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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 96/2023 RG promossa da
domiciliato elettivamente in Parte_1 C.F._1
VIA FIRENZE 54 NAPOLI presso lo studio dell'avv. CRISCI ANTONIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1 ttivamente in VIA DE PASTI 6 OLBIA presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. MELA CRISTINA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 31/2023, emessa in data 7.2.2023, il Tribunale di Tempio Pausania - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da
[...]
, quale titolare della Ditta Gressitech L. Costruzioni, avverso la Parte_1
- revocava il decreto ingiuntivo n. 464/10, emesso in Controparte_1 ui era stato ingiunto al di pagare in favore della Pt_1
la somma di euro 76.289,74, oltre interessi, e condannava parte CP_1
l pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 65.049,51 oltre interessi. In particolare, il tribunale gravato – dato atto che era documentata e, comunque incontestata, la stipulazione tra le parti di un contratto di appalto in data 30.8.2006, in forza del quale il si era impegnato ad eseguire lavori Pt_1 sulla proprietà dell'opposta per un corrispettivo di euro 255.000,00 oltre IVA “a corpo”, realizzati solo in parte per il recesso del committente in data 29.2.2008
– rilevava che il 15.3.2008 i contraenti avevano effettuato una valutazione in contraddittorio delle opere realizzate fino al 29.2.2008 (denominata “stato di consistenza lavori”), da cui era risultato un valore, comprensivo di IVA, di euro 176.814,80. La aveva, quindi, promosso un procedimento ex art. CP_1
696 c.p.c. al fin are la sussistenza di vizi nelle lavorazioni eseguite e quantificare gli importi necessari per eseguire a regola d'arte i lavori commissionati. Era stato nominato c.t.u. l'ing. ed era stata redatta nel Per_1 contraddittorio tra le parti la perizia datata 17.9.2009. All'esito dell'ATP, la
[...]
aveva agito in via monitoria. CP_1
Pertanto, considerato che parte opposta riconosceva l'esecuzione da parte della appaltatrice di opere ulteriori extra contratto per un valore di euro 15.219,36 (IVA inclusa), per complessivi euro 192.034,16 (euro 176.814,80 + euro 15.219,36), e che era dimostrato il pagamento da parte della committente della somma totale di euro 240.728,45 (in forza degli assegni in atti), il giudice di primo grado riteneva sussistente un indebito pagamento di euro 48.694,29 oltre interessi, da restituirsi ex art. 2033 c.c. Infine, considerati gli esiti della c.t.u. svolta in sede di ATP, riconosceva inoltre in favore della committente la somma di euro 16.355,22, a titolo di danni per i vizi riscontrati sull'opera realizzata dall'opponente. Conseguentemente, data la differenza con le somme oggetto del decreto ingiuntivo, il tribunale lo revocava e condannava il a pagare la Pt_1 differenza, di euro 65.049,51, oltre interessi. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
, già titolare della Gressitech L. Costruzioni, ha proposto Parte_1
a sentenza, lamentando: i) la nullità della decisione per extra petitum, posto che il tribunale revocava il decreto ingiuntivo senza alcuna domanda in tale senso dell'opposto, il quale chiedeva invece solo la conferma dello stesso;
ii) la nullità della decisione per ultra petitum, posto che il tribunale considerava le conclusioni di cui alla memoria conclusionale e non quelle precisate in atti, dove l'opposta si limitava a richiedere la conferma del decreto ingiuntivo;
iii) la nullità della sentenza “per ultrapetizione dell'ATP”, posto che la consulenza tecnica disposta in tale sede era finalizzata solo a determinare i vizi riscontrati sull'immobile e non il valore delle opere e, pertanto, non poteva essere utilizzata a tale ultimo fine;
iv) l'errata valutazione del valore delle opere realizzate dall'appaltatore, con particolare riguardo alle opere extra contratto, fondata unicamente sulle risultanze della consulenza svolta nell'ATP, senza adeguatamente considerare la documentazione depositata e le prove orali espletate sul punto ed, infine, la mancata contestazione di controparte;
v) l'errata condanna del al pagamento Pt_1 delle spese di lite. La società si è costituita in giudizio resistendo al gravame di Controparte_1 cui ha chi ché infondato. In via incidentale ha domandato il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle sole somme riconosciute per i vizi (euro 16.355,22). La causa, istruita documentalmente e con c.t.u. sulle opere extra contratto, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc.
