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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 855/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Vaccarone Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Michelatti Fabrizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo D'Ale (VC) il
07/10/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II -
Serie A, Anno 2001. Per_ Dall'unione è nata, in data 17/11/2008, la figlia , ancora minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo D'Ale (VC) il 07/10/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno
2001 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
2. la casa coniugale, sita in Borgo D'Ale (VC), alla Via Mazzini n. 60, di proprietà esclusiva del Sig. continuerà ad essere abitata da quest'ultimo che, pertanto, Parte_1 si farà carico, in via esclusiva, di tutte le relative spese di gestione;
3. si dà atto che la Sig.ra in accordo col marito, trasferirà altrove la Parte_2 propria residenza e ciò dovrà avvenire entro 3 mesi dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
pagina 2 di 4 4. la figlia minore sarà collocata presso la residenza paterna, in Borgo Persona_2
D'Ale (VC), alla Via Mazzini n. 60 e, dunque, ivi manterrà la propria attuale residenza;
5. stante l'età della minore, che quest'anno compirà 17 anni, e salvi diversi accordi tra i genitori, di volta in volta assunti, anche in funzione dei reciproci impegni lavorativi, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze, anche scolastiche, e della volontà della figlia minore, quest'ultima potrà recarsi presso l'abitazione materna ogni qualvolta lo vorrà ed anche la madre potrà organizzarsi con la minore, direttamente, per poterla vedere e tenere presso la propria abitazione ogni qualvolta lo riterrà;
6. relativamente alle vacanze di Natale, e con specifico riguardo alle festività di Natale e Santo Per_ Stefano, potrà rimanere ad anni alterni con ciascuno dei genitori, idem dicasi con riferimento alla festività del 1° Gennaio;
7. per quanto riguarda le vacanze pasquali, e con specifico riguardo alla domenica di Pasqua Per_ ed al Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé ;
8. sono sempre fatti salvi eventuali diversi accordi tra i coniugi, che ribadiscono l'impegno Per_ reciproco ad assecondare, per quanto possibile, la volontà di , anche in deroga al prefissato calendario;
Per_
9. durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con quindici giorni anche non consecutivi, previa determinazione consensuale del periodo, da effettuarsi compatibilmente con le esigenze di lavoro di ognuno, e con un preavviso che i genitori dovranno comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Saranno a carico di ciascun genitore i costi per l'eventuale viaggio e per il soggiorno della figlia minore con sé presso la località di villeggiatura;
10. salvo ogni più ampio e diverso accordo e sempre tenuto conto dei desideri della figlia minore, i ponti e le altre festività verranno trascorsi seguendo le determinazioni che di volta Per_ in volta verranno assunte dai genitori, di concerto con;
11. si dà atto che tutte le attività ricreative, sportive o ludiche intraprese dalla figlia minore dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
12. a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore, con riguardo ai periodi in cui quest'ultima si recherà presso l'abitazione materna, il Sig. Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo Parte_2 pari ad € 200,00; le spese straordinarie, di cui al protocollo di intesa applicato presso il
Tribunale di Vercelli, ed espressamente richiamato, saranno sostenute nella misura del
100% dal Sig. Parte_1
13. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
14. si dà atto che in relazione alle detrazioni riferite alle spese sostenute per il mantenimento della figlia minore, beneficerà in prima battura il Sig. , il quale, tuttavia, in Parte_1 esito ai conteggi che verranno effettuati da professionista incaricato, nei termini di legge, provvederà, annualmente, a riconoscere il corrispondente importo alla Sig.ra Pt_2 mediante bonifico bancario;
15. si dà atto che i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti equipollenti;
si impegnano altresì a sottoscrivere qualsivoglia documentazione necessaria per far ottenere alla figlia minore ogni documento personale, anche a fini dell'espatrio;
16. si dà atto che le parti si impegnano a mantenere un contegno civile e ad avere un rapporto civile finalizzato alla corretta educazione della figlia minore;
17. si dà atto che le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono;
pagina 3 di 4 18. si dà atto che le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente, di essere entrambe indipendenti economicamente e di non avere null'altro a pretendere l'uno verso l'altro né ora, né in futuro, anche in successiva sede divorzile, e che le sopra riportate condizioni sono state stabilite nel superiore interesse della figlia minore;
