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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 142/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente il primo Parte_1 Parte_2 dall'avv. Natalia Anatolio e la seconda dall'avv. Felli Maria Rita giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 14/1/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in AN ( FR ) il 26/8/01; che dalla loro unione coniugale sono nati due figli gemelli e ( il Per_1 Per_2
12/6/03 ), entrambi maggiorenni e dei quali soltanto quest'ultima economicamente autosufficiente;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “affinché il Tribunale, previo ogni ulteriore provvedimento di rito e di legge, Voglia omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi alle seguenti C O N D I Z I O N I: 1) I coniugi ricorrenti, vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) Quanto al contributo al mantenimento del coniuge, i signori e Pt_1 si dichiarano economicamente indipendenti;
pertanto nessun contributo nei confronti dell'altro viene Parte_2 previsto. 3) I figli e maggiorenni, continueranno, per loro volontà e scelta, a vivere con la
Per_1 Per_2 madre nell'abitazione in AN Via Case Cotte n. 3 e gestiranno autonomamente la frequentazione con il padre. 4) La figlia in ragione di impiego a tempo determinato, è temporaneamente economicamente Per_2 indipendente, mentre è studente universitario. Pertanto, oggetto di regolamentazione ai fini del
Per_1 mantenimento sarà solo il figlio 5) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento del
Per_1 Pt_1 figlio la somma onnicomprensiva di € 350,00 (Trecentocinquanta/00), entro il giorno 20 di ogni mese,
Per_1 con decorrenza da gennaio 2025 e con adeguamento annuale ISTAT. Detta somma dovrà essere versata sul c/c intestato alla sig.ra presso la banca UNICREDIT filiale di AN, IBAN: IT Parte_2
23I0200874290000106283057. 6) Relativamente alle spese straordinarie da sostenere per il figlio i Per_1 coniugi richiamano e si riportano al protocollo stilato dal Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Frosinone il 15.12.2017, di cui hanno preso visione, recependone le regolamentazioni, illustrando comunque di seguito anche se non a titolo esaustivo le principali voci di spesa. A) Le spese straordinarie obbligatorie (in quanto conseguenza di scelte già concordate dai coniugi o dettate da ragioni di urgenza) saranno ripartite al 50% tra i coniugi, nello specifico, rientrano in dette spese: - le spese per l'acquisto dei libri di testo, dei quaderni e di tutto il materiale didattico e propedeutico allo studio;
- le spese sanitarie urgenti e indifferibili, l'acquisto di farmaci prescritti (anche dal medico specialista già scelto di comune accordo), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie in genere per i servizi erogati dal sistema sanitario nazionale in caso di mancato accordo sulla scelta di uno specialista privato;
B) Le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i coniugi saranno ripartite al 50% tra le parti, nello specifico, rientrano in dette spese: - le spese di alloggio fuori sede, di università pubbliche o private, di trasporto per raggiungere il luogo di studio, viaggi di studio non scolastici, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di specializzazione o master;
- le spese sportive riguardanti le attività sportive di tipo non agonistico o agonistico ivi comprese le spese per l'attrezzatura e per il necessario allo svolgimento dell'attività; - le spese medico – sanitarie riguardanti prestazioni di diverso tipo
(cure odontoiatriche, oculistiche, specialistiche, interventi chirurgici) non dispensate o comunque non effettuate per scelta dei genitori tramite il servizio sanitario nazionale, le spese mediche e di degenza per interventi e cure presso strutture pubbliche o private convenzionate, le spese per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- le spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. Per tutte le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi, il genitore proponente farà pervenire all'altro per iscritto (anche a mezzo posta elettronica, sms o altra forma di messaggio telefonico scritto) la relativa richiesta. L'altro genitore dovrà esprimere il proprio dissenso per iscritto (anche con gli strumenti informatici e telefonici di cui sopra), motivandolo, entro il temine di 10 giorni dalla richiesta. Il silenzio, trascorso il termine di 10 giorni dalla richiesta, sarà considerato come consenso alla stessa, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate. Le spese straordinarie, sostenute dalla sig.ra verranno Parte_2 rimborsate dal sig. per la propria quota di spettanza (50%) in contanti o a mezzo bonifico bancario che Pt_1 verrà effettuato entro il giorno 20 di ogni mese, unitamente all'assegno di mantenimento, previa richiesta a mezzo notula riassuntiva mensile, corredata da fatture, ricevute, e/o preventivi, che la sig.ra Parte_2 consegnerà al sig. o invierà allo stesso sul proprio indirizzo e-mail o tramite messaggio whatsApp;
