Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1389 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 16/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CINÀ MASSIMILIANO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “dichiari la sussistenza, in Parte_1 capo alla ricorrente, della percentuale d'invalidità accertata a seguito di C.T.U. e dichiari, altresì, esente la ricorrente (per ragioni reddituali) dal pagamento delle spese processuali e di
Consulenza Tecnica, ciò in forza della specifica dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., allegata al ricorso introduttivo (la quale costituisce parte integrante di quest'ultimo). vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
19/10/2023 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Diabete mellito in trattamento con metformina e insulina. Esiti di nefrectomia sx. Ipertensione arteriosa.
Noduli tiroidei in eutiroidismo. Tenosinovite spalla sx.
Considerazioni medico legali
Passiamo adesso a considerare quale sia la percentuale di invalidità da assegnare al soggetto a causa delle patologie da questi presentate.
A tal riguardo si deve far riferimento alla “Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” approvata con DMS del 5.2.92.
Tali tabelle prevedono 10 fasce di invalidità a partire dalla fascia 91-100% per la prima con successiva discesa di 10% in 10% fino alla decima 1-10%.
Vengono elencate le diverse infermità assegnando ad ognuna di esse una percentuale di invalidità che può essere fissa o variabile nell'ambito di dieci punti percentuali. Per le patologie non contemplate direttamente si deve far ricorso ad un criterio analogico. Analizziamo adesso le patologie presentate dal soggetto al fine della valutazione dell'incidenza sulla capacità lavorativa per ognuna di esse.
Nel caso in esame il soggetto è affetto dalle patologie indicate in diagnosi che devono essere valutate secondo il seguente schema:
Diabete mellito in trattamento con metformina e insulina: patologia valutabile facendo riferimento al Cod 9309 (diabete mellito con complicanze micro e macro ancgiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado) per cui è prevista una valutazione da 41 a 50%. Nel caso in esame non sono rilevabili complicanze, il trattamento del diabete è eseguito con insulina basale e metformina. La condizione è meno severa rispetto a quella prevista dalle tabelle per cui la valutazione dovrà essere proporzionalmente ridotta al 30%. Esiti di nefrectomia sx: valutabile come previsto dal Cod 6462 (nefrectomia con rene superstite integro) in misura pari al 25%
Ipertensione arteriosa: condizione a scarsa incidenza funzionale che può essere valutata facendo riferimento al Cod 6446 (cardiopatia ischemica I classe NYHA) per cui è prevista una valutazione da 11 a 20%. Nel caso di specie, dato che si tratta di una condizione a bassa incidenza funzionale appare adeguata una percentuale dell'11%
Noduli tiroidei in eutiroidismo: condizione senza incidenza funzionale e pertanto non valutabile.
Tenosinovite spalla sx: condizione che limita la mobilità della spalla con riduzione della escursione articolare di circa ¼ rispetto alla contro laterale. La valutazione deve essere eseguita facendo riferimento al Cod 7215 (rigidità di spalla superiore al 70%) per cui viene prevista una percentuale del 25%. Poiché, nel caso di specie, si tratta di una limitazione molto meno severa si ritiene che la percentuale debba essere ridotta proporzionalmente all'11%.
Applicando la formula di ZA la valutazione complessiva deve essere pari al 58%
Conclusioni
La sig.ra è affetta da: Parte_1
Diabete mellito in trattamento con metformina e insulina. Esiti di nefrectomia sx. Ipertensione arteriosa. Noduli tiroidei in eutiroidismo. Tenosinovite spalla sx.
LA percentuale di invalidità correlata al complesso patologico è pari al 58%. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini