni periodici non ancora maturati, maggiorato del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto, il tutto attualizzato al TUS o equivalente, dedotto quanto il concedente abbia eventualmente conseguito dalla vendita dei beni.
9. Conseguentemente il Tribunale riteneva che la clausola di cui al richiamato art. 8, per il pagina 7 di 14 suo contenuto, avesse complessivamente natura giuridica di penale ex art. 1382 cc, cui conseguiva l'effetto di predeterminazione e limitazione (se non diversamente convenuto) del risarcimento;
inoltre, il Tribunale escludeva l'eccessività della penale in considerazione dell'esborso sostenuto per l'acquisto del bene concesso in leasing, della somma percepita sino alla risoluzione del contratto, della mancata valida offerta di restituzione dei beni oggetto di contratto, nonchè del danno da lucro cessante determinato dall'inadempimento, restando in tal modo escluso, in concreto, che l'opposta ricavasse dall'applicazione della penale contrattuale un vantaggio manifestamente eccessivo, superiore a quello che le sarebbe derivato dalla regolare esecuzione del contratto.
10. Infine rigettava la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da parte opponente, ritenendo evidente che la segnalazione fosse conseguenza del fatto che il debitore aveva cessato di pagare i canoni della locazione finanziaria sin dal febbraio 2013; di conseguenza il rapporto di conto corrente n. 26-354 era stato estinto ed in capo al era Pt_1
rimasta la posizione di mutuo fondiario n. 44035748, intestata a Controparte_7
”, ancora in ammortamento.
[...]
11. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_2
riforma. Mentre è rimasta contumace, si sono costituite volontariamente in Controparte_6
giudizio, svolgendo identiche difese, e a seguito Controparte_2 Controparte_3
dell'intervenuta cessione in data 21/10/2022 del credito in sofferenza de quo, tra gli altri, da a e del successivo contratto 24/10/2022 tra Controparte_6 CP_2 Controparte_2
e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto Controparte_3
dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, trattata con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente, si deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario, sollevata in comparsa conclusionale dall'appellante, per difetto di titolarità del credito in capo a e del rapporto in capo a Controparte_2 Controparte_3
pagina 8 di 14 13. L'eccezione è infondata.
Come documentato in sede di intervento volontario, la società ha Controparte_2
sottoscritto un contratto di cessione di crediti in data 21/10/2022 con
[...]
In forza di detto contratto, Controparte_1 Controparte_8
con effetti giuridici al 24/10/2022 (la "Data di Cessione") ed effetti economici decorrenti dal 31/12/2021 (la "Data di Valutazione"), ai sensi e per gli effetti del Controparte_2
combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto dalle ridette società tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dalle Cedenti e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72-quater o 169-bis della Legge Fallimentare ovvero artt. 177 e 97 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (a seconda del caso) o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di Leasing”) vantati nei confronti di debitori classificati “in sofferenza” in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996, come successivamente modificata e integrata (i “Crediti”).
L'elenco dei Crediti ceduti è stato depositato presso il notaio Repertorio n. Persona_1
9699 e Raccolta n. 5553, e di tale cessione è stato dato rituale avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 128 del
3/11/2022.
14. Inoltre, come indicato nel successivo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 134 del 17/11/2022, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni (il “Contratto di Cessione
Rapporti”), concluso in data 21/10/2022, tra la la Controparte_3 [...]
e le come adempiuti mediante la sottoscrizione di un atto notarile di CP_2 Pt_3
trasferimento concluso in data 24/10/2022 (la “Data di Cessione”) dinnanzi al Notaio
avente sede in Milano, con atto di deposito (repertorio n. Persona_2
7918 raccolta n. 5594), ha acquistato, pro soluto, ai sensi del Controparte_3
combinato disposto dell'articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla pagina 9 di 14 Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica in data 24/10/2022, da ciascuna Cedente, i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali Contratti di Leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi che alla data del 24/10/2022 risultavano nella titolarità della relativa Cedente, nonché i diritti e le obbligazioni di ciascuna Cedente nei confronti della derivanti da un contratto di gestione stipulato in Controparte_2
data 21/10/2022 tra le Cedenti e la avente ad oggetto la gestione e la Controparte_2
valorizzazione dei beni leasing e dei rapporti giuridici (i “Rapporti e Beni”). Nei Rapporti e
Beni risultano incluse altresì tutte le obbligazioni, i debiti, i diritti di indennizzo, le indennità, le restituzioni e le responsabilità di ciascuna Cedente (in ogni caso, sia che sorgano prima, alla o dopo il 31 dicembre 2021 (la “Data di Valutazione”) (le “Passività Assunte”), derivanti da e/o discendenti dai Contratti di Leasing e dai Rapporti e Beni.
16. A seguito dell'eccezione sollevata in comparsa conclusionale, la difesa delle società intervenute con la memoria di replica ha chiesto il rigetto dell'eccezione deducendo che tra i rapporti ceduti è ricompreso anche quello oggetto di causa e che quindi
[...]
