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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6632/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6632/2016 promossa da:
con sede in RA, via Manno snc, Parte_1
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari in P.IVA_1
persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore , nato a Parte_1
RA (CA) il giorno 11 dicembre 1964, residente in [...], C.F.
[...]
, che interviene anche in proprio, , nato a [...] il C.F._1 CP_1
2 febbraio 1968, residente in [...], C.F. C.F._2
, , nato a [...] il [...], residente
[...] CP_2
in RA, via Grazia Deledda n. 4, C.F. , CodiceFiscale_3 Controparte_3
nata a [...] il [...], residente in [...],
[...]
via Lamarmora n. 15, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_4
Cagliari alla via Caboni n. 3, presso lo studio dell'avv. Marcello Colamatteo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTORI OPPONENTI contro con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, e sede Controparte_4
secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Sonnino n. 216 presso lo studio pagina 1 di 22 dell'avv. Rita Branca, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA nonché contro con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, codice Controparte_5
fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Sonnino n. 216 presso lo studio dell'avv. Rita Branca, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“La presente difesa insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati, affinché i quesiti disposti dall'Ill.mo GI vengano integrati prevedendo (I) il ricalcolo del dare avere tra le parti con applicazione del tasso legale e (II) che l'accertamento dell'usura venga condotto con inclusione dell'effetto anatocistico (…).
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere la causa matura per la decisione si confermano le conclusioni formulate in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
(Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare, ci si oppone fin d'ora alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1078/2016, N.R.G. n. 9195/2015.
Nel merito:
In via principale, previo accertamento, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1078/2016, N.R.G. 9195/2015;
In via principale, accertare e dichiarare che alla data di emissione del decreto ingiuntivo in oggetto la società
“ , ed i sig.ri Parte_1 Parte_1 CP_2 [...]
e non erano debitori di alcuna somma nei confronti CP_1 Controparte_3 CP_3
dell'istituto “ ” e che nulla oggi devono. Controparte_4
In via principale, accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito oggetto del rapporto tra la società “ e Parte_1
pagina 2 di 22 l'istituto “ (c/c n. 01864/0000/38293189), particolarmente in relazione alla Controparte_4
mancata applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117
Testo Unico ANrio nonché per la nullità della clausola dell'anatocismo e per l'applicazione della metodologia dell'anatocismo, per l'applicazione della commissione di massimo scoperto, oltre alla invalidità e conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi sono stati interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e remunerazioni
a qualsiasi titolo, pretese dalla AN relativamente al rapporto n. 01864/0000/38293189, tutte prive di valida pattuizione;
In via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento stipulato in data
30.11.2007, identificato col numero 60007899, in quanto accordato ed erogato al fine di estinguere presunte posizioni debitorie viziate da anatocismo, tassi ultralegali non concordati, applicazione di tassi stimati usurari e applicazione di c.m.s. relative al rapporto di conto corrente affidato n.
01864/0000/38293189;
In via principale, accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo: - relativamente al rapporto di conto corrente n. 01864/0000/38293189, con eliminazione di tutti gli interessi, spese e commissioni determinati e/o applicati e/o riscossi illegittimi, ultralegali, anatocistici
e/o superiori al tasso soglia usura e, in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, codice civile, di tutti gli interessi, spese e commissioni, escluse imposte e tasse;
- relativamente al rapporto di finanziamento in oggetto numero 60007899, con eliminazione di tutti gli interessi, spese e commissioni determinati e/o applicati e/o riscossi. Il tutto sulla base dell'intera documentazione versata in causa.
In via principale, fermo il disconoscimento delle sottoscrizioni, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prodotte dell'istituto convenuto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie, con distrazione
a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.)”
Nell'interesse della convenuta e della intervenuta:
“conferma le conclusioni sin qui rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art
183 n 1 c.p.c e preso atto della rinuncia degli opponenti al disconoscimento delle firme apposte sul contratto pagina 3 di 22 di conto corrente del 09.07.1998 sul contratto finanziamento del 30.11.2007 e su tutti gli atti di fideiussione si precisano come segue in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'atto di citazione avverso nullo e/o annullabile e/o inefficace per omessa o assoluta indeterminatezza del petitum e causa petendi in violazione art 164 c.p.c con ogni conseguenza di legge;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art 2948 n. 4 c.c. ed in subordine decennale ex art 2946 c.c. del diritto di ogni e qualsivoglia preteso diritto e azione sia di contestazione e di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime, o indebite, sia di storno o ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti versamenti costituenti pagamento, che controparte assume essere indebite e/o illegittimi, con riguardo a tutti i rapporti giuridici dedotti in giudizio risalenti a oltre 5 anni dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio quindi anteriori al 20.06.2011 e in subordine al 20.06.2006 in specie degli addebiti e accrediti e/o versamenti che costituiscono pagamento avvenuti per i titoli contestati da controparte, ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, di affidamento, disponibilità spese di tenuta conto, commissioni di mancanza fondi , di segreteria , per le singole operazioni e per qualsivoglia ulteriore titolo , prescrizione decorrente ex art 2935 c.c. da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della per ciascun titolo contestato da controparte, CP_6
secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza
24418/2010.
Rigettare comunque integralmente tutte le domande avverse e rigettare l'opposizione proposta poiché del tutto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa
in via subordinata qualora l'Ill.mo Sig Giudice non ritenesse di confermare il decreto opposto si chiede che vengano accolte le risultanze di cui alla relazione del CTU Dott che con perizia Persona_1
del 15.09.2024 ha accertato che
“Dallo sviluppo dei conteggi anzidetti, il saldo contabile finale del conto corrente, a debito del correntista, è risultato pari a - euro 188.288,04
Dalla verifica dell'eventuale superamento della soglia d'usura, non è risultato alcun superamento della soglia anzidetta.
Per l'effetto condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma € 188.288,04 alla data di cessazione del rapporto del 30.09.2015 oltre interessi convenzionali dal 01.10.2015 sino al saldo
pagina 4 di 22 Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 In data 9.05.2016 la (incorporante la Controparte_4 Controparte_7
– già –, conferitaria del ramo d'azienda di
[...] Controparte_8 Controparte_4
nuova denominazione a seguito di fusione tra e Controparte_9 Controparte_10
già incorporante per fusione Controparte_11 [...]
– cfr. doc. 3 in fascicolo opposta), ha ottenuto Controparte_12
pronuncia di ingiunzione nei confronti della Parte_1
(di seguito anche solo “la ”), quale debitrice principale, e di , Parte_1 CP_1
, , e quali fideiussori nei CP_2 Parte_1 Controparte_3 Controparte_3
limiti delle garanzie prestate, per il pagamento della complessiva somma di euro 237.436,00, così determinata:
- euro 212.468,69 quale quota capitale alla data del 30.9.2015, oltre interessi successivi di mora al tasso convenzionale maturati sulla stessa a far data dall'1.10.2015, e comunque nei limiti del tasso soglia, quale saldo per apertura di credito revocata del c/c n.
01864/0000/38293189 (poi posizione a sofferenza n. 9501/0000000164) stipulato dalla
Società con la allora in data 9.7.1998; CP_12
- euro 24.967,99 quale quota capitale per rate scadute e impagate, oltre alla mora maturata, alla data del 30.9.2015, oltre interessi successivi di mora al tasso convenzionale maturati sulla quota capitale e accessori per il mancato rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento n. 60007899 concesso in data 30.11.2007 e rinegoziato in data 21.12.1999; oltre alle spese della procedura di ingiunzione (cfr. decreto ingiuntivo n. 1078/2016 del
9.5.2016).
1.2 Avverso il suddetto decreto hanno proposto tempestiva opposizione la società debitrice principale e i garanti , , e Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
questi ultimi anche nella loro qualità di eredi di ,
[...] Controparte_3
eccependo:
- preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di , Controparte_3
deceduto in data anteriore al deposito del ricorso (e precisamente il 28.12.2013); pagina 5 di 22 - con riguardo al rapporto di conto corrente: la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale di quelli creditori, in violazione del principio di reciprocità e delle norme sull'anatocismo (cfr. art. 7 che rimanda alla Sezione IV – condizioni economiche), nonché della clausola di rinvio agli usi piazza (e/o a formule simili) per la determinazione dei tassi di interesse;
l'illegittimo addebito di interessi e competenze varie, determinato dall'applicazione di tassi usurari, tassi ultralegali non validamente pattuiti, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese e commissioni ulteriori non validamente pattuite, per un totale complessivo quantificato in euro 152.420,63;
- con riguardo al rapporto di finanziamento: la nullità del mutuo in quanto concretizzante un finanziamento di scopo volto a consolidare la posizione “viziata” del sotteso rapporto di conto corrente (sul quale è confluito), nonché per difetto di causa, in quanto il capitale non è stato realmente messo a disposizione della società, e in ogni caso perché stipulato in frode alla legge;
l'applicazione di interessi anatocistici in virtù della previsione del piano di ammortamento c.d. alla francese;
l'usurarietà del contratto, sia ab origine che sopravvenuta, nonché di quella soggettiva.
Gli opponenti hanno quindi disconosciuto formalmente le firme apposte sui contratti di conto corrente, mutuo, rinegoziazione e fideiussioni, e domandato disporsi CTU contabile volta alla verifica dell'esatto dare-avere tra le parti.
