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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO FIORE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE- contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: separazione giudiziale CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato con affido condiviso ad entrambi i genitori;
3) gli stessi ne Per_1 cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento, con reciproco potere-dovere di vigilare al riguardo e di mantenere con il medesimo un rapporto equilibrato e continuativo;
4) il minore CP_1 abiterà dunque con la madre oggi ricorrente nella casa ubicata nella Via Cecchi 6. Il padre potrà vedere comunque il bambino quando vorrà, previo accordo con la madre e fatti salvi gli impegni scolastici e postscolastici e terapeutici, piu in particolare: - Il padre, pertanto, trascorrerà alcune ore pomeridiane con secondo le modalità che seguono: : A - un giorno infrasettimanale da concordare di volta in Per_1 volta con la madre, ad esclusione dei giorni nei quali il minore segue la terapia comportamentale, psicomotoria e logopedica e gli impegni scolastici preleverà da scuola e lo terrà con sé fino alle Per_1 ore 20:00. Al termine della permanenza con il padre verrà dal medesimo riaccompagnato presso l'abitazione materna. B- a settimane alterne, il sabato e la domenica preleverà il minore presso il domicilio materno alle ore 15:00 e lo terrà con sé fino alle ore 20:00. Al termine della permanenza con il padre verrà dal medesimo riaccompagnato presso l'abitazione materna. C- quest'ultimo infine trascorrerà il periodo natalizio e pasquale, le festività, i ponti e le festività scolastiche, con la madre ed il padre alternativamente;
D - Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio anche quotidianamente. Sarà obbligo dei genitori di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e pagina 1 di 3 di essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé il minore. 5) Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla ricorrente l'importo di euro CP_1
300,00 mensili entro il cinque di ogni mese da indicizzarsi annualmente. Su entrambi i coniugi graveranno, inoltre, in misura paritaria (50%) le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e sportive previamente concordate. 6) Al fine di evitare incomprensioni, SI INDICANO la seguente imputazione delle voci di mantenimento ordinario e di spese ulteriori e straordinarie per i minori, che si specificano come di seguito: (omissis). 7) Essi si concedono, infine, il reciproco consenso per il rilascio del passaporto”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23 aprile 2025 chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge Parte_1
esponendo di aver contratto con lui matrimonio concordatario in Sassari il 19 febbraio Controparte_1
2000, unione dalla quale erano nati i figli , ormai maggiorenne ed autonomo, Persona_2
il 18 febbraio 2005 e il 23 agosto 2013, questi ultimi ancora a suo carico. Per_3 Per_1
Esponeva che a causa di divergenze e incompatibilità caratteriali la convivenza coniugale era divenuta intollerabile e domandava che il minore fosse affidato in modo condiviso, con residenza prevalente presso la madre e regolamentandosi gli incontri col padre, concludendo come riportato in epigrafe, anche in ordine ai rapporti patrimoniali col coniuge. Il restava contumace ma compariva personalmente all'udienza del 7 ottobre 2025 in Controparte_1 esito alla quale, sentite entrambe le parti, erano adottati i seguenti provvedimento provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il Per_1 mantenimento, stabilendone la prevalente residenza presso la madre;
3) assegna l'abitazione della casa coniugale sita in Sassari-Latte Dolce, via Antonio Cecchi n.6, alla madre quale collocataria del minore;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore compatibilmente con le esigenze scolastiche e coi trattamenti terapeutici che segue il bambino, secondo gli accordi dei genitori. In mancanza di accordo, il padre lo terrà con sé per almeno un giorno alla settimana, quando è libero da impegni di lavoro, nonché un giorno (il sabato o la domenica) durante il fine settimana. Le festività e i compleanni seguiranno il principio dell'alternanza. 5) Pone a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio di €300,00 rivalutabile secondo gli indici Istat a favore del minore da versare alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese con mezzi di pagamento tracciabili, oltre al pagamento Pt_1 del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal CNF;
6) l'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla sig.ra quale genitore collocatario del minore”. Pt_1
La causa, non essendovi istanze istruttorie, era istruita solo con produzioni documentali e rimessa al collegio per la decisione alla stessa udienza, con rinuncia del difensore della ricorrente ai termini.
