Decreto presidenziale 31 dicembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessandro Longo e Laura Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Provinciale sull’istanza presentata dal ricorrente il 21 luglio 2025;
nonché per l'accertamento dell’obbligo e la conseguente condanna della Provincia di -OMISSIS- a concludere il procedimento sulla predetta istanza con un provvedimento espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste: i) la produzione del ricorrente del 19 dicembre 2025, con cui è stato depositato in giudizio il provvedimento della Provincia di -OMISSIS- del 3 novembre 2025, adottato in riscontro all’istanza del ricorrente e recante il riconoscimento in favore di quest’ultimo dell’esenzione richiesta; ii) la memoria depositata il 20 febbraio 2026, con cui il medesimo ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite;
Visto l'art. 34, comma 5 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. SI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha agito ex artt. 31 e 117 del cod.proc.amm. nei confronti della Provincia di -OMISSIS- per ottenere una pronuncia espressa sulla sua istanza del 21 luglio 2025, tesa ad ottenere l’esenzione dal canone unico patrimoniale;
- con provvedimento del 3 novembre 2025, prodotto in atti in corso di causa dallo stesso ricorrente, la Provincia di -OMISSIS- si è espressa, riconoscendo l’esenzione richiesta;
- pertanto, in vista dell’udienza, il medesimo ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite;
- all’udienza camerale del 10 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.: con atto depositato in giudizio in vista dell’odierna udienza pubblica, infatti, il ricorrente ha dato atto dell’avvenuta soddisfazione della pretesa azionata col ricorso, pur dopo la sua proposizione;
- non resta, allora, che dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, attesa la problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza e tenuto conto che col provvedimento del 3 novembre 2025 la Provincia di -OMISSIS- non solo ha posto fine all’inerzia stigmatizzata nel gravame ma ha anche riconosciuto la pretesa sostanziale del ricorrente al conseguimento dell’esenzione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco AL, Presidente FF
SI AL, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AL | Marco AL |
IL SEGRETARIO