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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2024, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7257/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7257/2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Beraldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, via Sabbatini n. 13, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e, per essa, la sua procuratrice, (c.f. ), in persona del suo legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Gazzetti, in Modena, Corso Canalgrande n. 16, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_2
- Email_3 Email_4
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.01.2024. Per parte convenuta opposta: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.01.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la sig.ra nella Parte_1 sua asserita veste di fideiussore del sig. debitore principale, proponeva formale Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2698/2020 (R.G. n. 5002/2020) emesso, dall'intestato Tribunale, in data 23.09.2020, su ricorso di per l'importo, in linea capitale, di euro Controparte_3
127.546,33, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 100369, acceso in data 17.11.2004 presso la filiale di San Felice sul Panaro (MO) dell'allora Controparte_4
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva: i) la nullità totale e/o parziale della fideiussione omnibus, prestata in data 9.02.2001, per violazione dell'art. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990 (cfr. articoli 1, commi 2 e 3, e 7 del contratto sottoscritto); ii) la conseguente decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957 c.c.; iii) la carenza di prova scritta del credito azionato per inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB a comprovare la spettanza delle somme ingiunte in pagamento;
iv) la nullità delle CSM applicate al rapporto di conto corrente dedotto in quanto del tutto prive di una giustificazione causale;
v) in ogni caso, la liberazione della sig.ra ai sensi dell'art. 1956 c.c. per aver, la Banca, in Parte_1 palese violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, concesso, in data 17.11.2004, al IG. Pt_2 un ulteriore finanziamento, consistente nell'apertura del rapporto di conto corrente affidato n. 100369, di cui al ricorso monitorio, a fronte di un'esposizione debitoria, del medesimo, risalente già al 2001. In definitiva, dunque, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere, la richiesta di pagamento avversaria, illegittima e non fondata per i motivi illustrati, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.2 – Costituitasi in giudizio, a mezzo della sua procuratrice contestava CP_2 Controparte_1 gli assunti avversari, insistendo per il rigetto dell'opposizione ex adverso promossa e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite. In particolare, parte convenuta replicava agli assunti avversari, evidenziando, da un lato, l'assenza di profili di invalidità quanto alla garanzia rilasciata, per non aver, controparte, dato prova dell'intesa collusiva anticoncorrenziale “a monte” della stipulazione negoziale censurata, e, dall'altro lato, la qualificazione del contratto di fideiussione omnibus stipulato in termini di contratto autonomo di garanzia, con conseguente inoperatività del termine decadenziale prescritto dall'art. 1957 c.c.. Da ultimo, poi, la stessa, ribadiva l'idoneità della certificazione ex art. 50 TUB a comprovare il credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto nonché l'espressa pattuizione e regolamentazione, nel contratto di conto corrente prodotto agli atti, delle CSM applicate dalla CP_4
1.3 – In data 5.05.2021, il Giudice, precedente assegnatario del procedimento, negava la concessione della provvisoria esecutività, chiesta da parte convenuta opposta. In seguito, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa veniva rimessa in decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella relativa trattazione, senza espletamento di alcuna istruttoria, con concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 2 di 8 2.
L'opposizione è fondata nei termini appresso illustrati.