è l'attuale e nuova titolare dei beni oggetto dell'ingiunzione di riconsegna e CP_3
è l'attuale e nuova titolare del credito oggetto dell'ingiunzione di Controparte_2
pagamento, producendo sub allegato A) l'elenco dei Crediti ceduti depositato presso il notaio Repertorio n. 9699 e Raccolta n. 5553, come indicato nell'avviso Persona_1
pubblicato in G.U., parte seconda, n. 128 del 3/11/2022 relativo a e Controparte_2
producendo altresì come allegato B) l'elenco dei rapporti ceduti a Controparte_3
17. La difesa delle intervenute ha inoltre specificato che il rapporto de quo in sofferenza, che
è riportato in entrambi gli elenchi, è il contratto di leasing n. 6791262 indicato a pag. 112 dell'elenco ed è agevole verificare che tale indicazione corrisponde al numero del contratto di leasing stipulato dal Dott. con NE Finance in data 6.04.2010 prodotto sia da Pt_1
in sede di procedimento monitorio, sia da e Controparte_6 CP_2 CP_3
in sede di intervento volontario. L'eccezione deve quindi essere respinta.
[...]
pagina 10 di 14 18. Nel merito osserva la Corte che, pur essendo l'atto di impugnazione costituito da un unico motivo, scandito in successive argomentazioni, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalle intervenute e in quanto dall'esame complessivo dell'atto è comunque CP_2 Controparte_3
possibile evincere le doglianze rivolte alla sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appello è comunque infondato per quanto verrà esposto nel prosieguo.
19. In primo luogo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia rigettato l'opposizione muovendo da quello che si definisce “un pregiudizio di fondo, peraltro smentito dalle prove documentali in atti”, ovvero che nel caso in esame ad essere inadempiente sia stato l'opponente.
Si deduce che il giudicante avrebbe omesso di considerare che era stata allegata fin dalla costituzione in giudizio la documentazione comprovante che il Dott. aveva sempre Pt_1
manifestato la volontà di restituire i beni ricevuti, trascurando altresì di considerare che tanto NE quanto , ed infine , non avevano mai affermato di Parte_4 Controparte_6
volere il reso dei beni e tantomeno avevano fornito indicazioni per la loro consegna contrariamente a quanto previsto nelle condizioni contrattuali (art. 7 ed 8).
20. Con un secondo motivo, riproponendo la tesi già esposta in primo grado e rigettata dal giudice di prime cure con diffusa motivazione, si deduce nuovamente che alla fattispecie per cui è causa vada applicata la legge n° 124/2017 e che dalla lettura delle disposizioni di legge sarebbe dato evincere che in conseguenza del fatto della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, qualsiasi esso sia, e della restituzione al concedente del bene da parte dell'utilizzatore, l'accertamento contabile delle poste di dare/avere tra le parti del rapporto negoziale per come indicate dal legislatore, e anche a titolo di «canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione», è “condizionato” al momento della vendita o altra ricollocazione del bene ai valori di mercato e della riscossione del ricavato dalla vendita.
21. Con il terzo motivo si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale, deducendo che era stata fornita prova documentale che l'istituto di credito, in ragione della “sofferenza” per il leasing, aveva negato la voltura del contratto di mutuo e la rinegoziazione dello stesso, estinto il rapporto di conto corrente ultraventennale, annullato le carte di credito, chiuso il pagina 11 di 14 contratto Telepass e perfino rifiutato i finanziamenti statali previsti per l'emergenza
COVID-19 finanche ai familiari del Dott. e per rapporti completamente estranei alla Pt_1
vicenda per cui è causa.
Si deduce che nella Pec del 25.06.2020, con la quale aveva comunicato al Controparte_6
Dott. la chiusura dei rapporti bancari, avrebbe confessato il suo illegittimo Pt_1
comportamento nell'ammettere che: “Nostro malgrado, ci rammarichiamo di non averle inviato una comunicazione formale circa l'imminente chiusura del rapporto, della quale, ad ogni modo, era a conoscenza in quanto informato dal personale di filiale”, e che la chiusura improvvisa del conto, senza giusta causa e non accompagnata da adeguato preavviso, sarebbe oggettivamente illegittima ai sensi dell'art. 1845 C.C., il quale prevede che “… ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto…”.
Parimenti incontestato ed incontestabile, si deduce, il nocumento arrecato all'attività professionale del Dott. dal malfunzionamento del radiografico, strumento diagnostico Pt_1
di primaria importanza per uno studio dentistico, lamentando infine che a tutt'oggi la banca appellata accollerebbe al Dott. la custodia del bene nonostante sia tenuta per legge e Pt_1
per contratto a riacquisirne la disponibilità.
22. Con ulteriore doglianza si lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 C.p.c. e si rinnova il formale disconoscimento (per contenuto e forma) del verbale del 10.01.2019 Controparte_4
(doc. n. 11 controparte).
