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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 85/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BIZZETI LUCA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE Controparte_1 P.IVA_2
MARCO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 955/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto pubblicata il
02/12/2019
CONCLUSIONI
In data 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 13 “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 955/2019 del 26 novembre 2019 depositata il 2 dicembre 2019, del Tribunale di Grosseto, nella persona del Giudice Dott.ssa Marina Massi:
In tesi, rigettare le domande tutte proposte da (già Controparte_1 Controparte_2
codice fiscale nei confronti di ora
[...] P.IVA_2 Controparte_3
Parte_1
In ipotesi disporre la rettifica del saldo del conto corrente bancario n. 2428/91 intrattenuto presso la filiale di Orbetello di , con eliminazione di addebiti per € Controparte_3
311,94, e accredito degli interessi attivi per € 1.154,26.
In ogni caso, con vittoria di spese, ivi comprese quelle di C.t.u., e compenso di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello ex adverso spiegato poiché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
(d'ora in poi anche solo ), citava in Controparte_4 CP_1 giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, la chiedendo la sua Controparte_3 condanna alla restituzione di quanto indebitamente addebitato sul conto corrente bancario n. 2428/91 intrattenuto presso la filiale di Orbetello.
Nello specifico, l'attrice contestava:
1) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi;
2) l'illegittimità dell'applicazione di interessi passivi con tasso ultralegale;
3) l'illegittimità dell'addebito della commissione di massimo scoperto;
4) l'illegittimità dell'addebito di interessi a saggio superiore a quello indicato dalla
L. 108/96.
pagina 2 di 13 A giudizio di , il saldo debitorio del conto, alla data del 31.12.2004, CP_1 qualora l'indebitamento medio fosse stato calcolato senza applicazione della Cms
e con riferimento al tasso minimo dei Bot riferito all'anno precedente ex art. 117
T.U.B., sarebbe stato di molto inferiore a quello indicato nel medesimo periodo dalla Banca (Euro 39.858,85 invece di Euro 99.53,91).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo la prescrizione della domanda attorea e deducendo la legittimità degli addebiti delle somme operate dalla almeno dal 1/07/2000, a seguito di CP_3 adeguamento del conto corrente alla Delibera CICR del 9.02.2000.
Nelle more del giudizio la veniva incorporata dalla Controparte_3 [...] in forza di atto di fusione per incorporazione Parte_1 stipulato in data 24.3.2009 ai rogiti del Notaio Rep. 27533/Racc. Persona_1
, mentre la società si trasformava da P.IVA_3 Controparte_2 società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, assumendo la denominazione Controparte_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 955/2019 pubblicata il 02/12/2019 il Tribunale di Grosseto così statuiva:
“
1. dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito formulata da
[...]
CP_2
2. accerta e dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente n.
2428.91 (art. 7) che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
e la illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese non pattuite, per l'effetto, la non debenza delle somme annotate a tale titolo, pari ad € 54.218,40, in relazione al periodo dal 1.04.1996
pagina 3 di 13 al 31.03.2005;
3. dispone la rettifica del saldo del conto con annotazione a credito della correntista, al 31.03.2005, del complessivo importo di € 114.199,90 di cui €
52.489,79 per interessi passivi non dovuti ed € 61.710,11 per interessi attivi non accreditati;
4. condanna a rifondere a in persona del legale Controparte_3 CP_2 rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in € 348 per spese ed €
6.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
5. pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte convenuta”.
Più in particolare, il giudice riteneva che, essendo ancora aperto il conto corrente, la domanda restitutoria fosse inammissibile, ma che potesse comunque essere esaminata la domanda di accertamento delle nullità contrattuali.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta veniva respinta, in quanto non formulata tempestivamente ex artt. 166-167 c.p.c., non essendosi la convenuta costituitasi venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Il decidente evidenziava che il contratto di apertura del conto corrente, risalente al 27.06.1994, non riportava alcuna indicazione delle condizioni economiche e non risultava alcuna pattuizione successiva.
