Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 14.01.2025
Ruolo Generale n. 1415/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Cristiano Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1415/23 R.G.A.C., vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso (giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti) dall'avv. Paolo Nunziata ( , con il quale è elettivamente C.F._2
dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Morgana De Castro
( ) e Sara Iennaco ( , con le quali è C.F._3 C.F._4
elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_2
Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli n. repert.
2226/23, pubblicata il 15 Febbraio 2023;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 702 bis cpc depositato l'11 Maggio 2022, il dott. Parte_1
esponeva di svolgere la professione medica, con specializzazione in Chirurgia Plastica con finalità estetiche, e di avere stipulato una polizza (n. 011029328496) per la responsabilità civile professionale con la compagnia “ ”, con decorrenza dal Controparte_1
16.5.2011 e scadenza al 16.5.2016, e con operatività retroattiva illimitata.
Il professionista esponeva come gli fosse stato notificato (nell'Aprile 2020) un ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo ante causam (N. 504/20 RG), nonché il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, dinanzi al Tribunale di Imperia.
Il procedimento di istruzione preventiva era stato introdotto da una paziente, ed aveva ad oggetto l'asserita responsabilità del dott. per l'errata esecuzione, in data 29 Parte_1
Aprile 2008, di un intervento chirurgico di addominoplastica e riposizionamento ombelicale.
Il professionista sanitario esponeva come – all'esito del procedimento di A.T.P. – avesse più volte sollecitato a provvedere al pagamento delle spese dallo Controparte_1
stesso sostenute, essendosi avvalso (nella suddetta procedura) di un Difensore nonché di un consulente tecnico di parte.
Tuttavia, non aveva ottenuto alcuna risposta.
Pertanto, il dott. chiedeva, in accoglimento del ricorso, di condannarsi la Parte_1
compagnia assicuratrice resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 8.091,68
2 (di cui euro 6.871,68 per spese legali ed euro 1.220,00 per onorari del consulente tecnico di parte); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta , eccependo l'inoperatività della Controparte_1
polizza inter partes.
Infatti, si trattava di attività professionale svolta dal dott. nel periodo Parte_1
compreso tra gli anni 2008 e 2009, allorquando la suddetta polizza assicurativa non era ancora stata stipulata.
Inoltre, la compagnia eccepiva come il ricorrente si fosse reso inadempiente rispetto all'obbligo previsto dall'art. 1892 cc., ed avesse violato la disposizione di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto.
In particolare, il ricorrente aveva omesso di riferire, al momento della stipula della polizza,
l'avvenuta ricezione di una contestazione da parte di una paziente, in merito ad un primo intervento di chirurgia estetica (a cui erano seguiti due ulteriori interventi correttivi), effettuato il 29 Aprile 2008.
In questo modo (ad avviso della compagnia resistente), appariva chiara la ragione che aveva spinto il dott. – a distanza di pochi mesi dagli interventi chirurgici effettuati Parte_1
sulla persona della paziente che se ne era doluta – a richiedere ad la Controparte_1
stipula di una polizza con copertura retroattiva illimitata.
Il sanitario aveva dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, tale da far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento, per un fatto verificatosi precedentemente alla richiesta formalizzata alla compagnia assicuratrice.
Ancora, aggiungeva la compagnia resistente: la polizza in oggetto, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto, non avrebbe comunque potuto operare, dato che il dott. risultava già assicurato con altra compagnia, in forza di una polizza Parte_1
(contratta con Amtrust SpA) di cui lo stesso professionista si era avvalso, nell'ambito del succitato procedimento per A.T.P. dinanzi al Tribunale di Imperia.
Infine, ad avviso di la polizza, ai sensi dell'art. 16 delle condizioni Controparte_1
generali di contratto, comunque non avrebbe potuto operare, dato che l'intervento chirurgico
(oggetto della procedura di Accertamento Tecnico ante causam) era stato eseguito presso una struttura sanitaria, di cui non era stata dimostrata l'insolvenza.
Pertanto, la compagnia resistente chiedeva di rigettarsi la domanda attorea.
3 All'esito del primo grado il G.M. del Tribunale di Napoli, giusta ordinanza ex art. 702 bis cpc n. repert. 2226/23, pubblicata il 15 Febbraio 2023, ha rigettato la domanda;
altresì ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1
favore di – spese liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre Controparte_1
accessori come per Legge.