23. L'appello è infondato.
Come condivisibilmente dedotto dalla difesa delle intervenute, prima di richiedere l'ingiunzione aveva incaricato la società di ritirare i beni Controparte_1 Controparte_5
oggetto del contratto di leasing, risolto a seguito dell'inadempimento del Dott. al Pt_1
pagamento delle rate, e in data 10/01/2019 un incaricato della si era recato in CP_4
loco per recuperare i cespiti ma aveva ricevuto l'opposizione del debitore, che non ne aveva permesso né la visione né il ritiro, invitando l'incaricato a prendere contatti con il proprio legale, Avv. Tiziana Tiziano, della quale aveva fornito anche il recapito cellulare.
pagina 12 di 14 Ebbene come risulta dal verbale di ricognizione e rintraccio bene prodotto sub. doc. n. 11, nonostante il successivo contatto telefonico con il legale dell'odierno appellante, la restituzione dei beni non veniva effettuata e alla non restava altro che redigere il CP_4
verbale negativo, la cui veridicità, seppur contestata, è confermata dal fatto che l'avv.
Tiziana Tiziano non ha mai contestato che quel numero di cellulare le appartenesse, e che il numero, altrimenti sconosciuto a , fosse stato fornito dal Dott. in sede di CP_4 Pt_1
tentativo di accesso allo studio dentistico.
24. Il secondo motivo è inammissibile, e comunque infondato, risolvendosi nella pedissequa riproposizione degli stessi argomenti già esaminati e, condivisibilmente, ritenuti infondati dal giudice di primo grado.
La Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza 29/01/2021 n.2143, ha stabilito che la L. n.
124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore. Nel caso in esame è invece pacifico che il contratto sia stato risolto nel 2014 in quanto nella email datata 8/08/2014 (v. doc. n. 29), lo stesso legale dell'utilizzatore prende atto, in riscontro alla lettera di risoluzione del 25/07/2014, dell'intervenuta risoluzione ipso iure, ed è quindi altrettanto pacifico che la disciplina di cui alla Legge n. 124/2017 non sia applicabile alla fattispecie.
Conseguentemente, per quanto attiene alla legittimità del credito ingiunto deve essere confermata la piena validità ed efficacia della clausola penale prevista all'art. 8 delle condizioni contrattuali e, pertanto, dell'ammontare del credito ingiunto per il capitale scaduto ed insoluto (€ 9.168,72), oltre agli interessi al tasso convenzionale di mora rispetto al quale, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non si pongono questioni di usurarietà.
25. Allo stesso modo deve rilevarsi l'infondatezza della domanda riconvenzionale, posto che l'Istituto di credito ha legittimamente disposto la chiusura dei rapporti bancari, per giusta causa, a seguito del protratto inadempimento del Dott. nel pagamento delle rate Pt_1
di leasing, conseguenza di cui l'odierno appellante doveva ben essere a conoscenza e alla pagina 13 di 14 quale si è volontariamente esposto con il suo comportamento, non potendo quindi fondatamente pretendere un asserito risarcimento danno, rimasto comunque indimostrato.
26. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle intervenute, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri forensi, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Tenuto conto che gli atti di intervento, nonché le successive difese, sono identici nel contenuto e sono stati redatti dallo stesso difensore, le spese di lite vengono liquidate unitariamente, avendo la S.C. stabilito che qualora lo stesso avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti. (Cassazione ordinanza 16 novembre 2018, n. 29651).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio a favore Parte_1
delle intervenute e che si liquidano unitariamente Controparte_2 Controparte_3
in Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 31.03.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 192/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
v. T APPELLANTE
Contro
Controparte_1
APPELLATA
E nei confronti di
e Controparte_2 Controparte_3
Con il patrocinio degli Avv.ti F. Bitelli e B. Bitelli)
INTERVENUTA
Conclusioni per l'appellante: insiste nell'accoglimento di tutte le richieste, difese, domande, eccezioni e conclusioni formulate, nessuna esclusa e\o rinunciata, e chiede l'ammissione della prova testimoniale così come articolata nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 C.p.c. e con i testi ivi indicati, richiesta e rinnovata nei successivi atti e verbali di pagina 1 di 14 causa. Rinnova e ribadisce espresso e formale disconoscimento (per contenuto e forma) del verbale del 10.01.2019 (doc. n. 11 controparte fascicolo primo grado), in quanto falso, formato Controparte_4 senza contraddittorio e smentito dalle risultanze documentali in atti e dell'atto di diffida (doc. n. 9 controparte fascicolo primo grado), non consegnato a questa parte e restituito al mittente poichè indirizzato alla via Trieste n. 1.
Chiede che venga disposta CTU intesa ad accertare che l'istituto ha lucrato interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari al rapporto di leasing onerando parte appellante ad un costo del denaro non dovuto ed indebito.
Insiste, per tutte le ragioni in atti, nell'integrale accoglimento del proposto gravame e per l'effetto - in riforma della sentenza n° 1924/2022 resa dal Tribunale Civile di Bologna in composizione monocratica - chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia accogliere tutte le difese, domande, anche riconvenzionali, eccezioni e conclusioni avanzate in prime cure e da aversi richiamate e riproposte (violazione della legge n°
124/2017 applicabile alla fattispecie, nullità del decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 T.U.B., per carenza di prova scritta del credito azionato nonché per nullità del contratto e delle clausole di applicazione degli interessi in quanto il tasso di interesse pattuito - sommato al tasso di mora, alle spese per istruttoria, per assicurazione ed agli altri costi indicati nel finanziamento - è maggiore del tasso soglia fissato con riferimento al periodo di stipulazione del leasing).
