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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 64163/2022 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Giovanni Merla)
ATTORE - OPPOSTO
E
CP_1
(Avv. Roberto De Martino)
CONVENUTO – OPPONENTE
NONCHÉ
Controparte_2
[...]
Controparte_3
CONTUMACI
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.3.2021 proponeva opposizione avverso CP_1
l'esecuzione forzata promossa da in base al decreto della Corte d'Appello di Parte_1
Roma n. 76/2018, con il quale, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Roma del 29.3.2016:
a) dichiarava cessato, alla data dell'1.9.2017, l'obbligo del di versamento dell'assegno di CP_1 mantenimento di € 550,00 in favore del figlio;
b) disponeva che dall'1.9.2017 la Pt_1 corrispondesse al l'assegno mensile pari ad € 400,00 per il mantenimento del figlio. CP_1
Nell'atto oppositivo eccepiva: a) l'errata quantificazione delle somme intimate nel CP_1 precetto;
b) l'estinzione parziale per compensazione del suo debito di € 24.866,37 con il successivo debito accumulato dalla e pari ad € 17.200,00 per il mancato versamento, a sua volta, del Pt_1 mantenimento per il figlio, contestando quindi il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione per le somme eccedenti l'importo di € 7.666,37.
In ragione di quanto sopra, chiedeva la sospensione dell'esecuzione per il credito eccedente la suddetta somma, il tutto con vittoria di spese di fase.
Nelle memorie del 25.10.2021 la oltre a depositare i conteggi analitici relativi al Pt_1
proprio credito, affermava di aver sostenuto in favore del figlio spese per € 23.401,00, consistenti in cure dentarie (€ 8.000,00) e nelle somme spese direttamente dal figlio da una carta di credito messa a sua disposizione dalla madre. In relazione a queste ultime precisava pertanto il proprio credito.
Con ricorso depositato l'11.11.2021 il NZ proponeva un secondo atto di opposizione avverso la precisazione del credito della eventualmente qualificabile quale atto di Pt_1 intervento, deducendo l'inammissibilità di quest'ultimo in quanto, ove così qualificato, sarebbe comunque stato spiegato in difetto di titolo esecutivo. Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente dichiarazione di nullità dell'intervento svolto dalla creditrice.
Con ordinanza del 27.7.2022 il GE, riguardo all'opposizione del 12.3.2021: a) riteneva che la somma dovuta per le voci indicate nell'atto di precetto fosse pari ad € 25.285,29; b) considerava non smentita dalle risultanze in atti la circostanza per la quale la non avesse corrisposto Pt_1
alcunché per il mantenimento del figlio;
c) riteneva dovuta la somma di € 20.613,27 dalla Pt_1 al . Riguardo alla seconda opposizione (dell'11.11.2021): d) riteneva improcedibile CP_1
l'intervento della in quanto spiegato in difetto di idoneo titolo esecutivo dal momento Pt_1
che, avendo chiesto il rimborso di spese straordinarie, per esse non era stato allegato alcun previo accordo tra i genitori, come richiesto dalla sentenza n. 16479/2017 del Tribunale di Roma.
Concludeva disponendo la sospensione della procedura esecutiva limitatamente all'importo eccedente la somma di € 4.672,02 e pari alla differenza fra i rispettivi debiti-crediti di creditore e debitore.
Con successiva ordinanza del 27.8.2022 il GE assegnava al creditore procedente la somma di € 4.672,02, oltre accessori e spese.
Tempestivamente riassunto il giudizio, il creditore procedente ha dedotto in via preliminare
1) una “eccezione di caducazione”, derivante dalla mancata riassunzione da parte dell'opponente delle opposizioni avanzate nel termine perentorio assegnato dal GE, con la conseguenza che “le due opposizioni e l'ordinanza che le ha decise si dovranno ritenere totalmente caducate e il credito della sig.ra sarà necessariamente quello risultante dall'atto di precetto, oltre Parte_1 interessi e spese successive”. Nel merito, ha quindi eccepito l'erroneità del conteggio operato dal
GE durante la fase sommaria rispetto alle somme ingiunte nell'atto di precetto;
b) l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione fatta valere dal debitore.
Ha quindi chiesto il rigetto delle opposizioni proposte dal debitore, la revoca dell'ordinanza con cui il GE ha sospeso l'esecuzione per l'importo eccedente la somma di € 4.672,02, con conseguente modifica della successiva ordinanza di assegnazione, al fine di vedersi assegnare l'ulteriore importo di € 13.699,78, nonché la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura di € 100.000,00.
Costituitosi con comparsa depositata il 15.3.2023, il ha chiesto in via preliminare di CP_1 dichiarare l'improcedibilità del giudizio, in quanto riassunto con un atto sprovvisto di procura alle liti, non essendo asseritamente sufficiente la procura rilasciata a margine dell'atto di precetto;
nel merito, ha quindi chiesto l'accoglimento delle due opposizioni proposte, confermando per l'effetto l'ordinanza del 27.7.2022.