7) Pt_1
La casa coniugale sita in AN, Via Case Cotte n. 3, di proprietà della signora resterà nella Parte_2 disponibilità della stessa, compresi gli arredi ivi presenti;
ella provvederà a tutte le relative spese di utenze e di manutenzione ordinaria e straordinaria. 8) Quanto a rimborsi, sussidi pubblici o privati, deduzione e detrazione fiscale, di comune accordo i signori e stabiliscono quanto segue. I rimborsi e sussidi Pt_1 Parte_2 disposti dallo stato o da altro ente pubblico o privato per spese di studio, sanitarie o altro, relative al figlio andranno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese Per_1 straordinarie ( mentre eventuali borse di studio verranno percepite direttamente da . La deduzione Per_1 fiscale per il figlio a carico sarà effettuata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse. Tutto quanto previsto sopra avrà corso dal gennaio 2025, con impegno di entrambi i coniugi ad effettuare le dovute comunicazioni ai rispettivi datori di lavoro e a qualsiasi altro ente preposto, al fine di evitare sanzioni. 9) I coniugi dichiarano di aver regolarizzato gli aspetti economico/patrimoniali e di non aver contratto debiti verso terzi in comune e, pertanto, ciascuno si accolla per intero il pagamento dei debiti contratti singolarmente. 10) Il sig. entro sei mesi provvederà al trasferimento della residenza anagrafica. 11) I Pt_1 coniugi si concedono, sin da ora, il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero. 12) Ogni ricorrente provvederà a pagare i compensi del proprio legale nominato.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 18/1/25 disponeva in conformità, fissando a tal fine termine perentorio fino al 24/2/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 17/2/25 le parti insistevano nella loro domanda affinché “venga dichiarata la separazione personale dei ricorrenti alle condizioni concordate e rappresentate nel ricorso.”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 3/3/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c.. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni congiunte formulate dalle parti, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di AN ( FR ) in relazione all'Atto n. 52, Parte II,
Serie A, anno 2001, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'11/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 142/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi rispettivamente il primo Parte_1 Parte_2 dall'avv. Natalia Anatolio e la seconda dall'avv. Felli Maria Rita giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 14/1/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in AN ( FR ) il 26/8/01; che dalla loro unione coniugale sono nati due figli gemelli e ( il Per_1 Per_2
12/6/03 ), entrambi maggiorenni e dei quali soltanto quest'ultima economicamente autosufficiente;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “affinché il Tribunale, previo ogni ulteriore provvedimento di rito e di legge, Voglia omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi alle seguenti C O N D I Z I O N I: 1) I coniugi ricorrenti, vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) Quanto al contributo al mantenimento del coniuge, i signori e Pt_1 si dichiarano economicamente indipendenti;
pertanto nessun contributo nei confronti dell'altro viene Parte_2 previsto. 3) I figli e maggiorenni, continueranno, per loro volontà e scelta, a vivere con la
Per_1 Per_2 madre nell'abitazione in AN Via Case Cotte n. 3 e gestiranno autonomamente la frequentazione con il padre. 4) La figlia in ragione di impiego a tempo determinato, è temporaneamente economicamente Per_2 indipendente, mentre è studente universitario. Pertanto, oggetto di regolamentazione ai fini del
Per_1 mantenimento sarà solo il figlio 5) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento del
Per_1 Pt_1 figlio la somma onnicomprensiva di € 350,00 (Trecentocinquanta/00), entro il giorno 20 di ogni mese,
Per_1 con decorrenza da gennaio 2025 e con adeguamento annuale ISTAT. Detta somma dovrà essere versata sul c/c intestato alla sig.ra presso la banca UNICREDIT filiale di AN, IBAN: IT Parte_2
23I0200874290000106283057. 6) Relativamente alle spese straordinarie da sostenere per il figlio i Per_1 coniugi richiamano e si riportano al protocollo stilato dal Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Frosinone il 15.12.2017, di cui hanno preso visione, recependone le regolamentazioni, illustrando comunque di seguito anche se non a titolo esaustivo le principali voci di spesa. A) Le spese straordinarie obbligatorie (in quanto conseguenza di scelte già concordate dai coniugi o dettate da ragioni di urgenza) saranno ripartite al 50% tra i coniugi, nello specifico, rientrano in dette spese: - le spese per l'acquisto dei libri di testo, dei quaderni e di tutto il materiale didattico e propedeutico allo studio;
