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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
CARRA AN, AT
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1933/2021 depositato il 06/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 134/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 17/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A201057 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A201057 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A201057 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compare solo l'Ufficio appellato che si riporta ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 134/2021, pronunciata in data 06/11/2020 e depositata in data 17/02/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi, avverso avviso di accertamento n. TVH01A201057/2019, notificato in data 21/12/2019 e avente ad oggetto
IRPEF, Add. Regionale e Add. Comunale, oltre a sanzioni e interessi per il periodo di imposta 2014.
Con tale atto impositivo, l'Ufficio contestava alla contribuente, detentrice della quota del 33% del capitale sociale della Società_1 S.r.l., la omessa dichiarazione di redditi da capitale, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR, imputandole il maggior reddito pari ad Euro 14.004,70.
Più precisamente, tale reddito di capitale scaturisce dall'avviso di accertamento n. TVH03A200979/2019, emesso a carico della predetta società, con il quale era stato accertato, per l'anno 2014, un maggior reddito d'impresa pari ad Euro 84.509,86, scaturito dal riscontro di maggiori componenti positivi non dichiarati né contabilizzati per Euro 151.424,00 al netto dei componenti negativi di reddito riconosciuti come deducibili per Euro 66.914,14.
Infatti, secondo l'Agenzia ricorreva la presunzione di distribuzione ai soci di tali utili rinvenienti da una società di capitali a ristretta base societaria.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte della Ricorrente_1, la quale censurava il modus agendi operato dagli accertatori in tema di attribuzione di redditi nei suoi confronti, quale socio della Società_1 S.r.l., senza la prova della loro reale percezione.
La contribuente affidava le proprie difese ai seguenti motivi:
- la violazione degli art. 47, comma. 1, del TUIR e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, in quanto si dichiarava estranea alla gestione della società;
- la mancata applicazione dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, per omesso accertamento dei redditi di capitale in capo al sig. Nominativo_1;
- la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, per l'omessa allegazione all'avviso di accertamento dei pp.vv.cc. redatti dalla GdF e dei relativi allegati.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa impositiva.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con tale sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni difensive fornite dalla ricorrente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, la Sig.ra Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già argomentate in primo grado.
In particolare, deduceva la sua estraneità alla gestione aziendale e l'insussistenza in diritto e in fatto della percezione di redditi derivanti da utili extracontabili.
L'Agenzia delle Entrate presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
All'udienza del 27/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che, nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, occorre dare preliminarmente riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposto con il ricorso introduttivo, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini, in via pregiudiziale, si chiedeva l'annullamento di tale atto.
In secundis, secondo Parte appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero limitati ad un mero rigetto delle richieste e delle motivazioni addotte dalla ricorrente nel proprio scritto difensivo senza adeguatamente motivare e argomentare le ragioni sottese alla pronuncia giudiziale.
Infatti, per la difesa della contribuente: <la sentenza impugnata è totalmente da riformare in quanto reca una motivazione del tutto insufficiente per le ragioni che seguono:
1) insufficiente valutazione della documentazione fornita a supporto della tesi della estraneità della sig.ra Ricorrente_1 alla gestione della società “Società_1;
2) omessa disamina del secondo motivo di ricorso;
3) insufficiente disamina del terzo motivo di ricorso>>.
Orbene, la motivazione della sentenza è definita, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione…” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma 6, Cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il Giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio.
È la motivazione che consente alla parte di valutare, ed eventualmente censurare, l'operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali. Orbene, nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata.
Infatti, il Giudice del gravame ha dettagliatamente riportato le ragioni addotte da ciascuna delle parti nei rispettivi atti difensivi, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, analitica, sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio dell'apparente motivazione giacché non è <afflitta da alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili>> e non risulta> (Cass. n. 13170/2021, Cass. n. 22598/2018, Cass. n. 23940/2017).
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando <pur essendo graficamente (e quindi materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione convincimento, talché essa consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità ragionamento giudice>> (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n. 8053/2014 e n. 5888/1992).
Pertanto, la doglianza sollevata sul punto da Parte appellante non è meritevole di accoglimento.