In particolare il Tribunale, esaminata la polizza n. 011029328496, ha ritenuto non operante l'invocata copertura assicurativa.
Infatti, la polizza era stata stipulata per i sinistri relativi a fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia assicurativa, cioè nel periodo di tempo compreso tra il 16.5.2011 ed il
16.5.2016.
Nel caso in esame, il sinistro si era verificato il 29 Aprile 2008 (data in cui la paziente era stata sottoposta al primo intervento di addominoplastica e riposizionamento ombelicale).
Il ricorrente aveva allegato come la prima richiesta di risarcimento, da parte della paziente, gli fosse pervenuta soltanto al momento dell'instaurarsi del suddetto procedimento di
Accertamento Tecnico ante causam, e cioè nell'Aprile del 2020.
Dunque, si era ben oltre il periodo di validità ed efficacia temporale della garanzia.
Quindi il G.M., sulla scorta dell'insegnamento di cui alla sentenza della Terza sezione civile della Cassazione n. 12908 del 22 Aprile 2022, ha affermato che la clausola “claims made”, prevista dall'art. 17 delle condizioni generali di contratto, non possa dirsi affetta da nullità; pertanto, in base alla disciplina del contratto deve escludersi l'operatività della polizza, in relazione alle spese sostenute dal ricorrente per la partecipazione all'ATP, tenuto conto che si tratta di una richiesta presentata in un momento in cui la polizza non era più valida (pag.
5 dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc).
Inoltre, ad avviso del primo Giudice l'operatività della garanzia assicurativa è preclusa anche da un'ulteriore circostanza: la richiesta del ricorrente è collegata a fatti e Parte_1
comportamenti a lui noti, già prima della stipula della polizza – fatti astrattamente tali da determinare il sorgere di un'obbligazione risarcitoria a suo carico.
Da qui il rigetto della domanda attorea.
Avverso la succitata ordinanza ha proposto appello , giusta Parte_1
citazione notificata in data 14 Marzo 2023 nei confronti di . Controparte_1
4 In via principale l'appellante chiede, in riforma della gravata ordinanza, di accogliersi integralmente la domanda da lui proposta in primo grado (domanda volta ad ottenere la ripetizione, da parte della compagnia assicuratrice, delle spese sostenute per avvalersi di un
Difensore e di un consulente tecnico di parte nell'ambito del succitato procedimento di
A.T.P., n. 504/20 RG, dinanzi al Tribunale di Imperia).
Quindi l'impugnante chiede di condannarsi la compagnia appellata al pagamento, in suo favore, del succitato importo di euro 8.091,68; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
In via subordinata, il dott. chiede (in riforma quanto meno del capo del Parte_1
dispositivo con il quale è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio) di compensarsi integralmente le spese del doppio grado – e tanto alla luce dei numerosi contrasti giurisprudenziali, in punto di validità ed efficacia delle clausole “claims made”.
Si è costituita l'appellata , chiedendo il rigetto del gravame, con Controparte_1
la conseguente integrale conferma dell'impugnata ordinanza.
Il C.I., giusta ordinanza pubblicata il 22 Settembre 2023 (all'esito della prima udienza del
12.9.2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha ritenuto inammissibile la formulata istanza di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 cpc, non essendo stati allegati gli atti del giudizio n. 6424/23 RG, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli;
altresì sono stati ritenuti irrilevanti i mezzi istruttori, che la compagnia odierna appellata, in via meramente subordinata, aveva articolato in primo grado (richieste istruttorie reiterate da nel presente grado, sia pure in via subordinata). Controparte_1
Infine il C.I., sempre a mezzo dell'ordinanza del 22.9.2023, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 co.3 cpc, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, dinanzi a sé, per il 7 Novembre 2023.
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 9 Novembre 2023 (all'esito dell'udienza del
7.11.2023 di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha rinviato la causa, per discussione orale dinanzi al Collegio, alla successiva udienza dell'11
Giugno 2024.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare note di discussione ex art. 281 sexies cpc (cfr. le note, rispettivamente depositate in date 13 e 14 Maggio 2024).
5 Giusta decreto pubblicato il 21.5.2024, si è disposto il rinvio di ufficio della causa dall'udienza dell'11 Giugno 2024 all'udienza del 17 Settembre 2024.