- le spese sanitarie urgenti e indifferibili, l'acquisto di farmaci prescritti (anche dal medico specialista già scelto di comune accordo), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie in genere per i servizi erogati dal sistema sanitario nazionale in caso di mancato accordo sulla scelta di uno specialista privato;
B) Le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i coniugi saranno ripartite al 50% tra le parti, nello specifico, rientrano in dette spese: - le spese di alloggio fuori sede, di università pubbliche o private, di trasporto per raggiungere il luogo di studio, viaggi di studio non scolastici, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di specializzazione o master;
- le spese sportive riguardanti le attività sportive di tipo non agonistico o agonistico ivi comprese le spese per l'attrezzatura e per il necessario allo svolgimento dell'attività; - le spese medico – sanitarie riguardanti prestazioni di diverso tipo
(cure odontoiatriche, oculistiche, specialistiche, interventi chirurgici) non dispensate o comunque non effettuate per scelta dei genitori tramite il servizio sanitario nazionale, le spese mediche e di degenza per interventi e cure presso strutture pubbliche o private convenzionate, le spese per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- le spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. Per tutte le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi, il genitore proponente farà pervenire all'altro per iscritto (anche a mezzo posta elettronica, sms o altra forma di messaggio telefonico scritto) la relativa richiesta. L'altro genitore dovrà esprimere il proprio dissenso per iscritto (anche con gli strumenti informatici e telefonici di cui sopra), motivandolo, entro il temine di 10 giorni dalla richiesta. Il silenzio, trascorso il termine di 10 giorni dalla richiesta, sarà considerato come consenso alla stessa, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate. Le spese straordinarie, sostenute dalla sig.ra verranno Parte_2 rimborsate dal sig. per la propria quota di spettanza (50%) in contanti o a mezzo bonifico bancario che Pt_1 verrà effettuato entro il giorno 20 di ogni mese, unitamente all'assegno di mantenimento, previa richiesta a mezzo notula riassuntiva mensile, corredata da fatture, ricevute, e/o preventivi, che la sig.ra Parte_2 consegnerà al sig. o invierà allo stesso sul proprio indirizzo e-mail o tramite messaggio whatsApp;
7) Pt_1
La casa coniugale sita in AN, Via Case Cotte n. 3, di proprietà della signora resterà nella Parte_2 disponibilità della stessa, compresi gli arredi ivi presenti;
ella provvederà a tutte le relative spese di utenze e di manutenzione ordinaria e straordinaria. 8) Quanto a rimborsi, sussidi pubblici o privati, deduzione e detrazione fiscale, di comune accordo i signori e stabiliscono quanto segue. I rimborsi e sussidi Pt_1 Parte_2 disposti dallo stato o da altro ente pubblico o privato per spese di studio, sanitarie o altro, relative al figlio andranno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese Per_1 straordinarie ( mentre eventuali borse di studio verranno percepite direttamente da . La deduzione Per_1 fiscale per il figlio a carico sarà effettuata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse. Tutto quanto previsto sopra avrà corso dal gennaio 2025, con impegno di entrambi i coniugi ad effettuare le dovute comunicazioni ai rispettivi datori di lavoro e a qualsiasi altro ente preposto, al fine di evitare sanzioni. 9) I coniugi dichiarano di aver regolarizzato gli aspetti economico/patrimoniali e di non aver contratto debiti verso terzi in comune e, pertanto, ciascuno si accolla per intero il pagamento dei debiti contratti singolarmente. 10) Il sig. entro sei mesi provvederà al trasferimento della residenza anagrafica. 11) I Pt_1 coniugi si concedono, sin da ora, il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero. 12) Ogni ricorrente provvederà a pagare i compensi del proprio legale nominato.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 18/1/25 disponeva in conformità, fissando a tal fine termine perentorio fino al 24/2/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 17/2/25 le parti insistevano nella loro domanda affinché “venga dichiarata la separazione personale dei ricorrenti alle condizioni concordate e rappresentate nel ricorso.”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 3/3/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c.. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni congiunte formulate dalle parti, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di AN ( FR ) in relazione all'Atto n. 52, Parte II,
Serie A, anno 2001, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'11/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )