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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - in persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5159 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, P. IV , rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 P.IV_1
posta in calce all'atto di citazione in opposizione notificato, dall'Avv. Francesco Napolitano,
C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale C.F._1
Augusto n. 162.
OPPONENTE
E
C.F. , rapp.to e Controparte_1 P.IV_2
difeso, giusta mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Luigi Tancredi
(C.F. presso lo studio del quale in Napoli, al Vico Tarsia, 3 è C.F._2
elettivamente domiciliato.
OPPOSTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'opponente chiedeva revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
Il procuratore dell'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1.2.22 conveniva in giudizio il Parte_1
, in Napoli. Controparte_1
L'opponente, premesso che:
con d.i. n. 9509/21, emesso in data 23.12.21, il Tribunale di Napoli le ingiungeva il pagamento della somma di euro 41.393 a titolo di indennizzo assicurativo per il sinistro avvenuto nel gennaio 2021, in occasione del quale il fabbricato condominiale veniva colpito sia da violenti fenomeni atmosferici sia dallo spargimento di acqua derivante dalla rottura accidentale della tubazione di carico a servizio esclusivo del predetto , CP_1
subendo danni alle parti comuni del fabbricato ed alla singola unità immobiliare del sig.
, come accertato dalla perizia contrattuale del 6.8.21; Persona_1
deduceva che:
non è provato il pagamento del premio assicurativo;
vi è difetto di legittimazione attiva del relativo al danno subito dal condomino CP_1
sig. su beni di proprietà esclusiva;
Per_1
contesta il nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento denunciato e l'entità dei danni, in ragione dell'inattendibilità della stima effettuata dai periti nominati ai sensi dell'art. IF.5 delle Condizioni Generali di polizza;
eccepisce l'inoperatività della polizza n. 60.34748CG per quanto riguarda i danni reclamati del Condominio conseguenti all'evento atmosferico poiché il punto 1) della sezione - Eventi
Atmosferici - delle Condizioni Generali di Polizza prevede che la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato da “…uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportato, grandine, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze del fabbricato assicurato…”;
alcuna prova, infatti, vi è che tali danni diffusi si siano verificati;
eccepisce l'inoperatività della polizza n. 60.34748CG per quanto riguarda i danni dovuti alla rottura della tubazione di carico poiché:
il sinistro non è mai stato denunziato;
ai sensi dell'art. DA2 – Copertura assicurativa - “la società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico - sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, gronde e pluviali, pertinenti il fabbricato stesso, con esclusione delle tubature e condutture interrate”;
i danni alla tubatura sono stati denunziati solo nel corso dello svolgimento della perizia;
la tubatura rotta, come accertato nel processo verbale conclusivo di perizia, è interrata in quanto posizionata all'interno del massetto conglomerato cementizio della pavimentazione soprastante l'appartamento del sig. Per_1
la condizione aggiuntiva - Tubature e condutture interrate - prevede una parziale deroga di quanto indicato all'art. DA.2, prevista solo per la responsabilità civile terzi e con un limite di € 5.000,00;
eccepisce la nullità del processo verbale di perizia del 06/08/2021 in quanto sottoscritto dall'ing. il quale, a termini contrattuali, non era legittimato a Persona_2
partecipare alle operazioni di perizia contrattuale;
non vi è prova del fatto storico in quanto le circostanze riferite dal sono CP_1
inverosimili e non trovano riscontro negli accertamenti di fatto svolti;
non vi è prova dei danni e non vi sono reperti né documentazione dei medesimi;
in ogni caso è prevista l'applicazione di una franchigia pari a € 250,00 nella sezione eventi atmosferici e di € 1.000,00 nella sezione danni da acqua;
chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
Si costituiva ritualmente l'opposto e contestava la domanda dell'opponente, deducendo che:
la perizia contrattuale è stata valida mente svolta;
il condominio è legittimato ad agire anche in nome del condomino danneggiato dal sinistro;
è onere della compagnia dimostrare che manchi la pluralità di cose danneggiate o la violenza riscontrabile dagli effetti;
la specifica indicazione di tubature e condotte va intesa nel senso di estendere piuttosto che escludere la copertura assicurativa a tutte le condutture del , anche quelle CP_1
appena sottoposte alla pavimentazione;
il danno è documentalmente provato sia nell'an che nel quantum;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 17.3.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di semplificare la decisione della causa, apparentemente molto complessa, è opportuno fare le seguenti premesse. La perizia contrattuale è del tutto inutilizzabile perché redatta in termini vaghi e generici, è sostanzialmente priva di motivazione e non distingue nemmeno i danni dovuti alla rottura della tubatura da quelli dovuti alla pioggia.
E' stato necessario, pertanto, esperire una ctu.
Il ctu ha escluso che la rottura della condotta idrica in questione sia imputabile al sinistro denunziato.
Ne consegue che sono del tutto irrilevanti, ai fini della decisione della causa, tutte le questioni proposte in ordine:
alla validità della perizia contrattuale;
alla legittimazione attiva del in relazione al danno subito dal CP_1 CP_2
su beni di proprietà esclusiva;
Per_1
all'operatività della polizza per quanto riguarda i danni dovuti alla rottura della tubazione di carico.
L'eccezione di mancato pagamento del premio assicurativo, infine, non è stata riproposta nella comparsa conclusionale e deve ritenersi, pertanto, abbandonata.
Venendo al merito della questione il ctu, all'uopo nominato, ha premesso che, essendo stato riparati tutti i danni, al fine di indicare la probabile causa dei danni stessi si è basato esclusivamente sulla perizia redatta dal Collegio dei tre periti, sulla documentazione fotografica presente agli atti, sull'ulteriore documentazione versata in atti e sulle dichiarazioni delle parti.
Il CTU precisa, inoltre, che, durante gli accessi peritali, la documentazione contabile e fiscale delle lavorazioni effettuate a suo tempo non gli è stata consegnata nonostante fosse stata chiesta al perito del . CP_1
Orbene, considerato che era già stata svolta una perizia contrattuale, può ritenersi legittimo che il abbia effettuato le suddette riparazioni e può ritenersi corretto CP_1 il modo di procedere del consulente atteso che la documentazione utilizzata, allegata alla perizia o prodotta successivamente, non risulta contestata (al di là delle contestazioni mosse al procedimento peritale in sé).
Tanto premesso il ctu ha ritenuto che la rottura di lucernari e suppellettili varie risulta compatibile con un evento atmosferico di particolare violenza così come quello che si è potuto verificare nel mese di gennaio 2021.
La rottura della tubazione idrica posta in opera nel massetto del terrazzo di copertura del fabbricato condominiale, invece, non risulta compatibile con un tale evento atmosferico.
Dall'esame delle fotografie presenti agli atti e delle altre documentazioni esistenti nel fascicolo di causa, infatti, la pavimentazione dello stesso terrazzo di copertura non risulta danneggiata e, per tale motivo, è assai improbabile che la tubazione idrica sottostante si sia potuta danneggiare a seguito dell'evento atmosferico in questione.
Tali conclusioni, perfettamente logiche, sono del tutto condivisibili.
La compagnia eccepisce l'inoperatività della polizza poiché il punto 1) della sezione - Eventi
Atmosferici - delle Condizioni Generali di Polizza prevede che la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato da “…uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportato, grandine, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze del fabbricato assicurato…” laddove non vi sarebbe prova di una tale estensione dell'evento atmosferico in questione.
Si osserva che è ovvio che tali eventi debbano essere diffusi in quanto non esistono in natura le trombe d'aria localizzate in un punto o gli uragani condominiali.
Il riferimento, quindi, al riscontro diffuso dei danni va interpretato non come una limitazione del rischio (i danni causati da un uragano andranno indennizzati anche se gli immobili circostanti siano rimasti fortunatamente indenni) ma come un indizio, specificamente considerato in polizza, della veridicità di quanto affermato. Orbene, come sopra detto, il ctu ha riscontrato come la probabile causa dei danni lamentati sia da individuare in eventi atmosferici di eccezionale violenza come quelli descritti in polizza.
Abbiamo accolto tale ragionamento.
Era, allora, onere della compagnia, al fine di contestare la veridicità del sinistro, provare, tra l'altro, che non si sia trattato di eventi diffusi.
L'assicurato, invece, non vi era tenuto non trattandosi di una clausola di delimitazione del rischio.
A voler argomentare diversamente bisognerebbe ritenere che il rischio assicurato non fosse costituito dagli eventi atmosferici ma solo dalle calamità naturali vere e proprie, il che contrasterebbe con quanto espressamente indicato in polizza.
Per quanto riguarda la rottura della tubazione idrica va detto che la stessa non è oggetto della denunzia di sinistro del 7.1.21, la quale si riferisce unicamente ai danni causati dall'evento atmosferico, non è stata causata dall'evento in questione, è coperta da una differente sezione della polizza e, pertanto, a tutti gli effetti è un altro sinistro mai denunziato ai sensi dell'art. 1913 cc.
Venendo al quantum dell'indennizzo il CTU ha ritenuto che i danni arrecati agli ambienti dei locali facenti parte dell'appartamento di proprietà del sig. sono da Persona_1
imputare, in gran parte, alle grosse perdite di acqua e conseguenti infiltrazioni provocate dalla rottura della tubazione idrica posta nel massetto sottostante alla pavimentazione del sovrastante terrazzo di copertura del fabbricato e solo in piccola parte alle infiltrazioni di acqua che si sono verificate a seguito della rottura dei lucernari provocati dall'evento atmosferico.
Il ctu, pertanto, ha liquidato le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi, relative ai danni dovuti solo ad acqua piovana, in € 3.491,00. Da tale somma va detratta la franchigia pari ad € 250,00 prevista in polizza nella sezione eventi atmosferici per un netto di € 3.241.
Il d.i. opposto, pertanto, va revocato mentre l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 3.241 oltre interessi al tasso legale dalla denunzia di sinistro del 7.1.21 che vale quale costituzione in mora.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n.
9509/21 emesso in data 23.12.21 proposta da nei confronti del Parte_1
, in Napoli con atto di citazione notificato il Controparte_1
1.2.22, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 3.241 oltre interessi al tasso legale dal 7.1.21;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
2.552 per onorario oltre s.g., IV, CPA e spese di CTU come liquidate.
Così deciso in Napoli il 12.6.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)