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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/12/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. MA TO delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 817/2025, ex artt. 84 e
170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto 483/2023 emesso in data 30.12.2024, nell'ambito del procedimento penale identificato al n. 471/2022 SIGE, pendente innanzi la Corte di Appello di Bari-I Sezione Penale, instauratosi nell'interesse della contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 così come integrato con provvedimento del 28.04.2025, trasmesso via mail in data
[...]
08.05.2025, di liquidazione degli onorari in favore di (C.F.: Controparte_3 C.F._1
, designato quale c.t.u. nel procedimento sopra indicato, con ordinanza del 12.04.2023; col
[...] decreto opposto pronunciato dalla Corte di Appello I sezione penale era stata liquidata al predetto dr. la somma complessiva di € 2558,16 per onorari per l'attività svolta;
CP_3 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che
✓ Con provvedimento del 12.04.2023, depositato in Cancelleria in data 31.07.2023 e trasmesso via pec in data 18.08.2023 il medesimo veniva nominato perito relativamente al procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari – I Sez. Penale, identificato al n. 471/22 SIGE, ricevendo all'uopo formale incarico;
✓ l'incarico veniva correttamente svolto e la perizia, con nota pec del 28.11.2023, veniva depositata in cancelleria, corredata da allegati;
✓ in data del 14.12.2023 provvedeva a richiedere la liquidazione del compenso maturato per l'opera professionale dallo stesso svolta con illustrazione dell'attività posta in essere consistente nell'analisi della documentazione, nella risposta ai quesiti, alle osservazioni e nella redazione delle conclusioni;
precisava, altresì, di aver presentato una relazione composta di n.
31 pagine e n. 12 allegati, a riprova del perfetto adempimento all'incarico ricevuto;
✓ ai fini del calcolo dell'onorario a percentuale, ex art. 2 D.P.R. del 27 luglio 1988 n.352, il medesimo, pur individuando quale dal valore del credito evidenziato nell'Ordinanza di nomina e risultante dagli atti del giudizio, pari ad € 3.150.000,00, evidenziato come elemento obiettivo risultante dagli atti di causa, riduceva e riconduceva tale valore nell'importo massimo di €
516.456,90, basando su di esso il calcolo dei propri onorari, nei seguenti termini: Onorario minimo: € 5.116,32: onorario medio: € 7.686,33; onorario massimo:€ 10.256,34; il tutto oltre contributo previdenziale 4% e IVA al 22%, al netto della ritenuta d'acconto del 20%;
pagina 1 di 5 ✓ con comunicazione di cancelleria trasmessa via mail in data 25.02.2025, ricevuta in pari data, la Corte di Appello di Bari notificava il decreto di liquidazione con il quale veniva liquidato “…in favore del perito, dott. per onorari la somma di € 2.558,16 oltre Iva ed altri Controparte_3 accessori come per legge”;
✓ con successiva mail del 03.04.2025, inviata alla cancelleria della Corte di Appello di Bari, I Sez.
Penale, l'istante rappresentava che nel decreto di liquidazione non era stato specificato che la liquidazione era da porsi posta a carico dell'ER e altresì che l'art.3 DM 30.05.2002
(applicato dalla Corte ai fini della liquidazione) era da ritenersi inconferente con l'elaborato peritale depositato, cui era da applicarsi invece l'art. 2 del medesimo DM, di tal che non era da applicarsi l'ulteriore riduzione del 50%;
✓ in riscontro alla suddetta istanza la Corte di Appello di Bari, con comunicazione di cancelleria trasmessa via mail in data 08.05.2025, notificava al medesimo il decreto di liquidazione opportunamente integrato della specificazione che l'onorario fosse da porsi a carico dell'ER, mentre la richiesta di non applicazione dell'art. 3 DM 30.05.2002 non veniva accolta, dovendo costituire motivo di specifica impugnazione.
Avverso il decreto di liquidazione, ritenuto ingiusto, illegittimo ed errato in fatto e in diritto il ricorrente ha dunque proposto opposizione per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 3, D.M. 30.05.2002, quale criterio di liquidazione degli onorari di perito;
Ha evidenziato, infatti il ricorrente che l'art. 3 del D.M. 30 maggio 2002 si applica specificamente alle valutazioni di patrimoni in senso stretto, mentre l'art. 2 concerne le perizie contabili e di verifica dei rapporti economici tra le parti.