In via riconvenzionale, chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia accertare e dichiarare che il comportamento (colpevole e/o doloso, negligente, improntato a malafede, contrario alla legge ed al contratto) posto in essere da in occasione dei fatti per cui è causa ha cagionato al Controparte_1
Dott. un grave nocumento (economico e non) e per l'effetto condannare le società Parte_1 intervenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante di una somma da determinarsi in via espressamente equitativa e comunque entro e non oltre un importo che, tenuto conto del valore del ricorso monitorio, non superi lo scaglione di riferimento (€
26.000,00) ai fini del contributo unificato.
In via gradata, compensare l'ammontare eventualmente dovuto alla parte appellata con gli importi che la stessa deve restituire al Dott. in ragione delle rispettive poste di dare ed avere come predeterminate Pt_1 dalla legge n° 124/2017 ed a titolo di interessi, spese, commissioni applicati e corrisposti nonché con l'importo liquidato in favore dell'appellante a titolo di ristoro per i danni patiti e patendi per i fatti di causa.
Accertare e dichiarare in ogni caso, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'inesistenza e/o l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato con ogni conseguenza di legge.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario. pagina 2 di 14
Conclusioni per intervenute e : CP_2 Controparte_3
“In via principale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in atti, dichiarare inammissibile o comunque totalmente infondato, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dall'appellante nei confronti di (ora Controparte_1 [...]
e per intervenuta cessione) avverso la sentenza n. 1924/2022 e, CP_2 Controparte_3 conseguentemente, respingere le domande dell'appellante, confermando in toto la sentenza quivi impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria la presente difesa insiste affinchè il Collegio voglia ammettere le prove richieste dalla banca in primo grado nelle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. e, segnatamente, prova per testi del legale rappresentante della sui seguenti capitoli: Controparte_5
1) “Vero che in data 10/01/2019 si è recato presso il luogo di installazione dei beni oggetto del contratto di leasing n. 6791262, al fine di procedere al recupero degli stessi, come risulta dalla “Relazione ricognizione e rintraccio bene” redatta in pari data”? Si esibisce al teste il documento allegato sub 11 dalla parte opposta;
2) “Vero che in detta occasione il conduttore non ha permesso di prendere visione dei Parte_1 beni, dando il contatto telefonico del proprio legale Avv. Tiziana Tiziano, come è stato riportato nella esibita Relazione ricognizione e rintraccio bene?”;
3) “Vero che ha quindi preso contatti con l'Avv. Tiziana Tiziano per la restituzione dei cespiti locati di cui al precedente capitolo, con esito tuttavia negativo?”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n° 2173/2020 emesso dal Tribunale di Bologna Controparte_1
ingiungeva a “di riconsegnare alla parte ricorrente i beni oggetto del contratto
[...] Parte_1
di leasing in atti e di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso … la somma di €
14.761,91”, oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
2. proponeva opposizione chiedendone la revoca, la declaratoria di Parte_1
inesistenza, inefficacia, illegittimità, nullità e/o annullabilità ed inesigibilità del credito, deducendo che:
a) le prove offerte da controparte non erano idonee ad identificare con certezza, come richiesto dall'art. 633 C.p.c., i beni da restituire atteso che la norma prevede espressamente pagina 3 di 14 che la cosa mobile di cui si chiede la consegna sia “determinata”; circostanza che nel caso di specie non ricorreva. Tanto la fattura quanto il documento di consegna dei beni in leasing non erano idonei a conferire certezza e determinatezza ai beni e, di conseguenza, alle somme pretese per gli stessi, in quanto i beni riportati nella fattura erano diversi da quelli poi indicati nel verbale di consegna e collaudo;
b) incertezza, illiquidità ed inesigibilità delle somme ingiunte in applicazione della Legge n°
124/2017, dalle cui disposizioni era dato evincere che in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, e della restituzione al concedente del bene da parte dell'utilizzatore, l'accertamento contabile delle poste di dare/avere tra le parti del rapporto negoziale, e anche a titolo di «canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione», è
“condizionato” al momento della vendita o altra ricollocazione del bene ai valori di mercato e della riscossione del ricavato dalla vendita. Ne deriverebbe peraltro che, dopo la risoluzione del rapporto, non maturano a carico dell'utilizzatore gli interessi di mora a fronte di qualsiasi partita di dare verso concedente, e neppure a titolo di canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione del contratto di finanziamento;
c) nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento mancando l'attestazione ex art. 50 T.U.B;
d) usurarietà delle clausole espressive degli interessi perché superiori rispetto al tasso soglia.