La pattuizione della capitalizzazione degli interessi contenuta nel contratto di apertura del conto corrente veniva ritenuta nulla, in conformità alla giurisprudenza ormai consolidata, e veniva ritenuta irrilevante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 in assenza di una valida originaria pattuizione che consentisse di verificare se le nuove previsioni fossero o meno peggiorative.
Per il periodo coperto dalla produzione documentale, ovvero fino al 31.03.2005, il giudice provvedeva a sostituire i tassi di interesse applicati con quelli previsti dall'art. 117 TUB, senza capitalizzazione ed applicando il criterio del c.d. saldo pagina 4 di 13 zero, espungendo altresì quanto addebitato a titolo di CMS e per altre commissioni e spese.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
Contr (di seguito anche APPELLANTE o banca o conveniva in
[...] giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA o proponendo gravame avverso la sopra richiamata CP_1 sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
2) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata per avere statuito su domande inammissibili;
3) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata per avere statuito su domande generiche e non provate;
4) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata in quanto fondata su indebita CTU percipiente espletata nel primo grado di giudizio;
5) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata per avere disposto la rettifica del conto corrente oggetto di giudizio senza rilevare la carenza di interesse ad ottenere l'eliminazione delle annotazioni antecedenti al decennio dalla notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio;
6) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata in quanto fondata su una
CTU errata espletata nel primo grado di giudizio.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con pagina 5 di 13 condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le prime due critiche alla sentenza possono essere esaminate congiuntamente e sono entrambe infondate.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 cpc in quanto il giudice avrebbe “accertato e dichiarato la non debenza di somme annotate in conto corrente, ed ha disposto la rettifica del conto corrente oggetto di giudizio, il conto corrente n. 2428,91, senza che la società abbia proposto CP_2 alcuna domanda di rettifica del saldo del conto o di ricalcolo del medesimo”.
Con il secondo motivo, invece, si deduce che l'inammissibilità della domanda di restituzione travolgerebbe anche quella di accertamento.
L'attrice in primo grado ha formulato le seguenti conclusioni:
pagina 6 di 13 Appare evidente che l'attrice ha avanzato due distinte e consequenziali tra loro domande, ovvero quella di accertamento della nullità e di condanna alla restituzione.
Le due domande mantengono una loro autonomia, per cui, nonostante la nullità della domanda restitutoria, quella di accertamento rimane certamente valida ed il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla stessa. Alla domanda di accertamento delle nullità, poi, consegue anche quella di accertamento del corretto saldo dare/avere.
Peraltro, si ritiene che in linea generale la domanda di condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate contenga al suo interno, quale suo presupposto logico, quella di accertamento dell'ammontare di tali indebiti.
Anche laddove non fosse stata esplicitata, tale domanda, pur venendo meno quella restitutoria, avrebbe mantenuto una sua validità ed autonomia, per cui ben avrebbe potuto essere esaminata dal giudice.
Non vi è stato pertanto alcun vizio di ultrapetizione.
2. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 7 di 13 Con il terzo motivo l'appellante critica la decisione per avere il giudice pronunciato la sentenza nonostante l'attrice avesse “omesso di specificare quali fossero le singole annotazioni in conto corrente contestate, limitandosi a chiederne
l'accertamento tramite una indebita CTU percipiente”.
A tale riguardo si osserva che, se è vero che chi agisce in ripetizione deve provare la natura indebita delle poste addebitate sul conto corrente, è anche vero che non
è necessario indicare specificamente ogni singola posta.
L'attore in ripetizione, infatti, assolve al suo onere probatorio dimostrando l'eventuale nullità della pattuizione che ha generato l'addebito, attraverso la produzione della relativa documentazione contrattuale, nonché degli estratti conto dai quali desumere l'esistenza degli addebiti. L'individuazione delle singole annotazioni indebite e la determinazione del loro ammontare complessivo ben potrà poi essere demandato ad una consulenza tecnica.