2.1 – Risulta, in primo luogo, provata la titolarità del credito in seno alla cessionaria, odierna convenuta,
per effetto della dichiarazione, rilasciata dalla cedente, Controparte_1 Organizzazione_1
(doc. 5), nella quale viene espressamente affermato che “la posizione intestata a
[...] Parte_2
(P.I./CF ), garantita dalla IG.ra , avente ad oggetto anche il rapporto di C.F._2 Parte_1
RAP. 000100369 con passaggio a sofferenza in data 17/02/2015, è stata Persona_1 oggetto di cessione di crediti pro soluto, come indicato con i riferimenti della G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017, da a società a responsabilità limitata, giusta procura Organizzazione_2 Controparte_1 rilasciata dal IG. ed autenticata dal Notaio Notaio in Roma, Rep. N. 56183, Racc. Controparte_5 Persona_2
28336”. Fermo restando che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo (e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni) e che va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., in ogni caso, la dichiarazione, sottoscritta dalla cedente, che attesti che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta un elemento documentale rilevante – al pari della disponibilità del titolo, fondante la pretesa creditoria – potenzialmente decisiva, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata, non avendo alcun interesse, la cedente, a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Cass. civ., 16.04.2021, n. 10200; nel merito, v. Trib. Napoli 26.7.2022 n. 7487; Trib. Patti 24.10.2022; Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401; Trib. Nuoro 15.12.2022 n. 630; Trib. Novara 18.1.2023; App. Milano 24.1.2023 n. 220; Trib. Firenze 1.3.2023 n. 612; Trib. Spoleto 11.7.2023, n. 532). Del resto, se è libera la forma del contratto di cessione, altrettanto libera deve dirsi, come detto, la possibilità di provarne l'esistenza, sicché appare ragionevole ritenere che la dichiarazione del cedente (configurabile alla stregua di una dichiarazione negoziale di un fatto) possa costituirne dimostrazione idonea. Tale approccio valorizza quanto affermato da Cass. n. 17944/2023 (conf. Cass. n. 5478/2024), secondo cui, al fine di pervenire alla prova della cessione, rilevano quegli accertamenti di fatto che facciano «effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione». Inoltre, vertendosi nell'ambito di un rapporto regolato in conto corrente, la produzione, da parte della cessionaria, odierna convenuta, degli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto medesimo ai fini dell'integrale dimostrazione del credito vantato (doc. 7), vale, ancor più, a corroborarne la relativa legittimazione sostanziale (cfr. in tale senso, Cass. civ., 29.02.2024, n. 5478). Ad ogni buon conto, preme, altresì, rilevare come nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017 (doc. 4 fasc. mon.), vi fosse una precisa enunciazione dei rapporti oggetto di trasferimento, identificabili, tra gli altri, in quelli discendenti dai “rapporti giuridici classificati in "sofferenza" alla data del 31 dicembre 2016”. Al riguardo, come affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una
pagina 3 di 8 specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per il titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data e alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della , il giudice di merito Org_3 ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.” (cfr. Cass. civ., 20.07.2023, n. 21821). Invero, nel caso di specie, il passaggio a “sofferenza” del rapporto di conto corrente, qui considerato, risale al 2015, come documentato dalla comunicazione di recesso e contestuale revoca degli affidamenti concessi, inviata a parte debitrice in data 31.03.2015 (doc. 8 fasc. mon.). In definitiva, dunque, deve dirsi provata la cessione del credito azionato.
2.2 – Diversamente, non provata è l'affermazione di parte opponente circa la ricorrenza, nella fattispecie in esame, di un presunto illecito anticoncorrenziale. Va premesso che il contratto per cui è causa (doc. 7 fasc. mon.) è da ritenersi sussumibile nella fattispecie delle fideiussioni, non potendo dirsi condivisibile l'assunto di parte convenuta in punto di qualificazione del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia. Infatti, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, rilevanza cruciale riveste la configurazione della relazione tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, tenendo conto della causa concreta del contratto (cfr., in tale senso, Cass. n.15108/2013). Nel caso che ci occupa, essa non può certo coincidere con quella propriamente indennitaria, caratterizzante il contratto autonomo di garanzia, di trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, quanto piuttosto con quella satisfattiva, propriamente fideiussoria, di adempimento della medesima obbligazione pecuniaria dovuta dal debitore principale. Nello specifico, il rapporto in esame è inquadrabile nell'ambito della fideiussione del tipo omnibus ossia di quella garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari che, per effetto della cd. clausola estensiva, impone al fideiussore (nel caso di specie, l'opponente) il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto o abbia da assumere verso il creditore (la convenuta), come risulta evidente dalla prima parte del contratto dell'1.02.2001, accluso agli atti (doc. 7 fasc. mon.), ove si pattuisce la garanzia entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c., fissato in lire 550.000.000,00. Rispetto a tale categoria di contratti, la ha condotto un'apposita istruttoria ai fini Org_3 dell'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui all'art. 2 della normativa antitrust, poste in atto dalle aziende di credito. Tale accertamento si è concluso con il provvedimento n. 55/2005 – qui richiamato - per il quale "Gli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)". Poiché il contratto "a valle", contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, non può ritenersi estraneo al fenomeno anticoncorrenziale ma è piuttosto, esso stesso, lo strumento attraverso il quale si estrinsecano e si attuano, sul piano fattuale, gli effetti dell'intesa, di cui ne riprende il contenuto e con cui, in concreto, viene alterato il gioco della concorrenza, realizzando una limitazione dei modelli negoziali offerti sul mercato dalle banche, allora qualora sia accertato che le clausole del contratto siano il frutto o, meglio, l'estrinsecazione di un'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990, può configurarsi il rimedio civilistico pagina 4 di 8 della "nullità speciale, posta - attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del TFUE e all'art. 2, comma 2 della L. 287 I 90 - a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'ordine pubblico economico;
dunque, nullità ulteriore a quella che il sistema già conosceva" (Sez. Un. Cass., Sent. 41994/2021).