In terzis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte ritiene che i motivi di appello possano essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Orbene, l'avviso di accertamento n. TVH03A200979/2019, notificato in data 12/12/2019 alla società Società_1
S.r.l. e al sig. Nominativo_1, in qualità di amministratore di fatto della società (e dal quale l'avviso di accertamento n. TVH01A201057/2019, emesso nei confronti della odierna appellante e oggetto di questo giudizio, trae fondamento), si è reso definitivo per mancata impugnazione.
La difesa di Parte appellante si duole della mancanza di prova in merito alla effettiva percezione di utili extracontabili, obiettando che <è fuori dubbio che le presunte operazioni inesistenti siano state poste in essere dal sig. Nominativo_1 con aziende direttamente o indirettamente gestite da lui ed è altrettanto fuori dubbio che gli eventuali vantaggi tratti non siano stati condivisi con i soci della società e, in particolare, con la sig.ra Ricorrente_1 con cui vi era un comprovato rapporto conflittuale dovuto alla circostanza che ella, contro la sua volontà, era stata relegata al ruolo di socio di comodo>>; ed ancora che la partecipazione societaria era stata solo formale rilevando pertanto la completa estraneità nella gestione della società.
Ordunque, secondo la difesa, non ricorrerebbe alcun presupposto legittimante l'azione accertativa stante la conflittualità con i soci Nominativo_1 e Nominativo_2 culminati in contrasti veri e propri per operazioni societarie poste in essere illecitamente, che indussero Parte appellante a sporgere in data 11/01/2018 denuncia- querela e successiva integrazione della medesima in data 02/02/2018.
Tanto premesso, questa Corte osserva che, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base societaria, come nel caso de quo, è ammessa la presunzione “semplice” di attribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, che non si pone in contrasto con la presunzione della sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, in quanto il fatto noto è fornito dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (nella specie, peraltro, in regime di parentela) nella gestione sociale.
Ne consegue che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria ai fini del superamento di detta presunzione, con la prova del mancato conseguimento degli utili societari oppure la mancata distribuzione degli stessi.
Pertanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi, ove siano accertati utili in sede di accertamento di società di capitali a ristretta base partecipativa, opera una sorta di presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci degli utili stessi, in virtù del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del TUIR (ex multis Cass. 28789/2008).
Sul punto, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1727/2023) ha ribadito tale principio di diritto, tant'è che: < redatto nei confronti della società, in quanto il socio può sempre consultare la documentazione societaria e, quindi, prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi>>.
Contrariamente, quindi, a quanto sostenuto da Parte appellante, è legittima la presunzione di carattere semplice, tant'è che la Suprema Corte ha chiarito che <ai fini del superamento della presunzione in parola, è necessario che il socio, anche se amministratore, provi mancato conseguimento, da parte società, di tali utili oppure la mancata distribuzione degli stessi>>, la c.d. probatio diabolica in osservanza al disposto di cui all'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. sentenza n. 13550/2020).
Orbene, nel presente gravame, tale prova non è stata fornita da Parte appellante, che peraltro come socia della società avrebbe potuto esercitare il suo diritto di controllo sull'operato dell'organo amministrativo in termini di comunicazione e consultazione.
L'art. 2476, comma 2, c.c. prevede che i soci di una S.r.l. che non partecipano all'amministrazione della società hanno: a) il diritto all'informazione, che consente loro di poter ottenere informazioni sull'andamento della gestione della società; b) il diritto di consultazione, che permette loro di ottenere la consultazione di documenti relativi alla società. Tali diritti sono essenzialmente posti a tutela dei diritti della minoranza dei soci, ovvero di coloro che partecipano al capitale sociale della Srl ma non sono amministratori;
il singolo socio, a prescindere dalla propria quota di capitale sociale, ha il diritto di ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari per esercitare, in modo consapevole, i propri diritti sociali, tra i quali il diritto di impugnazione delle delibere assembleari (in particolare di bilancio), l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e la possibilità di denunzia ex art. 2409 c.c..
Pertanto, appare del tutto inconferente la documentazione riguardante le raccomandate a mano, che sono prive di data certa (neanche ricavabile in altro modo) e, pur avendo validità legale ed efficacia reale come ogni altro atto, non hanno valore probatorio perché possono essere sempre liberamente disconosciute da colui contro cui sono prodotte.
Parimenti, prive di efficacia probatoria sono la denuncia-querela (sporta dopo l'avvio della verifica fiscale), il cui esito, tra l'altro, non è stato reso noto a questo Giudicante, e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datata 31/01/2020, sottoscritta dal sig. Nominativo_1.