1.3 Si è costituita in giudizio (di seguito anche solo ” o Controparte_4 CP_10
”), la quale ha integralmente contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo CP_13
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità dell'oggetto della domanda.
Nel merito, la ha difeso la validità dei contratti di conto corrente e finanziamento, CP_6
essendo stati i relativi tassi, spese e condizioni chiaramente e legittimamente pattuiti per iscritto, domandando, a seguito del disconoscimento delle firme da parte degli opponenti, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. pagina 6 di 22 Con specifico riferimento al rapporto di conto corrente, la opposta – rilevando la CP_6
mancata impugnazione degli estratti conto nel corso di svolgimento del rapporto – ha eccepito:
- preliminarmente, la prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.) e, in subordine, decennale (art. 2946 c.c.) dalla notifica della citazione, per tutte le pretese relative a storni, rettifiche, riaccrediti e ripetizioni di somme versate sul conto, aventi natura solutoria;
- l'inesistenza nei documenti contrattuali della lamentata clausola di rinvio agli usi piazza;
- di aver stornato, già in fase monitoria, dal saldo passivo del conto le poste addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e commissioni di disponibilità fondi, e relativa capitalizzazione, nonché della capitalizzazione sugli interessi debitori addebitati fino al
30.6.2000;
- di aver applicato legittimamente la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità a decorrere dal 30.2.2000, post delibera CICR del 9.2.2020.
Quanto al rapporto di finanziamento, la ha negato che il mutuo fosse stato stipulato CP_6
per consolidare posizioni “viziate”, né che si trattasse di mutuo di scopo, contestando altresì la presunta violazione dell'art. 1283 c.c. in virtù dell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese.
Quanto alle contestazioni in ordine all'asserita usurarietà dei tassi, la ha evidenziato CP_6
errori metodologici nel calcolo del TEG da parte degli opponenti, in particolare l'inclusione della CMS prima del 2010, e del TAEG, mediante la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
Quanto alla posizione dei garanti, ha dedotto l'inammissibilità delle domande dagli CP_4
stessi proposte, attesa la natura delle garanzie prestate, qualificabili quali contratti autonomi di garanzia e non fideiussioni in senso stretto, venendo loro preclusa la possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale.
1.4 In sede di memorie ex art. 183 VI co c.p.c., gli opponenti hanno prodotto consulenze di parte a sostegno delle proprie domande, rinunciando successivamente all'eccezione di disconoscimento delle firme apposte sui contratti relativi ai rapporti dedotti in giudizio.
pagina 7 di 22 1.5 Con atto di intervento volontario depositato in data 24.7.2018, si è costituita in giudizio
(di seguito anche solo ” o “la cessionaria”), allegando Controparte_5 CP_14
di essere divenuta titolare dei rapporti dedotti in giudizio e dei crediti portati nel decreto ingiuntivo, in virtù di atto di cessione di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici di e richiamando e facendo proprie le eccezioni, le argomentazioni e le Controparte_4
difese svolte nell'interesse della cedente, di cui hanno domandato disporsi l'estromissione.
1.6 Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante
CTU contabile, e viene decisa all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1.1 In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca. Nel caso di specie è la banca ad aver agito in giudizio per recuperare il proprio credito sulla base del saldo risultante alla chiusura del conto corrente acceso dalla società opponente. Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea documentazione comprovante il credito, chiedendo in subordine un ricalcolo del saldo, al netto degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto illegittimamente pretese dall'opposta.
Nel suddetto contesto processuale, non si comprende quale sia l'oggetto dell'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto; né potrebbe opinarsi nel senso di assumere la natura solutoria delle rimesse effettuate dalla società, poiché ciò sarebbe logicamente coerente nel contesto processuale dell'azione di accertamento negativo del credito formulata dal correntista;
non anche quando invece, come nel caso di specie, il correntista viene convenuto in giudizio per il pagamento di quanto risulti dal saldo del conto corrente, per la semplice ragione che la prescrizione costituisce un fatto estintivo del credito, che tuttavia il correntista non ha azionato. E' pur vero che il rapporto di conto corrente si caratterizza per la periodica chiusura contabile del conto, ma detta circostanza nell'ipotesi in cui sia la banca ad agire per ottenere il saldo finale, non può all'evidenza rilevare, posta l'unitarietà giuridica del rapporto.
pagina 8 di 22 L'opposizione è soltanto parzialmente fondata: il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati al pagamento del saldo debitorio come risultante all'esito della CTU e dalla documentazione agli atti.
2.1.2 Ancora in via preliminare, quanto alla eccezione formulata dalla convenuta sulla decadenza maturata dalla società, in relazione alle contestazioni sugli estratti conto, occorre evidenziare che l'art. 1832 c.c. stabilisce che: “L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro
s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza [2964 ss.], entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”. L'art. 119
TUB dispone inoltre che: “Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”.
La produzione in giudizio degli estratti conto costituisce «trasmissione» ai sensi dell'art. 1832 c.c., ed onera il correntista di provvedere alle necessarie specifiche contestazioni (Cass.
n. 17242/2006).
Nei giudizi introdotti dalla banca, questa assolve al proprio onere probatorio producendo in giudizio gli estratti conto, i quali hanno piena efficacia probatoria, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate e specifiche contestazioni, dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001); gli estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ad es.: Cass. n. 13889/2010).
Orbene, l'approvazione tacita del conto non ha tuttavia riguardo alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivino gli addebiti, e quindi non preclude le contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente, cioè la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in pagina 9 di 22 esso annotate riguardano in sostanza gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale. Di conseguenza, le eccezioni degli opponenti, traendo origine dall'asserita nullità delle clausole contrattuali, risultano pienamente ammissibili.
2.2.1 Ai fini del decidere, occorre rammentare anzitutto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso non solo alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo opposto, ma anche all'accertamento – con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore di proposizione della domanda o dell'emissione del provvedimento – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, quindi, della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass.
n.5754/2009).
È dunque opportuno premettere che la parte opposta, attrice sostanziale, ha provato
(circostanza peraltro pacifica, considerata la rinuncia espressa degli opponenti in corso di causa al disconoscimento delle sottoscrizioni – si vedano le note del 2.2.2022): di aver stipulato (rectius, che la , originaria finanziatrice, avesse stipulato) con la CP_12 Parte_1
un contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. doc. 1 allegato al ricorso monitorio, riprodotto in fascicolo di parte opposta), di aver concesso alla un Parte_1
finanziamento di euro 70.000,00 e di averlo successivamente rinegoziato (cfr. docc. 4-5), nonché di aver stipulato con i sig.ri contratti di fideiussione (cfr. docc. 7/11). La Pt_1
ha infine prodotto la serie continua degli estratti conto relativi al rapporto di conto CP_6
corrente dedotto in giudizio.
2.2.2 Sulla base delle suesposte considerazioni, occorre anzitutto superare l'eccezione preliminare relativa alla nullità del decreto ingiuntivo perché emesso nei confronti di persona inesistente, il sig. , in quanto deceduto il 28 dicembre 2013 ovvero Controparte_3
in data anteriore rispetto al deposito del ricorso da parte di . CP_10
pagina 10 di 22 Difatti, gli opponenti , , e Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
hanno dichiarato “di intervenire, ad abundantiam, nella presente opposizione anche
[...]
nella loro qualità di eredi del Sig. ” (così, pag. 4 atto di citazione), e la AN, nel Controparte_3
prenderne atto ha loro esteso la domanda di “condanna al pagamento in via solidale- ex art 3 fideiussione - della somma ingiunta pari a € 237.436,00 anche per la quota di (si veda Controparte_3
pag. 6 comparsa di costituzione opposta).
2.3 Ciò posto, sul merito delle domande deve osservarsi quanto segue.
2.3.1 Con riguardo alle domande relative al rapporto di conto corrente, e passando all'analisi del contratto dedotto in causa, deve anzitutto essere disattesa l'eccezione relativa alla nullità della clausola di rinvio agli usi piazza (e/o a formule simili) per la determinazione dei tassi di interesse.
Difatti, alcuna clausola di tal fatta è riscontrabile nel contratto de quo (cfr. doc. 1 allegato al ricorso monitorio, riprodotto in fascicolo di opposta).
2.3.2 Occorre, invece, evidenziare che il contratto di conto corrente (stipulato il 9.7.1998, con chiusura del rapporto nel 2014) prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del correntista, prevedendo una capitalizzazione annuale per gli interessi di cui il correntista fosse risultato creditore (cfr. art. 7 e richiamata sez. IV – condizioni economiche relative al conto corrente).
Costituisce ormai affermazione pacifica, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n.
425/2000 che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25 co 3 D.Lgs.
342/1999, che le clausole anatocistiche stipulate prima della nota delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. e basate su un uso negoziale e non normativo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 21095/2004).
Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo.
Per l'effetto, gli interessi a debito del correntista andranno calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (sul punto, si veda Cass. Civ., Sez. I, n. 17150/2016; Cass. Civ., Sez. I, n.
24153/2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 24156/2017).
pagina 11 di 22 Per il periodo successivo alla delibera sopra citata potrebbe trovare applicazione la regola di eguale periodicità ivi stabilita, alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30.06.2000, mediante espressa pattuizione tra le parti.