2.2.1 - Ciò posto, parte opponente ha inteso avvalersi, ai fini istruttori, del solo provvedimento della n. 55/2005, evidenziando l'identità contenutistica tra le clausole sub. 1, commi 2 e 3, e 7 e Org_3 quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 del modello ABI 2003 già indagato dall'Autorità Garante, solamente perciò richiedendo declaratoria di nullità del contratto impugnato, o in subordine delle sole clausole ritenute illecite, per violazione della disciplina di difesa del mercato e della concorrenza. Nel caso di specie, si evidenzia che le pattuizioni contrattuali dedotte come anticoncorrenziali sono sì rinvenibili nella fideiussione stipulata dall'opponente, viste le previsioni in forza delle quali: i) il fideiussore viene obbligato a rimborsare la banca per le somme incassate in adempimento di obbligazioni garantite, se restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi (clausola cd. di "reviviscenza'), di cui all'art. 1, co. 2, del contratto, prodotto in atti;
ii) vi è dispensa, a favore del creditore, dall'osservanza dei termini dell'art. 1957 c.c. alla clausola sub. art. 7 del contratto sottoscritto;
iii) è prevista l'estensione della fideiussione a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide (clausola cd. di "sopravvivenza"), di cui all'art. 1, co. 3, della fideiussione impugnata. Tuttavia, tenuto conto del periodo di sottoscrizione del contratto fideiussorio in questione (1.02.2001), il provvedimento della n. 55/2005 citato non esplica, per esso, alcuna attitudine probatoria Org_3 sull'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, poiché tale efficacia è da intendersi limitata e circoscritta ai soli contratti conclusi nel medesimo periodo oggetto dell'istruttoria condotta, ossia dall'ottobre 2002 al maggio 2005 (così anche Trib. Mil. sez. spec. impresa del 19.01.2022). Il rilievo che la fideiussione, oggetto del presente giudizio, non può essere ricompresa nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza, all'epoca competente, valevole come prova c.d. privilegiata, determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand- alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge n. 287/ 1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché, specificamente, dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica. La necessità, per l'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della allegazione e prova - del tutto assenti nel caso di specie, anche circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole sopra richiamate - è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Giudice. Invero, l'opinione consolidata è che "il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust" (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme, anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 pagina 5 di 8 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019, n. 1970; Trib. Roma, 11 settembre 2019, n. 17243; Trib. Roma, 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921). Per quanto sopra illustrato, non potendosi avvalere dell'istruttoria della , su cui invero si è Org_3 interamente basato l'impianto probatorio attoreo, parte opponente avrebbe dovuto piuttosto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza, nel periodo di sottoscrizione della fideiussione contestata, sia di un'intesa anticoncorrenziale sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito, violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990. Una tale prova non avrebbe potuto essere offerta mediante l'ordine di esibizione ad oggetto dell'istanza attorea, atteso il suo contenuto palesemente generico ed esplorativo. Infatti, l'istanza di esibizione di documenti, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c., deve contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi, sicché essi si palesino utili a provare il fatto controverso: non pare allora ammissibile un'istanza di esibizione genericamente riferita ad ulteriore documentazione che dovrebbe assertivamente condurre alle prove auspicate dalla parte. L'ordine di esibizione deve dirigersi, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può tendere a scopi meramente esplorativi, id est a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva dell'attrice. Dunque, l'inadempimento dell'onus probandi di parte attrice in relazione all'asserito illecito anticoncorrenziale, determina la non accoglibilità della tutela demolitoria neppure di tipo parziale, richiesta in via subordinata. Invero, la domanda principale di caducazione dell'intero contratto, risulta non accoglibile anche in punto di diritto, in applicazione dei principi nomofilattici resi, a Sezioni Unite, dal Giudice di legittimità, dai quali questo Giudice non intende discostarsi. Deve, infatti, affermarsi che "I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. 287 del 1990 e 1 O 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c. c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Sent. 41994/2021). Sarebbe stato onere dell'attrice, quindi, allegare, prima, e provare, poi, che senza le clausole attinte da nullità relativa il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso. Invero, tali circostanze di fatto non sono state mai dedotte dall'opponente e, ancor meno, provate.
