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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/11/2024, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1147/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 5 novembre 2024. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1147/2021 R.G. promossa da nato il [...] in [...] C.F. e residente a Parte_1 C.F._1
Mantova in Viale Veneto n. 1/B rappresentato e difeso in via congiunta e disgiunta dagli avv.ti Ermes
Delnevo, c.f. , pec: fax 0376287007 e C.F._2 Email_1
Agostino Fulvio Licari, C.F.: PEC: C.F._3
fax 093537616 ed elettivamente domiciliato nello Email_2
studio di quest'ultimo in Enna, Viale
Diaz n. 5,
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
RN AR (EN), via Dandolo n. 1 e sede di lavoro in Bagnolo Cremasco (CR), Via
Leonardo Da Vinci n. 1;
resistente
Avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI
Con ricorso depositato il 04.08.2021 il ricorrente di cui in epigrafe premesso:
che veniva assunto dalla resistente con contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data
18.11.2020, con la qualifica di operaio livello 4° CCNL Metalmeccanici Industria con sede di lavoro in Bagnolo Cremasco (CR);
che il datore di lavoro, con messaggio Whatsapp del 19.02.2021 inviava al lavoratore modello
UNILAV con indicazione di avvenuta decorrenza del licenziamento per giusta causa dal 16.02.2021;
che il lavoratore richiedeva una lettera formale di licenziamento ma il datore di lavoro, con ulteriore messaggio Whatsapp del 29.03.2021 inviava nuovo modello con comunicazione ulteriore Pt_2
di licenziamento per giusta causa con decorrenza 28.02.2021;
che il lavoratore impugnava entrambi i licenziamenti essendo stati irrogati in assenza di preventiva contestazione di addebito, per violazione dell'art 7 comma 2 dello Statuto dei lavoratori.
Ciò premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo
IN VIA PRELIMINARE
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità del licenziamento impugnato per violazione dell'art. 7 comma 2 della L. 300/70 e per violazione dell'art. 2 della Legge n. 604/1966 ed in conseguenza:
IN VIA PRINCIPALE
– ritenuto palesemente insussistente il fatto materiale posto a base del licenziamento (si veda la sentenza della Cass. n. 4879 del 24 febbraio 2020) annullare il licenziamento intimato e condannare
, in persona del legale rapp. p.t., alla reintegrazione del lavoratore nel proprio posto Controparte_1
di lavoro (salvo il diritto di opzione da esercitarsi da parte del lavoratore stesso) ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione sino al massimo di 12 mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2° del D.Lgs. n. 23/2015.
IN VIA SUBORDINATA
– Nella denegata ipotesi non venisse ritenuto palesemente insussistente il fatto materiale posto a base del licenziamento, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare in persona del legale rapp. p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1° del Controparte_1
D.Lgs. n. 23/2015 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR da quantificarsi da parte del
Giudice in misura non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 mensilità.
IN ULTIMA ISTANZA
– Nel caso non venissero accolte le domande svolte in via principale ed in via subordinata, e venisse dichiarato illegittimo il licenziamento in quanto intimato per la sola violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare , in persona del legale rapp. p.t., ai sensi e per gli effetti Controparte_1
dell'art. 4 comma 1° del D.Lgs. n. 23/2015 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
da quantificarsi da parte del Giudice in misura non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 12
mensilità.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso va accolto, risultando fondato il motivo (l'unico) facente leva sulla violazione della disciplina ex art 7, comma 2, St. Lav., a mente del quale: Il datore di lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l. 300/1970, dunque, ai fini della legittima irrogazione di una sanzione disciplinare si impone la previa contestazione dell'addebito, da intendersi come esposizione degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione da irrogare.
La contestazione disciplinare deve, delineare l'addebito, come individuato dal datore, e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da tracciare il perimetro dell'immediata attività
difensiva del lavoratore.
Conseguentemente per essere specifica, deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari.
Ora, il licenziamento per cui è causa è stato comminato in totale assenza di preventiva contestazione di addebito.