Difatti, in ossequio all'orientamento ormai consolidato in sede di legittimità, e recentemente ribadito dalla Suprema Corte, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né
l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca in ossequio al disposto dell'art. 7 co 2 del CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle condizioni ai sensi del successivo comma 3, dovendo infatti ritenersi la pattuizione anatocistica con pari periodicità tendenzialmente peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali “così rendendo necessario che il correntista esprima il proprio consenso all'anatocismo con pari periodicità” (da ultimo, Cass. n.
27460 del 14 ottobre 2025; vd. anche Cass. n. 23852/2020; Cass. n. 29240/2020; Cass. n.
9140/2020; Cass. n. 7105/2020; Cass. n. 23489/2021; Cass. n. 19396/2023; Cass. n.
35210/2023).
Nel caso di specie, come espressamente dichiarato dalla banca opposta (si vedano pagg. 10-
11 della costituzione, ove si legge: “In ogni caso la AN, in conformità a quanto previsto delibera
CICR 09.02.2000, successivamente al 30.06.2000 ha provveduto a pubblicare la relativa comunicazione in GU dandone notizia anche mediante espressa comunicazione inserita negli estratti conto del 30.06.2000 indi puntualmente applicando la medesima ha operato la capitalizzazione degli interessi a condizione di reciprocità e pertanto dal 01.07.2000 deve essere ritenuta lecita la capitalizzazione trimestrale applicata a condizione di reciprocità”), alcun “adeguamento” pattizio del contratto è stato posto in essere, essendo avvenuto un mero adeguamento di fatto.
Per modo che gli interessi a debito del correntista andranno calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, per l'intero corso di durata del rapporto.
In quanto sopra chiarito, resta assorbito quanto preteso dalla convenuta, sulla scorta di due isolati precedenti della Corte di Cassazione (Cass. n. 5054/2024 e n. 5064/2024), che si ritiene di non condividere in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale citato;
e si noti che, successivamente ai due precedenti giurisprudenziali citati dalla banca, sono pagina 12 di 22 intervenute ben tre pronunce della Cassazione (cfr. Cass. n. 28215/2024; Cass. n.
13669/2025; Cass. n. 7377/2025), che, al fine di ritenere legittima la pari periodicità di capitalizzazione, introdotta dalla Delibera CICR 9/02/00, hanno confermato la necessità di una “ri-contrattualizzazione” scritta della clausola anatocistica.
2.3.3 Nel contratto in questione risulta altresì del tutto indeterminato quanto stabilito in relazione alle commissioni di massimo scoperto (nella definizione della AN d'Italia la remunerazione per i costi supportati dall'intermediario in relazione all'obbligo di garantire la disponibilità pattuita), ciò determinando la nullità della relativa pattuizione contrattuale e non dovuto quanto preteso a tale titolo dall'opposta.
Infatti, il contenuto del contratto in atti, limitandosi a prevedere una commissione di massimo scoperto pari a 0,25% in aggiunta ad un tasso massimo a debito del 16,75%, non permette di quantificare in concreto la pretesa a tale titolo della banca. Detta clausola è pertanto nulla sotto il profilo della indeterminatezza del suo oggetto, avuto specifico riguardo sia al metodo sia alla periodicità di calcolo, in applicazione della previsione di cui agli artt. 1346 e 1418 co 2 c.c..
La clausola in questione, per essere valida, deve infatti rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, ciò che accade non solo quando sia prevista la relativa percentuale, ma anche qualora siano specificamente individuati la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito. Ove manchi qualsiasi indicazione specifica che consenta al correntista di individuare ex ante le modalità di conteggio della commissione – come avvenuto nel caso de quo, in difetto di qualsivoglia indicazione contenuta al riguardo nel testo contrattuale – la clausola che la prevede è affetta da nullità.
2.3.4 Con riguardo alla dedotta violazione della L. 108/96, anche in disparte la genericità della contestazione, nel merito, dai riscontri effettuati dall'ausiliario del giudice, è stato appurato che non sussiste alcuna violazione della normativa in questione, atteso che, pur considerato ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse, determinati i
TAEG delle singole operazioni, i tassi convenuti – sia “al momento della pattuizione degli pagina 13 di 22 interessi” (9.07.1998), sia “dell'integrazione contrattuale” (16.12.2009) e quelli successivamente applicati nel corso del rapporto –, risultano al di sotto del tasso soglia usura tempo per tempo vigente.
2.3.5 Venendo quindi all'accertamento del saldo debitorio relativo al conto corrente, sulla base della disposta CTU, sufficientemente argomentata e scevra da vizi logici di talché può essere posta a base della decisione, è accertato che, in applicazione dei tassi debitori entro i limiti contrattuali, al netto degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto, illegittimamente applicati, l'esatto ammontare del rapporto dare/avere relativo al contratto di conto corrente stipulato fra le parti alla chiusura del rapporto era pari ad euro
138.461,26.
Nella nota integrativa del consulente depositata in data 15.9.2024, il CTU ha chiarito la propria metodologia di calcolo, elaborando tre prospetti di calcolo;
fra essi, solo il primo, per le ragioni chiarite (cfr. punti 2.2.1 e 2.2.2 della presente motivazione), può essere posto a fondamento della decisione (precisando che in ciò restano assorbite tutte le ulteriori doglianze delle parti).
2.4.1 Venendo al rapporto di finanziamento e, preliminarmente, alla eccezione relativa alla nullità del mutuo in quanto concretizzante un finanziamento di scopo, ovvero per difetto di causa per mancata effettiva traditio delle somme, la stessa è da ritenersi infondata.
Difatti, non è stato contestato che le somme mutuate siano state accreditate sul conto corrente, accredito equivalente alla traditio prevista dall'art. 1813 c.c.; l'utilizzo, poi, da parte del mutuatario, della somma per estinguere precedenti passività (anche asseritamente illegittime) non esclude l'avvenuta consegna e, anzi, dimostra l'esistenza di una causa concreta del negozio;
il mutuo dunque non costituiva un mutuo di scopo, perché nessuna disposizione imponeva una specifica destinazione del finanziamento.
2.4.2 L'eccezione inerente l'applicazione di interessi anatocistici, per effetto dell'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese, è infondata.
Come ormai ampiamente chiarito in giurisprudenza, il citato metodo di ammortamento – in cui, come noto, la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce – non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, pagina 14 di 22 poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
In altri termini, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Quindi, se le clausole contrattuali prevedono, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso oppure variabile) sul solo residuo debito capitale, ovvero sul capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate scadute, la clausola deve ritenersi valida ai sensi dell'art. 1283 c.c., non verificandosi alcun fenomeno anatocistico. E deve altresì escludersi che si profili una indeterminabilità nella prestazione dovuta dal mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni, risultando conforme all'art. 1346 c.c..
2.4.3 Quanto alla domanda di accertamento della presunta difformità dell' dichiarato in contratto rispetto al costo effettivo del credito – peraltro lamentata tardivamente dagli opponenti solo in sede di memoria ex art. 183 co 6 n.2 – deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l'indicazione dell' appare correttamente formulata sia all'art. 5 del contratto, che nel relativo documento di sintesi.
Può comunque – ed inoltre – aggiungersi che, in tema di contratti bancari, l'indicazione dell' , anche se omessa o incompleta o non corretta, non influisce sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto, ma unicamente in termini di buonafede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza.
L'art. 116 co 3 del Testo Unico ANrio attribuisce al CICR il potere di individuare: - le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; - le disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
- i criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto pagina 15 di 22 economico dei rapporti;
- l'individuazione degli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
Ebbene, in attuazione della suddetta norma, con delibera del 4.3.2003 (cfr. art. 9 in tema di informazione contrattuale) il CICR ha stabilito che: “
1. Al contratto deve essere unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla AN
d'Italia.
2. La AN d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'Italia medesima”. La AN d'Italia ha quindi disciplinato l dapprima all'interno delle proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza e delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Ciò che qui preme evidenziare è che la delibera CICR 4.3.2003 è espressione di poteri di normazione secondaria in materia di corretta informazione nell'ambito della pubblicità precontrattuale (discendenti come visto dall'art.116.3 TUB), che non sono riconducibili né all'art. 117 co 2 – il quale stabilisce che: “il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma” – né all'art. 117 co 8
TUB – il quale a sua volta prevede che: “La AN d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della AN d'Italia” (potere questo mai esercitato) –
La conseguenza (discendente dalla lettera della norma) è che alla mancata indicazione dell'ISC non può applicarsi né l'art. 117 co 4 né l'art. 117 co 7 del TUB, che riguardano la mancata indicazione del tasso debitore e che è insuscettibile di applicazione analogica all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente. pagina 16 di 22 E' diversa la prospettiva nei contratti di credito al consumo, ove, per l'esigenza di assicurare piena tutela al contraente più debole, viene esplicitamente stabilito che il tasso annuo effettivo globale costituisca elemento essenziale del contratto (art. 124 TUB) e che la sua erronea indicazione determini la nullità (si badi) dei soli costi non considerati nel calcolo di tale indicatore, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso.
