Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, n. 266.
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, dell’-OMISSIS-, posizione n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, nella parte in cui ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente “ -OMISSIS- ” non dipendente da causa di servizio, nonché nella parte in cui è stata negata la richiesta di concessione del beneficio dell’equo indennizzo per una presunta intempestività della domanda e per non dipendenza da causa di servizio, nonché del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, e di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi, ivi compreso il verbale mod. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, con cui la CMO di Milano ha omesso di ascrivere la patologia sofferta dal ricorrente a tabella e categoria ritenendola “ non stabilizzata ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dal ricorrente )
1. Il ricorrente, Graduato dell’Esercito Italiano, -OMISSIS-, con domanda dd. -OMISSIS- (doc. n. 3) chiedeva al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie: “ -OMISSIS-” e “ -OMISSIS-” .
Il militare riteneva che le patologie fossero state contratte durante il servizio in missioni operative all’estero, a causa di esposizione a sostanze tossiche e in condizioni ambientali estreme, in particolare:
-OMISSIS- (-OMISSIS-) Sede di -OMISSIS- – -OMISSIS- – Mansioni: -OMISSIS-;
-OMISSIS- (-OMISSIS-) Sede di -OMISSIS- – -OMISSIS- – Mansioni: -OMISSIS-.
Dichiarava, inoltre, di aver svolto attività di -OMISSIS- al seguito di giornalisti per -OMISSIS- nella base -OMISSIS- e a -OMISSIS-.
A supporto della richiesta faceva riferimento a studi e indagini internazionali (Stati Uniti, ONU, NATO), che evidenziano un nesso causale tra ambienti contaminati da munizioni con uranio impoverito e l’insorgenza di patologie oncologiche, documentazione che risulterebbe in possesso dello Stato Italiano dal 1992.
Allegava, altresì, che durante il servizio in teatri operativi esteri, sarebbe stato esposto in modo continuativo e senza protezioni adeguate (assenza di tute, mascherine, guanti) anche a micro- e nano-particelle di metalli pesanti e a residui tossici radioattivi, derivanti dall’uso di munizioni pesanti contenenti uranio impoverito.
L’esposizione sarebbe avvenuta per inalazione e ingestione di polveri sospese nell’aria e depositate in ambienti contaminati.
Si sarebbe alimentato e avrebbe utilizzato per l’igiene personale acqua locale, potenzialmente contaminata.
In ciascuna missione, poi, avrebbe operato in condizioni di ipervigilanza e stress, aggravate da massicce vaccinazioni che ne avrebbero compromesso il sistema immunitario.
Ad ulteriore supporto della richiesta, citava la Relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta (relazione n. XXII-bis n. 7 del 7.2.2018), che avrebbe confermato, sulla base di evidenze scientifiche, giuridiche ed epidemiologiche, un nesso di causalità tra l’esposizione a uranio impoverito e gravi malattie contratte dal personale militare. La stessa relazione avrebbe altresì rilevato che la patogenicità dell’uranio impoverito sarebbe scientificamente riconosciuta, e che la tabella delle malattie professionali (DM 9 aprile 2008) già include “ altre malattie ” causate da tale esposizione, lasciando spazio per il riconoscimento di nuove forme tumorali, tra cui quelle del sistema emolinfopoietico.
Concludeva, perciò, la propria domanda, asserendo di aver operato in ambienti contaminati e senza protezione, che la comparsa delle patologie tumorali sarebbe conseguenza diretta o favorita da tali condizioni operative e che la diagnosi certa sarebbe emersa solo con la recidiva del -OMISSIS-, momento in cui sarebbe stato possibile valutare pienamente la gravità dell’infermità.
2. Nelle more della trattazione della propria domanda, in data -OMISSIS-, il ricorrente si sottoponeva a esame -OMISSIS- condotto dal Prof. -OMISSIS- dell’Università di -OMISSIS-.
I risultati ottenuti (doc. n. 4) venivano confrontati con quelli rilevati attraverso le attività di BioMonitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (rapporto ISTISAN 10/22), che ha analizzato i livelli di contaminazione in un ampio campione della popolazione italiana tra il 1990 e il 2009.