2.3 - Ferme le suesposte considerazioni, deve tuttavia osservarsi come meritevole di accoglimento nei limiti, di cui in prosieguo, sia invece l'ulteriore motivo di opposizione formulato, da parte opponente, in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, con il quale si è eccepita la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto, per non essere state oggetto di specifica trattativa le clausole onerose contenute nei moduli/formulari sottoscritti, attesa la sua qualità di consumatore. In quest'ottica, deve essere, dunque, scrutinata l'eccezione di nullità della clausola n. 7 della fideiussione azionata (recante espressa rinuncia ai diritti previsti dall'art. 1957 c.c.), in quanto vessatoria, imposta e non oggetto di doppia sottoscrizione. Al riguardo, preme rilevare che la giurisprudenza di legittimità non solo è pacifica nell'affermare che "La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per pagina 6 di 8 effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. ord. n. 21867 del 24/09/2013; n. 28943 del 04/12/2017), ma anche che "La clausola relativa a detta rinuncia rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose, per le quali l'art. 1341, secondo comma, c.c., esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente" (cfr. Cass. n. 9245 del 18/04/2007 e, in senso conforme, la giurisprudenza di merito, per tutte, vedi Tribunale Milano, n. 3797/2015). Conseguentemente, la deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 7 della fideiussione in atti, costituisce clausola nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata;
nullità, peraltro, rilevabile anche d'ufficio. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che la cessionaria convenuta - che, ne era onerata - non ha né allegato né provato la specifica contrattazione individuale della clausola censurata. Ne discende, dunque, la declaratoria di nullità parziale della fideiussione sottoscritta, con riferimento all'art. 7 cit. e, per l'effetto, la reviviscenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Tuttavia, la Banca non ha provato di aver rispettato tale termine: la chiusura del rapporto coincide con la data del recesso, avvenuto con comunicazione trasmessa al correntista in data 31.03.2015: non risulta che l'allora si sia attivata per promuovere le iniziative giudiziali - o anche Organizzazione_2 stragiudiziali diligentemente continuate - nei confronti del debitore principale ma neppure nei confronti del garante, trattandosi di obbligazione solidale. La sola iniziativa nei confronti del sig. e della sig.ra risulta essere Parte_2 Parte_1 stragiudiziale, ma comunque di molto successiva al termine semestrale (raccomandata del 29.11.2018: doc. 8 fascicolo monitorio). In difetto della prova, da parte della Banca, di essersi attivata, tempestivamente, nei confronti del debitore principale - e del fideiussore - attraverso la promozione di istanze stragiudiziali o giudiziali, nonché della diligente coltivazione delle istanze medesime nei termini di cui all'art. 1957 c.c., risalendo, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della garante, odierna opponente, dopo molti anni dalla scadenza dell'obbligazione, deve ritenersi, la stessa, liberata dal vincolo fideiussorio con riferimento al credito oggetto di ingiunzione e, al contempo, la decaduta dal diritto a far valere in giudizio il credito nei suoi CP_4 confronti. Restano assorbite le restanti eccezioni sollevate, inclusa quella riguardante la dedotta illegittimità delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto (CMS), relativamente alla quale si è ritenuto di non dar corso alla richiesta di CTU, avanzata da parte opponente. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, considerati il valore della controversia,
pagina 7 di 8 le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con applicazione, quanto alle fasi studio, introduttiva e decisoria dei valori medi e minimi quanto alla restante fase istruttoria, ulteriormente ridotti stante l'immediata rimessione in decisione della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di qui Parte_1 Controparte_1 rappresentata da ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così CP_2 dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2698/2020 (R.G. n. 5002/2020) emesso, dall'intestato Tribunale, in data 23.09.2020;