Nel caso in esame, quindi, la domanda non può essere ritenuta generica, essendo stati specificamente indicati i profili di nullità lamentati ed indicata la documentazione contrattuale dalla quale evincerli.
Non può poi impedire l'esame della domanda il fatto che gli estratti conto non siano stati prodotti nella loro serie completa, ben potendo l'attività del CTU limitarsi all'analisi della documentazione messa a sua disposizione (v. Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023 e Sez. 1, Ordinanza n. 35979 del
07/12/2022).
3. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo l'appellante critica la decisione in quanto basata su una consulenza tecnica che definisce nulla perché percipiente.
Con riferimento a tale aspetto, quindi, ci si limita a richiamare quanto già espresso in precedenza.
La consulenza percipiente è pienamente ammissibile nel nostro sistema processuale, specie in materia contabile, nella quale è prevista espressamente dall'art. 198 c.p.c. pagina 8 di 13 4. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere disposto la rettifica del conto corrente oggetto di giudizio senza rilevare la carenza di interesse ad ottenere l'eliminazione delle annotazioni antecedenti al decennio dalla notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio.
A tale riguardo si osserva che la Corte di Cassazione, Sez. 1, con l'ordinanza n.
3858 del 15/02/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo”.
E' condivisibile l'assunto per cui, in linea di principio, il diritto ad ottenere in ogni momento la rettifica del conto deve necessariamente tenere conto dell'eventuale prescrizione. Infatti, l'interesse che muove il cliente ad agire è in definitiva proteso all'accertamento di quanto vi è, alla fine, sul conto all'esito del riaccredito di poste illegittime: se ciò è, non si può non tener conto anche delle rimesse operate dal cliente e incamerate dalla banca ad elisione di esse;
pertanto il fatto che l'accertamento del quantum sia stato illegittimamente addebitato non significa ancora che quanto così accertato rappresenti il riconoscimento del saldo effettivo, che soggiace invece alla verifica anche dell'accertamento di quanto la banca abbia trattenuto ad estinzione di quelle poste illegittime senza contestazioni nel decennio dalla annotazione contabile ad elisione.
Ciononostante, nel caso in esame l'eccezione di prescrizione, sebbene formalmente presentata, è stata respinta in quanto tardivamente proposta, essendosi costituita la banca oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. pagina 9 di 13 Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione.
In assenza di una valida eccezione di prescrizione, pertanto, il giudice ha correttamente rideterminato il saldo tenendo conto della necessità di elidere tutte le rimesse indebite.
5. La sesta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il sesto motivo la decisione impugnata viene criticata per avere aderito alla consulenza tecnica che aveva azzerato il saldo iniziale del conto corrente, per quanto a debito della correntista.
Con riferimento a tale profilo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è ormai saldamente attestata nell'affermare che “Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale pagina 10 di 13 non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”
(Sez. 1 - , Sentenza n. 11543 del 02/05/2019).
Nel presente giudizio, ove era la correntista ad avanzare la domanda di accertamento della nullità degli addebiti, in assenza di elementi che inducessero a ritenere che il saldo iniziale negativo presente negli estratti conto fosse per qualche motivo inesistente, questo non poteva essere azzerato, ma doveva necessariamente essere mantenuto.
La sentenza viene ritenuta errata anche per aver omesso di considerare la valida pattuizione sia degli interessi passivi, che delle commissioni di massimo scoperto, contenuta nel contratto di apertura di credito del 8/6/1995.
A tale riguardo non ci si può esimere dal rilevare che il contratto di conto corrente, prodotto come doc. 1, non risulta compilato con riferimento alle condizioni economiche praticate.
Il documento che viene citato nell'atto di appello è il contratto di apertura di credito, che non contiene le condizioni del contratto di appoggio, ma solo quelle da praticare per le aperture di credito su di esso regolate, che per di più aveva validità solo fino al 31.12.1995.