Quest'ultima non fornisce elementi riguardo alle firme apposte dalla sig.ra Ricorrente_1 sui verbali delle assemblee, di cui la medesima ne ha contestato l'autenticità presentando atto di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica, e alla destinazione delle somme riscosse dalla società.
Inconferente, poi, appare il richiamo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso in data 01/07/2020 dall'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brindisi, in relazione al Procedimento penale n. 1797/2017, che l'odierna appellante aveva depositato nel giudizio di primo grado in allegato alle memorie del 13/10/2020. E ciò perché non rileva l'esclusione della medesima dalle ipotesi di reato se nell'avviso di accertamento de quo non venivano affatto contestate fattispecie di rilevanza penale, ma soltanto redditi non dichiarati.
Pertanto, questa Corte ritiene a riparo da vizi il decisum di primo grado, poiché nel caso in esame vi è prova dei fatti a fondamento dell'atto impugnato, stante anche la definitività dell'avviso di accertamento n.
TVH03A200979/2019, emesso nei confronti della società, per mancata impugnazione nei termini di legge,
e la conseguente definitività della pretesa erariale relativa al maggior reddito di capitale attribuito pro quota ai soci.
Infatti, la motivazione dell'atto di accertamento non può prescindere dalla prova dei fatti sottesi alle medesime ragioni e l'Ufficio ha dimostrato l'applicabilità in concreto dello strumento accertativo, anche in ossequio del dettato normativo di cui all'art. 47, primo comma, del TUIR, vigente ratione temporis, che fa riferimento agli
<>.
Per converso, il contribuente aveva l'onere di provare in modo preciso i fatti impeditivi della maggiore pretesa tributaria, di cui all'accertamento effettuato dall'Ufficio.
Nella fattispecie in esame, le motivazioni addotte in ricorso da Parte appellante sono, invece, palesemente caratterizzate da genericità, prive di adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza probatoria degli elementi accertativi posti a fondamento della maggiore pretesa tributaria.
Pertanto, occorre confermare, per le motivazioni espresse, la sentenza di primo grado e, di conseguenza, la piena legittimità dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna Parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore di Parte appellata, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, lì 27 gennaio 2026.
Il Giudice AT Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Francesco Giardino
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
CARRA AN, AT
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1933/2021 depositato il 06/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 134/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 17/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A201057 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A201057 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A201057 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compare solo l'Ufficio appellato che si riporta ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 134/2021, pronunciata in data 06/11/2020 e depositata in data 17/02/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi, avverso avviso di accertamento n. TVH01A201057/2019, notificato in data 21/12/2019 e avente ad oggetto
IRPEF, Add. Regionale e Add. Comunale, oltre a sanzioni e interessi per il periodo di imposta 2014.
Con tale atto impositivo, l'Ufficio contestava alla contribuente, detentrice della quota del 33% del capitale sociale della Società_1 S.r.l., la omessa dichiarazione di redditi da capitale, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR, imputandole il maggior reddito pari ad Euro 14.004,70.
Più precisamente, tale reddito di capitale scaturisce dall'avviso di accertamento n. TVH03A200979/2019, emesso a carico della predetta società, con il quale era stato accertato, per l'anno 2014, un maggior reddito d'impresa pari ad Euro 84.509,86, scaturito dal riscontro di maggiori componenti positivi non dichiarati né contabilizzati per Euro 151.424,00 al netto dei componenti negativi di reddito riconosciuti come deducibili per Euro 66.914,14.
Infatti, secondo l'Agenzia ricorreva la presunzione di distribuzione ai soci di tali utili rinvenienti da una società di capitali a ristretta base societaria.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte della Ricorrente_1, la quale censurava il modus agendi operato dagli accertatori in tema di attribuzione di redditi nei suoi confronti, quale socio della Società_1 S.r.l., senza la prova della loro reale percezione.
La contribuente affidava le proprie difese ai seguenti motivi:
- la violazione degli art. 47, comma. 1, del TUIR e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, in quanto si dichiarava estranea alla gestione della società;
- la mancata applicazione dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, per omesso accertamento dei redditi di capitale in capo al sig. Nominativo_1;
- la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, per l'omessa allegazione all'avviso di accertamento dei pp.vv.cc. redatti dalla GdF e dei relativi allegati.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa impositiva.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con tale sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni difensive fornite dalla ricorrente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, la Sig.ra Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già argomentate in primo grado.