2. condanna unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio che si liquidano in Parte_1 euro 11.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 20 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7257/2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Beraldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, via Sabbatini n. 13, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e, per essa, la sua procuratrice, (c.f. ), in persona del suo legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Gazzetti, in Modena, Corso Canalgrande n. 16, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_2
- Email_3 Email_4
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.01.2024. Per parte convenuta opposta: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.01.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la sig.ra nella Parte_1 sua asserita veste di fideiussore del sig. debitore principale, proponeva formale Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2698/2020 (R.G. n. 5002/2020) emesso, dall'intestato Tribunale, in data 23.09.2020, su ricorso di per l'importo, in linea capitale, di euro Controparte_3
127.546,33, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 100369, acceso in data 17.11.2004 presso la filiale di San Felice sul Panaro (MO) dell'allora Controparte_4
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva: i) la nullità totale e/o parziale della fideiussione omnibus, prestata in data 9.02.2001, per violazione dell'art. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990 (cfr. articoli 1, commi 2 e 3, e 7 del contratto sottoscritto); ii) la conseguente decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957 c.c.; iii) la carenza di prova scritta del credito azionato per inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB a comprovare la spettanza delle somme ingiunte in pagamento;
iv) la nullità delle CSM applicate al rapporto di conto corrente dedotto in quanto del tutto prive di una giustificazione causale;
v) in ogni caso, la liberazione della sig.ra ai sensi dell'art. 1956 c.c. per aver, la Banca, in Parte_1 palese violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, concesso, in data 17.11.2004, al IG. Pt_2 un ulteriore finanziamento, consistente nell'apertura del rapporto di conto corrente affidato n. 100369, di cui al ricorso monitorio, a fronte di un'esposizione debitoria, del medesimo, risalente già al 2001. In definitiva, dunque, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere, la richiesta di pagamento avversaria, illegittima e non fondata per i motivi illustrati, con vittoria di spese e onorari di causa.
1.2 – Costituitasi in giudizio, a mezzo della sua procuratrice contestava CP_2 Controparte_1 gli assunti avversari, insistendo per il rigetto dell'opposizione ex adverso promossa e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite. In particolare, parte convenuta replicava agli assunti avversari, evidenziando, da un lato, l'assenza di profili di invalidità quanto alla garanzia rilasciata, per non aver, controparte, dato prova dell'intesa collusiva anticoncorrenziale “a monte” della stipulazione negoziale censurata, e, dall'altro lato, la qualificazione del contratto di fideiussione omnibus stipulato in termini di contratto autonomo di garanzia, con conseguente inoperatività del termine decadenziale prescritto dall'art. 1957 c.c.. Da ultimo, poi, la stessa, ribadiva l'idoneità della certificazione ex art. 50 TUB a comprovare il credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto nonché l'espressa pattuizione e regolamentazione, nel contratto di conto corrente prodotto agli atti, delle CSM applicate dalla CP_4
1.3 – In data 5.05.2021, il Giudice, precedente assegnatario del procedimento, negava la concessione della provvisoria esecutività, chiesta da parte convenuta opposta. In seguito, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa veniva rimessa in decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella relativa trattazione, senza espletamento di alcuna istruttoria, con concessione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 2 di 8 2.
L'opposizione è fondata nei termini appresso illustrati.
