Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 249/2025 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
e (C.F. ) ex art. 473 bis C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
51 c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 27.05.2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Fiesso d'Artico (VE) al Numero 6, Parte I, Serie /, Anno 2016;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 19.03.2025;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in data 14.03.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente gli interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
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“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove creda il domicilio e la residenza, tenuto conto dell'interesse preminente delle figlie;
2. la casa familiare sita in Fiesso D'Artico (VE), vicolo Vicenza n.5bis, con tutti gli arredi e i corredi oggi esistenti, rimane assegnata al IG , proprietario esclusivo, che continuerà a pagare la rata di mutuo su di essa gravante;
Pt_2
Per Per 3. le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre. Sino a che la madre non reperirà altra soluzione abitativa per sé e per le figlie, i coniugi continueranno a coabitare nell'immobile adibito a casa familiare;
4. il padre terrà con sé le figlie:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera (ore 18) al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, nonché tutti i mercoledì, dalla fine della scuola fino al giovedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola (un pernotto). Nelle settimane in cui non ha il weekend, prenderà le figlie alle ore 18 del martedì sino al giovedì mattina (due pernotti);
b) per metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia, di Natale, di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua e Pasquetta;
c) in ordine alle vacanze estive, due settimane consecutive che dovranno essere individuate, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie;
d) ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori, con congruo preavviso;
5. le decisioni di maggior interesse per le figlie, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie stesse.
Ciascun genitore si impegna ad avvertire senza ritardo l'altro in caso di malattia o di infortunio delle figlie onde concordare tempestivamente le opportune scelte mediche;
Per Per 6. il IG contribuirà al mantenimento delle figlie minori e versando sul conto corrente della Pt_2
Pt_ IGa , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di €.200,00= (ovvero €.100,00= per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
7. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, così come elencate dal Protocollo del Tribunale di Venezia. Qualora le predette spese vengano anticipate da uno pagina 2 di 3 dei due genitori, l'altro rimborserà la propria quota, previa esibizione degli scontrini, al massimo entro il mese successivo
(doc. 11);
8. l'Assegno Unico, o altra misura equipollente, a favore e nell'interesse delle figlie verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50%;
9. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
10. i coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra per il mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
11. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi all'espatrio, anche per le figlie.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 19.03.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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