Tale documento, quindi, non consente di ritenere provato che vi sia stata una pattuizione scritta degli interessi e delle altre commissioni e spese con riferimento al contratto di conto corrente, non potendo essere estese al rapporto principale le pattuizioni previste per il contratto di finanziamento, e non potendo in ogni caso le relative pattuizioni avere applicazione per il periodo successivo alla durata del rapporto.
Questo vale anche per la commissione di massimo scoperto, visto che quella pattuita con il doc. 3 era limitata al rapporto di apertura di credito, oltre ad essere pagina 11 di 13 comunque nulla perché indicata nella sola misura percentuale (v. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
L'appellante contesta anche la decisione nella parte in cui ha ritenuto nulla la pattuizione dell'anatocismo.
A tale riguardo non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata con riferimento alla nullità dell'anatocismo per il periodo antecedente al giugno 2000.
Per il periodo successivo, poi, era necessaria una specifica pattuizione delle condizioni di pari reciprocità (v. Cass. sent. n. 9140/2020 e 29420/2020), che non risulta essere intervenuta.
A decorre dal 1° dicembre 2014, poi, il divieto di anatocismo è stato generalizzato dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013.
La nullità dell'anatocismo, poi, comporta la necessità di eliminare ogni capitalizzazione degli interessi.
6. Risulta pertanto necessario rettificare la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del saldo iniziale negativo.
Dal momento che il CTU non ha effettuato un conteggio alternativo, in quanto vincolato dal quesito del giudice, nonché che la modifica del saldo iniziale si ripercuote sul conteggio degli interessi, risulta necessari rimettere la causa sul ruolo al fine di integrare la consulenza tecnica.
Le spese saranno regolate all'esito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 955/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
02/12/2019, così provvede:
1. accoglie parzialmente il sesto motivo di appello, rigettando gli altri;
pagina 12 di 13 2. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione;
3. rimette all'esito la decisione sulle spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 85/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BIZZETI LUCA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE Controparte_1 P.IVA_2
MARCO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 955/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto pubblicata il
02/12/2019
CONCLUSIONI
In data 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 13 “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 955/2019 del 26 novembre 2019 depositata il 2 dicembre 2019, del Tribunale di Grosseto, nella persona del Giudice Dott.ssa Marina Massi:
In tesi, rigettare le domande tutte proposte da (già Controparte_1 Controparte_2
codice fiscale nei confronti di ora
[...] P.IVA_2 Controparte_3
Parte_1
In ipotesi disporre la rettifica del saldo del conto corrente bancario n. 2428/91 intrattenuto presso la filiale di Orbetello di , con eliminazione di addebiti per € Controparte_3
311,94, e accredito degli interessi attivi per € 1.154,26.
In ogni caso, con vittoria di spese, ivi comprese quelle di C.t.u., e compenso di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello ex adverso spiegato poiché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
(d'ora in poi anche solo ), citava in Controparte_4 CP_1 giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, la chiedendo la sua Controparte_3 condanna alla restituzione di quanto indebitamente addebitato sul conto corrente bancario n. 2428/91 intrattenuto presso la filiale di Orbetello.
Nello specifico, l'attrice contestava:
1) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi;
2) l'illegittimità dell'applicazione di interessi passivi con tasso ultralegale;
3) l'illegittimità dell'addebito della commissione di massimo scoperto;
4) l'illegittimità dell'addebito di interessi a saggio superiore a quello indicato dalla
L. 108/96.
pagina 2 di 13 A giudizio di , il saldo debitorio del conto, alla data del 31.12.2004, CP_1 qualora l'indebitamento medio fosse stato calcolato senza applicazione della Cms
e con riferimento al tasso minimo dei Bot riferito all'anno precedente ex art. 117
T.U.B., sarebbe stato di molto inferiore a quello indicato nel medesimo periodo dalla Banca (Euro 39.858,85 invece di Euro 99.53,91).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo la prescrizione della domanda attorea e deducendo la legittimità degli addebiti delle somme operate dalla almeno dal 1/07/2000, a seguito di CP_3 adeguamento del conto corrente alla Delibera CICR del 9.02.2000.