2.1 – Risulta, in primo luogo, provata la titolarità del credito in seno alla cessionaria, odierna convenuta,
per effetto della dichiarazione, rilasciata dalla cedente, Controparte_1 Organizzazione_1
(doc. 5), nella quale viene espressamente affermato che “la posizione intestata a
[...] Parte_2
(P.I./CF ), garantita dalla IG.ra , avente ad oggetto anche il rapporto di C.F._2 Parte_1
RAP. 000100369 con passaggio a sofferenza in data 17/02/2015, è stata Persona_1 oggetto di cessione di crediti pro soluto, come indicato con i riferimenti della G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017, da a società a responsabilità limitata, giusta procura Organizzazione_2 Controparte_1 rilasciata dal IG. ed autenticata dal Notaio Notaio in Roma, Rep. N. 56183, Racc. Controparte_5 Persona_2
28336”. Fermo restando che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo (e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni) e che va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., in ogni caso, la dichiarazione, sottoscritta dalla cedente, che attesti che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta un elemento documentale rilevante – al pari della disponibilità del titolo, fondante la pretesa creditoria – potenzialmente decisiva, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata, non avendo alcun interesse, la cedente, a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Cass. civ., 16.04.2021, n. 10200; nel merito, v. Trib. Napoli 26.7.2022 n. 7487; Trib. Patti 24.10.2022; Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401; Trib. Nuoro 15.12.2022 n. 630; Trib. Novara 18.1.2023; App. Milano 24.1.2023 n. 220; Trib. Firenze 1.3.2023 n. 612; Trib. Spoleto 11.7.2023, n. 532). Del resto, se è libera la forma del contratto di cessione, altrettanto libera deve dirsi, come detto, la possibilità di provarne l'esistenza, sicché appare ragionevole ritenere che la dichiarazione del cedente (configurabile alla stregua di una dichiarazione negoziale di un fatto) possa costituirne dimostrazione idonea. Tale approccio valorizza quanto affermato da Cass. n. 17944/2023 (conf. Cass. n. 5478/2024), secondo cui, al fine di pervenire alla prova della cessione, rilevano quegli accertamenti di fatto che facciano «effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione». Inoltre, vertendosi nell'ambito di un rapporto regolato in conto corrente, la produzione, da parte della cessionaria, odierna convenuta, degli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto medesimo ai fini dell'integrale dimostrazione del credito vantato (doc. 7), vale, ancor più, a corroborarne la relativa legittimazione sostanziale (cfr. in tale senso, Cass. civ., 29.02.2024, n. 5478). Ad ogni buon conto, preme, altresì, rilevare come nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017 (doc. 4 fasc. mon.), vi fosse una precisa enunciazione dei rapporti oggetto di trasferimento, identificabili, tra gli altri, in quelli discendenti dai “rapporti giuridici classificati in "sofferenza" alla data del 31 dicembre 2016”. Al riguardo, come affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una
pagina 3 di 8 specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per il titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data e alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della , il giudice di merito Org_3 ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.” (cfr. Cass. civ., 20.07.2023, n. 21821). Invero, nel caso di specie, il passaggio a “sofferenza” del rapporto di conto corrente, qui considerato, risale al 2015, come documentato dalla comunicazione di recesso e contestuale revoca degli affidamenti concessi, inviata a parte debitrice in data 31.03.2015 (doc. 8 fasc. mon.). In definitiva, dunque, deve dirsi provata la cessione del credito azionato.
2.2 – Diversamente, non provata è l'affermazione di parte opponente circa la ricorrenza, nella fattispecie in esame, di un presunto illecito anticoncorrenziale. Va premesso che il contratto per cui è causa (doc. 7 fasc. mon.) è da ritenersi sussumibile nella fattispecie delle fideiussioni, non potendo dirsi condivisibile l'assunto di parte convenuta in punto di qualificazione del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia. Infatti, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, rilevanza cruciale riveste la configurazione della relazione tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, tenendo conto della causa concreta del contratto (cfr., in tale senso, Cass. n.15108/2013). Nel caso che ci occupa, essa non può certo coincidere con quella propriamente indennitaria, caratterizzante il contratto autonomo di garanzia, di trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, quanto piuttosto con quella satisfattiva, propriamente fideiussoria, di adempimento della medesima obbligazione pecuniaria dovuta dal debitore principale. Nello specifico, il rapporto in esame è inquadrabile nell'ambito della fideiussione del tipo omnibus ossia di quella garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari che, per effetto della cd. clausola estensiva, impone al fideiussore (nel caso di specie, l'opponente) il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto o abbia da assumere verso il creditore (la convenuta), come risulta evidente dalla prima parte del contratto dell'1.02.2001, accluso agli atti (doc. 7 fasc. mon.), ove si pattuisce la garanzia entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c., fissato in lire 550.000.000,00. Rispetto a tale categoria di contratti, la ha condotto un'apposita istruttoria ai fini Org_3 dell'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui all'art. 2 della normativa antitrust, poste in atto dalle aziende di credito. Tale accertamento si è concluso con il provvedimento n. 55/2005 – qui richiamato - per il quale "Gli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)". Poiché il contratto "a valle", contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, non può ritenersi estraneo al fenomeno anticoncorrenziale ma è piuttosto, esso stesso, lo strumento attraverso il quale si estrinsecano e si attuano, sul piano fattuale, gli effetti dell'intesa, di cui ne riprende il contenuto e con cui, in concreto, viene alterato il gioco della concorrenza, realizzando una limitazione dei modelli negoziali offerti sul mercato dalle banche, allora qualora sia accertato che le clausole del contratto siano il frutto o, meglio, l'estrinsecazione di un'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990, può configurarsi il rimedio civilistico pagina 4 di 8 della "nullità speciale, posta - attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del TFUE e all'art. 2, comma 2 della L. 287 I 90 - a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'ordine pubblico economico;
dunque, nullità ulteriore a quella che il sistema già conosceva" (Sez. Un. Cass., Sent. 41994/2021).