Tuttavia, in assenza di tale espressa previsione, non essendo l'ISC un tasso contrattuale, ma semplicemente un indice funzionale alla trasparenza ed alla lettura delle condizioni contrattuali, deve ritenersi che la sua erronea indicazione non possa determinare alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e sul tasso di interesse effettivamente pattuito, ciò non determinando alcuna nullità del tasso pattuito (peraltro esclusa, per quanto sopra evidenziatosi, anche dall'art. 125 bis in materia di TAEG nel
“credito al consumo”).
Deve in conclusione ritenersi che: “l'erronea indicazione dell' pubblicizzato… pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117 co 6 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR. Di conseguenza la violazione di tale obbligo di trasparenza, nei termini dell'erronea indicazione dell' , non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta” (cfr. Tribunale di Milano sez. 26/10/2017, n.10832, est. Tombesi;
nonché Tribunale Milano, Sez. VI, dott. Stefani (5023/2018, 7.5.2018); Tribunale di
Bologna, Sez. III, dott.ssa Arceri, 28011/2017 19.9.2017; 1722/2016 del 28.6.2016;
Tribunale Catania, Sez. IV, ord 17.3.2018, dott. ; Tribunale di Ferrara, sent. Per_2
810/2017 dell'8.8.207, dott.ssa Tribunale di Roma, ord. 19.4.2017 dott Russo;
Per_3
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord.
5.10.2017 dott.ssa Sabatino;
Tribunale di
Cagliari 2724/2014, dott. Andrea Bernardino).
L'eccezione è pertanto infondata. pagina 17 di 22 2.4.4 L'ulteriore questione da affrontare attiene alla eccepita usurarietà ab origine del contratto di finanziamento.
In merito, occorre osservare che e hanno stipulato in Parte_1 Controparte_4
data 30.11.2007 un contratto di finanziamento avene ad oggetto l'erogazione della somma di Euro 70.000,00, successivamente rinegoziato in data 21.12.2009 (docc.
4-5 allegati al ricorso monitorio, riprodotti in fascicolo convenuta).
La verifica del tasso corrispettivo (determinato nel 6,170% - cfr. art. 5 e documento di sintesi del contratto di finanziamento) conduce ad un esito negativo rispetto al dedotto superamento del tasso soglia;
lo stesso, infatti, si pone al di sotto del tasso-soglia vigente al momento della stipulazione, pari al 9,945% per la categoria di riferimento (anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre i 5.000 Euro).
L'eccezione risulta pertanto infondata.
Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa alla usura soggettiva che, peraltro priva delle necessarie allegazioni in fatto, è rimasta in giudizio del tutto indimostrata.
2.4.5 La doglianza relativa alla usura sopravvenuta del mutuo deve essere superata alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 24675/2017) il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non configura l'illecito disciplinato dalla normativa sull'usura: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”, potendo qui richiamarsi per relationem quanto argomentato dalla Corte ai punti 3.4, 3.4.1 e 3.4.2 della citata sentenza.
pagina 18 di 22 2.4.6 Venendo alla quantificazione del dovuto relativamente al rapporto di finanziamento, considerato il rigetto integrale delle eccezioni proposte dagli opponenti, ed in assenza dell'allegazione di fatti modificativi e/o estintivi dell'altrui pretesa, deve darsi conto che sin dalla fase monitoria la ricorrente aveva adeguatamente fornito prova del credito, mediante la produzione del contratto di finanziamento (con allegato piano di ammortamento) e della relativa rinegoziazione, e dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. .
Gli opponenti devono, pertanto, essere condannati al pagamento in solido della somma – rimasta non contestata – di euro 24.967,99 quale quota capitale per rate scadute e impagate, oltre agli interessi di mora maturati al 30.9.2015, pari ad euro 6.916,36, oltre interessi di mora successivi.
2.5 L'eccezione di nullità delle fideiussioni, sollevata in via oltremodo tardiva dagli opponenti (dapprima, “laconicamente”, nelle memorie ex art. 183 co 6 n.2 e, poi, nella comparsa conclusionale), deve essere superata alla luce della sua genericità, posto che non viene in alcun modo allegata e dimostrata l'essenzialità delle clausole asseritamente nulle (ed invero neppure individuate) nel congegno dei contratti di garanzia in atti (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 41994 del 30.12.21).
2.6 Gli opponenti, infine, hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire e la titolarità sostanziale dei diritti sottesi al decreto ingiuntivo opposto in capo a Controparte_5
intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito.
L'eccezione, ancorché tardiva rispetto alla prima difesa utile successiva alla costituzione della cessionaria (la costituzione della cessionaria è avvenuta il 24.7.2018, e l'eccezione è stata formulata solo con le note del 2.2.2022), appare priva di pregio.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in materia di cessione dei crediti in blocco, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (in questo senso, da ultimo,
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 4277 del 10.02.2023; nonché, precedenti, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 15884 del 13.06.2019; e Cass. civ., sez. I, sentenza n. 31188 del 29.12.2017). pagina 19 di 22 all'atto della costituzione nel presente procedimento (peraltro a ministero del CP_5
medesimo difensore di ), produce l'avviso di cessione (avvenuta in data 20 Controparte_4
aprile 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5.5.2018, ove si delimita il perimetro dei crediti inclusi nell'operazione e di quelli esclusi (si veda doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
A voler ulteriormente sgomberare il campo da qualsivoglia dubbio, la convenuta opposta ha implicitamente confermato che i crediti derivanti dai rapporti dedotti in monitorio sono stati effettivamente ceduti alla aderendo alla richiesta della propria estromissione CP_5
dal giudizio dalla stessa formulata (si vedano note del 5.8.2020).
In ordine poi all'istanza di estromissione, è sufficiente qui richiamare il disposto dell'art. 111 co 3 c.p.c., in base al quale l'alienante può essere estromesso dal processo se le altre parti vi consentono e prendere atto che, nel presente giudizio gli opponenti non hanno – evidentemente – acconsentito all'estromissione della cedente per Controparte_4
modo che il processo prosegue tra le parti originarie;
da ciò consegue l'idoneità della presente sentenza a produrre effetti, ex artt.111 cpc e 2909 c.c., tra le originarie parti del processo.
***
In ragione di quanto sopra ritenuto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. La società in persona del socio amministratore e Parte_1
legale rappresentante pro tempore, , , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
anche nella loro qualità di eredi di VA NT, devono Controparte_3
essere condannati al pagamento, in solido, in favore della società intervenuta, della somma di Euro 138.461,26 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, maturati dall'1.10.2015, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio;
devono altresì essere condannati al pagamento, in solido, della somma di Euro 24.967,99 quale quota capitale per rate scadute e impagate, oltre agli interessi di mora maturati al 30.9.2015, pari ad euro
6.916,36, oltre interessi di mora successivi, per il mancato rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento dedotto in giudizio.
pagina 20 di 22 Ai fini della regolamentazione delle spese, deve essere osservato che è Controparte_5
intervenuta nel processo in fase istruttoria avanzata, dopo la scadenza delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., tramite il medesimo procuratore della banca opposta cedente e che tutti gli atti difensivi successivi nell'interesse della creditrice sono stati depositati, unitariamente, sia nell'interesse di , che in quello di . Ciò porta ad escludere che Controparte_4 CP_5
gli opponenti debbano rifondere anche all'interventrice volontaria le spese processuali.
Ciò posto, in ragione dell'esito del giudizio, che ha visto una parziale soccombenza della convenuta rispetto alla originaria pretesa, le spese devono essere compensate in ragione di
1/3; la rimanente parte deve essere posta a carico degli opponenti soccombenti e va liquidata – tenendo conto della indicata compensazione ed applicando i parametri medi delle cause di valore ricompreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00 – in Euro 9.402,00, oltre spese generali ed accessori. Gli opponenti devono pertanto essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che vengono liquidate in Euro Controparte_4
9.402,00 oltre spese generali ed accessori.
Le spese di consulenza liquidate come da separato decreto vanno poste a carico di entrambe le parti, in ragione ciascuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della opposizione, accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente c/c n. 01864/0000/38293189 stipulato dalla società opponente in data
9.7.1998, nei limiti stabiliti in narrativa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto, condanna , Parte_1 Parte_1 CP_1
, , , anche nella loro qualità di eredi
[...] CP_2 Controparte_3
di VA NT, al pagamento, in solido, i garanti nei limiti delle garanzie prestate, in favore di della somma di Euro 138.461,26 oltre interessi di Controparte_4
mora al tasso convenzionale, maturati dall'1.10.2015, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente c/c n. 01864/0000/38293189 stipulato dalla società opponente in data
9.7.1998; pagina 21 di 22 condanna , , Parte_1 Parte_1 CP_1
, anche nella loro qualità di eredi di CP_2 Controparte_3
, al pagamento, in solido, i garanti nei limiti delle garanzie prestate, in favore Controparte_3
di della somma di Euro 24.967,99 quale quota capitale per Controparte_4
rate scadute e impagate, oltre agli interessi di mora maturati al 30.9.2015, pari ad euro
6.916,36, oltre interessi di mora successivi, per il mancato rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento n. 60007899 concesso in data 30.11.2007 alla società
[...]
Parte_1
rigetta tutte le altre domande;
condanna , , Parte_1 Parte_1 CP_1
, alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_2 Controparte_3
da che liquida in Euro 9.402,00, oltre spese generali ed Controparte_4
accessori; pone le spese di consulenza a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Cagliari, 12/11/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6632/2016 promossa da:
con sede in RA, via Manno snc, Parte_1
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari in P.IVA_1
persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore , nato a Parte_1
RA (CA) il giorno 11 dicembre 1964, residente in [...], C.F.