A) Dell'appello principale. I primi due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. L'appellante si è doluto del fatto che il tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto nonostante la , riportandosi “alle conclusioni in atti” (vedi CP_1 note scritte in data 11.10.2022), non concludeva in tale senso ma esclusivamente chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nella comparsa di costituzione, infatti, la società opposta domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e solo nella comparsa conclusionale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento di una somma diversa, e inferiore, da quella portata in via monitoria (“previa revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare la ditta al pagamento in favore della Controparte_2 CP_1 della somma di € 65.049,51 oltre interessi dal dovuto al saldo e
[...] ne monetaria”: vedi comparsa conclusionale). Orbene, seppur è vero quanto dedotto in ordine al fatto che la CP_1 modificava nel senso esposto le sue conclusioni, il motivo di appello è destituito di qualsiasi fondamento. La Cassazione ha, infatti, avuto modo di chiarire (vedi Cass. n. 14486/19) che
“per pacifica giurisprudenza di questa Corte …l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod.proc.civ.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.”, tenuto anche conto che
“nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione” (vedi Cass. n. 27479/22). Tali principi di diritto sono sufficienti a contrastare i primi due motivi di appello.
Con il terzo motivo di censura il ha contestato che il tribunale utilizzava Pt_1 erroneamente la consulenza re sede di ATP per attribuire alle opere realizzate dalla ditta appaltatrice il valore di euro 192.034,16 mentre invece la consulenza tecnica a firma dell'ing. era finalizzata solo ad Persona_2 accertare i vizi ed i difetti delle opere appaltate, con conseguente “nullità del giudicato per ultrapetizione dell'ATP”. La censura, peraltro di non facile comprensione, è infondata. Il tribunale, infatti, determinava il valore delle opere realizzate dalla appaltatrice sulla base del documento denominato “stato di consistenza lavori” datato 15.3.2008, prodotto dallo stesso con la prima memoria Pt_1 istruttoria ex art. 183 cpc in data 10.3.20 . 5), sottoscritto in ogni pagina sia dall' ing. , quale direttore dei lavori, sia dal Controparte_3 Pt_1 nella sua qualità di t a Gressitech, e nel quale, in tredici di computo metrico, sono specificatamente indicati, anche per quantità e prezzo, tutti i lavori realizzati dal al 29.2.2008, per un valore totale di Pt_1 euro 147.345,67 oltre IVA e, quindi, euro 176.814,80, come liquidate in sentenza, oltre euro 15.219,36 di lavori extra, per un totale appunto di euro 192.034,16. La doglianza è, pertanto, priva di pregio.
Con il quarto motivo di appello, il ha eccepito l'errata valutazione del Pt_1 valore delle opere realizzate dall'appaltatore con particolare riguardo alle opere extra contratto, senza adeguatamente considerare la documentazione depositata e le prove orali espletate sul punto ed, infine, la mancata contestazione di controparte sulle allegazioni del Pt_1
La censura ha pregio nei limiti di seguito precisat Il con l'atto di opposizione - a fronte di un ricorso per decreto ingiuntivo Pt_1 di complessivi euro 76.289,74, di cui euro 44.387,14 per indebito e euro 31.902,60 per vizi - non allegava specificatamente di avere realizzato lavori extra contratto, limitandosi a contestare il valore delle opere determinato nella c.t.u. espletata nell'ATP e l'entità delle somme pagate dalla committente, e, pertanto, alcuna contestazione specifica poteva avanzare la controparte sul punto. Solo nella prima memoria ex art. 183 cpc, il precisava altresì di avere Pt_1 realizzato specificatamente le seguenti opere fornitura e sistemazione di fossa settica (pag. 9); - esecuzione del tetto con materiale diverso da quello originariamente previsto (pag. 9); - impermeabilizzazione a cappotto (pag.12), oltre alle lavorazioni elencate nella perizia di parte del Geom. allegata Per_3 alla medesima memoria, per un totale addirittura di eu 6,65, in particolare euro 46.472,21, oltre IVA. A sostegno di tali nuove allegazioni, il depositava alcuni ordini di Pt_1 servizio del direttore lavori e la relazione del tecnico di parte, appunto Geom.
Per_3
, a sua volta, nella seconda memoria istruttoria ammetteva CP_1 espressamente che erano stati effettuate lavorazioni extra (vedi memoria: “la ditta opponente ha svolto per l'opposta una parte dei lavori a suo tempo concordati e taluni lavori extra la cui esecuzione è stata pianificata e concordata in corso d'opera”), precisando peraltro che tali lavorazioni erano solo quelle indicate dal c.t.u. ing. nella sua relazione (“quanto a questi Per_1 ultimi si tratta esclusivamente dell e indicate dal CTU, ing. nel suo Per_1 elaborato peritale” e ”la prova dell'esecuzione di altre eventuali prestazioni eccedenti l'originario capitolato e diverse da quelle descritte dall'ing. Per_1 grava sul che a tutt'oggi non l'ha data”). Pt_1
L'ing. relazione in atti, aveva invero valutato opere extra contratto Per_1 per complessivi euro 33.107,25, comprensivi di IVA. Incomprensibilmente, il tribunale riconosceva invece a tale titolo solo la somma di euro 15.219,36, sul presupposto che la committente aveva riconosciuto in tali limiti “l'esecuzione da parte dell'opponente di opere ulteriori”, senza precisare però da dove inferiva tale specifico riconoscimento. Ciò posto, la Corte ha disposto una nuova c.t.u. “al fine di accertare, sulla base della documentazione in atti e delle reciproche allegazioni, il valore delle opere extra contratto e, quindi, ulteriori rispetto a quelle specificatamente elencate nel computo allegato al contratto di appalto, tenendo in particolare conto dello stato di consistenza redatto nel contraddittorio delle parti il 15.3.2008”. All'esito della stessa, il secondo ausiliare, ing. , è pervenuto Per_4 sostanzialmente alle medesime conclusioni dell'ing. laddove ha Per_1 verificato la sussistenza delle stesse opere extra già rileva primo c.t.u. in relazione alla diversa struttura utilizzata per la copertura in legno lamellare, ai in pietra, all'isolamento termico della parete con cappotto e alla Parte_2 maggiorazione per solaio. Tali opere, infatti, non compaiono nel computo allegato al contratto e neppure nello stato di consistenza, sono state però riscontrate da entrambi gli ausiliari e sono state oggetto di autorizzazione del Direttore dei Lavori del 2.10.2006 e del 4.6.2007. Inoltre, il c.t.u. nominato dalla Corte ha verificato la sussistenza, altresì, di una maggiorazione per la lisciatura dell'intonaco a cazzuola, verificata dallo stesso ausiliare seppur non compresa nel computo allegato al contratto e neppure nello stato di consistenza ed oggetto dell'ordine di servizio del 4.6.2007, il cui valore è stato stimato in euro 3.000,00. L'ausiliare ha invece ritenuto impossibile effettuare qualsiasi verifica in relazione alle ulteriori opere indicate nella relazione del Geom. ed in Per_3 specie:
- al marciapiede di via Pompei e alla barriera al vapore copertura in legno, in difetto di qualsiasi riscontro concreto da parte del tecnico d'ufficio, non essendo sufficiente a tale fine, come dedotto dall'appellante (vedi note autorizzate 24.2.2025), il deposito di una fotografia per la prima opera ovvero il fatto che la seconda opera sia indicata nella nota del direttore dei lavori 6.10.2008 (doc. 4 fascicolo monitorio), nella quale si dà solo atto che l'ing. aveva ritenuto “indispensabile” l'installazione di tale CP_3 manufatto;
- alla maggiorazione per isolamento termico pareti cm 5 e all'isolamento termico in intercapedine lato via Pompei, in difetto di qualsiasi riscontro concreto da parte del tecnico d'ufficio e tenuto conto che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la natura extra di tali opere era contestata, tanto che non era neppure valutata dal primo c.t.u.;
- alla installazione impianti di alimentazione Gas, in difetto di qualsiasi riscontro, tenuto conto che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la natura extra di tale opera era contestata, tanto che non era neppure valutata dal primo c.t.u. Pertanto, in accoglimento del motivo di appello, va riconosciuto in favore del a titolo di opere extra quanto già computato a tale fine nella prima Pt_1 relazione, per euro 33.107,25, IVA compresa, oltre ad euro 3.000,00 IVA compresa, di maggiorazione per la lisciatura dell'intonaco a cazzuola, per un importo complessivo di euro 36.107,25, e non euro 15.219.36 come sostenuto in sentenza, per un totale dovuto da parte dell'appellante di euro 44.161,62 anziché euro 65.049,51, oltre interessi. A fronte, infatti, di opere contrattuali stimate in euro 147.345,67 oltre IVA e, quindi, euro 176.814,80, come liquidate in sentenza, ed opere extra contratto pari ad euro 36.107,25, il totale dei lavori ammonta ad euro 212.922,05, con un indebito a favore della di euro 27.806,40, avendo pagato euro CP_1
240.728,45, oltre ad euro 16.355,22 per i vizi (euro 44.161,62 totali).
B) Dell'appello incidentale. La ha contestato la sentenza impugnata laddove “il Giudice di CP_1 primo grado ha riconosciuto l'esistenza di un credito risarcitorio di € 16.355,22 con un capo della sentenza che non è stato impugnato e quindi con una statuizione che ormai è passata in giudicato. Ciò che il Giudice ha dimenticato è stato liquidare la rivalutazione monetaria dovuta alla Controparte_1 essendo quello del un debito di valore e non di valuta (Cass. 19 gennaio Pt_1
2022, n° 1627). n trattandosi di domanda nuova (Cass. 10 marzo 2021, n°6711), si intende chiedere a questo Collegio di liquidare la rivalutazione monetaria sulla somma di € 16.355,22 con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale”. Orbene, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 6711/21)
“Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omesso di impugnare questo capo della decisione”. Nel caso di specie, la non domandava la rivalutazione né in sede CP_1 di ricorso per decreto ingiuntivo né in sede di conclusioni del giudizio di merito ma solo nella comparsa conclusionale di primo grado. Sul punto, effettivamente il tribunale ometteva qualsiasi decisione e né la riconosceva d'ufficio. Pertanto, non è ravvisabile alcun giudicato sul punto e la committente ha il diritto di chiedere che la somma liquidata a titolo di risarcimento per l'eliminazione dei vizi, pari ad euro 16.355,22 sia rivalutata secondo indici ISTAT dalla data della domanda all'attualità, oltre interessi, come già statuito in sentenza con pronuncia non oggetto di censura.