In particolare, deduceva la sua estraneità alla gestione aziendale e l'insussistenza in diritto e in fatto della percezione di redditi derivanti da utili extracontabili.
L'Agenzia delle Entrate presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
All'udienza del 27/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che, nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, occorre dare preliminarmente riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposto con il ricorso introduttivo, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini, in via pregiudiziale, si chiedeva l'annullamento di tale atto.
In secundis, secondo Parte appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero limitati ad un mero rigetto delle richieste e delle motivazioni addotte dalla ricorrente nel proprio scritto difensivo senza adeguatamente motivare e argomentare le ragioni sottese alla pronuncia giudiziale.
Infatti, per la difesa della contribuente: <la sentenza impugnata è totalmente da riformare in quanto reca una motivazione del tutto insufficiente per le ragioni che seguono:
1) insufficiente valutazione della documentazione fornita a supporto della tesi della estraneità della sig.ra Ricorrente_1 alla gestione della società “Società_1;
2) omessa disamina del secondo motivo di ricorso;
3) insufficiente disamina del terzo motivo di ricorso>>.
Orbene, la motivazione della sentenza è definita, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione…” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma 6, Cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il Giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio.
È la motivazione che consente alla parte di valutare, ed eventualmente censurare, l'operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali. Orbene, nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata.
Infatti, il Giudice del gravame ha dettagliatamente riportato le ragioni addotte da ciascuna delle parti nei rispettivi atti difensivi, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, analitica, sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio dell'apparente motivazione giacché non è <afflitta da alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili>> e non risulta
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando <pur essendo graficamente (e quindi materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione convincimento, talché essa consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità ragionamento giudice>> (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n. 8053/2014 e n. 5888/1992).
Pertanto, la doglianza sollevata sul punto da Parte appellante non è meritevole di accoglimento.
In terzis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte ritiene che i motivi di appello possano essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Orbene, l'avviso di accertamento n. TVH03A200979/2019, notificato in data 12/12/2019 alla società Società_1
S.r.l. e al sig. Nominativo_1, in qualità di amministratore di fatto della società (e dal quale l'avviso di accertamento n. TVH01A201057/2019, emesso nei confronti della odierna appellante e oggetto di questo giudizio, trae fondamento), si è reso definitivo per mancata impugnazione.
La difesa di Parte appellante si duole della mancanza di prova in merito alla effettiva percezione di utili extracontabili, obiettando che <è fuori dubbio che le presunte operazioni inesistenti siano state poste in essere dal sig. Nominativo_1 con aziende direttamente o indirettamente gestite da lui ed è altrettanto fuori dubbio che gli eventuali vantaggi tratti non siano stati condivisi con i soci della società e, in particolare, con la sig.ra Ricorrente_1 con cui vi era un comprovato rapporto conflittuale dovuto alla circostanza che ella, contro la sua volontà, era stata relegata al ruolo di socio di comodo>>; ed ancora che la partecipazione societaria era stata solo formale rilevando pertanto la completa estraneità nella gestione della società.
Ordunque, secondo la difesa, non ricorrerebbe alcun presupposto legittimante l'azione accertativa stante la conflittualità con i soci Nominativo_1 e Nominativo_2 culminati in contrasti veri e propri per operazioni societarie poste in essere illecitamente, che indussero Parte appellante a sporgere in data 11/01/2018 denuncia- querela e successiva integrazione della medesima in data 02/02/2018.
Tanto premesso, questa Corte osserva che, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base societaria, come nel caso de quo, è ammessa la presunzione “semplice” di attribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, che non si pone in contrasto con la presunzione della sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, in quanto il fatto noto è fornito dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (nella specie, peraltro, in regime di parentela) nella gestione sociale.
Ne consegue che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria ai fini del superamento di detta presunzione, con la prova del mancato conseguimento degli utili societari oppure la mancata distribuzione degli stessi.
Pertanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi, ove siano accertati utili in sede di accertamento di società di capitali a ristretta base partecipativa, opera una sorta di presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci degli utili stessi, in virtù del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del TUIR (ex multis Cass. 28789/2008).
Sul punto, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1727/2023) ha ribadito tale principio di diritto, tant'è che: < redatto nei confronti della società, in quanto il socio può sempre consultare la documentazione societaria e, quindi, prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi>>.
