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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13166 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 27.05.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to FABIO CHIARINI, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA VALLE
D'AOSTA 36, BOLOGNA, giusta procura collazionata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
AVV. C.F. ), che si difende in proprio ai Controparte_1 C.F._2 sensi dell'art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il suo studio in via U. LENZI N. 1 BOLOGNA;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Preliminarmente parte opposta su invito del GI ha avanzato una proposta conciliativa alla controparte del tenore riportato nella memoria depositata il 30.04.2025, nella quale si è espressamente rinunciato all'importo precettato per IVA sulle spese legali pari ad €
1937,35; ribadisce in ogni caso sin d'ora di rinunciare a detto importo (€ 1937,35) a titolo di IVA sulle sole spese legali, quale accessorio indicato in sentenza;
parte opponente dichiara di non aderire alla proposta conciliativa, prende atto in ogni caso della rinuncia all'IVA sulle spese legali
e tuttavia insiste nelle conclusioni rassegnate anche in ordine all'errato conteggio degli interessi come precettato. Parte opponente discute, dunque, la causa e precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto costitutivo e nota depositata il 26.05.2025; parte opposta conclude chiedendo darsi atto della rinuncia all'importo di € 1937,35 a titolo di IVA sulle sole spese legali, come precettato,
1 con conferma degli ulteriori importi precettati e conseguenziale rigetto dell'opposizione sul punto”
(cfr. verbale dell'udienza del 27.05.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 15.09.2024, l'attrice in epigrafe ha contestato il diritto del creditore opposto di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la complessiva somma di € 21.711,67
(giusto atto di precetto notificatole, congiuntamente al titolo, in data 10/09/2024), in forza della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1584 del 26/07/2024, chiedendo di “accertare e dichiarare la nullita' parziale dell'atto di precetto notificato e qua impugnato, per le ragioni esposte, ed annullare quanto richiesto in eccesso”.
Segnatamente l'opponente ha eccepito l'errato conteggio dell'importo dovuto in forza del mentovato titolo giudiziale, come precettato, limitatamente al:
- “ conteggio degli interessi, che ammontano ad euro 650,00 (con capitalizzazione), ad euro 634,00 senza capitalizzazione;
in ogni caso non ammontano ad euro 2461,00. Vi e' una differenza di quasi 2 mila euro”;
- “l'iva (per euro 1937,00)” sulle spese legali liquidate nel titolo, in quanto “trattasi di importo non dovuto. L'IVA non è dovuta al legale che difende sé stesso in giudizio, poiché
è un'ipotesi di autoconsumo fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 672/33”.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità/improponibilità o comunque il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna dell'opponente alle spese di lite nonché ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, c.
3° c.p.c.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 27.05.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte (e rinuncia espressa da parte opposta alla somma precettata a titolo di IVA sulle spese legali, pari ad €
1937,35) e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che ai fini della corretta qualificazione della domanda oppositiva occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi o il quantum del credito per cui si procede (o la pignorabilità dei beni, quanto all'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.), mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617
2 c.p.c.), investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire, nella specie, il debitore precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione in esame, erroneamente rubricata dalla parte come opposizione ex art. 617 c.p.c. ed invero da riqualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., venendo in rilievo solo contestazioni sul quantum del credito precettato, è infondata relativamente alla contestazione sulla non debenza degli interessi, come invero consacrati nel titolo giudiziale (nel dies a quo e criterio di calcolo sulla sorte capitale).
E', infatti, ius receptum il principio secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata … sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la sola mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass. 24027/2009).
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
Corollario di quanto sopra è che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne (o sospenderne)
l'efficacia in base ad eccezioni o difese nel merito del titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo (e sua esecutività)”, attribuendo “rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. Sez. III n. 9247 del 07.05.2015).
Nella fattispecie in esame, il dispositivo del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto è inequivoco nel prevedere la condanna dell'odierna opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 7.924,59 per sorte capitale “oltre interessi di mora ex art. 1284 co.
4 c.c. decorrenti dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al saldo effettivo”, oltre alle spese di lite liquidate in € 3.397,00 + 3966,00 per onorari rispettivamente del primo e
3 secondo grado, oltre rimborso spese generali al 15 % e “IVA “e CPA, nonchè € 382,50 per esborsi.