In quella udienza (svoltasi in presenza) la Difesa di parte appellante ha esibito un documento non ancora prodotto, e precisamente la lettera racc.ta della Difesa della danneggiata
[...]
(avente ad oggetto la richiesta bonaria di risarcimento dei danni), pervenuta al CP_2
dott. il 5 Agosto 2011. Parte_1
La Difesa dell'appellante ha dedotto l'impossibilità di produrre il documento prima di allora, trattandosi di una missiva che era stata prodotta poche settimane prima da altra parte nel giudizio n. 6424/23 RG, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, ed inerente al giudizio principale risarcitorio.
Nell'ottica dell'impugnante, trattasi di documento, efficace al fine di soddisfare la condizione di operatività della polizza di , in ragione della clausola claims made. Controparte_1
La Corte ha disposto l'acquisizione materiale del documento, e peraltro la Difesa di parte appellante, sempre in data 17 Settembre 2024, ha anche provveduto al deposito in telematico.
Quindi il Collegio ha rinviato la causa, in prosieguo di discussione ex art. 281 sexies cpc, all'odierna udienza del 14 Gennaio 2025 (in presenza), precisando che si sarebbe espresso, insieme al merito, anche sull'utilizzabilità ed ammissibilità del documento in oggetto.
All'odierna udienza, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale non ha qualificato la clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto, come una clausola “claims made” impura o mista, ad operatività retroattiva illimitata;
altresì l'impugnante si duole della valutazione negativa, espressa dal primo
Giudice, quanto al vaglio di meritevolezza.
Appunto, nel caso in esame viene in rilievo la polizza identificata con il n. 011029328496, con decorrenza dal 16 Maggio 2011 e scadenza al 16 Maggio 2016 (dunque, trattasi di polizza non vigente al momento della richiesta di risarcimento, pervenuta nell'Aprile del 2020).
Tale polizza veniva contratta in regime di “claims made”; vale a dire, all'art. 17 co.1 delle condizioni generali di contratto, si prevedeva la garanzia “per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall' per la prima volta durante il periodo di validità del Parte_2
6 contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento”.
Al co.2 dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, invece, si prevedeva che “per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l non Parte_2
abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna, e se l' non abbia Parte_2 avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”.
Il primo giudicante ha ricostruito il panorama giurisprudenziale in materia di clausola “claims made”, traendo spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9140/16.
Ormai non può revocarsi in dubbio la validità di un contratto di assicurazione per responsabilità civile, che si caratterizza per il fatto che la copertura sia condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza.
Trattasi, con tutta evidenza, di un modello diverso da quello delineato dall'art. 1917 cc., nel quale la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, poste in essere nel periodo di durata del contratto.
Di conseguenza – sempre sulla scorta dell'insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni
Unite n. 9140/16 – deve ormai ritenersi infondata la tesi secondo la quale la clausola in oggetto sarebbe nulla per un asserito contrasto con le regole di comportamento da osservarsi nel corso della formazione del contratto e nello svolgimento del rapporto obbligatorio.
Altresì, si è ormai acquisita la conclusione per cui la clausola “claims made” non ha natura vessatoria, in quanto delimita non già la responsabilità, bensì l'oggetto del contratto. Infatti, la suddetta clausola è da ritenersi limitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti.
A questo punto, il Collegio osserva come i Supremi Giudici abbiano proceduto ad una ricostruzione sistematica della fattispecie nella più recente pronuncia della terza sezione civile n. 8117/20, pubblicata il 23 Aprile 2020.
Invero, nel corpo del tipo assicurazione contro i danni si inquadra il sottotipo assicurazione della responsabilità civile, caratterizzato dalla circostanza per cui il sinistro è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante, ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta.
7 In tale contesto, opera il modello codicistico del cosiddetto act committed (insorgenza del danno), sancito dall'art. 1917 co.1 cc., in base al quale la copertura opera per tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria.
Tuttavia, l'art. 1917 co.1 cc. non è menzionato dall'art. 1932 cc. tra le disposizioni inderogabili;
di conseguenza, il modello codicistico ex art. 1917 non è intangibile. Al contrario, è consentito alle parti di modulare l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito.
Ecco che, in tal modo, si delinea il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola “claims made”. Esso si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza.
La clausola, a sua volta, può essere pura, se la copertura assicurativa è condizionata soltanto alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito;
oppure impura, o mista, se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che tanto la denuncia quanto il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto.