La resistente non si è costituita, pur citata, rinunciando per tale via a contestare l'assunto (fatto negativo) che alla luce della prospettazione di cui al ricorso costituisce dunque fatto acquisito.
Il ricorrente invoca in via principale la tutela reintegratoria.
D'altra parte, l'art 18 comma 6, dello Statuto dei lavoratori per il caso di violazioni dell'art 7 prevede in via esclusiva una tutela indennitaria.
Ciò posto, si osserva come in un caso analogo e sovrapponibile a quello sub iudice la Suprema Corte
di Cassazione (Cass. 14.2.2016 n. 25745), ha affermato il principio secondo cui "in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo". In tale pronuncia si argomenta diffusamente sulle conseguenze radicali connesse al difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, come osservato Cass. n. 1026/15, Cass. n. 2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost. n. 204/1982),
evidenziandosi come del resto la tutela reintegratoria sia prevista anche dal comma 6, che richiama,
per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui al comma 4 dell'art. 18 (reintegra ed indennità pari sino a 12 mensilità della retribuzione), la quale sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato) (cfr., in tali termini, Cass. 25745/2016 cit.).
L'esigenza che il fatto contestato sia delineato nei suoi contorni sì da cristallizzare il fatto ascritto al dipendente è affermata nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 24.7.2018
n. 19632 - paragrafo 7 della motivazione - secondo cui "In tema di licenziamento disciplinare, ove la contestazione sia stata formulata in maniera generica per una parte dell'addebito, è corretto l'operato del giudice di merito che abbia valutato, ai fini della verifica circa la legittimità, o meno, della sanzione, solo i fatti specificamente contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati").
Nello stesso solco si pongono Cass. 28.8.2018 n. 21265 e Cass. 25.3.2019 n. 8293, che, a sua volta,
richiama Cass. 19632/2018 cit., sempre in tema di mancanza di coincidenza del fatto oggetto del licenziamento con quello originariamente contestato e di conseguente tutela reintegratoria, con tutela indennitaria debole, per il vizio in questione.
A fronte del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la questione
(afferente unicamente al tipo di tutela apprestabile) debba essere affrontata e risolta nei termini di seguito esposti.
Come noto, nel caso in cui il licenziamento non risulti ingiustificato, ma sia formalmente viziato, e quindi inefficace, per violazione dell'obbligo di motivazione di cui al nuovo testo della L. n. 604 del
1966, art. 2, comma 2, della procedura disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 o della nuova procedura di preventiva conciliazione di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 7, trova applicazione una sanzione indennitaria (sempre sostitutiva del posto di lavoro) ridotta, perchè variabile da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mensilità, tenuto conto della gravità della violazione formale commessa
(art. 18, comma 6).
Il problema si pone in relazione alle conseguenze legate ad un'interpretazione letterale della legge,
che potrebbe condurre a ritenere operativa questa sanzione ridotta anche in relazione ai casi, come quello in esame, in cui il licenziamento per motivi soggettivi non sia preceduto da una contestazione disciplinare dei fatti ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7.
Aderendo ad una tale impostazione ermeneutica, invero, il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento,
potendo beneficiare, ove tali fatti siano provati ed idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto se raffrontato alle ulteriori sanzioni previste dalla medesima disposizione.
Appare preferibile, pertanto, la diversa interpretazione secondo la quale, ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati.
La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art. 18, comma 4,
St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussitenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione. (Cass 4879/2020)
Se ne inferisce che in difetto assoluto di previa contestazione di addebito, si rientra nella previsione dell'art 18 comma 4 ai sensi del quale: Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In
quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'irrogato licenziamento con le conseguenze previste dall'art
18 comma 4.