e) disconoscimento dell'atto di diffida indirizzato al Dott. inviata nell'ottobre 2018 Pt_1
all'indirizzo di via Trieste n° 1 di Reggio Calabria, trattandosi di missiva mai conosciuta e/o solo conoscibile dal destinatario atteso che, per come evincibile dalla documentazione in atti, il Dott. era residente e domiciliato in Reggio Calabria alla via Reggio Campi II Pt_1
Tronco n° 130, indirizzo dove poi aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
3. In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva di accertare il comportamento colpevole e/o doloso, negligente, improntato a malafede, contrario alla legge ed al contratto, posto in essere da che, in ragione della “sofferenza” per il leasing, aveva Controparte_1
negato al Dott. la voltura del contratto di mutuo e la rinegoziazione dello stesso, Pt_1
estinto il rapporto di conto corrente ultraventennale, annullato le carte di credito, chiuso il pagina 4 di 14 contratto Telepass e perfino negato i finanziamenti statali previsti per l'emergenza COVID-
19 anche ai familiari del Dott. per rapporti completamente estranei alla vicenda per Pt_1
cui è causa;
conseguentemente condannare la stessa al pagamento in favore dell'opponente di una somma da determinarsi in via equitativa e comunque entro e non oltre un importo che, tenuto conto del valore del ricorso monitorio, non superasse lo scaglione di riferimento ai fini del contributo unificato;
chiedeva altresì, in via gradata, la compensazione tra l'ammontare eventualmente dovuto alla banca con gli importi che la stessa era tenuta a restituire in ragione delle rispettive poste di dare ed avere come predeterminate dalla Legge
n° 124/2017 ed a titolo di interessi, spese, commissioni applicati e corrisposti nonché con l'importo liquidato in favore dell'opponente quale ristoro per i danni patiti e patendi per i fatti di causa.
4. La causa veniva istruita documentalmente e decisa con la sentenza oggi appellata che rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Osservava il Tribunale che risultava documentato che con contratto di leasing n. 791262, sottoscritto in data 6/04/2010, NE Finance s.p.a. (ora aveva Controparte_1
concesso in locazione finanziaria al professionista i beni descritti nel Parte_1
successivo verbale di consegna e di collaudo degli stessi, debitamente firmato dall'opponente, nel quale quest'ultimo riconosceva espressamente che i beni erano conformi a quelli indicati nel contratto di leasing e nell'ordine di acquisito;
il venditore aveva anche fornito la dichiarazione di conformità dei beni e consegnato al i manuali Pt_1
d'uso e manutenzione dei beni.
5. Osservava inoltre il Tribunale:
a) che l'opposta lamentava di avere dichiarato risolto di diritto il contratto di leasing, a seguito dei perduranti inadempimenti dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni di locazione sin da febbraio 2013, ai sensi e per gli effetti della clausola n. 8 (richiamante espressamente la risoluzione prevista dall'art. 1456 c.c.), intimando altresì l'immediata riconsegna dei beni concessi in locazione nonché il pagamento delle somme vantate dalla ricorrente;
pagina 5 di 14 b) che tale richiesta era stata riscontrata dall'opponente con mail datata 08/08/2014, nella quale, nel prendere atto della intervenuta risoluzione del contratto, lo stesso lamentava il funzionamento del macchinario radiografo, chiedendo una riduzione dei canoni residui e dichiarando fin da allora di mettere a disposizione i beni oggetto di leasing;
c) che in conseguenza dell'inadempimento del Dott. aveva Pt_1 Controparte_6
introdotto il procedimento monitorio sia per la restituzione del cespite locato, sia per il pagamento dei canoni scaduti ed insoluti alla data di pacifica risoluzione del rapporto del
21/07/2014;
d) che non risultava documentata in corso di causa, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, alcuna offerta seria e concreta di restituzione del bene malfunzionante come degli altri, rendendo, quindi, in ogni caso evidente l'inadempimento dell'opponente in ordine agli obblighi di restituzione a suo carico;
e) che la documentazione prodotta, in difetto peraltro di specifica contestazione da parte dell'opponente in ordine all'estratto conto allegato agli atti e della contestata morosità, costituiva valida e sufficiente prova del titolo azionato, mentre parte opponente non aveva offerto alcuna valida prova di fatti estintivi e/o impeditivi dell'allegato grave inadempimento.
6. Inoltre, con riferimento all'usurarietà del tasso di leasing applicato, il Tribunale rilevava che l'eccezione di parte opponente era generica e priva del benchè minimo sostegno probatorio, ma che peraltro l'opposta aveva dato conto, senza sul punto ricevere contestazione, che dal modulo di “trasparenza dei servizi bancari e finanziari – documento di sintesi del contratto”, risultava stato applicato un tasso leasing dell'8,6100%.
Il tasso di mora, invece, era stato applicato al 10,7100% annuo. Pertanto, essendo stato il contratto sottoscritto il 6/04/2010, la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi
(TEGM) ai sensi della legge sull'usura L. n. 108 del 7 marzo 1996, per il periodo di riferimento 1/04/2010-31/07/2010, prevedeva, per la categoria di operazioni “leasing” fino a € 25.000,00, un tasso effettivo globale medio su base annua del 10,7300% e quindi un tasso soglia su base annua (per gli interessi corrispettivi) del 16,095%.
