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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G 2463/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2463/2022 promossa da:
(codice fiscale : Parte_1
) – del Regionale per la Calabria e legale rappresentante pro-tempore, con il P.IVA_1 CP_1 patrocinio dell'avv. SORACE ILARIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via De Marco (già via Isonzo) n. 48 (Avvocatura ; Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLIRILLO Controparte_2 C.F._1 GERMANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PANTUSA 14 88900 CROTONEpresso il difensore avv. VILLIRILLO GERMANA
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.11.2022 l' agiva in regresso nei confronti dell'impresa edile di Pt_1
in relazione all'indennizzo per infortunio sul lavoro corrisposto a favore di Controparte_2 Parte_2 che, quale dipendente dell'impresa, in data 23.1.2018, riportava lesioni gravi all'esito della
[...] caduta dal tetto dell'immobile presso il quale stava effettuando un sopralluogo al fine di verificarne gli interventi di ripristino, posto ad un'altezza di circa tre metri dal suolo, conseguendo un'invalidità del
12 %, come accertato con sentenza del Tribunale di Crotone – Sez. Lav. del 27.4.2022. In particolare, sosteneva che l'impresa resistente fosse civilmente responsabile del sinistro ex art. 10 e art.11 TU n.1124/65 e art. 2087 c.c., in particolare per non aver fornito al lavoratore, impegnato su sua richiesta in un lavoro in quota, i mezzi di protezione adeguati rispetto alla prestazione lavorativa, e attrezzatura conforme ai requisiti di sicurezza cui al Dlgs 81/2008 in quanto il lavoratore era privo di imbracatura e cinture di sicurezza utili ad evitare cadute dall'alto, nonché per aver omesso di assicurare che il lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e Parte_2 sicurezza. Concludeva quindi chiedendo: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità civile , (..), in ordine al fatto -reato dell'infortunio per cui Controparte_2
è causa. Condannare il predetto convenuto, al rimborso/risarcimento e pagamento in favore dell' sede di Crotone, della somma di € 26.764,90 e/o quell'altra meglio vista dal Giudice Parte_1
pagina 1 di 5 ,con rivalutazione monetaria ed interessi legali, trattandosi di credito d valore(Cass. Civ. 3570/95 Cass n 5594/2015), oltre i miglioramenti dell'indennizzo intervenuti e precisati in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si costituiva tempestivamente eccependo l'inammissibilità dell'azione per Controparte_2 indeterminatezza e la decadenza dal diritto di agire in regresso ex art. 112 DPR 1124/1965 nonché contestando la dinamica dei fatti descritta dall'Istituto sostenendo di aver fornito al lavoratore tutti i dispositivi di protezione necessari, che la discesa dalla scala, successiva al sopralluogo per i lavori di ripristino, non atteneva allo svolgimento dell'attività lavorativa e non integrava un lavoro in quota, con conseguente insussistenza della responsabilità datoriale addebitata dall' . Sosteneva di aver Pt_1 fornito al lavoratore idonea formazione e che l'infortunio era addebitabile allo stesso lavoratore che, scendendo dalla scala, stava parlando al telefono e si era distratto, con conseguente insussistenza del nesso di causalità. Chiedeva quindi “In via preliminare 1) accertare e dichiarare l'indeterminatezza del ricorso notificato e per l'effetto dichiaralo inammissibile;
nel merito senza rinuncia alla superiore eccezione e nella denegata ipotesi di suo mancato accoglimento 2) rigettare la domanda di regresso ex artt. 10 e 11 TU 1124/65 intentata in danno del sig. per intervenuta decadenza Controparte_2 dall'esercizio del diritto per come in narrativa motivato;
3) in ogni caso rigettare la domanda di regresso ex artt. 10 e 11 TU 1124/65 intentata in danno del sig. poiché infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto oltre che non provata;
4) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa, istruita oralmente, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Preliminarmente, il ricorso non è affetto da nullità essendo determinato il petitum – restituzione di quanto versato a favore di in conseguenza dell'infortunio descritto in atti e Parte_2 compiutamente quantificato -, come pure la causa petendi, qual è la sussistenza del reato di lesioni gravi colpose con violazione delle norme di tutela della sicurezza sul lavoro indicate in ricorso e per le condotte ivi descritte – omessa fornitura di imbracatura e cinture di sicurezza utili ad evitare cadute dall'alto, omessa formazione e di verifica dell'utilizzo di idonei sistemi di protezione-, come ivi si legge.
