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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. CI MO Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. IO TO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.670/2023 R.G.L., promossa in grado di appello d a
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giantony Ilardo e Delia Cernigliaro
- Appellante- C O N T R O
Controparte_1
-Appellato non costituito -
All'udienza del 13.11.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale, in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.07.2023 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
n.523/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 31.05.2023 con la quale era stato condannato al pagamento in favore di degli “importi dovuti a titolo di Controparte_1 assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 01.11.2019, oltre interessi decorrenti dal 121° giorno. Affidava l'appellante il gravame ad un unico articolato motivo. Nessuno si è costituito per . Controparte_1
All'udienza del 26.06.2025 il difensore dell ha chiesto “un termine per il deposito del Pt_1 ricorso notificato all'appellato“. All'odierna udienza di rinvio il difensore dell'Istituto appellante ha chiesto di porre la causa in decisione. Tanto premesso l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Dispone in materia l'art. 435 c.p.c. che:
- “Il Presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso
[introduttivo del giudizio di appello in materia di lavoro] nomina il giudice relatore e fissa
…. l'udienza di discussione dinanzi al collegio” (comma primo); - “L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato” (comma secondo);
- “Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni” (comma terzo). La scelta del legislatore, come emerge da una complessiva lettura del Titolo IV del Libro II del codice di rito, è evidentemente orientata nel senso di favorire un processo del lavoro rapido e potenzialmente impermeabile a tecniche dilatorie adottate dai contendenti. Esigenza abdicabile solo di fronte a decelerazioni procedimentali estranee alla sfera di diretta responsabilità di una delle parti in causa. Si pensi all'ipotesi di un vizio nella notifica del ricorso sanabile ex art. 291 c.p.c. (analogicamente applicabile anche al rito del lavoro) su richiesta del giudice, il quale autorizza il ricorrente a procedere ad una nuova notifica. Ovvero al caso in cui il ricorso, sebbene tempestivamente notificato a controparte, pervenga nella sfera di diretta conoscibilità di quest'ultima già decorso il termine di venticinque giorni prima dell'udienza di discussione ex art.435, comma 3° c.p.c., eventualità nella quale può essere autorizzata, riscontrata la mancata costituzione in giudizio del resistente, una nuova notifica del ricorso. La questione è stata affrontata in termini dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con un'ordinanza (la n.20721 del 03 ottobre 2007), pienamente condivisa da questo collegio, della quale preme riportare alcuni interessanti passaggi interpretativi:
- “.….la legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, … ha costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo, già implicito in numerose disposizioni del codice processuale (artt. 40 , 156 …) ed alla base della riforma del processo del lavoro del 1973;
- alla luce di tale principio costituzionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno proceduto alla revisione dei precedenti orientamenti della Corte di legittimità in materia processuale, specie nel rito del lavoro …le Sezioni Unite (sent. 28 febbraio 2007 n.4636) hanno ritenuto che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
- l'impugnazione (e l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel processo del lavoro non si esaurisce con il deposito del ricorso, ma il ricorrente è tenuto a due adempimenti, l'editio actionis e la vocatio in ius;
i due atti sono distinti, ma costituiscono, insieme con il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza, elementi essenziali della complessa fattispecie impugnatoria introduttiva del processo di appello (o di opposizione), la quale deve essere esaurita nei termini perentori indefettibili propri per qualsiasi tipo di impugnazione;
- tale quadro ricostruttivo è reso necessario dalla esigenza di applicare al processo del lavoro, che inizia con ricorso, i termini per l'impugnazione, rimasti invariati, previsti dal codice di rito per i giudizi che iniziano con l'atto di citazione, nel quale la editio actionis e la vocatio in ius coincidono nel medesimo atto;
