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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2881/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012166567000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012166567000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012166567000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012166567000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012166567000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920060035529723000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920120003779312000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200007852661000 IVA-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210008992302000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220029257280000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1747/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 07.10.2024, ed inviato a questa Corte di
Giustizia di I° grado di Lecce l'Avv. Ricorrente_1 del Foro di Lecce (C.F. CF_Ricorrente_1), in Giudizio da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla Indirizzo_1 n. 37, impugnava l'intimazione di pagamento n°05920249012166567000 (limitatamente alle seguenti cartelle relative a crediti di natura tributaria di seguito elencate: Cartella n. 05920060035529723000, Cartella n.
05920120003779312000, Cartella n. 05920200007852661000, Cartella n. 05920210008992302000,
Cartella n. 0592022002925728000) dal medesimo ricevuta in data 09/09/2024.
Il ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica.
2) violazione di legge nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art 7 comma 1 legge 212/2000; omessa allegazione;
3) Omessa notifica delle cartelle esattoriali sottostanti.
4) Eccezione di prescrizione;
5) illegittimità sotto l'ulteriore profilo della violazione di legge in relazione all'art. 7 l.212/2000 - difetto assoluto di motivazione omessa indicazione del responsabile del procedimento – omessa indicazione degli estremi dell'atto di accertamento presupposto violazione del diritto di difesa;
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione.
Si costituiva, il 14.02.2025, tramite l'avv. Difensore_2 l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte nei confronti della cartella relativa all'Ordine degli avvocati di Lecce.
Per le restanti cartelle il ricorso va dichiarato inammissibile. L'ADER ha provato (con documentazione allegata in atti) che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le cartelle di pagamento impugnate sono state regolarmente notificate.
Per altro, come documentalmente provato dall'ufficio resistente con documentazione allegata in atti, i termini prescrizionali che si assumo (erroneamente) violati sono stati altresì interrotti dalla notifica di diverse intimazioni di pagamento con specifica attestazione di notifica.
La particolarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della cartella relativa all'Ordine degli avvocati di Lecce;
dichiara l'inammissibilita' per il resto, Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2881/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012166567000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012166567000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012166567000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012166567000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012166567000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920060035529723000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920120003779312000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200007852661000 IVA-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210008992302000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220029257280000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1747/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 07.10.2024, ed inviato a questa Corte di
Giustizia di I° grado di Lecce l'Avv. Ricorrente_1 del Foro di Lecce (C.F. CF_Ricorrente_1), in Giudizio da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla Indirizzo_1 n. 37, impugnava l'intimazione di pagamento n°05920249012166567000 (limitatamente alle seguenti cartelle relative a crediti di natura tributaria di seguito elencate: Cartella n. 05920060035529723000, Cartella n.
05920120003779312000, Cartella n. 05920200007852661000, Cartella n. 05920210008992302000,
Cartella n. 0592022002925728000) dal medesimo ricevuta in data 09/09/2024.
Il ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica.
2) violazione di legge nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art 7 comma 1 legge 212/2000; omessa allegazione;
3) Omessa notifica delle cartelle esattoriali sottostanti.
4) Eccezione di prescrizione;
5) illegittimità sotto l'ulteriore profilo della violazione di legge in relazione all'art. 7 l.212/2000 - difetto assoluto di motivazione omessa indicazione del responsabile del procedimento – omessa indicazione degli estremi dell'atto di accertamento presupposto violazione del diritto di difesa;
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione.
Si costituiva, il 14.02.2025, tramite l'avv. Difensore_2 l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte nei confronti della cartella relativa all'Ordine degli avvocati di Lecce.
Per le restanti cartelle il ricorso va dichiarato inammissibile. L'ADER ha provato (con documentazione allegata in atti) che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le cartelle di pagamento impugnate sono state regolarmente notificate.
Per altro, come documentalmente provato dall'ufficio resistente con documentazione allegata in atti, i termini prescrizionali che si assumo (erroneamente) violati sono stati altresì interrotti dalla notifica di diverse intimazioni di pagamento con specifica attestazione di notifica.
La particolarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della cartella relativa all'Ordine degli avvocati di Lecce;
dichiara l'inammissibilita' per il resto, Spese compensate.