Ancora in via preliminare non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 112 DPR 1124/1965 che, avuto riguardo alla data dell'infortunio (23.1.2018) ed anche a prescindere dalla sospensione dello stesso in fase amministrativa e durante il giudizio di quantificazione dei postumi RG n. 1869/2020, concluso con sentenza del Tribunale di Crotone n. 351/2022 del 27/04/2022 (all. , risulta Pt_1 utilmente interrotto con le lettere di messa in mora inviate dall' e ricevute dalla resistente il Pt_1
12.10.2019 e in data 10.9.2020 presenti in atti (all. . Pt_1
Ciò detto, nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
L' contesta, oltre all'omessa formazione, la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza Pt_1 sul lavoro nelle lavorazioni in quota quali, in particolare, degli artt. artt.107 ,122,28 dlgs 81/2008, art. 96, comma 1, lett. g), art. 111, comma 3, art.115, art.116 dlgs n.81/2008 “in quanto il lavoratore era privo di imbracatura e cinture di sicurezza utili ad evitare cadute dall'alto”, come si legge in ricorso.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria orale ed alla luce della documentazione presente in atti è emerso che l'imbracatura e la cintura di sicurezza non avrebbero potuto evitare la caduta atteso che questa si è verificata non durante l'esecuzione della lavorazione in quota (sopralluogo per ristrutturazione del tetto), bensì durante la discesa dal tetto, allorquando le cinture di sicurezza sarebbero state slacciate,
pagina 2 di 5 come pure sarebbero state sganciate le imbracature, laddove presenti. Né, è stata tempestivamente allegata da parte dell' l'omessa predisposizione di un supporto sicuro per la discesa, ovvero Pt_1 eventuali irregolarità della scala utilizzata. Invero, è tardiva la deduzione dell'omessa predisposizione di un sicuro meccanismo di discesa o di scala a pioli provvista di gabbia metallica in quanto contenuta, anziché nel ricorso introduttivo, nelle note di trattazione scritta dell'udienza di discussione e decisione del 14.10.2024 e successive note del 17.12.2024 depositate in seguito al rinvio di detta udienza.
In definitiva, considerata la violazione di norme cautelari relative ai lavori in quota, anziché all'accesso o discesa dalla copertura, e dunque volte a scongiurare un rischio diverso da quello che si è concretizzato nel sinistro de quo, non sussiste la colpevolezza del datore di lavoro e, quindi, la fattispecie di reato alla base della responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 10 DPR 1124/1965. Sul punto valga il principio secondo cui: “In tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa del datore di lavoro è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art.
590 cod. pen. - nei confronti di un lavoratore, salito su un tetto per la tinteggiatura di un comignolo - per l'omessa realizzazione di un ponteggio, in quanto il rischio cautelato dalla predisposizione di un ponteggio è quello di caduta nel corso della lavorazione, rischio che non si era affatto concretizzato, perché la lavorazione aveva avuto termine senza alcun pregiudizio, mentre la caduta al suolo si era verificata nel corso della discesa dalla scala utilizzata per accedere al tetto)” (Cass. Pen. 43645/2011).