Stante l'esito del giudizio, la soccombenza reciproca e la difficoltà di ricostruire esattamente i rapporti tra le parti, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla so CP_1 avverso la sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Tempio Pausania,
[...]
a a pagare in favore della società Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 44.161,62, di cui euro 16.355,22 da rivalutare secondo
[...] ici ISTAT dalla data della domanda all'attualità. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 11/4/2025
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
domiciliato elettivamente in Parte_1 C.F._1
VIA FIRENZE 54 NAPOLI presso lo studio dell'avv. CRISCI ANTONIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1 ttivamente in VIA DE PASTI 6 OLBIA presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. MELA CRISTINA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 31/2023, emessa in data 7.2.2023, il Tribunale di Tempio Pausania - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da
[...]
, quale titolare della Ditta Gressitech L. Costruzioni, avverso la Parte_1
- revocava il decreto ingiuntivo n. 464/10, emesso in Controparte_1 ui era stato ingiunto al di pagare in favore della Pt_1
la somma di euro 76.289,74, oltre interessi, e condannava parte CP_1
l pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 65.049,51 oltre interessi. In particolare, il tribunale gravato – dato atto che era documentata e, comunque incontestata, la stipulazione tra le parti di un contratto di appalto in data 30.8.2006, in forza del quale il si era impegnato ad eseguire lavori Pt_1 sulla proprietà dell'opposta per un corrispettivo di euro 255.000,00 oltre IVA “a corpo”, realizzati solo in parte per il recesso del committente in data 29.2.2008
– rilevava che il 15.3.2008 i contraenti avevano effettuato una valutazione in contraddittorio delle opere realizzate fino al 29.2.2008 (denominata “stato di consistenza lavori”), da cui era risultato un valore, comprensivo di IVA, di euro 176.814,80. La aveva, quindi, promosso un procedimento ex art. CP_1
696 c.p.c. al fin are la sussistenza di vizi nelle lavorazioni eseguite e quantificare gli importi necessari per eseguire a regola d'arte i lavori commissionati. Era stato nominato c.t.u. l'ing. ed era stata redatta nel Per_1 contraddittorio tra le parti la perizia datata 17.9.2009. All'esito dell'ATP, la
[...]
aveva agito in via monitoria. CP_1
Pertanto, considerato che parte opposta riconosceva l'esecuzione da parte della appaltatrice di opere ulteriori extra contratto per un valore di euro 15.219,36 (IVA inclusa), per complessivi euro 192.034,16 (euro 176.814,80 + euro 15.219,36), e che era dimostrato il pagamento da parte della committente della somma totale di euro 240.728,45 (in forza degli assegni in atti), il giudice di primo grado riteneva sussistente un indebito pagamento di euro 48.694,29 oltre interessi, da restituirsi ex art. 2033 c.c. Infine, considerati gli esiti della c.t.u. svolta in sede di ATP, riconosceva inoltre in favore della committente la somma di euro 16.355,22, a titolo di danni per i vizi riscontrati sull'opera realizzata dall'opponente. Conseguentemente, data la differenza con le somme oggetto del decreto ingiuntivo, il tribunale lo revocava e condannava il a pagare la Pt_1 differenza, di euro 65.049,51, oltre interessi. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
, già titolare della Gressitech L. Costruzioni, ha proposto Parte_1
a sentenza, lamentando: i) la nullità della decisione per extra petitum, posto che il tribunale revocava il decreto ingiuntivo senza alcuna domanda in tale senso dell'opposto, il quale chiedeva invece solo la conferma dello stesso;
ii) la nullità della decisione per ultra petitum, posto che il tribunale considerava le conclusioni di cui alla memoria conclusionale e non quelle precisate in atti, dove l'opposta si limitava a richiedere la conferma del decreto ingiuntivo;
iii) la nullità della sentenza “per ultrapetizione dell'ATP”, posto che la consulenza tecnica disposta in tale sede era finalizzata solo a determinare i vizi riscontrati sull'immobile e non il valore delle opere e, pertanto, non poteva essere utilizzata a tale ultimo fine;
iv) l'errata valutazione del valore delle opere realizzate dall'appaltatore, con particolare riguardo alle opere extra contratto, fondata unicamente sulle risultanze della consulenza svolta nell'ATP, senza adeguatamente considerare la documentazione depositata e le prove orali espletate sul punto ed, infine, la mancata contestazione di controparte;
v) l'errata condanna del al pagamento Pt_1 delle spese di lite. La società si è costituita in giudizio resistendo al gravame di Controparte_1 cui ha chi ché infondato. In via incidentale ha domandato il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle sole somme riconosciute per i vizi (euro 16.355,22). La causa, istruita documentalmente e con c.t.u. sulle opere extra contratto, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc.
