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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 629/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
VALEA US, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2662/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Viale San Martino 234 Is.88 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. ACC. ESEC. n. 2824 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5678/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Avv. Ricorrente_1, con ricorso depositato il 14.04.2025 contro il Comune di Messina, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n° 2824 per l'anno 2020 dell'importo complessivo di € 7.530,00 a titolo di maggiore imposta IMU, penalità ed interessi.
Non risulta costituito il Comune di Messina benchè regolarmente evocato in giudizio.
In data 04.09.2025 il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso atteso che il Comune di Messina in data
28.04.2025 aveva notificato brevi manu il provvedimento di rettifica dell' avviso di accertamento impugnato, prot. n. 0129403/2025 , come da doglianza dello stesso ricorrente che lo ritiene corretto.
Chiedeva pertanto l' estinzione del giudizio.
All' odierna udienza, nessuno presente, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente, sottoscritta per accettazione del
Comune di Messina, il quale con la firma opposta in calce dichiara espressamente di accertare la rinuncia con compensazione delle spese processuali che graveranno a carico di chi le ha sostenute;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere per avvenuta rinuncia al ricorso.
Spese anticipate a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. Giovanni De Marco
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
VALEA US, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2662/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Viale San Martino 234 Is.88 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. ACC. ESEC. n. 2824 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5678/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Avv. Ricorrente_1, con ricorso depositato il 14.04.2025 contro il Comune di Messina, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n° 2824 per l'anno 2020 dell'importo complessivo di € 7.530,00 a titolo di maggiore imposta IMU, penalità ed interessi.
Non risulta costituito il Comune di Messina benchè regolarmente evocato in giudizio.
In data 04.09.2025 il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso atteso che il Comune di Messina in data
28.04.2025 aveva notificato brevi manu il provvedimento di rettifica dell' avviso di accertamento impugnato, prot. n. 0129403/2025 , come da doglianza dello stesso ricorrente che lo ritiene corretto.
Chiedeva pertanto l' estinzione del giudizio.
All' odierna udienza, nessuno presente, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente, sottoscritta per accettazione del
Comune di Messina, il quale con la firma opposta in calce dichiara espressamente di accertare la rinuncia con compensazione delle spese processuali che graveranno a carico di chi le ha sostenute;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere per avvenuta rinuncia al ricorso.
Spese anticipate a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. Giovanni De Marco