Nel caso di specie, infatti, il testimone ha confermato il capitolo b) della memoria di Parte_2 parte resistente, dunque dichiarando che la caduta è avvenuta allorquando aveva ultimato il sopralluogo e si era pertanto disancorato dalla cintura di sicurezza per scendere dal tetto. Anche in sede di sommarie informazioni rese in data 25.6.2018 lo stesso ha dichiarato: “(..) giunti sul posto siamo saliti sul tetto delle stalle per vedere i lavori da fare;
nello scendere sono inciampato in un ferro che sporgeva dalle travi del tetto ed ho perso l'equilibrio cadendo di sotto per un'altezza dal suolo di circa tre metri (..)”, poi giustificando la mancanza di consapevolezza in relazione alle dichiarazioni rese al P.S. dell'Ospedale di Catanzaro -ove veniva trasportato d'urgenza tramite elisoccorso-, come riportate nella denuncia di infortunio, in cui si legge che la caduta sarebbe avvenuta “mentre si trovava sul solaio” (all. . Pt_1
Alla luce delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni e nel presente giudizio, si ritiene raggiunta la prova che fratello del resistente, sia caduto durante la discesa dal tetto, Parte_2 essendo inciampato in un ferro sporgente dalle travi, a tal fine non essendo dirimente che “lo stesso abbia ricevuto una telefonata alle ore intorno alle 14,00 ha ricevuto una telefonata al suo cellulare 3347888550 ed ha risposto mentre stava scendendo dal tetto”, di cui al capitolo c) della memoria di costituzione e risposta, confermato dal testimone, trattandosi di circostanza che non vale, in mancanza di altri elementi, che la caduta sia dipesa dalla telefonata anziché dal ferro sporgente, come precedentemente e precisamente riferito dal testimone.
Ebbene, alla luce della dinamica del sinistro, caratterizzata dalla caduta durante l'abbandono del solaio ove si svolgeva la lavorazione, l'inadempimento datoriale come descritto in ricorso -omessa fornitura di imbracatura e cintura di sicurezza- anche laddove sussistente, non sarebbe bastato a cagionare l'evento di cui si discute, con conseguente insussistenza del nesso di causalità. Del resto, anche nelle linee guida dei lavori in quota prodotte dall' fra le misure di protezione durante la fase di “accesso Pt_1 alla copertura” -analoga alla discesa dalla copertura in quanto eseguita tramite identico percorso –è pagina 3 di 5 prevista la predisposizione, nei percorsi verticali, di “scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo” e che, per quel che qui interessa, eventuali “ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati” – quali il ferro sporgente dal tetto, “siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo”, condotte, tuttavia, non dedotte dall' in ricorso e, quindi, Pt_1 irrilevanti nel presente giudizio, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Invero, sebbene spetti al giudice, allegata la dinamica dei fatti, individuare le norme di sicurezza violate, come sostenuto dall' Pt_1 nondimeno spetta all'istituto l'allegazione e prova degli elementi costitutivi della responsabilità datoriale, fra i quali si annovera l'inadempimento e le caratteristiche dell'ambiente di lavoro che avrebbero determinato il danno -scala non idonea o mancata segnalazione di ostacoli alla discesa-, circostanza nel caso di specie non verificatasi. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza: “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioé di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile” (Cass. 10529/2008).
Trattandosi di caduta dovuta ad ostacolo nel percorso di discesa dalla copertura, e non anche avvenuta durante la lavorazione, è parimenti irrilevante, ai fini della sussistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il danno, l'omessa formazione relativa al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui agli artt. 37 e 115 D.Lgs 81/2008. Come si legge nelle linee guida prodotte dall' “la formazione prevista dall'art. 37, regolamentata dal Titolo I, si riferisce alla Pt_1 formazione di base, generale e specifica, obbligatoria per i lavoratori. Dovendo approfondire il tema dei lavori in quota, e quindi la formazione e l'addestramento degli addetti ai lavori in quota, bisogna analizzare gli articoli successivi all'art.37 del D.Lgs 81/2008. In particolare l'art. 115 (..) afferma che nei lavori in quota, lì dove non sia possibile attuare misure di protezione collettiva (come previsto all'articolo 111 del D.Lgs 81/2008), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione contro il rischio di caduta dall'alto. Tra gli elementi che costituiscono i sistemi di protezione anticaduta vengono elencati nel decreto: assorbitori di energia;
connettori; dispositivi di ancoraggio, cordini;
dispositivi retrattili, guide o linee vita flessibili;
guide o linee vita rigide, imbracature”. In definitiva, anche qualora il lavoratore avesse ricevuto una formazione specifica in ordine al corretto utilizzo dell'imbracatura o delle cinture di sicurezza, non vi è prova che la caduta non si sarebbe verificata.