In ordine alla misura della indennità, si ritiene equo quantificarla nella misura di 4 mensilità in considerazione precipuamente, della breve durata del rapporto di lavoro intrattenuto inter partes.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente e condanna parte resistente alla reintegra dello stesso ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2008,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 5 novembre 2024
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 5 novembre 2024. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1147/2021 R.G. promossa da nato il [...] in [...] C.F. e residente a Parte_1 C.F._1
Mantova in Viale Veneto n. 1/B rappresentato e difeso in via congiunta e disgiunta dagli avv.ti Ermes
Delnevo, c.f. , pec: fax 0376287007 e C.F._2 Email_1
Agostino Fulvio Licari, C.F.: PEC: C.F._3
fax 093537616 ed elettivamente domiciliato nello Email_2
studio di quest'ultimo in Enna, Viale
Diaz n. 5,
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
RN AR (EN), via Dandolo n. 1 e sede di lavoro in Bagnolo Cremasco (CR), Via
Leonardo Da Vinci n. 1;
resistente
Avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI
Con ricorso depositato il 04.08.2021 il ricorrente di cui in epigrafe premesso:
che veniva assunto dalla resistente con contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data
18.11.2020, con la qualifica di operaio livello 4° CCNL Metalmeccanici Industria con sede di lavoro in Bagnolo Cremasco (CR);
che il datore di lavoro, con messaggio Whatsapp del 19.02.2021 inviava al lavoratore modello
UNILAV con indicazione di avvenuta decorrenza del licenziamento per giusta causa dal 16.02.2021;
che il lavoratore richiedeva una lettera formale di licenziamento ma il datore di lavoro, con ulteriore messaggio Whatsapp del 29.03.2021 inviava nuovo modello con comunicazione ulteriore Pt_2
di licenziamento per giusta causa con decorrenza 28.02.2021;
che il lavoratore impugnava entrambi i licenziamenti essendo stati irrogati in assenza di preventiva contestazione di addebito, per violazione dell'art 7 comma 2 dello Statuto dei lavoratori.
Ciò premesso adiva l'intestato Tribunale chiedendo
IN VIA PRELIMINARE
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità del licenziamento impugnato per violazione dell'art. 7 comma 2 della L. 300/70 e per violazione dell'art. 2 della Legge n. 604/1966 ed in conseguenza:
IN VIA PRINCIPALE
– ritenuto palesemente insussistente il fatto materiale posto a base del licenziamento (si veda la sentenza della Cass. n. 4879 del 24 febbraio 2020) annullare il licenziamento intimato e condannare
, in persona del legale rapp. p.t., alla reintegrazione del lavoratore nel proprio posto Controparte_1
di lavoro (salvo il diritto di opzione da esercitarsi da parte del lavoratore stesso) ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione sino al massimo di 12 mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2° del D.Lgs. n. 23/2015.
IN VIA SUBORDINATA
– Nella denegata ipotesi non venisse ritenuto palesemente insussistente il fatto materiale posto a base del licenziamento, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare in persona del legale rapp. p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1° del Controparte_1
D.Lgs. n. 23/2015 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR da quantificarsi da parte del
Giudice in misura non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 mensilità.
IN ULTIMA ISTANZA
– Nel caso non venissero accolte le domande svolte in via principale ed in via subordinata, e venisse dichiarato illegittimo il licenziamento in quanto intimato per la sola violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare , in persona del legale rapp. p.t., ai sensi e per gli effetti Controparte_1
dell'art. 4 comma 1° del D.Lgs. n. 23/2015 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
da quantificarsi da parte del Giudice in misura non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 12
mensilità.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso va accolto, risultando fondato il motivo (l'unico) facente leva sulla violazione della disciplina ex art 7, comma 2, St. Lav., a mente del quale: Il datore di lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l. 300/1970, dunque, ai fini della legittima irrogazione di una sanzione disciplinare si impone la previa contestazione dell'addebito, da intendersi come esposizione degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione da irrogare.
La contestazione disciplinare deve, delineare l'addebito, come individuato dal datore, e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da tracciare il perimetro dell'immediata attività
difensiva del lavoratore.
Conseguentemente per essere specifica, deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari.
Ora, il licenziamento per cui è causa è stato comminato in totale assenza di preventiva contestazione di addebito.