Nelle more del giudizio la veniva incorporata dalla Controparte_3 [...] in forza di atto di fusione per incorporazione Parte_1 stipulato in data 24.3.2009 ai rogiti del Notaio Rep. 27533/Racc. Persona_1
, mentre la società si trasformava da P.IVA_3 Controparte_2 società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, assumendo la denominazione Controparte_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 955/2019 pubblicata il 02/12/2019 il Tribunale di Grosseto così statuiva:
“
1. dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito formulata da
[...]
CP_2
2. accerta e dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente n.
2428.91 (art. 7) che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
e la illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese non pattuite, per l'effetto, la non debenza delle somme annotate a tale titolo, pari ad € 54.218,40, in relazione al periodo dal 1.04.1996
pagina 3 di 13 al 31.03.2005;
3. dispone la rettifica del saldo del conto con annotazione a credito della correntista, al 31.03.2005, del complessivo importo di € 114.199,90 di cui €
52.489,79 per interessi passivi non dovuti ed € 61.710,11 per interessi attivi non accreditati;
4. condanna a rifondere a in persona del legale Controparte_3 CP_2 rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in € 348 per spese ed €
6.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
5. pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte convenuta”.
Più in particolare, il giudice riteneva che, essendo ancora aperto il conto corrente, la domanda restitutoria fosse inammissibile, ma che potesse comunque essere esaminata la domanda di accertamento delle nullità contrattuali.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta veniva respinta, in quanto non formulata tempestivamente ex artt. 166-167 c.p.c., non essendosi la convenuta costituitasi venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Il decidente evidenziava che il contratto di apertura del conto corrente, risalente al 27.06.1994, non riportava alcuna indicazione delle condizioni economiche e non risultava alcuna pattuizione successiva.
La pattuizione della capitalizzazione degli interessi contenuta nel contratto di apertura del conto corrente veniva ritenuta nulla, in conformità alla giurisprudenza ormai consolidata, e veniva ritenuta irrilevante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 in assenza di una valida originaria pattuizione che consentisse di verificare se le nuove previsioni fossero o meno peggiorative.
Per il periodo coperto dalla produzione documentale, ovvero fino al 31.03.2005, il giudice provvedeva a sostituire i tassi di interesse applicati con quelli previsti dall'art. 117 TUB, senza capitalizzazione ed applicando il criterio del c.d. saldo pagina 4 di 13 zero, espungendo altresì quanto addebitato a titolo di CMS e per altre commissioni e spese.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
Contr (di seguito anche APPELLANTE o banca o conveniva in
[...] giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito anche Controparte_1
APPELLATA o proponendo gravame avverso la sopra richiamata CP_1 sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
2) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata per avere statuito su domande inammissibili;
3) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata per avere statuito su domande generiche e non provate;
4) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata in quanto fondata su indebita CTU percipiente espletata nel primo grado di giudizio;
5) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata per avere disposto la rettifica del conto corrente oggetto di giudizio senza rilevare la carenza di interesse ad ottenere l'eliminazione delle annotazioni antecedenti al decennio dalla notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio;
6) In ordine alla erroneità della sentenza impugnata in quanto fondata su una
CTU errata espletata nel primo grado di giudizio.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con pagina 5 di 13 condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le prime due critiche alla sentenza possono essere esaminate congiuntamente e sono entrambe infondate.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 cpc in quanto il giudice avrebbe “accertato e dichiarato la non debenza di somme annotate in conto corrente, ed ha disposto la rettifica del conto corrente oggetto di giudizio, il conto corrente n. 2428,91, senza che la società abbia proposto CP_2 alcuna domanda di rettifica del saldo del conto o di ricalcolo del medesimo”.