Per le ragioni sopra esposte, ritenuto insussistente un fatto di reato nonché il nesso causale fra le condotte datoriali descritte dall' e l'evento, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non Pt_1 espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 4.638,00 oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge e contributo unificato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
pagina 4 di 5 Crotone, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2463/2022 promossa da:
(codice fiscale : Parte_1
) – del Regionale per la Calabria e legale rappresentante pro-tempore, con il P.IVA_1 CP_1 patrocinio dell'avv. SORACE ILARIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via De Marco (già via Isonzo) n. 48 (Avvocatura ; Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLIRILLO Controparte_2 C.F._1 GERMANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PANTUSA 14 88900 CROTONEpresso il difensore avv. VILLIRILLO GERMANA
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.11.2022 l' agiva in regresso nei confronti dell'impresa edile di Pt_1
in relazione all'indennizzo per infortunio sul lavoro corrisposto a favore di Controparte_2 Parte_2 che, quale dipendente dell'impresa, in data 23.1.2018, riportava lesioni gravi all'esito della
[...] caduta dal tetto dell'immobile presso il quale stava effettuando un sopralluogo al fine di verificarne gli interventi di ripristino, posto ad un'altezza di circa tre metri dal suolo, conseguendo un'invalidità del
12 %, come accertato con sentenza del Tribunale di Crotone – Sez. Lav. del 27.4.2022. In particolare, sosteneva che l'impresa resistente fosse civilmente responsabile del sinistro ex art. 10 e art.11 TU n.1124/65 e art. 2087 c.c., in particolare per non aver fornito al lavoratore, impegnato su sua richiesta in un lavoro in quota, i mezzi di protezione adeguati rispetto alla prestazione lavorativa, e attrezzatura conforme ai requisiti di sicurezza cui al Dlgs 81/2008 in quanto il lavoratore era privo di imbracatura e cinture di sicurezza utili ad evitare cadute dall'alto, nonché per aver omesso di assicurare che il lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e Parte_2 sicurezza. Concludeva quindi chiedendo: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità civile , (..), in ordine al fatto -reato dell'infortunio per cui Controparte_2
è causa. Condannare il predetto convenuto, al rimborso/risarcimento e pagamento in favore dell' sede di Crotone, della somma di € 26.764,90 e/o quell'altra meglio vista dal Giudice Parte_1
pagina 1 di 5 ,con rivalutazione monetaria ed interessi legali, trattandosi di credito d valore(Cass. Civ. 3570/95 Cass n 5594/2015), oltre i miglioramenti dell'indennizzo intervenuti e precisati in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si costituiva tempestivamente eccependo l'inammissibilità dell'azione per Controparte_2 indeterminatezza e la decadenza dal diritto di agire in regresso ex art. 112 DPR 1124/1965 nonché contestando la dinamica dei fatti descritta dall'Istituto sostenendo di aver fornito al lavoratore tutti i dispositivi di protezione necessari, che la discesa dalla scala, successiva al sopralluogo per i lavori di ripristino, non atteneva allo svolgimento dell'attività lavorativa e non integrava un lavoro in quota, con conseguente insussistenza della responsabilità datoriale addebitata dall' . Sosteneva di aver Pt_1 fornito al lavoratore idonea formazione e che l'infortunio era addebitabile allo stesso lavoratore che, scendendo dalla scala, stava parlando al telefono e si era distratto, con conseguente insussistenza del nesso di causalità. Chiedeva quindi “In via preliminare 1) accertare e dichiarare l'indeterminatezza del ricorso notificato e per l'effetto dichiaralo inammissibile;
nel merito senza rinuncia alla superiore eccezione e nella denegata ipotesi di suo mancato accoglimento 2) rigettare la domanda di regresso ex artt. 10 e 11 TU 1124/65 intentata in danno del sig. per intervenuta decadenza Controparte_2 dall'esercizio del diritto per come in narrativa motivato;
3) in ogni caso rigettare la domanda di regresso ex artt. 10 e 11 TU 1124/65 intentata in danno del sig. poiché infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto oltre che non provata;
4) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa, istruita oralmente, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Preliminarmente, il ricorso non è affetto da nullità essendo determinato il petitum – restituzione di quanto versato a favore di in conseguenza dell'infortunio descritto in atti e Parte_2 compiutamente quantificato -, come pure la causa petendi, qual è la sussistenza del reato di lesioni gravi colpose con violazione delle norme di tutela della sicurezza sul lavoro indicate in ricorso e per le condotte ivi descritte – omessa fornitura di imbracatura e cinture di sicurezza utili ad evitare cadute dall'alto, omessa formazione e di verifica dell'utilizzo di idonei sistemi di protezione-, come ivi si legge.