Rispetto a tale pattuizione, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nell'escludere che la clausola possa qualificarsi come limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 cc. (Cass., Sez. Un., sentenza n. 9140/16), o come non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 co.2 cc. (Cass., Sez. Un., sentenza n. 22437/18).
In particolare, quanto al secondo profilo, si è affermato che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “claims made”, caratterizzato dal predetto meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, non incide sulla funzione assicurativa e, dunque, sulla causa astratta del contratto, che rimane volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato.
Del resto, siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo, ha trovato espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento alla L. n. 24 del 2017, art. 11, ed al D.L. n. 138 del 2011, art. 3 co.5, convertito con modificazioni in L. n. 148 del
2011, come novellato dalla L. n. 124 del 2017, art. 1 co.26).
Dunque, siamo dinanzi ad un modello ormai divenuto legalmente tipico.
8 Le citate disposizioni, infatti, prevedono un meccanismo legato non già al tempo del verificarsi del fatto, secondo lo schema di cui all'art. 1917 cc., bensì legato al tempo della denuncia del sinistro, estendendo l'operatività della garanzia anche ad eventi anteriori alla conclusione del contratto.
Pertinente è, poi, il richiamo operato dal Giudice di prime cure alla sentenza della Terza sezione civile della Corte di Cassazione, n. 12908 del 22 Aprile 2022.
I Supremi Giudici nella succitata pronuncia hanno affermato che la richiesta del danneggiato
è, pertanto, fattore concorrente nell'identificazione del rischio assicurato, e in tal senso si viene a delineare l'appartenenza strutturale del “fenomeno claims” al modello di assicurazione della responsabilità civile (o sotto-tipo) di cui al primo comma dell'art. 1917
c.c., “nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni (art. 1904 cc.), della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe”. Ne consegue che non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 cc., la clausola claims made “perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo”, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato…
Dunque, dalla collocazione del modello “claims made” nell'area della tipicità legale consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non è necessario un giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 co.2 cc..
Appunto, la necessità di una valutazione di meritevolezza aveva come presupposto l'atipicità del regolamento adottato.
Piuttosto, il Giudice è chiamato a valutare l'idoneità del regolamento contrattuale a realizzare la funzione pratica di assicurazione adeguata allo scopo.
Trattasi di valutazione da compiersi alla stregua del canone ermeneutico di cui al co.1 dell'art. 1322 cc.; vale a dire, l'interprete deve verificare se il contenuto del contratto sia osservante dei “limiti imposti dalla Legge” (in questi termini Cass., Sez. Un., sentenza n. 22437/18 cit.).
Pertanto, la tutela invocabile dal contraente assicurato può esplicarsi sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto, da intendersi quale sintesi degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare.
9 Tale indagine riguarda, innanzitutto, la liceità e l'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico, rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti.
Peraltro, l'indagine non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale, in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicuratrice, degli obblighi di informazione sul contenuto delle clausole “claims made”.
Pertanto, è di pregnante rilievo l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un “arbitrario squilibrio giuridico” tra rischio assicurato e premio
(Cass., Sez. Un., sentenza n. 22437/18 cit.).
Nel caso di specie, le condizioni contrattuali accettate dall'odierno appellante consentono senz'altro di ritenere assolta la funzione pratica perseguita dalle parti.
Infatti, valutato complessivamente il contenuto contrattuale della polizza n. 011029328496, va sottolineata l'ampiezza del rischio assicurato, relativo non soltanto alla responsabilità civile verso terzi, ma anche alla tutela giudiziaria.
Potendo essere condiviso l'iter argomentativo seguito dal Tribunale nell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc, non può non concludersi che la clausola “claims made” inserita nella polizza assicurativa inter partes risulta valida ed efficace.
Come opportunamente rilevato dal primo Giudice, la denuncia del sinistro dall'assicurato all'assicuratore (in corrispondenza dell'avvio nell'Aprile del 2020 della procedura di
Accertamento Tecnico ante causam, ad opera della paziente sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica con finalità estetiche eseguiti dal dott. è occorsa in un Parte_1
periodo temporale in cui la polizza assicurativa con non era più Controparte_1
vigente già da quasi quattro anni.
Acclarata, quindi, la non operatività della polizza assicurativa nel caso specifico, il primo motivo di gravame va rigettato.
