TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 49693/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 49693/2021 promossa da:
con l'avv. Federico Rodolfo Masera Parte_1
ATTORE
CONTRO con l'avv. Vincenzo Bruno Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito a) accertare e dichiarare la responsabilità del sig. (C.F. ) al Controparte_3 C.F._1
verificarsi del sinistro stradale occorso in data 14/12/2019, così come descritto in narrativa, in via pagina 1 di 7 esclusiva e/o a titolo di concorso con il sig. nella misura e/o proporzione che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia;
e per l'effetto b) condannare il sig. (C.F. ), Controparte_3 C.F._1 Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore - in solido tra loro e CP_1 P.IVA_2
nelle rispettive qualità di conducente dell'autovettura TG EW746KG, proprietaria dell 'autovettura e
Compagnia Assicuratrice, al risarcimento in favore dell'attore dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso subiti in occasione e in conseguenza del sinistro di cui trattasi, quantificabili complessivamente in € 21.289,35, e/o nel diverso, maggiore, minore importo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, e/o nella differente misura e/o proporzione in caso di accertato concorso di colpa con il sig. al verificarsi del sinistro, oltre interessi nella misura Parte_1
prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.c. e rivalutazione monetaria;
- con rigetto di ogni domanda di controparte anche implicita e/o in via d'eccezione formulata;
In via istruttoria c) occorrendo, l'attore chiede di essere autorizzato a provare con testi le circostanze di fatto di cui in premessa nell'atto introduttivo (punti 1-16), con riserva di articolare ulteriori richieste istruttorie, anche a seguito delle difese delle controparti e richiedendo fin d'ora l'ammissione alla prova contraria su tutte le circostanze da costoro eventualmente capitolate ed ammesse con gli stessi testi, con quelli indicati per la prova diretta e di indicarne eventualmente altri.
In ogni caso d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al
15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”
Per Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre;
Previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 29.09.2023, ammettersi i mezzi istruttori dedotti ai §§ VI e
VII della Comparsa di Costituzione e risposta, nonché quanto richiesto nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.;
Nel merito:
In via principale:
pagina 2 di 7 Respingere la domanda avversaria perchè infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per le motivazioni tutte esposte e, conseguentemente, assolversi la conchiudente da ogni avversaria domanda, per essere responsabile del sinistro lo stesso sig. Parte_1
In via subordinata:
Accertare e dichiarare il concorso di colpa, ex art. 2054 c.c. e/o 1227 c.c., del Sig. Parte_1
nella causazione del sinistro, da porsi in capo al medesimo nella misura quantomeno dell'80% o, comunque, in quell'altra maggiore o minore accertanda in corso di causa e limitare la responsabilità della conchiudente nei limiti della percentuale sopra indicata o di quella accertanda in corso di causa.
In via di ulteriore subordine:
Nel denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Giudicante ritenga di non dover accogliere le conclusioni formulate in via principale e ritenesse fondata la domanda attorea, limitarsi l'importo del risarcimento alla misura accertanda in corso di giudizio.
In ogni caso:
Con il favore delle spese, anche del giudizio conclusosi avanti il Giudice di Pace con la declaratoria di incompetenza per valore, incluse eventuali CTU e CTP, diritti ed onorari tutti di giudizio, oltre rimborso spese forfetarie spese 15%, C.P.A. ed IVA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice Parte_1 Controparte_1
e affermando che in data
[...] Controparte_2 Controparte_3
14/12/2019, l'odierno attore, mentre stava attraversando a piedi una strada urbana sulle strisce pedonali in corrispondenza di un incrocio semaforico, era stato investito dall'autovettura di proprietà di condotta da ed assicurata con Controparte_2 Controparte_3
e che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni;
e chiedendo la Controparte_1
condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati.
La compagnia assicuratrice convenuta, costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
Le parti convenute e non si sono Controparte_2 Controparte_3
costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere valutativo ovvero documentale;
non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla compagnia assicuratrice convenuta nella relativa memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale ovvero generico e valutativo;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. pagina 3 di 7 All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la parte attorea ha ammesso nell'atto di citazione, e ribadito nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, di avere attraversato la strada mentre il semaforo proiettava luce rossa per i pedoni;
- dalla relazione di incidente stradale emerge che conducente del Controparte_3
veicolo, ha dichiarato alla Polizia Locale che si trovava a bordo dell'autovettura insieme a tre suoi “conoscenti” e di avere notato, attraversando l'incrocio, “prima di arrivare alle strisce, un pedone sull'attraversamento”, “con il rosso pedonale”, e di avere notato anche che il pedone, vedendo arrivare i veicoli dalla sua destra, “tornava indietro sulle strisce girandosi”;
- considerati gli elementi sopraindicati, e visto quanto emerge dalle immagini del sinistro prodotte in atti (doc. 3 della parte attorea), tenuto conto della circostanza che prima dell'investimento il pedone era agevolmente avvistabile dal conducente dell'autovettura, considerata la posizione di entrambi i soggetti sulla carreggiata, la causa dell'investimento appare riconducibile in misura maggioritaria al comportamento del conducente dell'autovettura, la cui guida appare connotata da grave imprudenza, in quanto caratterizzata dalla mancata capacità di controllo del veicolo e da una velocità non adeguata alle circostanze del caso concreto, sì che il comportamento del pedone, che pure risulta connotato da colpa, appare caratterizzato da un'efficienza causale di minore rilevanza nella produzione dell'evento, posto che quest'ultimo non si è realizzato quando aveva iniziato Parte_1
l'attraversamento della carreggiata distratto dall'utilizzo del telefono cellulare -come risulta dalle immagini prodotte- bensì in un momento successivo, dopo che il pedone si era accorto di stare attraversando la carreggiata mentre il semaforo proiettava luce rossa per i pedoni -come ammesso dall'attore negli atti assertivi del processo- e stava tornando sui suoi passi per raggiungere il marciapiede dal quale era sceso;
poiché prima dell'investimento il pedone era chiaramente visibile sulla strisce pedonali, stante l'illuminazione urbana, se il conducente dell'autovettura sopraggiungente -che si era accorto della presenza del pedone come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso alla Polizia Locale- avesse Controparte_3
tenuto una condotta di guida attenta, come imposto dalle norme di comune prudenza, particolarmente in corrispondenza di un incrocio, avrebbe potuto controllare il proprio veicolo ed arrestarsi tempestivamente evitando così l'urto con il pedone;
ne consegue che in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro appare sussistere un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura di 1/4 in capo all'odierno attore e nella misura di 3/4 in capo a
Controparte_3
pagina 4 di 7 - nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea “di giorni 1 (uno) in forma pressoché assoluta (corrispondente al periodo di osservazione in pronto soccorso), di giorni 10 (dieci) parziale al 75%, di giorni
20 (venti) parziale al 50% e di ulteriori giorni 20 (venti) parziale al 25%”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura del “3%”; e la sussistenza di “documentate spese di cura”, “da considerarsi congrue, ammontanti a complessivi € 941,60”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'odierna parte attorea va eseguita tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU, nonché, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica pari al 3%, dei parametri fissati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, come aggiornato dal DM 16/7/2024; sulla base di tali elementi - considerata l'età della parte attorea al momento del sinistro (36 anni), la durata e la misura dell'inabilità temporanea e l'entità dei postumi permanenti- il danno non patrimoniale va liquidato in Euro 2.966,94 per il danno permanente e in Euro 1.298,14 per il danno temporaneo, per un totale di Euro 4.265,08, ammontare esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale derivato alla parte attorea;
non può essere liquidata alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, e ciò sia tenuto conto della genericità della doglianza avanzata sul punto nell'atto di citazione, sia tenuto conto che in sede di ctu è emerso con riferimento all'accertato “periodo di inabilità temporanea” un livello soltanto “lieve” di
“sofferenza menomazione-correlata” ed è stata valutata come “assente/lievissima” la
“sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico permanente;
- costituiscono voci di danno patrimoniale risarcibile le spese di cura pari ad Euro 941,60, la somma di Euro 40,00 per copia di documentazione sanitaria, la somma di Euro 366,00 relativa alla ricevuta di cui al documento n. 21 delle produzioni della parte attorea, le spese di trasporto nella misura di Euro 68,30, tenuto conto che, secondo quanto accertato dal CTU, “il soggetto è stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano” con particolari riflessi sulla deambulazione nei primi 20 giorni della inabilità temporanea”, le somma di Euro
25,00 per copia della relazione di incidente stradale, la somma di Euro 31,50 relativa alla documentazione di cui al n. 27 delle produzioni della parte attorea, e quanto ai lamentati danni agli effetti personali dell'odierno attore, vista la dinamica della caduta risultante dalle immagini prodotte e tenuto conto dell'inammissibilità della richiesta di prova orale avanzata, si riconosce unicamente la somma richiesta di Euro 889,00 in relazione al telefono cellulare (doc. 25 della pagina 5 di 7 parte attorea); posto che secondo quanto accertato dal CTU in relazione alle lezioni di ginnastica funzionale “manca la prescrizione, l'indicazione del segmento corporeo interessato
e l'indicazione clinica”, non possono essere riconosciute le somme di cui al doc. n. 14 delle produzioni della parte attorea;
- la sommatoria dell'importo di Euro 4.265,08 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 2.361,40 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 6.626,48;
- stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione dell'evento in misura di 1/4 in capo a ed in misura di 3/4 Parte_1 in capo a dall'importo riconosciuto in favore della parte attorea va Controparte_3
detratta la misura di 1/4, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 4.969,86, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 4.969,86, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 1.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 350,01. Sempre con riferimento alle spese di lite si osserva quanto segue: rilevato che l'attore ha riassunto la causa davanti al tribunale dopo che il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore ed aveva integralmente compensato le spese di giudizio tra le parti, e considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, spetta al giudice del merito che declini la propria competenza provvedere sulle spese di lite (Cass. 8611/18 e Cass. 23359/11) e la statuizione sulle spese del processo contenuta nell'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore è impugnabile con l'appello (Cass. 8117/21 e Cass. 21697/11), la richiesta della compagnia assicuratrice pagina 6 di 7 di liquidazione in proprio favore delle spese di lite, “anche del giudizio conclusosi avanti il Giudice di
Pace”, non può essere accolta, tenuto conto sia dei predetti principi, sia dell'esito del presente giudizio.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
4.969,86, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attorea, liquidate in
Euro 264,00 per esborsi ed Euro 1.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 350,01;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 11/01/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 7 di 7