Ancora in via preliminare non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 112 DPR 1124/1965 che, avuto riguardo alla data dell'infortunio (23.1.2018) ed anche a prescindere dalla sospensione dello stesso in fase amministrativa e durante il giudizio di quantificazione dei postumi RG n. 1869/2020, concluso con sentenza del Tribunale di Crotone n. 351/2022 del 27/04/2022 (all. , risulta Pt_1 utilmente interrotto con le lettere di messa in mora inviate dall' e ricevute dalla resistente il Pt_1
12.10.2019 e in data 10.9.2020 presenti in atti (all. . Pt_1
Ciò detto, nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
L' contesta, oltre all'omessa formazione, la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza Pt_1 sul lavoro nelle lavorazioni in quota quali, in particolare, degli artt. artt.107 ,122,28 dlgs 81/2008, art. 96, comma 1, lett. g), art. 111, comma 3, art.115, art.116 dlgs n.81/2008 “in quanto il lavoratore era privo di imbracatura e cinture di sicurezza utili ad evitare cadute dall'alto”, come si legge in ricorso.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria orale ed alla luce della documentazione presente in atti è emerso che l'imbracatura e la cintura di sicurezza non avrebbero potuto evitare la caduta atteso che questa si è verificata non durante l'esecuzione della lavorazione in quota (sopralluogo per ristrutturazione del tetto), bensì durante la discesa dal tetto, allorquando le cinture di sicurezza sarebbero state slacciate,
pagina 2 di 5 come pure sarebbero state sganciate le imbracature, laddove presenti. Né, è stata tempestivamente allegata da parte dell' l'omessa predisposizione di un supporto sicuro per la discesa, ovvero Pt_1 eventuali irregolarità della scala utilizzata. Invero, è tardiva la deduzione dell'omessa predisposizione di un sicuro meccanismo di discesa o di scala a pioli provvista di gabbia metallica in quanto contenuta, anziché nel ricorso introduttivo, nelle note di trattazione scritta dell'udienza di discussione e decisione del 14.10.2024 e successive note del 17.12.2024 depositate in seguito al rinvio di detta udienza.
In definitiva, considerata la violazione di norme cautelari relative ai lavori in quota, anziché all'accesso o discesa dalla copertura, e dunque volte a scongiurare un rischio diverso da quello che si è concretizzato nel sinistro de quo, non sussiste la colpevolezza del datore di lavoro e, quindi, la fattispecie di reato alla base della responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 10 DPR 1124/1965. Sul punto valga il principio secondo cui: “In tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa del datore di lavoro è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art.
590 cod. pen. - nei confronti di un lavoratore, salito su un tetto per la tinteggiatura di un comignolo - per l'omessa realizzazione di un ponteggio, in quanto il rischio cautelato dalla predisposizione di un ponteggio è quello di caduta nel corso della lavorazione, rischio che non si era affatto concretizzato, perché la lavorazione aveva avuto termine senza alcun pregiudizio, mentre la caduta al suolo si era verificata nel corso della discesa dalla scala utilizzata per accedere al tetto)” (Cass. Pen. 43645/2011).
