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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1820/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
La dott.ssa Cristina Maria Caruso, Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Siracusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1820/2025 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 21.10.1975, e (codice fiscale ), nata a Parte_2 C.F._2
VI (Romania) il 6.8.1991, entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Pasquale Romano, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
(codice fiscale ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore;
APPELLATA NON COSTITUITA
All'udienza del 2.12.2025 il giudice poneva la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 199/2025 dell'8.2.2025 il Giudice di Pace di Siracusa ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata da e Parte_1 [...] per un sinistro stradale avvenuto in data 16.3.2020 tra l'autovettura Parte_2
Wolkswagen Lupo, targata BN539SB, di proprietà di condotta da Parte_1 [...]
e l'autovettura Toyota CHR, targata FL282CD, condotta da Parte_2 CP_2
pagina 1 di 3 Castelluccio, di proprietà della Toyota Financial Service S.p.a., condannando le attrici al pagamento di € 200,00, oltre accessori come per legge, a titolo di spese legali nei confronti di ciascuna parte convenuta.
Con atto di citazione dell'8.5.2025 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la citata sentenza, censurandone la motivazione perché, a loro dire, illogica e superficiale ed, in ogni caso, adottata in violazione di legge.
Hanno, quindi, domandato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di riformare integralmente la sentenza di primo grado e, quindi, in accoglimento della domanda proposta, di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti, liquidati nella complessiva somma di € 2.200,00. Il tutto oltre vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Nessuno è comparso alla prima udienza fissata per il 20.11.2025, né alla successiva del
2.12.2025, cui il Tribunale ha rinviato ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., previa comunicazione del rinvio alla parte appellante.
In ragione di quanto sopra, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.., che espressamente prevede: “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
L'improcedibilità va, nel caso di specie, pronunciata con sentenza, siccome disposto dal novellato comma 3 dello stesso articolo (inserito dal D. Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022, applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal
28.2.2023).
Tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, le spese di lite vanno dichiate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Cristina Maria Caruso, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado iscritta al n. 1820/2025 R.G.:
- dichiara improcedibile l'appello;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 6 dicembre 2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
La dott.ssa Cristina Maria Caruso, Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Siracusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1820/2025 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 21.10.1975, e (codice fiscale ), nata a Parte_2 C.F._2
VI (Romania) il 6.8.1991, entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Pasquale Romano, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
(codice fiscale ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore;
APPELLATA NON COSTITUITA
All'udienza del 2.12.2025 il giudice poneva la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 199/2025 dell'8.2.2025 il Giudice di Pace di Siracusa ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata da e Parte_1 [...] per un sinistro stradale avvenuto in data 16.3.2020 tra l'autovettura Parte_2
Wolkswagen Lupo, targata BN539SB, di proprietà di condotta da Parte_1 [...]
e l'autovettura Toyota CHR, targata FL282CD, condotta da Parte_2 CP_2
pagina 1 di 3 Castelluccio, di proprietà della Toyota Financial Service S.p.a., condannando le attrici al pagamento di € 200,00, oltre accessori come per legge, a titolo di spese legali nei confronti di ciascuna parte convenuta.
Con atto di citazione dell'8.5.2025 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la citata sentenza, censurandone la motivazione perché, a loro dire, illogica e superficiale ed, in ogni caso, adottata in violazione di legge.
Hanno, quindi, domandato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di riformare integralmente la sentenza di primo grado e, quindi, in accoglimento della domanda proposta, di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti, liquidati nella complessiva somma di € 2.200,00. Il tutto oltre vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Nessuno è comparso alla prima udienza fissata per il 20.11.2025, né alla successiva del
2.12.2025, cui il Tribunale ha rinviato ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., previa comunicazione del rinvio alla parte appellante.
In ragione di quanto sopra, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.., che espressamente prevede: “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
L'improcedibilità va, nel caso di specie, pronunciata con sentenza, siccome disposto dal novellato comma 3 dello stesso articolo (inserito dal D. Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022, applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal
28.2.2023).
Tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, le spese di lite vanno dichiate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Cristina Maria Caruso, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado iscritta al n. 1820/2025 R.G.:
- dichiara improcedibile l'appello;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 6 dicembre 2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE ex art. 15 D.M. 44/2011
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