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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 622 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/09/1964, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Muraro
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 13/02/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cabion
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
Chiedono che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Comune di Piove di SA (PD) il 30.04.1988 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune, atto nr. 18, parte 2, serie A, anno 1988, con ogni conseguente effetto di legge, ordinando all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione nei registri dello Stato Civile, alle seguenti
condizioni:
1 – Il padre corrisponderà alla madre quale concorso nel mantenimento dei figli Per_1
e la somma mensile di € 580,00 (cinquecentottanta/00) per tutto il corrente anno Per_2
2025. Atteso che a fine anno 2025 il figlio completerà gli studi dal 1° gennaio Per_1
2026 il sig. verserà alla signora l'assegno mensile di € 400,00 CP_1 Pt_1
(quattrocento/00) rivalutato di anno in anno in base ai dati Istat. L'assegno sarà versato a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese.
Il padre provvederà altresì a pagare il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in vigore nel Tribunale di Vicenza.
2 – La casa di abitazione coniugale con gli arredi viene assegnata in uso alla moglie e ai figli fino a che sarà venduta a terzi. Le parti hanno avviato le pratiche per la vendita e concordano fin d'ora che il ricavato della vendita sarà ripartito come segue: 55% alla signora;
45% al sig. . Pt_1 CP_1
3 – I coniugi riconoscono di essere autonomi dal punto di vista economico e rinunciano ad assegni di mantenimento per sé.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Piove di SA (PD) in data 30.04.1988.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 09/03/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta al recepimento degli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento
3 dei figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti , e , da parte Per_1 Per_2
del padre, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore di quale genitore convivente con i figli maggiorenni, ma Parte_1
economicamente non autosufficienti, fino a che sarà venduta a terzi;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Piove di SA (PD) il 30.04.1988 alle Parte_1 Controparte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piove di SA (PD) al n. 18, parte II, serie A, anno 1988;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
4 Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 622 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/09/1964, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Muraro
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 13/02/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cabion
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
Chiedono che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Comune di Piove di SA (PD) il 30.04.1988 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune, atto nr. 18, parte 2, serie A, anno 1988, con ogni conseguente effetto di legge, ordinando all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione nei registri dello Stato Civile, alle seguenti
condizioni:
1 – Il padre corrisponderà alla madre quale concorso nel mantenimento dei figli Per_1
e la somma mensile di € 580,00 (cinquecentottanta/00) per tutto il corrente anno Per_2
2025. Atteso che a fine anno 2025 il figlio completerà gli studi dal 1° gennaio Per_1
2026 il sig. verserà alla signora l'assegno mensile di € 400,00 CP_1 Pt_1
(quattrocento/00) rivalutato di anno in anno in base ai dati Istat. L'assegno sarà versato a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese.
Il padre provvederà altresì a pagare il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in vigore nel Tribunale di Vicenza.
2 – La casa di abitazione coniugale con gli arredi viene assegnata in uso alla moglie e ai figli fino a che sarà venduta a terzi. Le parti hanno avviato le pratiche per la vendita e concordano fin d'ora che il ricavato della vendita sarà ripartito come segue: 55% alla signora;
45% al sig. . Pt_1 CP_1
3 – I coniugi riconoscono di essere autonomi dal punto di vista economico e rinunciano ad assegni di mantenimento per sé.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Piove di SA (PD) in data 30.04.1988.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 09/03/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta al recepimento degli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento
3 dei figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti , e , da parte Per_1 Per_2
del padre, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore di quale genitore convivente con i figli maggiorenni, ma Parte_1
economicamente non autosufficienti, fino a che sarà venduta a terzi;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Piove di SA (PD) il 30.04.1988 alle Parte_1 Controparte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piove di SA (PD) al n. 18, parte II, serie A, anno 1988;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
4 Dott.ssa Elena Sollazzo
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