19. si dà atto che le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 855/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Vaccarone Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Michelatti Fabrizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo D'Ale (VC) il
07/10/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II -
Serie A, Anno 2001. Per_ Dall'unione è nata, in data 17/11/2008, la figlia , ancora minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo D'Ale (VC) il 07/10/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno
2001 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
2. la casa coniugale, sita in Borgo D'Ale (VC), alla Via Mazzini n. 60, di proprietà esclusiva del Sig. continuerà ad essere abitata da quest'ultimo che, pertanto, Parte_1 si farà carico, in via esclusiva, di tutte le relative spese di gestione;
3. si dà atto che la Sig.ra in accordo col marito, trasferirà altrove la Parte_2 propria residenza e ciò dovrà avvenire entro 3 mesi dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
pagina 2 di 4 4. la figlia minore sarà collocata presso la residenza paterna, in Borgo Persona_2
D'Ale (VC), alla Via Mazzini n. 60 e, dunque, ivi manterrà la propria attuale residenza;
5. stante l'età della minore, che quest'anno compirà 17 anni, e salvi diversi accordi tra i genitori, di volta in volta assunti, anche in funzione dei reciproci impegni lavorativi, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze, anche scolastiche, e della volontà della figlia minore, quest'ultima potrà recarsi presso l'abitazione materna ogni qualvolta lo vorrà ed anche la madre potrà organizzarsi con la minore, direttamente, per poterla vedere e tenere presso la propria abitazione ogni qualvolta lo riterrà;
6. relativamente alle vacanze di Natale, e con specifico riguardo alle festività di Natale e Santo Per_ Stefano, potrà rimanere ad anni alterni con ciascuno dei genitori, idem dicasi con riferimento alla festività del 1° Gennaio;
7. per quanto riguarda le vacanze pasquali, e con specifico riguardo alla domenica di Pasqua Per_ ed al Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé ;
8. sono sempre fatti salvi eventuali diversi accordi tra i coniugi, che ribadiscono l'impegno Per_ reciproco ad assecondare, per quanto possibile, la volontà di , anche in deroga al prefissato calendario;
Per_
9. durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con quindici giorni anche non consecutivi, previa determinazione consensuale del periodo, da effettuarsi compatibilmente con le esigenze di lavoro di ognuno, e con un preavviso che i genitori dovranno comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Saranno a carico di ciascun genitore i costi per l'eventuale viaggio e per il soggiorno della figlia minore con sé presso la località di villeggiatura;
10. salvo ogni più ampio e diverso accordo e sempre tenuto conto dei desideri della figlia minore, i ponti e le altre festività verranno trascorsi seguendo le determinazioni che di volta Per_ in volta verranno assunte dai genitori, di concerto con;
11. si dà atto che tutte le attività ricreative, sportive o ludiche intraprese dalla figlia minore dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
12. a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore, con riguardo ai periodi in cui quest'ultima si recherà presso l'abitazione materna, il Sig. Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo Parte_2 pari ad € 200,00; le spese straordinarie, di cui al protocollo di intesa applicato presso il
Tribunale di Vercelli, ed espressamente richiamato, saranno sostenute nella misura del
100% dal Sig. Parte_1
13. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
14. si dà atto che in relazione alle detrazioni riferite alle spese sostenute per il mantenimento della figlia minore, beneficerà in prima battura il Sig. , il quale, tuttavia, in Parte_1 esito ai conteggi che verranno effettuati da professionista incaricato, nei termini di legge, provvederà, annualmente, a riconoscere il corrispondente importo alla Sig.ra Pt_2 mediante bonifico bancario;
15. si dà atto che i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti equipollenti;
si impegnano altresì a sottoscrivere qualsivoglia documentazione necessaria per far ottenere alla figlia minore ogni documento personale, anche a fini dell'espatrio;
16. si dà atto che le parti si impegnano a mantenere un contegno civile e ad avere un rapporto civile finalizzato alla corretta educazione della figlia minore;
17. si dà atto che le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono;
pagina 3 di 4 18. si dà atto che le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente, di essere entrambe indipendenti economicamente e di non avere null'altro a pretendere l'uno verso l'altro né ora, né in futuro, anche in successiva sede divorzile, e che le sopra riportate condizioni sono state stabilite nel superiore interesse della figlia minore;
19. si dà atto che le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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