Con il secondo motivo, invece, si deduce che l'inammissibilità della domanda di restituzione travolgerebbe anche quella di accertamento.
L'attrice in primo grado ha formulato le seguenti conclusioni:
pagina 6 di 13 Appare evidente che l'attrice ha avanzato due distinte e consequenziali tra loro domande, ovvero quella di accertamento della nullità e di condanna alla restituzione.
Le due domande mantengono una loro autonomia, per cui, nonostante la nullità della domanda restitutoria, quella di accertamento rimane certamente valida ed il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla stessa. Alla domanda di accertamento delle nullità, poi, consegue anche quella di accertamento del corretto saldo dare/avere.
Peraltro, si ritiene che in linea generale la domanda di condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate contenga al suo interno, quale suo presupposto logico, quella di accertamento dell'ammontare di tali indebiti.
Anche laddove non fosse stata esplicitata, tale domanda, pur venendo meno quella restitutoria, avrebbe mantenuto una sua validità ed autonomia, per cui ben avrebbe potuto essere esaminata dal giudice.
Non vi è stato pertanto alcun vizio di ultrapetizione.
2. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 7 di 13 Con il terzo motivo l'appellante critica la decisione per avere il giudice pronunciato la sentenza nonostante l'attrice avesse “omesso di specificare quali fossero le singole annotazioni in conto corrente contestate, limitandosi a chiederne
l'accertamento tramite una indebita CTU percipiente”.
A tale riguardo si osserva che, se è vero che chi agisce in ripetizione deve provare la natura indebita delle poste addebitate sul conto corrente, è anche vero che non
è necessario indicare specificamente ogni singola posta.
L'attore in ripetizione, infatti, assolve al suo onere probatorio dimostrando l'eventuale nullità della pattuizione che ha generato l'addebito, attraverso la produzione della relativa documentazione contrattuale, nonché degli estratti conto dai quali desumere l'esistenza degli addebiti. L'individuazione delle singole annotazioni indebite e la determinazione del loro ammontare complessivo ben potrà poi essere demandato ad una consulenza tecnica.
Nel caso in esame, quindi, la domanda non può essere ritenuta generica, essendo stati specificamente indicati i profili di nullità lamentati ed indicata la documentazione contrattuale dalla quale evincerli.
Non può poi impedire l'esame della domanda il fatto che gli estratti conto non siano stati prodotti nella loro serie completa, ben potendo l'attività del CTU limitarsi all'analisi della documentazione messa a sua disposizione (v. Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023 e Sez. 1, Ordinanza n. 35979 del
07/12/2022).
3. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo l'appellante critica la decisione in quanto basata su una consulenza tecnica che definisce nulla perché percipiente.
Con riferimento a tale aspetto, quindi, ci si limita a richiamare quanto già espresso in precedenza.
La consulenza percipiente è pienamente ammissibile nel nostro sistema processuale, specie in materia contabile, nella quale è prevista espressamente dall'art. 198 c.p.c. pagina 8 di 13 4. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere disposto la rettifica del conto corrente oggetto di giudizio senza rilevare la carenza di interesse ad ottenere l'eliminazione delle annotazioni antecedenti al decennio dalla notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio.
A tale riguardo si osserva che la Corte di Cassazione, Sez. 1, con l'ordinanza n.
3858 del 15/02/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo”.
E' condivisibile l'assunto per cui, in linea di principio, il diritto ad ottenere in ogni momento la rettifica del conto deve necessariamente tenere conto dell'eventuale prescrizione. Infatti, l'interesse che muove il cliente ad agire è in definitiva proteso all'accertamento di quanto vi è, alla fine, sul conto all'esito del riaccredito di poste illegittime: se ciò è, non si può non tener conto anche delle rimesse operate dal cliente e incamerate dalla banca ad elisione di esse;
pertanto il fatto che l'accertamento del quantum sia stato illegittimamente addebitato non significa ancora che quanto così accertato rappresenti il riconoscimento del saldo effettivo, che soggiace invece alla verifica anche dell'accertamento di quanto la banca abbia trattenuto ad estinzione di quelle poste illegittime senza contestazioni nel decennio dalla annotazione contabile ad elisione.