Il rigetto del primo motivo di appello, testé illustrato, determina l'assorbimento del secondo motivo di gravame.
Con tale motivo l'appellante si duole del passaggio argomentativo, laddove il Tribunale ha ritenuto che la denuncia del sinistro dall'assicurato all'assicuratore fosse collegata a fatti e comportamenti, noti al dott. già prima della stipula della polizza. Parte_1
10 Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia omesso di dichiarare la decadenza di dall'eccezione di non operatività Controparte_1
della polizza. Infatti, ad avviso del dott. la paziente aveva presentato Parte_1
l'istanza risarcitoria già in data 25 Giugno 2014, cioè allorquando il professionista aveva ricevuto l'invito a comparire davanti all'organo di mediazione.
L'odierno appellante fa riferimento ad un verbale di mediazione negativo datato 17 Luglio
2014, allegato dalla paziente al ricorso per A.T.P. ante causam, depositato nel 2020 dinanzi al Tribunale di Imperia.
Aggiunge il dott. anche nel giudizio di merito n. 6424/23 RG, pendente Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, introdotto dalla paziente, costei ha dedotto come la prima richiesta di risarcimento fosse datata 25 Giugno 2014 (cioè quando il professionista ha ricevuto l'invito a comparire davanti all'organo di mediazione).
Il suddetto verbale di mediazione negativo è stato prodotto in atti dall'odierno appellante, in allegato all'atto di citazione in appello.
In proposito, è opportuno far presente che l'odierno impugnante soltanto nel presente grado di giudizio ha dedotto l'esistenza di tale verbale di mediazione negativo, risalente al 17 Luglio
2014, ed ha provveduto al deposito (pur trattandosi di documento che la paziente aveva già prodotto, in allegato al ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ante causam).
Sulla base di questo assunto – non avendo il dott. dimostrato di non aver Parte_1
potuto produrre tale documento nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile – la Corte, ai sensi dell'art. 345 co. 3 cpc, deve dichiarare inammissibile (per tardività) la produzione in appello (da parte del professionista) del succitato verbale di mediazione negativo.
Di conseguenza, anche il terzo motivo di gravame deve essere rigettato.
Dunque, si delinea l'infondatezza dell'interposto gravame, con la conseguente conferma dell'ordinanza definitoria del primo grado – con la quale si è rigettata la domanda dell'assicurato (volta ad ottenere da “ ” il Parte_1 Controparte_1
rimborso delle spese sostenute per resistere nel procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo, svoltosi dinanzi al Tribunale di Imperia).
11 Tale conclusione non muta, anche ritenendo ammissibile (e quindi utilizzabile ai fini del decidere) il documento, prodotto dalla Difesa dell'appellante all'udienza del 17 Settembre
2024.
Orbene il Collegio non condivide la tesi del professionista impugnante, e cioè che il documento (vale a dire la lettera racc.ta inoltrata dalla danneggiata al dott. Parte_1
il 5 Agosto 2011) risulterebbe decisivo, ai fini dell'accoglimento della domanda di rimborso delle spese legali.
Il dott. – sia nel ricorso ex art. 702 bis cpc depositato l'11.5.2022, sia Parte_1
nell'appello notificato il 14.3.2023 – ha dedotto di avere appreso della domanda risarcitoria
(proveniente dalla danneggiata per la prima volta nell'Aprile 2020, Controparte_2
con la notifica del ricorso per A.T.P. ante causam, e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, emesso dal Tribunale di Imperia.
Nell'atto di appello il evidenzia di avere ricevuto la richiesta risarcitoria Parte_1 dalla signora per la prima volta nell'Aprile 2020, a 12 anni di distanza CP_2 dall'intervento chirurgico del 2008. Nell'ottica dell'appellante, questo ampio lasso temporale sarebbe sintomatico del fatto che, all'epoca della stipula del contratto assicurativo (Maggio
2011), non fosse a conoscenza di alcuna circostanza, tale da far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento.
Ciò premesso, la circostanza emersa all'udienza del 17.9.2024, a seguito dell'esibizione del suddetto documento (e cioè il fatto che l'assicurato già nell'Agosto 2011 fosse stato destinatario di una richiesta bonaria di risarcimento danni), conferma ed avvalora la statuizione del Tribunale, di rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute in sede di A.T.P. ante causam.