[...]
, che interviene anche in proprio, , nato a [...] il C.F._1 CP_1
2 febbraio 1968, residente in [...], C.F. C.F._2
, , nato a [...] il [...], residente
[...] CP_2
in RA, via Grazia Deledda n. 4, C.F. , CodiceFiscale_3 Controparte_3
nata a [...] il [...], residente in [...],
[...]
via Lamarmora n. 15, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_4
Cagliari alla via Caboni n. 3, presso lo studio dell'avv. Marcello Colamatteo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTORI OPPONENTI contro con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, e sede Controparte_4
secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Sonnino n. 216 presso lo studio pagina 1 di 22 dell'avv. Rita Branca, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA nonché contro con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, codice Controparte_5
fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Sonnino n. 216 presso lo studio dell'avv. Rita Branca, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“La presente difesa insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati, affinché i quesiti disposti dall'Ill.mo GI vengano integrati prevedendo (I) il ricalcolo del dare avere tra le parti con applicazione del tasso legale e (II) che l'accertamento dell'usura venga condotto con inclusione dell'effetto anatocistico (…).
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere la causa matura per la decisione si confermano le conclusioni formulate in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
(Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare, ci si oppone fin d'ora alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1078/2016, N.R.G. n. 9195/2015.
Nel merito:
In via principale, previo accertamento, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1078/2016, N.R.G. 9195/2015;
In via principale, accertare e dichiarare che alla data di emissione del decreto ingiuntivo in oggetto la società
“ , ed i sig.ri Parte_1 Parte_1 CP_2 [...]
e non erano debitori di alcuna somma nei confronti CP_1 Controparte_3 CP_3
dell'istituto “ ” e che nulla oggi devono. Controparte_4
In via principale, accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito oggetto del rapporto tra la società “ e Parte_1
pagina 2 di 22 l'istituto “ (c/c n. 01864/0000/38293189), particolarmente in relazione alla Controparte_4
mancata applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117
Testo Unico ANrio nonché per la nullità della clausola dell'anatocismo e per l'applicazione della metodologia dell'anatocismo, per l'applicazione della commissione di massimo scoperto, oltre alla invalidità e conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi sono stati interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e remunerazioni
a qualsiasi titolo, pretese dalla AN relativamente al rapporto n. 01864/0000/38293189, tutte prive di valida pattuizione;
In via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento stipulato in data
30.11.2007, identificato col numero 60007899, in quanto accordato ed erogato al fine di estinguere presunte posizioni debitorie viziate da anatocismo, tassi ultralegali non concordati, applicazione di tassi stimati usurari e applicazione di c.m.s. relative al rapporto di conto corrente affidato n.
01864/0000/38293189;
In via principale, accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo: - relativamente al rapporto di conto corrente n. 01864/0000/38293189, con eliminazione di tutti gli interessi, spese e commissioni determinati e/o applicati e/o riscossi illegittimi, ultralegali, anatocistici
e/o superiori al tasso soglia usura e, in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, codice civile, di tutti gli interessi, spese e commissioni, escluse imposte e tasse;
- relativamente al rapporto di finanziamento in oggetto numero 60007899, con eliminazione di tutti gli interessi, spese e commissioni determinati e/o applicati e/o riscossi. Il tutto sulla base dell'intera documentazione versata in causa.
In via principale, fermo il disconoscimento delle sottoscrizioni, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prodotte dell'istituto convenuto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie, con distrazione
a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.)”
Nell'interesse della convenuta e della intervenuta:
“conferma le conclusioni sin qui rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art
183 n 1 c.p.c e preso atto della rinuncia degli opponenti al disconoscimento delle firme apposte sul contratto pagina 3 di 22 di conto corrente del 09.07.1998 sul contratto finanziamento del 30.11.2007 e su tutti gli atti di fideiussione si precisano come segue in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'atto di citazione avverso nullo e/o annullabile e/o inefficace per omessa o assoluta indeterminatezza del petitum e causa petendi in violazione art 164 c.p.c con ogni conseguenza di legge;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art 2948 n. 4 c.c. ed in subordine decennale ex art 2946 c.c. del diritto di ogni e qualsivoglia preteso diritto e azione sia di contestazione e di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime, o indebite, sia di storno o ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti versamenti costituenti pagamento, che controparte assume essere indebite e/o illegittimi, con riguardo a tutti i rapporti giuridici dedotti in giudizio risalenti a oltre 5 anni dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio quindi anteriori al 20.06.2011 e in subordine al 20.06.2006 in specie degli addebiti e accrediti e/o versamenti che costituiscono pagamento avvenuti per i titoli contestati da controparte, ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, di affidamento, disponibilità spese di tenuta conto, commissioni di mancanza fondi , di segreteria , per le singole operazioni e per qualsivoglia ulteriore titolo , prescrizione decorrente ex art 2935 c.c. da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della per ciascun titolo contestato da controparte, CP_6
secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza
24418/2010.
Rigettare comunque integralmente tutte le domande avverse e rigettare l'opposizione proposta poiché del tutto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa
in via subordinata qualora l'Ill.mo Sig Giudice non ritenesse di confermare il decreto opposto si chiede che vengano accolte le risultanze di cui alla relazione del CTU Dott che con perizia Persona_1
del 15.09.2024 ha accertato che
“Dallo sviluppo dei conteggi anzidetti, il saldo contabile finale del conto corrente, a debito del correntista, è risultato pari a - euro 188.288,04
Dalla verifica dell'eventuale superamento della soglia d'usura, non è risultato alcun superamento della soglia anzidetta.
Per l'effetto condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma € 188.288,04 alla data di cessazione del rapporto del 30.09.2015 oltre interessi convenzionali dal 01.10.2015 sino al saldo
pagina 4 di 22 Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 In data 9.05.2016 la (incorporante la Controparte_4 Controparte_7
– già –, conferitaria del ramo d'azienda di
[...] Controparte_8 Controparte_4
nuova denominazione a seguito di fusione tra e Controparte_9 Controparte_10
già incorporante per fusione Controparte_11 [...]
– cfr. doc. 3 in fascicolo opposta), ha ottenuto Controparte_12
pronuncia di ingiunzione nei confronti della Parte_1
(di seguito anche solo “la ”), quale debitrice principale, e di , Parte_1 CP_1
, , e quali fideiussori nei CP_2 Parte_1 Controparte_3 Controparte_3
limiti delle garanzie prestate, per il pagamento della complessiva somma di euro 237.436,00, così determinata:
- euro 212.468,69 quale quota capitale alla data del 30.9.2015, oltre interessi successivi di mora al tasso convenzionale maturati sulla stessa a far data dall'1.10.2015, e comunque nei limiti del tasso soglia, quale saldo per apertura di credito revocata del c/c n.
01864/0000/38293189 (poi posizione a sofferenza n. 9501/0000000164) stipulato dalla
Società con la allora in data 9.7.1998; CP_12
- euro 24.967,99 quale quota capitale per rate scadute e impagate, oltre alla mora maturata, alla data del 30.9.2015, oltre interessi successivi di mora al tasso convenzionale maturati sulla quota capitale e accessori per il mancato rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento n. 60007899 concesso in data 30.11.2007 e rinegoziato in data 21.12.1999; oltre alle spese della procedura di ingiunzione (cfr. decreto ingiuntivo n. 1078/2016 del
9.5.2016).
1.2 Avverso il suddetto decreto hanno proposto tempestiva opposizione la società debitrice principale e i garanti , , e Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
questi ultimi anche nella loro qualità di eredi di ,
[...] Controparte_3
eccependo:
- preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di , Controparte_3
deceduto in data anteriore al deposito del ricorso (e precisamente il 28.12.2013); pagina 5 di 22 - con riguardo al rapporto di conto corrente: la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale di quelli creditori, in violazione del principio di reciprocità e delle norme sull'anatocismo (cfr. art. 7 che rimanda alla Sezione IV – condizioni economiche), nonché della clausola di rinvio agli usi piazza (e/o a formule simili) per la determinazione dei tassi di interesse;
l'illegittimo addebito di interessi e competenze varie, determinato dall'applicazione di tassi usurari, tassi ultralegali non validamente pattuiti, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese e commissioni ulteriori non validamente pattuite, per un totale complessivo quantificato in euro 152.420,63;
- con riguardo al rapporto di finanziamento: la nullità del mutuo in quanto concretizzante un finanziamento di scopo volto a consolidare la posizione “viziata” del sotteso rapporto di conto corrente (sul quale è confluito), nonché per difetto di causa, in quanto il capitale non è stato realmente messo a disposizione della società, e in ogni caso perché stipulato in frode alla legge;
l'applicazione di interessi anatocistici in virtù della previsione del piano di ammortamento c.d. alla francese;
l'usurarietà del contratto, sia ab origine che sopravvenuta, nonché di quella soggettiva.
Gli opponenti hanno quindi disconosciuto formalmente le firme apposte sui contratti di conto corrente, mutuo, rinegoziazione e fideiussioni, e domandato disporsi CTU contabile volta alla verifica dell'esatto dare-avere tra le parti.