Pertanto i tassi come determinati al momento della stipula erano legittimi. pagina 6 di 14 7. Con riferimento all'invocata disciplina di cui alla L. n. 124/2017, che prevedeva il pagamento del credito solo all'esito della vendita o nuova allocazione del bene locato, il
Tribunale osservava che doveva prendersi atto dell'arresto della Corte di Cassazione a sezioni unite del 29/01/2021 n.2143, la quale aveva affermato che la suddetta normativa, sopravvenuta alla risoluzione del contratto di causa, non aveva effetti retroattivi e trovava, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si erano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, precisando, altresì, che, nell'applicare l'art. 1526 c.c. per i contratti risolti in precedenza, il risarcimento del danno doveva trovare specifica considerazione (Cass., 24 giugno 2002, n. 9162, Cass., 2 marzo 2007, n. 4969, Cass., 8 gennaio 2010, n. 73, Cass., 24 gennaio 2020, n. 1581) secondo la sua ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante, tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto.
8. Avendo le Sezioni Unite precisato, altresì, che il risarcimento del danno del concedente poteva essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., riteneva il Tribunale che risultava, quindi, pienamente ribadita la validità della pattuizione di una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. quale peraltro consentita anche dall'espresso richiamo dal secondo comma dell'art. 1526 c.c., il Tribunale osservava inoltre che il contratto in esame non creava alcuno squilibrio ingiusto, prevedendo infatti all'art. 8 che, in caso di risoluzione contrattuale o comunque alla scadenza, la concedente potesse ottenere: (i) l'immediata restituzione dei beni, in buono stato di conservazione, salvo il normale uso, nel luogo e secondo le modalità indicate, il tutto a cura e spese dell'utilizzatore, (ii) il pagamento in un'unica soluzione di tutte le somme dovute sino alla data di risoluzione, (iii) il pagamento, a titolo di penale, di un importo pari all'ammontare dei canoni periodici non ancora maturati, maggiorato del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto, il tutto attualizzato al TUS o equivalente, dedotto quanto il concedente abbia eventualmente conseguito dalla vendita dei beni.
9. Conseguentemente il Tribunale riteneva che la clausola di cui al richiamato art. 8, per il pagina 7 di 14 suo contenuto, avesse complessivamente natura giuridica di penale ex art. 1382 cc, cui conseguiva l'effetto di predeterminazione e limitazione (se non diversamente convenuto) del risarcimento;
inoltre, il Tribunale escludeva l'eccessività della penale in considerazione dell'esborso sostenuto per l'acquisto del bene concesso in leasing, della somma percepita sino alla risoluzione del contratto, della mancata valida offerta di restituzione dei beni oggetto di contratto, nonchè del danno da lucro cessante determinato dall'inadempimento, restando in tal modo escluso, in concreto, che l'opposta ricavasse dall'applicazione della penale contrattuale un vantaggio manifestamente eccessivo, superiore a quello che le sarebbe derivato dalla regolare esecuzione del contratto.
10. Infine rigettava la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da parte opponente, ritenendo evidente che la segnalazione fosse conseguenza del fatto che il debitore aveva cessato di pagare i canoni della locazione finanziaria sin dal febbraio 2013; di conseguenza il rapporto di conto corrente n. 26-354 era stato estinto ed in capo al era Pt_1
rimasta la posizione di mutuo fondiario n. 44035748, intestata a Controparte_7
”, ancora in ammortamento.
[...]
11. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_2
riforma. Mentre è rimasta contumace, si sono costituite volontariamente in Controparte_6
giudizio, svolgendo identiche difese, e a seguito Controparte_2 Controparte_3
dell'intervenuta cessione in data 21/10/2022 del credito in sofferenza de quo, tra gli altri, da a e del successivo contratto 24/10/2022 tra Controparte_6 CP_2 Controparte_2
e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto Controparte_3
dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, trattata con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente, si deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario, sollevata in comparsa conclusionale dall'appellante, per difetto di titolarità del credito in capo a e del rapporto in capo a Controparte_2 Controparte_3
pagina 8 di 14 13. L'eccezione è infondata.
Come documentato in sede di intervento volontario, la società ha Controparte_2
sottoscritto un contratto di cessione di crediti in data 21/10/2022 con
[...]
In forza di detto contratto, Controparte_1 Controparte_8
con effetti giuridici al 24/10/2022 (la "Data di Cessione") ed effetti economici decorrenti dal 31/12/2021 (la "Data di Valutazione"), ai sensi e per gli effetti del Controparte_2
combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto dalle ridette società tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dalle Cedenti e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72-quater o 169-bis della Legge Fallimentare ovvero artt. 177 e 97 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (a seconda del caso) o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di Leasing”) vantati nei confronti di debitori classificati “in sofferenza” in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996, come successivamente modificata e integrata (i “Crediti”).
L'elenco dei Crediti ceduti è stato depositato presso il notaio Repertorio n. Persona_1
9699 e Raccolta n. 5553, e di tale cessione è stato dato rituale avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 128 del
3/11/2022.