- … la fedeltà al tenore testuale dell'art.291 c.p.c. consente le rinnovazioni delle notifiche eseguite ma affette da nullità, e non delle notifiche inesistenti perché mai tentate (Cass. 29 luglio 1993 n.8419, 12 novembre 1993 n.11170, 1 febbraio 1994 n.989). Tale orientamento si riallaccia ad un insegnamento delle Sezioni Unite (decisioni 1 marzo 1988 n.2166 e 12 gennaio 1993 n.271, ma anche Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 1990 n.845 e 25 luglio n.7522) per il quale nel rito del lavoro l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione è vizio passibile di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art.291 c.p.c., solamente con effetto ex nunc e cioè con salvezza dei diritti quesiti, sicché in fase di impugnazione dell'appello, il giudice qualora rilevi che l'invalidità ha causato l'inidoneità dell'atto di impugnazione ad impedire (per il decorso del termine di appello) il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza disporre la rinnovazione dell'atto. Principio esteso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 marzo 2001 n.4291) anche all'ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, attesa la identità di ratio e l'equivalenza strutturale (entrambi gli istituti sono caratterizzati dalla duplicità necessaria delle fasi della editio actionis e della vocatio in ius). L'esigenza di una rimeditazione dell'ordinamento processuale civile nell'ottica di una ragionevole durata del processo spinge, pertanto, ad escludere, superando un diverso orientamento giurisprudenziale (S.U, 9331 del 15 ottobre 1996; S.U. 6841 del 1996; Cass. 27 maggio 2000 n.7013; Cass, Sez. lav. 24 marzo 2001 n.4291), ogni interpretazione normativa che possa determinare esiti distorsivi e di rallentamento dell'iter dibattimentale, favorendo “un effetto obiettivamente dilatorio dei tempi del processo”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.20604 del 30/07/2008 alla quale si è da ultima uniformata da Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2011, n. 9597) hanno ribadito che:
“Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata". Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile”. Alla luce della linearità del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame proposto dall'appellante il quale - pur avendo tempestivamente ricevuto comunicazione del decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art.435 1° comma c.p.c. - non ha fornito prova di avere mai notificato a controparte il ricorso introduttivo del giudizio di appello. Nulla per le spese del presente grado stante la mancata costituzione dell'appellato. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza n.523/2023, emessa dal Tribunale di Agrigento il 31 maggio Pt_1
2023. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
IO TO
Il Presidente
CI MO
1) dott. CI MO Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. IO TO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.670/2023 R.G.L., promossa in grado di appello d a
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giantony Ilardo e Delia Cernigliaro
- Appellante- C O N T R O
Controparte_1
-Appellato non costituito -
All'udienza del 13.11.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale, in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.07.2023 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
n.523/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 31.05.2023 con la quale era stato condannato al pagamento in favore di degli “importi dovuti a titolo di Controparte_1 assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 01.11.2019, oltre interessi decorrenti dal 121° giorno. Affidava l'appellante il gravame ad un unico articolato motivo. Nessuno si è costituito per . Controparte_1
All'udienza del 26.06.2025 il difensore dell ha chiesto “un termine per il deposito del Pt_1 ricorso notificato all'appellato“. All'odierna udienza di rinvio il difensore dell'Istituto appellante ha chiesto di porre la causa in decisione. Tanto premesso l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Dispone in materia l'art. 435 c.p.c. che:
- “Il Presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso
[introduttivo del giudizio di appello in materia di lavoro] nomina il giudice relatore e fissa
…. l'udienza di discussione dinanzi al collegio” (comma primo); - “L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato” (comma secondo);
- “Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni” (comma terzo). La scelta del legislatore, come emerge da una complessiva lettura del Titolo IV del Libro II del codice di rito, è evidentemente orientata nel senso di favorire un processo del lavoro rapido e potenzialmente impermeabile a tecniche dilatorie adottate dai contendenti. Esigenza abdicabile solo di fronte a decelerazioni procedimentali estranee alla sfera di diretta responsabilità di una delle parti in causa. Si pensi all'ipotesi di un vizio nella notifica del ricorso sanabile ex art. 291 c.p.c. (analogicamente applicabile anche al rito del lavoro) su richiesta del giudice, il quale autorizza il ricorrente a procedere ad una nuova notifica. Ovvero al caso in cui il ricorso, sebbene tempestivamente notificato a controparte, pervenga nella sfera di diretta conoscibilità di quest'ultima già decorso il termine di venticinque giorni prima dell'udienza di discussione ex art.435, comma 3° c.p.c., eventualità nella quale può essere autorizzata, riscontrata la mancata costituzione in giudizio del resistente, una nuova notifica del ricorso. La questione è stata affrontata in termini dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con un'ordinanza (la n.20721 del 03 ottobre 2007), pienamente condivisa da questo collegio, della quale preme riportare alcuni interessanti passaggi interpretativi:
- “.….la legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, … ha costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo, già implicito in numerose disposizioni del codice processuale (artt. 40 , 156 …) ed alla base della riforma del processo del lavoro del 1973;
- alla luce di tale principio costituzionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno proceduto alla revisione dei precedenti orientamenti della Corte di legittimità in materia processuale, specie nel rito del lavoro …le Sezioni Unite (sent. 28 febbraio 2007 n.4636) hanno ritenuto che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
- l'impugnazione (e l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel processo del lavoro non si esaurisce con il deposito del ricorso, ma il ricorrente è tenuto a due adempimenti, l'editio actionis e la vocatio in ius;
i due atti sono distinti, ma costituiscono, insieme con il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza, elementi essenziali della complessa fattispecie impugnatoria introduttiva del processo di appello (o di opposizione), la quale deve essere esaurita nei termini perentori indefettibili propri per qualsiasi tipo di impugnazione;
- tale quadro ricostruttivo è reso necessario dalla esigenza di applicare al processo del lavoro, che inizia con ricorso, i termini per l'impugnazione, rimasti invariati, previsti dal codice di rito per i giudizi che iniziano con l'atto di citazione, nel quale la editio actionis e la vocatio in ius coincidono nel medesimo atto;
- … la fedeltà al tenore testuale dell'art.291 c.p.c. consente le rinnovazioni delle notifiche eseguite ma affette da nullità, e non delle notifiche inesistenti perché mai tentate (Cass. 29 luglio 1993 n.8419, 12 novembre 1993 n.11170, 1 febbraio 1994 n.989). Tale orientamento si riallaccia ad un insegnamento delle Sezioni Unite (decisioni 1 marzo 1988 n.2166 e 12 gennaio 1993 n.271, ma anche Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 1990 n.845 e 25 luglio n.7522) per il quale nel rito del lavoro l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione è vizio passibile di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art.291 c.p.c., solamente con effetto ex nunc e cioè con salvezza dei diritti quesiti, sicché in fase di impugnazione dell'appello, il giudice qualora rilevi che l'invalidità ha causato l'inidoneità dell'atto di impugnazione ad impedire (per il decorso del termine di appello) il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza disporre la rinnovazione dell'atto. Principio esteso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 marzo 2001 n.4291) anche all'ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, attesa la identità di ratio e l'equivalenza strutturale (entrambi gli istituti sono caratterizzati dalla duplicità necessaria delle fasi della editio actionis e della vocatio in ius). L'esigenza di una rimeditazione dell'ordinamento processuale civile nell'ottica di una ragionevole durata del processo spinge, pertanto, ad escludere, superando un diverso orientamento giurisprudenziale (S.U, 9331 del 15 ottobre 1996; S.U. 6841 del 1996; Cass. 27 maggio 2000 n.7013; Cass, Sez. lav. 24 marzo 2001 n.4291), ogni interpretazione normativa che possa determinare esiti distorsivi e di rallentamento dell'iter dibattimentale, favorendo “un effetto obiettivamente dilatorio dei tempi del processo”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.20604 del 30/07/2008 alla quale si è da ultima uniformata da Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2011, n. 9597) hanno ribadito che:
“Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata". Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile”. Alla luce della linearità del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame proposto dall'appellante il quale - pur avendo tempestivamente ricevuto comunicazione del decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art.435 1° comma c.p.c. - non ha fornito prova di avere mai notificato a controparte il ricorso introduttivo del giudizio di appello. Nulla per le spese del presente grado stante la mancata costituzione dell'appellato. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza n.523/2023, emessa dal Tribunale di Agrigento il 31 maggio Pt_1
2023. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
IO TO
Il Presidente
CI MO