Ciononostante, nel caso in esame l'eccezione di prescrizione, sebbene formalmente presentata, è stata respinta in quanto tardivamente proposta, essendosi costituita la banca oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. pagina 9 di 13 Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione.
In assenza di una valida eccezione di prescrizione, pertanto, il giudice ha correttamente rideterminato il saldo tenendo conto della necessità di elidere tutte le rimesse indebite.
5. La sesta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il sesto motivo la decisione impugnata viene criticata per avere aderito alla consulenza tecnica che aveva azzerato il saldo iniziale del conto corrente, per quanto a debito della correntista.
Con riferimento a tale profilo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è ormai saldamente attestata nell'affermare che “Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale pagina 10 di 13 non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”
(Sez. 1 - , Sentenza n. 11543 del 02/05/2019).
Nel presente giudizio, ove era la correntista ad avanzare la domanda di accertamento della nullità degli addebiti, in assenza di elementi che inducessero a ritenere che il saldo iniziale negativo presente negli estratti conto fosse per qualche motivo inesistente, questo non poteva essere azzerato, ma doveva necessariamente essere mantenuto.
La sentenza viene ritenuta errata anche per aver omesso di considerare la valida pattuizione sia degli interessi passivi, che delle commissioni di massimo scoperto, contenuta nel contratto di apertura di credito del 8/6/1995.
A tale riguardo non ci si può esimere dal rilevare che il contratto di conto corrente, prodotto come doc. 1, non risulta compilato con riferimento alle condizioni economiche praticate.
Il documento che viene citato nell'atto di appello è il contratto di apertura di credito, che non contiene le condizioni del contratto di appoggio, ma solo quelle da praticare per le aperture di credito su di esso regolate, che per di più aveva validità solo fino al 31.12.1995.
Tale documento, quindi, non consente di ritenere provato che vi sia stata una pattuizione scritta degli interessi e delle altre commissioni e spese con riferimento al contratto di conto corrente, non potendo essere estese al rapporto principale le pattuizioni previste per il contratto di finanziamento, e non potendo in ogni caso le relative pattuizioni avere applicazione per il periodo successivo alla durata del rapporto.
Questo vale anche per la commissione di massimo scoperto, visto che quella pattuita con il doc. 3 era limitata al rapporto di apertura di credito, oltre ad essere pagina 11 di 13 comunque nulla perché indicata nella sola misura percentuale (v. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
L'appellante contesta anche la decisione nella parte in cui ha ritenuto nulla la pattuizione dell'anatocismo.
A tale riguardo non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata con riferimento alla nullità dell'anatocismo per il periodo antecedente al giugno 2000.
Per il periodo successivo, poi, era necessaria una specifica pattuizione delle condizioni di pari reciprocità (v. Cass. sent. n. 9140/2020 e 29420/2020), che non risulta essere intervenuta.
A decorre dal 1° dicembre 2014, poi, il divieto di anatocismo è stato generalizzato dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013.
La nullità dell'anatocismo, poi, comporta la necessità di eliminare ogni capitalizzazione degli interessi.
6. Risulta pertanto necessario rettificare la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del saldo iniziale negativo.
Dal momento che il CTU non ha effettuato un conteggio alternativo, in quanto vincolato dal quesito del giudice, nonché che la modifica del saldo iniziale si ripercuote sul conteggio degli interessi, risulta necessari rimettere la causa sul ruolo al fine di integrare la consulenza tecnica.
Le spese saranno regolate all'esito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 955/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
02/12/2019, così provvede:
1. accoglie parzialmente il sesto motivo di appello, rigettando gli altri;
pagina 12 di 13 2. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione;
3. rimette all'esito la decisione sulle spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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