1.3 Si è costituita in giudizio (di seguito anche solo ” o Controparte_4 CP_10
”), la quale ha integralmente contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo CP_13
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità dell'oggetto della domanda.
Nel merito, la ha difeso la validità dei contratti di conto corrente e finanziamento, CP_6
essendo stati i relativi tassi, spese e condizioni chiaramente e legittimamente pattuiti per iscritto, domandando, a seguito del disconoscimento delle firme da parte degli opponenti, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. pagina 6 di 22 Con specifico riferimento al rapporto di conto corrente, la opposta – rilevando la CP_6
mancata impugnazione degli estratti conto nel corso di svolgimento del rapporto – ha eccepito:
- preliminarmente, la prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.) e, in subordine, decennale (art. 2946 c.c.) dalla notifica della citazione, per tutte le pretese relative a storni, rettifiche, riaccrediti e ripetizioni di somme versate sul conto, aventi natura solutoria;
- l'inesistenza nei documenti contrattuali della lamentata clausola di rinvio agli usi piazza;
- di aver stornato, già in fase monitoria, dal saldo passivo del conto le poste addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e commissioni di disponibilità fondi, e relativa capitalizzazione, nonché della capitalizzazione sugli interessi debitori addebitati fino al
30.6.2000;
- di aver applicato legittimamente la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità a decorrere dal 30.2.2000, post delibera CICR del 9.2.2020.
Quanto al rapporto di finanziamento, la ha negato che il mutuo fosse stato stipulato CP_6
per consolidare posizioni “viziate”, né che si trattasse di mutuo di scopo, contestando altresì la presunta violazione dell'art. 1283 c.c. in virtù dell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese.
Quanto alle contestazioni in ordine all'asserita usurarietà dei tassi, la ha evidenziato CP_6
errori metodologici nel calcolo del TEG da parte degli opponenti, in particolare l'inclusione della CMS prima del 2010, e del TAEG, mediante la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
Quanto alla posizione dei garanti, ha dedotto l'inammissibilità delle domande dagli CP_4
stessi proposte, attesa la natura delle garanzie prestate, qualificabili quali contratti autonomi di garanzia e non fideiussioni in senso stretto, venendo loro preclusa la possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale.
1.4 In sede di memorie ex art. 183 VI co c.p.c., gli opponenti hanno prodotto consulenze di parte a sostegno delle proprie domande, rinunciando successivamente all'eccezione di disconoscimento delle firme apposte sui contratti relativi ai rapporti dedotti in giudizio.
pagina 7 di 22 1.5 Con atto di intervento volontario depositato in data 24.7.2018, si è costituita in giudizio
(di seguito anche solo ” o “la cessionaria”), allegando Controparte_5 CP_14
di essere divenuta titolare dei rapporti dedotti in giudizio e dei crediti portati nel decreto ingiuntivo, in virtù di atto di cessione di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici di e richiamando e facendo proprie le eccezioni, le argomentazioni e le Controparte_4
difese svolte nell'interesse della cedente, di cui hanno domandato disporsi l'estromissione.
1.6 Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante
CTU contabile, e viene decisa all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1.1 In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca. Nel caso di specie è la banca ad aver agito in giudizio per recuperare il proprio credito sulla base del saldo risultante alla chiusura del conto corrente acceso dalla società opponente. Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea documentazione comprovante il credito, chiedendo in subordine un ricalcolo del saldo, al netto degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto illegittimamente pretese dall'opposta.
Nel suddetto contesto processuale, non si comprende quale sia l'oggetto dell'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto; né potrebbe opinarsi nel senso di assumere la natura solutoria delle rimesse effettuate dalla società, poiché ciò sarebbe logicamente coerente nel contesto processuale dell'azione di accertamento negativo del credito formulata dal correntista;
non anche quando invece, come nel caso di specie, il correntista viene convenuto in giudizio per il pagamento di quanto risulti dal saldo del conto corrente, per la semplice ragione che la prescrizione costituisce un fatto estintivo del credito, che tuttavia il correntista non ha azionato. E' pur vero che il rapporto di conto corrente si caratterizza per la periodica chiusura contabile del conto, ma detta circostanza nell'ipotesi in cui sia la banca ad agire per ottenere il saldo finale, non può all'evidenza rilevare, posta l'unitarietà giuridica del rapporto.
pagina 8 di 22 L'opposizione è soltanto parzialmente fondata: il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati al pagamento del saldo debitorio come risultante all'esito della CTU e dalla documentazione agli atti.
2.1.2 Ancora in via preliminare, quanto alla eccezione formulata dalla convenuta sulla decadenza maturata dalla società, in relazione alle contestazioni sugli estratti conto, occorre evidenziare che l'art. 1832 c.c. stabilisce che: “L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro
s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza [2964 ss.], entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”. L'art. 119
TUB dispone inoltre che: “Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”.
La produzione in giudizio degli estratti conto costituisce «trasmissione» ai sensi dell'art. 1832 c.c., ed onera il correntista di provvedere alle necessarie specifiche contestazioni (Cass.
n. 17242/2006).
Nei giudizi introdotti dalla banca, questa assolve al proprio onere probatorio producendo in giudizio gli estratti conto, i quali hanno piena efficacia probatoria, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate e specifiche contestazioni, dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001); gli estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ad es.: Cass. n. 13889/2010).
Orbene, l'approvazione tacita del conto non ha tuttavia riguardo alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivino gli addebiti, e quindi non preclude le contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente, cioè la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in pagina 9 di 22 esso annotate riguardano in sostanza gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale. Di conseguenza, le eccezioni degli opponenti, traendo origine dall'asserita nullità delle clausole contrattuali, risultano pienamente ammissibili.
2.2.1 Ai fini del decidere, occorre rammentare anzitutto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso non solo alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo opposto, ma anche all'accertamento – con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore di proposizione della domanda o dell'emissione del provvedimento – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, quindi, della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass.
n.5754/2009).
È dunque opportuno premettere che la parte opposta, attrice sostanziale, ha provato
(circostanza peraltro pacifica, considerata la rinuncia espressa degli opponenti in corso di causa al disconoscimento delle sottoscrizioni – si vedano le note del 2.2.2022): di aver stipulato (rectius, che la , originaria finanziatrice, avesse stipulato) con la CP_12 Parte_1
un contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. doc. 1 allegato al ricorso monitorio, riprodotto in fascicolo di parte opposta), di aver concesso alla un Parte_1
finanziamento di euro 70.000,00 e di averlo successivamente rinegoziato (cfr. docc. 4-5), nonché di aver stipulato con i sig.ri contratti di fideiussione (cfr. docc. 7/11). La Pt_1
ha infine prodotto la serie continua degli estratti conto relativi al rapporto di conto CP_6
corrente dedotto in giudizio.
2.2.2 Sulla base delle suesposte considerazioni, occorre anzitutto superare l'eccezione preliminare relativa alla nullità del decreto ingiuntivo perché emesso nei confronti di persona inesistente, il sig. , in quanto deceduto il 28 dicembre 2013 ovvero Controparte_3
in data anteriore rispetto al deposito del ricorso da parte di . CP_10
pagina 10 di 22 Difatti, gli opponenti , , e Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
hanno dichiarato “di intervenire, ad abundantiam, nella presente opposizione anche
[...]
nella loro qualità di eredi del Sig. ” (così, pag. 4 atto di citazione), e la AN, nel Controparte_3
prenderne atto ha loro esteso la domanda di “condanna al pagamento in via solidale- ex art 3 fideiussione - della somma ingiunta pari a € 237.436,00 anche per la quota di (si veda Controparte_3
pag. 6 comparsa di costituzione opposta).
2.3 Ciò posto, sul merito delle domande deve osservarsi quanto segue.
2.3.1 Con riguardo alle domande relative al rapporto di conto corrente, e passando all'analisi del contratto dedotto in causa, deve anzitutto essere disattesa l'eccezione relativa alla nullità della clausola di rinvio agli usi piazza (e/o a formule simili) per la determinazione dei tassi di interesse.
Difatti, alcuna clausola di tal fatta è riscontrabile nel contratto de quo (cfr. doc. 1 allegato al ricorso monitorio, riprodotto in fascicolo di opposta).
2.3.2 Occorre, invece, evidenziare che il contratto di conto corrente (stipulato il 9.7.1998, con chiusura del rapporto nel 2014) prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del correntista, prevedendo una capitalizzazione annuale per gli interessi di cui il correntista fosse risultato creditore (cfr. art. 7 e richiamata sez. IV – condizioni economiche relative al conto corrente).
Costituisce ormai affermazione pacifica, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n.
425/2000 che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25 co 3 D.Lgs.
342/1999, che le clausole anatocistiche stipulate prima della nota delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. e basate su un uso negoziale e non normativo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 21095/2004).
Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo.
Per l'effetto, gli interessi a debito del correntista andranno calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (sul punto, si veda Cass. Civ., Sez. I, n. 17150/2016; Cass. Civ., Sez. I, n.
24153/2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 24156/2017).
pagina 11 di 22 Per il periodo successivo alla delibera sopra citata potrebbe trovare applicazione la regola di eguale periodicità ivi stabilita, alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30.06.2000, mediante espressa pattuizione tra le parti.