2.2.1 - Ciò posto, parte opponente ha inteso avvalersi, ai fini istruttori, del solo provvedimento della n. 55/2005, evidenziando l'identità contenutistica tra le clausole sub. 1, commi 2 e 3, e 7 e Org_3 quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 del modello ABI 2003 già indagato dall'Autorità Garante, solamente perciò richiedendo declaratoria di nullità del contratto impugnato, o in subordine delle sole clausole ritenute illecite, per violazione della disciplina di difesa del mercato e della concorrenza. Nel caso di specie, si evidenzia che le pattuizioni contrattuali dedotte come anticoncorrenziali sono sì rinvenibili nella fideiussione stipulata dall'opponente, viste le previsioni in forza delle quali: i) il fideiussore viene obbligato a rimborsare la banca per le somme incassate in adempimento di obbligazioni garantite, se restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi (clausola cd. di "reviviscenza'), di cui all'art. 1, co. 2, del contratto, prodotto in atti;
ii) vi è dispensa, a favore del creditore, dall'osservanza dei termini dell'art. 1957 c.c. alla clausola sub. art. 7 del contratto sottoscritto;
iii) è prevista l'estensione della fideiussione a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide (clausola cd. di "sopravvivenza"), di cui all'art. 1, co. 3, della fideiussione impugnata. Tuttavia, tenuto conto del periodo di sottoscrizione del contratto fideiussorio in questione (1.02.2001), il provvedimento della n. 55/2005 citato non esplica, per esso, alcuna attitudine probatoria Org_3 sull'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, poiché tale efficacia è da intendersi limitata e circoscritta ai soli contratti conclusi nel medesimo periodo oggetto dell'istruttoria condotta, ossia dall'ottobre 2002 al maggio 2005 (così anche Trib. Mil. sez. spec. impresa del 19.01.2022). Il rilievo che la fideiussione, oggetto del presente giudizio, non può essere ricompresa nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza, all'epoca competente, valevole come prova c.d. privilegiata, determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand- alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge n. 287/ 1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché, specificamente, dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica. La necessità, per l'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della allegazione e prova - del tutto assenti nel caso di specie, anche circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole sopra richiamate - è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Giudice. Invero, l'opinione consolidata è che "il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust" (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme, anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 pagina 5 di 8 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019, n. 1970; Trib. Roma, 11 settembre 2019, n. 17243; Trib. Roma, 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921). Per quanto sopra illustrato, non potendosi avvalere dell'istruttoria della , su cui invero si è Org_3 interamente basato l'impianto probatorio attoreo, parte opponente avrebbe dovuto piuttosto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza, nel periodo di sottoscrizione della fideiussione contestata, sia di un'intesa anticoncorrenziale sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito, violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990. Una tale prova non avrebbe potuto essere offerta mediante l'ordine di esibizione ad oggetto dell'istanza attorea, atteso il suo contenuto palesemente generico ed esplorativo. Infatti, l'istanza di esibizione di documenti, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c., deve contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi, sicché essi si palesino utili a provare il fatto controverso: non pare allora ammissibile un'istanza di esibizione genericamente riferita ad ulteriore documentazione che dovrebbe assertivamente condurre alle prove auspicate dalla parte. L'ordine di esibizione deve dirigersi, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può tendere a scopi meramente esplorativi, id est a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva dell'attrice. Dunque, l'inadempimento dell'onus probandi di parte attrice in relazione all'asserito illecito anticoncorrenziale, determina la non accoglibilità della tutela demolitoria neppure di tipo parziale, richiesta in via subordinata. Invero, la domanda principale di caducazione dell'intero contratto, risulta non accoglibile anche in punto di diritto, in applicazione dei principi nomofilattici resi, a Sezioni Unite, dal Giudice di legittimità, dai quali questo Giudice non intende discostarsi. Deve, infatti, affermarsi che "I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. 287 del 1990 e 1 O 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c. c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Sent. 41994/2021). Sarebbe stato onere dell'attrice, quindi, allegare, prima, e provare, poi, che senza le clausole attinte da nullità relativa il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso. Invero, tali circostanze di fatto non sono state mai dedotte dall'opponente e, ancor meno, provate.