Disposta con ordinanza dell'1.12.2022 l'integrazione del contraddittorio con i terzi pignorati alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 13533/2021, e CP_2 CP_2
non si sono costituti in giudizio, rimanendo contumaci. Controparte_3
All'udienza del 2.10.2024, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi e precisate le conclusioni, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dei terzi Controparte_2 CP_2
che, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio. Controparte_3
Venendo quindi alle eccezioni preliminari avanzate da parte convenuta, si deve evidenziare che la lamentata nullità della riassunzione per l'inesistenza dello jus postulandi risulta infondata.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che il giudizio di opposizione, sebbene abbia struttura bifasica, presenta natura unitaria, sicché per quanto riguarda l'atto di citazione, per la fase di merito che segua eventualmente quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è possibile considerare valida la procura alle liti rilasciata nella fase cautelare, in mancanza di un'esplicita volontà di limitare a tale fase la validità del mandato difensivo (cfr. Cass.
17913/2022; Cass. 7997/2015).
Mancando un'evidenza di tal genere, l'eccezione deve essere rigettata. Sempre in via preliminare, anche la denominata “eccezione di caducazione”, avanzata da parte attrice, risulta del tutto sprovvista di fondamento.
Invero, tanto l'art. 616 c.p.c., quanto l'art. 618 c.p.c. espongono chiaramente che per l'introduzione del giudizio di merito, l'iscrizione a ruolo avviene a cura della parte interessata.
Risultando la stessa creditrice dichiaratamente interessata alla prosecuzione del giudizio al fine di vedersi riconosciute somme asseritamente ancora dovute, la doglianza si palesa del tutto infondata, essendosi limitata parte convenuta, nel costituirsi, a ribadire la posizione assunta in fase cautelare e a chiedere l'accoglimento delle opposizioni presentate.
Discende da quanto sopra il rigetto della relativa eccezione.
Venendo quindi al merito delle proposte opposizioni, con il primo ricorso il debitore ha lamentato l'erroneità dei conteggi contenuti nell'atto di precetto. A seguito dell'ordinanza del GE del 29.7.2022, contenente la determinazione degli importi dovuti, la si duole che il Pt_1
conteggio operato sia errato, in quanto calcolato al lordo della rivalutazione e degli interessi (pag. 9 comparsa di riassunzione).
L'argomentazione offerta da parte creditrice deve essere solo parzialmente condivisa.
Il decreto della Corte di Appello di Roma, azionato come titolo esecutivo, ha stabilito che l'importo di 550,00 euro, di cui all'assegno dovuto dal alla è soggetto ad CP_1 Pt_1
“adeguamento annuale secondo gli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istat”.
Considerato pertanto l'andamento dell'indice Istat dei prezzi al consumo (FOI), il prospetto di calcolo allegato dal convenuto (doc. doc. 1, comparsa di costituzione) non risulta corretto, laddove riporta la somma di € 550,00 mensili rivalutata mensilmente, anziché annualmente.
Pertanto, l'importo corretto, su una somma pari ad € 550,00 mensili dovuta a far data dall'1.10.2014 e sino al 31.8.2017, comprensiva dell'adeguamento annuale stabilito dal titolo e degli interessi, porta ad un totale di € 19.308,00. A tale importo vanno aggiunti € 5.616,37, dovuti sino all'ottobre 2014 e sui quali le parti risulta hanno raggiunto un accordo (per cui non è possibile andare ad incidere diversamente sulla stessa), nonché gli interessi sulla predetta somma sino alla data di redazione dell'atto di precetto (25.8.2023) e pari ad € 371,89, per un totale complessivo pari ad € 25.296,26, ossia soli € 10,97 in più rispetto all'importo individuato dal GE, nei limiti dei quali va quindi accolto il primo motivo di opposizione.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, l'eccepita compensazione risulta fondata.
Dal medesimo titolo esecutivo azionato dalla creditrice, emerge infatti che la Corte di
Appello di Roma ha disposto che la dovesse corrispondere al a partire Pt_1 CP_1 dall'1.9.2017 l'assegno mensile di € 400,00, quale mantenimento in favore del figlio minore. In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che “con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo
(cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione)” (Cass. 9686/2020). La compensazione, in ogni caso, presuppone che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (Cass. 1695/2015, ma altresì cfr. SS.UU. Cass. 23225/2016).
La creditrice ha affermato che il credito eccepito in compensazione sarebbe stato contestato nella comparsa di contestazione e controdeduzione e all'udienza del 25.11.2021, nel corso della fase esecutiva innanzi al GE.
Tuttavia, nell'atto di conteggio analitico depositato il 21.10.2021 (pag. 2), così come nell'atto di riassunzione della fase di merito (pag. 12), la creditrice non ha contestato la circostanza di non aver pagato il mantenimento, essendosi limitata ad affermare di aver corrisposto le somme direttamente al figlio, consentendogli di accedere a fondi presenti sulla carta di credito intestata alla madre.