Nel caso di specie oggetto dell'incarico era la verifica di usurarietà dei tassi e il calcolo del residuo credito, non una valutazione patrimoniale in senso stretto.
Tale materia non rientrerebbe tra quelle elencate nel detto articolo 3, vertendo, al contrario, in materia bancaria, in quanto relativa all'accertamento contabile dei rapporti bancari, come confermato dalla natura tecnica dei quesiti posti dalla Corte, riportati nell'elaborato peritale finale1 Ha chiesto pertanto di:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento della suesposta opposizione
e in riforma del Decreto di liquidazione del 30.12.2024 e della successiva integrazione del
28.04.2025, entrambe a firma dell'Ill.mo Presidente Dott. Francesco Mattiace, emesso dalla Corte di Appello di Bari-I Sezione Penale, del procedimento penale identificato al n. 471/2022 SIGE, comunicato a mezzo mail in data 08.05.2025:
A) rideterminare il compenso del perito, liquidandolo nella misura di € 5.116,32, come indicata dallo stesso perito nell'istanza di liquidazione del 14.12.2023, allegata sub 3) al presente ricorso, oltre oneri di legge, all'uopo non applicando alcuna decurtazione;
B) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”
(C.F. e P.IVA: ) e l' Controparte_5 P.IVA_1 Controparte_6
(in sigla (C.F.: ), e il ritualmente citati non si
[...] CP_7 P.IVA_2 Controparte_8 sono costituite.
Il PG ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.11.2025 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto.
Come evidenziato e documentato dall'istante, l'indagine peritale ha riguardato la verifica di usurarietà e il calcolo del residuo credito che non costituiscono affatto valutazione patrimoniale ma accertamento contabile dei rapporti bancari,
Nella specie, l'art. 3 del D.M. 30.05.2002, comportante la decurtazione della metà dell'importo originariamente individuato, non è applicabile alla fattispecie in quanto testualmente dispone che: “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in
1.1) includa nel TEG contrattuale: a)eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari;
b) la commissione/penale di risoluzione per inadempimento (connessa cioè all'omesso pagamento delle rate di mutuo); c) le spese collegate all'erogazione del mutuo (quali: spese per polizze assicurative e per perizie tecniche); 1.2) escluda dal TEG contrattuale: a) le spese per imposte e tasse;
b) la commissione di estinzione anticipata;
2) determini, tenuto conto della specifica tipologia contrattuale in oggetto, la misura del TSU (tasso soglia usura) ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996 e del decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente al momento della conclusione del contratto, separatamente per: 2.1) gli interessi corrispettivi, applicando: la formula "TEGM aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali";
2.2) gli interessi moratori, applicando: la formula "TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori: il tutto aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali";
3) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, determini il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti al momento della notifica del precetto (nonché, se richiesto, all'attualità) in uno dei modi seguenti:
3.1) in caso di non eccedenza del tasso soglia relativo a entrambi i tipi di interessi, applicando le condizioni contrattuali pattuite tra le parti;
3.2) in caso di eccedenza degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso soglia, escludendo qualsivoglia interesse;
3.3) in caso di eccedenza dei soli interessi di mora rispetto al corrispondente tasso soglia, applicando al capitale concesso a mutuo il saggio convenzionale degli interessi corrispettivi (sia sulle rate scadute fino alla data di risoluzione, sia sul capitale residuo, mediante attualizzazione al momento della risoluzione), in luogo di quello degli interessi moratori.
4) accerti se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quello semplice art. 821, comma 3, c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto”. pagina 3 di 5 genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà”.
L'art. 3 del D.M. 30 maggio 2002 si applica quindi specificamente alle valutazioni di patrimoni in senso stretto, mentre l'art. 2 concerne le perizie contabili e di verifica dei rapporti economici tra le parti.
Nel caso di specie oggetto dell'accertamento richiesto dalla Corte al dr. era una verifica di CP_3 usurarietà dei tassi e il calcolo del residuo credito, non una valutazione patrimoniale in senso stretto e pertanto non rientrava tra le materie elencate nell'articolo 3, vertendo, al contrario, in materia bancaria.
E infatti la Suprema Corte di Cassazione – cfr. fra tutte Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2456 del 02/02/2025 (Rv.