Contrariamente, quindi, a quanto sostenuto da Parte appellante, è legittima la presunzione di carattere semplice, tant'è che la Suprema Corte ha chiarito che <ai fini del superamento della presunzione in parola, è necessario che il socio, anche se amministratore, provi mancato conseguimento, da parte società, di tali utili oppure la mancata distribuzione degli stessi>>, la c.d. probatio diabolica in osservanza al disposto di cui all'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. sentenza n. 13550/2020).
Orbene, nel presente gravame, tale prova non è stata fornita da Parte appellante, che peraltro come socia della società avrebbe potuto esercitare il suo diritto di controllo sull'operato dell'organo amministrativo in termini di comunicazione e consultazione.
L'art. 2476, comma 2, c.c. prevede che i soci di una S.r.l. che non partecipano all'amministrazione della società hanno: a) il diritto all'informazione, che consente loro di poter ottenere informazioni sull'andamento della gestione della società; b) il diritto di consultazione, che permette loro di ottenere la consultazione di documenti relativi alla società. Tali diritti sono essenzialmente posti a tutela dei diritti della minoranza dei soci, ovvero di coloro che partecipano al capitale sociale della Srl ma non sono amministratori;
il singolo socio, a prescindere dalla propria quota di capitale sociale, ha il diritto di ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari per esercitare, in modo consapevole, i propri diritti sociali, tra i quali il diritto di impugnazione delle delibere assembleari (in particolare di bilancio), l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e la possibilità di denunzia ex art. 2409 c.c..
Pertanto, appare del tutto inconferente la documentazione riguardante le raccomandate a mano, che sono prive di data certa (neanche ricavabile in altro modo) e, pur avendo validità legale ed efficacia reale come ogni altro atto, non hanno valore probatorio perché possono essere sempre liberamente disconosciute da colui contro cui sono prodotte.
Parimenti, prive di efficacia probatoria sono la denuncia-querela (sporta dopo l'avvio della verifica fiscale), il cui esito, tra l'altro, non è stato reso noto a questo Giudicante, e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datata 31/01/2020, sottoscritta dal sig. Nominativo_1.
Quest'ultima non fornisce elementi riguardo alle firme apposte dalla sig.ra Ricorrente_1 sui verbali delle assemblee, di cui la medesima ne ha contestato l'autenticità presentando atto di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica, e alla destinazione delle somme riscosse dalla società.
Inconferente, poi, appare il richiamo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso in data 01/07/2020 dall'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brindisi, in relazione al Procedimento penale n. 1797/2017, che l'odierna appellante aveva depositato nel giudizio di primo grado in allegato alle memorie del 13/10/2020. E ciò perché non rileva l'esclusione della medesima dalle ipotesi di reato se nell'avviso di accertamento de quo non venivano affatto contestate fattispecie di rilevanza penale, ma soltanto redditi non dichiarati.
Pertanto, questa Corte ritiene a riparo da vizi il decisum di primo grado, poiché nel caso in esame vi è prova dei fatti a fondamento dell'atto impugnato, stante anche la definitività dell'avviso di accertamento n.
TVH03A200979/2019, emesso nei confronti della società, per mancata impugnazione nei termini di legge,
e la conseguente definitività della pretesa erariale relativa al maggior reddito di capitale attribuito pro quota ai soci.
Infatti, la motivazione dell'atto di accertamento non può prescindere dalla prova dei fatti sottesi alle medesime ragioni e l'Ufficio ha dimostrato l'applicabilità in concreto dello strumento accertativo, anche in ossequio del dettato normativo di cui all'art. 47, primo comma, del TUIR, vigente ratione temporis, che fa riferimento agli
<>.
Per converso, il contribuente aveva l'onere di provare in modo preciso i fatti impeditivi della maggiore pretesa tributaria, di cui all'accertamento effettuato dall'Ufficio.
Nella fattispecie in esame, le motivazioni addotte in ricorso da Parte appellante sono, invece, palesemente caratterizzate da genericità, prive di adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza probatoria degli elementi accertativi posti a fondamento della maggiore pretesa tributaria.
Pertanto, occorre confermare, per le motivazioni espresse, la sentenza di primo grado e, di conseguenza, la piena legittimità dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna Parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore di Parte appellata, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, lì 27 gennaio 2026.
Il Giudice AT Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Francesco Giardino