*** Deve trovare accoglimento la domanda di separazione, dato che, in difetto di alcuna opposizione da parte del resistente che, personalmente comparso, ha dichiarato di nulla rilevare al riguardo, emerge la ricorrenza di un'obiettiva situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, anche in esito all'interrogatorio libero della sig.ra e sentito personalmente il sig. deve senz'altro disporsi l'affidamento condiviso del figlio Pt_1 CP_1 minore, non essendovi ragioni per discostarsi dal regime preferenziale scelto dal legislatore e deponendo, anzi, l'attuale assetto dei rapporti familiari per una sua piena attuazione da parte dei pagina 2 di 3 genitori che, per quanto emerso dalla loro audizione, hanno mantenuto una buona capacità di dialogo, manifestando reciproco rispetto. L'organizzazione conseguita ed attuata dalle parti in ordine alla residenza prevalente del minore Per_1
e alla sua collocazione presso la dimora materna deve ritenersi, invero, soddisfacente e va mantenuta, così come trova conferma la regolamentazione adottata in via provvisoria che consente, compatibilmente con l'attuale occupazione del genitore (impiegato come badante e quindi spesso impegnato anche durante i fine settimana) il mantenimento di regolari rapporti anche col padre. Ritiene pertanto il collegio di adottare la regolamentazione dei rapporti familiari secondo i richiamati provvedimenti provvisori, sostanzialmente conformi alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, ma prevedendosi il contributo al mantenimento di € 300,00 solo in favore del figlio minore, dato che
, essendo ormai maggiorenne e non intendendo proseguire gli studi, risulta in grado di inserirsi Per_3 proficuamente nel mondo del lavoro e di provvedere in autonomia al suo mantenimento. La sig.ra percepirà per intero anche l'assegno unico universale, quale genitore presso cui risiede la Pt_1 prole. Non essendovi alcuna domanda in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, non dev'essere adottata nessuna ulteriore statuizione. Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda, per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone Dichiara la separazione fra i coniugi nata il [...] a [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] a Sassari, in [...] ai provvedimenti provvisori adottati
[...] all'udienza del 7 ottobre 2025 e riportati in espositiva. Compensa interamente le spese. Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassari per l'annotazione della sentenza. Sassari 10 ottobre 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO FIORE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE- contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: separazione giudiziale CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato con affido condiviso ad entrambi i genitori;
3) gli stessi ne Per_1 cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento, con reciproco potere-dovere di vigilare al riguardo e di mantenere con il medesimo un rapporto equilibrato e continuativo;
4) il minore CP_1 abiterà dunque con la madre oggi ricorrente nella casa ubicata nella Via Cecchi 6. Il padre potrà vedere comunque il bambino quando vorrà, previo accordo con la madre e fatti salvi gli impegni scolastici e postscolastici e terapeutici, piu in particolare: - Il padre, pertanto, trascorrerà alcune ore pomeridiane con secondo le modalità che seguono: : A - un giorno infrasettimanale da concordare di volta in Per_1 volta con la madre, ad esclusione dei giorni nei quali il minore segue la terapia comportamentale, psicomotoria e logopedica e gli impegni scolastici preleverà da scuola e lo terrà con sé fino alle Per_1 ore 20:00. Al termine della permanenza con il padre verrà dal medesimo riaccompagnato presso l'abitazione materna. B- a settimane alterne, il sabato e la domenica preleverà il minore presso il domicilio materno alle ore 15:00 e lo terrà con sé fino alle ore 20:00. Al termine della permanenza con il padre verrà dal medesimo riaccompagnato presso l'abitazione materna. C- quest'ultimo infine trascorrerà il periodo natalizio e pasquale, le festività, i ponti e le festività scolastiche, con la madre ed il padre alternativamente;
D - Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio anche quotidianamente. Sarà obbligo dei genitori di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e pagina 1 di 3 di essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé il minore. 5) Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla ricorrente l'importo di euro CP_1
300,00 mensili entro il cinque di ogni mese da indicizzarsi annualmente. Su entrambi i coniugi graveranno, inoltre, in misura paritaria (50%) le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e sportive previamente concordate. 6) Al fine di evitare incomprensioni, SI INDICANO la seguente imputazione delle voci di mantenimento ordinario e di spese ulteriori e straordinarie per i minori, che si specificano come di seguito: (omissis). 7) Essi si concedono, infine, il reciproco consenso per il rilascio del passaporto”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23 aprile 2025 chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge Parte_1