673897 - 01) – ha avuto modo di affermare in più occasioni che “La consulenza tecnica in materia di usurarietà del tasso d'interesse applicato al contratto di mutuo ha natura contabile, ragione per cui l'onorario dell'ausiliare del Pubblico ministero deve essere determinato in base al criterio della liquidazione degli onorari a percentuale e scaglioni, previsto dall'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 20 maggio 2002, secondo cui “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni “
La liquidazione oggetto del provvedimento qui opposto va quindi emendata nei termini di cui al dispositivo.
Stante la mancata costituzione delle parti resistenti ritiene sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Presidente delegato, dichiara la contumacia della dell'“ Parte_1 Controparte_6
(in sigla Anbsc), e del
[...] Controparte_8 accoglie l'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione decreto 483/2023 emesso in data
30.12.2024, nell'ambito del procedimento penale identificato al n. 471/2022 SIGE, pendente innanzi la Corte di Appello di Bari-I Sezione Penale, per l'attività di CTU espletata nel procedimento, liquida in favore del dr. la somma complessiva di € 5.116,32 per onorario da porsi a carico Controparte_3 dell'ER.
Spese compensate
Così deciso in Bari, 18.11.2025
Il Presidente delegato
MA TO
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Letti gli atti di causa e visionata la documentazione acquisita, determini il perito l'effettivo residuo credito vantato dalla
, tenuto conto delle rate di mutuo già corrisposte dal ovvero dall'Amministrazione Controparte_4 CP_1 Giudiziaria, in riferimento ai seguenti mutui fondiari:
-finanziamento concesso dalla in data 11/07/2011, pari ad euro 2.650.000,00, in favore della società Parte_1 con iscrizione di ipoteca sui beni sia della società sia di terzo datore di CP_1 CP_1 Controparte_2 ipoteca;
- finanziamento concesso in data 28/12/2011 dalla in favore di Parte_1 Controparte_2 dell'ammontare di euro 500.000,00 con iscrizione di ipoteca sui beni riferibili al Nel calcolo del credito residuo CP_1 tenga conto del disposto di cui al D.Lgs. 159/2011, art.52, comma 2 bis: “Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico [RENDISTATO] determini comunque: 1) determini il TEG contrattuale mediante le modalità di computo stabilite dalle "Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, e in ogni caso: pagina 2 di 5
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. MA TO delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 817/2025, ex artt. 84 e
170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto 483/2023 emesso in data 30.12.2024, nell'ambito del procedimento penale identificato al n. 471/2022 SIGE, pendente innanzi la Corte di Appello di Bari-I Sezione Penale, instauratosi nell'interesse della contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 così come integrato con provvedimento del 28.04.2025, trasmesso via mail in data
[...]
08.05.2025, di liquidazione degli onorari in favore di (C.F.: Controparte_3 C.F._1
, designato quale c.t.u. nel procedimento sopra indicato, con ordinanza del 12.04.2023; col
[...] decreto opposto pronunciato dalla Corte di Appello I sezione penale era stata liquidata al predetto dr. la somma complessiva di € 2558,16 per onorari per l'attività svolta;
CP_3 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che
✓ Con provvedimento del 12.04.2023, depositato in Cancelleria in data 31.07.2023 e trasmesso via pec in data 18.08.2023 il medesimo veniva nominato perito relativamente al procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari – I Sez. Penale, identificato al n. 471/22 SIGE, ricevendo all'uopo formale incarico;
✓ l'incarico veniva correttamente svolto e la perizia, con nota pec del 28.11.2023, veniva depositata in cancelleria, corredata da allegati;
✓ in data del 14.12.2023 provvedeva a richiedere la liquidazione del compenso maturato per l'opera professionale dallo stesso svolta con illustrazione dell'attività posta in essere consistente nell'analisi della documentazione, nella risposta ai quesiti, alle osservazioni e nella redazione delle conclusioni;
precisava, altresì, di aver presentato una relazione composta di n.
