Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 31
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate.

  • Rigettato
    Violazione di legge nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art 7 comma 1 legge 212/2000; omessa allegazione

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali sottostanti

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    I termini prescrizionali sono stati interrotti dalla notifica di diverse intimazioni di pagamento con specifica attestazione di notifica.

  • Rigettato
    Illegittimità sotto l'ulteriore profilo della violazione di legge in relazione all'art. 7 l.212/2000 - difetto assoluto di motivazione omessa indicazione del responsabile del procedimento – omessa indicazione degli estremi dell’atto di accertamento presupposto violazione del diritto di difesa

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della cartella relativa all'Ordine degli avvocati di Lecce.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 31
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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