A) Dell'appello principale. I primi due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. L'appellante si è doluto del fatto che il tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto nonostante la , riportandosi “alle conclusioni in atti” (vedi CP_1 note scritte in data 11.10.2022), non concludeva in tale senso ma esclusivamente chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nella comparsa di costituzione, infatti, la società opposta domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e solo nella comparsa conclusionale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento di una somma diversa, e inferiore, da quella portata in via monitoria (“previa revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare la ditta al pagamento in favore della Controparte_2 CP_1 della somma di € 65.049,51 oltre interessi dal dovuto al saldo e
[...] ne monetaria”: vedi comparsa conclusionale). Orbene, seppur è vero quanto dedotto in ordine al fatto che la CP_1 modificava nel senso esposto le sue conclusioni, il motivo di appello è destituito di qualsiasi fondamento. La Cassazione ha, infatti, avuto modo di chiarire (vedi Cass. n. 14486/19) che
“per pacifica giurisprudenza di questa Corte …l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod.proc.civ.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.”, tenuto anche conto che
“nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione” (vedi Cass. n. 27479/22). Tali principi di diritto sono sufficienti a contrastare i primi due motivi di appello.
Con il terzo motivo di censura il ha contestato che il tribunale utilizzava Pt_1 erroneamente la consulenza re sede di ATP per attribuire alle opere realizzate dalla ditta appaltatrice il valore di euro 192.034,16 mentre invece la consulenza tecnica a firma dell'ing. era finalizzata solo ad Persona_2 accertare i vizi ed i difetti delle opere appaltate, con conseguente “nullità del giudicato per ultrapetizione dell'ATP”. La censura, peraltro di non facile comprensione, è infondata. Il tribunale, infatti, determinava il valore delle opere realizzate dalla appaltatrice sulla base del documento denominato “stato di consistenza lavori” datato 15.3.2008, prodotto dallo stesso con la prima memoria Pt_1 istruttoria ex art. 183 cpc in data 10.3.20 . 5), sottoscritto in ogni pagina sia dall' ing. , quale direttore dei lavori, sia dal Controparte_3 Pt_1 nella sua qualità di t a Gressitech, e nel quale, in tredici di computo metrico, sono specificatamente indicati, anche per quantità e prezzo, tutti i lavori realizzati dal al 29.2.2008, per un valore totale di Pt_1 euro 147.345,67 oltre IVA e, quindi, euro 176.814,80, come liquidate in sentenza, oltre euro 15.219,36 di lavori extra, per un totale appunto di euro 192.034,16. La doglianza è, pertanto, priva di pregio.