Ciò posto, in assenza di riforma del titolo giudiziale (o qualora sussistenti i presupposti, eventuale correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c.), l'importo contestato di € 2461,08 a titolo di interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. (sulla sorte capitale di € 7.924,59) dalla data di deposito del ricorso monitorio (28.07.2021) alla data dell'atto di redazione dell'atto precetto (i.e.
02/09/2024) è immune da censure, avendo parte opposta analiticamente allegato, in conformità al titolo, il calcolo degli interessi, pienamente rispondente al titolo esecutivo.
Capitale liquidato in sentenza € 7.924,59
Interessi di mora ex art. 1284, c. 4°, c.c. senza capitalizzazione
Dal 28/07/2021 al 31/12/2021 (tasso 8,00% per giorni 156) € 270,96
Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (tasso 8,00% per giorni 181) € 314,38
Dal 01/07/2022 al 31/12/2022 (tasso 8,00% per giorni 184) € 319,59
Dal 01/01/2023 al 30/06/2023 (tasso 10,50% per giorni 181) € 412,62
Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 (tasso 12,00% per giorni 184) € 479,38
Dal 01/01/2024 al 30/06/2024 (tasso 12,50% per giorni 182) € 493,93
Dal 01/07/2024 al 02/09/2024 (tasso 12,25% per giorni 72) € 170,22
Tot. interessi € 2.461,08
L'opposizione all'esecuzione è, dunque, in parte qua infondata.
Per converso, in relazione alla censura relativa alla non debenza dell'IVA sulle spese legali
(pur indicata formalmente nel titolo, ma, per pacifica giurisprudenza, in quanto accessorio fiscale, esigibile “solo se dovuta per legge”), parte opposta ha espressamente rinunciato, all'udienza di discussione del 27.05.2025, al relativo importo (pari ad € 1937,35), con conseguente cessazione della materia del contendere in parte qua, salvo a doversi valutare la fondatezza della censura in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, sotto il versante della soccombenza virtuale, alla stregua delle allegazioni delle parti, la censura in oggetto avrebbe trovato accoglimento.
Come di recente, infatti, ribadito dalla Suprema Corte “è esclusa dall'applicazione dell'IVA la prestazione professionale dell'avvocato svolta per difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c., stante la coincidenza in un unico soggetto delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio;
pertanto, detta imposta indiretta non è dovuta dalla parte soccombente, estranea al rapporto, al legale risultato vittorioso” (Cass. sentenza n. 7356 del 19/03/2024).
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto dell'opposizione in relazione al motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. relativo al quantum precettato per interessi e la decurtazione
4 dall'importo richiesto in precetto a titolo di IVA sulle spese legali liquidate nel titolo, pari ad €
1937,35, con conseguente inefficacia parziale del precetto limitatamente alla suddetta somma.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto, ma da luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta. L'intimazione, quindi, rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione, in ordine alla quantità del credito” (Cass.
n. 2160 del 30/01/2013, Cass. 29 febbraio 2008, n. 5515; Cass. 15 settembre 1970, n. 1445).