Difatti, in ossequio all'orientamento ormai consolidato in sede di legittimità, e recentemente ribadito dalla Suprema Corte, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né
l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca in ossequio al disposto dell'art. 7 co 2 del CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle condizioni ai sensi del successivo comma 3, dovendo infatti ritenersi la pattuizione anatocistica con pari periodicità tendenzialmente peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali “così rendendo necessario che il correntista esprima il proprio consenso all'anatocismo con pari periodicità” (da ultimo, Cass. n.
27460 del 14 ottobre 2025; vd. anche Cass. n. 23852/2020; Cass. n. 29240/2020; Cass. n.
9140/2020; Cass. n. 7105/2020; Cass. n. 23489/2021; Cass. n. 19396/2023; Cass. n.
35210/2023).
Nel caso di specie, come espressamente dichiarato dalla banca opposta (si vedano pagg. 10-
11 della costituzione, ove si legge: “In ogni caso la AN, in conformità a quanto previsto delibera
CICR 09.02.2000, successivamente al 30.06.2000 ha provveduto a pubblicare la relativa comunicazione in GU dandone notizia anche mediante espressa comunicazione inserita negli estratti conto del 30.06.2000 indi puntualmente applicando la medesima ha operato la capitalizzazione degli interessi a condizione di reciprocità e pertanto dal 01.07.2000 deve essere ritenuta lecita la capitalizzazione trimestrale applicata a condizione di reciprocità”), alcun “adeguamento” pattizio del contratto è stato posto in essere, essendo avvenuto un mero adeguamento di fatto.
Per modo che gli interessi a debito del correntista andranno calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, per l'intero corso di durata del rapporto.
In quanto sopra chiarito, resta assorbito quanto preteso dalla convenuta, sulla scorta di due isolati precedenti della Corte di Cassazione (Cass. n. 5054/2024 e n. 5064/2024), che si ritiene di non condividere in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale citato;
e si noti che, successivamente ai due precedenti giurisprudenziali citati dalla banca, sono pagina 12 di 22 intervenute ben tre pronunce della Cassazione (cfr. Cass. n. 28215/2024; Cass. n.
13669/2025; Cass. n. 7377/2025), che, al fine di ritenere legittima la pari periodicità di capitalizzazione, introdotta dalla Delibera CICR 9/02/00, hanno confermato la necessità di una “ri-contrattualizzazione” scritta della clausola anatocistica.
2.3.3 Nel contratto in questione risulta altresì del tutto indeterminato quanto stabilito in relazione alle commissioni di massimo scoperto (nella definizione della AN d'Italia la remunerazione per i costi supportati dall'intermediario in relazione all'obbligo di garantire la disponibilità pattuita), ciò determinando la nullità della relativa pattuizione contrattuale e non dovuto quanto preteso a tale titolo dall'opposta.
Infatti, il contenuto del contratto in atti, limitandosi a prevedere una commissione di massimo scoperto pari a 0,25% in aggiunta ad un tasso massimo a debito del 16,75%, non permette di quantificare in concreto la pretesa a tale titolo della banca. Detta clausola è pertanto nulla sotto il profilo della indeterminatezza del suo oggetto, avuto specifico riguardo sia al metodo sia alla periodicità di calcolo, in applicazione della previsione di cui agli artt. 1346 e 1418 co 2 c.c..
La clausola in questione, per essere valida, deve infatti rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, ciò che accade non solo quando sia prevista la relativa percentuale, ma anche qualora siano specificamente individuati la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito. Ove manchi qualsiasi indicazione specifica che consenta al correntista di individuare ex ante le modalità di conteggio della commissione – come avvenuto nel caso de quo, in difetto di qualsivoglia indicazione contenuta al riguardo nel testo contrattuale – la clausola che la prevede è affetta da nullità.
2.3.4 Con riguardo alla dedotta violazione della L. 108/96, anche in disparte la genericità della contestazione, nel merito, dai riscontri effettuati dall'ausiliario del giudice, è stato appurato che non sussiste alcuna violazione della normativa in questione, atteso che, pur considerato ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse, determinati i
TAEG delle singole operazioni, i tassi convenuti – sia “al momento della pattuizione degli pagina 13 di 22 interessi” (9.07.1998), sia “dell'integrazione contrattuale” (16.12.2009) e quelli successivamente applicati nel corso del rapporto –, risultano al di sotto del tasso soglia usura tempo per tempo vigente.
2.3.5 Venendo quindi all'accertamento del saldo debitorio relativo al conto corrente, sulla base della disposta CTU, sufficientemente argomentata e scevra da vizi logici di talché può essere posta a base della decisione, è accertato che, in applicazione dei tassi debitori entro i limiti contrattuali, al netto degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto, illegittimamente applicati, l'esatto ammontare del rapporto dare/avere relativo al contratto di conto corrente stipulato fra le parti alla chiusura del rapporto era pari ad euro
138.461,26.
Nella nota integrativa del consulente depositata in data 15.9.2024, il CTU ha chiarito la propria metodologia di calcolo, elaborando tre prospetti di calcolo;
fra essi, solo il primo, per le ragioni chiarite (cfr. punti 2.2.1 e 2.2.2 della presente motivazione), può essere posto a fondamento della decisione (precisando che in ciò restano assorbite tutte le ulteriori doglianze delle parti).
2.4.1 Venendo al rapporto di finanziamento e, preliminarmente, alla eccezione relativa alla nullità del mutuo in quanto concretizzante un finanziamento di scopo, ovvero per difetto di causa per mancata effettiva traditio delle somme, la stessa è da ritenersi infondata.
Difatti, non è stato contestato che le somme mutuate siano state accreditate sul conto corrente, accredito equivalente alla traditio prevista dall'art. 1813 c.c.; l'utilizzo, poi, da parte del mutuatario, della somma per estinguere precedenti passività (anche asseritamente illegittime) non esclude l'avvenuta consegna e, anzi, dimostra l'esistenza di una causa concreta del negozio;
il mutuo dunque non costituiva un mutuo di scopo, perché nessuna disposizione imponeva una specifica destinazione del finanziamento.
2.4.2 L'eccezione inerente l'applicazione di interessi anatocistici, per effetto dell'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese, è infondata.
Come ormai ampiamente chiarito in giurisprudenza, il citato metodo di ammortamento – in cui, come noto, la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce – non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, pagina 14 di 22 poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
In altri termini, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Quindi, se le clausole contrattuali prevedono, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso oppure variabile) sul solo residuo debito capitale, ovvero sul capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate scadute, la clausola deve ritenersi valida ai sensi dell'art. 1283 c.c., non verificandosi alcun fenomeno anatocistico. E deve altresì escludersi che si profili una indeterminabilità nella prestazione dovuta dal mutuatario, posto che il criterio di calcolo consente di fare una chiara previsione delle prestazioni, risultando conforme all'art. 1346 c.c..
2.4.3 Quanto alla domanda di accertamento della presunta difformità dell' dichiarato in contratto rispetto al costo effettivo del credito – peraltro lamentata tardivamente dagli opponenti solo in sede di memoria ex art. 183 co 6 n.2 – deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l'indicazione dell' appare correttamente formulata sia all'art. 5 del contratto, che nel relativo documento di sintesi.
Può comunque – ed inoltre – aggiungersi che, in tema di contratti bancari, l'indicazione dell' , anche se omessa o incompleta o non corretta, non influisce sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto, ma unicamente in termini di buonafede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza.
L'art. 116 co 3 del Testo Unico ANrio attribuisce al CICR il potere di individuare: - le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; - le disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
- i criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto pagina 15 di 22 economico dei rapporti;
- l'individuazione degli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
Ebbene, in attuazione della suddetta norma, con delibera del 4.3.2003 (cfr. art. 9 in tema di informazione contrattuale) il CICR ha stabilito che: “
1. Al contratto deve essere unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla AN
d'Italia.
2. La AN d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'Italia medesima”. La AN d'Italia ha quindi disciplinato l dapprima all'interno delle proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza e delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Ciò che qui preme evidenziare è che la delibera CICR 4.3.2003 è espressione di poteri di normazione secondaria in materia di corretta informazione nell'ambito della pubblicità precontrattuale (discendenti come visto dall'art.116.3 TUB), che non sono riconducibili né all'art. 117 co 2 – il quale stabilisce che: “il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma” – né all'art. 117 co 8
TUB – il quale a sua volta prevede che: “La AN d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della AN d'Italia” (potere questo mai esercitato) –
La conseguenza (discendente dalla lettera della norma) è che alla mancata indicazione dell'ISC non può applicarsi né l'art. 117 co 4 né l'art. 117 co 7 del TUB, che riguardano la mancata indicazione del tasso debitore e che è insuscettibile di applicazione analogica all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente. pagina 16 di 22 E' diversa la prospettiva nei contratti di credito al consumo, ove, per l'esigenza di assicurare piena tutela al contraente più debole, viene esplicitamente stabilito che il tasso annuo effettivo globale costituisca elemento essenziale del contratto (art. 124 TUB) e che la sua erronea indicazione determini la nullità (si badi) dei soli costi non considerati nel calcolo di tale indicatore, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso.