Con il quarto motivo di appello, il ha eccepito l'errata valutazione del Pt_1 valore delle opere realizzate dall'appaltatore con particolare riguardo alle opere extra contratto, senza adeguatamente considerare la documentazione depositata e le prove orali espletate sul punto ed, infine, la mancata contestazione di controparte sulle allegazioni del Pt_1
La censura ha pregio nei limiti di seguito precisat Il con l'atto di opposizione - a fronte di un ricorso per decreto ingiuntivo Pt_1 di complessivi euro 76.289,74, di cui euro 44.387,14 per indebito e euro 31.902,60 per vizi - non allegava specificatamente di avere realizzato lavori extra contratto, limitandosi a contestare il valore delle opere determinato nella c.t.u. espletata nell'ATP e l'entità delle somme pagate dalla committente, e, pertanto, alcuna contestazione specifica poteva avanzare la controparte sul punto. Solo nella prima memoria ex art. 183 cpc, il precisava altresì di avere Pt_1 realizzato specificatamente le seguenti opere fornitura e sistemazione di fossa settica (pag. 9); - esecuzione del tetto con materiale diverso da quello originariamente previsto (pag. 9); - impermeabilizzazione a cappotto (pag.12), oltre alle lavorazioni elencate nella perizia di parte del Geom. allegata Per_3 alla medesima memoria, per un totale addirittura di eu 6,65, in particolare euro 46.472,21, oltre IVA. A sostegno di tali nuove allegazioni, il depositava alcuni ordini di Pt_1 servizio del direttore lavori e la relazione del tecnico di parte, appunto Geom.
Per_3
, a sua volta, nella seconda memoria istruttoria ammetteva CP_1 espressamente che erano stati effettuate lavorazioni extra (vedi memoria: “la ditta opponente ha svolto per l'opposta una parte dei lavori a suo tempo concordati e taluni lavori extra la cui esecuzione è stata pianificata e concordata in corso d'opera”), precisando peraltro che tali lavorazioni erano solo quelle indicate dal c.t.u. ing. nella sua relazione (“quanto a questi Per_1 ultimi si tratta esclusivamente dell e indicate dal CTU, ing. nel suo Per_1 elaborato peritale” e ”la prova dell'esecuzione di altre eventuali prestazioni eccedenti l'originario capitolato e diverse da quelle descritte dall'ing. Per_1 grava sul che a tutt'oggi non l'ha data”). Pt_1
L'ing. relazione in atti, aveva invero valutato opere extra contratto Per_1 per complessivi euro 33.107,25, comprensivi di IVA. Incomprensibilmente, il tribunale riconosceva invece a tale titolo solo la somma di euro 15.219,36, sul presupposto che la committente aveva riconosciuto in tali limiti “l'esecuzione da parte dell'opponente di opere ulteriori”, senza precisare però da dove inferiva tale specifico riconoscimento. Ciò posto, la Corte ha disposto una nuova c.t.u. “al fine di accertare, sulla base della documentazione in atti e delle reciproche allegazioni, il valore delle opere extra contratto e, quindi, ulteriori rispetto a quelle specificatamente elencate nel computo allegato al contratto di appalto, tenendo in particolare conto dello stato di consistenza redatto nel contraddittorio delle parti il 15.3.2008”. All'esito della stessa, il secondo ausiliare, ing. , è pervenuto Per_4 sostanzialmente alle medesime conclusioni dell'ing. laddove ha Per_1 verificato la sussistenza delle stesse opere extra già rileva primo c.t.u. in relazione alla diversa struttura utilizzata per la copertura in legno lamellare, ai in pietra, all'isolamento termico della parete con cappotto e alla Parte_2 maggiorazione per solaio. Tali opere, infatti, non compaiono nel computo allegato al contratto e neppure nello stato di consistenza, sono state però riscontrate da entrambi gli ausiliari e sono state oggetto di autorizzazione del Direttore dei Lavori del 2.10.2006 e del 4.6.2007. Inoltre, il c.t.u. nominato dalla Corte ha verificato la sussistenza, altresì, di una maggiorazione per la lisciatura dell'intonaco a cazzuola, verificata dallo stesso ausiliare seppur non compresa nel computo allegato al contratto e neppure nello stato di consistenza ed oggetto dell'ordine di servizio del 4.6.2007, il cui valore è stato stimato in euro 3.000,00. L'ausiliare ha invece ritenuto impossibile effettuare qualsiasi verifica in relazione alle ulteriori opere indicate nella relazione del Geom. ed in Per_3 specie:
- al marciapiede di via Pompei e alla barriera al vapore copertura in legno, in difetto di qualsiasi riscontro concreto da parte del tecnico d'ufficio, non essendo sufficiente a tale fine, come dedotto dall'appellante (vedi note autorizzate 24.2.2025), il deposito di una fotografia per la prima opera ovvero il fatto che la seconda opera sia indicata nella nota del direttore dei lavori 6.10.2008 (doc. 4 fascicolo monitorio), nella quale si dà solo atto che l'ing. aveva ritenuto “indispensabile” l'installazione di tale CP_3 manufatto;
- alla maggiorazione per isolamento termico pareti cm 5 e all'isolamento termico in intercapedine lato via Pompei, in difetto di qualsiasi riscontro concreto da parte del tecnico d'ufficio e tenuto conto che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la natura extra di tali opere era contestata, tanto che non era neppure valutata dal primo c.t.u.;
- alla installazione impianti di alimentazione Gas, in difetto di qualsiasi riscontro, tenuto conto che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la natura extra di tale opera era contestata, tanto che non era neppure valutata dal primo c.t.u. Pertanto, in accoglimento del motivo di appello, va riconosciuto in favore del a titolo di opere extra quanto già computato a tale fine nella prima Pt_1 relazione, per euro 33.107,25, IVA compresa, oltre ad euro 3.000,00 IVA compresa, di maggiorazione per la lisciatura dell'intonaco a cazzuola, per un importo complessivo di euro 36.107,25, e non euro 15.219.36 come sostenuto in sentenza, per un totale dovuto da parte dell'appellante di euro 44.161,62 anziché euro 65.049,51, oltre interessi. A fronte, infatti, di opere contrattuali stimate in euro 147.345,67 oltre IVA e, quindi, euro 176.814,80, come liquidate in sentenza, ed opere extra contratto pari ad euro 36.107,25, il totale dei lavori ammonta ad euro 212.922,05, con un indebito a favore della di euro 27.806,40, avendo pagato euro CP_1
240.728,45, oltre ad euro 16.355,22 per i vizi (euro 44.161,62 totali).
B) Dell'appello incidentale. La ha contestato la sentenza impugnata laddove “il Giudice di CP_1 primo grado ha riconosciuto l'esistenza di un credito risarcitorio di € 16.355,22 con un capo della sentenza che non è stato impugnato e quindi con una statuizione che ormai è passata in giudicato. Ciò che il Giudice ha dimenticato è stato liquidare la rivalutazione monetaria dovuta alla Controparte_1 essendo quello del un debito di valore e non di valuta (Cass. 19 gennaio Pt_1
2022, n° 1627). n trattandosi di domanda nuova (Cass. 10 marzo 2021, n°6711), si intende chiedere a questo Collegio di liquidare la rivalutazione monetaria sulla somma di € 16.355,22 con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale”. Orbene, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 6711/21)
“Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omesso di impugnare questo capo della decisione”. Nel caso di specie, la non domandava la rivalutazione né in sede CP_1 di ricorso per decreto ingiuntivo né in sede di conclusioni del giudizio di merito ma solo nella comparsa conclusionale di primo grado. Sul punto, effettivamente il tribunale ometteva qualsiasi decisione e né la riconosceva d'ufficio. Pertanto, non è ravvisabile alcun giudicato sul punto e la committente ha il diritto di chiedere che la somma liquidata a titolo di risarcimento per l'eliminazione dei vizi, pari ad euro 16.355,22 sia rivalutata secondo indici ISTAT dalla data della domanda all'attualità, oltre interessi, come già statuito in sentenza con pronuncia non oggetto di censura.
Stante l'esito del giudizio, la soccombenza reciproca e la difficoltà di ricostruire esattamente i rapporti tra le parti, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla so CP_1 avverso la sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Tempio Pausania,
[...]
a a pagare in favore della società Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 44.161,62, di cui euro 16.355,22 da rivalutare secondo
[...] ici ISTAT dalla data della domanda all'attualità. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 11/4/2025
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni