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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/10/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2647/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2647/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato ad [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio dipendente di FEMI-CZ s.p.a. reddito: euro 21.789,22 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaia reddito: euro 19.301,34 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Dominga Milan presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a RA SA (PD) il 3-9-2005 (anno 2005, Numero 4, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli rispettivamente il 9-12-2008 e Per_1 Per_2 il 29-10-2014.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione della madre
. Parte_2
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita presso il Comune di Villadose (RO) e distinta in Catasto: Fabbricati, Foglio 18, MN 1452, Via Attilio Rizzo n. 38/H P. T. 1, cat. A/2 cl. 2, vani 6,5, RC € 604,25; Catasto Terreni, FG. 18 MN. 1452 are 2.81 Ente Urbano, nonché quota di comproprietà pari ad ¼ del terreno ad uso strada di accesso così distinto in Catasto: Catasto Fabbricati, FG 18 MN 1447 Via Attilio Aurelio Rizzo P.T. area urbana di mq. 298; FG 18 M.N. 95/2 Via Attilio Aurelio Rizzo P.T. area urbana di mq. 159; Catasto Terreni – Sez. Villadose, FG 18 MN 1447 are 2.98 Ente Urbano;
FG 18 M.N. 95 are 1.59 Ente Urbano, e su quant'altro comune ai sensi dell'art. 1117 e segg. c.c., rimarrà a disposizione del sig. in attesa che Parte_1
l'istituto erogante il mutuo ipotecario conceda allo stesso di accollarsi la quota parte del mutuo cointestato con la sig.ra , liberando così quest'ultima da Pt_2 qualsiasi obbligo di garanzia e liquidando alla stessa la quota parte spettante previa valutazione dell'immobile a mezzo di un tecnico professionista che le parti incaricheranno e, nonché decurtato il residuo mutuo e le rate mutuatarie versate interamente dal solo da corrispondere direttamente, decurtato il residuo Pt_1 mutuo e le rate mutuatarie anticipate dal solo Pt_1
- In caso di esito negativo, l'abitazione verrà posta in vendita e il ricavato verrà suddiviso in parti uguali tra i ricorrenti, decurtato il residuo mutuo e, le rate mutuatarie versate interamente dal solo Pt_1
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le Parte_1 modalità di seguito indicati: due giorni infrasettimanale dal termine del lavoro, salvo impedimenti, con o senza pernottamento. Il padre, si assume altresì l'impegno di tenere con sé i figli nei week end alternando il sabato o la domenica, e ad ogni modo conseguentemente verrà garantito a ciascuno dei minori un week-end a settimane alterne con ciascun genitore. Gli orari ed i giorni, potranno essere variati su accordo delle parti qualora il padre e/o la madre siano impegnati per motivi di lavoro o per impegni personali inderogabili. Ulteriori periodi di visita/frequentazioni potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà dei minori. Per quanto concerne le vacanze di Natale, Pasqua e tutte le feste nazionali previste da calendario, la figlia il figlio rascorreranno il Natale con uno dei Per_2 Per_1
2 genitori e AN EF con l'altro, e ciò ad anni alterni, mentre dal giorno successivo al 26 dicembre sino al giorno dell'Epifania, tale periodo sarà suddiviso tra i genitori sulla base dei propri impegni lavorativi e personali;
le vacanze pasquali e Pasqua con uno dei genitori e Lunedì dell'Angelo con l'altro, il tutto ad anni alterni, e sempre salvo che non vi siano migliori accordi da parte dei genitori. In ordine alle vacanze estive, il padre avrà facoltà di trascorrere almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo del mese di luglio e agosto di ogni anno solare;
allo stesso modo, la madre avrà facoltà di trascorrere le vacanze estive con i propri figli almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo del mese di giugno/luglio, come pure nel mese di agosto di ogni anno solare, salvo diverse esigenze lavorative di entrambi i genitori, in quel caso gli stessi dovranno comunicare reciprocamente ed anticipatamente ogni diverso cambiamento. I genitori, dovranno altresì, reciprocamente comunicare l'uno all'altro la località dove andranno a soggiornare durante le vacanze con i propri figli.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro Parte_1 Parte_2 il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400 (€ 200,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
mentre per le spese straordinarie, da sostenere nell'interesse dei minori, come di seguito indicate, il contributo verrà sostenuto con la propria quota pari al 50%:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche che superino il costo di € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa.
- spese per viaggi: viaggi d'istruzione, vacanze, centri estivi, viaggio di maturità;
- spese per attività sportive e ricreative: corsi di nuoto, calcio, danza, ballo, tennis, arti marziali, abbigliamento sportivo e abbonamenti ad una palestra;
acquisti di beni personali particolarmente costosi: personal computer, tablet, cellulari, televisori e console.
5. In merito all'assegno unico le parti concordano di dividere lo stesso in parti uguali al 50% ciascuno. Spese legali compensate.
3 Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 entrambi minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2647/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a RA SA (PD) il 3-9- Pt_2
2005, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA SA (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
4 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AO Di ES
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2647/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato ad [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio dipendente di FEMI-CZ s.p.a. reddito: euro 21.789,22 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaia reddito: euro 19.301,34 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Dominga Milan presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a RA SA (PD) il 3-9-2005 (anno 2005, Numero 4, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli rispettivamente il 9-12-2008 e Per_1 Per_2 il 29-10-2014.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione della madre
. Parte_2
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita presso il Comune di Villadose (RO) e distinta in Catasto: Fabbricati, Foglio 18, MN 1452, Via Attilio Rizzo n. 38/H P. T. 1, cat. A/2 cl. 2, vani 6,5, RC € 604,25; Catasto Terreni, FG. 18 MN. 1452 are 2.81 Ente Urbano, nonché quota di comproprietà pari ad ¼ del terreno ad uso strada di accesso così distinto in Catasto: Catasto Fabbricati, FG 18 MN 1447 Via Attilio Aurelio Rizzo P.T. area urbana di mq. 298; FG 18 M.N. 95/2 Via Attilio Aurelio Rizzo P.T. area urbana di mq. 159; Catasto Terreni – Sez. Villadose, FG 18 MN 1447 are 2.98 Ente Urbano;
FG 18 M.N. 95 are 1.59 Ente Urbano, e su quant'altro comune ai sensi dell'art. 1117 e segg. c.c., rimarrà a disposizione del sig. in attesa che Parte_1
l'istituto erogante il mutuo ipotecario conceda allo stesso di accollarsi la quota parte del mutuo cointestato con la sig.ra , liberando così quest'ultima da Pt_2 qualsiasi obbligo di garanzia e liquidando alla stessa la quota parte spettante previa valutazione dell'immobile a mezzo di un tecnico professionista che le parti incaricheranno e, nonché decurtato il residuo mutuo e le rate mutuatarie versate interamente dal solo da corrispondere direttamente, decurtato il residuo Pt_1 mutuo e le rate mutuatarie anticipate dal solo Pt_1
- In caso di esito negativo, l'abitazione verrà posta in vendita e il ricavato verrà suddiviso in parti uguali tra i ricorrenti, decurtato il residuo mutuo e, le rate mutuatarie versate interamente dal solo Pt_1
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le Parte_1 modalità di seguito indicati: due giorni infrasettimanale dal termine del lavoro, salvo impedimenti, con o senza pernottamento. Il padre, si assume altresì l'impegno di tenere con sé i figli nei week end alternando il sabato o la domenica, e ad ogni modo conseguentemente verrà garantito a ciascuno dei minori un week-end a settimane alterne con ciascun genitore. Gli orari ed i giorni, potranno essere variati su accordo delle parti qualora il padre e/o la madre siano impegnati per motivi di lavoro o per impegni personali inderogabili. Ulteriori periodi di visita/frequentazioni potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà dei minori. Per quanto concerne le vacanze di Natale, Pasqua e tutte le feste nazionali previste da calendario, la figlia il figlio rascorreranno il Natale con uno dei Per_2 Per_1
2 genitori e AN EF con l'altro, e ciò ad anni alterni, mentre dal giorno successivo al 26 dicembre sino al giorno dell'Epifania, tale periodo sarà suddiviso tra i genitori sulla base dei propri impegni lavorativi e personali;
le vacanze pasquali e Pasqua con uno dei genitori e Lunedì dell'Angelo con l'altro, il tutto ad anni alterni, e sempre salvo che non vi siano migliori accordi da parte dei genitori. In ordine alle vacanze estive, il padre avrà facoltà di trascorrere almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo del mese di luglio e agosto di ogni anno solare;
allo stesso modo, la madre avrà facoltà di trascorrere le vacanze estive con i propri figli almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo del mese di giugno/luglio, come pure nel mese di agosto di ogni anno solare, salvo diverse esigenze lavorative di entrambi i genitori, in quel caso gli stessi dovranno comunicare reciprocamente ed anticipatamente ogni diverso cambiamento. I genitori, dovranno altresì, reciprocamente comunicare l'uno all'altro la località dove andranno a soggiornare durante le vacanze con i propri figli.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro Parte_1 Parte_2 il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400 (€ 200,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
mentre per le spese straordinarie, da sostenere nell'interesse dei minori, come di seguito indicate, il contributo verrà sostenuto con la propria quota pari al 50%:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche che superino il costo di € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa.
- spese per viaggi: viaggi d'istruzione, vacanze, centri estivi, viaggio di maturità;
- spese per attività sportive e ricreative: corsi di nuoto, calcio, danza, ballo, tennis, arti marziali, abbigliamento sportivo e abbonamenti ad una palestra;
acquisti di beni personali particolarmente costosi: personal computer, tablet, cellulari, televisori e console.
5. In merito all'assegno unico le parti concordano di dividere lo stesso in parti uguali al 50% ciascuno. Spese legali compensate.
3 Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 entrambi minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2647/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a RA SA (PD) il 3-9- Pt_2
2005, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA SA (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
4 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AO Di ES
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