Il G.M. del Tribunale di Napoli, nell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc, ha affermato come, in realtà, la vicenda di cui alla pretesa risarcitoria della paziente fosse CP_2
già nota al professionista sanitario all'atto della stipula del contratto di Parte_1
assicurazione.
Effettivamente, il documento esibito all'udienza del 17.9.2024 conferma le argomentazioni espresse dal Tribunale nell'ordinanza di prime cure: l'odierno appellante – a mezzo dell'esibizione della racc.ta pervenutagli nell'Agosto 2011 – ha ammesso in sostanza come non corrisponda al vero quanto da lui originariamente sostenuto, e cioè che avrebbe per la
12 prima volta saputo della pretesa risarcitoria, soltanto nell'anno 2020, a seguito della notifica dell'Accertamento Tecnico Preventivo. Appunto, siamo dinanzi ad una pretesa risarcitoria pervenuta al professionista a tre anni di distanza dall'intervento chirurgico del 2008 (e non già a 12 anni di distanza).
In definitiva – anche volendo ritenere ammissibile la produzione della lettera racc.ta in appello
– trattasi di documento che non milita affatto in favore della prospettazione dell'odierno appellante.
Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante, in via subordinata, si duole della mancata compensazione delle spese del primo grado,…in ragione della evidente difformità di giudizi, sia di merito che di legittimità, in ordine alla validità delle clausole claims made…
Secondo la prospettazione del dott. il contrasto giurisprudenziale in materia Parte_1
avrebbe dovuto indurre il primo giudicante alla compensazione delle spese di lite.
In altri termini, a detta dell'odierno appellante, la sussistenza di orientamenti non univoci sulle questioni per cui è causa integra le “gravi ed eccezionali ragioni”, tali da determinare la compensazione, in deroga al principio della soccombenza.
Neanche tale subordinato motivo può trovare accoglimento.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, appare piuttosto consolidata la giurisprudenza di legittimità in tema di validità e di relativa efficacia delle clausole “claims made”, inserite nel contenuto dei contratti di assicurazione professionale.
Oltre alle già citate pronunce della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., sentenza n. 9140/16;
Cass., Sez. Un., sentenza n. 22437/18; Cass., sez. 3, sentenza n. 8117/20; Cass., sez. 3, sentenza n. 12908/22), anche i recentissimi arresti dei Supremi Giudici (Cass., sez. 3, ordinanza n. 6490/24; Cass., sez. 3, ordinanza n. 12462/24) depongono univocamente a favore del pieno riconoscimento di validità e di relativa efficacia delle clausole “claims made”, inserite nel contenuto dei contratti di assicurazione professionale.
Dunque, non sussistendo le “gravi ed eccezionali ragioni” richiamate dall'art. 92 co. 2 cpc, non si giustifica la deroga all'applicazione della regola della soccombenza;
pertanto, va rigettato anche il quarto ed ultimo motivo di appello.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata ordinanza.
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
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Sulle spese del presente grado
Come sopra accennato le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellante ; pertanto, esse vengono poste a Parte_1 carico di quest'ultimo.
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa deve essere parametrato all'importo del credito già invocato in primo grado dal professionista odierno appellante, e cioè euro 8.091,68; quindi, trova applicazione lo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
In mancanza di nota specifica, si procede alla liquidazione di ufficio.
Ai fini della quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Il compenso è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche relativi alla fase istruttoria. In particolare, nel presente grado si è anche delibata la questione dell'ammissibilità del documento nuovo, prodotto dal dott. in allegato all'atto di gravame (trattasi del succitato verbale di Parte_1
mediazione negativo del 2014); ed ancora si è discusso sull'ulteriore e nuovo documento, prodotto dal medesimo appellante all'udienza di discussione del 17.9.2024 (e cioè la lettera racc.ta dell'Agosto 2011 di richiesta bonaria di risarcimento dei danni).
Pertanto, a titolo di compensi professionali, in favore dell'appellata Controparte_1
si liquida l'importo di euro 2.906,00.
[...]
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo Parte_1
unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di “ ”, in Parte_1 Controparte_1
14 persona del legale rapp.te p.t., avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli
n. repert. 2226/23, pubblicata il 15 Febbraio 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in Parte_1 favore di “ ” – spese che liquida in euro 2.906,00 Controparte_1
(duemilanovecentosei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante Parte_1
) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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