I valori rilevati nel campione -OMISSIS- del ricorrente risultavano significativamente superiori rispetto alla media nazionale, e rappresentavano, a suo dire, prova concreta della contaminazione da metalli pesanti e del rischio tipizzato dal legislatore nei DPR 37/2009, 90/2010 e 40/2012.
Questi esiti scientifici rafforzavano ulteriormente l’argomentazione in merito al nesso causale tra l’attività operativa in zone belliche e l’insorgenza delle patologie tumorali.
3. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su richiesta di parere formulata dal Ministero della Difesa – Personale militare, pronunciandosi mediante parere n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, giudicava la predetta infermità sofferta dal ricorrente come non dipendente da causa di servizio.
4. Pertanto, il Ministero della Difesa, sulla scorta del predetto parere si pronunciava sulla domanda del ricorrente, rilevandone anzitutto l’intempestività, poiché il termine di 6 mesi per la presentazione della domanda, previsto dall’art. 2 comma 1, del DPR 461/2001, sarebbe decorso inutilmente. Secondo il verbale CMO, il richiedente avrebbe avuto piena conoscenza della patologia sin dal -OMISSIS-, mentre la domanda sarebbe stata formalizzata il -OMISSIS-. Richiamava, quindi, integralmente il precedente parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (Adunanza n. -OMISSIS-), in base al quale l’infermità non era riconosciuta come dipendente da fatti di servizio e respingeva la domanda per intempestività e per assenza di nesso causale.
5. Contro la suddetta pronuncia il ricorrente fa valere i seguenti motivi di ricorso:
5.1 .“Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 (artt. 1078 e 1079) e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.”
5.2. “Illegittimità per violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, irragionevolezza, insufficienza, illogicità, incongruità, incoerenza ed apoditticità della motivazione.”
6. In data 17.1.2025 si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che affidavano le proprie ragioni difensive alla memoria depositata in data 29.4.2025.
7. L’Avvocatura erariale, oltre a contestare nel merito il ricorso avversario, eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, responsabile nel procedimento di cui è causa di un atto meramente endoprocedimentale, quale il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
8. All’udienza del 28.5.2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Il Collegio, in via preliminare, deve esaminare l’eccezione del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze sollevata dall’Avvocatura erariale.
9.1. L’eccezione viene respinta, dal momento che nell’odierno giudizio è impugnato il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (Adunanza n. -OMISSIS-), organo incardinato presso il Dicastero in parola, cui conseguentemente il ricorso introduttivo di primo grado andava notificato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.. (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. II, n. 2430/2025 che richiama la propria sentenza n. 1301/2024).
A ciò deve aggiungersi, a mente delle sentenze testè indicate, che “ se, per un verso, i pareri resi dal CVCS nel corso della procedura di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio hanno natura endoprocedimentale, non può per altro verso non rilevarsi che il provvedimento finale emesso dall’Amministrazione nelle procedure della specie si basa proprio sulle valutazioni tecnico-scientifiche – non limitate, vale rilevare, ai soli aspetti medico-legali – di detto Comitato e che in base alla disciplina vigente l’Amministrazione procedente non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito sanitario ma è tenuta a conformarsi al suo parere, con l’unica possibilità – qualora, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, “ per motivate ragioni ” non ritenga di conformarvisi – di chiedere un ulteriore giudizio all’Organo in parola – come, per inciso, avvenuto nel caso di specie –, al quale è poi in ogni caso tenuta ad attenersi. I pareri del Comitato di verifica sono dunque vincolanti, in detti termini, per l’Amministrazione attiva, dal che deve ritenersi che tali pareri abbiano portata sostanzialmente provvedimentale e, sebbene quali atti endoprocedimentali non siano immediatamente ed autonomamente impugnabili, lo sono unitamente agli atti conclusivi del procedimento, sicché è corretto evocare in giudizio anche tale organo tecnico (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. II, n. 3558/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) .”
10. Sempre in via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione sollevata dal ricorrente di tardività della memoria depositata dall’Amministrazione erariale in data 29.4.2025.
10.1. L’eccezione è fondata. La memoria depositata dall’Amministrazione erariale in data 29.4.2025 è tardiva e non verrà perciò considerata nel presente giudizio.