La resistente non si è costituita, pur citata, rinunciando per tale via a contestare l'assunto (fatto negativo) che alla luce della prospettazione di cui al ricorso costituisce dunque fatto acquisito.
Il ricorrente invoca in via principale la tutela reintegratoria.
D'altra parte, l'art 18 comma 6, dello Statuto dei lavoratori per il caso di violazioni dell'art 7 prevede in via esclusiva una tutela indennitaria.
Ciò posto, si osserva come in un caso analogo e sovrapponibile a quello sub iudice la Suprema Corte
di Cassazione (Cass. 14.2.2016 n. 25745), ha affermato il principio secondo cui "in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo". In tale pronuncia si argomenta diffusamente sulle conseguenze radicali connesse al difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, come osservato Cass. n. 1026/15, Cass. n. 2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost. n. 204/1982),
evidenziandosi come del resto la tutela reintegratoria sia prevista anche dal comma 6, che richiama,
per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui al comma 4 dell'art. 18 (reintegra ed indennità pari sino a 12 mensilità della retribuzione), la quale sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato) (cfr., in tali termini, Cass. 25745/2016 cit.).
L'esigenza che il fatto contestato sia delineato nei suoi contorni sì da cristallizzare il fatto ascritto al dipendente è affermata nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 24.7.2018
n. 19632 - paragrafo 7 della motivazione - secondo cui "In tema di licenziamento disciplinare, ove la contestazione sia stata formulata in maniera generica per una parte dell'addebito, è corretto l'operato del giudice di merito che abbia valutato, ai fini della verifica circa la legittimità, o meno, della sanzione, solo i fatti specificamente contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati").
Nello stesso solco si pongono Cass. 28.8.2018 n. 21265 e Cass. 25.3.2019 n. 8293, che, a sua volta,
richiama Cass. 19632/2018 cit., sempre in tema di mancanza di coincidenza del fatto oggetto del licenziamento con quello originariamente contestato e di conseguente tutela reintegratoria, con tutela indennitaria debole, per il vizio in questione.
A fronte del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la questione
(afferente unicamente al tipo di tutela apprestabile) debba essere affrontata e risolta nei termini di seguito esposti.
Come noto, nel caso in cui il licenziamento non risulti ingiustificato, ma sia formalmente viziato, e quindi inefficace, per violazione dell'obbligo di motivazione di cui al nuovo testo della L. n. 604 del
1966, art. 2, comma 2, della procedura disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 o della nuova procedura di preventiva conciliazione di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 7, trova applicazione una sanzione indennitaria (sempre sostitutiva del posto di lavoro) ridotta, perchè variabile da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mensilità, tenuto conto della gravità della violazione formale commessa
(art. 18, comma 6).
Il problema si pone in relazione alle conseguenze legate ad un'interpretazione letterale della legge,
che potrebbe condurre a ritenere operativa questa sanzione ridotta anche in relazione ai casi, come quello in esame, in cui il licenziamento per motivi soggettivi non sia preceduto da una contestazione disciplinare dei fatti ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7.
Aderendo ad una tale impostazione ermeneutica, invero, il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento,
potendo beneficiare, ove tali fatti siano provati ed idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto se raffrontato alle ulteriori sanzioni previste dalla medesima disposizione.
Appare preferibile, pertanto, la diversa interpretazione secondo la quale, ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati.
La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art. 18, comma 4,
St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussitenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione. (Cass 4879/2020)
Se ne inferisce che in difetto assoluto di previa contestazione di addebito, si rientra nella previsione dell'art 18 comma 4 ai sensi del quale: Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In
quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità dell'irrogato licenziamento con le conseguenze previste dall'art
18 comma 4.
In ordine alla misura della indennità, si ritiene equo quantificarla nella misura di 4 mensilità in considerazione precipuamente, della breve durata del rapporto di lavoro intrattenuto inter partes.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente e condanna parte resistente alla reintegra dello stesso ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2008,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 5 novembre 2024