14. Inoltre, come indicato nel successivo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 134 del 17/11/2022, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni (il “Contratto di Cessione
Rapporti”), concluso in data 21/10/2022, tra la la Controparte_3 [...]
e le come adempiuti mediante la sottoscrizione di un atto notarile di CP_2 Pt_3
trasferimento concluso in data 24/10/2022 (la “Data di Cessione”) dinnanzi al Notaio
avente sede in Milano, con atto di deposito (repertorio n. Persona_2
7918 raccolta n. 5594), ha acquistato, pro soluto, ai sensi del Controparte_3
combinato disposto dell'articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla pagina 9 di 14 Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica in data 24/10/2022, da ciascuna Cedente, i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali Contratti di Leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi che alla data del 24/10/2022 risultavano nella titolarità della relativa Cedente, nonché i diritti e le obbligazioni di ciascuna Cedente nei confronti della derivanti da un contratto di gestione stipulato in Controparte_2
data 21/10/2022 tra le Cedenti e la avente ad oggetto la gestione e la Controparte_2
valorizzazione dei beni leasing e dei rapporti giuridici (i “Rapporti e Beni”). Nei Rapporti e
Beni risultano incluse altresì tutte le obbligazioni, i debiti, i diritti di indennizzo, le indennità, le restituzioni e le responsabilità di ciascuna Cedente (in ogni caso, sia che sorgano prima, alla o dopo il 31 dicembre 2021 (la “Data di Valutazione”) (le “Passività Assunte”), derivanti da e/o discendenti dai Contratti di Leasing e dai Rapporti e Beni.
16. A seguito dell'eccezione sollevata in comparsa conclusionale, la difesa delle società intervenute con la memoria di replica ha chiesto il rigetto dell'eccezione deducendo che tra i rapporti ceduti è ricompreso anche quello oggetto di causa e che quindi
[...]
è l'attuale e nuova titolare dei beni oggetto dell'ingiunzione di riconsegna e CP_3
è l'attuale e nuova titolare del credito oggetto dell'ingiunzione di Controparte_2
pagamento, producendo sub allegato A) l'elenco dei Crediti ceduti depositato presso il notaio Repertorio n. 9699 e Raccolta n. 5553, come indicato nell'avviso Persona_1
pubblicato in G.U., parte seconda, n. 128 del 3/11/2022 relativo a e Controparte_2
producendo altresì come allegato B) l'elenco dei rapporti ceduti a Controparte_3
17. La difesa delle intervenute ha inoltre specificato che il rapporto de quo in sofferenza, che
è riportato in entrambi gli elenchi, è il contratto di leasing n. 6791262 indicato a pag. 112 dell'elenco ed è agevole verificare che tale indicazione corrisponde al numero del contratto di leasing stipulato dal Dott. con NE Finance in data 6.04.2010 prodotto sia da Pt_1
in sede di procedimento monitorio, sia da e Controparte_6 CP_2 CP_3
in sede di intervento volontario. L'eccezione deve quindi essere respinta.
[...]
pagina 10 di 14 18. Nel merito osserva la Corte che, pur essendo l'atto di impugnazione costituito da un unico motivo, scandito in successive argomentazioni, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalle intervenute e in quanto dall'esame complessivo dell'atto è comunque CP_2 Controparte_3
possibile evincere le doglianze rivolte alla sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appello è comunque infondato per quanto verrà esposto nel prosieguo.
19. In primo luogo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia rigettato l'opposizione muovendo da quello che si definisce “un pregiudizio di fondo, peraltro smentito dalle prove documentali in atti”, ovvero che nel caso in esame ad essere inadempiente sia stato l'opponente.
Si deduce che il giudicante avrebbe omesso di considerare che era stata allegata fin dalla costituzione in giudizio la documentazione comprovante che il Dott. aveva sempre Pt_1
manifestato la volontà di restituire i beni ricevuti, trascurando altresì di considerare che tanto NE quanto , ed infine , non avevano mai affermato di Parte_4 Controparte_6
volere il reso dei beni e tantomeno avevano fornito indicazioni per la loro consegna contrariamente a quanto previsto nelle condizioni contrattuali (art. 7 ed 8).
20. Con un secondo motivo, riproponendo la tesi già esposta in primo grado e rigettata dal giudice di prime cure con diffusa motivazione, si deduce nuovamente che alla fattispecie per cui è causa vada applicata la legge n° 124/2017 e che dalla lettura delle disposizioni di legge sarebbe dato evincere che in conseguenza del fatto della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, qualsiasi esso sia, e della restituzione al concedente del bene da parte dell'utilizzatore, l'accertamento contabile delle poste di dare/avere tra le parti del rapporto negoziale per come indicate dal legislatore, e anche a titolo di «canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione», è “condizionato” al momento della vendita o altra ricollocazione del bene ai valori di mercato e della riscossione del ricavato dalla vendita.
21. Con il terzo motivo si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale, deducendo che era stata fornita prova documentale che l'istituto di credito, in ragione della “sofferenza” per il leasing, aveva negato la voltura del contratto di mutuo e la rinegoziazione dello stesso, estinto il rapporto di conto corrente ultraventennale, annullato le carte di credito, chiuso il pagina 11 di 14 contratto Telepass e perfino rifiutato i finanziamenti statali previsti per l'emergenza
COVID-19 finanche ai familiari del Dott. e per rapporti completamente estranei alla Pt_1
vicenda per cui è causa.