11. Nel merito il ricorso è fondato.
12. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso.
12.1. Il Collegio intende dare continuità al proprio orientamento espresso nella sentenza n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, passata in giudicato.
12.2. Sulla tematica in questione sono intervenute numerose pronunce del Consiglio di Stato, che registrano un condiviso e consolidato orientamento (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 23 maggio 2024, n. 4604 e Cons. Stato, sez. II, 1° luglio 2021, n. 5013).
La sentenza n. 4604/2024 ha così statuito:
“ La richiamata “sindrome dei Balcani”, per la quale molti militari, tornati da missioni internazionali di pace probabilmente a causa dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti dell’uranio impoverito, utilizzato come punta dei proiettili anticarro, hanno poi sviluppato malattie croniche e terminali, è stata al centro del dibattito nazionale, tanto da confluire in iniziative legislative e determinare la costituzione di numerose Commissioni parlamentari d’inchiesta. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha pertanto ‘accompagnato’ questo percorso di approfondimento, fino ad arrivare, in singole fattispecie, a riconoscere come ‘la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici’ (v. Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661)”.
“ Sotto il profilo probatorio, si è altresì affermato che, una volta dedotto e comprovato dal militare lo svolgimento della missione di pace nei Paesi balcanici e, al rientro da questa, l’insorgere di una patologia tumorale di una certa tipologia, l’onere della prova della riconducibilità della patologia stessa al servizio da lui svolto nella predetta missione, sotto il profilo causale o almeno concausale, si ritiene assolto mediante l’allegazione di essersi trovato ad operare in un territorio in cui erano indubbi la presenza di ‘inquinanti’ metallici e, soprattutto, l’utilizzo, nelle operazioni di guerra, di proiettili contenenti uranio impoverito (Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2022, n.1638).
A questo riguardo, deve ritenersi irrilevante, anzitutto, la circostanza dell’avere il militare espletato il servizio all’interno di edifici o all’esterno, sia perché le vie di diffusione delle sostanze inquinanti sono molteplici e non si arrestano alla sola via aerea, … sia perché è di palmare evidenza come la loro dispersione nell’aria non avrebbe trovato alcun ostacolo negli ambienti chiusi, destinati comunque a essere areati con maggiore o minore frequenza. É ben possibile, infine, ravvisare il nesso di causalità per l’ingerimento, da parte del militare, di cibi con presenza di sostanze inquinanti, nonché per ulteriori modalità di contatto con le sostanze in questione (Cons. Stato, sez. II, 7 ottobre 2021, n.6684, ove si sottolinea che l’assenza di univoci ed univocamente concordanti riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici).”.
“ In presenza dunque di tali elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo, caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità.
Ne consegue che, una volta accertata l’esposizione del militare agli inquinanti, è l’Amministrazione che deve dimostrare che tale agente patogeno non abbia determinato l’insorgere della riscontrata infermità e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni), dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità. Va soggiunto che la correlazione tra le patologie neoplastiche e l’esposizione a polveri di uranio impoverito è stata da tempo acquisita in diverse sedi scientifiche, anche internazionali; tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l’esistenza del ‘rischio specifico’ correlato all’impiego nei teatri operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie a causa dell’esposizione all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico.”.
“Tali conclusioni non contrastano con l’affermazione secondo la quale il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, al pari di quello della C.M.O., è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 18 giugno 2021, n. 4702 e 1° luglio 2021, n.5013). Tale sindacato è infatti ammesso nell’ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (v. ancora Cons. Stato, sez. II, 7 ottobre 2021, n.6684).”.
12.3. Lo stesso orientamento giurisprudenziale, che in relazione alla citata “ sindrome dei Balcani ” ha riconosciuto l’esistenza di una diffusa contaminazione mediante sostanze oncogenetiche che ha interessato tali aree ed ha stabilito che il criterio distributivo dell’onere probatorio in casi siffatti prevede che esso incomba a carico della stessa Amministrazione, è stato seguito dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 12595, sez. lavoro, dd. 8 maggio 2024, è intervenuta sul contenzioso messo in atto da un ricorrente contro il diniego del “ riconoscimento dei benefici delle vittime del dovere, richiesto ex articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, nonché delle provvidenze assistenziali ex lege 206 del 2004, sebbene lo stesso - quale -OMISSIS-in missioni internazionali in -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- - era stato esposto ad esalazioni e residui tossici derivanti da esplosioni delle munizioni, tra le quali quelle con uranio impoverito per i bersagli corazzati, e costretto ad alimentarsi con acqua e viveri anche contaminati, che gli avevano causato -OMISSIS-”.
La Suprema Corte ha statuito che “ deduce violazione degli articoli 2697 c.c., 1 co. 154 citato, 111 D.P.R. 243-06, 603 e 1907 D.lgs. 66/2010, 1078 D.P.R. 90-10, per avere la corte territoriale trascurato che era stata fornita la prova del rischio tipizzato (data in particolare dalla presenza di nanoparticelle metalliche pesanti nel tessuto ammalato del ricorrente)”:
“ 8. Questa Corte di legittimità (fra le tante, Cassazione 8824 -OMISSIS-; Cass., sez.un., n. 6214 del 2022; Cass. n. 16569 del 2020, Cass. n. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato la norma in applicazione, precisandone i criteri applicativi; in particolare, ad effettuare una puntuale esegesi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 564, cit. è stata la sentenza delle sezioni unite n. 759 del 2017; le sezioni unite hanno affermato, per quanto qui di maggiore interesse, con specifico riferimento alle "particolari condizioni ambientali od operative", che la condizione ambientale ed operativa "particolare" è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" (id est: "normale", cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse); più di recente, la Corte, confrontandosi nuovamente con la disposizione in oggetto (Cass. nr. 29819 del 2022) ha ribadito che le "particolari condizioni ambientali o operative" implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
9. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro.
10. Ciò posto, vanno considerate da un lato le conclusioni della relazione finale n - XXII-bis n. 7 della IV Commissione parlamentare di indagine sull’uranio impoverito, richiamate dalla stessa sentenza impugnata, oltre alle osservazioni alla base del parere medico legale richiamate dal ricorrente ed a quelle descrittive delle condizioni lavorative concrete, non contestate dal ministero.
11. Dall'altro lato, va considerato il rischio tipizzato dal legislatore con i D.P.R. 37-09, 90-10 e 40-12, in relazione alla presenza di nanoparticelle di metalli pesanti causate da esplosioni belliche, rinvenute pacificamente nelle cellule del ricorrente.
12. In tale contesto, in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade ove, come nella specie, il militare abbia prestato servizio in ambienti bellici) e, per altro verso, di rischio tipizzato, la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che la p.a. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.
13. Questa Corte ha del resto già affermato (tra le tante, Sez. L -, Ordinanza n. 13024 del 24-05-2017, Rv. 644514 - 01) in tema di assicurazione contro le malattie professionali, che, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella. Ne consegue che l'INAIL può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
14. Il Collegio ritiene che analogo principio debba essere applicato nella fattispecie per cui è causa, ove, in presenza di rischio tipizzato e di correlazione quanto meno concausale tra l’esposizione all’uranio impoverito e la patologia (pur benigna) sofferta dal ricorrente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 23300 del 2016; Sez. L. n. 8824-2023), era onere dell’amministrazione preposta dimostrare l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale nell’ambito delle peculiari condizioni lavorative che davano luogo alla specifica tutela richiesta.
12.4. Orbene, osserva il Collegio che i provvedimenti oggi impugnati non si sono attenuti ai sopra descritti principi giurisprudenziali, in quanto non hanno punto dimostrato “ l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale nell’ambito delle peculiari condizioni lavorative che davano luogo alla specifica tutela richiesta” .
12.5. I provvedimenti impugnati, in particolare il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- (doc. n. 2), da un lato si è limitato a negare l’esistenza della predetta presunzione legale, richiamando studi antecedenti alla relazione finale XXII-bis n. 7 della IV Commissione parlamentare di indagine sull’uranio impoverito del 2016, dall’altro, pur dando atto che il militare, in servizio -OMISSIS-, ha svolto ruoli tecnici (-OMISSIS-) partecipando a missioni internazionali in -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, regioni indiscutibilmente interessate dal fenomeno dell’uranio impoverito, ha affermato che lo stesso ha sempre utilizzato i dispositivi di protezione individuale (DPI), pur conoscendo l’inefficacia di tali dispositivi in presenza di contaminazioni di natura tossica o radioattiva (cfr. relazione finale XXII-bis n. 7 della IV Commissione parlamentare di indagine sull’uranio impoverito del 2016 e ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria della II Sez. del Consiglio di Stato 5 maggio 2025, n. 3749).
Immotivatamente, ha quindi rigettato l’istanza, asserendo che la patologia non sarebbe riconducibile al servizio, poiché non vi sarebbero elementi che colleghino il -OMISSIS- a esposizioni lavorative. Inoltre, non ha fatto alcun cenno agli esiti dell’esame -OMISSIS- condotto dal Prof. -OMISSIS- dell’Università di -OMISSIS- sui valori di concentrazione di metalli pesanti (tra cui l’uranio) nell’organismo del ricorrente, tutti eccedenti il valore di riferimento.
Altrettanto immotivatamente, ha ritenuto che la patologia del ricorrente sia compatibile con fattori personali di rischio (fumo, alcool, scarsa igiene orale, dieta povera di ortaggi e frutta, eventuale HPV) senza affatto considerare l’anamnesi del medesimo. L’unico dato rilevato, infatti, riguarda il numero di sigarette -OMISSIS- assunte, tuttavia, fino -OMISSIS-, quando la diagnosi tumorale è -OMISSIS-. Gli altri fattori comportamentali o ambientali (alcool, scarsa igiene orale, dieta povera di ortaggi e frutta) non sono stati per nulla indagati e non è stata accertata la contrazione dell’HPV.
12.6. Il ricorrente, invece, ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando, da un lato, la possibile esposizione all’uranio impoverito avvenuta frequentando i teatri operativi interessati dalla predetta contaminazione, dall’altro, provando la presenza nelle proprie cellule di nanoparticelle di metalli pesanti causate da esplosioni belliche, conformi a quelle considerate dal legislatore con i D.P.R. nn. 37/2009, 90/2010 e 40/2012, che costituiscono la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. Parimenti, anche il secondo motivo di ricorso risulta fondato.
13.1. L’Amministrazione resistente ha ritenuto la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio del ricorrente intempestiva, per avere il ricorrente acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto in data -OMISSIS-, quando la domanda è stata presentata in data -OMISSIS- (doc. 1).
13.2. Ritiene il Collegio che il rigetto della domanda del ricorrente per tardività sia infondato.
13.3. L’infermità per la quale il ricorrente ha richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e che è stata respinta dal Ministero della Difesa con i provvedimenti impugnati (docc. 1 e 2) è costituita dalla “ -OMISSIS-” , che è stata diagnosticata solo in data -OMISSIS- dall’Ospedale di Bolzano (doc. 3).
Pertanto, la relativa istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata in data -OMISSIS- risulta rispettosa del termine semestrale previsto dalla legge.
Del resto, è solo con tale diagnosi che il ricorrente è venuto a conoscenza di aver contratto una malattia più aggressiva o resistente di quella diagnosticatagli in data -OMISSIS-, che non ha risposto completamente ai trattamenti iniziali. Il tumore, infatti, dopo essere stato operato chirurgicamente, è ricomparso nella stessa zona o nei tessuti circostanti. Dal momento che, dopo la prima diagnosi del -OMISSIS-, per “-OMISSIS- ”, il ricorrente poteva confidare in una possibile guarigione, non poteva essere onerato di presentare nel semestre successivo la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001.
14. Le considerazioni che precedono, pertanto, portano a ritenere che i provvedimenti impugnati non siano conformi al contesto normativo analizzato e debbano essere annullati per la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
15. Pertanto, in esito alla presente sentenza, l’amministrazione resistente dovrà rivalutare l’istanza del ricorrente, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad essa riservato. Nel compiere tale rinnovata valutazione, dovrà tenere in considerazione i principi esposti nei paragrafi che precedono.
16. Le spese del giudizio, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Cavallar | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.