Tuttavia, in assenza di tale espressa previsione, non essendo l'ISC un tasso contrattuale, ma semplicemente un indice funzionale alla trasparenza ed alla lettura delle condizioni contrattuali, deve ritenersi che la sua erronea indicazione non possa determinare alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e sul tasso di interesse effettivamente pattuito, ciò non determinando alcuna nullità del tasso pattuito (peraltro esclusa, per quanto sopra evidenziatosi, anche dall'art. 125 bis in materia di TAEG nel
“credito al consumo”).
Deve in conclusione ritenersi che: “l'erronea indicazione dell' pubblicizzato… pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117 co 6 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR. Di conseguenza la violazione di tale obbligo di trasparenza, nei termini dell'erronea indicazione dell' , non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta” (cfr. Tribunale di Milano sez. 26/10/2017, n.10832, est. Tombesi;
nonché Tribunale Milano, Sez. VI, dott. Stefani (5023/2018, 7.5.2018); Tribunale di
Bologna, Sez. III, dott.ssa Arceri, 28011/2017 19.9.2017; 1722/2016 del 28.6.2016;
Tribunale Catania, Sez. IV, ord 17.3.2018, dott. ; Tribunale di Ferrara, sent. Per_2
810/2017 dell'8.8.207, dott.ssa Tribunale di Roma, ord. 19.4.2017 dott Russo;
Per_3
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord.
5.10.2017 dott.ssa Sabatino;
Tribunale di
Cagliari 2724/2014, dott. Andrea Bernardino).
L'eccezione è pertanto infondata. pagina 17 di 22 2.4.4 L'ulteriore questione da affrontare attiene alla eccepita usurarietà ab origine del contratto di finanziamento.
In merito, occorre osservare che e hanno stipulato in Parte_1 Controparte_4
data 30.11.2007 un contratto di finanziamento avene ad oggetto l'erogazione della somma di Euro 70.000,00, successivamente rinegoziato in data 21.12.2009 (docc.
4-5 allegati al ricorso monitorio, riprodotti in fascicolo convenuta).
La verifica del tasso corrispettivo (determinato nel 6,170% - cfr. art. 5 e documento di sintesi del contratto di finanziamento) conduce ad un esito negativo rispetto al dedotto superamento del tasso soglia;
lo stesso, infatti, si pone al di sotto del tasso-soglia vigente al momento della stipulazione, pari al 9,945% per la categoria di riferimento (anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre i 5.000 Euro).
L'eccezione risulta pertanto infondata.
Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa alla usura soggettiva che, peraltro priva delle necessarie allegazioni in fatto, è rimasta in giudizio del tutto indimostrata.
2.4.5 La doglianza relativa alla usura sopravvenuta del mutuo deve essere superata alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 24675/2017) il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non configura l'illecito disciplinato dalla normativa sull'usura: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d'usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”, potendo qui richiamarsi per relationem quanto argomentato dalla Corte ai punti 3.4, 3.4.1 e 3.4.2 della citata sentenza.
pagina 18 di 22 2.4.6 Venendo alla quantificazione del dovuto relativamente al rapporto di finanziamento, considerato il rigetto integrale delle eccezioni proposte dagli opponenti, ed in assenza dell'allegazione di fatti modificativi e/o estintivi dell'altrui pretesa, deve darsi conto che sin dalla fase monitoria la ricorrente aveva adeguatamente fornito prova del credito, mediante la produzione del contratto di finanziamento (con allegato piano di ammortamento) e della relativa rinegoziazione, e dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. .
Gli opponenti devono, pertanto, essere condannati al pagamento in solido della somma – rimasta non contestata – di euro 24.967,99 quale quota capitale per rate scadute e impagate, oltre agli interessi di mora maturati al 30.9.2015, pari ad euro 6.916,36, oltre interessi di mora successivi.
2.5 L'eccezione di nullità delle fideiussioni, sollevata in via oltremodo tardiva dagli opponenti (dapprima, “laconicamente”, nelle memorie ex art. 183 co 6 n.2 e, poi, nella comparsa conclusionale), deve essere superata alla luce della sua genericità, posto che non viene in alcun modo allegata e dimostrata l'essenzialità delle clausole asseritamente nulle (ed invero neppure individuate) nel congegno dei contratti di garanzia in atti (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 41994 del 30.12.21).
2.6 Gli opponenti, infine, hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire e la titolarità sostanziale dei diritti sottesi al decreto ingiuntivo opposto in capo a Controparte_5
intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito.
L'eccezione, ancorché tardiva rispetto alla prima difesa utile successiva alla costituzione della cessionaria (la costituzione della cessionaria è avvenuta il 24.7.2018, e l'eccezione è stata formulata solo con le note del 2.2.2022), appare priva di pregio.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in materia di cessione dei crediti in blocco, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (in questo senso, da ultimo,
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 4277 del 10.02.2023; nonché, precedenti, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 15884 del 13.06.2019; e Cass. civ., sez. I, sentenza n. 31188 del 29.12.2017). pagina 19 di 22 all'atto della costituzione nel presente procedimento (peraltro a ministero del CP_5
medesimo difensore di ), produce l'avviso di cessione (avvenuta in data 20 Controparte_4
aprile 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5.5.2018, ove si delimita il perimetro dei crediti inclusi nell'operazione e di quelli esclusi (si veda doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
A voler ulteriormente sgomberare il campo da qualsivoglia dubbio, la convenuta opposta ha implicitamente confermato che i crediti derivanti dai rapporti dedotti in monitorio sono stati effettivamente ceduti alla aderendo alla richiesta della propria estromissione CP_5
dal giudizio dalla stessa formulata (si vedano note del 5.8.2020).
In ordine poi all'istanza di estromissione, è sufficiente qui richiamare il disposto dell'art. 111 co 3 c.p.c., in base al quale l'alienante può essere estromesso dal processo se le altre parti vi consentono e prendere atto che, nel presente giudizio gli opponenti non hanno – evidentemente – acconsentito all'estromissione della cedente per Controparte_4
modo che il processo prosegue tra le parti originarie;
da ciò consegue l'idoneità della presente sentenza a produrre effetti, ex artt.111 cpc e 2909 c.c., tra le originarie parti del processo.
***
In ragione di quanto sopra ritenuto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. La società in persona del socio amministratore e Parte_1
legale rappresentante pro tempore, , , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
anche nella loro qualità di eredi di VA NT, devono Controparte_3
essere condannati al pagamento, in solido, in favore della società intervenuta, della somma di Euro 138.461,26 oltre interessi di mora al tasso convenzionale, maturati dall'1.10.2015, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio;
devono altresì essere condannati al pagamento, in solido, della somma di Euro 24.967,99 quale quota capitale per rate scadute e impagate, oltre agli interessi di mora maturati al 30.9.2015, pari ad euro
6.916,36, oltre interessi di mora successivi, per il mancato rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento dedotto in giudizio.
pagina 20 di 22 Ai fini della regolamentazione delle spese, deve essere osservato che è Controparte_5
intervenuta nel processo in fase istruttoria avanzata, dopo la scadenza delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., tramite il medesimo procuratore della banca opposta cedente e che tutti gli atti difensivi successivi nell'interesse della creditrice sono stati depositati, unitariamente, sia nell'interesse di , che in quello di . Ciò porta ad escludere che Controparte_4 CP_5
gli opponenti debbano rifondere anche all'interventrice volontaria le spese processuali.
Ciò posto, in ragione dell'esito del giudizio, che ha visto una parziale soccombenza della convenuta rispetto alla originaria pretesa, le spese devono essere compensate in ragione di
1/3; la rimanente parte deve essere posta a carico degli opponenti soccombenti e va liquidata – tenendo conto della indicata compensazione ed applicando i parametri medi delle cause di valore ricompreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00 – in Euro 9.402,00, oltre spese generali ed accessori. Gli opponenti devono pertanto essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che vengono liquidate in Euro Controparte_4
9.402,00 oltre spese generali ed accessori.
Le spese di consulenza liquidate come da separato decreto vanno poste a carico di entrambe le parti, in ragione ciascuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della opposizione, accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente c/c n. 01864/0000/38293189 stipulato dalla società opponente in data
9.7.1998, nei limiti stabiliti in narrativa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto, condanna , Parte_1 Parte_1 CP_1
, , , anche nella loro qualità di eredi
[...] CP_2 Controparte_3
di VA NT, al pagamento, in solido, i garanti nei limiti delle garanzie prestate, in favore di della somma di Euro 138.461,26 oltre interessi di Controparte_4
mora al tasso convenzionale, maturati dall'1.10.2015, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente c/c n. 01864/0000/38293189 stipulato dalla società opponente in data
9.7.1998; pagina 21 di 22 condanna , , Parte_1 Parte_1 CP_1
, anche nella loro qualità di eredi di CP_2 Controparte_3
, al pagamento, in solido, i garanti nei limiti delle garanzie prestate, in favore Controparte_3
di della somma di Euro 24.967,99 quale quota capitale per Controparte_4
rate scadute e impagate, oltre agli interessi di mora maturati al 30.9.2015, pari ad euro
6.916,36, oltre interessi di mora successivi, per il mancato rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento n. 60007899 concesso in data 30.11.2007 alla società
[...]
Parte_1
rigetta tutte le altre domande;
condanna , , Parte_1 Parte_1 CP_1
, alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_2 Controparte_3
da che liquida in Euro 9.402,00, oltre spese generali ed Controparte_4
accessori; pone le spese di consulenza a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Cagliari, 12/11/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
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