Si deduce che nella Pec del 25.06.2020, con la quale aveva comunicato al Controparte_6
Dott. la chiusura dei rapporti bancari, avrebbe confessato il suo illegittimo Pt_1
comportamento nell'ammettere che: “Nostro malgrado, ci rammarichiamo di non averle inviato una comunicazione formale circa l'imminente chiusura del rapporto, della quale, ad ogni modo, era a conoscenza in quanto informato dal personale di filiale”, e che la chiusura improvvisa del conto, senza giusta causa e non accompagnata da adeguato preavviso, sarebbe oggettivamente illegittima ai sensi dell'art. 1845 C.C., il quale prevede che “… ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto…”.
Parimenti incontestato ed incontestabile, si deduce, il nocumento arrecato all'attività professionale del Dott. dal malfunzionamento del radiografico, strumento diagnostico Pt_1
di primaria importanza per uno studio dentistico, lamentando infine che a tutt'oggi la banca appellata accollerebbe al Dott. la custodia del bene nonostante sia tenuta per legge e Pt_1
per contratto a riacquisirne la disponibilità.
22. Con ulteriore doglianza si lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 C.p.c. e si rinnova il formale disconoscimento (per contenuto e forma) del verbale del 10.01.2019 Controparte_4
(doc. n. 11 controparte).
23. L'appello è infondato.
Come condivisibilmente dedotto dalla difesa delle intervenute, prima di richiedere l'ingiunzione aveva incaricato la società di ritirare i beni Controparte_1 Controparte_5
oggetto del contratto di leasing, risolto a seguito dell'inadempimento del Dott. al Pt_1
pagamento delle rate, e in data 10/01/2019 un incaricato della si era recato in CP_4
loco per recuperare i cespiti ma aveva ricevuto l'opposizione del debitore, che non ne aveva permesso né la visione né il ritiro, invitando l'incaricato a prendere contatti con il proprio legale, Avv. Tiziana Tiziano, della quale aveva fornito anche il recapito cellulare.
pagina 12 di 14 Ebbene come risulta dal verbale di ricognizione e rintraccio bene prodotto sub. doc. n. 11, nonostante il successivo contatto telefonico con il legale dell'odierno appellante, la restituzione dei beni non veniva effettuata e alla non restava altro che redigere il CP_4
verbale negativo, la cui veridicità, seppur contestata, è confermata dal fatto che l'avv.
Tiziana Tiziano non ha mai contestato che quel numero di cellulare le appartenesse, e che il numero, altrimenti sconosciuto a , fosse stato fornito dal Dott. in sede di CP_4 Pt_1
tentativo di accesso allo studio dentistico.
24. Il secondo motivo è inammissibile, e comunque infondato, risolvendosi nella pedissequa riproposizione degli stessi argomenti già esaminati e, condivisibilmente, ritenuti infondati dal giudice di primo grado.
La Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza 29/01/2021 n.2143, ha stabilito che la L. n.
124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore. Nel caso in esame è invece pacifico che il contratto sia stato risolto nel 2014 in quanto nella email datata 8/08/2014 (v. doc. n. 29), lo stesso legale dell'utilizzatore prende atto, in riscontro alla lettera di risoluzione del 25/07/2014, dell'intervenuta risoluzione ipso iure, ed è quindi altrettanto pacifico che la disciplina di cui alla Legge n. 124/2017 non sia applicabile alla fattispecie.
Conseguentemente, per quanto attiene alla legittimità del credito ingiunto deve essere confermata la piena validità ed efficacia della clausola penale prevista all'art. 8 delle condizioni contrattuali e, pertanto, dell'ammontare del credito ingiunto per il capitale scaduto ed insoluto (€ 9.168,72), oltre agli interessi al tasso convenzionale di mora rispetto al quale, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non si pongono questioni di usurarietà.
25. Allo stesso modo deve rilevarsi l'infondatezza della domanda riconvenzionale, posto che l'Istituto di credito ha legittimamente disposto la chiusura dei rapporti bancari, per giusta causa, a seguito del protratto inadempimento del Dott. nel pagamento delle rate Pt_1
di leasing, conseguenza di cui l'odierno appellante doveva ben essere a conoscenza e alla pagina 13 di 14 quale si è volontariamente esposto con il suo comportamento, non potendo quindi fondatamente pretendere un asserito risarcimento danno, rimasto comunque indimostrato.
26. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle intervenute, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri forensi, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Tenuto conto che gli atti di intervento, nonché le successive difese, sono identici nel contenuto e sono stati redatti dallo stesso difensore, le spese di lite vengono liquidate unitariamente, avendo la S.C. stabilito che qualora lo stesso avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti. (Cassazione ordinanza 16 novembre 2018, n. 29651).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio a favore Parte_1
delle intervenute e che si liquidano unitariamente Controparte_2 Controparte_3
in Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 31.03.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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