esponendo di aver contratto con lui matrimonio concordatario in Sassari il 19 febbraio Controparte_1
2000, unione dalla quale erano nati i figli , ormai maggiorenne ed autonomo, Persona_2
il 18 febbraio 2005 e il 23 agosto 2013, questi ultimi ancora a suo carico. Per_3 Per_1
Esponeva che a causa di divergenze e incompatibilità caratteriali la convivenza coniugale era divenuta intollerabile e domandava che il minore fosse affidato in modo condiviso, con residenza prevalente presso la madre e regolamentandosi gli incontri col padre, concludendo come riportato in epigrafe, anche in ordine ai rapporti patrimoniali col coniuge. Il restava contumace ma compariva personalmente all'udienza del 7 ottobre 2025 in Controparte_1 esito alla quale, sentite entrambe le parti, erano adottati i seguenti provvedimento provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il Per_1 mantenimento, stabilendone la prevalente residenza presso la madre;
3) assegna l'abitazione della casa coniugale sita in Sassari-Latte Dolce, via Antonio Cecchi n.6, alla madre quale collocataria del minore;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore compatibilmente con le esigenze scolastiche e coi trattamenti terapeutici che segue il bambino, secondo gli accordi dei genitori. In mancanza di accordo, il padre lo terrà con sé per almeno un giorno alla settimana, quando è libero da impegni di lavoro, nonché un giorno (il sabato o la domenica) durante il fine settimana. Le festività e i compleanni seguiranno il principio dell'alternanza. 5) Pone a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio di €300,00 rivalutabile secondo gli indici Istat a favore del minore da versare alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese con mezzi di pagamento tracciabili, oltre al pagamento Pt_1 del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal CNF;
6) l'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla sig.ra quale genitore collocatario del minore”. Pt_1
La causa, non essendovi istanze istruttorie, era istruita solo con produzioni documentali e rimessa al collegio per la decisione alla stessa udienza, con rinuncia del difensore della ricorrente ai termini.
*** Deve trovare accoglimento la domanda di separazione, dato che, in difetto di alcuna opposizione da parte del resistente che, personalmente comparso, ha dichiarato di nulla rilevare al riguardo, emerge la ricorrenza di un'obiettiva situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, anche in esito all'interrogatorio libero della sig.ra e sentito personalmente il sig. deve senz'altro disporsi l'affidamento condiviso del figlio Pt_1 CP_1 minore, non essendovi ragioni per discostarsi dal regime preferenziale scelto dal legislatore e deponendo, anzi, l'attuale assetto dei rapporti familiari per una sua piena attuazione da parte dei pagina 2 di 3 genitori che, per quanto emerso dalla loro audizione, hanno mantenuto una buona capacità di dialogo, manifestando reciproco rispetto. L'organizzazione conseguita ed attuata dalle parti in ordine alla residenza prevalente del minore Per_1
e alla sua collocazione presso la dimora materna deve ritenersi, invero, soddisfacente e va mantenuta, così come trova conferma la regolamentazione adottata in via provvisoria che consente, compatibilmente con l'attuale occupazione del genitore (impiegato come badante e quindi spesso impegnato anche durante i fine settimana) il mantenimento di regolari rapporti anche col padre. Ritiene pertanto il collegio di adottare la regolamentazione dei rapporti familiari secondo i richiamati provvedimenti provvisori, sostanzialmente conformi alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, ma prevedendosi il contributo al mantenimento di € 300,00 solo in favore del figlio minore, dato che
, essendo ormai maggiorenne e non intendendo proseguire gli studi, risulta in grado di inserirsi Per_3 proficuamente nel mondo del lavoro e di provvedere in autonomia al suo mantenimento. La sig.ra percepirà per intero anche l'assegno unico universale, quale genitore presso cui risiede la Pt_1 prole. Non essendovi alcuna domanda in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, non dev'essere adottata nessuna ulteriore statuizione. Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda, per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone Dichiara la separazione fra i coniugi nata il [...] a [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] a Sassari, in [...] ai provvedimenti provvisori adottati
[...] all'udienza del 7 ottobre 2025 e riportati in espositiva. Compensa interamente le spese. Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassari per l'annotazione della sentenza. Sassari 10 ottobre 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
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