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, avuto riguardo al contegno delle parti ed esito della lite, sono integralmente compensate, in ragione della parziale soccombenza (anche virtuale) reciproca ex art. 92 co. 2 CP_ c.p.c. delle parti. facto rigettata la domanda condannatoria ex art. 96 avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo precettato a titolo di IVA quale accessorio delle spese legali liquidate nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1584 del 26/07/2024, per intervenuta rinuncia da parte opposta a detta somma, pari ad € 1937,35, comunque non dovuta;
2) rigetta per il resto l'opposizione in epigrafe, accertando la sussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente per l'importo precettato, detratta la somma di cui sopra, e dunque la validità ed efficacia del precetto per il minor importo di € 19.774,32 (€
21.711,67- € 1937,35), comprensivo dell'importo di € 2461,08, a titolo di interessi sulla sorte capitale di € 7.924,59 sino alla data indicata in precetto, come riconosciuti nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto;
3) compensa le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Bologna, in data 23/06/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13166 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 27.05.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to FABIO CHIARINI, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA VALLE
D'AOSTA 36, BOLOGNA, giusta procura collazionata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
AVV. C.F. ), che si difende in proprio ai Controparte_1 C.F._2 sensi dell'art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il suo studio in via U. LENZI N. 1 BOLOGNA;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Preliminarmente parte opposta su invito del GI ha avanzato una proposta conciliativa alla controparte del tenore riportato nella memoria depositata il 30.04.2025, nella quale si è espressamente rinunciato all'importo precettato per IVA sulle spese legali pari ad €
1937,35; ribadisce in ogni caso sin d'ora di rinunciare a detto importo (€ 1937,35) a titolo di IVA sulle sole spese legali, quale accessorio indicato in sentenza;
parte opponente dichiara di non aderire alla proposta conciliativa, prende atto in ogni caso della rinuncia all'IVA sulle spese legali
e tuttavia insiste nelle conclusioni rassegnate anche in ordine all'errato conteggio degli interessi come precettato. Parte opponente discute, dunque, la causa e precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto costitutivo e nota depositata il 26.05.2025; parte opposta conclude chiedendo darsi atto della rinuncia all'importo di € 1937,35 a titolo di IVA sulle sole spese legali, come precettato,
1 con conferma degli ulteriori importi precettati e conseguenziale rigetto dell'opposizione sul punto”
(cfr. verbale dell'udienza del 27.05.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 15.09.2024, l'attrice in epigrafe ha contestato il diritto del creditore opposto di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la complessiva somma di € 21.711,67
(giusto atto di precetto notificatole, congiuntamente al titolo, in data 10/09/2024), in forza della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1584 del 26/07/2024, chiedendo di “accertare e dichiarare la nullita' parziale dell'atto di precetto notificato e qua impugnato, per le ragioni esposte, ed annullare quanto richiesto in eccesso”.
Segnatamente l'opponente ha eccepito l'errato conteggio dell'importo dovuto in forza del mentovato titolo giudiziale, come precettato, limitatamente al:
- “ conteggio degli interessi, che ammontano ad euro 650,00 (con capitalizzazione), ad euro 634,00 senza capitalizzazione;
in ogni caso non ammontano ad euro 2461,00. Vi e' una differenza di quasi 2 mila euro”;
- “l'iva (per euro 1937,00)” sulle spese legali liquidate nel titolo, in quanto “trattasi di importo non dovuto. L'IVA non è dovuta al legale che difende sé stesso in giudizio, poiché
è un'ipotesi di autoconsumo fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 672/33”.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità/improponibilità o comunque il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna dell'opponente alle spese di lite nonché ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, c.
3° c.p.c.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 27.05.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte (e rinuncia espressa da parte opposta alla somma precettata a titolo di IVA sulle spese legali, pari ad €
1937,35) e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che ai fini della corretta qualificazione della domanda oppositiva occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi o il quantum del credito per cui si procede (o la pignorabilità dei beni, quanto all'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.), mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617
2 c.p.c.), investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire, nella specie, il debitore precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione in esame, erroneamente rubricata dalla parte come opposizione ex art. 617 c.p.c. ed invero da riqualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., venendo in rilievo solo contestazioni sul quantum del credito precettato, è infondata relativamente alla contestazione sulla non debenza degli interessi, come invero consacrati nel titolo giudiziale (nel dies a quo e criterio di calcolo sulla sorte capitale).
E', infatti, ius receptum il principio secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata … sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la sola mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass. 24027/2009).
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
Corollario di quanto sopra è che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne (o sospenderne)
l'efficacia in base ad eccezioni o difese nel merito del titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo (e sua esecutività)”, attribuendo “rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. Sez. III n. 9247 del 07.05.2015).
Nella fattispecie in esame, il dispositivo del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto è inequivoco nel prevedere la condanna dell'odierna opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 7.924,59 per sorte capitale “oltre interessi di mora ex art. 1284 co.
4 c.c. decorrenti dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al saldo effettivo”, oltre alle spese di lite liquidate in € 3.397,00 + 3966,00 per onorari rispettivamente del primo e
3 secondo grado, oltre rimborso spese generali al 15 % e “IVA “e CPA, nonchè € 382,50 per esborsi.
Ciò posto, in assenza di riforma del titolo giudiziale (o qualora sussistenti i presupposti, eventuale correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c.), l'importo contestato di € 2461,08 a titolo di interessi ex art. 1284 co. 4 c.p.c. (sulla sorte capitale di € 7.924,59) dalla data di deposito del ricorso monitorio (28.07.2021) alla data dell'atto di redazione dell'atto precetto (i.e.
02/09/2024) è immune da censure, avendo parte opposta analiticamente allegato, in conformità al titolo, il calcolo degli interessi, pienamente rispondente al titolo esecutivo.
Capitale liquidato in sentenza € 7.924,59
Interessi di mora ex art. 1284, c. 4°, c.c. senza capitalizzazione
Dal 28/07/2021 al 31/12/2021 (tasso 8,00% per giorni 156) € 270,96
Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (tasso 8,00% per giorni 181) € 314,38
Dal 01/07/2022 al 31/12/2022 (tasso 8,00% per giorni 184) € 319,59
Dal 01/01/2023 al 30/06/2023 (tasso 10,50% per giorni 181) € 412,62
Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 (tasso 12,00% per giorni 184) € 479,38
Dal 01/01/2024 al 30/06/2024 (tasso 12,50% per giorni 182) € 493,93
Dal 01/07/2024 al 02/09/2024 (tasso 12,25% per giorni 72) € 170,22
Tot. interessi € 2.461,08
L'opposizione all'esecuzione è, dunque, in parte qua infondata.
Per converso, in relazione alla censura relativa alla non debenza dell'IVA sulle spese legali
(pur indicata formalmente nel titolo, ma, per pacifica giurisprudenza, in quanto accessorio fiscale, esigibile “solo se dovuta per legge”), parte opposta ha espressamente rinunciato, all'udienza di discussione del 27.05.2025, al relativo importo (pari ad € 1937,35), con conseguente cessazione della materia del contendere in parte qua, salvo a doversi valutare la fondatezza della censura in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, sotto il versante della soccombenza virtuale, alla stregua delle allegazioni delle parti, la censura in oggetto avrebbe trovato accoglimento.
Come di recente, infatti, ribadito dalla Suprema Corte “è esclusa dall'applicazione dell'IVA la prestazione professionale dell'avvocato svolta per difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c., stante la coincidenza in un unico soggetto delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio;
pertanto, detta imposta indiretta non è dovuta dalla parte soccombente, estranea al rapporto, al legale risultato vittorioso” (Cass. sentenza n. 7356 del 19/03/2024).
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto dell'opposizione in relazione al motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. relativo al quantum precettato per interessi e la decurtazione
4 dall'importo richiesto in precetto a titolo di IVA sulle spese legali liquidate nel titolo, pari ad €
1937,35, con conseguente inefficacia parziale del precetto limitatamente alla suddetta somma.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto, ma da luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta. L'intimazione, quindi, rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione, in ordine alla quantità del credito” (Cass.
n. 2160 del 30/01/2013, Cass. 29 febbraio 2008, n. 5515; Cass. 15 settembre 1970, n. 1445).
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, avuto riguardo al contegno delle parti ed esito della lite, sono integralmente compensate, in ragione della parziale soccombenza (anche virtuale) reciproca ex art. 92 co. 2 CP_ c.p.c. delle parti. facto rigettata la domanda condannatoria ex art. 96 avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo precettato a titolo di IVA quale accessorio delle spese legali liquidate nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1584 del 26/07/2024, per intervenuta rinuncia da parte opposta a detta somma, pari ad € 1937,35, comunque non dovuta;
2) rigetta per il resto l'opposizione in epigrafe, accertando la sussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente per l'importo precettato, detratta la somma di cui sopra, e dunque la validità ed efficacia del precetto per il minor importo di € 19.774,32 (€
21.711,67- € 1937,35), comprensivo dell'importo di € 2461,08, a titolo di interessi sulla sorte capitale di € 7.924,59 sino alla data indicata in precetto, come riconosciuti nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto;
3) compensa le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Bologna, in data 23/06/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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