2.3 - Ferme le suesposte considerazioni, deve tuttavia osservarsi come meritevole di accoglimento nei limiti, di cui in prosieguo, sia invece l'ulteriore motivo di opposizione formulato, da parte opponente, in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, con il quale si è eccepita la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto, per non essere state oggetto di specifica trattativa le clausole onerose contenute nei moduli/formulari sottoscritti, attesa la sua qualità di consumatore. In quest'ottica, deve essere, dunque, scrutinata l'eccezione di nullità della clausola n. 7 della fideiussione azionata (recante espressa rinuncia ai diritti previsti dall'art. 1957 c.c.), in quanto vessatoria, imposta e non oggetto di doppia sottoscrizione. Al riguardo, preme rilevare che la giurisprudenza di legittimità non solo è pacifica nell'affermare che "La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per pagina 6 di 8 effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. ord. n. 21867 del 24/09/2013; n. 28943 del 04/12/2017), ma anche che "La clausola relativa a detta rinuncia rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose, per le quali l'art. 1341, secondo comma, c.c., esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente" (cfr. Cass. n. 9245 del 18/04/2007 e, in senso conforme, la giurisprudenza di merito, per tutte, vedi Tribunale Milano, n. 3797/2015). Conseguentemente, la deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 7 della fideiussione in atti, costituisce clausola nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata;
nullità, peraltro, rilevabile anche d'ufficio. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che la cessionaria convenuta - che, ne era onerata - non ha né allegato né provato la specifica contrattazione individuale della clausola censurata. Ne discende, dunque, la declaratoria di nullità parziale della fideiussione sottoscritta, con riferimento all'art. 7 cit. e, per l'effetto, la reviviscenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Tuttavia, la Banca non ha provato di aver rispettato tale termine: la chiusura del rapporto coincide con la data del recesso, avvenuto con comunicazione trasmessa al correntista in data 31.03.2015: non risulta che l'allora si sia attivata per promuovere le iniziative giudiziali - o anche Organizzazione_2 stragiudiziali diligentemente continuate - nei confronti del debitore principale ma neppure nei confronti del garante, trattandosi di obbligazione solidale. La sola iniziativa nei confronti del sig. e della sig.ra risulta essere Parte_2 Parte_1 stragiudiziale, ma comunque di molto successiva al termine semestrale (raccomandata del 29.11.2018: doc. 8 fascicolo monitorio). In difetto della prova, da parte della Banca, di essersi attivata, tempestivamente, nei confronti del debitore principale - e del fideiussore - attraverso la promozione di istanze stragiudiziali o giudiziali, nonché della diligente coltivazione delle istanze medesime nei termini di cui all'art. 1957 c.c., risalendo, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della garante, odierna opponente, dopo molti anni dalla scadenza dell'obbligazione, deve ritenersi, la stessa, liberata dal vincolo fideiussorio con riferimento al credito oggetto di ingiunzione e, al contempo, la decaduta dal diritto a far valere in giudizio il credito nei suoi CP_4 confronti. Restano assorbite le restanti eccezioni sollevate, inclusa quella riguardante la dedotta illegittimità delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto (CMS), relativamente alla quale si è ritenuto di non dar corso alla richiesta di CTU, avanzata da parte opponente. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, considerati il valore della controversia,
pagina 7 di 8 le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con applicazione, quanto alle fasi studio, introduttiva e decisoria dei valori medi e minimi quanto alla restante fase istruttoria, ulteriormente ridotti stante l'immediata rimessione in decisione della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di qui Parte_1 Controparte_1 rappresentata da ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così CP_2 dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2698/2020 (R.G. n. 5002/2020) emesso, dall'intestato Tribunale, in data 23.09.2020;
2. condanna unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio che si liquidano in Parte_1 euro 11.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 20 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi
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