In difetto di contestazione, occorre pertanto quantificare il credito eccepito in compensazione dal per il mancato pagamento da parte della dell'assegno di CP_1 Pt_1
mantenimento dell'importo mensile di euro 400,00, per il periodo a partire dall'1.9.2017, indicato dalla Corte di Appello, fino al 25.10.2021, alla data di presentazione dell'eccezione di compensazione. A tal fine, facendo applicazione anche in questo caso dell'indice Istat di rivalutazione annuale, la somma che la VA deve corrispondere al è pari ad € CP_1
20.289,01.
In definitiva, dal momento che il credito della nei confronti del è pari ad € Pt_1 CP_1
26.123,58 (pari ad € 25.296,26 per mantenimento, oltre ai dovuti compensi per l'atto di precetto ivi indicati e pari ad € 827,32), mentre il credito maturato dal nei confronti della è CP_1 Pt_1 pari ad € 20.289,01, il diritto a procedere ad esecuzione in capo alla creditrice riguarda esclusivamente l'importo non eccedente la somma di € 5.834,57.
Passando all'analisi del secondo atto di opposizione proposto dal debitore, esso è fondato.
Il debitore lamenta che la a seguito della proposizione dell'eccezione di Pt_1
compensazione, sia intervenuta nell'esecuzione in difetto di titolo esecutivo, in base a meri documenti allegati alle note autorizzate contenenti conteggi analitici, producendo una fattura per prestazione ortodontica per € 3.500,00, un estratto conto bancario per € 15.401,00 ed una lettera inviata dal di lei avvocato, nella quale si afferma di essere creditrice della somma di € 20.071,80.
Il motivo risulta fondato. La creditrice infatti, come anche rilevato dall'ordinanza cautelare del 27.7.2022, è intervenuta (o comunque ha chiesto che venisse a lei riconosciuta una somma) in difetto di idoneo titolo esecutivo ed in base a documenti che non consentono in alcun modo di affermare la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Né può essere invocato a tal fine il protocollo d'intesa del 17.12.2014 siglato dal Tribunale di Roma e il Foro degli Avvocati.
In tale Protocollo, infatti, è stato previsto che devono esser qualificate come spese straordinarie obbligatorie, per le quali pertanto non è richiesta la previa concertazione dei genitori, le spese ortodontiche, ma effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
Non avendo la allegato la prova di alcun previo accordo dei genitori e non Pt_1 risultando la fattura (peraltro per soli € 3.500,00 rispetto agli 8.000,00 richiesti) emessa dal SSN, bensì da un professionista privato, non è possibile ritenere assistito da alcun titolo valido la richiesta di “precisazione del credito” o comunque l'intervento spiegato dalla quanto alle cure Pt_1
ortodontiche.
Stessa conclusione vale per le somme asseritamente prelevate dal minore sulla carta di credito messa a disposizione dalla madre: in primo luogo non v'è alcuna prova che gli importi indicati siano stati presi dal minore. In secondo luogo, e comunque, nessun accordo in tal senso è stato allegato, né è conseguentemente possibile affermare che risultava consentito alla Pt_1
sostituire il mantenimento mensile di € 400,00 da versare, con tale modalità di pagamento.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che nel caso di opposizione relativa a crediti maturati “per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento o di divorzio o di contributo al mantenimento del figlio in sede di separazione o divorzio o di cessazione della convivenza tra i genitori, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ. o di revisione delle condizioni di divorzio ex art.9 l.div. (Cass. 13872/2001; Cass. 20303/2014; Cass. 17680/2019, con la quale ribadendo il principio questa Corte ha sottolineato che […] i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per
l'ordine pubblico;
Cass 27602/2020)” (Cass. 11157/2023). In difetto di accordo dei genitori e di una modifica legittimamente recepita in un provvedimento ex art. 710 c.p.c., l'intervento spiegato dalla creditrice, ancorchè denominato
“precisazione del credito”, deve esser disatteso e pertanto accolta l'opposizione in parte qua.
Da tutto quanto sopra discende altresì il rigetto della domanda della di condanna Pt_1
al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento delle opposizioni proposte dal debitore, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tanto per la fase cautelare, quanto per la fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2 CP_2 Controparte_3
2) accoglie le opposizioni proposte da e, per l'effetto, dichiara il diritto di CP_1 di precedere ad esecuzione forzata nei limiti della somma di € Parte_1
5.834,57;
3) condanna al pagamento delle spese legali della fase cautelare e della Parte_1
fase di merito in favore di , che si liquidano per la fase cautelare in € CP_1
2.299,00, oltre accessori di legge se dovuti e per la presente fase in € 3.397,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 6.3.2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Messina)
(Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Berardino Bontempi, magistrato ordinario in tirocinio)