31 pagine e n. 12 allegati, a riprova del perfetto adempimento all'incarico ricevuto;
✓ ai fini del calcolo dell'onorario a percentuale, ex art. 2 D.P.R. del 27 luglio 1988 n.352, il medesimo, pur individuando quale dal valore del credito evidenziato nell'Ordinanza di nomina e risultante dagli atti del giudizio, pari ad € 3.150.000,00, evidenziato come elemento obiettivo risultante dagli atti di causa, riduceva e riconduceva tale valore nell'importo massimo di €
516.456,90, basando su di esso il calcolo dei propri onorari, nei seguenti termini: Onorario minimo: € 5.116,32: onorario medio: € 7.686,33; onorario massimo:€ 10.256,34; il tutto oltre contributo previdenziale 4% e IVA al 22%, al netto della ritenuta d'acconto del 20%;
pagina 1 di 5 ✓ con comunicazione di cancelleria trasmessa via mail in data 25.02.2025, ricevuta in pari data, la Corte di Appello di Bari notificava il decreto di liquidazione con il quale veniva liquidato “…in favore del perito, dott. per onorari la somma di € 2.558,16 oltre Iva ed altri Controparte_3 accessori come per legge”;
✓ con successiva mail del 03.04.2025, inviata alla cancelleria della Corte di Appello di Bari, I Sez.
Penale, l'istante rappresentava che nel decreto di liquidazione non era stato specificato che la liquidazione era da porsi posta a carico dell'ER e altresì che l'art.3 DM 30.05.2002
(applicato dalla Corte ai fini della liquidazione) era da ritenersi inconferente con l'elaborato peritale depositato, cui era da applicarsi invece l'art. 2 del medesimo DM, di tal che non era da applicarsi l'ulteriore riduzione del 50%;
✓ in riscontro alla suddetta istanza la Corte di Appello di Bari, con comunicazione di cancelleria trasmessa via mail in data 08.05.2025, notificava al medesimo il decreto di liquidazione opportunamente integrato della specificazione che l'onorario fosse da porsi a carico dell'ER, mentre la richiesta di non applicazione dell'art. 3 DM 30.05.2002 non veniva accolta, dovendo costituire motivo di specifica impugnazione.
Avverso il decreto di liquidazione, ritenuto ingiusto, illegittimo ed errato in fatto e in diritto il ricorrente ha dunque proposto opposizione per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 3, D.M. 30.05.2002, quale criterio di liquidazione degli onorari di perito;
Ha evidenziato, infatti il ricorrente che l'art. 3 del D.M. 30 maggio 2002 si applica specificamente alle valutazioni di patrimoni in senso stretto, mentre l'art. 2 concerne le perizie contabili e di verifica dei rapporti economici tra le parti.
Nel caso di specie oggetto dell'incarico era la verifica di usurarietà dei tassi e il calcolo del residuo credito, non una valutazione patrimoniale in senso stretto.
Tale materia non rientrerebbe tra quelle elencate nel detto articolo 3, vertendo, al contrario, in materia bancaria, in quanto relativa all'accertamento contabile dei rapporti bancari, come confermato dalla natura tecnica dei quesiti posti dalla Corte, riportati nell'elaborato peritale finale1 Ha chiesto pertanto di:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento della suesposta opposizione
e in riforma del Decreto di liquidazione del 30.12.2024 e della successiva integrazione del
28.04.2025, entrambe a firma dell'Ill.mo Presidente Dott. Francesco Mattiace, emesso dalla Corte di Appello di Bari-I Sezione Penale, del procedimento penale identificato al n. 471/2022 SIGE, comunicato a mezzo mail in data 08.05.2025:
A) rideterminare il compenso del perito, liquidandolo nella misura di € 5.116,32, come indicata dallo stesso perito nell'istanza di liquidazione del 14.12.2023, allegata sub 3) al presente ricorso, oltre oneri di legge, all'uopo non applicando alcuna decurtazione;
B) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”
(C.F. e P.IVA: ) e l' Controparte_5 P.IVA_1 Controparte_6
(in sigla (C.F.: ), e il ritualmente citati non si
[...] CP_7 P.IVA_2 Controparte_8 sono costituite.
Il PG ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.11.2025 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto.