Nel caso di specie, infatti, il testimone ha confermato il capitolo b) della memoria di Parte_2 parte resistente, dunque dichiarando che la caduta è avvenuta allorquando aveva ultimato il sopralluogo e si era pertanto disancorato dalla cintura di sicurezza per scendere dal tetto. Anche in sede di sommarie informazioni rese in data 25.6.2018 lo stesso ha dichiarato: “(..) giunti sul posto siamo saliti sul tetto delle stalle per vedere i lavori da fare;
nello scendere sono inciampato in un ferro che sporgeva dalle travi del tetto ed ho perso l'equilibrio cadendo di sotto per un'altezza dal suolo di circa tre metri (..)”, poi giustificando la mancanza di consapevolezza in relazione alle dichiarazioni rese al P.S. dell'Ospedale di Catanzaro -ove veniva trasportato d'urgenza tramite elisoccorso-, come riportate nella denuncia di infortunio, in cui si legge che la caduta sarebbe avvenuta “mentre si trovava sul solaio” (all. . Pt_1
Alla luce delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni e nel presente giudizio, si ritiene raggiunta la prova che fratello del resistente, sia caduto durante la discesa dal tetto, Parte_2 essendo inciampato in un ferro sporgente dalle travi, a tal fine non essendo dirimente che “lo stesso abbia ricevuto una telefonata alle ore intorno alle 14,00 ha ricevuto una telefonata al suo cellulare 3347888550 ed ha risposto mentre stava scendendo dal tetto”, di cui al capitolo c) della memoria di costituzione e risposta, confermato dal testimone, trattandosi di circostanza che non vale, in mancanza di altri elementi, che la caduta sia dipesa dalla telefonata anziché dal ferro sporgente, come precedentemente e precisamente riferito dal testimone.
Ebbene, alla luce della dinamica del sinistro, caratterizzata dalla caduta durante l'abbandono del solaio ove si svolgeva la lavorazione, l'inadempimento datoriale come descritto in ricorso -omessa fornitura di imbracatura e cintura di sicurezza- anche laddove sussistente, non sarebbe bastato a cagionare l'evento di cui si discute, con conseguente insussistenza del nesso di causalità. Del resto, anche nelle linee guida dei lavori in quota prodotte dall' fra le misure di protezione durante la fase di “accesso Pt_1 alla copertura” -analoga alla discesa dalla copertura in quanto eseguita tramite identico percorso –è pagina 3 di 5 prevista la predisposizione, nei percorsi verticali, di “scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo” e che, per quel che qui interessa, eventuali “ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati” – quali il ferro sporgente dal tetto, “siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo”, condotte, tuttavia, non dedotte dall' in ricorso e, quindi, Pt_1 irrilevanti nel presente giudizio, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Invero, sebbene spetti al giudice, allegata la dinamica dei fatti, individuare le norme di sicurezza violate, come sostenuto dall' Pt_1 nondimeno spetta all'istituto l'allegazione e prova degli elementi costitutivi della responsabilità datoriale, fra i quali si annovera l'inadempimento e le caratteristiche dell'ambiente di lavoro che avrebbero determinato il danno -scala non idonea o mancata segnalazione di ostacoli alla discesa-, circostanza nel caso di specie non verificatasi. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza: “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioé di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile” (Cass. 10529/2008).
Trattandosi di caduta dovuta ad ostacolo nel percorso di discesa dalla copertura, e non anche avvenuta durante la lavorazione, è parimenti irrilevante, ai fini della sussistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il danno, l'omessa formazione relativa al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui agli artt. 37 e 115 D.Lgs 81/2008. Come si legge nelle linee guida prodotte dall' “la formazione prevista dall'art. 37, regolamentata dal Titolo I, si riferisce alla Pt_1 formazione di base, generale e specifica, obbligatoria per i lavoratori. Dovendo approfondire il tema dei lavori in quota, e quindi la formazione e l'addestramento degli addetti ai lavori in quota, bisogna analizzare gli articoli successivi all'art.37 del D.Lgs 81/2008. In particolare l'art. 115 (..) afferma che nei lavori in quota, lì dove non sia possibile attuare misure di protezione collettiva (come previsto all'articolo 111 del D.Lgs 81/2008), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione contro il rischio di caduta dall'alto. Tra gli elementi che costituiscono i sistemi di protezione anticaduta vengono elencati nel decreto: assorbitori di energia;
connettori; dispositivi di ancoraggio, cordini;
dispositivi retrattili, guide o linee vita flessibili;
guide o linee vita rigide, imbracature”. In definitiva, anche qualora il lavoratore avesse ricevuto una formazione specifica in ordine al corretto utilizzo dell'imbracatura o delle cinture di sicurezza, non vi è prova che la caduta non si sarebbe verificata.
Per le ragioni sopra esposte, ritenuto insussistente un fatto di reato nonché il nesso causale fra le condotte datoriali descritte dall' e l'evento, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non Pt_1 espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 4.638,00 oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge e contributo unificato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
pagina 4 di 5 Crotone, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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