Come evidenziato e documentato dall'istante, l'indagine peritale ha riguardato la verifica di usurarietà e il calcolo del residuo credito che non costituiscono affatto valutazione patrimoniale ma accertamento contabile dei rapporti bancari,
Nella specie, l'art. 3 del D.M. 30.05.2002, comportante la decurtazione della metà dell'importo originariamente individuato, non è applicabile alla fattispecie in quanto testualmente dispone che: “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in
1.1) includa nel TEG contrattuale: a)eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari;
b) la commissione/penale di risoluzione per inadempimento (connessa cioè all'omesso pagamento delle rate di mutuo); c) le spese collegate all'erogazione del mutuo (quali: spese per polizze assicurative e per perizie tecniche); 1.2) escluda dal TEG contrattuale: a) le spese per imposte e tasse;
b) la commissione di estinzione anticipata;
2) determini, tenuto conto della specifica tipologia contrattuale in oggetto, la misura del TSU (tasso soglia usura) ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996 e del decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente al momento della conclusione del contratto, separatamente per: 2.1) gli interessi corrispettivi, applicando: la formula "TEGM aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali";
2.2) gli interessi moratori, applicando: la formula "TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori: il tutto aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali";
3) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, determini il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti al momento della notifica del precetto (nonché, se richiesto, all'attualità) in uno dei modi seguenti:
3.1) in caso di non eccedenza del tasso soglia relativo a entrambi i tipi di interessi, applicando le condizioni contrattuali pattuite tra le parti;
3.2) in caso di eccedenza degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso soglia, escludendo qualsivoglia interesse;
3.3) in caso di eccedenza dei soli interessi di mora rispetto al corrispondente tasso soglia, applicando al capitale concesso a mutuo il saggio convenzionale degli interessi corrispettivi (sia sulle rate scadute fino alla data di risoluzione, sia sul capitale residuo, mediante attualizzazione al momento della risoluzione), in luogo di quello degli interessi moratori.
4) accerti se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quello semplice art. 821, comma 3, c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto”. pagina 3 di 5 genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà”.
L'art. 3 del D.M. 30 maggio 2002 si applica quindi specificamente alle valutazioni di patrimoni in senso stretto, mentre l'art. 2 concerne le perizie contabili e di verifica dei rapporti economici tra le parti.
Nel caso di specie oggetto dell'accertamento richiesto dalla Corte al dr. era una verifica di CP_3 usurarietà dei tassi e il calcolo del residuo credito, non una valutazione patrimoniale in senso stretto e pertanto non rientrava tra le materie elencate nell'articolo 3, vertendo, al contrario, in materia bancaria.
E infatti la Suprema Corte di Cassazione – cfr. fra tutte Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2456 del 02/02/2025 (Rv.
673897 - 01) – ha avuto modo di affermare in più occasioni che “La consulenza tecnica in materia di usurarietà del tasso d'interesse applicato al contratto di mutuo ha natura contabile, ragione per cui l'onorario dell'ausiliare del Pubblico ministero deve essere determinato in base al criterio della liquidazione degli onorari a percentuale e scaglioni, previsto dall'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 20 maggio 2002, secondo cui “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni “
La liquidazione oggetto del provvedimento qui opposto va quindi emendata nei termini di cui al dispositivo.
Stante la mancata costituzione delle parti resistenti ritiene sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Presidente delegato, dichiara la contumacia della dell'“ Parte_1 Controparte_6
(in sigla Anbsc), e del
[...] Controparte_8 accoglie l'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione decreto 483/2023 emesso in data
30.12.2024, nell'ambito del procedimento penale identificato al n. 471/2022 SIGE, pendente innanzi la Corte di Appello di Bari-I Sezione Penale, per l'attività di CTU espletata nel procedimento, liquida in favore del dr. la somma complessiva di € 5.116,32 per onorario da porsi a carico Controparte_3 dell'ER.
Spese compensate
Così deciso in Bari, 18.11.2025
Il Presidente delegato
MA TO
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Letti gli atti di causa e visionata la documentazione acquisita, determini il perito l'effettivo residuo credito vantato dalla
, tenuto conto delle rate di mutuo già corrisposte dal ovvero dall'Amministrazione Controparte_4 CP_1 Giudiziaria, in riferimento ai seguenti mutui fondiari:
-finanziamento concesso dalla in data 11/07/2011, pari ad euro 2.650.000,00, in favore della società Parte_1 con iscrizione di ipoteca sui beni sia della società sia di terzo datore di CP_1 CP_1 Controparte_2 ipoteca;
- finanziamento concesso in data 28/12/2011 dalla in favore di Parte_1 Controparte_2 dell'ammontare di euro 500.000,00 con iscrizione di ipoteca sui beni riferibili al Nel calcolo del credito residuo CP_1 tenga conto del disposto di cui al D.Lgs. 159/2011, art.52, comma 2 bis: “Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico [RENDISTATO] determini comunque: 1) determini il TEG contrattuale mediante le modalità di computo stabilite dalle "Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, e in ogni caso: pagina 2 di 5